Art. 6.
Gli strumenti ed i beni acquistati con la utilizzazione dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 sono importati anche in deroga ad eventuali divieti o limitazioni.
Le operazioni previste dai precedenti articoli e tutti i provvedimenti, atti, contratti, formalita' relative alle operazioni stesse, le cambiali emesse a favore dell'Istituto mobiliare italiano, nonche' le altre attivita' contemplate nell' art. 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1 , convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123 , godono del trattamento tributario di cui allo stesso articolo.
Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.
Gli strumenti ed i beni acquistati con la utilizzazione dei finanziamenti di cui al precedente art. 1 sono importati anche in deroga ad eventuali divieti o limitazioni.
Le operazioni previste dai precedenti articoli e tutti i provvedimenti, atti, contratti, formalita' relative alle operazioni stesse, le cambiali emesse a favore dell'Istituto mobiliare italiano, nonche' le altre attivita' contemplate nell' art. 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1 , convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123 , godono del trattamento tributario di cui allo stesso articolo.
Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.