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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 599/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UC ID, Presidente e Relatore GENNARO IGNAZIO, Giudice MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 7057/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1136/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 07/05/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T401197/2010 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito dell'ordinanza della sezione tributaria della Suprema Corte n. 9137/19 pubblicata il 2.4.2019, con la quale è stata annullata la sentenza di questa Corte n. 3186/4/2017, pronunciata e depositata il 4.9.2017 – con cui, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 1136/2/14 depositata il 7.5.2014 ed in riforma, quindi, della stessa, veniva rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento per Irpef 2005 emesso nei suoi riguardi in conseguenza della plusvalenza da cessione di aree edificabili di cui ai rogiti del 21.6.2005 e del 27.6.2005 per il valore dichiarato, rispettivamente, di 500.000,00 € e di 410.000,00 €, elevato, il primo ad € 882.641,00 giusta avviso di rettifica e liquidazione n. 20051T001413000 ed il secondo ad € 686.974,00 giusta avviso di rettifica e liquidazione n. 20051T001492000 – il Ricorrente_1 riassumeva il giudizio onde vedersi confermata la sentenza del giudice di prime cure, per lo stesso favorevole.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, nella sostanza appiattendosi sul decisum, risolutivo per le ragioni del ricorrente, della Suprema Corte e chidendo la comensazione delle spese.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di questa Corte sulla base delle argomentazioni che di seguito si riportano: “Con il primo e terzo motivo - dedotti ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - l'Agenzia fiscale ricorrente [trattasi di evidente errore materiale, atteso chea ricorrere era il Ricorrente_1, n.d.r.] lamenta la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art.5, comma 3, del d.lgs. n.147/2015 con riguardo all'art.68 TUIR, sotto il profilo del travisamento di prova, poiché la CTR ha confermato la ripresa sulla base della quiescenza prestata dal contribuente al valore della cessione, rideterminato ai fini dell'imposta di registro applicata al contratto di compravendita del cespite e oggetto di definizione con atto di adesione;
Le censure sono fondate. Va ribadito che <<in tema di imposte sui redditi, l'art. 5, comma 3, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che esclude l'accertamento induttivo della plusvalenza ricavata dalla cessione immobile o azienda solo sulla base valore dichiarato, accertato definito ai fini dell'imposta registro, ipotecaria catastale, è una norma interpretativa e, come tale, retroattiva, in < i> ragione del chiaro intento del legislatore, desumibile, peraltro, dal comma 4 del detto articolo che contempla una disciplina transitoria solo per le disposizioni di cui al comma 1, senza nulla statuire per quelle contenute nei commi 2 e 3>> (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9513 del 18/04/2018, Rv. 647713 - 01); «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 - che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva - esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato
o definito ai fini dell'imposta di registro.» (Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 12265 del 17/05/2017, Rv. 644134 - 01);
Lo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata collide con i principi di diritto di cui a tali arresti giurisprudenziali, essendo necessari ulteriori riscontri oltre alla definizione del valore del cespite in sede di imposta di registro, alla luce della novella dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, norma interpretativa, per fondare presunzioni idonee a sostenere la ripresa fiscale;
di tali riscontri da ricercarsi negli atti di causa, la CTR non dà conto e, in sede di rinvio, si atterrà ai principi di diritto sopra indicati;
[..]”.
Ebbene, dagli atti di casua non emerge alcun elemento, ulteriore rispetto al valore attribuito alle aree edificabili cedute ai fini dell'imposta di registro, che possa fungere da riscontro al maggiore valore di tali aree generatore della plusvalenza ripresa a tassazione con l'avviso di accertamento per cui è processo, a tale riguardo dovendosi evidenziare, peraltro, che l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20051T001413000 è stato oggetto dello specifico atto di adesione n. RJTAR0300036/2007 sottoscritto in data 28.11.2007 - per un valore definito pari a quello accertato, cioè di 882.641,00 €, e relativa maggiore imposta di registro per 4.036,43 € - soltanto dalla società acquirente e non altrettanto dal Ricorrente_1, e comunque al dichiarato fine di evitare le “lungaggini di un contenzioso”, tanto dal ribadire, detta società acquirente, nei verbali di contraddittorio n. 47499 del 19.9.2007 e prot. n. 61214 del 28.11.2007, che “il prezzo pagato corrisponde esattamente al corrispettivo indicato in atto” e che l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20051T001492000 è stato impugnato dal Ricorrente_1 e la competente Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ha provveduto ad annullarlo con sentenza n. 234/3/2013 depositata il 7.2.2014 che l'Agenzia delle Entrate non risulta avere mai impugnato.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.500,00 € quelle del presente giudizio di gravame ed in € 2.500,00 quelle del giudizio di legittimità, oltre a spese generali, Iva e cassa professionale nella misura di legge e rimborso del contributo unificato per il giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - sezione IV^ Staccata di Siracusa, decidendo in sede di riassunzione, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese sostenute da Ricorrente_1 nel presente giudizio di gravame ed in quello di legittimità, liquidate in € 1.500,00 € quelle del presente giudizio di gravame ed in € 2.500,00 quelle del giudizio di legittimità, oltre a spese generali, Iva e cassa professionale nella misura di legge e rimborso del contributo unificato per il giudizio di legittimità.
Siracusa, 19.1.2026
Il Presidente relatore ed estensore
VI UC
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
UC ID, Presidente e Relatore GENNARO IGNAZIO, Giudice MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 7057/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1136/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 07/05/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RJY01T401197/2010 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'esito dell'ordinanza della sezione tributaria della Suprema Corte n. 9137/19 pubblicata il 2.4.2019, con la quale è stata annullata la sentenza di questa Corte n. 3186/4/2017, pronunciata e depositata il 4.9.2017 – con cui, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 1136/2/14 depositata il 7.5.2014 ed in riforma, quindi, della stessa, veniva rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento per Irpef 2005 emesso nei suoi riguardi in conseguenza della plusvalenza da cessione di aree edificabili di cui ai rogiti del 21.6.2005 e del 27.6.2005 per il valore dichiarato, rispettivamente, di 500.000,00 € e di 410.000,00 €, elevato, il primo ad € 882.641,00 giusta avviso di rettifica e liquidazione n. 20051T001413000 ed il secondo ad € 686.974,00 giusta avviso di rettifica e liquidazione n. 20051T001492000 – il Ricorrente_1 riassumeva il giudizio onde vedersi confermata la sentenza del giudice di prime cure, per lo stesso favorevole.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, nella sostanza appiattendosi sul decisum, risolutivo per le ragioni del ricorrente, della Suprema Corte e chidendo la comensazione delle spese.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di questa Corte sulla base delle argomentazioni che di seguito si riportano: “Con il primo e terzo motivo - dedotti ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - l'Agenzia fiscale ricorrente [trattasi di evidente errore materiale, atteso chea ricorrere era il Ricorrente_1, n.d.r.] lamenta la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art.5, comma 3, del d.lgs. n.147/2015 con riguardo all'art.68 TUIR, sotto il profilo del travisamento di prova, poiché la CTR ha confermato la ripresa sulla base della quiescenza prestata dal contribuente al valore della cessione, rideterminato ai fini dell'imposta di registro applicata al contratto di compravendita del cespite e oggetto di definizione con atto di adesione;
Le censure sono fondate. Va ribadito che <<in tema di imposte sui redditi, l'art. 5, comma 3, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che esclude l'accertamento induttivo della plusvalenza ricavata dalla cessione immobile o azienda solo sulla base valore dichiarato, accertato definito ai fini dell'imposta registro, ipotecaria catastale, è una norma interpretativa e, come tale, retroattiva, in < i> ragione del chiaro intento del legislatore, desumibile, peraltro, dal comma 4 del detto articolo che contempla una disciplina transitoria solo per le disposizioni di cui al comma 1, senza nulla statuire per quelle contenute nei commi 2 e 3>> (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9513 del 18/04/2018, Rv. 647713 - 01); «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015 - che, quale norma di interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva - esclude che l'Amministrazione finanziaria possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato
o definito ai fini dell'imposta di registro.» (Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 12265 del 17/05/2017, Rv. 644134 - 01);
Lo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata collide con i principi di diritto di cui a tali arresti giurisprudenziali, essendo necessari ulteriori riscontri oltre alla definizione del valore del cespite in sede di imposta di registro, alla luce della novella dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, norma interpretativa, per fondare presunzioni idonee a sostenere la ripresa fiscale;
di tali riscontri da ricercarsi negli atti di causa, la CTR non dà conto e, in sede di rinvio, si atterrà ai principi di diritto sopra indicati;
[..]”.
Ebbene, dagli atti di casua non emerge alcun elemento, ulteriore rispetto al valore attribuito alle aree edificabili cedute ai fini dell'imposta di registro, che possa fungere da riscontro al maggiore valore di tali aree generatore della plusvalenza ripresa a tassazione con l'avviso di accertamento per cui è processo, a tale riguardo dovendosi evidenziare, peraltro, che l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20051T001413000 è stato oggetto dello specifico atto di adesione n. RJTAR0300036/2007 sottoscritto in data 28.11.2007 - per un valore definito pari a quello accertato, cioè di 882.641,00 €, e relativa maggiore imposta di registro per 4.036,43 € - soltanto dalla società acquirente e non altrettanto dal Ricorrente_1, e comunque al dichiarato fine di evitare le “lungaggini di un contenzioso”, tanto dal ribadire, detta società acquirente, nei verbali di contraddittorio n. 47499 del 19.9.2007 e prot. n. 61214 del 28.11.2007, che “il prezzo pagato corrisponde esattamente al corrispettivo indicato in atto” e che l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20051T001492000 è stato impugnato dal Ricorrente_1 e la competente Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ha provveduto ad annullarlo con sentenza n. 234/3/2013 depositata il 7.2.2014 che l'Agenzia delle Entrate non risulta avere mai impugnato.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 1.500,00 € quelle del presente giudizio di gravame ed in € 2.500,00 quelle del giudizio di legittimità, oltre a spese generali, Iva e cassa professionale nella misura di legge e rimborso del contributo unificato per il giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - sezione IV^ Staccata di Siracusa, decidendo in sede di riassunzione, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese sostenute da Ricorrente_1 nel presente giudizio di gravame ed in quello di legittimità, liquidate in € 1.500,00 € quelle del presente giudizio di gravame ed in € 2.500,00 quelle del giudizio di legittimità, oltre a spese generali, Iva e cassa professionale nella misura di legge e rimborso del contributo unificato per il giudizio di legittimità.
Siracusa, 19.1.2026
Il Presidente relatore ed estensore
VI UC