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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 7266/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Maria Luigia TRITTO e AL TARRICONE
- Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BIANCO - Convenuto –
OGGETTO: “AUMENTO INDENNIZZO IN RENDITA PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18 luglio 2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, all'aumento
(inutilmente richiesto in sede amministrativa in data 14 novembre 2023, mediante istanza di revisione) della rendita da malattia professionale
(carcinoma vescicale) già riconosciutagli, per la stessa patologia, nella sola misura del 20% e conseguentemente condannare l' al pagamento CP_1 delle differenze sui relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, la causa è stata infine trattata
1 Sentenza R.G. n° 7266/24 alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO
2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
La domanda è parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Quanto all'eziologia professionale, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha formalmente e specificamente contestata: in ogni CP_1 caso, basti rilevare che essa non può essere messa in dubbio avendo l'Istituto riconosciuto la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica, sebbene in misura inferiore a quella richiesta in questa sede.
In ordine agli aspetti medico-legali, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta dalla denunciata malattia professionale che determina attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella misura del 22%, con decorrenza dalla data dell'istanza di revisione, non essendo stati evidenziati aggravamenti o variazioni in epoca successiva.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. 9 Parte_2
GENNAIO 2025 N° 529 e 26 N° 2446) in forza del Parte_2 Parte_3 quale: «Il Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico
d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del
2019)».
Risulta infatti essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle già esaminate dal CTU (cfr. CASS. SS.UU. 21
FEBBRAIO 2022 N° 5624).
-------------------
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro la malattia pacificamente successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE
2007 N° 21022), la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno
3 Sentenza R.G. n° 7266/24 biologico, fino alla misura del 22 (ventidue)%, con la decorrenza specificata infra, in dispositivo, cioè dal mese successivo a quello in cui è stata richiesta la revisione, ai sensi dell'art. 84 del DPR n° 1124/65 (cfr. Parte_2
19 LUGLIO 2002 N° 10626), di talché l' deve essere condannato al CP_1 pagamento delle differenze sui ratei maturati e maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
°°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza (ovviamente nei limiti della stessa, avuto riguardo alla esiguità della misura dell'incremento dell'indennizzo accertato in questa sede) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN.,
11 SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa altresì che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano N° 13452 e N° 949 Parte_4 Parte_5
(quanto alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4,
4 Sentenza R.G. n° 7266/24 primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14. Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE 2012 N° 15656). Parte_6
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne CP_1 anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128
r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla misura del 22
(ventidue) per cento, con decorrenza dal 1° dicembre 2023, condanna l' al pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e CP_1 maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Maria Luigia TRITTO e AL TARRICONE, dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 22 dicembre 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
5 Sentenza R.G. n° 7266/24
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Sentenza R.G. n° 7266/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Maria Luigia TRITTO e AL TARRICONE
- Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco BIANCO - Convenuto –
OGGETTO: “AUMENTO INDENNIZZO IN RENDITA PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 18 luglio 2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, all'aumento
(inutilmente richiesto in sede amministrativa in data 14 novembre 2023, mediante istanza di revisione) della rendita da malattia professionale
(carcinoma vescicale) già riconosciutagli, per la stessa patologia, nella sola misura del 20% e conseguentemente condannare l' al pagamento CP_1 delle differenze sui relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, la causa è stata infine trattata
1 Sentenza R.G. n° 7266/24 alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO
2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è parzialmente fondata e, conseguentemente, deve essere accolta limitatamente a quanto di ragione.
Quanto all'eziologia professionale, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha formalmente e specificamente contestata: in ogni CP_1 caso, basti rilevare che essa non può essere messa in dubbio avendo l'Istituto riconosciuto la sussistenza di una menomazione dell'integrità psico-fisica, sebbene in misura inferiore a quella richiesta in questa sede.
In ordine agli aspetti medico-legali, l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta attualmente affetta dalla denunciata malattia professionale che determina attualmente una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile nella misura del 22%, con decorrenza dalla data dell'istanza di revisione, non essendo stati evidenziati aggravamenti o variazioni in epoca successiva.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. 9 Parte_2
GENNAIO 2025 N° 529 e 26 N° 2446) in forza del Parte_2 Parte_3 quale: «Il Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico
d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma 4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese (Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del
2019)».
Risulta infatti essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle già esaminate dal CTU (cfr. CASS. SS.UU. 21
FEBBRAIO 2022 N° 5624).
-------------------
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto (essendo peraltro la malattia pacificamente successiva al 9 agosto 2000, data di entrata in vigore del nuovo sistema ex D.Lgs.
23/2/2000 n° 38: cfr. CASS. LAV. 5 MAGGIO 2005 N° 9353 e CASS. LAV. 8 OTTOBRE
2007 N° 21022), la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno
3 Sentenza R.G. n° 7266/24 biologico, fino alla misura del 22 (ventidue)%, con la decorrenza specificata infra, in dispositivo, cioè dal mese successivo a quello in cui è stata richiesta la revisione, ai sensi dell'art. 84 del DPR n° 1124/65 (cfr. Parte_2
19 LUGLIO 2002 N° 10626), di talché l' deve essere condannato al CP_1 pagamento delle differenze sui ratei maturati e maturandi nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
°°°°°°°°°°°°°°
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza (ovviamente nei limiti della stessa, avuto riguardo alla esiguità della misura dell'incremento dell'indennizzo accertato in questa sede) e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato, all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN.,
11 SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa altresì che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 - sì è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia dell'attività istruttoria in concreto svolta (invero tale da non presentare specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano N° 13452 e N° 949 Parte_4 Parte_5
(quanto alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del 1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4,
4 Sentenza R.G. n° 7266/24 primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14. Inoltre, quanto alla determinazione del valore della controversia, si è fatta applicazione del criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 13 cod. proc. civ., cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate, con riferimento specifico ai ratei maturati fino alla data della presente pronuncia, non potendosi considerare anche le annualità successive a quelle oggetto della condanna (sul punto, cfr. CASS. LAV. 31 GENNAIO 2011 N° 2148 e, soprattutto, 18 SETTEMBRE 2012 N° 15656). Parte_6
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne CP_1 anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128
r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo in rendita - ai sensi dell'art. 13, co. 2, lett. a) e b), D. Lgs. n° 38/00 - per inabilità permanente al lavoro e danno biologico, sino alla misura del 22
(ventidue) per cento, con decorrenza dal 1° dicembre 2023, condanna l' al pagamento delle differenze sui relativi ratei, maturati e CP_1 maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.300,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Maria Luigia TRITTO e AL TARRICONE, dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 22 dicembre 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
5 Sentenza R.G. n° 7266/24
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Sentenza R.G. n° 7266/24