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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1840/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12789/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00174 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249011342267000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249011342267000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249011342267000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00174 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013101424/2013 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11197/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 giusta procura in atti, ha impugnato l'avviso di intimazione n.09720249011342267000 notificato in data 2.7.2024 contenente l'avviso di accertamento TK7013101424/2013, chiedendone l'annullamento perchè non preceduto dalla notifica dell'avviso prodromico, perchè la pretesa era prescritta.
Disposta ed espletata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Roma la stessa si è costituita contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso, di cui ha invocato il rigetto.
Nessuno si è costituito per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è ammissibile e procedibile e ricorre la giurisdizione della Corte di Giustizia di primo grado adita, avendo il ricorrente evidenziato di aver proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento in riferimento all'avviso di accertamento afferente RP ed altro.
Preliminarmente l'intimazione di pagamento è un atto impugnabile, in quanto in tema di contenzioso tributario,
l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, art. 19, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela (v. Cass.
Civ. n. 6245 del 2020; ex plurimis: Cass. Civ. n. 3259 del 2019; n. 2616 del 2015, n. 14765 del 2016, n.
26129 del 2017).
L'atto impugnato è completo in ogni suo elemento e rispetta tutti i dettami della normativa ministeriale, indicando la cartella ed il tributo al quale si riferisce, il titolo, la data di notifica oltre che l'autorità, la sottoscrizione, le modalità e i termini per proporre ricorso nonché il responsabile del procedimento onde il contribuente è posto nella condizione di poter esperire le azione opportune a tutela delle proprie ragioni.
L'intimazione di pagamento è motivata. Nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (v. espressamente Cass. Civ. –
Sentenza 24 settembre 2014, n. 20094; Cass. Civ. - Sentenza 08 ottobre 2014, n. 21177).
L'atto indica chiaramente le modalità per proporre ricorso innanzi alle Giurisdizioni competenti, nonché le precise indicazioni per ottenere informazioni e chiarimenti, con la conseguenza che non può assumersi leso il diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Non ricorre la eccepità nullità, per mancata notifica dell'atto prodomico, in quanto l'avviso di accertamento
TK7013101424 afferente l'anno d'imposta 2008, emesso dall'Ufficio Territoriale di Albano Laziale risulta ritualmente notificato alla parte in data 28.06.2013, con la conseguenza che la pretesa in esso contenuta è divenuta definitiva a seguito della sua omessa impugnazione da parte del contribuente.
Dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento e della sua omessa impugnazione discende la legittimità del credito azionato per cui l'Agenzia ha documentato la notifica del messo Comunale di Albano Laziale riguardante la copia del deposito dell'avviso di accertamento presso la casa Comunale avvenuta in data
11.07.2013.
La prescrizione non è decorsa.
Il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. – “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” – bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non puòconsiderarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonomavalutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (v. espressamente, Cass. Civ. sez.n.10549/2019, Cass. Civ. – sent. del 14.11. 2014 e n. 24322 Sez. 5, Cass. Civ. Sentenza n. 2941 del
9/02/2007; Sez. U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021).
Segnatamente con d.l. n. 18/2020, cd. “Decreto Cura Italia” è stata disposta la sospensione, fino al 31 maggio
2020, della notifica di cartelle ed altri atti di riscossione. Successivamente, in linea con le tempistiche previste dai provvedimenti legati allo stato di emergenza sanitaria, il cd. “Decreto Agosto” (d.l. n. 104/2020) ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre 2020 dal d.l. n. 125/2020. Il d.l. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, ha poi fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione, ulteriormente differita al 30 aprile 2021 dal "Decreto Sostegni" (d.l. n. 41/2021). Il “Decreto
Sostegni-bis” (d.l. n. 73/2021) ha ancora una volta prolungato i termini di sospensione al 30 giugno 2021, prorogati ulteriormente al 31/08/2021 dalla legge di conversione n. 106/2021, di conversione del “Decreto
Sostegni-bis”.
Al lume delle argomentazioni che precedono il ricorso dev'essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di parte resistente con applicazione del d.m. n.55 del 2014 e succ. modifiche.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Respinge il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Agenzia delle Entrate liquidate in euro
1400,00 per compenso professionale oltre accessori di legge. Nulla sulle spese nei confronti dell'ADER.
Roma 11.11.2025 Il Presidente
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12789/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00174 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249011342267000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249011342267000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249011342267000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00174 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013101424/2013 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11197/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 giusta procura in atti, ha impugnato l'avviso di intimazione n.09720249011342267000 notificato in data 2.7.2024 contenente l'avviso di accertamento TK7013101424/2013, chiedendone l'annullamento perchè non preceduto dalla notifica dell'avviso prodromico, perchè la pretesa era prescritta.
Disposta ed espletata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Roma la stessa si è costituita contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso, di cui ha invocato il rigetto.
Nessuno si è costituito per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è ammissibile e procedibile e ricorre la giurisdizione della Corte di Giustizia di primo grado adita, avendo il ricorrente evidenziato di aver proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento in riferimento all'avviso di accertamento afferente RP ed altro.
Preliminarmente l'intimazione di pagamento è un atto impugnabile, in quanto in tema di contenzioso tributario,
l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, art. 19, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela (v. Cass.
Civ. n. 6245 del 2020; ex plurimis: Cass. Civ. n. 3259 del 2019; n. 2616 del 2015, n. 14765 del 2016, n.
26129 del 2017).
L'atto impugnato è completo in ogni suo elemento e rispetta tutti i dettami della normativa ministeriale, indicando la cartella ed il tributo al quale si riferisce, il titolo, la data di notifica oltre che l'autorità, la sottoscrizione, le modalità e i termini per proporre ricorso nonché il responsabile del procedimento onde il contribuente è posto nella condizione di poter esperire le azione opportune a tutela delle proprie ragioni.
L'intimazione di pagamento è motivata. Nel regime introdotto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (v. espressamente Cass. Civ. –
Sentenza 24 settembre 2014, n. 20094; Cass. Civ. - Sentenza 08 ottobre 2014, n. 21177).
L'atto indica chiaramente le modalità per proporre ricorso innanzi alle Giurisdizioni competenti, nonché le precise indicazioni per ottenere informazioni e chiarimenti, con la conseguenza che non può assumersi leso il diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Non ricorre la eccepità nullità, per mancata notifica dell'atto prodomico, in quanto l'avviso di accertamento
TK7013101424 afferente l'anno d'imposta 2008, emesso dall'Ufficio Territoriale di Albano Laziale risulta ritualmente notificato alla parte in data 28.06.2013, con la conseguenza che la pretesa in esso contenuta è divenuta definitiva a seguito della sua omessa impugnazione da parte del contribuente.
Dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento e della sua omessa impugnazione discende la legittimità del credito azionato per cui l'Agenzia ha documentato la notifica del messo Comunale di Albano Laziale riguardante la copia del deposito dell'avviso di accertamento presso la casa Comunale avvenuta in data
11.07.2013.
La prescrizione non è decorsa.
Il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. – “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” – bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non puòconsiderarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonomavalutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (v. espressamente, Cass. Civ. sez.n.10549/2019, Cass. Civ. – sent. del 14.11. 2014 e n. 24322 Sez. 5, Cass. Civ. Sentenza n. 2941 del
9/02/2007; Sez. U, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021).
Segnatamente con d.l. n. 18/2020, cd. “Decreto Cura Italia” è stata disposta la sospensione, fino al 31 maggio
2020, della notifica di cartelle ed altri atti di riscossione. Successivamente, in linea con le tempistiche previste dai provvedimenti legati allo stato di emergenza sanitaria, il cd. “Decreto Agosto” (d.l. n. 104/2020) ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre 2020 dal d.l. n. 125/2020. Il d.l. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, ha poi fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione, ulteriormente differita al 30 aprile 2021 dal "Decreto Sostegni" (d.l. n. 41/2021). Il “Decreto
Sostegni-bis” (d.l. n. 73/2021) ha ancora una volta prolungato i termini di sospensione al 30 giugno 2021, prorogati ulteriormente al 31/08/2021 dalla legge di conversione n. 106/2021, di conversione del “Decreto
Sostegni-bis”.
Al lume delle argomentazioni che precedono il ricorso dev'essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore di parte resistente con applicazione del d.m. n.55 del 2014 e succ. modifiche.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Respinge il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Agenzia delle Entrate liquidate in euro
1400,00 per compenso professionale oltre accessori di legge. Nulla sulle spese nei confronti dell'ADER.
Roma 11.11.2025 Il Presidente