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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/12/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. GI PO Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa AR CI Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2110/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Maria Saladino;
appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Mario Milone;
appellata (ammessa al P.S.S.)
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4640/2022 emessa in data 14/11/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 19408/2017, ha accertato la consistenza della comunione ordinaria venutasi a creare a seguito dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi e Parte_1
ha disposto lo scioglimento della stessa mediante attribuzioni in favore di entrambe CP_1 le parti;
ha, inoltre, rigettato la domanda di annullamento proposta in via riconvenzionale da e condannato al pagamento in favore di quest'ultimo al pagamento della quota Pt_1 CP_1 parte delle rate di mutuo e al rimborso delle imposte di bollo da questi pagate.
Avverso detta sentenza ha interposto appello , eccependone l'erroneità sotto vari profili. Pt_1
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Scaduto il termine perentorio del giorno 11 luglio 2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ❖ MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di appello contesta la sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'annullamento del contratto di compravendita della quota di proprietà dell'immobile di Villabate, via Piave n. 31. Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio, dal quale doveva invece desumersi la violenza a lui rivolta dal padre di CP_1
e diretta inequivocabilmente ad estorcere il suo consenso alla stipulazione del contratto.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha imputato alla massa da dividere il valore dell'immobile, ovvero il prezzo di vendita della relativa quota.
Il terzo motivo di appello attiene alla mancata inclusione, tra le passività della comunione, delle ultime 35 rate del mutuo contratto per l'acquisto del citato appartamento, pagate dall'appellante.
Con l'ultimo motivo di appello si duole dell'erronea compensazione delle spese di lite. Pt_1
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Il primo motivo di appello è infondato.
In fattispecie analoga a quella in esame (accordo di separazione sottoscritto dal coniuge, bersaglio di minacce e intimidazioni) la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Conseguentemente, il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte (Cassazione civile sez. I, 20/02/2024, n. 4440).
Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione di tali principi, motivando compiutamente la propria attività di valutazione delle prove e pervenendo al condivisibile accertamento dell'insussistenza sia del requisito della serietà della minaccia che del nesso causale tra la stessa e la vendita della quota dell'immobile di cui trattasi.
Invero, si è limitato ad allegare in modo assolutamente generico di aver subito vessazioni Pt_1 da parte dell'ex coniuge, minacce da parte della relativa famiglia e, in particolare, dal padre della stessa;
dall'istruttoria svolta è solo emerso che il padre di avrebbe effettivamente, peraltro CP_1 in un'unica occasione, minacciato di morte il genero, ma non al fine specifico di determinare il suo consenso alla vendita, bensì per indurlo ad andare via dalla casa coniugale.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver assistito alla minaccia, riferendo che “è Tes_1 intervenuto il padre della sig.ra minacciando il sig. e dicendogli che se non fosse andato via portando CP_1 Pt_1 con sé tutti i mobili avrebbe dato fuoco a lui e ai mobili” e di non aver sentito precisamente dire al CP_1 che dovesse trasferire la sua parte di proprietà di casa alla figlia. Pt_1 Nello stesso senso depone anche la dichiarazione della testimone “è vero, lo ha minacciato Tes_2
e il problema era propria la casa;
gli diceva in dialetto che doveva andare via e che avrebbe dato fuoco a lui e ai suoi mobili;
gli diceva, poi, che doveva dare la sua parte di casa alla figlia”; dalla testimonianza in esame, da valutare in uno alle ulteriori prove assunte, si evince, in particolare, che la minaccia di morte era connessa all'abbandono della casa coniugale, mentre altro era il tema del trasferimento della relativa quota.
Inoltre, i testi e sentiti a prova contraria, hanno preliminarmente escluso che Tes_3 Tes_4 durante quel litigio il sig. avrebbe minacciato , nonché precisato che il primo CP_1 Pt_1 avrebbe, a fronte della volontà dell'odierno appellante di andare via da casa, ricordatogli di onorare l'impegno già preso in relazione alla casa, identificato dalla teste come un accordo Tes_4 relativo al trasferimento della casa alla sig.ra a fronte di somme già date nel tempo a . CP_1 Pt_1
Dall'istruttoria svolta non è dunque emerso con ragionevole grado di probabilità che la minaccia di morte fosse stata rivolta proprio al fine di coartare il consenso di alla stipula del Pt_1 contratto oggetto di tale accordo.
Inoltre, non appare plausibile che la minaccia fosse seria e tale da realizzarsi con probabilità, posto che, dalle testimonianze assunte, risulta che la stessa si inserisce nell'ambito di un acceso litigio, correlato ad un più ampio contesto di crisi di coppia, svoltosi peraltro alla presenza di amici e familiari di questa.
Peraltro, il lasso di tempo non trascurabile tra il descritto episodio e la stipula del contratto (circa due mesi), in assenza di deduzioni da parte del circa successive interlocuzioni volte a Pt_1 garantire al suocero che avrebbe provveduto quanto prima alla vendita dell'immobile, inducono a confermare che la minaccia non abbia avuto effettiva valenza intimidatoria rispetto alla volontà dell'appellante di concludere il contratto.
Nessun rilievo, assume, infine, come detto, la convenienza economica dell'accordo ai fini della sussistenza del dedotto vizio del consenso;
priva di rilevanza è dunque l'affermazione secondo cui il valore indicato nell'atto di vendita sarebbe di gran lunga inferiore a quello di mercato.
Ciò posto quanto alla validità ed all'efficacia del contratto in esame, privo di fondamento è il secondo motivo di appello.
Con il citato contratto di compravendita dell'11/02/2013 i coniugi hanno infatti disposto lo scioglimento della comunione ordinaria sull'immobile, appena instauratasi in conseguenza della separazione legale dei beni convenuta con l'atto notarile stipulato in pari data. L'immobile in questione, dunque, non rientra nella massa da dividere;
ne consegue l'infondatezza della richiesta di imputare alla comunione il valore dello stesso ed il denaro utilizzato da per pagare il CP_1 prezzo della relativa quota, avendo già i coniugi provveduto alla relativa divisione e alla regolazione dei propri rapporti patrimoniali inerenti al predetto immobile.
Quanto al terzo motivo di appello, correttamente il giudice di primo grado ha condannato CP_1 al pagamento in favore di della quota parte delle rate del mutuo contratto per l'acquisto Pt_1 della casa coniugale integralmente pagate dal convenuto, escludendo invece da tale calcolo quelle che non ha fornito prova di avere pagato. Appare a tal fine puntuale e condivisibile la Pt_1 valutazione svolta dal Tribunale in ordine ai documenti n. 3 e 4 del fascicolo del convenuto, da questi prodotti a fondamento della domanda in esame. Deve essere infine rigettato il motivo di appello relativo alle spese di lite, tenuto conto della totale soccombenza di rispetto alla domanda di annullamento del contratto di compravendita Pt_1
e del parziale rigetto delle ulteriori pretese da questi azionate.
In definitiva, la sentenza di primo grado dev'essere integralmente confermata.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Spese di lite
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria, poiché non effettivamente svolta.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1 che liquida in € 7.160,00, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Erario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Palermo tenuta il 04/12/2025.
Palermo, 16/12/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
AR CI GI PO
Alla redazione della bozza della sentenza ha collaborato la ott.ssa Giulia Pirrone. CP_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. GI PO Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa AR CI Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2110/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Maria Saladino;
appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Mario Milone;
appellata (ammessa al P.S.S.)
Motivi della decisione
❖ FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4640/2022 emessa in data 14/11/2022 all'esito del giudizio n.r.g. 19408/2017, ha accertato la consistenza della comunione ordinaria venutasi a creare a seguito dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi e Parte_1
ha disposto lo scioglimento della stessa mediante attribuzioni in favore di entrambe CP_1 le parti;
ha, inoltre, rigettato la domanda di annullamento proposta in via riconvenzionale da e condannato al pagamento in favore di quest'ultimo al pagamento della quota Pt_1 CP_1 parte delle rate di mutuo e al rimborso delle imposte di bollo da questi pagate.
Avverso detta sentenza ha interposto appello , eccependone l'erroneità sotto vari profili. Pt_1
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Scaduto il termine perentorio del giorno 11 luglio 2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜ ❖ MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di appello contesta la sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'annullamento del contratto di compravendita della quota di proprietà dell'immobile di Villabate, via Piave n. 31. Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio, dal quale doveva invece desumersi la violenza a lui rivolta dal padre di CP_1
e diretta inequivocabilmente ad estorcere il suo consenso alla stipulazione del contratto.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha imputato alla massa da dividere il valore dell'immobile, ovvero il prezzo di vendita della relativa quota.
Il terzo motivo di appello attiene alla mancata inclusione, tra le passività della comunione, delle ultime 35 rate del mutuo contratto per l'acquisto del citato appartamento, pagate dall'appellante.
Con l'ultimo motivo di appello si duole dell'erronea compensazione delle spese di lite. Pt_1
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Il primo motivo di appello è infondato.
In fattispecie analoga a quella in esame (accordo di separazione sottoscritto dal coniuge, bersaglio di minacce e intimidazioni) la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Conseguentemente, il contratto non può essere annullato ex art. 1434 c.c. ove la determinazione della parte sia stata determinata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte (Cassazione civile sez. I, 20/02/2024, n. 4440).
Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione di tali principi, motivando compiutamente la propria attività di valutazione delle prove e pervenendo al condivisibile accertamento dell'insussistenza sia del requisito della serietà della minaccia che del nesso causale tra la stessa e la vendita della quota dell'immobile di cui trattasi.
Invero, si è limitato ad allegare in modo assolutamente generico di aver subito vessazioni Pt_1 da parte dell'ex coniuge, minacce da parte della relativa famiglia e, in particolare, dal padre della stessa;
dall'istruttoria svolta è solo emerso che il padre di avrebbe effettivamente, peraltro CP_1 in un'unica occasione, minacciato di morte il genero, ma non al fine specifico di determinare il suo consenso alla vendita, bensì per indurlo ad andare via dalla casa coniugale.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver assistito alla minaccia, riferendo che “è Tes_1 intervenuto il padre della sig.ra minacciando il sig. e dicendogli che se non fosse andato via portando CP_1 Pt_1 con sé tutti i mobili avrebbe dato fuoco a lui e ai mobili” e di non aver sentito precisamente dire al CP_1 che dovesse trasferire la sua parte di proprietà di casa alla figlia. Pt_1 Nello stesso senso depone anche la dichiarazione della testimone “è vero, lo ha minacciato Tes_2
e il problema era propria la casa;
gli diceva in dialetto che doveva andare via e che avrebbe dato fuoco a lui e ai suoi mobili;
gli diceva, poi, che doveva dare la sua parte di casa alla figlia”; dalla testimonianza in esame, da valutare in uno alle ulteriori prove assunte, si evince, in particolare, che la minaccia di morte era connessa all'abbandono della casa coniugale, mentre altro era il tema del trasferimento della relativa quota.
Inoltre, i testi e sentiti a prova contraria, hanno preliminarmente escluso che Tes_3 Tes_4 durante quel litigio il sig. avrebbe minacciato , nonché precisato che il primo CP_1 Pt_1 avrebbe, a fronte della volontà dell'odierno appellante di andare via da casa, ricordatogli di onorare l'impegno già preso in relazione alla casa, identificato dalla teste come un accordo Tes_4 relativo al trasferimento della casa alla sig.ra a fronte di somme già date nel tempo a . CP_1 Pt_1
Dall'istruttoria svolta non è dunque emerso con ragionevole grado di probabilità che la minaccia di morte fosse stata rivolta proprio al fine di coartare il consenso di alla stipula del Pt_1 contratto oggetto di tale accordo.
Inoltre, non appare plausibile che la minaccia fosse seria e tale da realizzarsi con probabilità, posto che, dalle testimonianze assunte, risulta che la stessa si inserisce nell'ambito di un acceso litigio, correlato ad un più ampio contesto di crisi di coppia, svoltosi peraltro alla presenza di amici e familiari di questa.
Peraltro, il lasso di tempo non trascurabile tra il descritto episodio e la stipula del contratto (circa due mesi), in assenza di deduzioni da parte del circa successive interlocuzioni volte a Pt_1 garantire al suocero che avrebbe provveduto quanto prima alla vendita dell'immobile, inducono a confermare che la minaccia non abbia avuto effettiva valenza intimidatoria rispetto alla volontà dell'appellante di concludere il contratto.
Nessun rilievo, assume, infine, come detto, la convenienza economica dell'accordo ai fini della sussistenza del dedotto vizio del consenso;
priva di rilevanza è dunque l'affermazione secondo cui il valore indicato nell'atto di vendita sarebbe di gran lunga inferiore a quello di mercato.
Ciò posto quanto alla validità ed all'efficacia del contratto in esame, privo di fondamento è il secondo motivo di appello.
Con il citato contratto di compravendita dell'11/02/2013 i coniugi hanno infatti disposto lo scioglimento della comunione ordinaria sull'immobile, appena instauratasi in conseguenza della separazione legale dei beni convenuta con l'atto notarile stipulato in pari data. L'immobile in questione, dunque, non rientra nella massa da dividere;
ne consegue l'infondatezza della richiesta di imputare alla comunione il valore dello stesso ed il denaro utilizzato da per pagare il CP_1 prezzo della relativa quota, avendo già i coniugi provveduto alla relativa divisione e alla regolazione dei propri rapporti patrimoniali inerenti al predetto immobile.
Quanto al terzo motivo di appello, correttamente il giudice di primo grado ha condannato CP_1 al pagamento in favore di della quota parte delle rate del mutuo contratto per l'acquisto Pt_1 della casa coniugale integralmente pagate dal convenuto, escludendo invece da tale calcolo quelle che non ha fornito prova di avere pagato. Appare a tal fine puntuale e condivisibile la Pt_1 valutazione svolta dal Tribunale in ordine ai documenti n. 3 e 4 del fascicolo del convenuto, da questi prodotti a fondamento della domanda in esame. Deve essere infine rigettato il motivo di appello relativo alle spese di lite, tenuto conto della totale soccombenza di rispetto alla domanda di annullamento del contratto di compravendita Pt_1
e del parziale rigetto delle ulteriori pretese da questi azionate.
In definitiva, la sentenza di primo grado dev'essere integralmente confermata.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Spese di lite
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria, poiché non effettivamente svolta.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1 che liquida in € 7.160,00, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Erario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Palermo tenuta il 04/12/2025.
Palermo, 16/12/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
AR CI GI PO
Alla redazione della bozza della sentenza ha collaborato la ott.ssa Giulia Pirrone. CP_2