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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/07/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 2.7.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 814/2025, cui è stata riunita la causa iscritta al n. R.G.
5526/2025, vertenti
TRA
, n.q. di erede di (deceduta il 2.5.2025), Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Corvino
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv. Domenico Longo in entrambi i giudizi)
RESISTENTE
OGGETTO: mancata iscrizione negli/cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli;
indebito previdenziale - DS/Agr. e indennità per emergenza COVID-19
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 27.01.2025, premesso di aver lavorato, in qualità di Persona_1 bracciante agricola, alle dipendenze dell'azienda agricola “Agripuglia Mondo Bio s.r.l.s.” negli anni 2020 (dal 1.3.2020 al 31.12.2020) per 142 giornate, 2021 (dal 2.1.2021 al 31.12.2021) per
152 giornate, 2022 (dal 2.1.2022 al 31.12.2022) per 166 giornate e 2023 (dal 2.1.2023 al
31.12.2023) per 153 giornate e di aver svolto le seguenti attività: “estirpazione erba a mano e/o
1 con zappetta nei campi di broccoletti e/o finocchi nei terreni siti in agro di Ascoli Satriano al
Borgo Libertà da giugno a settembre e alla pesatura, filmatura e spezzatura dei broccoli e/o defogliazione finocchi, da ottobre a maggio, presso i magazzini siti in Stornara in Via R.
Margherita N.91”, ha censurato l'operato dell' laddove ha provveduto al disconoscimento CP_2 totale dei suddetti rapporti di lavoro, mediante provvedimento individuale del 19.8.2024, notificatole in data 30.8.2024.
La ricorrente ha dedotto che in data 12.11.2024 ha proposto ricorso amministrativo alla CP_ Commissione CISOA avverso le suddette cancellazioni, che l' ha rigettato con delibera n. 6 del 26.11.2024.
La si è, altresì, doluta degli indebiti di cui ai provvedimenti allegati al ricorso, Per_1 CP_2 relativi a DS/Agr. 2020, 2021 e 2022, nonché all'indennità economica per emergenza COVID-19 relativa al periodo dall'1.5.2021 al 31.5.2021, avverso i quali ha proposto, in data 7.1.2025, CP_ ricorsi amministrativi al Comitato Provinciale respinti con delibera n. 2526034-2526035 e
2526036 del 22.1.2025.
La ricorrente ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di: “1. accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di Foggia per l'anno
2020 per nr. 142 gg., per l'anno 2021 per nr.152 gg., per l'anno 2022 per nr. 166 gg., per l'anno
2023 per nr. 153 gg., ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della L.608/96; 2. in subordine, disapplicato, per la palese nullità e illegittimità in flagrante violazione della richiamata normativa sia generale che speciale in materia di procedimento amministrativo finalizzato al disconoscimento, il provvedimento dell' di Foggia relativo alla prestazione lavorativa per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, CP_2 confermare il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di
Foggia per l'anno 2020 per nr. 142 gg., per l'anno 2021 per nr.152 gg., per l'anno 2022 per nr.
166 gg., per l'anno 2023 per nr. 153 gg., ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della L.608/96; 3. per l'effetto, ordinare all' di riconoscere ai fini contributivi e previdenziali il rapporto di lavoro in questione, nei CP_2 termini e nella misura in ragione dei quali ha ricevuto il riconoscimento dell'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di Foggia per l'anno 2020 per nr. 142 gg., per l'anno 2021 per nr.152 gg., per l'anno 2022 per nr. 166 gg., per l'anno 2023 per nr. 153 gg.; 4. voglia, conseguentemente, altresì, annullare i provvedimenti di indebita percezione della disoccupazione agricola e degli aiuti per Covid-19 relativi agli anni per cui è causa e confermare il diritto della ricorrente all'indennità di disoccupazione agricola e indennità per emergenza Covid-19, per gli
2 anni 2020, 2021, 2022, 2023, senza obbligo di restituzione di quanto percepito;
5. infine, condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarre in favore CP_2 dell'avv. Antonella Corvino, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi, con maggiorazione, ex art.4, comma 1-bis, D.M. n.55/2014, introdotto dall'art.1, comma 1, lettera b), D.M. n.37 dell'08.03.2018...”.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, l' , ha contestato la fondatezza del ricorso, stante CP_2 la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato); nel merito, ha chiesto rigettare il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa.
Con riferimento all'indennità di DS/Agr. 2020, 2021 e 2022 e all'indennità COVID 19 relativa all'anno 2021, l' convenuto ha dedotto l'insussistenza, in capo al ricorrente, dei CP_1 presupposti per il diritto alle prestazioni, evidenziando che: “Perché si possa sostenere che il ricorrente abbia diritto alle prestazioni per cui è causa e, in particolare, all'indennità di disoccupazione agricola, è necessario che sia data in giudizio la prova dell'esistenza dei requisiti contemplati dall'art. 32 della L. 29.4.1949 n. 264, sì come modificato dall'art. 1 del
D.P.R.
3.12.1970 n. 1049: -iscrizione negli elenchi nell'anno per cui è richiesta l'indennità di disoccupazione;
-anzianità contributiva, dimostrabile con l'iscrizione negli elenchi per almeno due anni anche non consecutivi o con l'accreditamento di almeno un contributo settimanale, coperto da contribuzione DS, per attività non agricola al 1° gennaio dell'anno antecedente quello cui si riferisce la prestazione o precedente a tale data;
-accredito, nell'anno per il quale è richiesta l'indennità di disoccupazione ed in quello precedente, di almeno 102 contributi giornalieri quale lavoratore agricolo. Senza la dimostrazione in giudizio di ciascuno di requisiti che rilevano ai fini della concessione, è di tutta evidenza che la domanda debba essere respinta.
Nel caso di specie, le domande amministrative relativa agli anni 2020, 2021 e 2022, in un primo tempo accolte e pagate sulla scorta delle giornate risultanti dagli elenchi OTD per tali anni, sono state successivamente respinte perché tali giornate sono state disconosciute. L' con CP_2 comunicazioni del 23.10.2024, richiamate da controparte, ha richiesto la restituzione di quanto corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni, divenuta indebita a seguito del predetto disconoscimento…L'Indennità Covid 19 per l'anno 2021 per i lavoratori del settore agricolo, pari a € 800 una tantum, prevista dall'art. 69 del D.L. 25.05.2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23.07.2021 n. 106, è riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo. Nel caso di specie, la domanda amministrativa, in un primo tempo accolta e pagata
3 sulla scorta delle giornate risultanti dagli elenchi OTD per l'anno 2020, è stata successivamente respinta perché tali giornate sono state disconosciute. L' con comunicazione del CP_2
23.10.2024, richiamata da controparte, ha richiesto la restituzione di quanto corrisposto a titolo di Indennità Covid 19 per l'anno 2020, divenuta indebita a seguito del predetto disconoscimento”.
Con ordinanza del 15.05.2025 veniva sottoposta alle parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., la questione relativa alla possibile decadenza ex art. 22, co.1, D.L. 7/1970, convertito con modifiche nella L. 83/70, con particolare riferimento al capo di domanda relativo all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD 2023.
Deceduta, nelle more del giudizio, la ricorrente con memoria di costituzione e di Persona_1 intervento volontario del 13.06.2025 si è costituita in giudizio ex artt. 105 e 110 c.p.c.
[...]
in qualità di erede legittimo di Parte_1 Persona_1
In pari data, al fine di dedurre sulla questione della decadenza ex art. 22, co.1, D.L. 7/1970, convertito con modifiche nella L. 83/70 con riferimento alla domanda relativa all'anno 2023,
l'avv. Corvino ha depositato note di TS con le quali ha concluso: “…quanto alla questione relativa alla decadenza, ex art.22, co.1, D.L. 7/1970, sollevata da Codesto Spettabile Giudicante con provvedimento del 15.05.2025, osserva che parte ricorrente avendo ricevuto il provvedimento di disconoscimento in data 30.08.2024 (2. copia provvedimento di disconoscimento AZ. ed avendo inoltrato il ricorso Controparte_3 amministrativo solo in data 12.11.2024 (3. copia ricorso amm. CISOA e ricevuta di trasmissione.pdf), pertanto tardivamente, oltre il termine di trenta giorni, ha provveduto ad iscrivere a ruolo la procedura in data 27.01.2025, ovvero nei 150 giorni dalla comunicazione del provvedimento di disconoscimento, ovvero nei 120 giorni più i trenta giorni del ricorso alla
CISOA, come vuole la normativa di riferimento…”.
Con successivo ricorso depositato il 23.5.2025 ed iscritto al n. 5526/2025 R.G., Parte_1
, in qualità di erede legittimo di premesso che la de cuius era bracciante
[...] Persona_1 agricola a tempo determinato, ha esposto che quest'ultima aveva lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola negli anni 2016 (dal 5.4.2016 al 31.12.2016) per Controparte_4
112 giornate, 2017 (dal 2.1.2017 al 31.12.2017) nonché 2018 (dal 2.1.2018 al 31.12.2018) per
152 giornate, nell'anno 2019 (dal 2.1.2019 al 31.12.2019) per 156 giornate e nell'anno 2020 (dal
2.1.2020 al 29.2.2020) per 26 giornate e di aver svolto le seguenti attività: “estirpazione erba a mano e/o con zappetta nei campi di broccoletti e/o finocchi nei terreni siti in agro di Ascoli
Satriano al Borgo Libertà da giugno a settembre e alla pesatura, filmatura e spezzatura dei
4 broccoli e/o defogliazione finocchi, da ottobre a maggio, presso i magazzini siti in Stornara in
Via R. Margherita N.91” (anni 2016, 2017, 2018 e 2019) e “pesatura, filmatura e spezzatura dei broccoli e/o defogliazione finocchi, da ottobre a maggio, presso i magazzini siti in Stornara in
Via R. Margherita N.91”(anno 2020), ha censurato l'operato dell' laddove ha totalmente CP_2 cancellato tali giornate dagli elenchi OTD con provvedimento individuale del 14.11.2024, ricevuto in data 10.12.2024.
La ricorrente ha aggiunto di aver proposto, in data 7.1.2025, il ricorso amministrativo alla CP_ Commissione CISOA avverso le suddette cancellazioni, che l' ha rigettato con delibera n. n.
32 del 23.1.2025.
Ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di: “1. accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di Foggia per l'anno 2016 per nr.152 gg., per l'anno 2017 per nr. 152 gg., per l'anno 2018 per nr. 152 per l'anno 2019 per n.156, per
l'anno 2020 per n.142 gg., ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della L.608/96; 2. in subordine, disapplicato, per la palese nullità e illegittimità in flagrante violazione della richiamata normativa sia generale che speciale in materia di procedimento amministrativo finalizzato al disconoscimento, il provvedimento dell' di Foggia relativo alla prestazione lavorativa per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e CP_2
2020, confermare il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di Foggia per l'anno 2016 per nr.152 gg., per l'anno 2017 per nr. 152 gg., per l'anno 2018 per nr. 152 per l'anno 2019 per n.156, per l'anno 2020 per n.142 gg., ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della L.608/96; 3. per
l'effetto, ordinare all' di riconoscere ai fini contributivi e previdenziali il rapporto di lavoro CP_2 in questione, nei termini e nella misura in ragione dei quali ha ricevuto il riconoscimento dell'iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di Foggia per l'anno 2016 per nr.152 gg., per l'anno 2017 per nr. 152 gg., per l'anno 2018 per nr. 152 per l'anno 2019 per n.156, per
l'anno 2020 per n.142 gg.; 4. infine, condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed CP_2 onorari di causa da distrarre in favore dell'avv. Antonella Corvino, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi, con maggiorazione, ex art.4, comma 1-bis, D.M.
n.55/2014, introdotto dall'art.1, comma 1, lettera b), D.M. n.37 dell'08.03.2018”. CP_ Tempestivamente costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1)- nel merito, rigettare il ricorso perché infondato;
2)- condannare parte ricorrente alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa”.
5 Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, all'udienza del 2.7.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione da almeno una delle parti, le cause, sono state decise, previa riunione, come da sentenza depositata telematicamente.
2. - Deve preliminarmente essere disposta la riunione al giudizio n. 814/2025 R.G., di più risalente iscrizione, del giudizio n. 5526/2025 R.G., per connessione soggettiva e oggettiva in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del diritto dell'originaria ricorrente all'iscrizione negli elenchi OTD a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro da parte dell' sulla base di CP_2 verbali ispettivi connessi, come si avrà modo di evidenziare.
Sempre in via preliminare, occorre dare atto che la parte ricorrente è incorsa nella decadenza ex art. 22 DL n. 7/1970, conv. con modifiche nella L. n. 83/1970 limitatamente al capo di domanda relativo all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD 2023.
Va, al riguardo, precisato che – contrariamente a quanto dedotto in ricorso - non Persona_1 risulta essere stata mai iscritta negli elenchi OTD 2023 (si veda doc. 13 allegato al ricorso iscritto al n. 814/2025 R.G.), con la conseguenza che, limitatamente all'annualità in questione, la sua domanda va correttamente qualificata come impugnativa della mancata iscrizione negli elenchi bracciantili.
Orbene, si evidenzia che l'art. 22, comma 1 del D.L. n. 7/70, convertito in legge n. 83 dell'11 marzo 1970, prevede che: “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Il termine perentorio previsto dalla norma costituisce un termine di decadenza sostanziale per l'esercizio di un diritto, la cui inosservanza comporta l'estinzione del diritto per intervenuta decadenza, la quale può essere impedita solo dall'esercizio dell'azione e non è soggetta a sospensione ed interruzione.
E, difatti, il tenore letterale della norma non lascia dubbi circa la qualificazione del termine, atteso che, secondo i principi generali, laddove un termine è imposto con onere di perentoria osservanza deve essere qualificato di decadenza anche in mancanza di una specifica definizione legislativa in tal senso.
Deve rilevarsi che l'imposizione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria in siffatta materia trova la sua giustificazione nella tutela di interessi di ordine
6 pubblico quali la garanzia di una più compiuta difesa dell' nella immediatezza degli CP_2 accertamenti amministrativi e la necessità che vengano garantite le esigenze di previsione di spesa nei bilanci dell' , cui fanno carico le prestazioni previdenziali conseguenti CP_1 all'accertamento dello status di bracciante agricolo. Ne consegue, peraltro, la rilevabilità d'ufficio della eccezione di decadenza.
La natura decadenziale del termine, poi, è stata espressamente riconosciuta dalla Corte di
Cassazione che anche di recente ha stabilito che: “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art.
11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto “ex lege” dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ, Sez.
L., 16/01/2007, n. 813).
La Corte in motivazione ha specificato che: “E' noto che la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento ormai consolidato, considera la disposizione in esame tuttora vigente ed afferma, altresì, che il termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria L. n. 533 del 1973, ex art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595, 21 aprile 2001 n. 5942, 8 novembre 2003 n. 16803, 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n.
10393)”. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale (con sentenza n. 192 del 2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi suddetti, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo al fatto che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi). Tutto ciò precisato in ordine alla natura del termine, resta da stabilire quale sia il momento a partire dal quale tale termine comincia a decorrere.
7 Occorre, infatti, distinguere l'ipotesi in cui si stato esperito preliminarmente il ricorso amministrativo da quella in cui, invece, il ricorrente abbia preferito adire direttamente l'Autorità
Giudiziaria.
Nel caso in cui sia stato proposto ricorso amministrativo, viene in rilievo il procedimento disciplinato dall'art. 11 del D.LGS. n. 375/1993, il quale dispone che: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto;
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato ed il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota oggi, ex art. 9 sexies, comma 3, del convertito D.L. n. 510/96, la commissione centrale costituita quale organo dell' che decide CP_2 entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Pertanto, una volta presentato ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale per la manodopera agricola nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla pubblicazione degli elenchi, il successivo termine di 120 giorni, di cui all'art. 22 del D.L. n.
7/1970, per adire l'autorità giudiziaria decorrerà o dalla comunicazione di un provvedimento espresso di segno negativo o dall'inutile decorso dei 90 giorni di cui al 1° comma dell'art. 11
D.LGS. n. 375/93. In tale ultimo caso, infatti, è la legge stessa a qualificare l'inerzia dell'amministrazione come silenzio-rigetto, equiparandolo al mancato accoglimento dell'istanza.
Nel caso in cui l'interessato impugni, poi, sempre in via amministrativa, la decisione a sé sfavorevole dinanzi alla Commissione Centrale entro il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 11, comma 2 del D.LGS. n. 375/93, per la decorrenza del termine de quo occorrerà attendere, anche in questa successiva ed eventuale fase, il provvedimento dell'amministrazione o l'inutile decorso del termine di 90 giorni per il formarsi del silenzio-rigetto.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che: “in tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del d.P.R. n. 639 del
1970, secondo la quale l' previdenziale ha l'obbligo di comunicare ai richiedenti il CP_1 provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami
8 proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge. Ne consegue che, nello specifico settore, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove adottato nei termini previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto “ex lege” dall'interessato” (Cass. Civ., Sez. L.,
03/04/2008, n. 8650).
In tal senso, deve essere inteso il riferimento dell'art. 22 del D.L. n. 7/70 ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, termine quello comprensivo oltre che dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, anche dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo.
Non osta, inoltre, al possibile verificarsi della decadenza in esame, né il mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che l'art. 11 del D.LGS n. 375/93 prevede espressamente la facoltatività di tali rimedi, né l'art. 46 della L. n. 88 del 9 marzo 1989 norma quest'ultima che, disciplinando il contenzioso in materia di prestazioni dell' , non offre CP_2 alcuna indicazione in ordine al significato da attribuire all'inosservanza, da parte degli organi preposti, del dovere di decidere il ricorso entro i termini assegnati.
Riepilogando, la sequenza decadenziale, in caso di ricorso amministrativo, è, nella sua massima estensione, la seguente: 1) comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375/93, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. n. 375/93, per la presentazione dell'eventuale ricorso impugnatorio alla commissione centrale , chiamata a CP_2 decidere sullo stesso;
4) formazione, nei casi sub 2) e 3), di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (decorso inutilmente il termine di 90 giorni come precisato dall'art.11 cit.);
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, D.L. n. 7/70, convertito con modifiche nella 1egge dell'11 marzo 1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice del
9 lavoro. Con riguardo, invece, all'ipotesi in cui il ricorrente abbia optato direttamente per il ricorso giurisdizionale, il termine di 120 giorni, indicato dall'art. 22 D.L. n. 7/70, dovrà essere computato dalla data dell'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi nominativi nell'albo del Comune di residenza del lavoratore interessato.
In quest'ultimo caso, alla data di decorrenza, così determinata, dovranno essere aggiunti i 30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo (in tal senso, cfr Corte di Appello di Bari, 8 febbraio 2011, n. 712).
Giova, infine, osservare che, in ogni caso, il dies a quo, tanto dei termini per ricorrere in via amministrativa quanto di quelli per ricorrere direttamente in via giudiziale, è determinato dall'ultimo giorno di affissione dell'elenco nominativo annuale presso l'albo pretorio del
Comune di residenza. Resta esclusa l'ipotesi in cui il provvedimento di riconoscimento o di disconoscimento intervenga dopo la pubblicazione degli elenchi.
In tal caso, la legge prevede la notifica diretta all'interessato, dalla quale iniziare a far decorrere il termine decadenziale di cui all'art. 22 del D.L. n. 7/70. L'art.
9-quinquies, commi 3 e 4 del D.L.
n. 510/96, conv. in legge 28/11/1996 n. 608, dispone che: “3. L'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate complessivamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio, alle risultanze dell'attività ispettiva e di controllo.
4. L'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del Comune di residenza.
Della pubblicazione effettuata dal Comune viene data notizia a cura dell' attraverso i mezzi CP_2 di informazione. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' CP_2 provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato”.
Le disposizioni legislative, sopra richiamate, tengono conto delle esigenze di razionalizzazione del sistema e di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli, costituendo la stessa il presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali, collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultante dagli elenchi).
È allora possibile affermare che, anche tenuto conto di una lettura costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, seconda parte, e 111 Cost., il lavoratore sia onerato di un controllo relativo alla pubblicazione degli elenchi per tali 15 giorni, mentre laddove, invece, la pubblicazione sia
10 avvenuta oltre il periodo suindicato, in assenza di una previsione espressa, deve ritenersi che l' debba comunicare personalmente al lavoratore il mancato riconoscimento delle giornate CP_2 lavorative, non potendosi esigere da parte dell'operaio agricolo un controllo continuo e senza scadenza sulla pubblicazione degli elenchi. Peraltro, il controllo - successivo allo spirare dei 15 giorni a partire dal termine ultimo del 31 maggio di ogni anno e, dunque, da effettuarsi, al più tardi entro il 15 giugno - è ben poca cosa se lo si considera unitamente all'interesse particolare del lavoratore stesso che qui ne lamenta la lesione. Di conseguenza, appare a questo Giudice che l'onere in esame non possa ritenersi troppo gravoso per il lavoratore, ma risponda, anzi, ad una esigenza di collaborazione sociale che grava su ogni cittadino.
Si evince, quindi, che il mezzo di pubblicità e conoscenza individuato dal legislatore consiste nella pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, fatta eccezione per le ipotesi di provvedimenti di disconoscimento e riconoscimento successivi alla pubblicazione degli elenchi.
Ne consegue che mentre per la comunicazione tempestiva da parte dell' , tramite CP_2 pubblicazione negli elenchi nominativi annuali, sussista una presunzione di conoscenza in capo al lavoratore, nel caso di tardiva comunicazione personale all'interessato, incombe sull'Istituto previdenziale provare la data di avvenuta notifica del provvedimento di riconoscimento o di disconoscimento, data dalla quale far decorrere il termine decadenziale. Ritiene questo Giudice che la conclusione suindicata possa essere confermata anche all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 38, commi 5° e 6° D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111 del 15/07/2011, che prevede: “5.
Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: “12-bis.
(Notifica mediante pubblicazione telematica).
1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto CP_2 legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo
12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo CP_2 specifiche tecniche stabilite dall' stesso”. E “6. A decorrere dalla data di entrata in CP_1 vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9- quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' CP_2 provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità
11 telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili CP_2
a legislazione vigente”.
La novella legislativa, infatti, ha disposto l'abolizione degli elenchi trimestrali, avendo previsto un elenco annuale da pubblicarsi sul sito dell' entro il marzo dell'anno successivo a quello CP_2 di riferimento. Il decreto in esame ha, inoltre, confermato la notificazione tramite pubblicazione degli elenchi nominativi annuali, con l'unica differenza relativa alla modalità telematica di tale pubblicazione sul sito dell' . Alla stessa stregua, a partire dall'entrata in vigore del D.L. n. CP_1
98/2011, ossia dal 6 luglio 2011, anche le comunicazioni relative a provvedimenti, di disconoscimento o di riconoscimento, successivi alla predetta pubblicazione annuale, avverranno mediante pubblicazione di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, non più, quindi, con la spedizione di un provvedimento personale espresso.
Infine, occorre rilevare che, per effetto dell'abrogazione dell'intera L. n. 83 del 1970, ad opera dell'art. 24 del D.L.112/08, convertito, con modificazioni, in L. 133/08 (c.d. “taglialeggi”), entrata in vigore il 22/12/2008, - la quale, fra le 3370 leggi abrogate, sotto la voce 2529, a pagina n. 254 dell'Allegato “A”, contemplava anche la suddetta legge, concernente, tra l'altro,
l'“accertamento dei lavoratori agricoli”- l'accesso al giudice del lavoro doveva intendersi liberalizzato;
tale situazione, tuttavia, è limitata soltanto ai due anni successivi, in quanto l'art. 38, comma 5, D.L. n. 98/11 ha soppresso la voce n. 2529 dell'Allegato “A” al D.L. 112/08, facendo così rivivere la vecchia disciplina di cui all'art 22 della D.L. n. 7/70.
Quanto al regime intertemporale tra il periodo di vigenza della regola decadenziale sino al 22 dicembre 2008, quello della sua abrogazione fra tale data e il 6 luglio 2011, nonché quello, da ultimo, del ripristino della stessa a far data dal 6 luglio 2011, deve rilevare la regola-cardine dell'art. 252 disp. att. c.c., essendosi reintrodotto un termine cancellatorio (noto ma) nuovo, rispetto alla regolamentazione intertemporale, che non ne prevedeva alcuno.
Pertanto, il riabilitato termine di decadenza decorre dall'entrata in vigore del d.1. 98/11, cioè dal
6 luglio 2011.
Può, quindi, verificarsi che l'intera sequenza, sopra descritta da 1) a 4), dei termini per l'eventuale ricorso amministrativo e poi per quello giudiziale, nonché quella più snella per il ricorso diretto all'A.G., siano maturate invano prima del 22 dicembre 2008, cioè nel periodo anteriore all'abrogazione. In tal caso la situazione giuridica deve considerarsi consolidata contro
12 le ragioni del lavoratore agricolo e non più modificabile mediante un'azione giudiziaria, dalla cui proposizione è già decaduto.
Allorquando, invece, quella sequenza temporale dei termini suddetti non sia compiuta prima del
22 dicembre 2008, ma termini nel periodo di vacanza della regola decadenziale, deve ritenersi che la domanda giudiziale sia proponibile entro 120 giorni a partire dal 6 luglio 2011. Per quel che concerne, infine, i disconoscimenti di giornate lavorative, i dinieghi di iscrizione e le cancellazioni dopo il 6 luglio 2011, la sequenza dei termini deve essere integralmente rispettata così come avveniva anteriormente alla temporanea abrogazione della 1. n. 83 del 1970.
Da ultimo, l'art. 43, comma 7° D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120 del 11/09/2020, ha previsto che: “All'articolo 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al secondo periodo, le parole da "l' a "di CP_2 variazione" sono sostituite dalle seguenti: "l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati CP_2 mediante comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità" e il terzo periodo è soppresso”.
Per effetto di tale innovazione, gli elenchi trimestrali telematici di variazione risultano oggi soppressi e sostituiti da provvedimenti individuali da comunicare a ciascun interessato con le modalità di cui alla richiamata disposizione normativa.
Non risulta, invece, modificata la modalità di iniziale riconoscimento a fini previdenziali delle giornate lavorate in agricoltura mediante inserimento del nominativo dell'interessato negli elenchi annuali pubblicati telematicamente.
Tanto premesso, nel caso di specie, deve ritenersi che sia venuta a conoscenza del Persona_1 mancato inserimento del suo nominativo negli elenchi OTD 2023 già con la pubblicazione di tali elenchi (v. doc. 13 allegato al ricorso iscritto al n. 814/2025 R.G.) e che la stessa non abbia tempestivamente impugnato la mancata iscrizione.
Ed invero, gli elenchi annuali OTD 2023 sono stati pubblicati telematicamente sul sito Internet dell'Istituto Previdenziale convenuto dal 31.3.2024 al 15.4.2024 (fonte: sito Internet istituzionale
). CP_2
La ha documentato di aver proposto il ricorso amministrativo avverso la mancata Per_1 iscrizione, ma tale ricorso è tardivo, essendo stato lo stesso inoltrato il 12.11.2024, ovvero ben oltre il termine di 30 giorni decorrente dal 15.4.2024, ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi annuali.
13 Conseguentemente, si versa nell'ipotesi di mancato esperimento del rimedio amministrativo, non potendo il ritardo della incidere (spostandolo in avanti) sul dies a quo di decorrenza del Per_1 termine di decadenza.
Ne deriva ulteriormente che il deposito del ricorso giurisdizionale risulta tardivo limitatamente al capo di domanda relativo all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD 2023, siccome avvenuto in data 27.1.2025, ovvero ben oltre il termine di 150 giorni (30+120) decorrenti dal 15.4.2024.
Non appare, pertanto, condivisibile la tesi difensiva esposta dall'erede dell'originaria ricorrente nelle note di TS del 13.6.2025 poiché la stessa non tiene conto del fatto che, limitatamente all'anno 2023, la domanda va qualificata come impugnativa della mancata iscrizione, come si è avuto modo di argomentare.
In definitiva, la parte di domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD 2023 dev'essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza sostanziale dall'azione, con la conseguenza che l'ambito del presente accertamento resta limitato alla restante parte della domanda, avente ad oggetto l'accertamento del diritto di all'iscrizione Persona_1 negli elenchi OTD 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e la legittimità degli indebiti relativi a prestazioni previdenziali connessi all'iscrizione.
Non è, poi, condivisibile la censura attorea, relativa alla asserita violazione, da parte dell' , CP_2 delle norme sul procedimento amministrativo (L. 241/1990).
Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 135/2022 “occorre premettere in generale che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, “si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali” (art. 29, 1° comma), il procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. n. 241/90.
Del resto, nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli (evidenziate anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta in via generale dalla legge 7 agosto
14 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n.241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato) (si veda, ex aliis, Cass., sent. n. 17228/2010). La specialità della materia esclude, peraltro, l'applicabilità della legge 7 agosto 1990, n.241 nella sua interezza, sicché la censura prospettata dall'appellante è destituita di fondamento anche in relazione alle ulteriori disposizioni della CP_ stessa legge di cui ha lamentato la violazione da parte dell' .
3. - Nel merito, si osserva - anzitutto - che sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n.
13877).
15 A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione. Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n. 18605),
«L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_2
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs.
n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Inoltre, com'è noto, in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi, la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante, come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale, mentre la fede privilegiata non si estende alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante”
(Cass. 9919/2006); e inoltre, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Nella specie, sulla base della diretta consultazione dell'atto costitutivo e dello statuto di una cooperativa, del CUD rilasciato ai soci, nonché in considerazione del fatto che i soci lavoratori erano privi di partita IVA, gli ispettori avevano escluso che tali soci avessero attività in proprio che ne consentisse la qualificazione di artigiani, e la sentenza impugnata, confermata sul punto dalla S.C., aveva fondato la decisione sulle risultanze del verbale ispettivo, condividendo le valutazioni degli ispettori)” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008).
Ciò posto, nel caso di specie, le domande azionate con ricorso n. 814/2025 R.G. e con ricorso n.
5526/2025 R.G. sono fondate ad eccezione della parte della domanda in relazione alla quale l'originaria ricorrente è incorsa in decadenza (avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD 2023) e vanno accolte per le ragioni di seguito esposte,
16 dovendosi ritenere che l'onere probatorio sia stato integralmente assolto dalla ricorrente, che ne era gravata. CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 2023004435/DDL del
19/08/2024 riferito al periodo compreso tra il 01/10/2019 ed il 31/12/2023 e relativo alla
“Agripuglia Mondo Bio s.r.l.s.” e il verbale ispettivo n. 2023002346/DDL del 29/10/2024 riferito al periodo compreso tra il 01/04/2016 ed il 31/12/2022 e relativo alla , Controparte_4 dai quali emergono plurimi segnali di allarme relativi alle aziende agricole ispezionate e significativi elementi che inducono a ritenere fittizi i rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
A tal riguardo, è opportuno precisare la finalità degli accertamenti ispettivi che muovono dalla verifica sia sulla congruità tra le giornate di manodopera dichiarate rispetto al fabbisogno aziendale che sulla regolarità degli adempimenti contributivi. CP_ Dall'esame dei verbali ispettivi, il cui contenuto è stato richiamato dall' nella memoria di costituzione ed avverso il quale l'odierna parte ricorrente non ha mosso contestazioni specifiche, emerge che:
1) In data 17.04.2023 sono iniziati gli accertamenti nei confronti della , con Controparte_4 sede legale ed operativa in Stornara (FG), alla via Regina Margherita n. 96, iscritta all'Agenzia delle Entrate con partita Iva , società avente per attività prevalente la coltivazione di P.IVA_1 ortaggi (Cod. Ateco 01.13.1).
In data 17 aprile 2023, poiché l'azienda non aveva in forza dipendenti, gli ispettori hanno provveduto a notificare a mano al consulente del lavoro dichiarato negli archivi , CP_2 Pt_2
il verbale di primo accesso ispettivo presso lo studio professionale di quest'ultimo sito
[...] in Ordona (FG) alla via Irpinia n. 60.
2) Con il citato verbale di primo accesso, oltre a formalizzare l'inizio degli accertamenti, gli ispettori hanno provveduto a richiedere la documentazione aziendale di lavoro, contabile e fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2018 e ad invitare in qualità di Amministratore Unico Testimone_1 della , a presentarsi il giorno 19.04.2023 presso la sede di NO per CP_4 CP_2 rilasciare una dichiarazione relativa alla attività economica esercitata.
I verbalizzanti hanno precisato, inoltre, che la verifica nei confronti della Controparte_4
è scaturita da quella già in corso nei confronti di altra società il cui legale rappresentante è lo stesso la “Agripuglia Mondo Bio s.r.l.s.”, p.iva avente anch'essa Testimone_1 P.IVA_2 sede legale e operativa in Stornara, alla via Regina Margherita n. 96, definita con verbale ispettivo n. 2023004435/DDL del 19/08/2024 riferito al periodo compreso tra il 01/10/2019 ed il
31/12/2023.
17 3) In data 20.06.2023 sono iniziati gli accertamenti nei confronti della “Agripuglia Mondo Bio
s.r.l.s.”, con sede legale ed operativa in Stornara (FG), alla via Regina Margherita n. 96, iscritta all'Agenzia delle Entrate con partita Iva società avente per attività prevalente la P.IVA_2 coltivazione di ortaggi (Cod. Ateco 01.13.1).
Il primo accesso è stato effettuato presso il magazzino dell'azienda, coincidente con la sede legale e operativa. Nel corso di detto accesso ispettivo si è identificata l'unica dipendente trovata presente e intenta al lavoro, che ha reso una dichiarazione;
durante la Testimone_2 verifica è sopraggiunto legale rappresentante e amministratore unico della Testimone_1 società ispezionata, dal quale i verbalizzanti, con separato atto, hanno acquisito dichiarazione.
Prima di effettuare l'accesso presso il magazzino in Stornara, nella medesima giornata, i verbalizzanti hanno tentato l'accesso presso il fondo agricolo sito in Ascoli Satriano (FG), località Borgo Libertà, dichiarato nella Denuncia Aziendale ex art. 5 del D. Lgs. n. 375/1993.
Su tale terreno, preso in fitto dalla Società dai coniugi e , Controparte_5 Controparte_6 al momento del tentato accesso, non erano in corso lavorazioni e non è stato trovato alcun lavoratore. In particolare, il terreno si è presentato incolto, come da documentazione fotografica acquisita agli atti.
4) Con il Verbale di Primo Accesso del 20.06.2023 notificato a mani al legale rappresentante,
[...]
oltre a formalizzare l'inizio degli accertamenti, si è richiesto alla società la Tes_1 documentazione aziendale di lavoro, contabile e fiscale a decorrere dal 01.06.2019 (mese di inizio attività dichiarato dalla società in visura camerale).
I verbalizzanti hanno precisato, inoltre, che la verifica nei confronti della Agripuglia Mondo Bio
è scaturita da quella già in corso nei confronti di altra società il cui legale rappresentante è lo stesso la “ , p.iva , avente anch'essa sede Testimone_1 Controparte_4 P.IVA_1 legale e operativa in Stornara, alla via Regina Margherita n. 96 confluita nel verbale ispettivo n.
2023002346/DDL del 29/10/2024, riferito al periodo dal 01/04/2016 al 31/12/2022.
Infatti, nel corso di detta ispezione è emerso che la e la Agripuglia Mondo Controparte_4
Bio s.r.l.s. presentano numerosi elementi di collegamento, tali da richiedere un esame congiunto di entrambe.
I verbalizzanti hanno evidenziato i profili in comune:
- attività esercitata: entrambe le società hanno per oggetto la coltivazione di ortaggi, prevalentemente del broccolo e del finocchio, comprese lavorazioni di pulizia e imballaggio presso il magazzino;
18 -sede legale e operativa: ubicata in Stornara, alla Via Regina Margherita n. 96, sede di un magazzino e ufficio amministrativo;
- terreni condotti con contratti in affitto: come si dirà meglio nel seguito, i contratti di locazione di fondi agricoli, inizialmente sottoscritti dalla , sono cessati anticipatamente CP_4 rispetto alla scadenza stabilita per poi essere ceduti ad Agripuglia Mondo Bio;
- legale rappresentante: ( , nato a [...] il Testimone_1 C.F._1
10/12/1954, residente in [...], legale rappresentante e amministratore unico di entrambe le società sin dalla costituzione;
-inquadramento previdenziale : entrambe le aziende sono iscritte alla previdenza agricola CP_2
; CP_2
-specificità : entrambe le aziende hanno denunciato giornate bracciantili esorbitanti rispetto CP_2 al fabbisogno di manodopera dichiarato nelle rispettive denunce aziendali ex art. 5 del D. Lgs. n.
375/1993. Tali giornate, in ogni caso, sono state ritenute non congrue rispetto ai terreni di cui le società hanno dichiarato la disponibilità;
-entrambe le società hanno maturato un insoluto contributivo pari al 100%;
-lavoratori comuni tra le due società: in particolare, nel 2020 i rapporti di lavoro già in essere con la sono cessati anticipatamente senza giustificazione in base alle evidenze CP_4 documentali, per essere nuovamente avviati, senza soluzione di continuità, dalla CP_3
Nello specifico, quasi tutti i lavoratori in forza al 29.02.2020 con contratto a termine
[...] fino al 31.12.2020 (n. 51 lavoratori) hanno cessato il rapporto di lavoro in essere con la
[...]
per essere assunti, dal 01/03/2020, dalla Agripuglia Mondo Bio. CP_4
In considerazione di quanto esposto, i verbalizzanti hanno evidenziato che gli accertamenti ispettivi svolti nei confronti delle due società sono strettamente connessi, motivo per il quale in entrambi i verbali ispettivi si rinvengono riferimenti sia alla Agripuglia Mondo Bio S.r.l.s., che alla Controparte_4
5) Descrizione delle aziende di cui risulta essere l'amministratore: Testimone_1
a) Analisi della situazione giuridica
Dalla consultazione della banca dati InfoCamere è risultato che è titolare attivo di Testimone_1 cariche in quattro società aventi tutte stesso codice ATECO 01.13.10 ed attività prevalente di coltivazione di ortaggi:
1. Amministratore unico e socio unico della (CF Controparte_7
) con sede legale a Stornara (FG), viale Regina Margherita n. 96; P.IVA_3
19 2. Amministratore unico dal 30.09.2015, data di costituzione della società, della
[...]
(CF , con sede legale a Stornara (FG), viale Regina Margherita n. 96, CP_4 P.IVA_1 della quale risulta essere socio unico tale (CF ; Persona_2 C.F._2
3. Amministratore unico dal 21.05.2019, data di costituzione della società, della “Agripuglia
Mondo Bio s.r.l.s.” con sede legale a Stornara (FG), viale Regina Margherita n. 96, nonché socio al 95% fino al 06.04.2023, data in cui è diventato socio unico acquisendo dalla figlia CP_8
il 5% delle sue quote;
[...]
4. Amministratore unico e socio unico, dal 18.07.2022, data di costituzione della società, della
(CF ), con sede legale a Ordona (FG), via Irpinia n. Controparte_9 P.IVA_4
60, presso lo studio professionale del consulente del lavoro . Parte_2
b) Analisi della situazione previdenziale
Dall'interrogazione delle banche dati dell' è emerso che le società elencate ai punti nn. 1, 2 CP_2
e 3 si sono iscritte alla previdenza agricola, mentre per la risultano Controparte_9 in corso pratiche volte ad ottenere l'iscrizione.
Omettendo nel presente esame la posizione della di cui al punto Controparte_7
n. 1, avente attività con dipendenti ferma a marzo 2016, non interessata dagli accertamenti complessivamente svolti, si è evidenziato che le società e Agripuglia Mondo Bio CP_4 si sono iscritte all' : la con inizio attività dal 01/01/2016; la Agripuglia CP_2 CP_4
Mondo Bio con inizio attività dal 19/03/2020.
In virtù di tali iscrizioni le predette società hanno denunciato all' giornate bracciantili come CP_2 di seguito indicato:
-sulla posizione previdenziale della da aprile 2016 a dicembre 2020; su Controparte_4 detta posizione sono state inoltre denunciate giornate da maggio a dicembre 2021 e da ottobre a dicembre 2022;
- sulla posizione previdenziale della dal 2020 al 2023. Parte_3
Quindi, da marzo 2020 al 2022, è stata denunciata manodopera bracciantile contemporaneamente da entrambe le società. Cont Riguardo invece alla posizione della gli ispettori hanno evidenziato che, alla data di CP_2 redazione del verbale emesso nei confronti della Agripuglia Mondo Bio, la società non era iscritta alla Previdenza Agricola dell'Istituto, pur avendo inviato in data 16.11.2023 una prima D.A. trasmessa dal consulente con data inizio attività 18/10/2023, nella quale si era Parte_2 qualificata come azienda senza terra con fabbisogno di n. 50 giornate.
20 Nel quadro P (da compilarsi in caso di aziende c.d. “senza terra”, intendendosi per tale l'azienda non esercitante la conduzione e coltivazione di fondi agricoli ma soltanto il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli in prevalenza acquistati alla pianta per la cui raccolta o per precise fasi della lavorazione può avvalersi, al pari delle imprese agricole, di operai inquadrabili nella previdenza agricola) è stato indicato quale unico contraente - CP_10
- e come data inizio lavori il 20/09/2023 con la seguente precisazione in C.F._3 nota “fattura di acquisto in blocco n. 03 del 20/09/2023 agro di Stornarella f. 13 particella 24 in parte peperoncino piccante”.
La D.A. è stata rifiutata dai competenti uffici amministrativi di Foggia con la motivazione CP_2 di seguito riportata: “Quadro P: a giustificazione del fabbisogno richiesto, occorre inviare contratti, fatture con indicazione degli estremi catastali dei terreni su cui si sono svolte le lavorazioni e tracciabilità del pagamento”. Cont La pur a seguito dei citati rilievi, non ha regolarizzato l'invio della denuncia aziendale secondo le prescrizioni richieste ma ha trasmesso in data 12.03.2024, per il tramite del consulente una seconda D.A. con data inizio attività l'11.03.2024, nella quale si è Parte_2 nuovamente qualificata come azienda senza terra con fabbisogno di n. 50 giornate.
Nel quadro P è stato inserito come contraente il CF , con data inizio lavori P.IVA_5
l'11.03.2024 e la seguente nota per la sede: “acquisto alla pianta di pomodoro in agro di
Manfredonia dalla soc. Agrigold con sede in Trinitapoli foglio 86 particelle 74/80/83/86 in parte per ha 1.50.00 giusta fattura 107/2024”. Anche in tal caso la mancata approvazione da parte degli uffici amministrativi è avvenuta per la motivazione sopra citata e cioè che, a CP_2 giustificazione del fabbisogno richiesto riguardo ai dati dichiarati, “nel Quadro P occorre inviare contratti, fatture con indicazione degli estremi catastali dei terreni su cui si sono svolte le lavorazioni e tracciabilità del pagamento”.
Dall'analisi delle D.A. inviate emerge quindi che, avendo inviato la prima D.A. il 16.11.2023, dopo circa un mese dalla data di inizio di attività dichiarata (18.10.2023), l'azienda avrebbe dovuto regolarizzare la propria posizione per assolvere correttamente gli adempimenti CP_2 previdenziali a favore del personale assunto dalla data di inizio di attività, limitandosi, invece, ad inviare una nuova richiesta di iscrizione con data di inizio lavori dall'11/03/2024, senza assolvere alle prescrizioni imposte.
Inoltre, tali formalità non sono risultate coerenti con le comunicazioni obbligatorie Unilav di instaurazione dei rapporti di lavoro trasmesse al Centro per l'Impiego.
21 Cont Infatti, la seppure priva di iscrizione , ha inviato comunicazioni Unilav di assunzione CP_2 di numerosi soggetti dal 18 ottobre 2022, nell'anno 2023 e nel 2024.
Per i soggetti formalmente assunti nel 2022 non è stato, pertanto, richiesto l'inquadramento
INPS, mentre per quelli del 2023 e del 2024 sono state trasmesse le D.A. sopra descritte, entrambe con esito negativo. Cont Poiché priva di inquadramento previdenziale , la non avrebbe potuto denunciare ai fini CP_2 contributivi i soggetti formalmente assunti con le comunicazioni per i periodi del 2022, Pt_4 del 2023 e del 2024.
Tale impedimento, secondo i rilievi ispettivi, è stato aggirato con le modalità di seguito indicate: Cont
- Per l'anno 2022 tutti i 28 soggetti formalmente assunti con dalla società sono stati Pt_4 denunciati all' sulla posizione previdenziale della e registrati sul LUL della CP_2 CP_4 medesima.
È stato accertato che buona parte di tali soggetti aveva in corso un rapporto di lavoro dichiarato con dall'Agripuglia con scadenza al 31.12.2022, cessato anticipatamente al 18.10.2022, Pt_4
Cont riavviato senza soluzione di continuità con dalla ma registrato sul LUL e denunciato Pt_4 all' dalla;
CP_2 CP_4
- Per l'anno 2023 24 soggetti, su un totale di 71, formalmente assunti con dalla società Pt_4
Cont sono stati denunciati all' sulla posizione previdenziale della Agripuglia Mondo Bio nei CP_2 mesi di agosto e settembre 2023.
6) Passando all'esame specifico della è risultato che, per effettuare gli Controparte_4 adempimenti contributivi relativi al personale denunciato alle proprie dipendenze, la società si è iscritta presso la Sede di Foggia nella Gestione Aziende con Dipendenti - Previdenza CP_2
Agricola con posizione assicurativa CIDA n. 368094, dichiarando inizio di attività il 01.01.2016, come da D.A. trasmessa il 26.01.2016.
In tale D.A. l'azienda ha dichiarato un fabbisogno annuo di n. 300 giornate ed ha denunciato la conduzione di n. 2 terreni in agro di Stornarella aventi estensione totale di n. 6,54,87 ettari di proprietà di ( ), detenuti a titolo di affitto dal Controparte_11 C.F._4
10/12/2015 al 09/12/2017 e coltivati a cavolfiore. CP_ Dopo tale D.A. l'azienda ha provveduto ad aggiornare la propria posizione all' nel 2021 dichiarandosi non più azienda con terra ma azienda “senza terra” con inizio lavori dal
22/03/2021, come da fattura di pari data con l'Agripuglia Mondo Bio, avente ad oggetto:
VENDITA A BLOCCO DI HA 1.50.00 DI SEDANO BIO E HA 0.50.00 DI PREZZEMOLO
22 LISCIO BIO POSTI IN AGRO DI STORNARELLA APPEZZAMENTO 1 C. DA POZZELLE
FOGLIO 13 P.LLE 157 E 48: colture prezzemolo e sedano e fabbisogno di n. 70 giornate.
Dalla cronistoria degli adempimenti previdenziali posti in essere da detta azienda, si è evinto che dalla scadenza del contratto con (10/12/2017) alla trasmissione della D.A. del Controparte_11
22/03/2021 l'azienda non ha più aggiornato la Denuncia aziendale.
Poiché nel corso dell'ispezione non sono stati esibiti i contratti dichiarati nelle D.A. trasmesse, gli ispettori hanno ritenuto necessario effettuare verifiche nella banca dati Punto fisco dalla quale
è risultato che, oltre ai terreni indicati in D.A., la aveva sottoscritto altri contratti CP_4 di affitto di fondi rustici non menzionati in D.A.
Gli ispettori hanno, pertanto, richiesto copia all'Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di
NO che, in data 26.03.2024, ha trasmesso tutti i contratti i cui dati essenziali sono riportati nelle tabelle di cui alle pagine 8 e 9 del relativo verbale ispettivo.
Dall'esame di tali contratti è emerso che, pur in assenza di comunicazioni di variazioni della CP_ consistenza dei terreni all' la ha continuato a detenere fondi agricoli dopo la CP_4 scadenza del contratto sottoscritto con nell'ottobre 2017 sino al 09/10/2019, data in cui CP_11
i contratti ancora in corso di validità con i coniugi e e con CP_6 CP_5 Controparte_11 sono stati di fatto risolti anticipatamente e sostituiti nella parte conduttrice dalla CP_3
a partire dal 10/10/2019.
[...]
Tale ultima circostanza è risultata dall'esame dei contratti trasmessi agli ispettori dall'Agenzia delle Entrate in occasione dell'ispezione svolta nei confronti della Agripuglia Mondo Bio.
Nel periodo da aprile 2016 al dicembre 2022, la ha denunciato all' operai CP_4 CP_2 agricoli a tempo determinato nella misura indicata nelle tabelle di cui alle pagine da 9 a 12 del verbale in cui sono riportati in forma complessiva e con dettaglio annuo i dati relativi alle giornate di lavoro e agli imponibili retributivi. Le denunce contributive risultano effettuate telematicamente da operatore avente codice fiscale riconducibile al C.F._5 consulente , con studio in Ordona, alla via Irpinia n. 60. Parte_2
La situazione contributiva aziendale dal 2016 al 2022, relativa cioè all'intero periodo nel quale l' ha denunciato all' giornate contributive, con particolare riferimento al pagamento Pt_5 CP_2 dei contributi, è risultata come da tabella di cui alle pagine 12 e 13 del relativo verbale ispettivo.
Per tutte le giornate e per tutti i rapporti di lavoro denunciati la società ha CP_4
CP_ omesso il versamento all' dei contributi previdenziali dovuti.
Per effetto del cosiddetto “automatismo delle prestazioni”, in forza del quale le prestazioni previdenziali e assistenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non sono stati
23 effettivamente versati, alla data di stesure del relativo verbale l' , oltre all'accredito dei CP_2 contributi validi ai fini pensionistici sulle singole posizioni assicurative, ha complessivamente erogato (importo netto) per gli anni dal 2016 al 2022 ai soggetti denunciati dalla CP_4 come operai agricoli a tempo determinato, prestazioni previdenziali e assistenziali che ammontano complessivamente a € 2.116.435,61 per indennità di disoccupazione agricola e assegni nucleo familiare ed a € 239.311,32 per indennità di malattia e maternità, così come dettagliato nello schema posto a pag. 13 del verbale.
Inoltre, l' ha erogato ai soggetti aventi i requisiti di legge le c.d. indennità covid-19 e altri CP_2 bonus.
a) Analisi della situazione contabile/fiscale
In corso di verifica sono stati esibiti tutti i registri Iva dal 2019 al 2022.
Riguardo alle fatture, invece, è emerso quanto segue:
- anno 2019: sono state esibite tutte le fatture vendite e le fatture acquisti relative agli acquisti a blocco con registrazione di protocollo nn. 3 – 6 – 8 – 13 – 39 – 45 – 61 –133. Si evidenzia che nel 2019 le fatture acquisti complessivamente registrate sono n. 193 e che ne sono state esibite solo 8;
- anni 2020 e 2021: fatture non esibite;
- anno 2022: esibite esclusivamente le fatture acquisti relative ad acquisti a blocco con registrazione di protocollo nn. 28 – 31 – 39 – 44.
Con specifico riferimento alle fatture acquisti anno 2021, che non sono state offerte in comunicazione, da un raffronto tra i dati riportati sul registro IVA acquisti della CP_4 con quelli dell'Agripuglia è risultato che il registro IVA della non è veritiero CP_4 poiché in esso sono state registrate le medesime fatture ricevute dalla Agripuglia esibite nel corso della relativa verifica ispettiva. Tali fatture sono emesse nei confronti dell'Agripuglia e non della
. CP_4
L'inesistenza dei documenti contabili del 2021 è, altresì, provata per le fatture riportate nel registro vendite del 2021, esibito in corso di verifica. Infatti, i dati esposti nei mesi da gennaio a giugno 2021 e di ottobre e dicembre 2021 sotto l'acquirente nominato EE EE AD corrispondono per importi e date a quelli registrati sulle vendite dell'Agripuglia del 2021 per l'acquirente Bio EE AD. Stesse modalità per l'acquirente denominato presente sui Per_3 registri Iva 2021 sia della , che dell'Agripuglia con i medesimi dati (importi, CP_4 numero fattura e data).
24 L'inesistenza delle operazioni contabili riportate su tali registri ha trovato ulteriore riscontro nella mancata trasmissione della dichiarazione Iva per il medesimo anno.
Anche per il 2022 sono stati esibiti registri Iva sia acquisti che vendite contenenti dati non veritieri. In particolare, sul registro vendite esibito risultano registrati in totale solo tre documenti contabili, tutti emessi nei confronti della EE EE AD, che corrispondono per importi e date alle fatture registrate nelle vendite dell'Agripuglia Mondo Bio. Il registro acquisti costituisce una sorta di estratto degli acquisti dell'Agripuglia in quanto contiene una parte degli stessi dati in esso registrati con un maggior numero di registrazioni a ottobre, novembre e dicembre 2022, CP_ mesi in cui la ha denunciato lavoratori e giornate all' CP_4
A ulteriore conferma di quanto analizzato dagli ispettori sono state effettuate opportune verifiche sulle operazioni attive e passive trasmesse all'Agenzia delle Entrate, pervenute con PEC del
19/07/2024, all'esito delle quali è risultato che non vi sono operazioni di vendita negli anni 2021
e 2022. Delle n. 5 operazioni di acquisto presenti sullo “spesometro” del 2021 solo una è stata registrata sull'Iva e nessuna delle n. 2 operazioni del 2022 è stata registrata all'Iva.
Dalla consultazione della Banca dati Punto Fisco, si è accertato che la : CP_4
- ha trasmesso le dichiarazioni IVA da cui sono risultati i dati riportati nella tabella a pag. 15 del relativo verbale ispettivo.
Sulla base dei dati contenuti nelle tabelle di cui alle pagine da 9 a 12 del verbale si è evinto un costo complessivo della manodopera nella misura indicata nella tabella riportata a pag. 15 del verbale.
Sommando i costi complessivi della manodopera alle operazioni passive e rapportando tali valori con i ricavi denunciati - tutti dati autodichiarati dal soggetto ispezionato- si è rilevato quanto sinteticamente riportato nella tabella di pag. 16 del verbale.
Solo per il 2022 la differenza costi/ricavi ha dato luogo ad un saldo positivo.
Negli anni precedenti, invece, è emerso che la ha riportato per ogni anno un CP_4 notevole saldo negativo da cui si è evinta l'antieconomicità sistematica dell'attività, determinata in maniera significativa dall'incidenza del costo della manodopera.
Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, le verifiche effettuate hanno consentito di accertare l'insussistenza di un numero considerevole dei rapporti di lavoro bracciantili denunciati all' CP_2 dalla società nel periodo dal 2016 al 2022. Controparte_4
7) Venendo all'esame della Agripuglia Mondo Bio s.r.l.s., gli ispettori hanno accertato che, per gli adempimenti contributivi relativi al personale denunciato alle proprie dipendenze, detta società si
è iscritta presso la Sede di Foggia nella Gestione Aziende con Dipendenti - Previdenza CP_2
25 agricola con la posizione assicurativa CIDA n. 436679 con inizio di attività il 19.03.2020, come da D.A. trasmessa il 17.04.2020.
In tale D.A. l'azienda ha dichiarato un fabbisogno annuo di n. 550 giornate e ha denunciato la conduzione di n. 12 terreni, di cui n. 9 dell'estensione totale di circa 15 ettari in affitto dai signori e e n. 3 terreni dell'estensione totale di circa 6 ettari affittati da CP_5 CP_6 CP_11
per un totale complessivo di circa 19 ettari di terreni indicati in D.A. coltivati a bietola
[...] da orto e cavolfiore. Per tutti i terreni è riportato il periodo di affitto dal 10.10.2019 al
09.10.2025.
Dei contratti di locazione sottoscritti, l'azienda ha esibito agli ispettori solo il contratto con i signori e comprensivo di tutte le 9 particelle denunciate in D.A., CP_5 CP_6 corrispondente ad un unico appezzamento;
non è stato mai esibito, invece, il contratto sottoscritto con . Controparte_11
Dalla consultazione degli Atti del Registro presenti nell'archivio Punto Fisco sono emersi altri contratti non presenti in D.A. e non esibiti dall'azienda, dei quali è stata richiesta copia all'Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di NO.
In data 26.03.2024 sono pervenuti via e-mail tutti i contratti, i cui dati sono riportati nella tabella a pag. 8 del verbale.
Nel periodo gennaio 2020 - dicembre 2023, l'azienda in accertamento ha denunciato all' CP_2 operai agricoli a tempo determinato nella misura indicata nelle tabelle riportate alle pagg. 8, 9 e
10 del verbale, in cui sono riportati in forma complessiva e con dettaglio annuo i dati relativi alle giornate di lavoro e agli imponibili retributivi.
Le denunce di manodopera sono risultate assai superiori rispetto ai dati riportati nella D.A. presentata dal legale rappresentante.
La situazione contributiva aziendale dal 2020 al 2023, relativa all'intero periodo nel quale l'azienda ha denunciato all' giornate contributive, con particolare attenzione al pagamento CP_2 dei contributi, ha evidenziato un insoluto totale, secondo quanto riportato nelle tabelle di cui alle pagg. 10 e 11 del verbale ispettivo. CP_ Dall'esame degli archivi dell' è risultato che tutte le denunce relative ai periodi di paga del
2020 sono state trasmesse tardivamente il 31/01/2021, oltre il periodo di competenza (ad eccezione del mese di dicembre); le denunce contributive relative ai periodi di paga 2021, tutte tardive, sono state inviate il 01/02/2022; anche quelle di competenza 2022 sono state tardivamente presentate nel mese di febbraio 2023. Infine, le denunce di competenza 2023, anno in cui sono stati avviati gli accertamenti ispettivi, sono state presentate a partire dal 17/03/2024,
26 ben oltre il periodo di chiusura di esercizio. Tutte le denunce contributive sono state effettuate telematicamente da un operatore avente codice fiscale riconducibile al C.F._5 consulente , con studio in Ordona, alla via Irpinia n. 60. Parte_2
Per effetto del cosiddetto “automatismo delle prestazioni”, in forza del quale le prestazioni previdenziali e assistenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non sono stati effettivamente versati, alla data di redazione del verbale l' , oltre all'accredito dei contributi CP_2 validi ai fini pensionistici sulle singole posizioni assicurative, ha complessivamente erogato per gli anni dal 2020 al 2023, ai soggetti denunciati dalla Agripuglia Mondo Bio s.r.l.s. come operai agricoli a tempo determinato, prestazioni previdenziali e assistenziali che ammontano complessivamente a € 2.119.552,78 per indennità di disoccupazione agricola e assegni nucleo familiare ed a € 125.751,55 per indennità di malattia e maternità, oltre alle c.d. indennità covid-
19 in caso di soggetti aventi i requisiti per accedere a dette prestazioni temporanee.
Analisi della situazione fiscale
Dalla consultazione della Banca dati Punto Fisco, si è accertato che l'Agripuglia Mondo Bio:
- ha trasmesso i modelli 770 per gli anni dal 2020 al 2022, ma tali dichiarazioni sono in stato
“non liquidabili”. In particolare, non sono risultate dichiarate le trattenute fiscali dei lavoratori dipendenti.
Inoltre, gli ispettori hanno analizzato le dichiarazioni IVA inviate dall'azienda e verificato le retribuzioni denunciate: sommando i costi complessivi della manodopera alle operazioni passive e rapportando tali valori con i ricavi denunciati è stata rilevata la sostanziale antieconomicità dell'attività aziendale, risultata aver maturato un congruo margine di perdite finanziarie.
In particolare, solo per il 2019 la differenza costi/ricavi ha dato luogo ad un saldo positivo, anno in cui non è stata denunciata manodopera, neanche minima, nonostante l'azienda avesse registrato operazioni attive e passive compresi acquisti a blocco, oltre a risultare affittuaria di terreni, come sopra rappresentato (cfr. tabelle riportate a pag.12 del verbale ispettivo).
A partire dal 2020, invece, è emerso visibilmente che la Agripuglia Mondo Bio ha riportato per ogni anno un notevole saldo negativo, circostanza da cui si è evinta l'antieconomicità sistematica dell'attività, determinata in maniera significativa dall'incidenza del costo della manodopera.
Alla luce di quanto precede, gli ispettori hanno evidenziato che le verifiche effettuate hanno consentito di accertare l'insussistenza di un numero considerevole dei rapporti di lavoro bracciantili denunciati nel periodo da marzo 2020 a dicembre 2023.
27 L'eccesso delle giornate bracciantili denunciate –evidenziato sulla scorta del semplice riscontro tra consistenza dei terreni condotti e il fabbisogno necessario – è stato confermato da molteplici riscontri di natura oggettiva, riepilogati nel verbale ispettivo.
SVOLGIMENTO DELL'ACCERTAMENTO
Per quanto concerne la , la documentazione inizialmente richiesta con Verbale di CP_4 primo accesso del 17.04.2023 non è mai stata del tutto consegnata nonostante i numerosi verbali interlocutori con cui sono state reiterate richieste di documenti mancanti.
In data 26.04.2023, il consulente presso il proprio studio ha consegnato n. 3 faldoni contenenti fatture acquisti e vendite.
In data 12.05.2023 i funzionari di vigilanza hanno dato atto della ricezione in forma digitale tramite e-mail della seguente documentazione:
- LUL anni 2018-2019-2021 e 2022;
- Registri IVA sezione acquisti e vendite anni 2018-2019-2021 e 2022 nonché la sola sezione
Vendite anno 2020;
- n. 61 fatture emesse per l'anno 2019.
Gli ispettori hanno riscontrato la mancanza nei Registri IVA della sez. vendite anno 2021.
In data 14.12.2023 gli ispettori hanno reiterato la richiesta di documenti mancanti, così come anche con Verbale interlocutorio del 9.01.2024.
Con Verbale interlocutorio del 16.01.2024 gli ispettori hanno dato atto dell'esibizione, da parte di
, del LUL dal mese di luglio a dicembre 2020 e degli Estratti conto Intesa San Parte_2
Paolo anni 2019, 2020 e 2021, primo e secondo trimestre, tutti in formato digitale.
Sono rimaste inevase tutte le precedenti e reiterate richieste.
Lo svolgimento dell'accertamento si è rivelato particolarmente complesso e tanto ha comportato una dilatazione dei tempi di definizione dello stesso.
Gli accertamenti sono stati, infatti, conclusi in data 14/10/2024 con l'audizione dell'ultimo lavoratore convocato.
Per quanto riguarda, invece, la , in occasione del primo accesso del Controparte_3
20.06.2023 sono state effettuate riprese fotografiche sia del terreno in Ascoli Satriano - Località
Borgo Libertà di proprietà dei coniugi , che del magazzino, documentazione CP_12 CP_5 fotografica acquisita agli atti del relativo fascicolo ispettivo.
Nel corso del primo accesso è stato inoltre visionato il Documento di Valutazione dei Rischi e sono stati acquisiti dagli ispettori n. 3 faldoni denominati “IFS” relativi agli anni 2022 e 2023.
28 I verbalizzanti hanno evidenziato che nel verbale di primo accesso è stata registrata l'avvenuta scansione di documento relativo ai lavoratori presenti in campagna e nel magazzino nei mesi di maggio e giugno 2023 ma, da un riscontro successivo, si è verificato che detta scansione era riferita solo ai lavoratori della campagna.
Dopo l'avvio degli accertamenti ispettivi, in data 29.06.2023, sono stati restituiti alla società n. 2 faldoni relativi all' anno 2022 contenenti anche il Registro coltelli anno 2022, su cui sono riportati per mese e per giorni i lavoratori presenti nel magazzino nell'anno 2022. Nella medesima data è stato preso in consegna il faldone denominato OPERAI 2021-A-K e il Registro coltelli 2023.
Gli ispettori hanno evidenziato che la documentazione inizialmente richiesta non è stata consegnata del tutto, tanto che è rimasto inevaso l'ultimo Verbale Interlocutorio del 17 giugno
2024, in cui si è stata rinnovata richiesta di documentazione mancante. Con In data 16.10.2023 gli ispettori, unitamente ai colleghi dell' , hanno trasmesso via PEC un ulteriore Verbale interlocutorio in cui hanno assegnato un nuovo termine con scadenza
31.10.2023 per l'esibizione della documentazione mancante. Tale richiesta è rimasta del tutto priva di riscontro.
Pertanto, in data 12.12.2023, periodo di maggiore attività produttiva in considerazione della stagionalità dei prodotti agricoli lavorati, gli ispettori hanno effettuato un ulteriore accesso ispettivo sia presso il magazzino che presso un terreno situato in Contrada c.d. Capitano, sulla strada provinciale 88 che collega Stornara a Stornarella.
In tale data sono stati trovati intenti al lavoro, in parte sul terreno e in parte nel magazzino, i lavoratori indicati nel prospetto riportato a pag. 14 del verbale ispettivo, dai quali sono state acquisite spontanee dichiarazioni, poi utilizzate per ricostruire l'attività agricola effettivamente svolta dall'azienda.
Presso l'ufficio aziendale è stata nuovamente trovata intenta al lavoro . Testimone_2
Nel corso dell'accesso ispettivo è sopraggiunto cui è stato consegnato a mani il Testimone_1
Verbale interlocutorio nel quale, oltre a dare atto delle operazioni compiute, si è sollecitata l'esibizione della documentazione richiesta con Verbale interlocutorio del 16 ottobre 2023 e, inoltre, sono stati richiesti le buste paga con prova dei pagamenti di ottobre e novembre 2023 e il patentino di abilitazione alla conduzione di mezzi agricoli di , trovato alla guida CP_14 del trattore.
Il 16.01.2024, presso l' di NO, il rag. ha esibito in formato digitale CP_2 Parte_2
l'estratto conto bancario Intesa San Paolo 4° trimestre 2023 e il LUL di Ottobre e Novembre
29 2023. In formato cartaceo ha consegnato dichiarazione del Legale rappresentante, Tes_1
datata 15.01.2024, attestante il mancato possesso del patentino di abilitazione alla
[...] conduzione dei mezzi agricoli da parte di . CP_14
In data 05.06.2024 gli ispettori hanno redatto un ulteriore Verbale interlocutorio, trasmesso all'indirizzo PEC della società ispezionata, contenente la richiesta di ulteriore documentazione.
Con n. 4 comunicazioni PEC del 15.06.2024, l'azienda ha trasmesso parte della documentazione richiesta con Verbale interlocutorio del 17.06.2024, in particolare: visite mediche effettuate in data 14.02.2024 di n. 5 dipendenti;
attestato di formazione come addetto alla conduzione di trattori agricoli e forestali a cingoli e a ruote rilasciato a in data 27.01.2024. CP_14
Al momento della conclusione dell'accertamento non è stato esibito il Libro unico del lavoro (cd.
LUL) di giugno e dicembre 2023, ossia proprio dei mesi in cui sono stati effettuati gli accessi ispettivi in azienda, non consentendo ai verbalizzanti la verifica analitica delle giornate registrate nel calendario mensile. Inoltre, non sono state esibite le fatture acquisti e vendite da luglio a dicembre 2023 così come risultanti dai registri IVA e i contratti di acquisto di prodotti agricoli a blocco o alla pianta con evidenza dei dati catastali da luglio a dicembre 2023. A riguardo è stata esibita la sola fattura n. 32/23 del 23.11.2023 emessa da . Persona_4
Dai riscontri effettuati presso l' di Foggia è emerso che la Controparte_15 società Agripuglia Mondo Bio era stata oggetto, in data 20.08.2021, di verifiche nell'ambito di un'operazione di contrasto al caporalato.
In tale occasione sul terreno su cui era avvenuto l'accesso, ubicato in agro di Ascoli Satriano contrada Faralli (lo stesso su cui gli ispettori hanno effettuato l'accesso del 20.06.2023), erano stati trovati intenti al lavoro n. 10 braccianti stranieri, di cui ne erano stati identificati solo tre, essendosi gli altri dati alla fuga.
Dichiarazioni del datore di lavoro
Nel corso della verifica nei confronti della , in data 19 aprile 2023, invitato con CP_4
Verbale di primo accesso presso la sede di NO, assistito dal consulente del lavoro CP_2
, ha rilasciato la seguente dichiarazione: Parte_2 Testimone_1
“Sono l'amministratore della da circa 5/6 anni e comunque sin dall'avvio della CP_4 società. L'azienda si occupa di coltivazione di ortaggi e verdure”.
Gli ispettori si poi sono concentrati sulla descrizione dell'attività del 2022 in quanto anno più recente in cui l'azienda ha denunciato braccianti all' . CP_2
“Nel 2022 l'azienda si è occupata di coltivazione di finocchi, broccoli, sedano e bietole ma prevalentemente ho acquistato a blocco finocchi e broccoli. Sempre nel 2022 la coltivazione
30 delle verdure è avvenuta su terreni in affitto anzi ora il consulente mi ricorda che nel 2022 ho acquistato solo a blocco e l'azienda non ha avuto nessun terreno in fitto o altro titolo di possesso per effettuare direttamente coltivazioni. Nel 2022 ho acquistato il blocco dei finocchi da
[...]
di Stornarella con il quale ho sottoscritto un contratto per circa 30/40 ettari. Oltre che Per_5 da nel 2022 ho acquistato a blocco ad Ordona da OC broccoli e finocchi. Anche con Per_5
OC ho sottoscritto un contratto per circa 10/11 ettari. Sempre nel 2022 ho inoltre acquistato anche a blocco broccoli e finocchi dalla società San Rocco di Stornara. Anche in questo caso ho sottoscritto il contratto”.
Riguardo alle lavorazioni effettuate, in un primo momento ha affermato di aver Tes_1 coltivato verdure in terreni in affitto, poi, corretto dal consulente, ha precisato di aver solo effettuato acquisti a blocco.
In effetti, dalla consultazione degli archivi Punto Fisco e presso l'Agenzia delle Entrate è risultato che la non ha avuto nuovi contratti registrati in Punto Fisco negli anni Controparte_4
2020, 2021 e 2022 e, per quanto riguardo la conduzione dei terreni in affitto, i due contratti con e sono cessati anticipatamente per passare dal 10.10.2019 ad Parte_6 CP_11
Agripuglia Mondo Bio.
Anche il contratto di locazione del capannone sede del magazzino e dell'ufficio amministrativo della è passato dal 10.10.2019 dalla alla Agripuglia Mondo CP_4 CP_4
Bio.
Per quanto riguarda il personale dipendente, ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
“Con il mio personale in tutti questi contratti ho effettuato la raccolta, qualche volta mi è stato chiesto di intervenire con i miei operai sui terreni per estirpare l'erba ma non più di una settimana circa un mese prima del taglio. L'anno scorso ho iniziato ad assumere la manodopera circa dal 5- 10 ottobre per adibirla al taglio delle verdure acquistate a blocco. Nel 2022 da gennaio a settembre non ho avuto dipendenti. I rapporti di lavoro avviati nel mese di ottobre sono stati chiusi tutti a fine anno quindi a fine dicembre 2022. Nel 2023 non ho avuto dipendenti”. CP_ Quanto affermato dal non collima con quanto risultato dalle Banche dati dell' in Tes_1 merito alla consistenza del personale assunto nel 2022.
Infatti, ha ulteriormente dichiarato: Tes_1
“Nel 2022 ho avuto circa 80 dipendenti quasi tutti stranieri”.
Dagli archivi dell'Istituto è emerso che la nel 2022 ha denunciato n. 28 CP_4 dipendenti di cui 20 italiani e 8 stranieri, diversamente da quanto riferito dal che ha Tes_1
31 individuato negli stranieri il gruppo maggiormente numeroso e un diverso numero di personale occupato (n. 80 lavoratori).
Rispetto all'organizzazione del lavoro, ha riferito: Tes_1
“Non li conosco personalmente in quanto si occupa dell'ingaggio e del contatto iniziale il responsabile della campagna anzi, preciso meglio, che non c'è un responsabile della campagna ma trovandosi la sede dell'azienda sulla strada principale di Stornara, gli operai alla ricerca di lavoro passano dalla sede e parlano con mio figlio il quale lavora in azienda in Testimone_3 qualità di dipendente nel magazzino. E' sempre presente nel magazzino anche mia figlia CP_8
Per_ chiamata . Sono loro che mi riferiscono gli operai in cerca di lavoro ed io mi faccio portare la documentazione per l'assunzione che trasmetto al consulente del lavoro rag. ai fini Pt_2 dell'assunzione. La maggior parte dei miei operai sono stranieri, sia di colore che di nazionalità rumena. Gli operai stranieri sono sia uomini che donne. Io non riesco a distinguerli per me sono tutti uguali. Nel 2022 ho avuto anche 7- 8 operai italiani inclusi i miei figli ma non sono in grado di riferire i nomi di questi a parte i miei figli. Non sono in grado di dare informazioni sugli operai poichè cambiano ogni anno almeno negli ultimi anni c'è un continuo ricambio di operai, non ho un gruppo fisso che lavora per me”. Tes_ Per_ ha, dunque, riferito che sono i figli e , detta ad occuparsi della Tes_1 CP_8
“selezione del personale”, circostanza non confermata dagli stessi. Inoltre, non è risultato vero che vi fosse un continuo ricambio di operai, essendo, al contrario, emersa l'esistenza di gruppi di operai fissi, sia in campagna, che nel magazzino.
Quanto alla descrizione delle lavorazioni effettuate all'interno del magazzino, ha Tes_1 distinto le operazioni effettuate dagli operai di sesso maschile da quelli di sesso femminile, nonché quelle effettuate dagli operai della campagna e dagli operai del magazzino:
“L'azienda ha un magazzino ubicato a Stornara in Via Regina Margherita 96. Nel magazzino effettuo la lavorazione dei prodotti raccolti dai miei operai nei terreni, l'azienda non acquista prodotto grezzo da lavorare in magazzino. Riguardo ai finocchi che arrivano dai terreni, in genere vengono lavorati o nella stessa giornata o nei giorni successivi in base agli ordini ricevuti. I finocchi arrivano nei bins da circa 2 quintali, quindi si avvicinano alla vasca e gli operai li defogliano e li mettono nella vasca per il lavaggio. Altri operai quindi li prendono dalla vasca li portano a pezzatura da 300- 350 grammi, eliminando parte del prodotto, in base all'ordine. Quindi i finocchi vengono numerati e inseriti nelle cassette di plastica fino a 3 kg con
6 o 8 pezzi. Inoltre attorno ad ogni finocchio gli operai appongono un nastrino e un bollino questo ai fini della tracciabilità del prodotto BIO. Il nastrino e il bollino sono forniti dalle
32 aziende a cui vendo, il principale mio acquirente è una multinazionale di nome ma io Parte_7
Per_ vendo alla EE AD che mi risulta è l'azienda di mia figlia che ho nominato prima ma
l'amministratore è UC SP di NO, compagno di mia figlia. Non so bene se i nastrini me li fornisce la EE AD o la Io vendo tutta la mia produzione a EE AD la Parte_7 cui sede è nello stesso magazzino della . Il mio lavoro, dopo il confezionamento CP_4 delle cassette, continua con la preparazione delle pedane e il caricamento delle stesse nei camion degli spedizionieri della EE AD che partono dallo stesso magazzino. Nel magazzino ci sono tre celle frigorifere, 2 grandi e una piccola, quelle grandi vengono adibite allo stoccaggio cioè vengono messi in bins così come arrivano dalla campagna senza effettuare lavorazioni. Nella cella piccola invece viene sistemato il prodotto già lavorato e sistemato sulle pedane. Queste lavorazioni vengono effettuate o il giorno stesso della raccolta o il giorno prima dell'ordine. La partenza dell'ordine avviene o il pomeriggio o la sera. Riguardo invece alla lavorazione dei broccoli questi arrivano nei bins, i broccoli vengono messi sui banchetti, defogliati e filmati. Ci sono tre pezzature da 300, 400 e 500 grammi in base all'ordine. Ogni operaio ha la sua bilancia e prima di filmare pesa ogni pezzo. Dopo la filmatura si appone il bollino e si sistemano nelle cassette da 3, 4 o 5 chili. Le cassette sono di plastica e mi vengono fornite dalla EE trade quelle di legno le compro da Squiccimarra di OR VA. Il film viene comprato da me”.
“La filmatura viene effettuata solo da operaie donne. Gli uomini imballano e mettono nelle cassette e formano le pedane. Gli operai del magazzino indossano dei grembiuli di colore verde, un cappellino e delle scarpe antinfortunistica. Gli operai addetti alle vasche indossano dei guanti. Nel magazzino ci sono due spogliatoi, uno per le donne e uno per gli uomini. Gli operai del magazzino sono diversi da quelli che lavorano in campagna anche perché quelli che lavorano nel magazzino non sono in grado di fare i lavori della campagna, così come gli operai che lavorano in campagna non sono in grado di fare i lavori del magazzino. Anche al magazzino gli operai, sia uomini che donne sono quasi tutti stranieri, e non sono in grado di fornire nessun nominativo di operaio italiano della mia zona, ma posso dire che gli italiani addetti al magazzino sono circa una quindicina e non sette-otto come ho detto prima”.
Quanto al numero e alla tipologia di operai che lavorano nel magazzino: prima ha detto Tes_1 che erano tutti stranieri, poi ha riferito che vi erano anche 7-8 italiani di cui non era in grado di riferire alcun nome, poi, ha precisato che gli italiani erano una quindicina. Il tuttavia, Tes_1 non ha riferito il nome di nessuno degli operai denunciati all' , neppure di quelli presenti CP_2 consecutivamente per più anni e con un numero considerevole di giornate.
33 Nel corso della verifica effettuata nei confronti della Agripuglia Mondo Bio, in data 20.06.2023, durante il primo accesso ispettivo, ha reso una dichiarazione in merito alle Testimone_1 modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale dell'Agripuglia Mondo Bio e alla gestione del personale dipendente.
Tale dichiarazione segue temporalmente quella rilasciata dallo stesso in data 19 aprile Tes_1
2023, nel corso dell'avvio della verifica ispettiva nei confronti della e Controparte_4 presenta numerosi elementi di contraddizione rispetto ad essa.
Di seguito la dichiarazione del 20.06.2023: “Sono l'amministratore unico della
[...] che opera presso il presente magazzino in Stornara alla via Regina Parte_3
Margherita n. 96. Ho iniziato a operare con questa azienda dal 2019 o 2020 e non ricordo se ho operato contemporaneamente con un'altra azienda, la , che aveva sede CP_4 sempre presso questo stabilimento. Sono comunque un paio di anni che non opero più con personale con la ”. CP_4
Quanto dichiarato in questa occasione è contrastante con quanto riferito dallo stesso Tes_1 nella dichiarazione del 19 aprile 2023 sopra riportata.
Quindi, il 20.06.2023 ha riferito dell'attività della come una azienda Tes_1 CP_4 ferma da un paio d'anni e quindi al 2021 circa, e invece, solo due mesi prima, aveva affermato che l'attività di quest'ultima si era svolta fino a tutto il 2022.
Gli ispettori hanno evidenziato che, mentre la dichiarazione del 19 aprile 2023 è stata resa a seguito di preventiva convocazione ed alla presenza del consulente , quella del Parte_2
20.06.2023 può ritenersi più attendibile poiché resa nell'immediatezza dell'avvio dell'accesso ispettivo nei confronti dell'Agripuglia e senza la presenza del professionista.
Dai riscontri effettuati, infatti, l'Agripuglia ha dichiarato da visura camerale l'avvio dell'attività nel 2019 e la denuncia di manodopera agricola da marzo 2020, ma è anche vero che la CP_4 ha continuato a denunciare dipendenti nell'ultimo trimestre del 2022, contrariamente a
[...] quanto riferito dal legale rappresentante a giugno 2023 come sopra riportato, in cui ha dichiarato che erano un paio d'anni che la stessa non operava più con personale dipendente.
Il sempre in data 20 giugno 2023, ha dichiarato inoltre che: “Da circa un anno ho Tes_1
Cont costituito una nuova società chiamata di cui sono socio unico e amministratore. Non so dire se questa nuova azienda ha la sede legale presso il presente immobile in Stornara o altrove. Non Cont so dire se ho personale assunto in questo momento dalla Preciso che finalità della Cont costituzione della nuova società è di assumere con questa azienda gli operai che vanno a lavorare in campagna e di assumere sull'Agripuglia solo gli operai adibiti al magazzino”.
34 I verbalizzanti hanno rilevato l'inverosimiglianza delle dichiarazioni citate, in quanto l'amministratore unico di una società non era stato in grado di riferire elementi fondamentali della propria attività, quali l'ubicazione della sede legale o la presenza o meno di personale dipendente al momento del rilascio della dichiarazione.
Lo stesso ha aggiunto: “Fino a questo momento ho assunto con l'Agripuglia sia gli operai che lavorano in campagna che quelli adibiti al magazzino. In questo momento sono assunti dall'Agripuglia circa 5 operai che lavorano solo in campagna. Non so dire il nome di nessuno degli operai assunti in questo momento perché sono tutti stranieri, misti africani, rumeni e di tutti i tipi”.
L'Agripuglia, non consegnando il LUL del mese di giugno 2023, non ha consentito la verifica puntuale della registrazione delle presenze in detto mese, gli ispettori inoltre hanno evidenziato che all'atto dell'accesso ispettivo del 20.06.2023 l'azienda aveva in forza, rispetto ai 5 operai dichiarati da ben 23 lavoratori come da comunicazioni Unilav inviate dalla stessa Tes_1 società e ha denunciato successivamente all' giornate lavorative per l'intero mese di giugno CP_2
2023 per un totale di 37 dipendenti, sia italiani che stranieri.
Al momento dell'accesso ispettivo il magazzino è stato rinvenuto vuoto e inattivo e solo nell'ufficio è stata trovata intenta al lavoro la signora occupata in compiti amministrativi. Tes_2
Anche sul terreno sito in Ascoli Satriano, presso Borgo Libertà, non è stato trovato alcun bracciante.
In merito al personale dipendente ha continuato: “Preciso che non conosco Tes_1 personalmente i miei dipendenti in quanto si occupa della loro assunzione il mio operaio di fiducia che li dirige anche in campagna. Mio figlio si occupa Controparte_16 Testimone_3 di seguire gli operai che lavorano nel magazzino. Lui opera come persona di fiducia ed anche lavora nel magazzino”.
Sentito sul punto, ha precisato di non aver mai effettuato la selezione del Controparte_16 personale, ma altri operai ritenuti genuini hanno indicato lo stesso quale responsabile dei lavori in campagna.
Inoltre, il legale rappresentante, in merito ai beni aziendali, ha riferito: “Il presente immobile in
Stornara è di proprietà di ed ho un contratto d'affitto da circa 18 anni e Parte_8 pago un canone mensile di euro 1500.”.
A sostegno della dedotta contiguità tra la e la Agripuglia, già sopra descritta, gli CP_4 ispettori hanno rilevato la circostanza che il considerava il contratto di locazione Tes_1 dell'immobile adibito a magazzino sottoscritto con la signora vedova NA
35 , come un unico negozio giuridico, nonostante nei riferiti 18 anni di locazione si Parte_8 fossero succedute varie società, di cui l'Agripuglia l'ultima in ordine di tempo.
Riguardo all'attività agricola effettuata e alle modalità di svolgimento il ha affermato: Tes_1
“L'attività che svolgo con tutte le mie aziende, indipendentemente dalla loro denominazione, è di coltivazione di ortaggi invernali quali broccoli e finocchi e in misura minore bietole”.
Gli ispettori hanno riportato, schematizzata per punti, il seguito della dichiarazione in cui ha descritto in dettaglio le lavorazioni praticate, le modalità, i tempi e il numero di Tes_1 operai occorrenti per effettuare le stesse.
1. La coltivazione si è svolta principalmente su un terreno che aveva in affitto a Borgo Libertà di
16 ettari preso in affitto da . Su questo terreno aveva alternato con rotazione annuale CP_5 coltivazione di broccoli con coltivazione di finocchi. Nell'ultima stagione agricola che era andata da fine luglio/inizi di agosto 2022 sul terreno di aveva piantato e coltivato CP_5 esclusivamente broccoli sia di tipo precoce che ordinario.
2. Mediamente aveva impiegato circa 15 operai al giorno per effettuare la piantagione dei broccoli. In una giornata di lavoro venivano piantati circa due ettari di terreno. Nella piantagione circa 12 operai mettevano le piantine. Altri tre operai mettevano sul terreno i polistiroli che contenevano le piantine. Poi vi erano due motoristi che trasportavano nel terreno i polistiroli delle piantine. Occorreva lo stesso numero di persone, e cioè 15 operai e due motoristi per tagliare i broccoli.
3. Ai broccoli si effettuavano tre tagli in inverno, e cioè nei mesi da ottobre a dicembre, e da gennaio a marzo effettuava tre o quattro tagli. In campagna lavoravano tutti operai Tes_1 uomini e quasi tutti stranieri, eccetto e un operaio di NO che aveva Controparte_16 assunto da circa tre mesi.
4. I broccoli raccolti in campagna venivano messi in cassoni portati al magazzino con il camion dell'azienda. Fino a due mesi fa aveva alle sue dipendenze il nipote con mansioni Persona_8 di camionista. Da quando era andato via non aveva assunto più nessuno in qualità di camionista. I motoristi erano 2: un suo dipendente, , un altro in conto terzi. I broccoli Controparte_16 venivano messi all'interno della cella frigorifera del magazzino e occorrevano due ore di abbattimento prima della lavorazione nel magazzino.
5. In magazzino in una giornata lavorano circa 35 donne che erano quasi tutte straniere e che provenivano dai comuni limitrofi della zona. Di operaie italiane non ce ne erano più di due che avevano lavorato nel magazzino dall'inizio del 2022: si chiamavano di NO che era Tes_2
36 una signora che lavorava da tre/quattro anni. Poi, fino a qualche mese fa aveva lavorato un'operaia di nome di OR VA che aveva collaborato con lui parecchi anni. Per_9
6. La retribuzione dei dipendenti veniva pagata prevalentemente a mezzo bonifico, salvo qualche operaio sia italiano che straniero che voleva essere pagato in contanti. Le retribuzioni venivano pagate da un unico conto bancario acceso presso la filiale dell'ex Banco di Napoli con sede a
NO, di fronte alla villa. Era dallo stesso conto, in quanto fino a poco tempo fa era l'unico conto aziendale, che gestiva le altre spese e le entrate della società. Da circa 15 giorni aveva Cont aperto un nuovo conto presso la Banca Intesa di OR VA intestato alla Alla data della dichiarazione stava gestendo un terreno che aveva preso a blocco e che si trovava in località
Capitano, ad un chilometro da Stornara. Su questo terreno il proprietario aveva piantato pomodoro lungo e il seguiva i lavori di sarchiatura, che aveva svolto tramite Tes_1 [...]
CP_10
7. Tutti gli anni seguiva la coltivazione di pomodori e la raccolta, che veniva effettuata a mano con circa 35 operai al giorno, oltre a due motoristi, che identificava in e il Per_5 CP_10 quale conduceva anche il muletto, così come . I raccoglitori erano tutti maschi Controparte_16
e stranieri. Per i pomodori non veniva effettuata nessuna lavorazione nel magazzino, in quanto il compratore abituale della provincia di Napoli veniva direttamente in campagna a prenderli.
Ha aggiunto che tutta la sua produzione orticola era fatturata in quanto operava con multinazionali molto rigorose. Dopo che gli veniva riletta la dichiarazione ha precisato che lavorava con le multinazionali non direttamente ma tramite la EE AD che ha sede sempre nel magazzino in Stornara alla via R. Margherita n. 96 il cui suo interlocutore per conto di detta società, un certo UC, veniva nel magazzino a ritirare la merce.
Questo passaggio della dichiarazione di è stato ritenuto dagli ispettori particolarmente Tes_1 significativo per due aspetti: da un lato, egli ha rimarcato che le multinazionali destinatarie dei propri prodotti erano molto rigorose e, dall'altro, è rimasto vago nell'identificazione dell'interlocutore della EE AD (cf. 03613120710), il quale altri non poteva che essere
SP UC, suo genero, compagno della figlia . Controparte_8
SP UC è risultato essere amministratore unico della citata EE AD, azienda priva di personale dipendente, ma, oltre a ciò, è stato denunciato quale dipendente del per ben 9 Tes_1 anni nelle varie aziende che si sono succedute nel tempo con contratti di lavoro a tempo determinato e con una media annuale di giornate lavorative denunciate pari a circa 170.
Lo SP, sentito in data 20.05.2024 in merito all'attività della EE AD ha dichiarato: “In precedenza invece vendevo sia prodotto biologico che convenzionale e per svolgere tale attività
37 avevo un'altra società denominata EE AD srl. Tale società è ancora attiva, ma di fatto non più operante da gennaio 2020”.
Le affermazioni sulla EE AD hanno definito la descrizione resa da SP in merito ai rapporti commerciali tra la Agripuglia e la Bio EE AD (cf. ), società P.IVA_6 quest'ultima subentrata alla EE AD.
Lo stesso SP ha dichiarato: “Sono inoltre amministratore unico e socio unico della società
Bio EE AD srls, ma per questa attività non percepisco alcun compenso. Ho costituito questa società dal 2019, ma ho iniziato ad operare dal 2020. Sino a questo momento non ho mai incassato utili dalla società. Posso dire che la società è in attivo ed ha un fatturato relativo all'anno 2023 di circa un milione di euro”. Alla domanda degli ispettori “Di che cosa si occupa Co la EE AD?” ha risposto “Preciso che la società ha natura commerciale ed acquista e vende prodotti agricoli biologici. Il principale fornitore della Bio EE AD è la Agripuglia
Mondo Bio, pari a circa il 90% degli acquisti. La Bio EE AD vende a delle piattaforme che
a loro volta forniscono la grande distribuzione ponendosi come intermediari. La piattaforma a cui vendo nel mercato italiano è la Agritalia che ha sede a Bagnacavallo in provincia di Co Ravenna. La EE AD vende inoltre in Europa sia attraverso una piattaforma che ha sede in Italia a Verona e si chiama EE Yard Fresh Italy spa che direttamente ai paesi esteri come Francia, Grecia e altri. Sono io che curo direttamente i rapporti con le società clienti anche perché non occupo personale dipendente né mi avvalgo di altre tipologie di collaboratori”.
Gli ispettori hanno evidenziato che dall'incrocio delle dichiarazioni di e SP, a loro Tes_1 volta riscontrate con le fatture acquisti e vendite dell'Agripuglia, con i rilievi fotografici delle etichette e bollini effettuati nel magazzino, con le dichiarazioni di alcuni cedenti di prodotto alla pianta, nonché con le dichiarazioni degli operai sentiti, è emerso che la produzione ortofrutticola della Agripuglia era di tipo biologico e che gli acquirenti finali di tale produzione, come la
Grande distribuzione organizzata, richiedono certificazioni sul rispetto delle regole che governano tale tipologia di produzione come la GlobalGAP. Detta certificazione avente funzione di garantire la fornitura di prodotti sicuri dal punto di vista alimentare attraverso l'applicazione di tecniche di agricoltura integrata e sostenibile, al fine di garantire il consumatore e tutelare l'ambiente. CP_1 A tal merito, gli ispettori hanno verificato che “Lo standard GlobalG. permette di migliorare e gestire in maniera più efficace tutte le principali attività svolte nelle aziende agricole: gestione della documentazione;
salute e sicurezza dei lavoratori;
conservazione e tutela dell'ambiente;
38 rintracciabilità del prodotto;
buone pratiche produttive e tutela della sicurezza del prodotto;
igiene del personale”, (cfr. sito web della Certiquality s.r.l. (cf. ) di Milano, azienda che P.IVA_7 dall'esame delle fatture acquisti dell'Agripuglia forniva abitualmente a quest'ultima servizi di certificazione GlobalG.A.P., citata dagli ispettori nel verbale in esame).
Sempre dall'esame delle fatture acquisti è risultato che l'Agripuglia si serviva della Kiwa Cermet
Italia S.p.A. (cf. , con sede a Cadriano - Granarolo dell'Emilia (Bo), per la P.IVA_8 revisione annuale della certificazione IFS Food standard, quest'ultima progettata “per verificare la conformità dei fornitori riguardo ai requisiti cogenti e di sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti alimentari. La certificazione in accordo a questa norma è un presupposto indispensabile per vendere i propri prodotti nella GDO europea, in particolare tedesca e francese” (cfr. sito web della Kiwa citato dagli ispettori nel verbale in esame).
Quanto precede è di diretta incidenza sugli accertamenti, in quanto le procedure di certificazione appena descritte hanno ricadute sulla gestione del personale delle aziende agricole che ricorrono a tali certificazioni, in particolare, sulla salute e sicurezza dei lavoratori e sull'igiene.
Nel caso di specie, gli ispettori hanno riscontrato, da parte dell'Agripuglia Mondo Bio, l'utilizzo di una serie di modelli, quali report giornalieri denominati “Controllo inizio lavorazione”, in cui si dà atto del controllo anche della sanificazione della sala di lavorazione e degli strumenti di lavoro, tra cui vi rientravano i coltelli citati nel prosieguo della dichiarazione di del Tes_1
20.06.2023.
Sul punto, il ha dichiarato: “Preciso ancora che riguardo alle lavorazioni del Tes_1 magazzino per i finocchi viene fatta la pulizia con la defogliazione per portarli alla pesatura della richiesta a cui segue il lavaggio a mano nel vascone. Per quanto riguarda i broccoli vengono solo portati a misura senza fare nessun lavaggio. Alle lavorazioni dei finocchi sono abitualmente adibite otto/nove donne che sono quelle che utilizzano i coltelli come da registri presenze che vi consegno oggi in originale e che vanno dal 2022. Al lavaggio ci sono altre quattro o cinque operaie e all'imballo tre o quattro operaie. Anche a mettere il bollino ci sono tre
o quattro persone…. Preciso che tutte le denunce delle giornate lavorative all le fa il mio CP_2 commercialista di fiducia sulla base di mie comunicazioni che non sono in Parte_2 grado di esibirvi. Successivamente non verifico se i nominativi e le giornate da me comunicate al consulente corrispondono a quelle denunciate”.
Riscontri effettuati sulla base delle audizioni dei lavoratori
Allo scopo di ottenere ulteriori notizie riguardanti l'attività esercitata dalla , si è CP_4 provveduto a convocare parte dei lavoratori su un totale di n. 521 il cui nominativo era presente
39 nelle denunce Uniemens/DMAG trasmesse per i periodi di paga dal 2018 al 2022, in qualità di operai agricoli a tempo determinato. Parimenti, al fine di ottenere ulteriori notizie riguardanti l'attività esercitata dall'Agripuglia Mondo Bio, è stato convocato un campione significativo di lavoratori (n. 237 su un totale di n. 544) il cui nominativo era presente nelle denunce
Uniemens/DMAG trasmesse per i periodi di paga dal 2020 al 2023.
In base all'istruttoria effettuata si è ritenuto di non convocare tutti i soggetti denunciati e in particolare non sono stati convocati gli irreperibili nonché i trasferiti all'estero o residenti al fuori del territorio regionale.
In totale sono state assunte n. 210 dichiarazioni per l'azienda e n. 159 CP_4 CP_4 dichiarazioni, in cui sono ricomprese quelle acquisite nel corso degli accessi ispettivi effettuati Con dagli ispettori e dall' di Foggia nel 2021, per l'Agripuglia Mondo Bio.
Parte dei soggetti convocati, nonostante anche un secondo invito, non si è presentata senza giustificarne il motivo, non prestando pertanto alcuna collaborazione all'attività ispettiva.
Dai soggetti invitati si è provveduto ad acquisire notizie agli atti del fascicolo ispettivo aventi ad oggetto le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro denunciati.
Molti dei soggetti da cui è stata acquisita dichiarazione, pur risultando denunciati all' per CP_1 diversi anni e per diverse centinaia di giornate, non sono stati in grado di riferire notizie e circostanze che potessero ricondurre quanto formalmente denunciato ad un rapporto di lavoro realmente intercorso.
Tutte le dichiarazioni di questi soggetti, in merito ai luoghi, ai tempi, alla durata delle prestazioni lavorative, alla quantificazione e modalità di corresponsione della retribuzione, alle modalità di assunzione, ai mezzi di trasporto utilizzati per recarsi sui fondi agricoli, alle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative, ai compagni di lavoro e alla figura del datore di lavoro, sono risultate vaghe, generiche ed approssimative al punto da risultare inattendibili e incompatibili con: le dichiarazioni rilasciate da sopra riportate;
la descrizione Testimone_1 dell'attività aziendale ricostruita sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori ritenuti dagli ispettori genuini;
quanto accertato dagli ispettori circa lo stato dei luoghi e sulla base della documentazione acquisita.
Tutti i soggetti disconosciuti, nonostante denunciati per un considerevole numero di giornate
(quasi sempre per 51/102 annue e in diversi casi per più anni) sono stati nominati solo da altri lavoratori ascoltati e qualificati fittizi o, nonostante fossero stati occupati in più anni, non sono mai stati citati da alcun lavoratore “vero” e non hanno fornito, in fase di dichiarazione, alcun
40 dettaglio o particolare che fosse dirimente dal punto di vista della compatibilità con il reale svolgimento del rapporto di lavoro oggetto di accertamento.
Dalla documentazione esaminata e dalle dichiarazioni acquisite nel corso di ambedue gli accertamenti è emerso che le aziende si sono avvalse di due gruppi di lavoratori, uno esclusivamente adibito ai lavori in campagna e l'altro addetto esclusivamente alle lavorazioni nel magazzino.
La squadra che aveva operato in campagna era composta esclusivamente da operai uomini e prevalentemente stranieri. Tra i pochi operai italiani che avevano lavorato in campagna vi era
, operaio storico, che svolgeva altresì funzioni di coordinamento. Controparte_16
Nel magazzino, invece, avevano lavorato quasi esclusivamente operaie donne, prevalentemente straniere. Tra le operaie italiane sono state menzionate, nel solo verbale ispettivo relativo alla
Agripuglia Mondo Bio, e , entrambe con funzioni di Persona_10 Persona_11 caposquadra. Inoltre, nel magazzino avevano lavorato 2/3 operai uomini, con mansioni di mulettista e di addetti alla formazione delle pedane.
Gli ispettori hanno accertato che la si era occupata delle lavorazioni dei finocchi CP_4
e dei broccoli, ortaggi lavorati con procedimenti diversi. In sintesi, i finocchi venivano privati delle foglie esterne, prima lavati in una grande vasca presente nel magazzino, per essere successivamente incassettati. Il invece, veniva pulito e portato alle dimensioni richieste Pt_9 dagli acquirenti e sempre in base alla richiesta o veniva “filmato” con pellicola cellophane o confezionato grezzo o alla rinfusa. Sul broccolo filmato venivano poi apposti dei bollini che identificavano il produttore e il numero corrispondente all'operaia che l'aveva lavorato. A differenza del finocchio il non veniva mai lavato. Pt_9
Durante l'accesso al magazzino del dicembre 2023 erano in atto le lavorazioni dei finocchi e dei broccoli, ortaggi che si lavoravano con procedimenti diversi, descritti nei verbali.
Dalle informazioni raccolte dagli ispettori, il magazzino è risultato inattivo nei mesi estivi, da metà giugno alla metà circa di settembre di ogni anno. Tanto è avvalorato dal fatto che durante l'accesso effettuato dai verbalizzanti in data 20 giugno 2023 il magazzino risultava vuoto e inattivo.
Inoltre, gli ispettori hanno ritenuto genuini i lavoratori elencati nel citato Registro coltelli (anno
2022 mesi da gennaio a giugno e da ottobre a dicembre e anno 2023 da gennaio a giugno) acquisito nel corso del primo accesso ispettivo.
L'Agripuglia Mondo Bio effettuava lavorazioni di prodotti agricoli biologici e pertanto doveva garantire determinati standard di sicurezza nelle lavorazioni degli stessi. Il c.d. Registro coltelli
41 era un Manuale di Autocontrollo igienico, in cui giorno per giorno venivano riportati i nominativi dei lavoratori che utilizzavano determinati coltelli numerati.
Vi era l'indicazione della e delle lavoratrici con la registrazione specifica per Parte_10 ognuna di queste del numero del coltello utilizzato all'inizio della lavorazione e quello riconsegnato alla fine della giornata lavorativa.
I nominativi di tali lavoratrici sono stati reputati dagli ispettori genuini, non solo perché riportati nel Registro coltelli ma anche perché le dichiarazioni di queste, insieme a quelle degli altri lavoratori trovati in sede di accesso, convergevano nel ricostruire le squadre di lavoro del magazzino e della campagna.
Indipendentemente dalla denominazione del datore di lavoro formale, identificato con nomi di società diverse, è emerso chiaramente che la generalità dei soggetti ascoltati dagli ispettori, Per_ genuini e non, hanno individuato in da alcuni detto ”, ” o Testimone_1 Per_13 soprannominato “il cantante”, la figura del datore di lavoro sostanziale.
Passando all'esame delle dichiarazioni rilasciate da soggetti ritenuti non genuini, nei verbali ispettivi vengono riportati alcuni stralci (alle pagine 26-46 del verbale ispettivo relativo all'azienda agricola Agripuglia Mondo Bio s.r.l.s. e alle pagine 22-40 del verbale ispettivo relativo all'azienda agricola da cui emergono le contraddizioni innanzi Controparte_4 illustrate.
In più, i rilievi ispettivi per la hanno evidenziato inoltre che: Controparte_3
-Vi era un primo gruppo di soggetti residenti nel Comune di OR VA, che presentavano delle caratteristiche comuni: infatti, tutti risultavano assunti con da Agripuglia Mondo Bio ad Pt_4 agosto 2022 e cessati il 18.10.2022, risultavano poi assunti con il 19.10.2022 dalla società Pt_4
ma le denunce contributive erano state trasmesse dalla società fino a CP_9 CP_4 dicembre 2022. Altra grave irregolarità si ripresentava per il 2023, in cui venivano assunti con Cont
dalla società ma le giornate venivano denunciate sulla posizione contributiva della Pt_4
Agripuglia Mondo Bio. In entrambi i casi vi era una contraddizione tra quanto dichiarato con gli e quanto dichiarato con le denunce contributive. Pt_4
L'anomalia riscontrata dagli ispettori non è di poco conto in quanto l' , oltre ad essere un Pt_4 adempimento obbligatorio che le imprese devono comunicare alla PA, è anche assolvimento dell'obbligo di informazione che i datori di lavoro privati sono tenuti a rispettare all'atto dell'instaurazione del rapporto mediante la consegna al lavoratore della copia dell'Unilav.
Nessuno dei lavoratori interessati da questo fenomeno (assunzione effettuata da un soggetto giuridico - denuncia di giornate effettuata da altro soggetto) ha rilevato e contestato tale
42 difformità. Inoltre, le dichiarazioni rilasciate da tali soggetti hanno presentato delle caratteristiche comuni che ne hanno evidenziato l'inattendibilità. Tali soggetti si sono nominati esclusivamente tra di loro e non sono mai stati menzionati dai lavoratori genuini, nessuno di loro è stato menzionato nel Registro coltelli acquisito nel corso degli accessi ispettivi. È stata, inoltre, evidenziata l'incompatibilità tra i periodi di malattia e maternità denunciati e certificati all' CP_2 da alcuni presunti braccianti agricoli e la coincidente registrazione sul “Libro Unico del Lavoro” della Agripuglia Mondo Bio di “presenze al lavoro” in favore degli stessi soggetti.
Entrambi gli accertamenti hanno evidenziato inoltre che, da un incrocio tra i dati acquisiti agli archivi dell' e le presenze al lavoro registrate sul Libro unico del lavoro della società, è CP_2 emersa l'impossibilità che alcune prestazioni di lavoro fossero state effettivamente rese.
Infatti, per n. 3 lavoratrici/lavoratori per la e per n. 4 lavoratrici/lavoratori per la CP_4
Agripuglia Mondo Bio è stata riscontrata la denuncia contributiva di giornate lavorative in coincidenza con periodi di malattia e/o maternità denunciati all' dai singoli lavoratori e per i CP_2 quali questi ultimi avevano prodotto non solo la prevista certificazione medica, ma anche istanza di liquidazione della relativa indennità economica (indennità economica richiesta e spettante, appunto, per la circostanza di non aver lavorato in tali periodi di malattia o maternità): sicché, in tali casi è risultata proprio “certificata” l'impossibilità che singole prestazioni di lavoro fossero state effettivamente rese. Verifiche più approfondite effettuate nel corso degli accertamenti relativamente agli stessi periodi di malattia/maternità, con il riscontro delle “presenze” registrate sul “Libro Unico del Lavoro” aziendale per ciascuno dei lavoratori interessati hanno consentito agli ispettori di rilevare con maggiore precisione tali insussistenti prestazioni di lavoro.
Pertanto, considerato quanto emerso dall'esame dei documenti aziendali acquisiti in fase di primo accesso (cd. “registro coltelli” e “presenze campagna”) e dal confronto con le giornate contributive denunciate all' , dall'esame delle “comunicazioni obbligatorie” di assunzione CP_2 trasmesse ai competenti Servizi per l'Impiego, dall'esame dei periodi di malattia e/o maternità denunciati e certificati da alcuni braccianti agricoli all' in coincidenza con la registrazione CP_2 in loro favore di presenze al lavoro da parte della Agripuglia e della , dall'esame CP_4 delle istanze di parte (lavoratori e datore di lavoro) volte ad ottenere la cancellazione in via amministrativa di giornate indebitamente/erroneamente denunciate, nonché dall'esame delle dichiarazioni rese dai lavoratori, analizzate in modo incrociato tra loro e messe a confronto con le dichiarazioni rese dal datore di lavoro e da un campione di fornitori, con i fatti accertati dagli ispettori in relazione all'attività aziendale, ed ancora, con i dati risultati denunciati all' in CP_2 loro favore e, infine, dalla constatazione che i rapporti di lavoro dei soggetti privi di sono Pt_4
43 da considerarsi fittizi (anche perché il personale privo di , di fatto, non era mai presente sui Pt_4 luoghi di lavoro), gli ispettori dell' sono giunti alle seguenti conclusioni: CP_2
- tutti i rapporti di lavoro di cui al prospetto allegato ai verbali ispettivi e denominato “Elenco soggetti per cui è stato disposto il disconoscimento (totale/parziale) delle giornate denunciate”, denunciati all' dalla nel periodo da aprile 2016 a dicembre 2022 e dalla CP_2 CP_4
Agripuglia Mondo Bio nel periodo da marzo 2020 a dicembre 2023 sono stati “disconosciuti” e ritenuti privi di effetti previdenziali. In particolare, sono stati disconosciuti i rapporti di lavoro di coloro che: a) avevano evidenziato non singole incongruenze (o inesattezze di rilievo secondario), ma molteplici lacune ed incongruenze su aspetti essenziali dei rapporti di lavoro denunciati in loro favore;
b) convocati per due volte avevano ritenuto di non presentarsi e sottoporsi ad alcuna verifica (senza giustificato motivo).
Inoltre, è stata disposta, nei confronti di taluni lavoratori, la riduzione di giornate denunciate in esubero rispetto alle dichiarazioni rilasciate dagli stessi;
- le posizioni delle dipendenti e denunciate come Persona_14 Testimone_2 braccianti agricole, ma di fatto occupate con mansioni impiegatizie, sono state riqualificate ai fini previdenziali;
- le posizioni contributive dei braccianti agricoli denunciati dalla il cui Controparte_18 rapporto di lavoro non è stato disconosciuto (novembre e dicembre 2019 - gennaio e febbraio
2020), sono state annullate per trasferimento delle relative posizioni su Agripuglia Mondo Bio.
Ed invero, il contratto di affitto dei fondi rustici sottoscritto tra e i coniugi CP_4
datato 01/07/2018 con scadenza al 30/06/2023, variato parzialmente il Persona_15
16/11/2018 rispetto al numero di particelle concesse in affitto, è stato di fatto risolto anticipatamente e sostituito nella parte conduttrice dalla Agripuglia Mondo Bio a partire dal
10/10/2019.
La medesima operazione è avvenuta rispetto al contratto di affitto di fondo rustico sottoscritto dalla con il 09/12/2018 e con scadenza al 09/12/2024 CP_4 Controparte_11
(terreno agricolo in agro di Stornarella, c.da Pozzelle, fg. 13, pt. 48 -157). Anche tale contratto risulta sostituito nella parte conduttrice dalla Agripuglia e rinnovato nel periodo di validità dal
10/10/2019 al 09/10/2025.
Ancora, il contratto di locazione dell'immobile adibito a magazzino della , presso CP_4 cui è ubicata la sede legale della società, presentava le medesime caratteristiche temporali. Infatti, tale contratto, anch'esso registrato all'Agenzia delle Entrate il 22/10/2015 e variato con
44 “Appendice” registrata data 9/4/2019, è stato sostituito dal contratto di locazione del 10/10/2019 con durata di sei anni fino al 09/10/2025 con la Agripuglia.
Pertanto, la , nel periodo da ottobre 2019 a febbraio 2020, non aveva più la CP_4 disponibilità di terreni e magazzino passati alla Agripuglia Mondo Bio la quale, pur disponendo dei terreni e del magazzino da ottobre 2019, ha iniziato a denunciare manodopera bracciantile da marzo 2020. Le denunce da ottobre 2019 a febbraio 2020 sono state pertanto effettuate dalla senza avere più alcun titolo e pertanto i requisiti per essere titolare di DA CP_4 legittimata alla trasmissione di denunce contributive.
La Denuncia Aziendale che costituisce, ai sensi del D. Lgs. 375/93, dichiarazione di responsabilità da parte del datore di lavoro sulla reale consistenza aziendale in un determinato CP_ momento storico, pertanto, la aveva l'obbligo di denunciare all' la CP_4 variazione intervenuta a seguito della chiusura anticipata dei contratti di affitto originariamente dichiarati.
A seguito delle variazioni contrattuali accertate gli ispettori hanno provveduto a richiedere ai competenti uffici amministrativi la retrodatazione dell'inizio dell'attività con dipendenti dell'AgriPuglia dal 10/10/2019.
Per effetto della retrodatazione decorrente da ottobre 2019 (anziché da marzo 2020) dell'inizio attività della Agripuglia Mondo Bio, operata d'ufficio a seguito del Verbale redatto e notificato nei confronti della Agripuglia, si è provveduto al trasferimento delle giornate agricole (OTD) denunciate dalla e non disconosciute relative al periodo da ottobre 2019 a CP_4 febbraio 2020.
Per effetto di tale determinazione con il verbale redatto nei confronti della si è CP_4 provveduto formalmente a disconoscere i rapporti di lavoro dei lavoratori elencati nelle tabelle di cui alle pagg. da 49 a 54 del verbale da ottobre 2019 a febbraio 2020.
Dette posizioni sono state poi riaccreditate sulla Agripuglia Mondo Bio con il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023004435/DDL del 19/08/2024.
A fronte di tali indagini ispettive, le allegazioni e le prove offerte dalla ricorrente , prima, Per_1
e dalla di lei erede, poi, appaiono sufficientemente idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della Agripuglia Mondo Bio S.R.L.S. e della
[...] nelle annualità azionate. Controparte_18
In particolare, sul piano assertivo, le deduzioni svolte dalla ricorrente in punto di attività espletate
(si pensi alla estirpazione erba a mano e/o con zappetta nei campi di broccoletti e/o finocchi da
45 giugno a settembre e alla pesatura, filmatura e spezzatura dei broccoli e/o defogliazione finocchi, da ottobre a maggio, presso i magazzini), ubicazione dei fondi e dei magazzini presso i quali sarebbe stata svolta l'attività lavorativa (in agro di Ascoli Satriano al Borgo Libertà e in Stornara alla Via R. Margherita), modalità di esercizio del potere direttivo (attraverso se Testimone_1 presente, o di , ovvero colui che gli ispettori identificano come operaio storico Controparte_16 avente funzioni di coordinamento) e di pagamento della retribuzione (tramite bonifico bancario), non appaiono – considerate nel loro complesso - incompatibili con gli esiti degli accertamenti ispettivi svolti a carico delle aziende agricole “Agripuglia Mondo Bio s.r.l.s.” e Controparte_4
, dei quali si è in precedenza dato conto.
[...]
Sul piano strettamente probatorio, gli estratti conto bancari in questa sede prodotti dalla e Per_1 dalla dai quali si evincono i bonifici bancari disposti in favore della prima da parte Tes_1 della “Agripuglia Mondo Bio s.r.l.s.” e della “ attestano il pagamento Controparte_4 della retribuzione relativa all'attività lavorativa subordinata della quale si chiede l'accertamento, ovvero dimostrano l'effettivo espletamento di tale attività lavorativa da parte dell'originaria ricorrente negli anni di causa.
Del resto, trattasi di pagamenti che, nella specifica ipotesi, non trovano altra spiegazione se non nell'effettivo svolgimento di attività lavorativa di tipo subordinato da parte della . Per_1
Precisamente, risulta documentato il versamento, a titolo retributivo, da parte della Agripuglia
Mondo Bio S.R.L.S. e della della somma complessiva di euro Controparte_4
12.250,00 per l'anno 2016, di euro 15.470,00 per l'anno 2017, di euro 16.452,00 per l'anno 2018, di euro 10.280,00 per l'anno 2019, di euro 10.732,64 per l'anno 2020, di euro 8.296,00 per l'anno
2021 e di euro 8.496,00 per l'anno 2022 (v. docc. nn. 18, 19, 20 allegati al ricorso n. 814/2025
R.G. e doc. n. 16 allegato al ricorso n. 5526/2025 R.G.).
Parte attrice ha, poi, dedotto di essere “…stata regolarmente retribuita in danaro per circa €
50,00 giornaliere e che riceveva bonifico a metà mese circa, con contestuale consegna della busta paga direttamente dal sig. , sicché, in base alle stesse allegazioni attoree, Testimone_1 devono intendersi effettivamente espletate le giornate cui corrisponde un pagamento tracciabile.
In particolare, tenuto conto delle giornate lavorative rivendicate per ciascuna annualità e della retribuzione giornaliera indicata nei capitoli di prova dei quali si chiede l'ammissione (€ 50,00), deve ritenersi documentalmente provato lo svolgimento delle giornate di lavoro di seguito indicate alle dipendenze della Agripuglia Mondo Bio s.r.l.s. e della 112 Controparte_4 giornate nell'anno 2016, 152 giornate negli anni 2017, 2018 e 2021, 156 giornate nell'anno 2019,
142 giornate nell'anno 2020 e 166 giornate nell'anno 2022.
46 Va rilevato che per il 2020 l'originaria ricorrente e, per essa, la sua erede, pur avendo complessivamente dedotto di aver lavorato per 168 giornate, di cui 142 alle dipendenze di
Agripuglia Mondo Bio s.r.l.s. (v. giudizio n. 814/2025 R.G.) e 26 alle dipendenze di
[...]
(v. giudizio n. 5526/2025 R.G.), ha poi chiesto, in entrambi i giudizi, che sia CP_4 accertato il suo diritto all'iscrizione negli elenchi OTD 2020 per sole 142 giornate ed entro tali limiti la domanda può essere accolta, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Ne consegue l'irrilevanza della prova orale articolata dalla parte ricorrente, siccome diretta a provare il pagamento della retribuzione mediante bonifici bancari, ovvero una circostanza già risultante per tabulas.
Vi è, poi, l'ulteriore documentazione di provenienza datoriale prodotta dalla parte ricorrente
(modelli Unilav, comunicazioni di assunzione e cessazione, buste-paga, CU e modelli D-Mag), che conferma lo svolgimento di attività lavorativa subordinata in agricoltura già asseverato dai bonifici bancari.
Tali conclusioni non sembrano poter essere inficiate dalle deduzioni ispettive in base alle quali, nel periodo da ottobre 2019 a febbraio 2020, la non avrebbe avuto più Controparte_18 titolo per denunciare manodopera agricola in quanto per altri lavoratori si è provveduto al trasferimento delle giornate denunciate da tale società sulla posizione contributiva della
Agripuglia Mondo Bio S.R.L.S. (si veda la tabella trascritta alle pagine da 49 a 54 del verbale ispettivo elevato a carico della ). Controparte_18
All'accertata esistenza del diritto all'iscrizione consegue la fondatezza e, quindi, l'accoglimento dei capi di domanda aventi ad oggetto l'accertamento dell'irripetibilità delle somme percepite dalla a titolo di indennità di disoccupazione agricola in relazione agli anni 2020, 2021 e Per_1
2022 e a titolo di indennità economica per emergenza COVID-19 nel periodo dall'1.05.2021 al
31.05.2021.
Ed invero, l'accertamento contenuto nella presente sentenza fa venir meno il motivo sotteso agli indebiti impugnati (disconoscimento/cancellazione delle giornate rilevanti ai fini del pagamento delle prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione).
4. – L'esito complessivo della lite (caratterizzato dalla dichiarazione di inammissibilità di parte della domanda) giustifica, a giudizio di chi scrive, la compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione di 1/3, anche in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, dovendo la restante quota gravare sull' . CP_2
47 La relativa liquidazione è rimessa al dispositivo ex D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 e viene effettuata tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia (cause di lavoro di valore indeterminabile - scaglione da €.
5.200 ad €. 26.000, stante la natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025, la pluralità di domande, alcune di valore determinato ed altre di valore indeterminabile e la egual misura del compenso riconoscibile applicando lo scaglione tariffario previsto per queste ultime rispetto a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore determinato: Cassazione civile sez. III, 20/07/2022, n.22719; conf. Cassazione civile sez. II, 16/02/2017, n.4187), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nei presenti giudizi (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: v., da ultimo, Cass. Civ.
3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023).
Infine, si fa luogo all'aumento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 nella misura del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede nel contraddittorio delle parti:
1. dichiara l'inammissibilità del capo di domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto di all'iscrizione negli elenchi OTD 2023; Persona_1
2. dichiara il diritto di ad essere reiscritta negli elenchi OTD del Comune Persona_1 di residenza dell'anno 2016 per 112 giornate (in aggiunta alle 40 non oggetto di cancellazione e, così, per un totale di 152 giornate), degli anni 2017, 2018 e 2021 per 152 giornate per ciascuno di tali anni, dell'anno 2019 per 156 giornate, dell'anno 2020 per 142 giornate e dell'anno 2022 per 166 giornate;
3. dichiara irripetibili le somme percepite da a titolo di indennità di Persona_1 disoccupazione agricola 2020, 2021 e 2022 e a titolo di indennità per emergenza COVID-19 nel periodo dall'1.5.2021 al 31.5.2021;
4. liquida le spese di lite in complessivi €. 3.300,00 per compensi (importo comprensivo di aumento per i collegamenti ipertestuali), oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, dichiarandole compensate tra le parti in ragione di 1/3 e condannando l' CP_2 al pagamento della restante quota in favore dell'avv. Antonella Corvino, dichiaratasi antistataria.
Foggia, 2.7.2025
48 La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
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