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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 48217/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 5.3.2025, aperto il verbale alle ore 14,32, è presente per l'opponente, in sostituzione dell'Avvocato Antonio Giannini, l'Avvocata Laura Scorcucchi la quale conclude riportandosi agli scritti di parte;
richiama le note conclusive depositate e contesta il contenuto delle note avversarie.
Per l'opposta è presente l'Avvocato Fabrizio Buttà il quale si riporta agli scritti di parte ed, in particolare, alle note conclusive, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,19.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 48217/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
48217/2021, tra la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Antonio Giannini ed Parte_1
Avvocato Andrea Pietropaoli);
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Controparte_1
Antonio Colavincenzo ed Avvocato Fabrizio Buttà);
- opposta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 5.3.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Vertendo la presente controversia in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va, anzitutto,
richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento,
secondo cui il creditore ha l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ.,
15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
2. Nel caso in esame, sotto il primo profilo, l'opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria, il contratto di concessione in forza del quale è sorta l'obbligazione a carico dell'opponente (doc.2 del fascicolo del ricorrente in fase monitoria).
Tale accordo non è stato contestato dall'opponente che si è limitata a sollevare un'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa della deducendo la natura Controparte_1
non contrattuale dell'obbligazione, che deriverebbe da una cessione di credito (doc.4 del fascicolo del ricorrente in fase monitoria).
3. L'eccezione, peraltro, non coglie nel segno per due ordini di motivi.
In primo luogo, l'obbligazione nasce proprio dall'accordo di concessione e, quindi, la sua natura negoziale è indiscutibile. La cessione di credito modifica esclusivamente il soggetto beneficiario della prestazione.
In secondo luogo, non è, in ogni caso, applicabile la prescrizione quinquennale ex art.2948 c.c., non avendo la pretesa il carattere della periodicità.
4. Con riferimento alle garanzie rilasciate in favore dell'opposta, la ha dedotto Parte_1
l'avvenuta escussione di una di esse, presumendo che anche le altre due fossero state azionate. In risposta, la ha precisato che una delle garanzie era stata oggetto Controparte_1
di disdetta e le rimanenti erano relative a rapporti diversi da quello in esame.
Sul punto, l'opponente nulla ha replicato.
4a. Quanto all'assunto secondo cui la mancata escussione delle garanzie sarebbe contraria alla buona fede, occorre sottolineare come la stessa, in assenza di una norma dell'ordinamento che preveda un obbligo in tal senso, non possa neppure essere dedotta come motivo di inadempimento imputabile al creditore, né che la parte del debito garantita dal garante non escusso possa essere ritenuta un danno ingiusto risarcibile verso il debitore, atteso che quest'ultimo rimane l'unico soggetto a dover rispondere del debito per l'intero, stante la funzione della garanzia di un debito altrui (cfr. Cass. civ., ord. 12.6.2024, n.16289).
5. In ordine alla parte dell'obbligazione fondata sulle fatture, la si è limitata a Parte_1
dedurre in merito alla valenza probatoria di tali fatture e a rappresentare l'avvenuta risoluzione del contratto.
Su tale ultimo aspetto, invero, l'opposta, nella comparsa di costituzione, ha specificato come le prestazioni di cui alle fatture si riferiscano a prestazioni rese nella vigenza del rapporto. Anche in questo caso, tali specifiche indicazioni non sono state in alcun modo contestate dall'opponente.
6. Sotto il profilo dell'adempimento della quest'ultima non ha in alcun modo Parte_1
dimostrato di aver adempiuto la propria obbligazione di pagamento ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempienza.
7. Da quanto sopra esposto, deriva la debenza delle somme pretese dall'opposta, con conseguenti rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.10699/2021, reso dal Tribunale di Roma in data 3
– 5.6.2021, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva;
- condanna, infine, la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1
pagamento, in favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro
8.400,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 5 marzo 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 5.3.2025, aperto il verbale alle ore 14,32, è presente per l'opponente, in sostituzione dell'Avvocato Antonio Giannini, l'Avvocata Laura Scorcucchi la quale conclude riportandosi agli scritti di parte;
richiama le note conclusive depositate e contesta il contenuto delle note avversarie.
Per l'opposta è presente l'Avvocato Fabrizio Buttà il quale si riporta agli scritti di parte ed, in particolare, alle note conclusive, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,19.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 48217/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
48217/2021, tra la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Antonio Giannini ed Parte_1
Avvocato Andrea Pietropaoli);
- opponente -
e la in persona del legale rappresentante pro tempore (Avvocato Controparte_1
Antonio Colavincenzo ed Avvocato Fabrizio Buttà);
- opposta - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 5.3.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Vertendo la presente controversia in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va, anzitutto,
richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento,
secondo cui il creditore ha l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé dell'inadempimento, ai sensi dell'art.1218 c.c. (cfr. Cass. civ.,
15.7.2011, n.15659; Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n.13533).
2. Nel caso in esame, sotto il primo profilo, l'opposta ha prodotto, sin dalla fase monitoria, il contratto di concessione in forza del quale è sorta l'obbligazione a carico dell'opponente (doc.2 del fascicolo del ricorrente in fase monitoria).
Tale accordo non è stato contestato dall'opponente che si è limitata a sollevare un'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa della deducendo la natura Controparte_1
non contrattuale dell'obbligazione, che deriverebbe da una cessione di credito (doc.4 del fascicolo del ricorrente in fase monitoria).
3. L'eccezione, peraltro, non coglie nel segno per due ordini di motivi.
In primo luogo, l'obbligazione nasce proprio dall'accordo di concessione e, quindi, la sua natura negoziale è indiscutibile. La cessione di credito modifica esclusivamente il soggetto beneficiario della prestazione.
In secondo luogo, non è, in ogni caso, applicabile la prescrizione quinquennale ex art.2948 c.c., non avendo la pretesa il carattere della periodicità.
4. Con riferimento alle garanzie rilasciate in favore dell'opposta, la ha dedotto Parte_1
l'avvenuta escussione di una di esse, presumendo che anche le altre due fossero state azionate. In risposta, la ha precisato che una delle garanzie era stata oggetto Controparte_1
di disdetta e le rimanenti erano relative a rapporti diversi da quello in esame.
Sul punto, l'opponente nulla ha replicato.
4a. Quanto all'assunto secondo cui la mancata escussione delle garanzie sarebbe contraria alla buona fede, occorre sottolineare come la stessa, in assenza di una norma dell'ordinamento che preveda un obbligo in tal senso, non possa neppure essere dedotta come motivo di inadempimento imputabile al creditore, né che la parte del debito garantita dal garante non escusso possa essere ritenuta un danno ingiusto risarcibile verso il debitore, atteso che quest'ultimo rimane l'unico soggetto a dover rispondere del debito per l'intero, stante la funzione della garanzia di un debito altrui (cfr. Cass. civ., ord. 12.6.2024, n.16289).
5. In ordine alla parte dell'obbligazione fondata sulle fatture, la si è limitata a Parte_1
dedurre in merito alla valenza probatoria di tali fatture e a rappresentare l'avvenuta risoluzione del contratto.
Su tale ultimo aspetto, invero, l'opposta, nella comparsa di costituzione, ha specificato come le prestazioni di cui alle fatture si riferiscano a prestazioni rese nella vigenza del rapporto. Anche in questo caso, tali specifiche indicazioni non sono state in alcun modo contestate dall'opponente.
6. Sotto il profilo dell'adempimento della quest'ultima non ha in alcun modo Parte_1
dimostrato di aver adempiuto la propria obbligazione di pagamento ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempienza.
7. Da quanto sopra esposto, deriva la debenza delle somme pretese dall'opposta, con conseguenti rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: - rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.10699/2021, reso dal Tribunale di Roma in data 3
– 5.6.2021, dichiarandone la definitiva efficacia esecutiva;
- condanna, infine, la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Parte_1
pagamento, in favore della in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, delle spese del giudizio di opposizione, che si liquidano in euro
8.400,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 5 marzo 2025
Il G.O.P. Simone Tablò