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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Martino Casavola - Presidente rel.
PA GR - GI
Anna Carbonara - GI
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3102/2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale, promosso
DA
, difeso e rappresentato dall'avv. ENRICA ASSUNTA Parte_1
GIANNETTA, come da mandato in atti;
E
, difesa e rappresentata dall'avv. FABIO VALERIANO Controparte_1
ZILIO, come da mandato in atti con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 01/10/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/09/2007 nel Comune di Faggiano (TA); che dalla loro unione erano nati i figli e rispettivamente il 30.04.2007, Per_1 Per_2 Per_3
29.11.2009 e il 19.02.2015, e che la stessa era naufragata senza possibilità di riconciliazione,
adivano questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 12/11/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127
ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere
intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione
della prole”, dispone che il GI pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi.
Passando all'esame del merito occorre dare atto che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali e quelli relativi alla prole secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e delle successive note depositate per l'udienza a trattazione scritta del12.11.2025.
Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole e ne consente l'omologazione.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
27/02/1983, e nata a [...] il [...], uniti in Controparte_1
matrimonio in Faggiano (TA) il 28/09/2007 con atto trascritto nell'apposito registro del
Comune di Faggiano (TA), dell'anno 2007, parte II, serie A, numero 12;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi , nato a [...] Parte_1
(TA) il 27/02/1983, e , nata a [...] il [...] in Controparte_1
conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nel ricorso introduttivo del giudizio e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente;
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14/11/2025 IL PRESIDENTE rel.
dott. Martino Casavola
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