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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/04/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2214/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
4891/2023)
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., PT rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RICORRENTE
E
, n. a CAIVANO (NA) il 08/04/1961 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. CAPASSO FRANCESCO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/02/2024 parte ricorrente ha dedotto che parte resistente ha presentato domanda per conseguire l'assegno di invalidità civile presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in
1 tale procedimento ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento che parte resistente non è in possesso del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 4891/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE E DEI MOTIVI DI
OPPOSIZIONE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di opposizione ad
A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato la perizianda affetta da :”cardiopatia ipertensiva, complicata da episodio di fibrillazione atriale, inquadrabile in I classe
NYHA; obesità di grado severo (BMI 41,8); asma bronchiale + oculo rinite allergica in discreto controllo terapeutico ed artrosi polidistrettuale in soggetto con pregressa frattura di L2-L3, con reumatismi extrarticolari + lesione a carico della cuffia dei rotatori agli arti superiori”.
2 Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine alla sussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
Le considerazioni medico-legali verranno organizzate nel modo seguente: si proporrà dapprima una valutazione, naturalmente ai sensi del DM 5-2-
1992, seguirà poi un breve commento in cui si motiva il perché si condividano o meno i “motivi sanitari” che supportano il ricorso in dissenso versato in atti. Trattandosi di soggetto infra67enne il suo complesso menomativo andrà valutato in ottemperanza ai riferimenti tabellari di cui al DM.5-2-1992. - La cardiopatia ipertensiva, con fibrillazione atriale già cardiovertiva, è inquadrabile in I classe NYHA ed è valutabile nella misura del 30% in ottemperanza al riferimento tabellare n.
6441: “miocardiopatia o valvulopatia con insufficienza cardiaca lieve, I classe NYHA 21-30%”. riguardo si condividono integralmente le considerazioni formulate dal legale dell' nel ricorso in opposizione. PT
Come già ribadito in molteplici consulenze tecniche d'ufficio, firmate dal sottoscritto, non risultano documentati: interventi chirurgici ed anomalie morfostrutturali compatibili con un inquadramento in II classe NYHA. - Per
l'obesità di grado severo (BMI/indice di massa corporea di 41) è proponibile una percentuale invalidante del 40% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 7105: “obesità con indice di massa corporea compresa tra 35 e 40, con complicanze artrosiche, 31-40%”. Si è attribuita la massima percentuale prevista dal codice di cui sopra perché
l'indice di massa corporea della signora supera il range indicato nel CP_1 codice 7105.
- Per l'asma bronchiale cronico + oculo rinite è attribuibile una percentuale invalidante del 30% ex codice 6003: “asma allergico estrinseco, 21-30%”.
Anche questa valutazione è stata contestata nel ricorso in dissenso. Il sottoscritto ritiene corretta la valutazione del 30% poiché: è indicata in anamnesi un'articolata terapia a base di antistaminici (Cerchio e Rinazina)
e broncodilatatori (Foster e Montegen). In aggiunta la certificazione medica che descrive questa problematica è multipla, seriata nel tempo e
3 proveniente da struttura pubblica. Si insiste sull'importanza di una documentazione seriata negli anni, per conferire bontà alla patologia di partenza e garantire la serenità valutativa al consulente. D'altro canto si è sempre perplessi e piccati nel valutare patologie respiratorie che compaiono improvvisamente in un singolo certificato, spesso a ridosso delle operazioni peritali. La fattispecie in oggetto ha una dinamica diametralmente opposta allo scenario sopra indicato e quindi deve essere valutata in modo “sereno”. Inoltre tra tutti i codici tabellari, che propone il
DM 5-2-1992 per l'asma, è stato utilizzato quello che stabilisce
l'attribuzione della percentuale più bassa: il codice 6407 prevede il riconoscimento del 45%, il 6004 il 35%. - Per la pregressa frattura di L2-
L3 in soggetto artrosi polidistrettuale + lesione alla cuffia dei rotatori + reumatismi extrarticolari è proponibile l'attribuzione di una percentuale invalidante del 40% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 7010:
“anchilosi rachide lombare, 31-40%”. Appare un atto dovuto attribuire una percentuale invalidante del 40% se si tengono in debita considerazione i seguenti aspetti: la signora , a causa di una precipitazione da CP_1 grande altezza ha riportato una frattura a livello di L2-L3 + coccige;
patisce dolori ingovernabili con il trattamento farmacologico, ciò spiega il ricorso al P.O. di nel reparto che si occupa di terapia del dolore e Per_1
l'utilizzo di multipli oppioidi di sintesi (si veda paragrafo stato attuale in cui viene declinata la terapia farmacologica in essere). Orbene integrando le singole percentuali invalidanti con il calcolo riduzionistico di Balthazard, così come impone la normativa vigente, si ottiene una percentuale invalidante conclusiva dell'82%; essa è idonea al riconoscimento dell'assegno di assistenza mensile. Nulla da eccepire in merito alla decorrenza indicata dal precedente CTU (giugno 2023) così come nulla è da eccepire in merito alla revisione da lui proposta (giugno 2026). Tali scelte valutative sono condivise e confermate dal sottoscritto”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della
4 prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite devono essere liquidate in misura unitaria, considerando sia la fase per A.T.P. sia il relativo giudizio di opposizione e, stante il riconoscimento da data successiva al ricorso per A.T.P. ed il rigetto integrale del ricorso in opposizione, possono essere compensate per il
30% e per la restante parte seguono la soccombenza.
Le spese di entrambe C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell' e si PT liquidano con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che CP_1
ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno
[...] di invalidità civile dal giugno 2023 e con revisione a giugno 2026;
2. liquida le spese di lite in complessivi € 3.897,00 oltre rimb. Forf. al
15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 30% e condanna
5 l' al pagamento in favore di parte ricorrente, del restante PT
70% delle spese, con attribuzione al procuratore anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' il compenso del dott. PT
, nominato in sede di opposizione di A.T.P. con Persona_2 decreto depositato nel presente procedimento, e quello del dott.
, nominato in sede di A.T.P. con decreto depositato Persona_3 nel relativo procedimento.
Si comunichi.
Aversa, 29/04/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2214/2024 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
4891/2023)
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., PT rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RICORRENTE
E
, n. a CAIVANO (NA) il 08/04/1961 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. CAPASSO FRANCESCO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/02/2024 parte ricorrente ha dedotto che parte resistente ha presentato domanda per conseguire l'assegno di invalidità civile presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in
1 tale procedimento ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento che parte resistente non è in possesso del requisito sanitario utile per la prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 4891/2023 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE E DEI MOTIVI DI
OPPOSIZIONE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di opposizione ad
A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato la perizianda affetta da :”cardiopatia ipertensiva, complicata da episodio di fibrillazione atriale, inquadrabile in I classe
NYHA; obesità di grado severo (BMI 41,8); asma bronchiale + oculo rinite allergica in discreto controllo terapeutico ed artrosi polidistrettuale in soggetto con pregressa frattura di L2-L3, con reumatismi extrarticolari + lesione a carico della cuffia dei rotatori agli arti superiori”.
2 Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine alla sussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
Le considerazioni medico-legali verranno organizzate nel modo seguente: si proporrà dapprima una valutazione, naturalmente ai sensi del DM 5-2-
1992, seguirà poi un breve commento in cui si motiva il perché si condividano o meno i “motivi sanitari” che supportano il ricorso in dissenso versato in atti. Trattandosi di soggetto infra67enne il suo complesso menomativo andrà valutato in ottemperanza ai riferimenti tabellari di cui al DM.5-2-1992. - La cardiopatia ipertensiva, con fibrillazione atriale già cardiovertiva, è inquadrabile in I classe NYHA ed è valutabile nella misura del 30% in ottemperanza al riferimento tabellare n.
6441: “miocardiopatia o valvulopatia con insufficienza cardiaca lieve, I classe NYHA 21-30%”. riguardo si condividono integralmente le considerazioni formulate dal legale dell' nel ricorso in opposizione. PT
Come già ribadito in molteplici consulenze tecniche d'ufficio, firmate dal sottoscritto, non risultano documentati: interventi chirurgici ed anomalie morfostrutturali compatibili con un inquadramento in II classe NYHA. - Per
l'obesità di grado severo (BMI/indice di massa corporea di 41) è proponibile una percentuale invalidante del 40% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 7105: “obesità con indice di massa corporea compresa tra 35 e 40, con complicanze artrosiche, 31-40%”. Si è attribuita la massima percentuale prevista dal codice di cui sopra perché
l'indice di massa corporea della signora supera il range indicato nel CP_1 codice 7105.
- Per l'asma bronchiale cronico + oculo rinite è attribuibile una percentuale invalidante del 30% ex codice 6003: “asma allergico estrinseco, 21-30%”.
Anche questa valutazione è stata contestata nel ricorso in dissenso. Il sottoscritto ritiene corretta la valutazione del 30% poiché: è indicata in anamnesi un'articolata terapia a base di antistaminici (Cerchio e Rinazina)
e broncodilatatori (Foster e Montegen). In aggiunta la certificazione medica che descrive questa problematica è multipla, seriata nel tempo e
3 proveniente da struttura pubblica. Si insiste sull'importanza di una documentazione seriata negli anni, per conferire bontà alla patologia di partenza e garantire la serenità valutativa al consulente. D'altro canto si è sempre perplessi e piccati nel valutare patologie respiratorie che compaiono improvvisamente in un singolo certificato, spesso a ridosso delle operazioni peritali. La fattispecie in oggetto ha una dinamica diametralmente opposta allo scenario sopra indicato e quindi deve essere valutata in modo “sereno”. Inoltre tra tutti i codici tabellari, che propone il
DM 5-2-1992 per l'asma, è stato utilizzato quello che stabilisce
l'attribuzione della percentuale più bassa: il codice 6407 prevede il riconoscimento del 45%, il 6004 il 35%. - Per la pregressa frattura di L2-
L3 in soggetto artrosi polidistrettuale + lesione alla cuffia dei rotatori + reumatismi extrarticolari è proponibile l'attribuzione di una percentuale invalidante del 40% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 7010:
“anchilosi rachide lombare, 31-40%”. Appare un atto dovuto attribuire una percentuale invalidante del 40% se si tengono in debita considerazione i seguenti aspetti: la signora , a causa di una precipitazione da CP_1 grande altezza ha riportato una frattura a livello di L2-L3 + coccige;
patisce dolori ingovernabili con il trattamento farmacologico, ciò spiega il ricorso al P.O. di nel reparto che si occupa di terapia del dolore e Per_1
l'utilizzo di multipli oppioidi di sintesi (si veda paragrafo stato attuale in cui viene declinata la terapia farmacologica in essere). Orbene integrando le singole percentuali invalidanti con il calcolo riduzionistico di Balthazard, così come impone la normativa vigente, si ottiene una percentuale invalidante conclusiva dell'82%; essa è idonea al riconoscimento dell'assegno di assistenza mensile. Nulla da eccepire in merito alla decorrenza indicata dal precedente CTU (giugno 2023) così come nulla è da eccepire in merito alla revisione da lui proposta (giugno 2026). Tali scelte valutative sono condivise e confermate dal sottoscritto”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della
4 prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite devono essere liquidate in misura unitaria, considerando sia la fase per A.T.P. sia il relativo giudizio di opposizione e, stante il riconoscimento da data successiva al ricorso per A.T.P. ed il rigetto integrale del ricorso in opposizione, possono essere compensate per il
30% e per la restante parte seguono la soccombenza.
Le spese di entrambe C.T.U. sono poste definitivamente a carico dell' e si PT liquidano con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che CP_1
ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno
[...] di invalidità civile dal giugno 2023 e con revisione a giugno 2026;
2. liquida le spese di lite in complessivi € 3.897,00 oltre rimb. Forf. al
15%, iva e cpa come per legge, di cui compensa il 30% e condanna
5 l' al pagamento in favore di parte ricorrente, del restante PT
70% delle spese, con attribuzione al procuratore anticipatario;
3. pone definitivamente a carico dell' il compenso del dott. PT
, nominato in sede di opposizione di A.T.P. con Persona_2 decreto depositato nel presente procedimento, e quello del dott.
, nominato in sede di A.T.P. con decreto depositato Persona_3 nel relativo procedimento.
Si comunichi.
Aversa, 29/04/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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