Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 38/2022 R.G. vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. P. Parte_1
Gustinucci
attrice opponente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Controparte_1
G. Virgone e N. Colombini
convenuta opposta in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 1435/2021 (R.G. 3229/2021), depositato in data 23.11.2021 dal Tribunale di Livorno, notificato in data 29.11.2021, con il quale è stato intimato alla parte opponente il pagamento della somma di Euro 225.318,88, oltre interessi,
spese e competenze di procedimento, in favore dell'opposta Controparte_1
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 12.09.2024
1
“IN VIA ISTRUTTORIA insiste in tutte le istanze istruttorie formulate con la Memoria ex art. 183-VI, n. 2) C.p.c. e non ammesse;
NEL MERITO chiede che il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
voglia accogliere per i motivi di cui in narrativa la spiegata opposizione e per l'effetto, re-
spinta l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività del Decreto ingiun-
tivo opposto;
in tesi accertare e dichiarare, per tutte le ragioni indicate in narrativa, ivi compresa la grave inadempienza dei contratti, derivante dalla violazione da parte della
[...]
dell'obbligo di rendicontazione espressamente previsto e la perdita del diritto CP_1
e/o l'abuso del diritto, per violazione dell'obbligo di buona fede e degli inderogabili doveri di solidarietà previsti dall'art. 2 Cost., derivante dalla prolungata, dolosa o colposa, iner-
zia che ha ingenerato nell'Amministrazione il legittimo convincimento nella remissione dei crediti per facta concludentia e che ha fatto venir meno, anche solo per tale ragione, il di-
ritto del locatore/custode ad ottenere il pagamento degli eventuali compensi di spettanza,
l'inesistenza di qualsivoglia obbligo di pagamento, a qualsivoglia titolo, a carico dell'opponente e per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o revocare il Decreto Ingiuntivo opposto in ipotesi accogliere la presente opposizione e per l'effetto, per tutte le ragioni indicate in narrativa, comunque previamente dichiarato nullo e/o annullato e/o dichiarato inefficace e/o revocato il Decreto Ingiuntivo opposto, determi-
nare le somme effettivamente dovute dall'opponente all'opposto, in ragione dell'attività ef-
fettivamente svolta da detto ultimo in favore del primo e degli accordi di volta in volta con-
sacrati nei contratti di concessione versati in atti in ogni caso condannare la
[...]
[..
[...] [
a versare al comune di quanto dovuto e non versato in forza di Parte_2 Parte_1
quanto previsto all'art. 7 del quaderno d'oneri della Convenzione 2016/2018 e della Con-
venzione 2019/2021, quale corrispettivo per la concessione del servizio, nella misura ivi indicata e, quindi, in una percentuale non inferiore al 5% sulle somme pagate, pari all'aggio offerto in sede di aggiudicazione del servizio, compensando tali somme, in tutto o in parte, con quelle eventualmente riconosciute di spettanza della Controparte_1
in ogni caso condannare il convenuto a rifondere all'attore le spese ed i compensi di causa e a risarcirlo, ai sensi dell'art. 96 C.p.c., per aver agito nei suoi confronti con dolo o colpa grave“;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Rigettare la domanda del in quanto infondata in fatto ed in Parte_1
diritto e comunque non provata e per l'effetto confermare integralmente il decreto in-
giuntivo opposto condannando quindi il , in persona del Sinda- Parte_1
co pro tempore al pagamento a favore della società della Controparte_1
somma di € 225.318,88 (euro duecentoventicinquemilatrecentodiciotto e ottantotto cen-
tesimi), oltre ad interessi di legge dal dì del dovuto al saldo o a quella diversa, maggio-
re o minore, che risultata dovuta all'esito dell'istruttoria. In ogni caso con condanna al pagamento dell'Amministrazione delle spese e delle competenze del presente procedi-
mento e delle altre successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 03.01.2022 è stato notificato dal atto di citazione Parte_1
in opposizione al decreto ingiuntivo con cui l'Amministrazione afferma di non do-
vere alcuna somma alla ritenendo di non essere il soggetto tenuto Parte_3
3 al pagamento e che comunque le somme richieste non fossero né dovute, né liquide,
né esigibili in assenza di emissione di fattura e di qualificazione ome atti- Pt_4
vità di deposito e custodia per conto terzi sino al 2010.
Si costituiva in giudizio la concludendo per il rigetto Parte_5
dell'opposizione e per la conseguente condanna del al pa- Parte_1
gamento di quanto ingiuntogli nel decreto ingiuntivo emesso a suo carico.
Dopo lo scambio delle memorie ex art.183 VI comma c.p.c., il Tribunale di Livorno
ammetteva CTU contabile e, all'udienza del giorno 15 marzo 2023, richiamando il quesito di cui alla seconda memoria ex art.183 VI comma c.p.c. di parte CP_1
chiedeva al CTU di “verificare la correttezza delle modalità di determinazione e di calcolo eseguite dalla dell'ammontare della somma richiesta Controparte_1
nel ricorso ex art 633 e ss cpc per la custodia di ogni singolo veicolo indicato nel ricorso medesimo”.
Veniva, in seguito, depositata la relazione del CTU.
Il Giudice, ritenuta la causa sufficientemente istruita, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 12.09.2024.
A tale udienza, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in de-
cisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Vicenda contrattuale
È incontestata ed emerge per tabulas la conclusione delle convenzioni tra la carroz-
zeria opposta e l'amministrazione comunale opponente.
Segnatamente, è concessionaria del Controparte_1 Controparte_2
relativamente al servizio di rimozione forzata e blocco dei veicoli e conse-
[...]
4 guentemente anche relativamente alla loro custodia (cfr. contratto rep. 54 del 17
aprile 2008 di affidamento del servizio in concessione di blocco, rimozione, deposi-
to e custodia di veicoli per il biennio 2008-2010 sub doc. n. 2 fascicolo monitorio;
contratto rep. 9 del 17 febbraio 2011 di affidamento del servizio in concessione di blocco, rimozione, deposito e custodia di veicoli periodo 2010-2012 sub doc. n. 3
del fascicolo monitorio;
contratto rep. 49 del 3 giugno 2013 - CIG 4686652204D –
di affidamento del servizio in concessione di blocco, rimozione, deposito e custodia di veicoli nel periodo 2013 -2015 sub doc. n. 4 fascicolo monitorio;
contratto rep.
67 del 21 ottobre 2016 - CIG ZE11A2C354 - di affidamento del servizio in conces-
sione di blocco, rimozione, deposito e custodia di veicoli fino al 1° luglio 2018 sub doc. n. 5 fascicolo monitorio;
contratto rep. 35 del 28 marzo 2019 - CIG
7675956F43 – di affidamento del servizio in concessione di blocco, rimozione, de-
posito e custodia di veicoli per due anni sub doc. n. 6 fascicolo monitorio).
Emerge pure documentalmente il numero ed il tipo dei veicoli per il cui blocco, ri-
mozione e custodia la opposta carrozzeria pretendeva il pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo (sulla quantificazione degli oneri si veda, comunque, infira a proposito della espletata CTU).
****
Punto cruciale della presente controversia è che, a parere dell'amministrazione co-
munale opponente, giammai a suo carico potrebbero e dovrebbero derivare oneri dalle citate convenzioni.
Ora, posto quanto sopra (peraltro pacifico e documentale) in fatto, in punto di diritto si deve muovere dal presupposto che, in via generale, la fattispecie va sussunta nella
5 tipologia contrattuale del deposito. Si deve, infatti, dare seguito al consolidato indi-
rizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione secondo il quale dall'affidamento,
da parte del committente, alla società cui abbia demandato il servizio di Pt_1
rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, anche della custodia di quelli rimossi perché vengano custoditi presso il parcheggio di pertinenza della società stessa in attesa del ritiro da parte dei rispettivi proprietari, deriva, ai sensi dell'art. 1771
c.c., l'obbligo del quale depositante, di ritirare i veicoli alla scadenza pat- Pt_1
tuita o, in ogni caso, dopo la richiesta avanzata dalla depositaria, con la conse-
guente responsabilità dell'ente per i danni cagionati dall'inadempimento di tale ob-
bligo (così, richiamando Cass. Civ. nn. 5766/2016 e 9751/2011, Corte d'Appello
Messina, Sez. I, Sent., 08/09/2023, n. 737).
Prosegue, con condivisibile approdo, la menzionata pronuncia della Corte
d'Appello di Messina, affermando: “Nella stessa linea interpretativa il Giudice di legittimità ha ripetutamente affermato che i proprietari o i concessionari di strade pubbliche hanno l'obbligo, previsto dall'art. 14 del Codice della Strada (D.Lgs. n.
285 del 1992), di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e, se del caso, demolizione sia dei veicoli lasciati in sosta d'intralcio, sia di quelli abbandonati, e di sostenere i relativi oneri e spese, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo (così Cass.
Civ. nn. 10354/2019; 17178/2008). Dai suddetti insegnamenti del Giudice nomofi-
lattico è dato anzitutto ricavare, ai fini di specifico interesse in questa sede, che qualora un Comune (cui è assimilabile certamente anche un ente ad esso strumen-
tale, quale nella specie l di che trattasi) abbia demandato ad una Parte_6
6 impresa il servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, affidando ad essa anche la custodia di quelli rimossi perché vengano conservati presso il par-
cheggio di pertinenza della stessa in attesa del ritiro da parte dei rispettivi proprie-
tari, tra l'ente affidante e la ditta cui il servizio è demandato si instaura un rapporto contrattuale sussumibile nella fattispecie del deposito ex art. 1766 e segg. c. c., tale che il primo è tenuto - appunto quale ente depositante - a ritirare il veicolo alla scadenza pattuita o, in ogni caso, dopo la richiesta avanzata dalla parte deposita-
ria, dovendo rispondere direttamente in caso di inadempimento nei confronti di quest'ultima. In questa prospettiva non è condivisibile la ricostruzione operata dal primo Giudice secondo la quale il depositante, nella fattispecie de qua, va indivi-
duato nel B., proprietario del mezzo (e non già nell'Azienda appaltante, che, come detto, ha affidato alla società aggiudicatrice e poi, in virtù delle suddette scritture private, alla subappaltatrice anche la custodia del veicolo rimosso): siffatta lettura
- osserva la Corte - si pone in evidente contrasto con il chiaro ed univoco insegna-
mento della Suprema Corte di cui si è detto, né essa potrebbe trovare giustificazio-
ne, come pare avere ritenuto il primo Giudice, nel disposto dell'art. 215, comma 2,
C. d. S. secondo il quale " i veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione e custodia,
con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice civile" (disposizione per l'appunto richiamata dalle convenzioni da cui nasce la presente controversia). Ed infatti la circostanza che il veicolo venga restituito all'avente diritto (sia esso proprietario o altrimenti ti-
tolato) previo rimborso delle relative spese non equivale a dire che l'avente diritto
7 anzidetto sia anche il soggetto depositante, dato che la (possibile) restituzione in tal caso viene a collocarsi nell'ambito di una fattispecie ben più complessa, caratteriz-
zata da connotati pubblicistici a tutela di un interesse di carattere generale, quale quello della sicurezza e libertà della circolazione stradale, che ha tratto origine dall'applicazione, per violazione di una norma del codice stradale medesimo, della sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, operata, a norma del primo comma dello stesso art. 215 cit., "(…) dagli organi di polizia che accer-
tano la violazione, i quali provvedono (come è avvenuto nella specie, n. d. r.) a che il veicolo, secondo le norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi(…)". La peculiare natura del deposito in tal caso - il quale s'innesta nell'ambito di una procedura di tipo sanzionatorio a tutela di un in-
teresse pubblico - trova ulteriore conferma nella successiva disposizione del comma quarto dello stesso articolo, laddove è previsto (testualmente) che "trascorsi centot-
tanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della viola-
zione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuata la rimozione o il blocco, il veicolo può es-
sere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale resi-
duo viene restituito all'avente diritto". E' dunque anche giuridicamente plausibile,
siccome previsto dallo stesso legislatore, che il proprietario (o qualsivoglia avente diritto) non si attivi per ritirare il veicolo coattivamente rimosso (o bloccato) dagli
8 organi di polizia nell'interesse del Comune o di ente ad esso strumentale, in tale ipotesi potendosi procedere (oltre che alla demolizione del mezzo) alla sua aliena-
zione, il ricavato della quale servirà al pagamento della sanzione pecuniaria non versata dal trasgressore ed alle spese di rimozione, custodia e blocco del veicolo. In
ogni caso, in mancanza del ritiro del bene, ove non venga esercitata da parte della amministrazione tale facoltà, l'assolvimento degli oneri economici relativi alla ri-
mozione del mezzo, alla custodia e a quant'altro necessario continua a gravare sull'amministrazione medesima, e segnatamente sull'ente proprietario o concessio-
nario della strada pubblica il quale, secondo il chiaro disposto del primo comma dell'art. 14 C. d. S., è tenuto a provvedere in primis alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, salva comunque la rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo. La Suprema Corte invero, come si è sopra accennato, in merito alla questione specifica posta alla sua attenzione, se, cioè, i costi di rimozione, custodia, cancellazione dal pubblico registro automobilistico e demolizione dei veicoli rinvenuti dagli organi di polizia su strade pubbliche gravino sull'ente concessionario della strada su cui i veicoli sono stati rinvenuti ovvero esclusivamente e necessariamente sul proprietario del veicolo o autore dell'illecito abbandono, ha ritenuto non fondata quest'ultima tesi argomentando testualmente che: "ai sensi dell'art. 14 C. d. S. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) (…) gli enti pro-
prietari delle strade provvedono alla "manutenzione, gestione e pulizia" delle stesse e delle loro pertinenze (comma 1, lett. a) "allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione" (comma 1, primo periodo). Lo stesso articolo prevede,
inoltre, al comma 3, che "per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente
9 proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversa-
mente stabilito" (...). Nella predetta, ampia previsione di compiti rientra sicuramen-
te, in primo luogo, la rimozione dalle strade dei veicoli che le ingombrano, e dun-
que la connessa custodia dei veicoli rimossi. (…) Ma vi rientra anche lo smaltimen-
to di quelli che tecnicamente vanno qualificati come "rifiuti" ("qualsiasi sostanza od oggetto ... di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi",
secondo la definizione datane - all'art. 1, lett. a) - dal D.Lgs. n. 22 del 1997 (…),
ossia dei veicoli abbandonati e non reclamati dai proprietari e quindi destinati alla demolizione (sempre che il comune non ritenga conveniente disporne la vendita), ai sensi del D.M. n. 460 del 1999, artt. 1 e 2 cit. (se, invece, il veicolo o rimorchio vie-
ne reclamato dal proprietario, le spese di rimozione e custodia gravano ovviamente su quest'ultimo, come ribadisce anche l'art. 2, comma 3, D.M. cit.). Se tali compiti spettano all'ente proprietario o concessionario della strada, non v'è dubbio, in di-
fetto di previsione contraria, che al medesimo ente spetti anche sostenere i relativi oneri economici (salvo, ovviamente, rivalsa nei confronti dei proprietari o respon-
sabili dell'abbandono dei veicoli). Non è, dunque, il regolamento ad attribuire all'ente concessionario della strada l'onere delle spese in questione: il regolamento non fa che esplicitare quanto già ricavabile dalla norma primaria (…) è la predetta competenza, e non l'acquisizione della proprietà del veicolo, la ragione dell'attribu-
zione dell'onere in questione all'ente (proprietario o) concessionario della strada
(…)" (così testualmente, in parte motiva, la già citata Cass. Civ. n. 17178/2008; in senso conforme Cass. Civ. nn. 10354/2019; 12529/2011).”.
L'applicazione dei condivisibili principi sin qui esposti conduce dunque a ritenere
10 che non colga nel segno la tesi della parte opponente.
In sostanza, deve valere il principio, in base a quanto dianzi illustrato, secondo cui,
sussunta la fattispecie nel tipo contrattuale del deposito, ma considerata purtuttavia la peculiarità derivante dall'ambito peculiare in cui operano i soggetti coinvolti
(ruolo dell'ente in relazione alla cura e gestione della strada pubblica), non può che ritenersi che tenuto ad anticipare i costi derivanti dai servizi (se del caso affidati,
come nel caso di specie, a soggetti privati esterni all'ente pubblico stesso) debba per l'appunto essere l'ente pubblico (sul punto, si veda anche la chiara pronuncia di
Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 15515 del 13/06/2018, Rv. 649177 – 01: “Nel caso di sequestro amministrativo, ad opera della polizia municipale di un comune, di un veicolo per violazioni del codice della strada e di suo affidamento in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia dall'amministrazione che ha eseguito il se-
questro sia dal proprietario del mezzo sequestrato, obbligata ad "anticipare" - sal-
vo recupero dall'autore della violazione, dall'eventuale obbligato in solido, o dal soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione del veicolo medesimo - le spese spettanti al custode è, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 571 del
1982, l'amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha posto in essere il sequestro, la quale è, pertanto, passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode stesso di pagamento delle summenzionate spese”, dictum per-
fettamente aderente al caso di specie stante l'analogia, pure evidenziata dalla prima citata pronunzia della Corte d'Appello di Messina, tra la fattispecie dei servizi di rimozione e custodia e quella del sequestro di veicoli).
3. Raggiunto tale approdo, va soggiunto che l'eccezione di prescrizione sollevata è in-
11 fondata.
Posto comunque che devesi applicare alla fattispecie in questione il termine di pre-
scrizione decennale (in questi termini, cristallinamente, Cass. civ., III Sez., 28 feb-
braio 2011, n. 4925) e che emerge per tabulas la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione inviati dall'opposta (e.g. docc. 5 e 6 del fascicolo di parte convenuta opposta nonché all. 3 nel fascicolo monitorio), va ancor prima, il che è di- CP_1
rimente, messo in rilievo che il dies a quo del termine prescrizionale va collocato nel momento in cui il deposito viene meno (cfr. anche in questo caso Cass. civ., III
Sez., 28 febbraio 2011, n. 4925: “In realtà, posto che le prestazioni alle quali era tenuta [omissis] non erano rigidamente predefinite, ma variavano, a seconda dei casi, andando dal trasporto, alla custodia, alla rottamazione o alla restituzione del veicolo, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che il credito di [omissis] di-
ventasse liquido solo a partire dal momento in cui si erano esaurite le attività con-
cernenti il veicolo.
Del resto, è principio in sostanza pacifico che nel deposito oneroso, l'esigibilità del credito del custode è strettamente legata al tempo in cui il deposito stesso cessa, in quanto solo in tale momento, e non prima, diviene realmente possibile il computo definitivo del dare e dell'avere tra le parti (confr. Cass. civ., 10 novembre 2003, n.
16829). E ancorché il contratto in essere tra l'ingiungente e l'opponente fosse a causa mista, non par dubbio che la causa in concreto prevalente fosse quella del deposito”; conforme Cass. civ., 10 novembre 2003, n. 16829).
4. Anche relativamente all'eccepito tema dell'aggio, la tesi dell'opponente non coglie nel segno, parendo invero la questione irrilevante in relazione all'oggetto del con-
12 tendere dal momento che i cd. oneri di aggio sono dovuti nello specifico caso in cui i proprietari dei veicoli rimossi e in custodia abbiano provveduto a recuperarli, lad-
dove, nel caso di specie si controverte su veicoli non reclamati/ritirati.
5. In punto quantum, devesi richiamare la relazione depositata dal CTU dott. Per_1
il quale giungeva alle seguenti conclusioni: “In sintesi il CTU, in risposta
[...]
al quesito formulato dal Giudice, lette ed esaminate le osservazioni formulate dal
CT del ha potuto riscontrare la correttezza delle modalità di determina- Pt_1
zione e di calcolo eseguite dalla dell'ammontare della som- Controparte_1
ma richiesta nel ricorso ex art 633 e ss cpc per la custodia di ogni singolo veicolo indicato nel ricorso medesimo. La cifra complessiva richiesta dalla al CP_1
Comune di , pari a euro 225.318,88 (di cui 3755,09 euro per oneri di Parte_1
rimozione), ha trovato riscontro nella documentazione esaminata dal CTU” (cfr. re-
lazione dott. pag. 9). Per_1
Le conclusioni sono da condividere, in quanto frutto di un elaborato logicamente argomentato e, dunque, con conclusioni immuni da censure, valutazione da estende-
re pure alle repliche sulle osservazioni dei CTP.
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte l'opposizione si rivela pertanto infon-
data; ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altro profilo resta conseguenzialmente assorbito.
6. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte attrice opponente dovrà ri-
fondere alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i parametri
13 disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00,
nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), dovendosi avere riguardo alla circostan-
za che l'istruttoria si è svolta su base documentale e tramite la sola assunzione di
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida, per l'intero,
in euro 11.268,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, 2.1.2025
Il Giudice
(dott. Giulio Scaramuzzino)
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