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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/03/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 5515/2023 R.G.
UDIENZA FIGURATA A TRATTAZIONE SCRITTA 6/3/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che le parti hanno depositato note scritte;
- che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281-sexies c.p.c.);
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.30;
- che, alle ore 10.45, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 6/3/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5525, Ruolo Generale dell'anno 2023, all'udienza del 6/3/2025, con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione al termine di udienza svolta a trattazione scritta, vertente
TRA
elettivamente domiciliata, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Fabrizio TRENTA, in forza di procura speciale in atti;
OPPONENTE
E
elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa Controparte_1 da dagli Avv.ti Giuseppe TANZI GERMANI ed Enrico META, in forza di procura speciale in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata
“mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
La aveva richiesto - e poi ottenuto - il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 2193/2023, depositato il 22/9/2023, del Tribunale di
Velletri, oltre interessi fino al saldo e spese, nei confronti di
[...]
, per esposizione debitoria derivante dall'effettuazione Parte_1 di lavori eseguiti presso il cantiere di Via Zurigo, in Torvaianica di
Pomezia, come risultante dalla documentazione prodotta con l'istanza ingiuntiva.
La società intimata proponeva opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, contestando il merito della pretesa. In particolare, era preliminarmente eccepita l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Velletri. Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La società ingiungente, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Pagina 3 Dott. Renato Buzi Respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato, la causa era istruita con produzione documentale;
all'esito, era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies
c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass. 32358/2023,
Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024).
In particolare, ha eccepito che “(…) La Parte_1 [...] ha svolto lavori edili presso il cantiere sito in Controparte_1
Torvaianica, Pomezia, Via Zurigo 6, giusta scrittura privata di affidamento lavori sottoscritta con la in data Parte_2
3 febbraio 2022 (all.2) per un importo complessivo di Euro 80.000.00.
Nella predetta scrittura, e precisamente all'art. 21, è espressamente
Pagina 4 Dott. Renato Buzi previsto che, in caso di controversie, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma, peraltro solo dopo aver intentato un componimento bonario in mediazione. Ciò posto, rilevato il fatto che nessuna delle parti in causa riveste la qualifica di “consumatore”,
l'ingiunzione richiesta (ed ottenuta) da innanzi al Controparte_1
Tribunale di Velletri difetta del requisito della competenza territoriale, che appartiene al Foro di Roma e visto il valore della causa, nello specifico, al Tribunale di Roma. Il Giudice che ha emesso il decreto non poteva rendersi conto del proprio difetto di competenza in quanto, in tale sede, la parte allora ricorrente non aveva depositato il contratto inter-partes (…)” (v. pag.
2-3 della citazione).
Ciò presuppone la preliminare delibazione sulla competenza del tribunale adito.
Orbene, in effetti, l'art. 21 del contratto 3/2/2022 prevede espressamente che, per la risoluzione delle controversie, sia competente in via esclusiva il Foro di Roma (v. documento 2 prodotto dall'opponente).
Non si pone questione di inefficacia degli obblighi assunti dalla società opposta (come da essa invece replicato) siccome contenuti in un contratto privo delle sottoscrizioni previste dall'art. 1341 c.c.
Vale sul punto osservare: come un "(…) contratto è qualificabile "per adesione” secondo il disposto dell'art. 1341 c.c. e come tale soggetto, per le clausole cosiddette onerose, alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal secondo comma dell'articolo citato, solo quando anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente in base a moduli o formulari e non anche in ipotesi diverse, ed in particolare quando il negozio sia stato concluso per effetto di trattative svoltesi tra le parti" (Cass.
8881/2000; v. anche Cass. 7605/2015 e Cass. 20461/2020); come il contratto di appalto azionato dall'intimante, all'evidenza, non appaia costituire espressione di adesione ad un prestampato redatto dalla società opponente, bensì espressione contrattata della libera determinazione delle parti (v. documento 2 prodotto dall'opponente).
Le argomentazioni esposte importano quindi l'accoglimento dell'eccezione dell'opponente; di conseguenza, va dichiarata l'incompetenza territoriale dell'adito tribunale di Velletri, con discendente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo impugnato, per essere competente il tribunale di
Roma, per le condivisibili ragioni esplicitate dalla società eccipiente,
Pagina 5 Dott. Renato Buzi davanti al quale la causa va riassunta nel termine di tre mesi dalla presente decisione.
La declaratoria di incompetenza, comportando la caducazione per nullità del titolo monitorio, va dichiarata dal giudice adito con sentenza (v.
Cass. 15579/2019; Cass. 22874/2024).
Stante l'esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, trattandosi di una pronuncia in rito, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 2193/2023, depositato il
22/9/2023, del Tribunale di Velletri, in quanto emesso da Giudice territorialmente incompetente, per essere invece competente il Tribunale di Roma, per le ragioni espresse in motivazione;
- fissa il termine di tre mesi dalla presente decisione per la riassunzione del giudizio avanti al giudice indicato come competente;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Velletri, 6/3/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
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