Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Antonietta Savino Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza dell'11.2.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2488 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Giuseppe Pedicini presso cui el.te dom.to in Benevento via Torretta Parte_1
Appellante
E
rapp.ta e difesa dagli avv.i Antonio Mennitto e Angela Conchiglia Controparte_1 presso cui el.te dom.ta in Benevento via Mascellaro n. 1
Appellata
Nonché
appellata – contumace Controparte_2
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 17.9.2024 , l'appellante chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di
Benevento n. 275 del 18.3.2024 che aveva rigettato la sua domanda di essere inserito nella graduatoria degli aspiranti alla stabilizzazione in posizione utile all'assunzione a tempo indeterminato del personale socio sanitario previa disapplicazione di tutti gli atti in qualche modo relativi a tale esclusione .
Con il primo motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui aveva effettuato una ricostruzione dei fatti non conforme alla realtà processuale.
In particolare l'attestato rilasciato dall'istituto Montessori di Montesarchio relativo al corso di formazione socio sanitario era corretto e regolare e non era stato smentito dalla certificazione della Controparte_2 che non aveva valutato che l'attestato di partecipazione al corso non proveniva dall' istituto Montessori
Con il secondo motivo la sentenza veniva criticata nella parte in cui aveva ritenuto che l'appellante non avesse Par lavorato per l' el periodo precedente al 22.6.2022 avendo iniziato l'1.8.2022. Ma il bando prevedeva che potessero partecipare sia gli aspiranti che erano stati in sevizio sia quelli che alla data del bando e cioè settembre del 2022 lo erano e tra questi l'appellante.
Par Si costituiva l' ed eccepiva l'infondatezza nonchè l'inammissibilità dell'appello e chiedeva la conferma della sentenza impugnata in quanto ben motivata. La pur regolarmente citata non si Controparte_2 costituiva.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e pertanto va rigettato. Invero è provato che non risultava alla con Controparte_2 il numero 88 nel registro del rilascio attestati e al 7266 del registro convalida attestati il nome dell'appellante ma un diverso nome. Né l'appellante ha fornito la prova di un errore per cui il suo nome figurava in un altro numero. L'aver conseguito il diploma o rectius attestato presso un istituto di Montesarchio in provincia di
Benevento non è sufficiente per far ritenere validamente formato l'attestato finale poiché era ancora necessario il passaggio alla che doveva convalidare l'attestato e inserirlo nei registri prima indicati a CP_2 disposizione di chi lo richiedesse per fornire l'autenticità del percorso formativo svolto.
L'assenza del nome dell'appellante nei registri prima indicati rende legittimo l'operato dell' Controparte_3 soggetto estraneo alla vicenda e come tale aveva l'obbligo di verificare la posizione giuridica e professionale dell'appellante a mezzo dei registri ufficiali predetti.
Inoltre come correttamente evidenziato dalla sentenza di primo grado , l'appellante era stato assunto l'1.8.2022 e quindi alla data del bando non aveva il requisito dei 18 mesi di attività lavorativa alle dipendenze Par dell' anche conteggiando il periodo dall'1.8.2022. Non era sufficiente la sola assunzione altrimenti l'appellante avrebbe goduto di una situazione privilegiata per essere stato assunto l'1.8.2022 rispetto a chi era stato assunto prima o aveva svolto prima la sua attività lavorativa ma per 18 mesi.
Le spese si compensano data la natura interpretativa delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Compensa le spese del presente grado di giudizio;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 11.2.2025 Il Presidente rel.