Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/05/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 723 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. ROSETI PIERA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. DI CATO STEFANIA;
Parte resistente
lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.2.2019, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420180006838777000 notificato in data 22.1.2019, afferente a contributi dovuti per l'anno 2011 alla gestione separata di cui all'art. 2 L. n. 335/1995, chiedendo la declaratoria di intervenuta prescrizione del credito azionato e l'annullamento dell'atto opposto.
L'CP_1, costituitosi in giudizio, ha dedotto la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione separata e l'insussistenza della prescrizione dei contributi richiesti, ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e per l'effetto la condanna del ricorrente al pagamento delle somme risultanti dal provvedimento opposto.
§§§§
Il ricorso deve essere accolto, in ragione delle seguenti motivazioni.
Nelle more del presente giudizio è intervenuta tra le parti in data 13.12.2023 sentenza n. 2037/2023, che ha accertato l'insussistenza della pretesa creditoria di CP 1 con riferimento ai richiesti contributi per la gestione separata riferibili all'anno 2011, in luce dell'avvenuta prescrizione quinquennale. Si specifica che nel giudizio già concluso è stato opposto l'avviso bonario notificato il 4.08.2017 diverso rispetto al titolo oggetto del presente giudizio, riferibile, però, alla stessa contribuzione pretesa per l'anno 2011.
Ritiene il Tribunale di recepire l'accertamento nel merito già svolto con la sentenza relativa alla medesima vicenda sostanziale, anche al fine di evitare un contrasto tra giudicati, con conseguente accoglimento del ricorso e dichiarazione dell'insussistenza del credito di cui all'avviso di addebito n.
33420180006838777000.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, essendo il merito della presente controversia già stato deciso in altro giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede: Accoglie la proposta opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 33420180006838777000;
Compensa le spese di lite tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 15/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO