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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 503/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
AR ER, LA
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ZA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - ZA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240015174700000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso notificato in data 21 gennaio 2025, la società Ricorrente_1 S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1
, ha impugnato la cartella di pagamento n. 03020240015174700000, notificata il 26 novembre 2024 con la quale le veniva ingiunto il pagamento di complessivi € 190.694,29 a titolo di IVA, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2017.
L'atto impugnato trae origine da un controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, a seguito del quale era stata notificata alla società una comunicazione di irregolarità per un importo complessivo di € 273.168,43. La società aveva aderito a un piano di rateizzazione in 20 rate trimestrali.
La cartella di pagamento è stata emessa per "Decadenza rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 5 (pag. 5 di 14 cartella di pagamento)", dovuta alla scadenza del 02 gennaio 2023.
A sostegno del ricorso, la società ricorrente ha eccepito:
-La nullità della cartella per erroneità della motivazione, avendo essa provveduto al regolare pagamento della 5° rata in data 02 gennaio 2023 per l'importo di € 14.573,91, così come delle rate precedenti e successive.
-L'irregolarità dell'importo richiesto, in quanto l'Ufficio non avrebbe scomputato i pagamenti relativi all'11° e alla 12° rata, effettuati rispettivamente in data 01 luglio 2024 e 30 settembre 2024.
-La nullità dell'atto per difetto di motivazione in violazione degli artt. 1 e 7 della L. n. 212/2000 (Statuto del
Contribuente) , in quanto le imprecisioni contenute non consentirebbero di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione.
La ricorrente ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'atto, l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale ha controdedotto:
-In merito all'omesso scomputo delle rate 11 e 12, ha ammesso l'anomalia, attribuendola a un'impossibilità tecnica del sistema informativo. Ha tuttavia comunicato di aver provveduto a un sgravio parziale con provvedimento prot. 2024S793511 in data 16 dicembre 2024, riducendo la somma dovuta a € 159.811,35.
-In merito alla motivazione della decadenza, pur non contestando l'avvenuto pagamento della 5° rata, ha sostenuto che la decadenza fosse comunque legittima a causa del "tardivo versamento della rata n. 9 (oltre la scadenza della rata successiva)", come indicato nel provvedimento di sgravio.
Ha infine respinto le eccezioni sulla nullità per difetto di motivazione, ritenendole inconferenti in quanto relative agli avvisi di accertamento e non alle comunicazioni da controllo automatizzato, e ha sostenuto che la motivazione fosse comunque sufficiente a garantire il diritto di difesa.
La Corte, all' udienza dell'11.02.2026 tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il punto centrale e dirimente della controversia risiede nella legittimità della motivazione posta a fondamento della cartella di pagamento impugnata. Tale atto, notificato alla società ricorrente in data 26 novembre 2024, indica in modo esplicito e inequivocabile la causa della decadenza dal beneficio della rateazione nel "mancato pagamento nei termini della rata numero 5".
Tuttavia, dalla documentazione prodotta in atti dalla ricorrente, e non contestata dall'Ufficio, emerge con chiarezza che la suddetta 5° rata, con scadenza 02 gennaio 2023, è stata regolarmente versata in pari data per l'importo corretto di € 14.573,91.
Ne consegue che la motivazione contenuta nell'atto impugnato è palesemente erronea e fondata su un presupposto di fatto inesistente.
L'obbligo di motivazione degli atti tributari, sancito dall'art. 7 della L. 212/2000, non è un mero requisito formale, ma un presidio essenziale a garanzia del contribuente, volto a consentirgli di comprendere appieno le ragioni della pretesa e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa. Una motivazione basata su fatti non veritieri equivale a una motivazione assente, viziando irrimediabilmente l'atto.
Risulta irrilevante e non sanante la circostanza che l'Agenzia delle Entrate, in sede di controdeduzioni e nel successivo provvedimento di sgravio parziale del 16 dicembre 2024, abbia tentato di modificare ex post la ragione della decadenza, imputandola ora al tardivo pagamento della 9° rata. Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con esclusivo riferimento alla motivazione in esso contenuta al momento della sua emanazione, non essendo consentita un'integrazione postuma in sede contenziosa. L'Ufficio non può "correggere il tiro" in corso di causa, sanando un vizio originario dell'atto.
Pertanto, essendo stata provata la non veridicità del presupposto di fatto addotto nella cartella di pagamento
(il mancato pagamento della 5° rata), l'atto stesso deve essere dichiarato illegittimo per difetto di motivazione.
L'accoglimento del ricorso per tale motivo assorbe ogni altra questione sollevata dalle parti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ZA, Sezione 3°, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
-Annulla la cartella di pagamento n. 03020240015174700000.
-Condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, che si liquidano in € 2.500,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, se versato.
Così deciso in ZA, 11 febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE (Dott. Roberto Garzulli)
IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Murone)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
AR ER, LA
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 244/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ZA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - ZA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240015174700000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso notificato in data 21 gennaio 2025, la società Ricorrente_1 S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1
, ha impugnato la cartella di pagamento n. 03020240015174700000, notificata il 26 novembre 2024 con la quale le veniva ingiunto il pagamento di complessivi € 190.694,29 a titolo di IVA, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2017.
L'atto impugnato trae origine da un controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, a seguito del quale era stata notificata alla società una comunicazione di irregolarità per un importo complessivo di € 273.168,43. La società aveva aderito a un piano di rateizzazione in 20 rate trimestrali.
La cartella di pagamento è stata emessa per "Decadenza rateazione per mancato pagamento nei termini della rata numero 5 (pag. 5 di 14 cartella di pagamento)", dovuta alla scadenza del 02 gennaio 2023.
A sostegno del ricorso, la società ricorrente ha eccepito:
-La nullità della cartella per erroneità della motivazione, avendo essa provveduto al regolare pagamento della 5° rata in data 02 gennaio 2023 per l'importo di € 14.573,91, così come delle rate precedenti e successive.
-L'irregolarità dell'importo richiesto, in quanto l'Ufficio non avrebbe scomputato i pagamenti relativi all'11° e alla 12° rata, effettuati rispettivamente in data 01 luglio 2024 e 30 settembre 2024.
-La nullità dell'atto per difetto di motivazione in violazione degli artt. 1 e 7 della L. n. 212/2000 (Statuto del
Contribuente) , in quanto le imprecisioni contenute non consentirebbero di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione.
La ricorrente ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'atto, l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale ha controdedotto:
-In merito all'omesso scomputo delle rate 11 e 12, ha ammesso l'anomalia, attribuendola a un'impossibilità tecnica del sistema informativo. Ha tuttavia comunicato di aver provveduto a un sgravio parziale con provvedimento prot. 2024S793511 in data 16 dicembre 2024, riducendo la somma dovuta a € 159.811,35.
-In merito alla motivazione della decadenza, pur non contestando l'avvenuto pagamento della 5° rata, ha sostenuto che la decadenza fosse comunque legittima a causa del "tardivo versamento della rata n. 9 (oltre la scadenza della rata successiva)", come indicato nel provvedimento di sgravio.
Ha infine respinto le eccezioni sulla nullità per difetto di motivazione, ritenendole inconferenti in quanto relative agli avvisi di accertamento e non alle comunicazioni da controllo automatizzato, e ha sostenuto che la motivazione fosse comunque sufficiente a garantire il diritto di difesa.
La Corte, all' udienza dell'11.02.2026 tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il punto centrale e dirimente della controversia risiede nella legittimità della motivazione posta a fondamento della cartella di pagamento impugnata. Tale atto, notificato alla società ricorrente in data 26 novembre 2024, indica in modo esplicito e inequivocabile la causa della decadenza dal beneficio della rateazione nel "mancato pagamento nei termini della rata numero 5".
Tuttavia, dalla documentazione prodotta in atti dalla ricorrente, e non contestata dall'Ufficio, emerge con chiarezza che la suddetta 5° rata, con scadenza 02 gennaio 2023, è stata regolarmente versata in pari data per l'importo corretto di € 14.573,91.
Ne consegue che la motivazione contenuta nell'atto impugnato è palesemente erronea e fondata su un presupposto di fatto inesistente.
L'obbligo di motivazione degli atti tributari, sancito dall'art. 7 della L. 212/2000, non è un mero requisito formale, ma un presidio essenziale a garanzia del contribuente, volto a consentirgli di comprendere appieno le ragioni della pretesa e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa. Una motivazione basata su fatti non veritieri equivale a una motivazione assente, viziando irrimediabilmente l'atto.
Risulta irrilevante e non sanante la circostanza che l'Agenzia delle Entrate, in sede di controdeduzioni e nel successivo provvedimento di sgravio parziale del 16 dicembre 2024, abbia tentato di modificare ex post la ragione della decadenza, imputandola ora al tardivo pagamento della 9° rata. Secondo un consolidato principio giurisprudenziale, la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con esclusivo riferimento alla motivazione in esso contenuta al momento della sua emanazione, non essendo consentita un'integrazione postuma in sede contenziosa. L'Ufficio non può "correggere il tiro" in corso di causa, sanando un vizio originario dell'atto.
Pertanto, essendo stata provata la non veridicità del presupposto di fatto addotto nella cartella di pagamento
(il mancato pagamento della 5° rata), l'atto stesso deve essere dichiarato illegittimo per difetto di motivazione.
L'accoglimento del ricorso per tale motivo assorbe ogni altra questione sollevata dalle parti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ZA, Sezione 3°, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
-Annulla la cartella di pagamento n. 03020240015174700000.
-Condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, che si liquidano in € 2.500,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, se versato.
Così deciso in ZA, 11 febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE (Dott. Roberto Garzulli)
IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Murone)