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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. FO Orazio Maria AL Presidente rel.
2) Dott.ssa Laura Cantore Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2159/2025 R.G. VG avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Cassano Giuseppe Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Petruzzellis Luigina CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 16/04/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno contratto matrimonio in data 05/01/2016 in Gravina in Puglia (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gravina in Puglia al n. 1, parte 1, anno 2016; dalla loro unione nascevano i figli: ad Altamura il 04.01.2013, a Friedrichshafen Per_1 Per_2 Per_ (Germania) il 23.04.2016 e a Lindau (Germania) il 20.12.2018; rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo. In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1
, nato il [...] in Gravina in [...] che hanno contratto matrimonio in data CP_1
05/01/2016 in Gravina in Puglia (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Gravina in Puglia al n. 1, parte 1, anno 2016 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici il 16/04/2025 iscritto al n. r.g. vg 2159/2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 11/11/2025
Il Presidente
FO AL