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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 10/02/2026, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 676/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CO MARIA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5326/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S.lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004324810000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 446/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1, chiede: voglia, annullare l'intimazione di pagamento nr. 10020259004324810000 relativa alla Cartella di pagamento nr. 10020120003615122000 di importo pari ad euro 255,23, inerente il recupero credito tassa automobilistica anno 2007, ente impositore Regione
Campania, e gli atti che ne sono alla base per i motivi sopra esposti;
condannare le parti resistenti al pagamento delle spese, diritti, onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
Resistenti
1 - Agenzia delle Entrate Riscossione chiede: Voglia l'adita Corte di Giustizia di Primo di Salerno, disattesa e reietta ogni contraria istanza, rigettare il ricorso per essere lo stesso manifestamente infondato. In ogni caso con il favore delle spese e competenze di giudizio da attribuire al procuratore antistatario.
2 - Regione Campania, non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259004324810000, notificata in data 21 ottobre 2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e riferita alla cartella di pagamento n. 10020120003615122000, dell'importo complessivo di euro 255,23, relativa a tassa automobilistica anno 2007, dovuta alla Regione Campania. Il ricorrente deduceva di aver appreso dell'esistenza della pretesa tributaria solo con la notifica dell'intimazione, non avendo mai ricevuto la cartella di pagamento né altri atti prodromici.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 6.02.2026 la Corte, in composizione monocratica, udita la relazione tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla competenza territoriale
La Corte di Giustizia Tributaria di Salerno si ritiene territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, comma
1, del D.lgs. 546/1992, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di impugnazione di atti di riscossione coattiva per vizi propri e/o per mancata notifica degli atti presupposti, la competenza territoriale si determina in base alla sede dell'agente della riscossione (Cass. sez. V, Sent. n.
15829/2016; Cass. sez. V, Ord. n. 28064/2019 etc.). Tale principio si fonda sulla funzionalità della tutela giurisdizionale e sulla correlazione tra ambito territoriale di operatività dell'agente e domicilio fiscale del contribuente. La preliminare eccezione di incompetenza territoriale va quindi rigettata.
2. Sulla prescrizione del credito per tassa automobilistica anno 2007
Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. 2 gennaio 1986, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 53/1983, convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60, come successivamente modificato, il diritto dell'Amministrazione al recupero della tassa automobilistica si prescrive nel termine di tre anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Nel caso di specie: la tassa automobilistica è riferita all'anno 2007; il termine di prescrizione ha avuto, quale dies a quo, il 1° gennaio 2008; la prescrizione si è quindi compiuta il 31 dicembre 2010.
L'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata solo in data 21 ottobre 2025, dunque ampiamente oltre il termine prescrizionale, senza che risulti depositato agli atti del giudizio alcun valido atto interruttivo della prescrizione ritualmente notificato al ricorrente. E qualsiasi intimazione emessa successivamente non può essere considerata tempestiva, in quanto l'azione di riscossione si è estinta per prescrizione ben prima della notifica dell'intimazione del 21 ottobre 2025.
Deve evidenziarsi che nessuna incidenza può avere la normativa emergenziale COVID-19, la quale riguarda esclusivamente rapporti giuridici non ancora prescritti al momento della sua entrata in vigore e non può in alcun modo rivivificare crediti già estinti per prescrizione.
La Corte rileva, peraltro, che recenti pronunce sia di merito sia di secondo grado hanno ribadito la natura triennale della prescrizione per la tassa automobilistica, in linea con l'orientamento consolidato secondo cui la mancata impugnazione di una cartella non determina la trasformazione in termine decennale ordinario, salva la notifica nei termini dei relativi atti presupposti (Cass. ordinanza n. 23098/2025). Ulteriore principio utile al thema decidendum, è quello generale codicistico dell'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere (ex multis, Cass. Sez. 5, n. 21915/2024), dal momento in cui l'atto produce i suoi effetti di definitività (ossia oltre i 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per intervenuta prescrizione del credito tributario. Il credito azionato deve pertanto ritenersi giuridicamente inesigibile.
3. Sulla omessa notifica degli atti presupposti
Il ricorso è altresì fondato sotto il profilo della omessa notifica della cartella di pagamento.
Il ricorrente ha specificamente dedotto di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica anno 2007, dichiarando di averne avuto conoscenza solo con la notifica dell'intimazione di pagamento.
A fronte di tale eccezione, incombeva sui resistenti l'onere di dimostrare l'avvenuta notifica della cartella, mediante produzione in giudizio della stessa e della relativa prova di notificazione. Tuttavia, agli atti di causa non risulta prodotta alcuna prova idonea a dimostrare la regolare notifica dell'atto presupposto. In tema tributario, l'interpretazione consolidata delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (es. Cass., SS.UU., n.
16412/2007), afferma che l'omessa notificazione di un atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale, in quanto lesiva del diritto di difesa del contribuente garantito dall'art. 24 Costituzione;
ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata risulta radicalmente viziata, anche sotto tale profilo.
La Corte, avendo accolto i motivi preliminari essenziali di prescrizione e di omessa notifica, ritiene assorbito l'esame degli altri profili, pertanto, non procede all'analisi delle doglianze ulteriori dedotte nel ricorso.
Ciò posto, la Corte di giustizia tributaria di 1 grado, accoglie il ricorso;
annulla l'intimazione di pagamento n. 10020259004324810000 e la cartella di pagamento n.
10020120003615122000, nonché ogni altro atto presupposto e consequenziale;
dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di credito relativo alla tassa automobilistica anno 2007.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Campania, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 540,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario. Così deciso in Salerno, il 6.02.2026. IL
GIUDICE MONOCRATICO MU RI TT
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CO MARIA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5326/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via S.lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004324810000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 446/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1, chiede: voglia, annullare l'intimazione di pagamento nr. 10020259004324810000 relativa alla Cartella di pagamento nr. 10020120003615122000 di importo pari ad euro 255,23, inerente il recupero credito tassa automobilistica anno 2007, ente impositore Regione
Campania, e gli atti che ne sono alla base per i motivi sopra esposti;
condannare le parti resistenti al pagamento delle spese, diritti, onorari di causa, con attribuzione al procuratore antistatario.
Resistenti
1 - Agenzia delle Entrate Riscossione chiede: Voglia l'adita Corte di Giustizia di Primo di Salerno, disattesa e reietta ogni contraria istanza, rigettare il ricorso per essere lo stesso manifestamente infondato. In ogni caso con il favore delle spese e competenze di giudizio da attribuire al procuratore antistatario.
2 - Regione Campania, non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 10020259004324810000, notificata in data 21 ottobre 2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e riferita alla cartella di pagamento n. 10020120003615122000, dell'importo complessivo di euro 255,23, relativa a tassa automobilistica anno 2007, dovuta alla Regione Campania. Il ricorrente deduceva di aver appreso dell'esistenza della pretesa tributaria solo con la notifica dell'intimazione, non avendo mai ricevuto la cartella di pagamento né altri atti prodromici.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 6.02.2026 la Corte, in composizione monocratica, udita la relazione tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla competenza territoriale
La Corte di Giustizia Tributaria di Salerno si ritiene territorialmente competente ai sensi dell'art. 4, comma
1, del D.lgs. 546/1992, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di impugnazione di atti di riscossione coattiva per vizi propri e/o per mancata notifica degli atti presupposti, la competenza territoriale si determina in base alla sede dell'agente della riscossione (Cass. sez. V, Sent. n.
15829/2016; Cass. sez. V, Ord. n. 28064/2019 etc.). Tale principio si fonda sulla funzionalità della tutela giurisdizionale e sulla correlazione tra ambito territoriale di operatività dell'agente e domicilio fiscale del contribuente. La preliminare eccezione di incompetenza territoriale va quindi rigettata.
2. Sulla prescrizione del credito per tassa automobilistica anno 2007
Ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, come modificato dall'art. 3 del D.L. 2 gennaio 1986, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 53/1983, convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60, come successivamente modificato, il diritto dell'Amministrazione al recupero della tassa automobilistica si prescrive nel termine di tre anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato. Nel caso di specie: la tassa automobilistica è riferita all'anno 2007; il termine di prescrizione ha avuto, quale dies a quo, il 1° gennaio 2008; la prescrizione si è quindi compiuta il 31 dicembre 2010.
L'intimazione di pagamento impugnata è stata notificata solo in data 21 ottobre 2025, dunque ampiamente oltre il termine prescrizionale, senza che risulti depositato agli atti del giudizio alcun valido atto interruttivo della prescrizione ritualmente notificato al ricorrente. E qualsiasi intimazione emessa successivamente non può essere considerata tempestiva, in quanto l'azione di riscossione si è estinta per prescrizione ben prima della notifica dell'intimazione del 21 ottobre 2025.
Deve evidenziarsi che nessuna incidenza può avere la normativa emergenziale COVID-19, la quale riguarda esclusivamente rapporti giuridici non ancora prescritti al momento della sua entrata in vigore e non può in alcun modo rivivificare crediti già estinti per prescrizione.
La Corte rileva, peraltro, che recenti pronunce sia di merito sia di secondo grado hanno ribadito la natura triennale della prescrizione per la tassa automobilistica, in linea con l'orientamento consolidato secondo cui la mancata impugnazione di una cartella non determina la trasformazione in termine decennale ordinario, salva la notifica nei termini dei relativi atti presupposti (Cass. ordinanza n. 23098/2025). Ulteriore principio utile al thema decidendum, è quello generale codicistico dell'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere (ex multis, Cass. Sez. 5, n. 21915/2024), dal momento in cui l'atto produce i suoi effetti di definitività (ossia oltre i 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per intervenuta prescrizione del credito tributario. Il credito azionato deve pertanto ritenersi giuridicamente inesigibile.
3. Sulla omessa notifica degli atti presupposti
Il ricorso è altresì fondato sotto il profilo della omessa notifica della cartella di pagamento.
Il ricorrente ha specificamente dedotto di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica anno 2007, dichiarando di averne avuto conoscenza solo con la notifica dell'intimazione di pagamento.
A fronte di tale eccezione, incombeva sui resistenti l'onere di dimostrare l'avvenuta notifica della cartella, mediante produzione in giudizio della stessa e della relativa prova di notificazione. Tuttavia, agli atti di causa non risulta prodotta alcuna prova idonea a dimostrare la regolare notifica dell'atto presupposto. In tema tributario, l'interpretazione consolidata delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (es. Cass., SS.UU., n.
16412/2007), afferma che l'omessa notificazione di un atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale, in quanto lesiva del diritto di difesa del contribuente garantito dall'art. 24 Costituzione;
ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata risulta radicalmente viziata, anche sotto tale profilo.
La Corte, avendo accolto i motivi preliminari essenziali di prescrizione e di omessa notifica, ritiene assorbito l'esame degli altri profili, pertanto, non procede all'analisi delle doglianze ulteriori dedotte nel ricorso.
Ciò posto, la Corte di giustizia tributaria di 1 grado, accoglie il ricorso;
annulla l'intimazione di pagamento n. 10020259004324810000 e la cartella di pagamento n.
10020120003615122000, nonché ogni altro atto presupposto e consequenziale;
dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di credito relativo alla tassa automobilistica anno 2007.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Campania, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in euro 540,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario. Così deciso in Salerno, il 6.02.2026. IL
GIUDICE MONOCRATICO MU RI TT