CASS
Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2024, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE RT IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI, il quale conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avvocato BALDUCCI PAOLA, del foro di ROMA, in difesa di DE RT IC, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2643 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 22/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 40323 del 12 luglio 2022, la Quinta sezione penale della Corte di cassazione ha, tra l'altro, rigettato il ricorso proposto da NI De IS avverso quella con cui la Corte di appello di Bologna, 1'11 ottobre 2021, lo ha condannato, in parziale riforma di quanto statuito dal Tribunale di Rimini in data 8 gennaio 2017, alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione, oltre sanzioni accessorie, per i reati di bancarotta fraudolenta contestatigli ai capi A) e Al) della rubrica. 2. NI De IS propone, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Paola Balducci, ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. affidato a tre motivi, con i quali, costantemente, deduce che il giudice di legittimità sarebbe incorso, nell'esame degli atti processuali, in errori percettivi, cagionati da sviste o equivoci, tali da incidere sul processo di formazione della volontà e da condurre all'adozione di una decisione che, altrimenti, sarebbe stata di segno diverso. 2.1. Con il primo motivo, ascrive, in specie, alla Corte di cassazione di avere assegnato portata distrattiva all'alienazione del complesso immobiliare denominato «La Torre Folk», omettendo di considerare che, in conseguenza di tale atto — risalente al 20 giugno 2008, cioè precedente di quasi un anno al fallimento della società «Ristorante Dancing La Torre S.a.s. di TI G. & C.» — la medesima società venditrice aveva acquisito l'intero controvalore. La segnalata circostanza, rileva il ricorrente, porta ad escludere, da un canto, che l'operazione abbia prodotto un depauperamento del patrimonio dell'ente — che era, comunque, senz'altro sufficiente all'estinzione dell'unico debito esistente, ammontante ad euro 103.291,28 e vantato da tale Achilli, precedente titolare del cespite, che aveva alienato nel 2002 — e, dall'altro, che l'atto di cessione abbia arrecato concreto ed effettivo pregiudizio al ceto creditorio. De IS aggiunge, ancora: di essere rimasto estraneo alla prima fase della trattativa finalizzata all'alienazione di taluni beni alla società Pian della Pieve, suggellata dalla sottoscrizione, il 19 giugno 2007, di contratto preliminare, con corresponsione di una caparra dell'importo di 800.000 euro;
che la Corte di cassazione è incorsa in errore percettivo per non avere considerato i rilievi, contrastanti con l'ipotesi di accusa, filo tempore espressi, rispettivamente, dal Tribunale del riesame e dallo stesso pubblico ministero nel disporre, rispettivamente, l'annullamento della misura cautelare emessa dal Giudice per le 2 indagini preliminari del Tribunale di Rimini e la revoca del sequestro preventivo del complesso immobiliare. 2.2. Con il secondo motivo, De IS si duole del fatto che la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso relativo alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità sul postulato, frutto di errore percettivo, che la questione non fosse stata posta in sede di merito ove, invece, era stata introdotta con i motivi nuovi depositati alla Corte di appello di Bologna il 22 settembre 2021. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente eccepisce che la Corte di cassazione ha disatteso la doglianza relativa all'applicazione della continuazione speciale fallimentare trascurando che già il Tribunale, al riguardo, aveva escluso che, nel caso in esame, connotato dalla pluralità di condotte afferenti a diverse vicende fallimentari, potesse discutersi di più fatti di bancarotta ed applicato, quindi, la norma generale sul reato continuato. Obietta, in proposito, che, per tale via, gli è stata applicata una pena illegale, che la Corte di appello ha parametrato su un quadro normativo erroneamente individuato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. È pacifico, in giurisprudenza, che «L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145). 3. Nel caso in esame, il ricorrente, con il primo motivo, attribuisce la veste di errori percettivi a circostanze che, invece, la Corte di cassazione ha debitamente considerato nel vaglio dei motivi di ricorso da lui articolati. 3 Alle pagg. 13-21 del provvedimento impugnato, il giudice di legittimità ha, infatti, dato compiutamente conto della ricostruzione della vicenda operata dalla Corte di appello, imperniata sull'unitaria considerazione del complesso di operazioni poste in essere sotto l'impulso di De IS il quale aveva, peraltro, beneficiato di parte dei proventi dell'azione distrattiva. Scrive, in particolare, la Corte di cassazione che «Oggetto della distrazione, frutto di un disegno unitario, erano stati, dunque, sia gli immobili siti in Coriano, alla via Rio Melo, sia le somme di denaro, dirottate dal TI verso il De IS, provenienti dalla provvista creata grazie alla descritta operazione, ideata ed eseguita dal ricorrente insieme con il TI (circostanza evidenziata dalla corte territoriale nel rigettare il rilievo difensivo, acriticamente reiterato in questa sede, della mancata considerazione della decisione del tribunale del riesame, resa, osserva il giudice di secondo grado con logico argomentare, con riferimento alla sola distrazione delle somme di denaro e non anche dei beni immobili: cfr. p. 4)». Tale operazione, si legge nella sentenza impugnata, era «chiaramente finalizzata a schermare la vendita del compendio immobiliare della fallita ai terzi - dunque, in primis al venditore degli anzidetti beni immobili, l'Achilli, titolare di un credito di oltre centomila euro, non essendogli stato versato l'integrale prezzo della vendita e la cui istanza attivò la procedura conclusasi con la dichiarazione di fallimento della "Ristorante Dancing la Torre Sas di TI G. & C.", ma anche al promissario acquirente RI, che, come acutamente osservato dal giudice di primo grado, pagò lo stesso immobile due volte (cfr. p. 59 della sentenza di primo grado) - al fine di sottrarre il patrimonio della società alla garanzia dei creditori che, all'atto della dichiarazione di fallimento non avrebbero rinvenuto né gli immobili, venduti, né il corrispettivo distratto, mentre per esercitare la revocatoria sarebbe stato necessario dimostrare la mala fede del terzo acquirente». Posto, allora, che «come dichiarato dal curatore fallimentare, nel patrimonio societario non vennero rinvenuti "né il compendio immobiliare sito in Coriano alla via Rio Melo, né il denaro incassato per la vendita di tale compendio, né altro denaro risultante di spettanza della società fallita" (cfr. p. 5 della sentenza di appello)», i giudici di legittimità hanno qualificato come «frutto di una lettura alternativa parcellizzata la pretesa difensiva di separare la vendita degli immobili di cui si discute dallo svuotamento delle casse della società realizzato con la fuoriuscita per scopi diversi da quelli sociali del ricavato della vendita, laddove l'interpretazione delle risultanze processuali fatta propria dai giudici di merito ne evidenzia, in maniera affatto contraddittoria o manifestamente illogica, l'intima connessione, trattandosi di un'unica operazione, il cui obiettivo finale, lo si 4 ripete, era quello di svuotare il patrimonio sociale, con pregiudizio per le ragioni del ceto creditorio». Rebus sic stantibus, è del tutto evidente che si è al cospetto di valutazioni orientate dalla considerazione delle evidenze disponibili — anziché, come sostenuto dal ricorrente, da errori percettivi — ivi comprese la vendita sottoscritta nel 2008 e l'incasso del relativo prezzo, pure avvenuto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento: è per questa ragione, del resto, che la Corte di cassazione non ha mancato di precisare che «I fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (cfr. Cass., Sez. U. n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804)» e che è pacifico, del resto, che «la bancarotta per distrazione possa essere realizzata anche con un negozio a titolo oneroso, se posto in essere con la volontà e la consapevolezza di sottrarre il bene o il ricavato della vendita alla garanzia dei creditori (cfr. Cass., Sez. 5, n. 8607 del 28/05/1982, Rv. 155366)». La Corte di cassazione ha, analogamente, indicato, alle pagg. 17-19, gli elementi dimostrativi della consapevole e fattiva partecipazione di De IS all'intera strategia distrattiva, e, quindi, anche al programmato trasferimento di beni in favore della società rappresentata da EF RI, onde del tutto impropria appare l'evocazione, in proposito, di errori percettivi che, va conclusivamente rilevato sul punto, non possono attenere al tenore di precedenti, e non vincolanti, pronunzie giurisdizionali ad una delle quali, peraltro, la Corte di cassazione ha fatto, come sopra indicato, espressamente cenno. Risulta, dunque, preclusa in radice, sotto questo aspetto, l'enucleazione di un errore di fatto che abbia inciso sulle valutazioni operate dal giudice di legittimità. 4. Con riferimento al secondo motivo, vertente sulla declaratoria di inammissibilità, da parte della Corte di cassazione, del quarto motivo di ricorso — relativo alla contestazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità — e, specificamente, sull'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, a cui dire l'imputato non aveva proposto, al riguardo, specifico gravame, occorre notare come la doglianza articolata con il ricorso straordinario, pur discendente da un presupposto di fatto correttamente esposto, non giovi, a ben vedere, alla causa di De IS. Se è vero, infatti, che la censura de qua agitur era stata introdotta con i motivi nuovi di appello depositati il 22 settembre 2021, sicché sia la Corte di appello che la Corte di cassazione avrebbero dovuto darne conto, non è meno 5 vero, per converso, che quello specifico punto della decisione di primo grado non era stato oggetto dei motivi di appello originariamente proposti, sicché i predetti motivi nuovi avrebbero dovuto essere dichiarati, comunque, inammissibili. Tanto, in ossequio al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dovendosi ritenere afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente la configurabilità di un'aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo» (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Giannetti, Rv. 262180 - 01). Ne discende, per quanto qui interessa, che l'errore percettivo è rimasto privo di incidenza sul contenuto della decisione qui impugnata, ciò che preclude il sollecitato intervento caducatorio ex art. 625-bis cod. proc. pen. (al riguardo, cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145 - 01). 5. Parimenti infondato è l'ultimo motivo di ricorso, che involge valutazioni di diritto piuttosto che fallaci percezioni di fatto. La Corte di cassazione, alla pag. 8 della sentenza impugnata, ha, invero, esposto che De IS, con il sesto motivo dell'originario ricorso per cassazione, aveva lamentato che la Corte di appello, in violazione del divieto di reformatio in peius, avesse aumentato la pena, nella misura di sei mesi di reclusione, a titolo di continuazione fallimentare ex art. 219, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, istituto che, però, era stato già escluso dal Tribunale, che aveva invece applicato la continuazione ordinaria, prevista dall'art. 81 cod. pen., sul rilievo che i fatti di bancarotta non erano stati commessi nell'ambito del medesimo fallimento. Ciò dimostra, a dispetto di quanto qui obiettato dal ricorrente, che il giudice di legittimità ha avuto precisa contezza delle determinazioni rispettivamente adottate dai giudici di merito, che lo hanno indotto a rigettare, anche sotto questo versante, l'impugnazione sulla base di argomentazioni che attengono all'ammissibilità dell'implicita contestazione dell'aggravante prevista dalla legge fallimentare. Ne discende che la Corte di cassazione ha stimato la legittimità dell'applicazione, da parte della Corte di appello, dell'aumento per la circostanza aggravante prevista dalla legge fallimentare, in tal modo esprimendo, anche in 6 ordine alla legalità della pena, una valutazione di ordine giuridico, non influenzata dal ventilato, ed insussistente, errore percettivo. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di De IS al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/09/2023.
sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI, il quale conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avvocato BALDUCCI PAOLA, del foro di ROMA, in difesa di DE RT IC, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2643 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 22/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 40323 del 12 luglio 2022, la Quinta sezione penale della Corte di cassazione ha, tra l'altro, rigettato il ricorso proposto da NI De IS avverso quella con cui la Corte di appello di Bologna, 1'11 ottobre 2021, lo ha condannato, in parziale riforma di quanto statuito dal Tribunale di Rimini in data 8 gennaio 2017, alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione, oltre sanzioni accessorie, per i reati di bancarotta fraudolenta contestatigli ai capi A) e Al) della rubrica. 2. NI De IS propone, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Paola Balducci, ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. affidato a tre motivi, con i quali, costantemente, deduce che il giudice di legittimità sarebbe incorso, nell'esame degli atti processuali, in errori percettivi, cagionati da sviste o equivoci, tali da incidere sul processo di formazione della volontà e da condurre all'adozione di una decisione che, altrimenti, sarebbe stata di segno diverso. 2.1. Con il primo motivo, ascrive, in specie, alla Corte di cassazione di avere assegnato portata distrattiva all'alienazione del complesso immobiliare denominato «La Torre Folk», omettendo di considerare che, in conseguenza di tale atto — risalente al 20 giugno 2008, cioè precedente di quasi un anno al fallimento della società «Ristorante Dancing La Torre S.a.s. di TI G. & C.» — la medesima società venditrice aveva acquisito l'intero controvalore. La segnalata circostanza, rileva il ricorrente, porta ad escludere, da un canto, che l'operazione abbia prodotto un depauperamento del patrimonio dell'ente — che era, comunque, senz'altro sufficiente all'estinzione dell'unico debito esistente, ammontante ad euro 103.291,28 e vantato da tale Achilli, precedente titolare del cespite, che aveva alienato nel 2002 — e, dall'altro, che l'atto di cessione abbia arrecato concreto ed effettivo pregiudizio al ceto creditorio. De IS aggiunge, ancora: di essere rimasto estraneo alla prima fase della trattativa finalizzata all'alienazione di taluni beni alla società Pian della Pieve, suggellata dalla sottoscrizione, il 19 giugno 2007, di contratto preliminare, con corresponsione di una caparra dell'importo di 800.000 euro;
che la Corte di cassazione è incorsa in errore percettivo per non avere considerato i rilievi, contrastanti con l'ipotesi di accusa, filo tempore espressi, rispettivamente, dal Tribunale del riesame e dallo stesso pubblico ministero nel disporre, rispettivamente, l'annullamento della misura cautelare emessa dal Giudice per le 2 indagini preliminari del Tribunale di Rimini e la revoca del sequestro preventivo del complesso immobiliare. 2.2. Con il secondo motivo, De IS si duole del fatto che la Corte di cassazione abbia dichiarato l'inammissibilità del motivo di ricorso relativo alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità sul postulato, frutto di errore percettivo, che la questione non fosse stata posta in sede di merito ove, invece, era stata introdotta con i motivi nuovi depositati alla Corte di appello di Bologna il 22 settembre 2021. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, il ricorrente eccepisce che la Corte di cassazione ha disatteso la doglianza relativa all'applicazione della continuazione speciale fallimentare trascurando che già il Tribunale, al riguardo, aveva escluso che, nel caso in esame, connotato dalla pluralità di condotte afferenti a diverse vicende fallimentari, potesse discutersi di più fatti di bancarotta ed applicato, quindi, la norma generale sul reato continuato. Obietta, in proposito, che, per tale via, gli è stata applicata una pena illegale, che la Corte di appello ha parametrato su un quadro normativo erroneamente individuato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. È pacifico, in giurisprudenza, che «L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145). 3. Nel caso in esame, il ricorrente, con il primo motivo, attribuisce la veste di errori percettivi a circostanze che, invece, la Corte di cassazione ha debitamente considerato nel vaglio dei motivi di ricorso da lui articolati. 3 Alle pagg. 13-21 del provvedimento impugnato, il giudice di legittimità ha, infatti, dato compiutamente conto della ricostruzione della vicenda operata dalla Corte di appello, imperniata sull'unitaria considerazione del complesso di operazioni poste in essere sotto l'impulso di De IS il quale aveva, peraltro, beneficiato di parte dei proventi dell'azione distrattiva. Scrive, in particolare, la Corte di cassazione che «Oggetto della distrazione, frutto di un disegno unitario, erano stati, dunque, sia gli immobili siti in Coriano, alla via Rio Melo, sia le somme di denaro, dirottate dal TI verso il De IS, provenienti dalla provvista creata grazie alla descritta operazione, ideata ed eseguita dal ricorrente insieme con il TI (circostanza evidenziata dalla corte territoriale nel rigettare il rilievo difensivo, acriticamente reiterato in questa sede, della mancata considerazione della decisione del tribunale del riesame, resa, osserva il giudice di secondo grado con logico argomentare, con riferimento alla sola distrazione delle somme di denaro e non anche dei beni immobili: cfr. p. 4)». Tale operazione, si legge nella sentenza impugnata, era «chiaramente finalizzata a schermare la vendita del compendio immobiliare della fallita ai terzi - dunque, in primis al venditore degli anzidetti beni immobili, l'Achilli, titolare di un credito di oltre centomila euro, non essendogli stato versato l'integrale prezzo della vendita e la cui istanza attivò la procedura conclusasi con la dichiarazione di fallimento della "Ristorante Dancing la Torre Sas di TI G. & C.", ma anche al promissario acquirente RI, che, come acutamente osservato dal giudice di primo grado, pagò lo stesso immobile due volte (cfr. p. 59 della sentenza di primo grado) - al fine di sottrarre il patrimonio della società alla garanzia dei creditori che, all'atto della dichiarazione di fallimento non avrebbero rinvenuto né gli immobili, venduti, né il corrispettivo distratto, mentre per esercitare la revocatoria sarebbe stato necessario dimostrare la mala fede del terzo acquirente». Posto, allora, che «come dichiarato dal curatore fallimentare, nel patrimonio societario non vennero rinvenuti "né il compendio immobiliare sito in Coriano alla via Rio Melo, né il denaro incassato per la vendita di tale compendio, né altro denaro risultante di spettanza della società fallita" (cfr. p. 5 della sentenza di appello)», i giudici di legittimità hanno qualificato come «frutto di una lettura alternativa parcellizzata la pretesa difensiva di separare la vendita degli immobili di cui si discute dallo svuotamento delle casse della società realizzato con la fuoriuscita per scopi diversi da quelli sociali del ricavato della vendita, laddove l'interpretazione delle risultanze processuali fatta propria dai giudici di merito ne evidenzia, in maniera affatto contraddittoria o manifestamente illogica, l'intima connessione, trattandosi di un'unica operazione, il cui obiettivo finale, lo si 4 ripete, era quello di svuotare il patrimonio sociale, con pregiudizio per le ragioni del ceto creditorio». Rebus sic stantibus, è del tutto evidente che si è al cospetto di valutazioni orientate dalla considerazione delle evidenze disponibili — anziché, come sostenuto dal ricorrente, da errori percettivi — ivi comprese la vendita sottoscritta nel 2008 e l'incasso del relativo prezzo, pure avvenuto in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento: è per questa ragione, del resto, che la Corte di cassazione non ha mancato di precisare che «I fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza (cfr. Cass., Sez. U. n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266804)» e che è pacifico, del resto, che «la bancarotta per distrazione possa essere realizzata anche con un negozio a titolo oneroso, se posto in essere con la volontà e la consapevolezza di sottrarre il bene o il ricavato della vendita alla garanzia dei creditori (cfr. Cass., Sez. 5, n. 8607 del 28/05/1982, Rv. 155366)». La Corte di cassazione ha, analogamente, indicato, alle pagg. 17-19, gli elementi dimostrativi della consapevole e fattiva partecipazione di De IS all'intera strategia distrattiva, e, quindi, anche al programmato trasferimento di beni in favore della società rappresentata da EF RI, onde del tutto impropria appare l'evocazione, in proposito, di errori percettivi che, va conclusivamente rilevato sul punto, non possono attenere al tenore di precedenti, e non vincolanti, pronunzie giurisdizionali ad una delle quali, peraltro, la Corte di cassazione ha fatto, come sopra indicato, espressamente cenno. Risulta, dunque, preclusa in radice, sotto questo aspetto, l'enucleazione di un errore di fatto che abbia inciso sulle valutazioni operate dal giudice di legittimità. 4. Con riferimento al secondo motivo, vertente sulla declaratoria di inammissibilità, da parte della Corte di cassazione, del quarto motivo di ricorso — relativo alla contestazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità — e, specificamente, sull'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, a cui dire l'imputato non aveva proposto, al riguardo, specifico gravame, occorre notare come la doglianza articolata con il ricorso straordinario, pur discendente da un presupposto di fatto correttamente esposto, non giovi, a ben vedere, alla causa di De IS. Se è vero, infatti, che la censura de qua agitur era stata introdotta con i motivi nuovi di appello depositati il 22 settembre 2021, sicché sia la Corte di appello che la Corte di cassazione avrebbero dovuto darne conto, non è meno 5 vero, per converso, che quello specifico punto della decisione di primo grado non era stato oggetto dei motivi di appello originariamente proposti, sicché i predetti motivi nuovi avrebbero dovuto essere dichiarati, comunque, inammissibili. Tanto, in ossequio al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dovendosi ritenere afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente la configurabilità di un'aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo» (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Paun, Rv. 280783 - 01; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014, dep. 2015, Giannetti, Rv. 262180 - 01). Ne discende, per quanto qui interessa, che l'errore percettivo è rimasto privo di incidenza sul contenuto della decisione qui impugnata, ciò che preclude il sollecitato intervento caducatorio ex art. 625-bis cod. proc. pen. (al riguardo, cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145 - 01). 5. Parimenti infondato è l'ultimo motivo di ricorso, che involge valutazioni di diritto piuttosto che fallaci percezioni di fatto. La Corte di cassazione, alla pag. 8 della sentenza impugnata, ha, invero, esposto che De IS, con il sesto motivo dell'originario ricorso per cassazione, aveva lamentato che la Corte di appello, in violazione del divieto di reformatio in peius, avesse aumentato la pena, nella misura di sei mesi di reclusione, a titolo di continuazione fallimentare ex art. 219, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, istituto che, però, era stato già escluso dal Tribunale, che aveva invece applicato la continuazione ordinaria, prevista dall'art. 81 cod. pen., sul rilievo che i fatti di bancarotta non erano stati commessi nell'ambito del medesimo fallimento. Ciò dimostra, a dispetto di quanto qui obiettato dal ricorrente, che il giudice di legittimità ha avuto precisa contezza delle determinazioni rispettivamente adottate dai giudici di merito, che lo hanno indotto a rigettare, anche sotto questo versante, l'impugnazione sulla base di argomentazioni che attengono all'ammissibilità dell'implicita contestazione dell'aggravante prevista dalla legge fallimentare. Ne discende che la Corte di cassazione ha stimato la legittimità dell'applicazione, da parte della Corte di appello, dell'aumento per la circostanza aggravante prevista dalla legge fallimentare, in tal modo esprimendo, anche in 6 ordine alla legalità della pena, una valutazione di ordine giuridico, non influenzata dal ventilato, ed insussistente, errore percettivo. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di De IS al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/09/2023.