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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3885 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione III, in persona del
Giudice dott.ssa Chiara Aytano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero del registro generale del contenzioso n. 57952 dell'anno 2016 alla quale risultano riunite le cause 57954/2016, n. rg 57958/2016 – 57960/2016 – 58572/2016 -
21236/2017
TRA
(già Parte_1 Controparte_1
a socio unico)
[...]
(rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Pompa ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via
Giuseppe Pisanelli n. 2)
DEBITORE OPPONENTE nei giudizi rg.57952-57954-57958-57960/2016
DEBITORE OPPOSTO rg.58572/2016 e 21236/2017
Parte_2
(rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Murano e dall'Avv.
Valentina Murano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Viale Regina Margherita, 157)
CREDITORE OPPOSTO nei giudizi rg.57952-57954-57958-57960/2016
DEBITORE OPPONENTE rg.58572/2016 e 21236/2017
Parte_3
(rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Tortora ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Giuseppe
Mazzini,96)
Litisconsorte ex art. 102 II c.p.c.
TERZA PIGNORATA
CP_2
(rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Stazi ed elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali di Roma della
Società in Roma, Viale Europa 190)
CONVENUTA
TERZA PIGNORATA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (rg. 57952/2016) - opposizione all'ordinanza di assegnazione rge 28258/15 (57954/2016 57960/2016
e 57958/2016) ed opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di correzione dell'errore materiale ex art. 287 c.p.c.
(rg 58572/2016, rg 21236/2017)
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 5 gennaio 2016 (già Parte_4 CP_1 proponeva ricorso in opposizione all'esecuzione deducendo di aver ricevuto in data 16.12.2015 una comunicazione da parte del terzo pignorato con la quale veniva Parte_3 notiziata dell'avvenuta notifica di un pignoramento presso terzi promosso nei suoi confronti dall'Avv. per il Parte_2 pagamento dei compensi professionali dovuti per l'importo di €
1.174.213,00 sulla base di un atto di precetto cambiario relativo a sei assegni emessi dalla e tratti da tre conti CP_1 correnti intrattenuti su Sede di Roma, cinque CP_3 dell'importo di € 200.000,00 ed uno di € 150.000,0. Eccepiva pertanto di non aver ricevuto la notifica dell'atto di pignoramento nonché l'intervenuta prescrizione dell'azione cartolare deducendo il decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 75 L.A.,RD 21 dicembre 1933 n. 1736.
Successivamente all'adozione del decreto di fissazione dell'udienza per la trattazione dell'opposizione, la società veniva quindi attinta dalla notifica dell'atto di pignoramento e proponeva pertanto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. facendo valere il vizio della vocatio in ius per l'udienza del 12.1.2016 già superata, la mancanza dell'ingiunzione al debitore ex art. 492 cc, ed il mancato rispetto dei termini sanciti dall'art. 501 cpc.
Con ordinanza cautelare del 01.03.2016 l'istanza di sospensione veniva respinta e il 02.03.2016 la procedura veniva definita con conseguente ordinanza di assegnazione per € 164.552,88 emessa in favore del creditore procedente ed a carico del terzo pignorato
BCC Roma.
Il creditore formulava istanza di correzione dell'errore materiale della ordinanza di assegnazione che veniva accolta con
Co provvedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. dal che disponeva l'assegnazione della somma di “ 222.107,93” in luogo della somma di € 164.552,88”.
Veniva quindi instaurato il giudizio
A) rg. 57952/2016 quale giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione promossa dalla debitrice esecutata Pt_1
;
[...]
B) i giudizi per rg 57954/2016 57960/2016 e 57958/2016 quali giudizi di meriti dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. promossi dalla avverso Parte_1
l'ordinanza cautelare di rigetto dell'istanza di sospensione ed avverso la conseguente ordinanza di assegnazione del 02 marzo 2016;
C) rg 58572/2016 quale giudizio di merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione proposto dal creditore procedente al fine di ottenere l'assegnazione dell'ulteriore somma di € 57605,05 presso il terzo
[...]
. CP_5 D) rg 21236/2017 quale giudizio di merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. promossa da avverso il Parte_1 provvedimento di correzione. In fase sommaria il ge disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale ed il giudizio di merito rubricato come suddetto veniva riassunto dal creditore procedente al fine di veder rigettata l'opposizione e confermato il provvedimento di correzione.
Tutti i giudizi sono stati riuniti con provvedimento del
29.06.2020
Costituite pertanto tutte le parti in causa, ivi compresi il terzo pignorato ed il terzo pignorato BCC Roma, Controparte_5 chiamato in causa quale litisconsorte necessario ex art. 102
c.p.c. la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'esito della scadenza del termine fissato per il deposito delle note in sostituzione dell'udienza ex 127 ter c.p.c. del 06.9.2024;
Deve preliminarmente rilevarsi la tempestività della notifica degli atti introduttivi al litisconsorte necessario BCC Roma, essendo stata eseguita nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza ex art. 102 c.p.c., a nulla rilevando la data del deposito della prova dell'avvenuta notifica.
Quanto al giudizio di opposizione all'esecuzione sub A) deve osservarsi che l'eccezione di prescrizione dell'azione cartolare appare destituita di fondamento poiché dalla documentazione prodotta in atti, emerge che gli assegni, pur invero non ancora sottoposti al sequestro penale alla data di notifica dell'atto di precetto e del pignoramento non fossero tuttavia nella disponibilità materiale della parte creditrice in quanto in possesso della Procura perché trasmessi dal notaio a seguito del protesto (e successivamente acquisiti dal giudice penale), motivo per il quale la medesima parte (evidentemente nell'erronea convinzione che fosse già stato disposto il sequestro) formulava istanza ex art. 258 c.p.c. in data 13.01.2014 alla Procura per il rilascio delle copie autentiche degli assegni al fine di esercitare i diritti cartolari, rilascio, infatti, che veniva concesso.
Deve ritenersi pertanto corretto il richiamo al principio di
Co diritto invocato dalla parte e applicato dal in sede sommaria secondo il quale “il sequestro di un assegno bancario da parte del giudice penale non costituisce impedimento, neppure di mero fatto, all'esercizio dei diritti cartolari, perché il legittimo portatore può chiedere il rilascio di copia autentica del titolo, copia che, per l'art. 2715 cod. civ., tiene luogo dell'originale ad ogni effetto sicché solo quando il giudice penale, nell'esercizio del potere discrezionale spettantegli, non autorizzi il rilascio della copia, si è in presenza di un caso di forza maggiore, costituente impedimento legale idoneo, a norma dell'art. 2935 cod., civ., a protrarre il “dies de quo” della prescrizione sino al momento in cui una nuova richiesta di rilascio venga accolta, oppure il portatore rientri in possesso del titolo originale per cessazione del sequestro (cfr Cass. del 7.9.1994)”.
Infatti, la situazione di indisponibilità materiale degli assegni giacché in possesso della Procura per accertamenti penali, è del tutto equiparabile a quella del sequestro penale in quanto solo dal momento in cui il creditore ha la materiale disponibilità degli assegni in originale ovvero ottenga il rilascio di copia conforme all'originale (dall'autorità giudiziaria), il diritto ad agire esecutivamente può essere esercitato ex art. 2935 c.c., considerando che nelle azioni cartolari, per il principio di incorporazione del diritto nel documento il possesso materiale del titolo di credito costituisce il presupposto essenziale per l'esercizio del diritto, sussistendo infatti l'obbligo di trascrizione integrale dell'assegno bancario nell'atto di precetto.
Da ciò consegue che il termine di prescrizione dell'azione cartolare non può che iniziare a decorrere dal provvedimento di accoglimento dell'istanza di rilascio. Nel caso in esame non può dirsi che il termine di sei mesi sia quindi infruttuosamente trascorso, in quanto gli assegni risultano essere stati presentati all'incasso il 09.09.2013 e la richiesta al P.M. di copia conforme degli stessi il 13.01.2014, richiesta reiterata il 13.03.2014. La copia risulta rilasciata in data 02.07.2015 ed il precetto è stato presentato all' Ufficiale Giudiziario per la notifica il
29.07.2015
IL secondo motivo di opposizione avanzato in sede di merito relativo all'eccepita illegittimità del rilascio di copia autentica dei sei assegni circolari è tardivo in quanto avrebbe dovuto essere eccepito dal debitore entro il termine perentorio di
20 giorni decorrente dalla notificazione dell'atto di precetto nel quale i titoli sono stati integralmente trascritti ed in ogni caso inammissibile in quanto proposto solo in sede di merito in seno all'atto di citazione e non invece, ancora prima, in sede di ricorso, nell'ambito del quale il thema decidendum è definitivamente cristallizzato.
2. Per ciò che concerne i giudizi di cui alla lettera C)e D)
R.G. 57960/16 - 57954/16 - 57958/16 la domande sono inammissibili poiché con il rimedio ex art. 617 c.p.c. può essere impugnata l' ordinanza di assegnazione esclusivamente per vizi suoi propri non essendo consentita dall'ordinamento la proposizione di una opposizione ex art. 617 avverso l'ordinanza cautelare resa a definizione del procedimento di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi. Nella fattispecie sono invece stati, inammissibilmente, riproposti nell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione i medesimi motivi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi.
Parimenti inammissibile è l'impiego dello strumento dell'opposizione agli atti esecutivi per contestare l'illegittimità dell'ordinanza cautelare di rigetto dell'istanza di sospensiva, provvedimento impugnabile con il rimedio del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. ovvero rivedibile nella sola sede di merito dell'opposizione 615 c.p.c./617 .cp.c.(nella specie introdotta, per i soli motivi ex art. 615 c.p.c. con il giudizio rg. 57592/2016) 3. Per ciò che riguarda i giudizi 21236/17 e 58572/16, incardinati dalla parte creditrice al fine di ottenere l'assegnazione dell'ulteriore somma di € 57605,05 presso il terzo il creditore procedente attore in riassunzione Controparte_5 ha chiesto venirsi dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo medio tempore soddisfatto il proprio credito con le ordinanze di assegnazioni emesse nelle procedure 22692 del 2017
e nella procedura 650/2022.
La fondatezza della pretesa, alla luce del rituale pignoramento avviato anche nei confronti di e della Controparte_5 dichiarazione positiva in atti resa dal predetto terzo pignorato, conduce alla condanna, in via virtuale, delle spese di lite a carico della società Parte_1
In conseguenza della intervenuta soddisfazione del credito oggetto dell'opposizione e della declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve altresì disporsi la revoca del provvedimento di correzione dell'errore materiale impugnato.
In conclusione l'opposizione nel giudizio rg 57952/2016 è respinta.
Le opposizioni nei giudizi 57954/2016 57960/2016 e 57958/2016 sono dichiarate inammissibili.
Sulle opposizioni rg 21236/2017 e 58572/16 deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni altra domanda istanza o eccezione così provvede:
- rigetta l'opposizione all'esecuzione rg 57952/2016;
- dichiara l'inammissibilità delle opposizioni rg 57954/2016
57960/2016 e 57958/2016; - dichiara cessata la materia del contendere delle opposizioni rg 21236/2017 e 58572/16 e per l'effetto revoca il decreto di correzione dell'ordinanza di assegnazione rge 28258/15;
- condanna la al pagamento delle spese di lite di € Parte_1
7052,00 oltre iva e cpa come per legge in favore di ciascuna parte, dei procuratori anticipatari costituiti per Parte_2
, Avv.ti Valentina MURANO e Giulio MURANO,
[...] [...]
e Parte_3 Controparte_5
[...]
Roma, 13.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Aytano