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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 8064 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 9 giugno 1969, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora de Tollis e l'avv. Maddalena Galli;
parte attrice contro
(C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
12.12.1968, abitante in Bologna, via Francesco Barbieri n. 100, in corso di trasferimento da via Giovanni Bertini n. 4, int. 5, rappresentata e difesa dall'avv.
Fausto Sergio Pacifico del Foro di Bologna, parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 28/01/2025; con l'intervento del P.M.;
FA T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 04/06/2024 Parte_1
chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in CASATENOVO (MB) il 12/09/1998 tra e unione dalla quale Parte_1 CP_1
nascevano due figli: in data 26.12.2002 e , in data 11.03.2005. Per_1 Per_2
La difesa di parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L. 1.12.1970
n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando atto che i coniugi vivevano separati dall'01/12/2020, data di comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, poi definito con decreto di omologa del Tribunale di Monza reso in data 03/12/2020. Parte ricorrente formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Si costituiva che non si opponeva alla declaratoria di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo, tuttavia, una diversa regolamentazione delle questioni accessorie.
All'udienza del 28/01/2025 entrambe le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del procedimento, nei termini di cui alle conclusioni congiunte telematicamente depositate;
i difensori ne chiedevano l'accoglimento, rinunciando ai termini per il deposito di comparsa conclusionale e memorie di replica.
La causa veniva quindi assegnata in decisione al Collegio.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, la separazione dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario il pagina 2 di 4 12/09/1998 in CASATENOVO (MB), è definita da decreto di omologa del
Tribunale di Monza in data 03/12/2020 .
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per oltre sei mesi e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In merito alle domande accessorie, inerenti gli aspetti più propriamente economici, ritiene il Collegio che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal
Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Alla luce dell'accordo raggiunto, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
12/09/1998 in CASATENOVO MB tra nato Parte_1
a MILANO (MI) il 09/06/1969) e (nata a [...] il CP_1
12/12/1968), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile di
CASATENOVO (MB), n. 31, p II, R8 A 1998 ;
2) recepisce e fa proprie le condizioni concordate tra le parti nelle conclusioni congiunte, e per l'effetto:
1. obbliga il Signor a versare mensilmente, entro il Parte_1 giorno cinque di ogni mese, alla Signora l'importo di € 500,00 a CP_1
pagina 3 di 4 titolo di mantenimento dei due figli e e ciò a decorrere dal Per_1 Per_2
mese di febbraio 2025 sino al mese di gennaio 2028; dal mese di febbraio 2028 il contributo sarà per il mantenimento della sola figlia , sussistendone ancora Per_2
i presupposti, ed ammonterà ad € 250,00 e ciò sino al mese di gennaio 2030, decorso il quale cesserà ogni obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli in capo al Signor Pt_1
2. dispone che il Signor corrisponda alla Signora il 50% Pt_1 CP_1
delle spese straordinarie così come individuate e disciplinate dal Protocollo Spese del Tribunale di Bologna, il tutto fino a che ve ne siano i presupposti;
3. dispone che la Signora benefici integralmente degli assegni CP_1
familiari;
4. prende atto che le parti dichiarano che null'altro è dovuto e di aver risolto ogni rapporto patrimoniale in essere tra loro.
3) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CASATENOVO MB per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data .12.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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