TAR Torino, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 918
TAR
Ordinanza collegiale 14 ottobre 2025
>
TAR
Sentenza 21 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Opere realizzate nel sottotetto. Violazione ed errata applicazione artt. 6 bis, 10, 31 e 32 del D.P.R. n. 380/2001 e art. 21 N.t.a. PRGC.

    Il Tribunale ritiene che le opere realizzate nel sottotetto, con finiture, serramenti, impiantistica, riscaldamento e servizi igienici propri della destinazione abitativa, integrino un mutamento di destinazione d'uso da deposito ad abitativo, il quale è urbanisticamente rilevante e subordinato al rilascio del permesso di costruire. La normativa locale, sia nella versione previgente che in quella successiva, non consente trasformazioni edilizie e impiantistiche atte a rendere abitabile il sottotetto, anche se quest'ultimo non possiede i requisiti dimensionali per l'abitabilità.

  • Accolto
    Opere realizzate nei locali posti al piano quarto. Violazione ed errata applicazione artt. 6 bis, 10, 31 e 32 del D.P.R. n. 380/2001.

    Il Tribunale accoglie il motivo, ritenendo che le opere realizzate al piano quarto (traslazione di tramezzi) siano distinte e scindibili dalle opere abusive nel sottotetto. Tali opere, prive di incidenza sui parametri volumetrici e di superficie e non inestricabilmente connesse con quelle del sottotetto, configurano una difformità di minore entità che non giustifica l'ordinanza di demolizione 'de plano' emessa dall'amministrazione, la quale avrebbe dovuto considerare la loro autonomia e scindibilità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 918
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 918
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo