Articolo 15 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 14Articolo 16
Versione
4 gennaio 1966
Art. 15.
Il punto di merito di cui al secondo comma dell'articolo 14 e' attribuito dalla Commissione con l'osservanza delle norme che seguono.
Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:
a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
b) qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando effettivo di reparto o delle attribuzioni specifiche, nonche' alle benemerenze di servizio e di guerra;
c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi ed esami.
Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.
Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b) e o), considerati nel loro insieme; la somma dei punti cosi' assegnati e' divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966