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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/01/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. r.g. 3703/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. MAGGISANO ANTONIETTA Parte_1 presso la quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. BORCA SIMONA, presso il quale ha Controparte_1 eletto domicilio come da procura in atti
RICORRRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 5434/2012 pubblicata il 05/09/2012 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 29/02/2024, i ricorrenti hanno domandato al
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, in assenza di richiesta delle parti di disporre la comparizione personale delle stesse o di necessità di acquisire chiarimenti in merito alle nuove condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
REVOCA, a decorrere dal mese di marzo 2025 compreso, il contributo al mantenimento in favore della figlia a carico del padre Sig. e l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere il 50% Per_1 Pt_1 delle spese straordinarie nell'interesse della figlia dando atto che quest'ultima, ha raggiunto l'indipendenza economica e, che, pertanto, a partire dal mese di marzo 2025 non sarà dovuta alcuna forma di mantenimento a suo favore da parte del padre Sig. ; Parte_1
DÀ ATTO che, con il versamento del Sig. alla Sig.ra della somma mensile di euro Pt_1 CP_1
150,00, a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia sino a febbraio 2025 Per_1 compreso, le parti dichiarano di essere integralmente soddisfatte e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualunque titolo o ragione, rinunziando espressamente, pertanto, a qualsiasi diversa e ulteriore pretesa.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico, se dovuto, verrà percepito al 100% dalla madre.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.51 comma 5 c.p.c. iscritto al n. r.g. 3703/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. MAGGISANO ANTONIETTA Parte_1 presso la quale ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv. BORCA SIMONA, presso il quale ha Controparte_1 eletto domicilio come da procura in atti
RICORRRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 5434/2012 pubblicata il 05/09/2012 il Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 29/02/2024, i ricorrenti hanno domandato al
Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. Ai sensi dell'art. 473bis.51 comma 5 c.p.c., nominato il Giudice Relatore e acquisito il parere del Pubblico Ministero, in assenza di richiesta delle parti di disporre la comparizione personale delle stesse o di necessità di acquisire chiarimenti in merito alle nuove condizioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese, attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio, dispone in conformità alle condizioni di seguito riportate:
REVOCA, a decorrere dal mese di marzo 2025 compreso, il contributo al mantenimento in favore della figlia a carico del padre Sig. e l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere il 50% Per_1 Pt_1 delle spese straordinarie nell'interesse della figlia dando atto che quest'ultima, ha raggiunto l'indipendenza economica e, che, pertanto, a partire dal mese di marzo 2025 non sarà dovuta alcuna forma di mantenimento a suo favore da parte del padre Sig. ; Parte_1
DÀ ATTO che, con il versamento del Sig. alla Sig.ra della somma mensile di euro Pt_1 CP_1
150,00, a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia sino a febbraio 2025 Per_1 compreso, le parti dichiarano di essere integralmente soddisfatte e di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a qualunque titolo o ragione, rinunziando espressamente, pertanto, a qualsiasi diversa e ulteriore pretesa.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico, se dovuto, verrà percepito al 100% dalla madre.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.