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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 3990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3990 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12417/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.11.2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Arenosto presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alice Talpini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI), il 16 giugno 2001 (anno 2001 atto n. 987 parte II serie A) in regime di comunione dei beni. Nonostante un periodo iniziale di armonia coniugale, l'unione ha subìto una frattura irreversibile che ha indotto i coniugi a separarsi una prima volta nell'anno 2018 (Tribunale di Milano R.G. 46784/2018 decreto di omologa del 20.12.2018); tuttavia, dopo un periodo di riconciliazione, di nuovo è venuta meno l'affectio maritalis. Dall'unione delle parti sono nati i seguenti figli:
- nata il [...], maggiorenne economicamente indipendente che vive altrove, Per_1 - nato il [...] maggiorenne non economicamente indipendente, Per_2
- nato il [...] maggiorenne non economicamente indipendente, Per_3
- nato il [...] minorenne non economicamente indipendente, Per_4
- nata il [...] minorenne non economicamente indipendente. Per_5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.11.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori e sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori, con fissazione Per_4 Per_5 della residenza anagrafica presso e con la madre nell'immobile sito in via Pavese n.141/A a Rozzano (MI). I figli maggiorenni non economicamente indipendenti e continueranno a Per_2 Per_3 vivere presso nell'immobile sito in via Pavese n.141/A a Rozzano.
3. Il padre vedrà e terrà con sé i figli minori secondo le seguenti modalità: a week end alternati dal venerdì alla domenica sera ore 20.30 dopo cena e un giorno infrasettimanale (mercoledì) ogni settimana dal pomeriggio alle ore 20.45 dopo cena;
4. I genitori concordano le seguenti modalità per la gestione dei periodi di sospensione scolastica dei minori:
a) durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, e per il resto continuerà ad applicarsi il calendario ordinario di cui al punto 3 che precede;
b) le giornate di festività (Vigilia, Natale, Capodanno, 1 gennaio, Epifania, Pasqua e Pasquetta) saranno alternate tra i genitori, e per il resto continuerà ad applicarsi il calendario ordinario di cui al punto 3 che precede;
c) i Ponti festivi seguiranno il weekend di spettanza se adiacenti.
5. I genitori concordano che la casa familiare sita in via Pavese n.141/A a Rozzano di proprietà di entrambi i coniugi sarà assegnata alla madre, in quanto collocataria prevalente dei figli minori, con tutto quanto l'arreda e con le pertinenze (box e cantina).
Il marito rilascerà l'immobile entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, consegnando le chiavi in suo possesso alla moglie e portando con sé i propri effetti personali e i seguenti beni: pc Apple portatile, Alexa, cassa speaker donata da attrezzi da lavoro Controparte_1 in cantina, bicicletta marito;
la moglie nel medesimo termine volturerà a suo nome tutte le utenze, facendosene carico insieme alle spese condominiali ordinarie e agli ulteriori oneri come per legge. Le utenze, gli oneri e le spese condominiali pregresse, relative al periodo precedente all'uscita di casa del marito, quindi fino al giorno 15 novembre 2025 compreso, saranno ripartite al 50% tra le parti, anche se richieste successivamente.
Il marito preleverà dal box circa 40mq parquet e le piastrelle di greis porcellanato in un momento successivo, previo accordo con la moglie sulla data e sull'orario del prelievo, che dovrà avvenire in ogni caso entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2026. 6. Il padre verserà alla madre un contributo mensile al mantenimento della prole pari a € 150,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità di rilascio della casa coniugale (novembre 2025) rivalutabili annualmente ex indici ISTAT (prima rivalutazione novembre 2026).
7. I genitori concordano che le spese straordinarie dei figli e , e Per_3 Per_2 Per_4 Per_5 saranno suddivise al 50% tra i genitori, con la precisazione che i figli minori e Per_4 Per_5 potranno beneficiare della copertura assicurativa sanitaria paterna, pertanto i genitori suddivideranno al 50% tra loro soltanto il quantum che non sarà oggetto di rimborso diretto o indiretto da parte dell'Ente assicurativo, come da Protocollo del Tribunale di Milano (giugno 2025) in particolare:
“LINEE GUIDA SPESE EXTRA MANTENIMENTO PER FIGLI MINORI E FIGLI MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI O CON DISABILITA' Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di "maggior interesse" devono essere necessariamente concordate tra i genitori salvo che si sia un affido super-esclusivo. In caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell'altro genitore ovvero ottenere il rimborso, l'assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l'educazione, la crescita e la cura del figlio. In ogni altro caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.Igs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
i) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole. MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata
o stabilita giudizialmente.”
8. I genitori concordano che l'Assegno Unico Universale sarà percepito nella misura del 100% dalla madre;
9. I genitori e concordano che la rata del mutuo Parte_2 Parte_1
n.47679056 cointestato ai coniugi per l'acquisto della casa coniugale presso NP (attualmente pari a circa € 717,17 mensili) continuerà a essere sostenuta interamente dalla madre e la rata del finanziamento intestato al marito e di cui la moglie è garante acceso dai coniugi in data CP_2
24 luglio 2023 (che sostituisce il precedente sottoscritto in data 30 gennaio 2017) per le necessità familiari (pari a circa € 508,00 mensili) continuerà a essere sostenuta interamente dal padre, con l'accordo sin da ora stabilito tra i genitori che - in caso di futura vendita dell'immobile casa familiare sita in via Pavese n.141/A a Rozzano cointestato ai coniugi - al momento della ripartizione a metà del ricavato (sottratto l'eventuale residuo del mutuo e del finanziamento) il padre avrà diritto, al rogito, al rimborso da parte della madre del 50% delle rate di finanziamento effettivamente sostenute dal medesimo in via esclusiva dalla mensilità di luglio 2025 fino alla mensilità della vendita comprese e la madre avrà diritto, al rogito, al rimborso da parte del padre del 50% delle rate di mutuo effettivamente sostenute dalla medesima in via esclusiva dalla mensilità di luglio 2025 fino alla mensilità della vendita comprese, previa esibizione reciproca dei giustificativi dell'Istituto di credito e della Finanziaria.
10. I coniugi danno atto e dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e danno atto che, con il corretto e puntuale adempimento del presente accordo e delle obbligazioni che precedono, hanno risolto con reciproca soddisfazione ogni pregresso rapporto di natura personale ed economica e rinunciano alla proposizione di futuri giudizi civili e/o penali inerenti alla pregressa convivenza matrimoniale e/o relativi a qualsivoglia pretesa anche di diversa natura maturata alla data odierna.
11. I coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza che verrà emessa e di rinunciare alla comparizione personale, confermando la volontà di addivenire alla separazione personale alle condizioni di cui supra.
12. I coniugi dichiarano che le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei legali al vincolo della solidarietà passiva.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Le Parti, con il Ricorso introduttivo, hanno chiesto, anche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la Sentenza della Sezione prima civile n. 11906/2023, pubblicata il 16.10.2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis C.p.c.. Non essendo tale domanda, ancora, procedibile, prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, C.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio Milano (MI), il 16 giugno 2001;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) spese di procedura al definitivo;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. Fulvia De Luca . Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.11.2025 da 1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Arenosto presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alice Talpini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI), il 16 giugno 2001 (anno 2001 atto n. 987 parte II serie A) in regime di comunione dei beni. Nonostante un periodo iniziale di armonia coniugale, l'unione ha subìto una frattura irreversibile che ha indotto i coniugi a separarsi una prima volta nell'anno 2018 (Tribunale di Milano R.G. 46784/2018 decreto di omologa del 20.12.2018); tuttavia, dopo un periodo di riconciliazione, di nuovo è venuta meno l'affectio maritalis. Dall'unione delle parti sono nati i seguenti figli:
- nata il [...], maggiorenne economicamente indipendente che vive altrove, Per_1 - nato il [...] maggiorenne non economicamente indipendente, Per_2
- nato il [...] maggiorenne non economicamente indipendente, Per_3
- nato il [...] minorenne non economicamente indipendente, Per_4
- nata il [...] minorenne non economicamente indipendente. Per_5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.11.2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori e sono affidati in via condivisa a entrambi i genitori, con fissazione Per_4 Per_5 della residenza anagrafica presso e con la madre nell'immobile sito in via Pavese n.141/A a Rozzano (MI). I figli maggiorenni non economicamente indipendenti e continueranno a Per_2 Per_3 vivere presso nell'immobile sito in via Pavese n.141/A a Rozzano.
3. Il padre vedrà e terrà con sé i figli minori secondo le seguenti modalità: a week end alternati dal venerdì alla domenica sera ore 20.30 dopo cena e un giorno infrasettimanale (mercoledì) ogni settimana dal pomeriggio alle ore 20.45 dopo cena;
4. I genitori concordano le seguenti modalità per la gestione dei periodi di sospensione scolastica dei minori:
a) durante le vacanze estive i figli trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, e per il resto continuerà ad applicarsi il calendario ordinario di cui al punto 3 che precede;
b) le giornate di festività (Vigilia, Natale, Capodanno, 1 gennaio, Epifania, Pasqua e Pasquetta) saranno alternate tra i genitori, e per il resto continuerà ad applicarsi il calendario ordinario di cui al punto 3 che precede;
c) i Ponti festivi seguiranno il weekend di spettanza se adiacenti.
5. I genitori concordano che la casa familiare sita in via Pavese n.141/A a Rozzano di proprietà di entrambi i coniugi sarà assegnata alla madre, in quanto collocataria prevalente dei figli minori, con tutto quanto l'arreda e con le pertinenze (box e cantina).
Il marito rilascerà l'immobile entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, consegnando le chiavi in suo possesso alla moglie e portando con sé i propri effetti personali e i seguenti beni: pc Apple portatile, Alexa, cassa speaker donata da attrezzi da lavoro Controparte_1 in cantina, bicicletta marito;
la moglie nel medesimo termine volturerà a suo nome tutte le utenze, facendosene carico insieme alle spese condominiali ordinarie e agli ulteriori oneri come per legge. Le utenze, gli oneri e le spese condominiali pregresse, relative al periodo precedente all'uscita di casa del marito, quindi fino al giorno 15 novembre 2025 compreso, saranno ripartite al 50% tra le parti, anche se richieste successivamente.
Il marito preleverà dal box circa 40mq parquet e le piastrelle di greis porcellanato in un momento successivo, previo accordo con la moglie sulla data e sull'orario del prelievo, che dovrà avvenire in ogni caso entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2026. 6. Il padre verserà alla madre un contributo mensile al mantenimento della prole pari a € 150,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità di rilascio della casa coniugale (novembre 2025) rivalutabili annualmente ex indici ISTAT (prima rivalutazione novembre 2026).
7. I genitori concordano che le spese straordinarie dei figli e , e Per_3 Per_2 Per_4 Per_5 saranno suddivise al 50% tra i genitori, con la precisazione che i figli minori e Per_4 Per_5 potranno beneficiare della copertura assicurativa sanitaria paterna, pertanto i genitori suddivideranno al 50% tra loro soltanto il quantum che non sarà oggetto di rimborso diretto o indiretto da parte dell'Ente assicurativo, come da Protocollo del Tribunale di Milano (giugno 2025) in particolare:
“LINEE GUIDA SPESE EXTRA MANTENIMENTO PER FIGLI MINORI E FIGLI MAGGIORENNI NON ECONOMICAMENTE INDIPENDENTI O CON DISABILITA' Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di "maggior interesse" devono essere necessariamente concordate tra i genitori salvo che si sia un affido super-esclusivo. In caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell'altro genitore ovvero ottenere il rimborso, l'assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l'educazione, la crescita e la cura del figlio. In ogni altro caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.Igs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
i) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole. MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata
o stabilita giudizialmente.”
8. I genitori concordano che l'Assegno Unico Universale sarà percepito nella misura del 100% dalla madre;
9. I genitori e concordano che la rata del mutuo Parte_2 Parte_1
n.47679056 cointestato ai coniugi per l'acquisto della casa coniugale presso NP (attualmente pari a circa € 717,17 mensili) continuerà a essere sostenuta interamente dalla madre e la rata del finanziamento intestato al marito e di cui la moglie è garante acceso dai coniugi in data CP_2
24 luglio 2023 (che sostituisce il precedente sottoscritto in data 30 gennaio 2017) per le necessità familiari (pari a circa € 508,00 mensili) continuerà a essere sostenuta interamente dal padre, con l'accordo sin da ora stabilito tra i genitori che - in caso di futura vendita dell'immobile casa familiare sita in via Pavese n.141/A a Rozzano cointestato ai coniugi - al momento della ripartizione a metà del ricavato (sottratto l'eventuale residuo del mutuo e del finanziamento) il padre avrà diritto, al rogito, al rimborso da parte della madre del 50% delle rate di finanziamento effettivamente sostenute dal medesimo in via esclusiva dalla mensilità di luglio 2025 fino alla mensilità della vendita comprese e la madre avrà diritto, al rogito, al rimborso da parte del padre del 50% delle rate di mutuo effettivamente sostenute dalla medesima in via esclusiva dalla mensilità di luglio 2025 fino alla mensilità della vendita comprese, previa esibizione reciproca dei giustificativi dell'Istituto di credito e della Finanziaria.
10. I coniugi danno atto e dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e danno atto che, con il corretto e puntuale adempimento del presente accordo e delle obbligazioni che precedono, hanno risolto con reciproca soddisfazione ogni pregresso rapporto di natura personale ed economica e rinunciano alla proposizione di futuri giudizi civili e/o penali inerenti alla pregressa convivenza matrimoniale e/o relativi a qualsivoglia pretesa anche di diversa natura maturata alla data odierna.
11. I coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza che verrà emessa e di rinunciare alla comparizione personale, confermando la volontà di addivenire alla separazione personale alle condizioni di cui supra.
12. I coniugi dichiarano che le spese di lite sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei legali al vincolo della solidarietà passiva.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Le Parti, con il Ricorso introduttivo, hanno chiesto, anche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la Sentenza della Sezione prima civile n. 11906/2023, pubblicata il 16.10.2023, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis C.p.c.. Non essendo tale domanda, ancora, procedibile, prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, C.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio Milano (MI), il 16 giugno 2001;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) spese di procedura al definitivo;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. Fulvia De Luca . Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG