Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 599
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Sentenza 20 gennaio 2026

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    Violazione art. 115 c.p.c. e art. 5, comma 3, d.lgs. n.147/2015 con riguardo all'art.68 TUIR

    La Corte di Cassazione ha stabilito che l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015 (norma interpretativa retroattiva) esclude che l'Amministrazione possa accertare la plusvalenza solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Sono necessari ulteriori riscontri, di cui la CTR non ha dato conto. In sede di rinvio, si dovrà attenersi a tali principi. Dagli atti di causa non emergono elementi ulteriori rispetto al valore ai fini dell'imposta di registro che possano supportare la maggiore plusvalenza. L'avviso di rettifica è stato definito dalla società acquirente con atto di adesione, ma non dal contribuente. Un altro avviso di rettifica è stato annullato dal giudice di primo grado e non impugnato dall'Agenzia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 599
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 599
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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