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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/11/2025, n. 5642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5642 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del GOP Dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3627/2021 del Ruolo Generale promossa da: La società CF e PIVA Parte_1 ona del legale P.IVA_1 rappresentante nato a [...] il [...], CF Parte_1
C.F._1
a, nonché domiciliata presso, gli Avvocati Giovanna Giacomelli ( ) e Franco Portento ) entrambi del C.F._2 C.F._3
Foro di Padova, con studio in Padova (PD), Via N. Tommaseo n. 52, attore contro
Avv. , nato a [...] il [...], Codice Controparte_1
AL , residente in Rodigo (MN), personalmente in giudizio ai C.F._4 sensi e 6 c.p.c. ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso il proprio studio in Gazoldo degli Ippoliti (MN), Via Portico Rosso n. 4, convenuto e contro
Dott.ssa Controparte_2 convenuta contumace
nonché contro con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, Controparte_3
a dei legali rappresentanti pro tempore P.IVA_2 Controparte_4
a mezzo dell'avv. Roberta Vie
[...] Controparte_5 rocura alle liti n. 186905 rep. e n. 30367 racc. Notaio in C.F._5
IS NI TT Dall'Armi del 18.12.2014, con elezione di domicilio presso il suo studio Venezia Mestre, Riviera Magellano n.5
1
terza chiamata
. Oggetto: Responsabilità professionale. Conclusioni: come precisate a verbale d'udienza
Concisa esposizione
Con atto di citazione, notificato in data 26.4.2021, la Parte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Ven
[...] Controparte_1 dott.ssa chiedendo di: Controparte_2
“accertar sponsabilità dell'avv. e della dr.ssa Controparte_1 Controparte_2 per i fatti e le ragioni esposti in atti e per l'effetto c in solido tra in via alternativa, a corrispondere a la somma di €.64.235,91 Parte_1
o la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo. Con vittoria e distrazione ex art. 93 cpc di compensi professionali e spese che il sottoscritto patrocinio ha anticipato e non riscosso”. Rilevava parte attrice l'inadempimento al mandato professionale del convenuto avv. per aver egli:(i) "errato la preparazione istruttoria della causa, omettendo la Controparte_1 ei movimenti”; (ii) “agito con negligenza omettendo di verificare l'esistenza ed il contenuto del contratto di c/c prima di avviare la causa”; (iii) “agito con negligenza avendo radicato la causa nella consapevolezza dell'insufficienza della documentazione allegata all'atto di citazione”. agiva in giudizio a seguito della sentenza n. 425/2020 del Tribunale di Parte_1
n. 9932/2014 ove risultava soccombente e condannata al pagamento delle spese di lite in favore della detta causa aveva per Controparte_6 oggetto l'accertamento di un vizio nei contratti bancari (e/o nella loro applicazione), la richiesta di ripetizione dell'indebito pagato e l'accertamento dell'usurarietà dei contratti stessi. Si costituiva in giudizio l'Avv. eccependo l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale di Venezia in favore di quella del Tribunale di Mantova, contestando i fatti, i documenti e le ragioni esposte negli avversi atti e negando la propria responsabilità professionale per l'esito negativo della controversia radicata da per le Parte_1 spese dovute alla soccombenza e per il danno da mancato acc anda., precisando come l'obbligazione dell'avvocato, come affermato dalla prevalente giurisprudenza, rientrando tra i contratti d'opera, sia obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, s'impegna a prestare la propria opera intellettuale solo al fine di raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Rilevava poi la mancanza di prova da parte dell'attrice in merito al nesso eziologico tra il comportamento del professionista e il diverso buon esito della controversia, quella radicata nei confronti di La dott.ssa non si costituiva e veniva dichiarata contumace. CP_2
Il convenuto chiedeva ed otteneva di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile professionale, Controparte_3 affinché fosse tenuta a manlevarlo da ogni eventuale condanna. Si costituiva quindi in giudizio contestando ogni pretesa attorea, Controparte_3 nonché la fondatezza delle do nendole infondate, pretestuose e prive di idoneo riscontro probatorio. All'udienza del 31 marzo 2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 C.p.c.
**** Sulla questione preliminare dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia sollevata dal convenuto.
La stessa è stata rinunciata in sede di comparsa conclusionale di replica dal convenuto. In ogni caso, atteso che il presente procedimento ha per oggetto la richiesta di risarcimento danni da responsabilità professionale per l'attività svolta come avvocato nel procedimento RG 9932/2014 Tribunale di Venezia ci si riporta all'art. 20 cpc, “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”, qui Tribunale di Venezia.
***
Deve essere prima di tutto evidenziato come parte attrice avanzi domanda risarcitoria (affermando una responsabilità dell'avv. e come ogni richiesta di risarcimento CP_1 non possa che trovare fondamento nel p di un pregiudizio e, in buona sostanza, nel fatto che colui che agisce in giudizio per ottenere la riparazione del danno patito abbia subito la compressione di un proprio diritto per effetto della condotta del terzo (terzo che, nel caso di specie, come appena detto, è legato al danneggiato da rapporto di tipo contrattuale - professionale). Nel caso di specie non è possibile affermare che parte attrice abbia subito un danno e, in particolare, che abbia subito la compressione di un proprio diritto in conseguenza di una condotta omissiva del convenuto;
in particolare non è possibile affermare che la causa radicata nei confronti della Banca MPS avrebbe avuto esito diverso o positivo. Non vi è quindi rapporto di causa ed affetto tra l'affermato inadempimento del professionista (inadempimento di cui si può dubitare) ed il pregiudizio patito da Pt_1
[...]
Per valutare la fondatezza della domanda attorea occorre accertare se vi sia stata colpa dell'avvocato nell'adempimento della propria prestazione professionale e se, in caso affermativo, da tale condotta colposa sia derivato, con nesso di causalità giuridicamente apprezzabile, un danno risarcibile. Orbene, in via del tutto preliminare, occorre evidenziare che, per costante giurisprudenza, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare, in primo luogo, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo, se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone. Ciò, in quanto, con riguardo specifico all'ultimo dei presupposti sopra indicati, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. Cass. N.22026/2004, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010, Cass. n. 2638/13). Inoltre, sempre seguendo i dettami della Suprema Corte, bisogna evidenziare che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art.1176 c.c. comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, con la precisazione che rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di quegli atti che, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica (cfr. Cass. n. 10454/02, 8863/11, 18816/13).
**** Sulla responsabilità professionale dell'avvocati, la Corte di Cassazione, con la sent.n.7462/2025 ha chiarito che “la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (Sent.n.25112/2017 e le recenti ordinanze n.2109/2024 e n.24007/2024)”. Ed ancora ha stabilito che “la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito è una valutazione che attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, essenzialmente perché è un giudizio che ha ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente”. L'onere della prova grava sul cliente che, per ottenere il risarcimento, dovrà dimostrare: l'inadempimento dell'avvocato, il danno subito ed il nesso causale tra l'inadempimento e il pregiudizio subito. L'avvocato, nell'esercizio della sua professione, è tenuto al rispetto di precisi doveri professionali, codificati sia dalla legge ordinaria sia dal Codice Deontologico Forense, ossia il dovere di diligenza, competenza, lealtà, probità, informazione e riservatezza. Ma la prestazione professionale è sempre un'obbligazione di mezzi e non di risultato, sicché l'avvocato non è tenuto a garantire l'esito favorevole della causa, ma ha l'obbligo di impiegare tutti i mezzi giuridici e tecnici adeguati, conformemente alla diligenza richiesta al professionista medio della categoria. Non ogni errore comporta responsabilità.
Per configurare la colpa professionale è necessario che l'errore sia rilevante e determinante ai fini della decisione giudiziaria e non sia imputabile a cause esterne (es. comportamento del cliente, evento imprevedibile, errore del giudice non impugnabile). Chiarisce sempre la suprema Corte, con la sentenza n. 475/2025 che la responsabilità professionale degli avvocati esige una valutazione scrupolosa delle specifiche circostanze, escludendo meccanismi di risarcimento automatici. L'affermazione di responsabilità in capo al legale presuppone la dimostrazione inequivocabile che la sua condotta abbia generato un pregiudizio effettivo e suscettibile di quantificazione economica;
in assenza di tale prova di un danno concreto e quantificabile, non si può configurare alcuna responsabilità risarcitoria. Ritiene quindi la scrivente che la domanda non possa essere accolta per le motivazioni che seguono.
Sulla necessità di provare il nesso causale nella responsabilità avvocato. Non è sufficiente dimostrare l'errore del professionista o l'omissione; è indispensabile provare che, senza quell'errore, l'esito della causa sarebbe stato favorevole per il cliente. Il Tribunale di Venezia nella sentenza n.425/2020 aveva accertato, con una valutazione di merito, che “Gli interessi corrispettivi e moratori non possono essere tra loro sommati nel giudizio di verifica del superamento del tasso soglia. Le due categorie di interessi hanno una disciplina negoziale differente ed autonoma (in considerazione della loro diversa natura e funzione) e, a fronte di una sanzione per l'usurarietà collegata alla singola clausola o disposizione, non troverebbe giustificazione laddove il contratto e le sue ulteriori clausole negoziali siano valide e vincolanti. Gli interessi corrispettivi costituiscono, infatti, la remunerazione a carico del mutuatario del godimento della somma mutuata e si applicano soltanto sul capitale a scadere, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto e sostituiscono gli interessi corrispettivi. La verifica dell'eventuale superamento del tasso deve essere eseguita autonomamente con riferimento a ciascuna categoria di interessi senza sommarli tra loro. Applicare quindi il cumulo tra le due categorie di interessi ai fini di valutare il superamento del tasso soglia significherebbe considerare, quale parametro di confronto con il TEGM, due categorie di grandezze tra loro eterogenee, che vengono in rilievo la prima nella fase fisiologica del contratto, la seconda nella sola fase patologica dell'inadempimento. Non può quindi ritenersi percorribile l'ipotesi di procedere al c.d. cumulo tra interessi moratori e corrispettivi”. Il Giudice nella causa sopra menzionata rilevava gli esiti della consulenza tecnico contabile ove il CTU escludeva, con riferimento ad entrambi i contratti di mutuo
“qualsivoglia superamento del tasso soglia, sia con riferimento al tasso corrispettivo, sia al tasso di mora”; tuttavia, e qui l'assunto della presente causa “…con riferimento alla determinazione degli interessi anatocistici, essa non offre elementi attendibili di valutazione, perché si basa principalmente su documenti incompleti, gli scalari che costituiscono una parte degli estratti conto. I conti a scalare sono documenti riepilogativi delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente. Il riassunto scalare contiene la sequenza dei saldi (positivi e negativi) ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta sicché dalla sequenza non è dato desumere l'importo capitale per il giorno esatto di valuta, elemento che è invece possibile estrapolare avendo a disposizione gli estratti conto
completi del rapporto. Ciò comporta che il risultato degli interessi debitori applicati non sia matematicamente corretto, fondandosi sulla media dei tassi applicati in un determinato periodo senza pertanto consentire il calcolo delle singole rimesse effettuate, la loro imputazione, nonché il tasso in concreto applicato (così Corte di Appello di Venezia, sentenza 1819 del 2013). In sede di memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. n. 2 l'attore si è limitato a chiedere alla Banca ex art. 210 c.p.c. la sola esibizione degli scalari, senza integrare la documentazione sulla quale poter espletare la ctu. Pertanto, a causa delle carenze documentali imputabili a parte attrice, alla quale incombeva l'onere probatorio, non è stato possibile addivenire ad un attendibile ricalcolo del saldo del conto corrente”. In ogni caso, la motivazione del merito della sentenza riguardava l'usurarietà ed in tal senso il Tribunale ha rigettato la domanda. Ed ancora, se anche si potesse ravvisare un qualsivoglia errore professionale, questo non si tradurrebbe automaticamente in un obbligo di risarcimento. Il cliente che agisce contro il proprio legale ha l'onere di dimostrare che la condotta negligente è stata la causa diretta e determinante del danno subito. Se si accerta che il risultato negativo si sarebbe prodotto ugualmente, il nesso di causalità viene a mancare e la domanda di risarcimento non può essere accolta. Inoltre, la decisione consolida il principio per cui la parte soccombente deve farsi carico delle spese processuali di tutti i soggetti la cui partecipazione al processo è stata resa necessaria dalla sua iniziativa. Nessuna contestazione da parte dell'attore in sede di giudizio nei confronti della CP_6 sulla strategia o sull'operato, ma solo successivamente all'esito negativo. Invero, la prestazione dell'avvocato deve essere qualificata all'interno delle obbligazioni di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che la prestazione si considera adempiuta non solo quando alla corretta e diligente attività del difensore consegua l'accoglimento in sede giudiziale delle pretese del cliente ma anche quando il difensore abbia posto in essere tutta l'opera di informazione, preparazione e studio delle questioni di fatto e di diritto sottese al caso al predetto sottoposto (cfr. Cass. 19520/2019). Invero l'avvocato, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, ha l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. norma che impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole. Inoltre, l'accertamento del nesso eziologico tra la condotta dell'avvocato ed il risultato derivatone, non deve essere frutto di una “mera astratta valutazione” bensì di un “giudizio prognostico” che conduca ad elevate percentuali probabilistiche (principio già variamente consolidato in materia di responsabilità civile). Ovvero, quantunque il legale abbia “peccato” di imperizia e negligenza, ciò non sarà sufficiente ai fini della risarcibilità del danno, essendo necessario verificare che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. n. 22026/04, Cass. n. 1066/04, Cass. n. 16894/04, Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010 ed altre). Al cliente, incombe l'onere di dare effettiva dimostrazione del sicuro fondamento dell'azione, la quale avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata, nonché la prova che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati a lui più vantaggiosi. Nel caso de quo, l'attore non è dimostrato che il risultato del precedente giudizio sarebbe potuto andare diversamente e che il Giudice avrebbe deciso nel merito, accogliendo la domanda. Invero la Giurisprudenza di legittimità afferma (cfr. Cass. Ord. n. 30169/2018; 7410/2017) che in tema di responsabilità dell' avvocato verso il cliente, la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice di merito "ex ante", in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite. Inoltre, in tema di responsabilità professionale dell' avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio (personale o patrimoniale) per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. La domanda risarcitoria avanzata dall'attore deve quindi essere rigettata. L'infondatezza della domanda rende superfluo e assorbito l'esame della domanda di manleva della convenuta nei confronti della compagnia di assicurazione terza chiamata Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi e della mancanza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta, la domanda avanzate dall'attore in danno del Parte_1 convenuto,
-dichiara assorbito l'esame della domanda di manleva del convenuto nei confronti della Compagnia assicuratrice terza chiamata,
-dichiara tenuto e condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto e della terza chiamata al pagamento delle spese del giudizio che liquida, per ciascuna delle due parti,
in € 4.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Venezia, 12 novembre 2025 Il GOP dott.ssa Anita Giuriolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del GOP Dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3627/2021 del Ruolo Generale promossa da: La società CF e PIVA Parte_1 ona del legale P.IVA_1 rappresentante nato a [...] il [...], CF Parte_1
C.F._1
a, nonché domiciliata presso, gli Avvocati Giovanna Giacomelli ( ) e Franco Portento ) entrambi del C.F._2 C.F._3
Foro di Padova, con studio in Padova (PD), Via N. Tommaseo n. 52, attore contro
Avv. , nato a [...] il [...], Codice Controparte_1
AL , residente in Rodigo (MN), personalmente in giudizio ai C.F._4 sensi e 6 c.p.c. ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso il proprio studio in Gazoldo degli Ippoliti (MN), Via Portico Rosso n. 4, convenuto e contro
Dott.ssa Controparte_2 convenuta contumace
nonché contro con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, Controparte_3
a dei legali rappresentanti pro tempore P.IVA_2 Controparte_4
a mezzo dell'avv. Roberta Vie
[...] Controparte_5 rocura alle liti n. 186905 rep. e n. 30367 racc. Notaio in C.F._5
IS NI TT Dall'Armi del 18.12.2014, con elezione di domicilio presso il suo studio Venezia Mestre, Riviera Magellano n.5
1
terza chiamata
. Oggetto: Responsabilità professionale. Conclusioni: come precisate a verbale d'udienza
Concisa esposizione
Con atto di citazione, notificato in data 26.4.2021, la Parte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Ven
[...] Controparte_1 dott.ssa chiedendo di: Controparte_2
“accertar sponsabilità dell'avv. e della dr.ssa Controparte_1 Controparte_2 per i fatti e le ragioni esposti in atti e per l'effetto c in solido tra in via alternativa, a corrispondere a la somma di €.64.235,91 Parte_1
o la diversa somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al saldo. Con vittoria e distrazione ex art. 93 cpc di compensi professionali e spese che il sottoscritto patrocinio ha anticipato e non riscosso”. Rilevava parte attrice l'inadempimento al mandato professionale del convenuto avv. per aver egli:(i) "errato la preparazione istruttoria della causa, omettendo la Controparte_1 ei movimenti”; (ii) “agito con negligenza omettendo di verificare l'esistenza ed il contenuto del contratto di c/c prima di avviare la causa”; (iii) “agito con negligenza avendo radicato la causa nella consapevolezza dell'insufficienza della documentazione allegata all'atto di citazione”. agiva in giudizio a seguito della sentenza n. 425/2020 del Tribunale di Parte_1
n. 9932/2014 ove risultava soccombente e condannata al pagamento delle spese di lite in favore della detta causa aveva per Controparte_6 oggetto l'accertamento di un vizio nei contratti bancari (e/o nella loro applicazione), la richiesta di ripetizione dell'indebito pagato e l'accertamento dell'usurarietà dei contratti stessi. Si costituiva in giudizio l'Avv. eccependo l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale di Venezia in favore di quella del Tribunale di Mantova, contestando i fatti, i documenti e le ragioni esposte negli avversi atti e negando la propria responsabilità professionale per l'esito negativo della controversia radicata da per le Parte_1 spese dovute alla soccombenza e per il danno da mancato acc anda., precisando come l'obbligazione dell'avvocato, come affermato dalla prevalente giurisprudenza, rientrando tra i contratti d'opera, sia obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, s'impegna a prestare la propria opera intellettuale solo al fine di raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Rilevava poi la mancanza di prova da parte dell'attrice in merito al nesso eziologico tra il comportamento del professionista e il diverso buon esito della controversia, quella radicata nei confronti di La dott.ssa non si costituiva e veniva dichiarata contumace. CP_2
Il convenuto chiedeva ed otteneva di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile professionale, Controparte_3 affinché fosse tenuta a manlevarlo da ogni eventuale condanna. Si costituiva quindi in giudizio contestando ogni pretesa attorea, Controparte_3 nonché la fondatezza delle do nendole infondate, pretestuose e prive di idoneo riscontro probatorio. All'udienza del 31 marzo 2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 C.p.c.
**** Sulla questione preliminare dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia sollevata dal convenuto.
La stessa è stata rinunciata in sede di comparsa conclusionale di replica dal convenuto. In ogni caso, atteso che il presente procedimento ha per oggetto la richiesta di risarcimento danni da responsabilità professionale per l'attività svolta come avvocato nel procedimento RG 9932/2014 Tribunale di Venezia ci si riporta all'art. 20 cpc, “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”, qui Tribunale di Venezia.
***
Deve essere prima di tutto evidenziato come parte attrice avanzi domanda risarcitoria (affermando una responsabilità dell'avv. e come ogni richiesta di risarcimento CP_1 non possa che trovare fondamento nel p di un pregiudizio e, in buona sostanza, nel fatto che colui che agisce in giudizio per ottenere la riparazione del danno patito abbia subito la compressione di un proprio diritto per effetto della condotta del terzo (terzo che, nel caso di specie, come appena detto, è legato al danneggiato da rapporto di tipo contrattuale - professionale). Nel caso di specie non è possibile affermare che parte attrice abbia subito un danno e, in particolare, che abbia subito la compressione di un proprio diritto in conseguenza di una condotta omissiva del convenuto;
in particolare non è possibile affermare che la causa radicata nei confronti della Banca MPS avrebbe avuto esito diverso o positivo. Non vi è quindi rapporto di causa ed affetto tra l'affermato inadempimento del professionista (inadempimento di cui si può dubitare) ed il pregiudizio patito da Pt_1
[...]
Per valutare la fondatezza della domanda attorea occorre accertare se vi sia stata colpa dell'avvocato nell'adempimento della propria prestazione professionale e se, in caso affermativo, da tale condotta colposa sia derivato, con nesso di causalità giuridicamente apprezzabile, un danno risarcibile. Orbene, in via del tutto preliminare, occorre evidenziare che, per costante giurisprudenza, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare, in primo luogo, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo, se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone. Ciò, in quanto, con riguardo specifico all'ultimo dei presupposti sopra indicati, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. Cass. N.22026/2004, Cass. n. 10966/04, Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010, Cass. n. 2638/13). Inoltre, sempre seguendo i dettami della Suprema Corte, bisogna evidenziare che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art.1176 c.c. comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, con la precisazione che rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di quegli atti che, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica (cfr. Cass. n. 10454/02, 8863/11, 18816/13).
**** Sulla responsabilità professionale dell'avvocati, la Corte di Cassazione, con la sent.n.7462/2025 ha chiarito che “la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (Sent.n.25112/2017 e le recenti ordinanze n.2109/2024 e n.24007/2024)”. Ed ancora ha stabilito che “la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito è una valutazione che attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, essenzialmente perché è un giudizio che ha ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente”. L'onere della prova grava sul cliente che, per ottenere il risarcimento, dovrà dimostrare: l'inadempimento dell'avvocato, il danno subito ed il nesso causale tra l'inadempimento e il pregiudizio subito. L'avvocato, nell'esercizio della sua professione, è tenuto al rispetto di precisi doveri professionali, codificati sia dalla legge ordinaria sia dal Codice Deontologico Forense, ossia il dovere di diligenza, competenza, lealtà, probità, informazione e riservatezza. Ma la prestazione professionale è sempre un'obbligazione di mezzi e non di risultato, sicché l'avvocato non è tenuto a garantire l'esito favorevole della causa, ma ha l'obbligo di impiegare tutti i mezzi giuridici e tecnici adeguati, conformemente alla diligenza richiesta al professionista medio della categoria. Non ogni errore comporta responsabilità.
Per configurare la colpa professionale è necessario che l'errore sia rilevante e determinante ai fini della decisione giudiziaria e non sia imputabile a cause esterne (es. comportamento del cliente, evento imprevedibile, errore del giudice non impugnabile). Chiarisce sempre la suprema Corte, con la sentenza n. 475/2025 che la responsabilità professionale degli avvocati esige una valutazione scrupolosa delle specifiche circostanze, escludendo meccanismi di risarcimento automatici. L'affermazione di responsabilità in capo al legale presuppone la dimostrazione inequivocabile che la sua condotta abbia generato un pregiudizio effettivo e suscettibile di quantificazione economica;
in assenza di tale prova di un danno concreto e quantificabile, non si può configurare alcuna responsabilità risarcitoria. Ritiene quindi la scrivente che la domanda non possa essere accolta per le motivazioni che seguono.
Sulla necessità di provare il nesso causale nella responsabilità avvocato. Non è sufficiente dimostrare l'errore del professionista o l'omissione; è indispensabile provare che, senza quell'errore, l'esito della causa sarebbe stato favorevole per il cliente. Il Tribunale di Venezia nella sentenza n.425/2020 aveva accertato, con una valutazione di merito, che “Gli interessi corrispettivi e moratori non possono essere tra loro sommati nel giudizio di verifica del superamento del tasso soglia. Le due categorie di interessi hanno una disciplina negoziale differente ed autonoma (in considerazione della loro diversa natura e funzione) e, a fronte di una sanzione per l'usurarietà collegata alla singola clausola o disposizione, non troverebbe giustificazione laddove il contratto e le sue ulteriori clausole negoziali siano valide e vincolanti. Gli interessi corrispettivi costituiscono, infatti, la remunerazione a carico del mutuatario del godimento della somma mutuata e si applicano soltanto sul capitale a scadere, mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto e sostituiscono gli interessi corrispettivi. La verifica dell'eventuale superamento del tasso deve essere eseguita autonomamente con riferimento a ciascuna categoria di interessi senza sommarli tra loro. Applicare quindi il cumulo tra le due categorie di interessi ai fini di valutare il superamento del tasso soglia significherebbe considerare, quale parametro di confronto con il TEGM, due categorie di grandezze tra loro eterogenee, che vengono in rilievo la prima nella fase fisiologica del contratto, la seconda nella sola fase patologica dell'inadempimento. Non può quindi ritenersi percorribile l'ipotesi di procedere al c.d. cumulo tra interessi moratori e corrispettivi”. Il Giudice nella causa sopra menzionata rilevava gli esiti della consulenza tecnico contabile ove il CTU escludeva, con riferimento ad entrambi i contratti di mutuo
“qualsivoglia superamento del tasso soglia, sia con riferimento al tasso corrispettivo, sia al tasso di mora”; tuttavia, e qui l'assunto della presente causa “…con riferimento alla determinazione degli interessi anatocistici, essa non offre elementi attendibili di valutazione, perché si basa principalmente su documenti incompleti, gli scalari che costituiscono una parte degli estratti conto. I conti a scalare sono documenti riepilogativi delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente. Il riassunto scalare contiene la sequenza dei saldi (positivi e negativi) ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta sicché dalla sequenza non è dato desumere l'importo capitale per il giorno esatto di valuta, elemento che è invece possibile estrapolare avendo a disposizione gli estratti conto
completi del rapporto. Ciò comporta che il risultato degli interessi debitori applicati non sia matematicamente corretto, fondandosi sulla media dei tassi applicati in un determinato periodo senza pertanto consentire il calcolo delle singole rimesse effettuate, la loro imputazione, nonché il tasso in concreto applicato (così Corte di Appello di Venezia, sentenza 1819 del 2013). In sede di memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. n. 2 l'attore si è limitato a chiedere alla Banca ex art. 210 c.p.c. la sola esibizione degli scalari, senza integrare la documentazione sulla quale poter espletare la ctu. Pertanto, a causa delle carenze documentali imputabili a parte attrice, alla quale incombeva l'onere probatorio, non è stato possibile addivenire ad un attendibile ricalcolo del saldo del conto corrente”. In ogni caso, la motivazione del merito della sentenza riguardava l'usurarietà ed in tal senso il Tribunale ha rigettato la domanda. Ed ancora, se anche si potesse ravvisare un qualsivoglia errore professionale, questo non si tradurrebbe automaticamente in un obbligo di risarcimento. Il cliente che agisce contro il proprio legale ha l'onere di dimostrare che la condotta negligente è stata la causa diretta e determinante del danno subito. Se si accerta che il risultato negativo si sarebbe prodotto ugualmente, il nesso di causalità viene a mancare e la domanda di risarcimento non può essere accolta. Inoltre, la decisione consolida il principio per cui la parte soccombente deve farsi carico delle spese processuali di tutti i soggetti la cui partecipazione al processo è stata resa necessaria dalla sua iniziativa. Nessuna contestazione da parte dell'attore in sede di giudizio nei confronti della CP_6 sulla strategia o sull'operato, ma solo successivamente all'esito negativo. Invero, la prestazione dell'avvocato deve essere qualificata all'interno delle obbligazioni di mezzi e non di risultato, con la conseguenza che la prestazione si considera adempiuta non solo quando alla corretta e diligente attività del difensore consegua l'accoglimento in sede giudiziale delle pretese del cliente ma anche quando il difensore abbia posto in essere tutta l'opera di informazione, preparazione e studio delle questioni di fatto e di diritto sottese al caso al predetto sottoposto (cfr. Cass. 19520/2019). Invero l'avvocato, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, ha l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. norma che impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo, dovendo ritenersi il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", attesa la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole. Inoltre, l'accertamento del nesso eziologico tra la condotta dell'avvocato ed il risultato derivatone, non deve essere frutto di una “mera astratta valutazione” bensì di un “giudizio prognostico” che conduca ad elevate percentuali probabilistiche (principio già variamente consolidato in materia di responsabilità civile). Ovvero, quantunque il legale abbia “peccato” di imperizia e negligenza, ciò non sarà sufficiente ai fini della risarcibilità del danno, essendo necessario verificare che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cass. n. 22026/04, Cass. n. 1066/04, Cass. n. 16894/04, Cass. n. 6967/06, Cass. n. 9917/2010 ed altre). Al cliente, incombe l'onere di dare effettiva dimostrazione del sicuro fondamento dell'azione, la quale avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata, nonché la prova che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati a lui più vantaggiosi. Nel caso de quo, l'attore non è dimostrato che il risultato del precedente giudizio sarebbe potuto andare diversamente e che il Giudice avrebbe deciso nel merito, accogliendo la domanda. Invero la Giurisprudenza di legittimità afferma (cfr. Cass. Ord. n. 30169/2018; 7410/2017) che in tema di responsabilità dell' avvocato verso il cliente, la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché l'inadeguatezza rispetto al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata dal giudice di merito "ex ante", in relazione alla natura e alle caratteristiche della controversia e all'interesse del cliente ad affrontarla con i relativi oneri, dovendosi in ogni caso valutare anche il comportamento successivo tenuto dal professionista nel corso della lite. Inoltre, in tema di responsabilità professionale dell' avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio (personale o patrimoniale) per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa. La domanda risarcitoria avanzata dall'attore deve quindi essere rigettata. L'infondatezza della domanda rende superfluo e assorbito l'esame della domanda di manleva della convenuta nei confronti della compagnia di assicurazione terza chiamata Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza, tenuto conto dei valori minimi e della mancanza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta, la domanda avanzate dall'attore in danno del Parte_1 convenuto,
-dichiara assorbito l'esame della domanda di manleva del convenuto nei confronti della Compagnia assicuratrice terza chiamata,
-dichiara tenuto e condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto e della terza chiamata al pagamento delle spese del giudizio che liquida, per ciascuna delle due parti,
in € 4.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Venezia, 12 novembre 2025 Il GOP dott.ssa Anita Giuriolo