Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 382 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2024, promossa
DA
, nata il [...] a [...] (C.F: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Trapani nella via Libertà n.40 presso lo studio dell'Avv. Deborah Azzolina che la rappresenta e difende;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avvocato Giorgio Troja;
APPELLATO
Oggetto: sfratto per finita locazione
Conclusioni: per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo, contraiis rejectis, così giudicare: in totale accoglimento del presente appello riformare l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione emessa dal Gop del Tribunale di Trapani nel 07/09/2023 resa nella causa iscritta al n. 1309/2023 di R.G., e pertanto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui testualmente si riportano: 1) convalidare ex art. 663 c.p.c. lo sfratto per finita locazione del contratto di locazione stipulato dalla sig.ra nata a [...] il [...] Parte_2
( ) residente in [...] e per la stessa nei C.F._3 confronti del sig nato a [...] il [...], c.f.: quale Controparte_1 C.F._2 occupante l'immobile e per le ragioni di cui sopra con susseguente rilascio dell'unità immobiliare sita in Favignana nella Via Vittorio Alfieri n. 9 p.1 libera e sgombra da persone e cose;
2) in via subordinata in caso di opposizione dell'intimato, si chiede, sin d'ora, che sia emessa ordinanza immediatamente esecutiva di rilascio, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., con contestuale fissazione a breve della data di esecuzione del provvedimento di rilascio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre
d. lgs. 149 del 2022; -rigettare la richiesta di emissione di provvedimento di rilascio provvisorio per tutti i motivi dedotti in narrativa e per mancanza delle esigenze cautelari, ordinando alla parte appellante, in assenza di ulteriori cause di risoluzione del contratto previste dalla legge, di rispettare il contratto fino alla sua scadenza fissata, giusta ordinanza del Giudice del 7 settembre 2023 che si allega, il 30 aprile 2026 condannando, per l'effetto, parte attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso, depositato il 28 febbraio 2024, proponeva appello avverso Parte_1
l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione emessa dal Tribunale di Trapani in data 7 settembre 2023 nel procedimento già iscritto al n. 1309/2023 R.G..
2.Con comparsa depositata il 24 giugno 2024, si costituiva in giudizio , il quale, Controparte_1 preliminarmente eccepitane l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
3. All'udienza del 15 aprile 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c - la Corte ha pronunciato il dispositivo, depositando telematicamente lo stesso e riservandone la motivazione.
4. In sintesi, si espone che , premesso: Parte_1
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Favignana, via Vittorio Alfieri nr. 9, piano 1 (in catasto al foglio 28, p.lla 274, sub 4), concesso in locazione per uso abitativo a giusta Parte_2 contratto del 19 aprile 2010, per il periodo 1 maggio 2010 – 30 aprile 2014 ed il canone mensile di €
420,00;
- di avere manifestato, prima della seconda proroga, con lettera raccomandata del 4 ottobre 2021, ricevuta il 11 ottobre 2021, la volontà di risolvere il contratto, onde scongiurare la rinnovazione tacita;
- che, scaduto il contratto, nonostante le contrarie assicurazioni della conduttrice, l'appartamento non era stato liberato, citava prima e poi, stante il suo sopravvenuto decesso, il di lei figlio, quale suo Parte_2 successore nel rapporto contrattuale, dinanzi al Tribunale di Trapani, intimando lo Controparte_1 sfratto per finita locazione, di cui chiedeva la convalida.
4.All'esito della prima udienza il Tribunale di Trapani così statuiva: “convalida lo sfratto come sopra intimato;
letto l'art. 56 L. 392/1978, tenuto conto anche delle condizioni del conduttore, comparate a quelle del locatore, nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio, fissa per l'esecuzione la data del 30.04.2026, compensa le spese”.
Il primo giudice dava atto che il conduttore, comparso, non si era opposta allo sfratto, ma rilevava che non si rinveniva in atti prova del tempestivo invio della disdetta.
Riteneva che, comunque, il locatore aveva manifestato la volontà di rientrare in possesso dell'immobile e di non proseguire nel contratto e che l'intimazione di sfratto “per morosità” poteva considerarsi come licenza per finita locazione per la successiva data di scadenza del contratto e, cioè, per il 30 aprile 2026.
5.Proponendo impugnazione, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado abbia errato per non essersi pronunziato sulla domanda di sfratto per finita locazione e, anzi, seppur la domanda fosse di sfratto per finita locazione, aveva emesso una licenza per finita locazione in contrasto con l'art. 112
c.p.c..
Evidenzia che, in tal modo, il invece di rilasciare l'immobile a novembre del 2023 come CP_1 dallo stesso dichiarato lo dovrebbe rilasciare nell'aprile del 2026.
Si duole, quindi, del fatto che, a fronte della disponibilità manifestata dal conduttore, anche in udienza, a liberare l'immobile, il Tribunale abbia, di fatto, operato una rinnovazione del contratto per altri quattro anni, sostituendosi alla volontà delle parti.
L'appello è fondato.
E', anzitutto, infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda in quanto, a mente dell'art. 5 comma 6, lettera b) del d.lgs. n. 28 del 2010, l'invocata condizione di procedibilità non opera, nei procedimenti di convalida di sfratto o licenza, fino al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c. che, nella fattispecie, non vi è mai stato.
Sempre in via preliminare, si rileva l'ammissibilità del proposto appello, in quanto rivolto, come di seguito si dirà, avverso ordinanza di convalida emessa nel mancato rispetto dei presupposti di legge.
Il Tribunale, in particolare, ha violato il disposto dell'art. 663, comma 1, c.p.c., secondo cui “se
l'intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida con ordinanza esecutiva la licenza o lo sfratto”.
La norma prevede, dunque, che la mancata opposizione del conduttore precluda al giudicante lo scrutinio delle ragioni addotte dal locatore a supporto della intimazione di sfratto o licenza.
Nel caso in esame, come rilevato dallo stesso giudice e come, del resto, emerge chiaramente dal verbale di udienza, il era comparso all'udienza di convalida ma non si era affatto opposto CP_1 al rilascio, essendosi limitato a rappresentare le difficoltà incontrate nel reperire un altro immobile. A fronte di ciò, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto convalidare lo sfratto per finita locazione intimato dal proprietario dell'immobile e fissare un termine per il rilascio e non, invece, come accaduto, di fatto convalidare una sorta di licenza riferita alla successiva scadenza contrattuale.
Oltre tutto la ragione per cui il Tribunale ha escluso di potere convalidare lo sfratto era pure ulteriormente erronea in quanto in atti esisteva la prova della disdetta del 4 ottobre 2021, ritualmente ricevuta dalla conduttrice il 11 ottobre 2021.
Per quanto detto, in riforma della ordinanza impugnata, deve ordinarsi a il rilascio Controparte_1 in favore di dell'immobile sito in Favignana, via Vittorio Alfieri nr. 9, piano 1 Parte_1
(in catasto al foglio 28, p.lla 274, sub 4 ) nel termine che, a mente dell'art. 56 della legge 392/1978, appare congruo individuare in trenta giorni dall'emissione di questa decisione
6.In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù del superiore principio, , soccombente, va condannato al pagamento, in Controparte_1 favore di , delle spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio (sulla necessità che Parte_1
l'ordinanza di convalida dello sfratto per finita locazione contenga anche la pronuncia sulle spese del giudizio di convalida cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 2675/1999 e sez. III n. 5720/1994), che si liquidano, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa, per il primo grado di giudizio, in complessivi €725,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00, tenuto conto del canone mensile moltiplicato per il periodo di rinnovo quadriennale controverso) oltre cpa, iva e rimborso forfettario come per legge, e, per il secondo grado di giudizio, in complessivi €1.087,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00), oltre cpa, iva e rimborso forfettario 15%.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: in riforma dell'ordinanza del 7 settembre 2023 resa dal Tribunale di Trapani, appellata da Parte_1
con ricorso depositato il 28 febbraio 2024, dichiara che il contratto di locazione tra le parti
[...] dell'immobile sito in Favignana, via Vittorio Alfieri nr. 9, piano 1 (in catasto al foglio 28, p.lla 274, sub 4) è cessato il 30 aprile 2022; ordina a di rilasciare l'immobile indicato al capo che precede, libero da persone e Controparte_1 cose, in favore di , nel termine di giorni 30 dalla data di questa decisione;
Parte_1 condanna l' appellato a rifondere all' appellante le spese di lite, liquidate per il primo grado nella complessiva somma di € 725,00 per compensi e per questo grado nella complessiva somma di €
1087,00 per compensi oltre contributo unificato pagato e accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 15 aprile 2025
Il consigliere estensore
Alfonso Pinto
Il Presidente
Giuseppe Lupo