Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1506/2023
RE BBLICA ATINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore
Consigliere dott.ssa Alessandra RReri
dott. Vincenzo Savoia Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1506/2023 promossa da:
Parte 1 e Parte 2 rappresentati e difesi dall'avv. Lorenza
Calvanese ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Arezzo, via Crispi
n. 68
APPELLANTI
Controparte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea De Rogatis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, via Leon Battista
Alberti n. 5
CP 2 [...]
Controparte_3
Controparte_4
APPELLATI
All'esito della discussione orale di cui alla udienza del 18 febbraio 2025 e della successiva camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA A VERBALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Ordinario di Arezzo così provvedeva:
, quale procuratrice di "-dichiara la contumacia di CP 5 Controparte_6
[...] e di Controparte_3
-rigetta l'opposizione;
-compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite."
Il Tribunale di Arezzo premetteva quanto segue:
In data 27 novembre 2018 Parte 1 e Parte 2 proponevano opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 (procedura esecutiva immobiliare n. 110/2017
a cui è stata riunita la n. 178/2017) avverso il pignoramento, nella misura della metà intestata a Parte 1 dell'immobile posto in Marciano della Chiana, località
,
Badicorte e della porzione immobiliare ad uso garage sita nella medesima località.
I suddetti beni erano impignorabili stante la presenza di un fondo patrimoniale costituito dai coniugi in data 15 aprile 1991.
Nella fase dinanzi al giudice dell'esecuzione, gli opponenti deducevano in merito alla impignorabilità dei suddetti beni immobili e il giudice, con ordinanza 4 luglio
2019, respingeva la richiesta di sospensione della esecuzione immobiliare. Il 19 luglio 2019 gli odierni opponenti proponevano reclamo di fronte al Tribunale di
Arezzo che lo respingeva, condannandoli al pagamento delle spese di lite. Nelle more del giudizio interveniva nella procedura esecutiva CP_3 per un importo di € 22.765,19 quali spese legali riconosciute dal Tribunale di Arezzo con la sentenza n. 126/2019 diventata ormai irrevocabile. Interveniva anche CP_1
,quale cessionaria del
[...] in sostituzione della Controparte_7
credito, precisando che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'intervento di
(decreto ingiuntivo n. 636/2014 del Tribunale di Arezzo)Controparte_7
era stato revocato con la suddetta sentenza.
Nel riassumere il merito dell'opposizione, i coniugi deducevano che il fondo patrimoniale sarebbe opponibile a Controparte 1 dal momento che il debito verso quest'ultima derivava da scoperti dei conti correnti e anticipi su fatture della ditta NI OR di GI RR, dunque, l'istituto bancario era a conoscenza della estraneità degli stessi alle esigenze familiari, avendo peraltro preteso di sanare il debito con le risorse personali della Parte_2 e del padre del Pt 1 Non si poneva Contr alcuna problematica circa la opponibilità del fondo patrimoniale alla CP_8 e in quanto la prima era intervenuta nella sola procedura esecutiva rges n. 110/2017 avente ad oggetto un immobile escluso dal fondo patrimoniale mentre la seconda
Parte 2 e non del Pt 1 posto vantava un credito nei confronti della sola che era stata pignorata solo la quota di titolarità di quest'ultimo. Il Giudice di primo
Contr grado riteneva infondata la opposizione: circa la posizione di CP_9 e rilevava quanto appena esposto mentre con riferimento a in primo luogo CP 1
riteneva necessario accertare se il debito in questione fosse stato contratto nell'esercizio dell'impresa o meno, posto che il solo fatto che fosse afferente alla ditta individuale non escludeva di per sé la riconducibilità al soddisfacimento delle esigenze familiari. Inoltre, il Giudice sottolineava come il fatto che il Pt 1 non svolgesse altre attività da cui trarre redditi e la circostanza per cui sia quest'ultimo sia i suoi familiari avevano effettuato versamenti sul conto corrente per ridurre l'esposizione debitoria della ditta NI OR, dimostrasse come l'attività di impresa fosse funzionale alle esigenze familiari. A nulla rilevava l'assenza di ricavi della NI OR e la documentazione prodotta dagli opponenti circa l'esistenza di redditi alternativi percepiti anche dalla moglie e dal di lui padre. Il Giudice, infatti, evidenziava che l'adeguatezza dei redditi aventi fonte diversa non poteva essere valutata in astratto ma in concreto in relazione al tenore prescelto dai coniugi e all'indirizzo impresso alla vita familiare e gli opponenti non avevano effettivamente provato il reddito familiare, della moglie e la sufficienza di tale reddito o di altri redditi in particolare con riferimento ai periodi in cui la NI non produceva utili.
Ciò posto il Giudice riteneva che i debiti contratti nei confronti di MPS fossero funzionali alle esigenze familiari e che comunque difettasse la dimostrazione della consapevolezza in capo alla società creditrice della estraneità degli stessi al soddisfacimento dei bisogni familiari. Infine, quanto al creditore Controparte_3
[...] il Giudice non condivideva la tesi degli opponenti per cui fosse la tipologia di atto a determinare di per sè la consapevolezza dell'estraneità del credito ai bisogni della famiglia (N.D.R.: sentenza di condanna per il pagamento delle spese legali a favore del terzo chiamato in ordine alla causa di opposizione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Arezzo su richiesta della ) ma rilevava come il debito fosse sorto proprio Controparte_7
nell'ambito della vicenda processuale e non nell'esercizio dell'attività di impresa della NI e come il fatto che il giudizio fosse stato promosso dai coniugi dopo la chiusura della ditta portasse ad escludere che il suddetto debito fosse sorto per scopi estranei alla famiglia. Per tali motivi statuiva come da dispositivo sopra riportato.
Impugnano Parte 1 e Parte 2 per i seguenti motivi:
1. Sull'erronea interpretazione dell'art. 170 c.c.
Il Giudice di primo grado ha fornito una interpretazione errata dell'art. 170 c.c. che in particolare prevede che la esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti non può avere luogo per i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, estraneità di cui il creditore deve avere consapevolezza. Con particolare riferimento ai debiti sorti nell'esercizio dell'impresa, secondo la più recente giurisprudenza, questi non possono essere considerati di per sé destinati ai bisogni della famiglia ma devono essere oggetto di indagine da parte del Giudice che deve accertare il fatto generatore della obbligazione e l'inerenza immediata e diretta dello stesso con i bisogni della famiglia. Dunque, se il debito è destinato solo indirettamente a soddisfare le esigenze familiari o è stato contratto per svolgere una attività professionale da cui poi l'esecutato ricava le risorse per il sostentamento familiare, il creditore non può soddisfarsi su questi. Pertanto, non essendo, i debiti assunti nel corso dello svolgimento dell'attività imprenditoriale, direttamente connessi alla soddisfazione dei bisogni familiari, è necessario fornire la prova contraria e cioè che questi debiti eccezionalmente sono stati destinati al soddisfacimento delle esigenze familiari in via diretta ed immediata. Ciò posto, gli opponenti non hanno mai sostenuto che l'inerenza del debito alle esigenze familiari dipenda di per sé dalla natura dell'atto ma hanno fatto riferimento ai recenti sviluppi giurisprudenziali che impongono in capo al debitore un differente onere probatorio per dimostrare l'estraneità dei debiti ai bisogni familiari.
2. Sulla erronea valutazione in ordine alla destinazione del credito di CP 7
2018 NPL a favore delle esigenze familiari
In ordine a tale motivo, preliminarmente gli odierni appellanti rilevano di non impugnare il capo della sentenza che ha riconosciuto che CP 5 (ora CP_2 sono estranei al pignoramento
[...] unipersonale) e Controparte_4
relativo alla quota, intestata a Parte 1 della metà dell'immobile posto nel fondo patrimoniale. CP 1 (subentrata a Controparte_7Con riferimento al credito di
[...] intervenuta in entrambe le procedure esecutive per l'importo di €
117.177,69), è pacifico che il debito contratto verso MPS sia maturato a titolo di scoperti di conto ed anticipo di fattura ma secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali, l'assunzione di posizioni debitorie nello svolgimento dell'attività imprenditoriale fa presumere che non vi sia una connessione diretta ed immediata con le esigenze familiari, circostanza che comunque può essere provata dal debitore tramite presunzioni semplici. La precarietà economica della impresa che ha portato all'indebitamento esclude di per sé l'esistenza di utilità destinate al soddisfacimento anche indiretto dei bisogni familiari. Dunque, tale circostanza, il versamento di risorse personali da parte dei componenti della famiglia per ridurre l'esposizione bancaria e l'esistenza di altre fonti reddituali sono tutti indici da cui dedurre la estraneità dei crediti vantati da MPS rispetto ai bisogni familiari.
3. Sulla erronea valutazione in ordine alla destinazione del credito di CP 3
[...] a favore delle esigenze familiari
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che la natura dell'atto (condanna al pagamento delle spese legali) a favore di CP 3 nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
contro
MPS sia prova della consapevolezza della estraneità del credito alle esigenze familiari poiché il debito sarebbe sorto al termine di una vicenda processuale, dunque, fuori dalla attività di impresa posto che il giudizio è stato promosso dopo la chiusura della ditta individuale. Gli odierni opponenti rilevano però che l'oggetto del giudizio per cui è stata chiamata in causa CP_3
[...] è proprio il credito maturato da MPS nei confronti di NI OR e dunque a prescindere dalla chiusura della ditta individuale, il fondamento della condanna alle spese legali risiede nella attivitàattività imprenditoriale con conseguente consapevolezza da parte del creditore della estraneità del debito ai bisogni familiari.
Infine, ripropongono le richieste istruttorie formulate in primo grado in quanto finalizzate a provare il dissesto dell'impresa individuale e dunque l'utilizzo di risorse alternative per il mantenimento della famiglia. Si costituisce Controparte_1 riportandosi alle deduzioni precedenti da ritenersi qua integralmente trascritte non avendo gli odierni appellanti aggiunto qualcosa di diverso da quanto dedotto nelle fasi precedenti. Contesta dunque tutto quanto ex adverso proposto ed in particolare ribadisce l'illogicità dell'assunto di controparte per cui se l'impresa si trova in precarie condizioni economiche non vi potranno essere risorse patrimoniali destinate a fronteggiare i bisogni della famiglia. In realtà se la NI RO fosse stata in una situazione economica florida avrebbe soddisfatto tutte le sue obbligazioni e non avrebbe contratto debiti. Questo per dire che le precarie condizioni economiche sono un presupposto logico che ricorre sempre allorché si debba valutare la applicabilità o meno della eventuale impignorabilità di cui all'art. 170 c.c.. La giurisprudenza si è espressa nel senso che nelle piccole società familiari a carattere personale le obbligazioni si devono intendere sempre contratte per i bisogni della famiglia poiché è dalla attività della società che quest'ultima trae i mezzi per il proprio sostentamento a meno che non venga dimostrato che le obbligazioni sono state contratte per scopi meramente voluttuari o speculativi. Peraltro, l'odierno appellato evidenzia che le sentenze della Suprema
Corte citate da controparte non sono aderenti al caso concreto, riguardando fattispecie diverse da quello per cui è causa. Rileva, infine, che il primo giudice ha correttamente rigettato la opposizione non avendo gli opponenti provato l'esistenza di altre fonti di sostentamento della famiglia e che MPS conoscesse che i debiti in questione fossero stati contratti per motivi estranei ai bisogni della famiglia.
Alla udienza del 18 febbraio 2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e discutevano oralmente la causa. La Corte si riservava di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, attesa la regolarità e tempestività della notificazione nei confronti
Controparte 3 e Controparte_2 di Controparte_4
unipersonale e vista la mancata costituzione, se ne dichiara la contumacia.
Sempre in via preliminare, si osserva che appellano Parte 1 e Parte_2
solo parzialmente la sentenza di primo grado (come dagli stessi affermato nell'atto introduttivo: "In primo luogo concordando con la difesa degli opponenti (i quali naturalmente non impugnano tale capo della sentenza) ha riconosciuto (N.D.R.: Il
Tribunale di Arezzo) che _5 (ora ) e [...]Controparte 10
Controparte_4 sono estranei al pignoramento relativo alla quota della metà dell'immobile posto nel fondo patrimoniale intestata a Parte 1 ed in particolare "
non è stato oggetto di impugnazione il seguente capo: “(...) alcun rilievo possono assumere le deduzioni degli opponenti nei confronti di CP 5 quale procuratrice
,
costituitasi nella procedura esecutiva indi Controparte_6 data 24.7.2018 (…..). Dirimente, infatti, è la circostanza che gli opponenti nulla hanno allegato e provato in merito all'estraneità del credito vantato in ordine ai bisogni della famiglia tenuto conto che i crediti in esame riguardano la sola Parte 2 mentre gli immobili vincolati in fondo patrimoniale sono stati pignorati per la quota di ½ di titolarità di Parte 1 e non anche per la restante quota di ½ in proprietà della moglie. Stesse considerazioni possono formularsi nei confronti del creditore CP_8 in quanto, come confermato da quest'ultima nella comparsa conclusionale, ha dichiarato di essere intervenuta nella procedura esecutiva n. 110/2017 RGE, instaurata da avente ad oggetto il bene Controparte_11
,
immobile sito nel Comune di Monte San Savino, sul quale non risulta costituito alcun fondo patrimoniale". Tale capo della sentenza di primo grado deve dunque considerarsi non devoluto alla cognizione della Corte di Appello di Firenze e passato in giudicato ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c..
Nel merito, l'appello deve essere deciso come segue.
I motivi di censura possono essere trattati congiuntamente attenendo alla medesima questione relativa alla applicabilità della disciplina del fondo patrimoniale di cui all'art. 170 c.c. ai crediti vantati da CP_1 e Controparte_3
[...] e dunque alla sussistenza dei presupposti necessari alla sottrazione dei beni del fondo alla garanzia dei creditori personali dei coniugi: il debito deve essere stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e di questo i creditori dovevano essere a conoscenza al momento del perfezionamento della fonte dell'obbligazione.
L'onere della prova della opponibilità del vincolo derivante dal fondo incombe sul debitore esecutato che dovrà dimostrare proprio la sussistenza di tali presupposti.
Il primo Giudice ha delineato gli estremi dell'istituto giuridico di riferimento, specificando cosa debba intendersi con la nozione “bisogni della famiglia”: il criterio identificativo trova il suo fondamento nella relazione esistente tra questi ultimi e il fatto generatore dell'obbligazione e non nella natura della stessa;
la circostanza che il debito sia sorto nell'ambito dell'impresa o dell'attività professionale non esclude di per sé che sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia. Si è poi soffermato sul contenuto della prova di cui è onerato l'opponente, richiamando la giurisprudenza sul punto, in particolare evidenziando proprio la necessità di evitare qualsiasi automatismo probatorio. CP 1Ciò posto, è necessario esaminare le posizioni creditorie di e [...]
Controparte_3 al fine di accertare la rispondenza o meno di tali crediti ai presupposti richiesti dalla normativa di riferimento.
Con riferimento alla prima, è pacifico che il credito è sorto da scoperti di conto corrente e anticipi su fatture per l'impresa individuale NI OR di RR GI ed è stato accertato con il decreto ingiuntivo n. 636/2014 del Tribunale di Arezzo nella somma di € 301.441,05. In particolare, in seguito alla opposizione al decreto Parte 2ingiuntivo da parte di Parte 1 e il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 126/2019, revocando il suddetto, ne rideterminava il quantum nella somma di € 22.765,19. Dunque, all'esito della perizia espletata in quel procedimento che ha avuto la sua definizione nella sentenza n. 126/2019, i rapporti di conto corrente cui fare riferimento per il caso di specie sono quelli di cui ai nn.
161.13 (per un periodo che va dal 12.08.2003 al 23.01.2014) e 1128.34 (per un periodo che va dal 21.01.2011 al 22.01.2014). Partendo dalla definizione di "bisogni della famiglia” anche nella ampia accezione ricostruita dalla giurisprudenza, è necessario valutare se i debiti di cui è causa siano stati o meno contratti per esigenze familiari, essendo rilevante anche la disamina in ordine all'esistenza di fonti di reddito alternative. Come correttamente affermato dagli odierni appellanti,
l'adeguatezza dei redditi di fonte alternativa non può essere valutata in astratto posto che non tutte le famiglie hanno le medesime esigenze, ma appunto essa è da accertare in relazione al tenore prescelto dagli stessi e all'indirizzo impresso alla vita familiare. Nonostante la correttezza dell'assunto, gli odierni appellanti, nel tentativo di dimostrare la estraneità dei crediti per i quali si agisce, alle esigenze familiari, hanno concentrato la lRO tesi difensiva sulle precarie condizioni economiche della NI RO, ritenendo dimostrata la estraneità dei crediti per cui
è causa ai bisogni della famiglia, con la prova della situazione debitoria della ditta individuale che, non producendo utili, non contribuiva di fatto al sostentamento familiare. Così affermando però si produce una sorta di automatismo per cui in tutte le fattispecie analoghe alla presente, la sussistenza del presupposto oggettivo necessario ai fini della applicabilità della normativa sarebbe in re ipsa. Gli appellanti dimostrano sia che la NI RO era in perdita, quanto meno nel 2012, sia i versamenti da lRO effettuati per ripianare la situazione debitoria;
tuttavia, tali produzioni sono irrilevanti, poiché quello che necessita di dimostrazione è la esistenza di fonti di reddito alternative a riprova del fatto che il reddito della impresa individuale nel concreto non poteva ritenersi quale sostentamento unico del nucleo familiare. Il fatto che la impresa fosse in perdita e che il Pt 1 e la sua famiglia abbiano operato dei ripianamenti è in sé indice insufficiente, poiché ciò che necessitava di prova era la esistenza di altre autonome e sufficienti fonti di reddito, in relazione al concreto tenore di vita della famiglia Pt 1 A tal fine il
Pt 1 e la Parte 2 sostengono di avere utilizzato risorse diverse rispetto a quelle provenienti dalla NI RO quali ad esempio la pensione e i proventi dell'attività lavorativa del padre del Pt 1 di ciò non forniscono alcuna prova. Quanto ai canoni di locazione percepiti, nel periodo di riferimento cioè dal 2003 al 2014 si sono sovrapposti vari canoni di locazione ma a poco rileva l'entrata mensile se poi nulla è dedotto in ordine alla sufficienza della provvista rispetto alle esigenze della famiglia che rimangono del tutto ignote, non emergendo dagli atti la consistenza numerica del nucleo con riferimento al periodo di cui è causa mentre all'udienza istruttoria il Parte 1 riferiva che la figlia più piccola viveva con lRO non specificando però quando (v. verbale udienza 7 maggio 2024); nulla sapendo circa il tenore di vita del ménage familiare non è possibile affermare che le risorse economiche indicate siano state sufficienti a soddisfare le esigenze del nucleo familiare e tali da poterle definire come risorse del tutto alternative rispetto all'attività imprenditoriale svolta, seppur in perdita. L'escussione dei testi, all'udienza del 7 maggio 2024, nulla ha aggiunto ai fini del decidere in quanto sempre volta a dimostrare la situazione di precarietà economica in cui versava la
NI OR e che, come già sopra motivato, è un indice che da solo considerato è insufficiente a provare la sussistenza dei requisiti di cui al 170 c.c.. Il fatto poi che, come attestato dagli appellanti, fossero stati effettuati degli ingenti versamenti sul conto corrente della NI RO per ripianare la situazione debitoria della stessa evidenzia il tentativo di mantenere in vita l'attività imprenditoriale in un'ottica di funzionalità della stessa volta al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Stante la già confermata insussistenza del presupposto oggettivo e atteso che i requisiti di cui all'art. 170 c.c. non sono alternativi, dovendo sussistere congiuntamente, è assorbita ogni altra questione relativa alla pretesa creditoria di CP 1
Differenti considerazioni circa la posizione creditoria di Il Controparte_3
debito di cui è causa è sorto in seno al procedimento, instaurato da Parte 1 e di opposizione al decreto ingiuntivo n. 636/2014 che aveva Parte 2
, riconosciuto il credito di CP_1 In particolare, come emerge dalla sentenza n.
126/2019 versata in atti, gli opponenti deducevano la sussistenza di garanzia a prima richiesta a favore del Pt 1 da parte di e per questo Controparte_3
motivo concludevano chiedendo l'autorizzazione del giudice per la chiamata in causa della suddetta al fine di farsi carico in proprio delle eventuali obbligazioni di pagamento derivanti dalla sentenza “e comunque a manlevare, rimborsare e tenere indenni Parte 2 da qualunque somma gli stessi fossero Parte 1 e condannati a pagare all'esito del presente giudizio, nell'ambito di operatività delle dette garanzie, in ogni caso effettuare ove possibile e necessario la compensazione giudiziale.". Il giudice rigettava la domanda in tal senso avanzata per le motivazioni di cui in sentenza e nello statuire sulle spese di lite, condannava gli opponenti alla rifusione delle stesse in favore della terza chiamata che si era costituita in giudizio.
Il fatto generatore della obbligazione è il rigetto della domanda di manleva che ha poi portato alla condanna alle spese legali ed è proprio questo che consente di sostenere che il debito di cui è causa è avulso dalla finalità di far fronte alle esigenze della famiglia, non essendo lo stesso sorto per una qualche volontà degli opponenti di soddisfare i bisogni del nucleo ma per effetto di una chiamata in causa infondata posto che la garanzia risultava prestata non nei confronti del Pt 1 ma a favore dell'istituto di credito non essendo il primo neppure legittimato a richiederne l'adempimento. Ciò posto si deve ritenere il credito estraneo ai bisogni della famiglia con conseguente opponibilità del fondo patrimoniale alla Controparte_3
rimasta peraltro contumace.
In ossequio al principio per cui il giudice di appello, quando riforma totalmente o parzialmente la sentenza di primo grado, dispone d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite, quale conseguenza della pronuncia di merito, attesa la questione giuridica controversa e il comportamento tenuto dalle parti
Controparte_3 eControparte_4 Controparte_2
unipersonale rimaste contumaci, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
ACCOGLIE parzialmente l'appello come in atti proposto da Parte 1 e Parte 2
[...] e per l'effetto riforma la sentenza n. 517/2023 del Tribunale Ordinario di
Arezzo dichiarando la opponibilità del fondo patrimoniale di cui in atti, istituito il
15 aprile 1991, a nell'ambito del procedimento esecutivo n. Controparte_3
110/2017 R.G.E.;
Conferma nel resto la impugnata sentenza.
COMPENSA tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Firenze, 6 marzo 2025 La Presidente rel.
Isabella Mariani