CASS
Sentenza 14 gennaio 2021
Sentenza 14 gennaio 2021
Massime • 1
In tema di delitto di trasferimento fraudolento di valori, in caso di plurime fittizie attribuzioni della carica di amministratore di una società, il reato assume la natura di fattispecie a condotta plurima o frazionata, ed il momento consumativo va individuato in quello in cui la "nuova apparenza" della compagine sociale raggiunge un assetto stabile e definitivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2021, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MO LO, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/01/2019 della Corte d'appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore dell'imputato, Avv. Francesco Americo, che si è riportato ai motivi, richiamando la documentazione depositata con la memoria e insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 04/03/2014 il Tribunale di Foggia, all'esito di rito abbreviato, assolveva LO MO dal reato di evasione (per essersi allontanato senza autorizzazione dal luogo degli arresti domiciliari) perché il fatto Penale Sent. Sez. 6 Num. 1587 Anno 2021 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 10/12/2020 non costituisce reato. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari, su appello del P.G., riformava il provvedimento ritenendo l'imputato responsabile del reato ascrittogli e lo condannava, con la diminuente di rito, alla pena di mesi otto di reclusione. MO era stato notato dai Carabinieri chino all'interno della propria vettura parcheggiata davanti all'abitazione, intento a reperire un picchietto per le mosche, indossando unicamente pantaloncini e ciabattine infradito. Ad avviso della Corte, l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, integra il reato di evasione a prescindere dalla durata dello spostamento o dai motivi che hanno indotto il soggetto a eludere la vigilanza. La Corte ha altresì osservato che il comportamento posto in essere non è riconducibile né al reato impossibile, invocato dalla difesa, né all'ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla luce della scarsa interiorizzazione del regime di favore manifestata dall'imputato. 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone: 2.1. la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della inoffensività della condotta ex art. 49 cod. pen. o quantomeno della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., richiesta anche dal P.G. in udienza, emergendone i presupposti applicativi, in relazione all'assoluta episodicità e alle circostanze della violazione, sintomatiche dell'intenzione del ricorrente di fare immediato rientro presso l'abitazione; 2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive senza procedere nel giudizio di appello all'esame delle persone che hanno reso tali dichiarazioni. In data 25/11/2020 il difensore dell'imputato ha presentato memoria difensiva con cui ribadisce i rilievi svolti con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso e allega documentazione - successiva ai fatti in esame - afferente l'ammissione all'affidamento in prova e l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa durante la custodia domiciliare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso, con cui si invoca l'inoffensività del fatto ex art. 49 cod. pen. è manifestamente infondato - e dunque inammissibile - dal momento che, secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, non assumono rilievo alcuno, ai fini del perfezionamento del reato, né la durata del tempo in cui il soggetto si sottrae alla misura domestica, né la distanza dalla abitazione eletta 2 v a sede esecutiva della misura, dalla quale si accerti essersi allontanato il soggetto cautelato. Il delitto è caratterizzato dal dolo generico, ad integrare il quale è sufficiente che la condotta di allontanamento dell'imputato dallo stretto ambito del suo domicilio sia sorretta dalla consapevolezza di fruire di una libertà di movimento spazio-temporale che gli è preclusa dalla corretta esecuzione della misura cautelare infradomiciliare (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977). La Corte territoriale ha quindi fatto buon governo di tali principi, sottolineando che l'imputato era stato trovato all'interno della sua autovettura parcheggiata di fronte all'abitazione, nell'atto di cercare un picchietto per le mosche. 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, in quanto sprovvisto del requisito di specificità, non essendo neppure indicate le prove dichiarative, rilevanti e decisive, rispetto alle quali la Corte d'appello avrebbe omesso di procedere alla doverosa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. 3. Viceversa appare ammissibile e fondato il motivo di gravame relativo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte d'appello ha escluso che la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. possa essere riconosciuta per un comportamento che evidenzia una "evidente e grave sottovalutazione del regime di restrizione domiciliare" da parte dell'imputato, il quale "per una ragione marginale se non addirittura effimera (reperimento del picchietto delle mosche) ha ritenuto di poter realizzare la condotta delittuosa di specie". Si tratta, a ben vedere, di motivazione apparente perché, omessa ogni valutazione dei requisiti richiesti dalla norma, si fa solo riferimento ad una generica natura ostativa della violazione degli obblighi fiduciari, che sarebbe implicita in ogni condotta di evasione dagli arresti domiciliari. L'argomento si rivela apodittico e tautologico perché si traduce nella sistematica negazione del beneficio sulla base della astratta valutazione del titolo di reato contestato. Questa deve, invece, essere fatta in concreto, tenendo conto di tutti gli indici di legge, giusta il principio enunciato dalle Sezioni Unite, per cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Il giudizio di tenuità del fatto richiede, pertanto, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e 3 .23y non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311). Nella specie, la Corte territoriale non ha operato detta valutazione ai fini della verifica della minima offensività del fatto desumibile dalle concrete modalità della condotta che risulta davvero occasionale, come palesato dall'abbigliamento indossato dall'imputato e dal luogo ove la violazione è stata rilevata (immediatamente adiacente l'abitazione). 4. Deve però essere rilevata - a fronte dell'accertata lacuna motivazionale - l'intervenuta prescrizione del reato, perché, risalendo il fatto al 23/09/2012, risulta ormai trascorso il termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei, preso atto della incontroversa assenza di eventi sospensivi del corso della prescrizione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, va escluso che in relazione ad un decorso del termine di prescrizione, possa essere rilevata la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505; Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara). La definizione del procedimento con una pronuncia di estinzione per prescrizione rappresenta, infatti, un esito più favorevole per l'imputato, dal momento che mentre la dichiarazione di prescrizione estingue il reato, la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto lascia del tutto intatto il reato nella sua esistenza sia storica che giuridica, così come sono differenti le conseguenze scaturenti dalle due distinte tipologie di proscioglimento. 5. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non potendosi procedere nei confronti dell'imputato per la suddetta causa di estinzione del reato e dovendosi escludere che il gravame sia fondato su motivi inammissibili ab origine, stante i contenuti delle doglianze, il cui argomentare, però, consente di escludere la prova evidente dell'insussistenza del fatto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 10/12/2020
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore dell'imputato, Avv. Francesco Americo, che si è riportato ai motivi, richiamando la documentazione depositata con la memoria e insistendo per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 04/03/2014 il Tribunale di Foggia, all'esito di rito abbreviato, assolveva LO MO dal reato di evasione (per essersi allontanato senza autorizzazione dal luogo degli arresti domiciliari) perché il fatto Penale Sent. Sez. 6 Num. 1587 Anno 2021 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 10/12/2020 non costituisce reato. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Bari, su appello del P.G., riformava il provvedimento ritenendo l'imputato responsabile del reato ascrittogli e lo condannava, con la diminuente di rito, alla pena di mesi otto di reclusione. MO era stato notato dai Carabinieri chino all'interno della propria vettura parcheggiata davanti all'abitazione, intento a reperire un picchietto per le mosche, indossando unicamente pantaloncini e ciabattine infradito. Ad avviso della Corte, l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, integra il reato di evasione a prescindere dalla durata dello spostamento o dai motivi che hanno indotto il soggetto a eludere la vigilanza. La Corte ha altresì osservato che il comportamento posto in essere non è riconducibile né al reato impossibile, invocato dalla difesa, né all'ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla luce della scarsa interiorizzazione del regime di favore manifestata dall'imputato. 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone: 2.1. la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della inoffensività della condotta ex art. 49 cod. pen. o quantomeno della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., richiesta anche dal P.G. in udienza, emergendone i presupposti applicativi, in relazione all'assoluta episodicità e alle circostanze della violazione, sintomatiche dell'intenzione del ricorrente di fare immediato rientro presso l'abitazione; 2.2. la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte territoriale ha affermato la penale responsabilità dell'imputato operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive senza procedere nel giudizio di appello all'esame delle persone che hanno reso tali dichiarazioni. In data 25/11/2020 il difensore dell'imputato ha presentato memoria difensiva con cui ribadisce i rilievi svolti con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso e allega documentazione - successiva ai fatti in esame - afferente l'ammissione all'affidamento in prova e l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa durante la custodia domiciliare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso, con cui si invoca l'inoffensività del fatto ex art. 49 cod. pen. è manifestamente infondato - e dunque inammissibile - dal momento che, secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, non assumono rilievo alcuno, ai fini del perfezionamento del reato, né la durata del tempo in cui il soggetto si sottrae alla misura domestica, né la distanza dalla abitazione eletta 2 v a sede esecutiva della misura, dalla quale si accerti essersi allontanato il soggetto cautelato. Il delitto è caratterizzato dal dolo generico, ad integrare il quale è sufficiente che la condotta di allontanamento dell'imputato dallo stretto ambito del suo domicilio sia sorretta dalla consapevolezza di fruire di una libertà di movimento spazio-temporale che gli è preclusa dalla corretta esecuzione della misura cautelare infradomiciliare (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977). La Corte territoriale ha quindi fatto buon governo di tali principi, sottolineando che l'imputato era stato trovato all'interno della sua autovettura parcheggiata di fronte all'abitazione, nell'atto di cercare un picchietto per le mosche. 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, in quanto sprovvisto del requisito di specificità, non essendo neppure indicate le prove dichiarative, rilevanti e decisive, rispetto alle quali la Corte d'appello avrebbe omesso di procedere alla doverosa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. 3. Viceversa appare ammissibile e fondato il motivo di gravame relativo alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte d'appello ha escluso che la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. possa essere riconosciuta per un comportamento che evidenzia una "evidente e grave sottovalutazione del regime di restrizione domiciliare" da parte dell'imputato, il quale "per una ragione marginale se non addirittura effimera (reperimento del picchietto delle mosche) ha ritenuto di poter realizzare la condotta delittuosa di specie". Si tratta, a ben vedere, di motivazione apparente perché, omessa ogni valutazione dei requisiti richiesti dalla norma, si fa solo riferimento ad una generica natura ostativa della violazione degli obblighi fiduciari, che sarebbe implicita in ogni condotta di evasione dagli arresti domiciliari. L'argomento si rivela apodittico e tautologico perché si traduce nella sistematica negazione del beneficio sulla base della astratta valutazione del titolo di reato contestato. Questa deve, invece, essere fatta in concreto, tenendo conto di tutti gli indici di legge, giusta il principio enunciato dalle Sezioni Unite, per cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Il giudizio di tenuità del fatto richiede, pertanto, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e 3 .23y non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, Molino, Rv. 279311). Nella specie, la Corte territoriale non ha operato detta valutazione ai fini della verifica della minima offensività del fatto desumibile dalle concrete modalità della condotta che risulta davvero occasionale, come palesato dall'abbigliamento indossato dall'imputato e dal luogo ove la violazione è stata rilevata (immediatamente adiacente l'abitazione). 4. Deve però essere rilevata - a fronte dell'accertata lacuna motivazionale - l'intervenuta prescrizione del reato, perché, risalendo il fatto al 23/09/2012, risulta ormai trascorso il termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei, preso atto della incontroversa assenza di eventi sospensivi del corso della prescrizione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, va escluso che in relazione ad un decorso del termine di prescrizione, possa essere rilevata la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505; Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, Sorbara). La definizione del procedimento con una pronuncia di estinzione per prescrizione rappresenta, infatti, un esito più favorevole per l'imputato, dal momento che mentre la dichiarazione di prescrizione estingue il reato, la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto lascia del tutto intatto il reato nella sua esistenza sia storica che giuridica, così come sono differenti le conseguenze scaturenti dalle due distinte tipologie di proscioglimento. 5. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, non potendosi procedere nei confronti dell'imputato per la suddetta causa di estinzione del reato e dovendosi escludere che il gravame sia fondato su motivi inammissibili ab origine, stante i contenuti delle doglianze, il cui argomentare, però, consente di escludere la prova evidente dell'insussistenza del fatto, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 10/12/2020