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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/12/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 739 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
PU AN
OPPONENTE
E
P.IVA rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. IL FA
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 06 giugno 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 6 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato il Parte_1 proponeva opposizione avverso il D.I. n. 898/2018 del 31.10.2018, emesso il
21.12.2018 da questo Tribunale, in favore dell' Controparte_2 in persona del suo legale rapp. P.t., sig. con cui era
[...] CP_1 ingiunto il pagamento della somma di € 22.056,77 oltre interessi, spese, diritti e onorari del procedimento monitorio.
A sostegno delle proprie pretese creditorie l' esponeva: CP_1
- di avere stipulato in data 31.10.2016 contratto di appalto con il legale rapp.p.t. del denominato , avente ad oggetto lavori di Parte_1 Parte_1 manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Castrovillari (CS), Via Tommaso
Campanella, 15;
- di essere creditrice nei confronti del della somma di Euro 22.056,77, Parte_1 giusta fattura n. 11/2018 del 26.6.2018.
A sostegno della proposta opposizione il deduceva l'inesistenza della Parte_1 prova del credito ingiuntivo nonché l'infondatezza della pretesa, più segnatamente, insisteva nella pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo perché l'importo della fattura n. 11/2018 non attiene ai soli lavori di manutenzione straordinaria realizzati per il ma anche a lavori eseguiti su spazi di proprietà esclusiva. Parte_1
Insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
Con comparsa di costituzione e risposta si costitiva l' opposto che chiedeva: in via preliminare ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del D.I.; b) nel merito rigettare l'opposizione a D.I. proposta dal Parte_1 [...] in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata Parte_2 in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla comparsa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. La condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Vinte le spese.
^^^
La causa previa istruzione, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190
c.p.c, viene per la decisione.
Si ritiene opportuno lasciar traccia di alcune precisazioni di natura processuale che non si appalesano sterili dissertazioni stilistiche, ma canoni ermeneutici utili alla decisione della controversia.
Sulla tardività dell'opposizione.
Pagina 2 di 6 Secondo quanto ammesso dalla stessa parte opposta il decreto ingiuntivo n.
898/2018 è stato notificato all' ingiunta in data 24 gennaio 2019; l' atto di citazione in opposizione al predetto decreto ingiuntivo è stato consegnato all'ufficio postale per la notificazione in data 05 marzo 2019 - come si evince dal timbro apposto e cioè nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'art. 641
c.p.c.
Al riguardo è sufficiente richiamare il principio secondo cui la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, posto che, come affermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002, il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il "principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio". (Nella specie, relativa all'impugnazione di una sentenza, la S.C. ha ritenuto che la notifica fosse tempestiva con riferimento alla data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, desumibile dal timbro e dalla firma di quest'ultimo sull'atto) ( cfr. tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 359 del 13/01/2010).
Segue il rigetto dell'eccezione.
^^^
Quanto al merito.
La motivazione è destinata a ricalcare in parte il tenore letterale dell'ordinanza - alla quale ci si riporta integralmente ed il cui contenuto deve intendersi ivi trascritto - del 08 luglio 2019 – ed alle residue ordinanze in atti qui confermate in mancanza di elementi sopravvenuti che giustifichino un mutamento delle valutazioni in esse contenute.
Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, II comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.
Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato,
Pagina 3 di 6 indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Orbene, come discorso di carattere generale, va ricordato, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nell'azione di adempimento, il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito - quest'ultimo dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10).
Per quanto attiene alle contestazioni svolte in merito alla determinazione del debito maturato, si rileva che nel giudizio ordinario di cognizione, instauratosi a seguito dell'opposizione, l'opposta ha prodotto (fin dalla fase del monitorio) unitamente ad altro materiale probatorio, documentazione ivi compresa missiva del 10 ottobre
2018 a firma dell'amministratore del condominio ove viene confermato il dovuto della somma di euro 22.056,77, così dando la prova della fondatezza della propria pretesa nell'an e nel quantum.
La missiva versata in atti costituisce indubbiamente una "promessa di pagamento / ricognizione di debito": secondo la disciplina dell'art. 1988 cod. civ., comporta una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto.
Ed invero l'art. 1988 del cod. civ. determina la c.d. "astrazione processuale", che dispensa colui a favore del quale la ricognizione di debito o la promessa di pagamento è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto questo si presume fino a prova contraria.
Ancora una volta sul punto la Cassazione è pacifica, consolidata e costante: (cfr.:
Cass. Civ. n. 10762 del 28/10/1998; n. 18311 del 01/12/2003; n. 22898 del
11/11/2005).
Si evidenzia che l'importo di cui al decreto ingiuntivo corrisponde, nell'ammontare liquidato, a quanto stilato nella missiva di riferimento.
Nella medesima missiva si contestano: cattiva esecuzione di alcuni lavori;
effettuazione di lavori privati unitamente a quelli di natura condominiale.
Si osserva che quanto eccepito non era provato: i mezzi istruttori erano rigettati con ordinanza del 14 gennaio 2022, ordinanza qui confermata in mancanza di
Pagina 4 di 6 elementi sopravvenuti che giustifichino un mutamento delle valutazioni in ess a contenuta.
La norma sancita dall'art. 2697 c.c. non ha solo la funzione di stabilire a quale parte compete di provare i fatti rilevanti al fine del decidere, ma costituisce, altresì, una “regola di giudizio” finalizzata proprio a stabilire quale sia il giudizio da pronunciare nel caso questi fatti o alcuni tra essi rimangono “incerti”, cioè non provati. Giurisprudenza consolidata afferma che nel caso in cui non si raggiunga la prova del fatto, rimasto non dimostrato per difetto di prova, il giudice non deve accertarlo ma deve limitarsi a trarre il presupposto tecnico -giuridico del rigetto della domanda. L'onere della prova è una regola che trova il proprio fondamento nel principio giuridico tradizionale secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, che si sostanzia essenzialmente nel porre a carico della parte che sostiene un fatto, il dovere di darne prova dell'esistenza: (art. 2697, 1° comma, c.c.), “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Nulla di tutto ciò emerge dagli atti di causa, conseguentemente la regola di giudizio, strettamente legata a quella disciplinante l'onere della prova, diventa criterio per regolare la decisione del giudice: questi è tenuto a ritenere non vero il fatto non provato.
Quanto alle contestazioni relativo all'importo aleatoriamente dovuto da altro condomino alla ditta, si significa che la non risulta odierno soggetto CP_3 processuale.
Segue il rigetto dell'opposizione con l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ordine al risarcimento ex art. 96 c.p.c, avanzato da parte opposta va evidenziato che tale domanda per responsabilità processuale aggravata, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), con la conseguenza che, ove dagli atti del processo non risultino, come nella specie, elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (cfr.: Cassazione civile, sez. lav.,
11/12/2012, n. 22659). Mancando indi la prova in ordine all'esistenza di un pregiudizio aggiuntivo rispetto agli oneri derivanti dal presente contenzioso, già coperti mediante la liquidazione delle spese di lite, la domanda ex art. 96 c.p.c., va rigettata.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Pagina 5 di 6 Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (studio euro 500,00 introduttiva euro 500,00 istruttoria euro 900,00 decisionale euro 900,00) .
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 739/2019 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 898/2018 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da parte opposta che liquida in Euro 2.800,00 per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge che distrae in favore del procuratore costituito, avv.
IL FA, dichiaratosi antistatario..
Così deciso in Castrovillari il 16 dicembre 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 739 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
PU AN
OPPONENTE
E
P.IVA rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. IL FA
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 06 giugno 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 6 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato il Parte_1 proponeva opposizione avverso il D.I. n. 898/2018 del 31.10.2018, emesso il
21.12.2018 da questo Tribunale, in favore dell' Controparte_2 in persona del suo legale rapp. P.t., sig. con cui era
[...] CP_1 ingiunto il pagamento della somma di € 22.056,77 oltre interessi, spese, diritti e onorari del procedimento monitorio.
A sostegno delle proprie pretese creditorie l' esponeva: CP_1
- di avere stipulato in data 31.10.2016 contratto di appalto con il legale rapp.p.t. del denominato , avente ad oggetto lavori di Parte_1 Parte_1 manutenzione straordinaria del fabbricato sito in Castrovillari (CS), Via Tommaso
Campanella, 15;
- di essere creditrice nei confronti del della somma di Euro 22.056,77, Parte_1 giusta fattura n. 11/2018 del 26.6.2018.
A sostegno della proposta opposizione il deduceva l'inesistenza della Parte_1 prova del credito ingiuntivo nonché l'infondatezza della pretesa, più segnatamente, insisteva nella pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo perché l'importo della fattura n. 11/2018 non attiene ai soli lavori di manutenzione straordinaria realizzati per il ma anche a lavori eseguiti su spazi di proprietà esclusiva. Parte_1
Insisteva per la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
Con comparsa di costituzione e risposta si costitiva l' opposto che chiedeva: in via preliminare ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del D.I.; b) nel merito rigettare l'opposizione a D.I. proposta dal Parte_1 [...] in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata Parte_2 in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla comparsa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto. La condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Vinte le spese.
^^^
La causa previa istruzione, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190
c.p.c, viene per la decisione.
Si ritiene opportuno lasciar traccia di alcune precisazioni di natura processuale che non si appalesano sterili dissertazioni stilistiche, ma canoni ermeneutici utili alla decisione della controversia.
Sulla tardività dell'opposizione.
Pagina 2 di 6 Secondo quanto ammesso dalla stessa parte opposta il decreto ingiuntivo n.
898/2018 è stato notificato all' ingiunta in data 24 gennaio 2019; l' atto di citazione in opposizione al predetto decreto ingiuntivo è stato consegnato all'ufficio postale per la notificazione in data 05 marzo 2019 - come si evince dal timbro apposto e cioè nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'art. 641
c.p.c.
Al riguardo è sufficiente richiamare il principio secondo cui la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato dell'istante, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, posto che, come affermato dalle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002, il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il "principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio". (Nella specie, relativa all'impugnazione di una sentenza, la S.C. ha ritenuto che la notifica fosse tempestiva con riferimento alla data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, desumibile dal timbro e dalla firma di quest'ultimo sull'atto) ( cfr. tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 359 del 13/01/2010).
Segue il rigetto dell'eccezione.
^^^
Quanto al merito.
La motivazione è destinata a ricalcare in parte il tenore letterale dell'ordinanza - alla quale ci si riporta integralmente ed il cui contenuto deve intendersi ivi trascritto - del 08 luglio 2019 – ed alle residue ordinanze in atti qui confermate in mancanza di elementi sopravvenuti che giustifichino un mutamento delle valutazioni in esse contenute.
Il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, II comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.
Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato,
Pagina 3 di 6 indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Orbene, come discorso di carattere generale, va ricordato, applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, che nell'azione di adempimento, il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente, nel caso di specie), a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito - quest'ultimo dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10).
Per quanto attiene alle contestazioni svolte in merito alla determinazione del debito maturato, si rileva che nel giudizio ordinario di cognizione, instauratosi a seguito dell'opposizione, l'opposta ha prodotto (fin dalla fase del monitorio) unitamente ad altro materiale probatorio, documentazione ivi compresa missiva del 10 ottobre
2018 a firma dell'amministratore del condominio ove viene confermato il dovuto della somma di euro 22.056,77, così dando la prova della fondatezza della propria pretesa nell'an e nel quantum.
La missiva versata in atti costituisce indubbiamente una "promessa di pagamento / ricognizione di debito": secondo la disciplina dell'art. 1988 cod. civ., comporta una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto.
Ed invero l'art. 1988 del cod. civ. determina la c.d. "astrazione processuale", che dispensa colui a favore del quale la ricognizione di debito o la promessa di pagamento è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, in quanto questo si presume fino a prova contraria.
Ancora una volta sul punto la Cassazione è pacifica, consolidata e costante: (cfr.:
Cass. Civ. n. 10762 del 28/10/1998; n. 18311 del 01/12/2003; n. 22898 del
11/11/2005).
Si evidenzia che l'importo di cui al decreto ingiuntivo corrisponde, nell'ammontare liquidato, a quanto stilato nella missiva di riferimento.
Nella medesima missiva si contestano: cattiva esecuzione di alcuni lavori;
effettuazione di lavori privati unitamente a quelli di natura condominiale.
Si osserva che quanto eccepito non era provato: i mezzi istruttori erano rigettati con ordinanza del 14 gennaio 2022, ordinanza qui confermata in mancanza di
Pagina 4 di 6 elementi sopravvenuti che giustifichino un mutamento delle valutazioni in ess a contenuta.
La norma sancita dall'art. 2697 c.c. non ha solo la funzione di stabilire a quale parte compete di provare i fatti rilevanti al fine del decidere, ma costituisce, altresì, una “regola di giudizio” finalizzata proprio a stabilire quale sia il giudizio da pronunciare nel caso questi fatti o alcuni tra essi rimangono “incerti”, cioè non provati. Giurisprudenza consolidata afferma che nel caso in cui non si raggiunga la prova del fatto, rimasto non dimostrato per difetto di prova, il giudice non deve accertarlo ma deve limitarsi a trarre il presupposto tecnico -giuridico del rigetto della domanda. L'onere della prova è una regola che trova il proprio fondamento nel principio giuridico tradizionale secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, che si sostanzia essenzialmente nel porre a carico della parte che sostiene un fatto, il dovere di darne prova dell'esistenza: (art. 2697, 1° comma, c.c.), “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Nulla di tutto ciò emerge dagli atti di causa, conseguentemente la regola di giudizio, strettamente legata a quella disciplinante l'onere della prova, diventa criterio per regolare la decisione del giudice: questi è tenuto a ritenere non vero il fatto non provato.
Quanto alle contestazioni relativo all'importo aleatoriamente dovuto da altro condomino alla ditta, si significa che la non risulta odierno soggetto CP_3 processuale.
Segue il rigetto dell'opposizione con l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ordine al risarcimento ex art. 96 c.p.c, avanzato da parte opposta va evidenziato che tale domanda per responsabilità processuale aggravata, presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave), sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto), con la conseguenza che, ove dagli atti del processo non risultino, come nella specie, elementi obbiettivi dai quali desumere la concreta esistenza del danno, nulla può essere liquidato a tale titolo, neppure ricorrendo a criteri equitativi (cfr.: Cassazione civile, sez. lav.,
11/12/2012, n. 22659). Mancando indi la prova in ordine all'esistenza di un pregiudizio aggiuntivo rispetto agli oneri derivanti dal presente contenzioso, già coperti mediante la liquidazione delle spese di lite, la domanda ex art. 96 c.p.c., va rigettata.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Pagina 5 di 6 Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (studio euro 500,00 introduttiva euro 500,00 istruttoria euro 900,00 decisionale euro 900,00) .
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 739/2019 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 898/2018 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta;
condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da parte opposta che liquida in Euro 2.800,00 per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge che distrae in favore del procuratore costituito, avv.
IL FA, dichiaratosi antistatario..
Così deciso in Castrovillari il 16 dicembre 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
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