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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2024, n. 20214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20214 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
z‘- SENTENZA sul ricorso proposto da: ZI UR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/s6-n-Úíe1e conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA i j Penale Sent. Sez. 4 Num. 20214 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 01/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di ZI AU ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari che, in accoglimento dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico ministero contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, ha applicato con riferimento ai capi 1), 6) e 10) dell'incolpazione - il primo afferente alla partecipazione dell'indagata ad un'associazione aggravata finalizzata al traffico di stupefacenti, i secondi a due reati fine - la misura degli arresti domiciliari, nei termini richiamati dall'ordinanza impugnata. 1.2. Con un unico motivo, deduce violazione di legge (in relazione agli artt. 125, 275, 299, 178 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, lamentando che non sarebbe stata valorizzata la risalenza nel tempo della condotta e non si sarebbe tenuto conto dell'assoluto allontanamento della ZI dal contesto criminale, una volta avvenuta la carcerazione del CH. Avrebbe dovuto essere provata e motivata l'emergenza di esigenze cautelari sulla base di una prova logica fornita di riscontri, operazione che nel caso di specie risulterebbe omessa ovvero affidata a mere clausole di stile. Mancherebbe una valutazione attualizzata degli elementi tale da superare , le allegazioni positive della difesa. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché, oltre ad essere manifestamente infondato, si appalesa generico, in quanto indeterminato e privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). Va poi rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione 2 della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Delimitato nei predetti termini l'ambito di valutazione del Giudice di legittimità, il Collegio osserva che l'ordinanza impugnata ha dato compiutamente atto delle ragioni che hanno determinato la sua decisione. A fronte di un consolidato quadro di gravità indiziaria, affermato dallo stesso Gip, il Tribunale ha ritenuto che la circostanza addotta dalla difesa - per la quale la prevenuta, una volta arrestato il figlio CH EL non avrebbe posto in essere alcuna condotta criminosa, considerato altresì il tempo di esecuzione delle condotte - non si confronta con il principio giurisprudenziale per il quale la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri Massimo, Rv. 282766 - 02. In motivazione, la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità). Quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale di Bari ha osservato che le condotte ascritte alla ZI «non possono considerarsi estemporanee e isolate in quanto poste in essere in più occasioni e in un significativo arco di tempo, in un contesto organizzato e capace di sopravvivere anche agli interventi repressivi, come si desume dalla stessa condotta elusiva della ZI nel corso delle perquisizioni a casa propria (...), che non le impediscono anche successivamente di prestare assistenza al sodalizio», da cui riceve parte dei proventi. Con motivazione congrua e non manifestamente illogica, e pertanto incensurabile, il Tribunale ha affermato 3 Il Consigliere estensore Il Presidente che, in presenza di tali condotte, del tutto elusive delle indagini in corso e delle prescrizioni dell'Autorità giudiziaria, il decorso del tempo senza aver compiuto ulteriori reati ma senza concreti ed univoci segni di dissociazione dal gruppo criminale appare dato del tutto neutro, mentre la circostanza dell'arresto del figlio, CH EL, oltre ad essere soggetta a variazione o caducazione, non esclude la possibilità che, se lasciata in libertà, la ZI possa fungere nuovamente da tramite a favore dei parenti in stato di detenzione e, in ogni caso, di avere contatti anche con soggetti diversi dal CH, attesa la fitta rete di rapporti che caratterizzano l'associazione in parola. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la c:ondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 1° febbraio 2024
lette/s6-n-Úíe1e conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA i j Penale Sent. Sez. 4 Num. 20214 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 01/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di ZI AU ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari che, in accoglimento dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Pubblico ministero contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, ha applicato con riferimento ai capi 1), 6) e 10) dell'incolpazione - il primo afferente alla partecipazione dell'indagata ad un'associazione aggravata finalizzata al traffico di stupefacenti, i secondi a due reati fine - la misura degli arresti domiciliari, nei termini richiamati dall'ordinanza impugnata. 1.2. Con un unico motivo, deduce violazione di legge (in relazione agli artt. 125, 275, 299, 178 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, lamentando che non sarebbe stata valorizzata la risalenza nel tempo della condotta e non si sarebbe tenuto conto dell'assoluto allontanamento della ZI dal contesto criminale, una volta avvenuta la carcerazione del CH. Avrebbe dovuto essere provata e motivata l'emergenza di esigenze cautelari sulla base di una prova logica fornita di riscontri, operazione che nel caso di specie risulterebbe omessa ovvero affidata a mere clausole di stile. Mancherebbe una valutazione attualizzata degli elementi tale da superare , le allegazioni positive della difesa. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché, oltre ad essere manifestamente infondato, si appalesa generico, in quanto indeterminato e privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). Va poi rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione 2 della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Delimitato nei predetti termini l'ambito di valutazione del Giudice di legittimità, il Collegio osserva che l'ordinanza impugnata ha dato compiutamente atto delle ragioni che hanno determinato la sua decisione. A fronte di un consolidato quadro di gravità indiziaria, affermato dallo stesso Gip, il Tribunale ha ritenuto che la circostanza addotta dalla difesa - per la quale la prevenuta, una volta arrestato il figlio CH EL non avrebbe posto in essere alcuna condotta criminosa, considerato altresì il tempo di esecuzione delle condotte - non si confronta con il principio giurisprudenziale per il quale la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri Massimo, Rv. 282766 - 02. In motivazione, la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità). Quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, il Tribunale di Bari ha osservato che le condotte ascritte alla ZI «non possono considerarsi estemporanee e isolate in quanto poste in essere in più occasioni e in un significativo arco di tempo, in un contesto organizzato e capace di sopravvivere anche agli interventi repressivi, come si desume dalla stessa condotta elusiva della ZI nel corso delle perquisizioni a casa propria (...), che non le impediscono anche successivamente di prestare assistenza al sodalizio», da cui riceve parte dei proventi. Con motivazione congrua e non manifestamente illogica, e pertanto incensurabile, il Tribunale ha affermato 3 Il Consigliere estensore Il Presidente che, in presenza di tali condotte, del tutto elusive delle indagini in corso e delle prescrizioni dell'Autorità giudiziaria, il decorso del tempo senza aver compiuto ulteriori reati ma senza concreti ed univoci segni di dissociazione dal gruppo criminale appare dato del tutto neutro, mentre la circostanza dell'arresto del figlio, CH EL, oltre ad essere soggetta a variazione o caducazione, non esclude la possibilità che, se lasciata in libertà, la ZI possa fungere nuovamente da tramite a favore dei parenti in stato di detenzione e, in ogni caso, di avere contatti anche con soggetti diversi dal CH, attesa la fitta rete di rapporti che caratterizzano l'associazione in parola. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la c:ondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 1° febbraio 2024