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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 4796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4796 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli - sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Consigliere Dott.Stefano Risolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2895 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA Parte 1 (cf C.F. 1 ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall'Avv. Mariaconcetta
EL LA (cf C.F. 2
) come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Marigliano (NA), al Corso Umberto I, 507.
Per le comunicazioni: pec Email 1
Appellante
E
Controparte_1 (cf C.F. 3 ), nato Salerno (SA) il 12.02.1968 e residente in [...] presso la Questura di Avellino.
Appellato contumace
NONCHE'
L'avv. Controparte_2 (cf وcon studio in Nola (Na), alla via San Felice n. C.F. 4 Persona 1 nato in Sessa62, nella qualità di curatore speciale e difensore del minore
UR (Ce) il 22.02.2020, residente in [...], in forza di provvedimento di nomina reso dal Tribunale di Nola il 29.11.2022, rappresentato e difeso da se stesso.
Per le comunicazioni: fax 081.8235646
Pec: Email 2
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli Interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso per l'accoglimento del proposto gravame.
Il curatore speciale ha insistito per il rigetto dell'appello ed il PG, come da parere depositato in atti,
ha chiesto rigettarsi il gravame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte_1 in data 11.12.2020 aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Avellino al fine
Parte 1 con la quale aveva contratto matrimoniodi ottenere la separazione giudiziale da concordatario in data 20 settembre 2018.
Nel suddetto ricorso il CP 1 aveva rilevato:
- che l'unione coniugale era sempre stata contrassegnata da litigi determinati dal comportamento prevaricatore della Pt 1 , la quale aveva sempre preteso che il marito accontentasse ogni sua richiesta, tanto importante quanto banale, relativa alla loro vita quotidiana. Tra tutte, quella di avergli imposto di vivere nella casa della zia non appena rientrati dal loro viaggio di nozze, piuttosto che ritirarsi nella loro casa, ubicata nello stesso fabbricato, che era stata preventivamente sistemata ed arredata per accogliere i neo-sposi;
-che tale situazione, che egli pensava temporanea, stava diventando la regola ed il clima che si respirava tra i "coinquilini" era piuttosto teso: era diventato il bersaglio di offese gratuite della moglie che, appoggiata dalla zia, lo sminuiva mettendo in discussione la sua virilità, oppure lo faceva sentire un ospite indesiderato facendolo mangiare da solo;
-che la Pt 1 si era sempre rifiutata di andare a vivere nella loro casa coniugale, giustificandosi con la necessità di accudire in prima persona l'anziana zia;
-che con la Pt 1 avevano deciso di concepire un figlio con l'ausilio della fecondazione assistita, circostanza questa che la predetta gli aveva vietato di rivelare ai suoi familiari;
-che nell'agosto del 2019, al culmine di una discussione nata per futili motivi, era stato letteralmente cacciato di casa dalla predetta, per cui si era trasferito presso i propri familiari, in Salerno;
lo aveva inoltre denunciato falsamente per maltrattamenti ed atti persecutori;
-che la Pt 1
-che era diventato padre del piccolo Per_1 nato a [...] insaputa il 22 febbraio 2020 poichè la Pt 1 aveva deciso di nascondergli tale evento, da egli appreso solo a distanza di mesi;
- che in ogni caso il predetto era nato in [...] matrimonio e, pertanto, vi era la presunzione legale della sua paternità; -che la Pt 1 non aveva fornito le generalità paterne nella cartella clinica relativa al parto e nemmeno nella cartella clinica relativa ad un successivo ricovero del bambino, ove aveva dichiarato falsamente l'irreperibilità del padre;
- che i coniugi erano autonomi tanto dal punto di vista reddituale, quanto patrimoniale.
Tanto premesso, il CP_1 aveva concluso chiedendo preliminarmente la nomina di un curatore speciale per il minore Persona 1 in ragione della oggettiva ed estrema conflittualità tra i coniugi.
Nel merito il predetto aveva chiesto: di dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile a Parte 1
-
Persona 1 con collocazione presso la residenza di disporre l'affido condiviso del piccolo
-
materna, attesa la tenera età del minore.
di regolare il diritto di visita per il padre, tenuto in conto della tenera età del bambino e del fatto che
-
gli incontri potevano tenersi in ambiente protetto;
-di determinare la misura dell'assegno di mantenimento per il figlio minore da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
nulla in ordine al mantenimento della moglie, essendo la stessa autosufficiente dal punto di vista economico.
Si era costituita Parte 1 la quale nella propria comparsa di costituzione aveva confutato le avverse argomentazioni ed aveva sottolineato il perdurante atteggiamento del CP_1 contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ed in particolare lesivo della sua serenità e della sua dignità, nonché tale da compromettere irreversibilmente l'unione coniugale. Il comportamento del predetto le causava inoltre un profondo stato di prostrazione psico-fisica, tale da farle temere per la incolumità propria e del figlio minore, e gli agiti del resistente nei suoi confronti fondavano la richiesta di addebito al marito del fallimento del loro matrimonio.
Inoltre, i fatti descritti che si erano concretizzati anche in condotte gravemente pregiudizievoli al minore, integravano dei comprovati presupposti per richiedere la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti del CP 1
La Pt 1 aveva quindi concluso formulando le richieste che seguono:
a) autorizzare le parti a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto;
b) dichiarare la separazione dei sigg.ri Pt_1 CP 1 con addebito al CP 1 in quanto esclusivo responsabile del fallimento dell'unione coniugale;
c) assegnare la casa coniugale alla Pt 1 , che ivi avrebbe vissuto in uno al figlio minore Per_1
d) disporre per i fatti espressi in premessa l'affido esclusivo del figlio minore alla madre;
dalla titolarità e/o dall'esercizio della responsabilità e) dichiarare la decadenza del CP 1 genitoriale nei confronti del figlio minore Persona 1 ;
f) disporre che il CP_1 contribuisca al mantenimento del figlio minore Per 1 versando a titolo di assegno perequativo un importo mensile pari a €.600,00, oltre assegni familiari da versarsi il giorno
5 di ogni mese a mezzo di bonifico o altro mezzo equipollente;
g) disporre un congruo mantenimento a favore della ricorrente fino a quando la Pt 1 non completerà il pagamento del prestito acceso in occasione del matrimonio;
h) disporre la ripartizione tra i coniugi nella misura del 50% delle spese mediche straordinarie in favore del minore, nonché di quelle ludiche e scolastiche previamente concertate;
i) condannare il CP_1 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla sig.ra
Parte 1 in virtù della violazione operata dal predetto dei doveri coniugali tutelati dalla legge;
j) disporre per la Pt 1 il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio con annotazione del figlio minore;
k) condannare il CP 1 alla refusione delle spese processuali con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Nel corso del giudizio di primo grado, con ordinanza del 19.07.2021, il Presidente, sentite le parti, aveva disposto l'espletamento di una CTU volta a determinare l'idoneità genitoriale di entrambe ed aveva richiesto ai S.S. una relazione sulla situazione socio-ambientale del minore. Ancora, il
Presidente aveva disposto il solo collocamento del minore presso la madre con diritto di visita paterno per almeno una volta a settimana, con modalità a stabilirsi dal CTU, nonché il mantenimento mensile per il piccolo Per 1 a carico del padre, di € 250,00.
In data 20.12.2021 il CTU, all'esito dei colloqui clinici sia con la coppia genitoriale, sia individuali, aveva rappresentato l'esigenza di procedere ad una valutazione psichiatrica delle parti ed aveva presentato apposita istanza in tal senso.
All'udienza del 30.05.2022 il Presidente aveva preso atto della circostanza che il consulente nominato non era riuscito a portare a termine l'elaborato a causa dei reiterati problemi di salute del minore paventati dalla Pt 1 ed aveva quindi revocato l'incarico al tecnico di ufficio.
Ancora il Presidente con provvedimento del 12.09.2022, dopo aver evidenziato:
-che le giustificazioni addotte dalla resistente di impedimento del minore per ragioni mediche non avrebbero potuto motivare una indisponibilità assoluta;
-che tali giustificazioni unite a quelle di carattere personale e legate al lavoro portavano a presumere un contegno elusivo da parte della resistente allo statuito accertamento come disposto dalla A.G. in merito alle capacità genitoriali oltre che psichiatriche delle parti;
-che la predetta aveva tenuto lo stesso contegno anche rispetto ai S.S. che avevano evidenziato la mancata collaborazione della Pt 1 ;
- che dalle plurime denunce della Pt 1 al CP 1 non era scaturito alcun provvedimento da parte dell'autorità penale, né risultavano in atti elementi tali da considerare il predetto come una persona violenta o pericolosa;
- che a seguito di quanto sopra la resistente poteva ritenersi inaffidabile in termini di responsabilità verso la prole, oltre che emotivamente instabile;
aveva disposto l'affido esclusivo del minore Per 1 al padre, con facoltà per la madre di vedere il minore tre giorni a settimana presso i SS in presenza di personale specializzato, nonché sabato/domenica alternati dalle 18:00 alle 20:00 presso la casa dei nonni paterni;
aveva determinato in € 200,00 il contributo per il mantenimento del minore a carico della resistente;
aveva invitato entrambe le parti a seguire un percorso di psicoterapia individuale e di sostegno alla genitorialità ed aveva rimesso la causa al giudice istruttore. Successivamente il CP 1 aveva notiziato il Tribunale di non riuscire ad eseguire i provvedimenti presidenziali per rifiuto della Pt 1 ed aveva chiesto l'intervento dei SS, oltre a sporgere due volte querela nel 2022 nei confronti della controparte. Lo stesso CP 1 aveva chiesto la nomina di un curatore speciale e la conferma dei provvedimenti presidenziali, oltre alla separazione con addebito.
Era stato quindi nominato il curatore speciale, che si era costituito ed aveva tra l'altro chiesto di effettuarsi ctu sulle competenze genitoriali delle parti.
Con provvedimento del 15.12.2022 il giudice istruttore, preso atto delle relazioni tranquillizzanti dei
SS sulle condizioni di vita del bambino, della relazione psichiatrica sulla Pt 1 , della volontà espressa dal CP 1 di far abituare gradualmente il minore alla sua presenza, aveva nominato un nuovo CTU per la valutazione delle competenze genitoriali di entrambe le parti ed aveva regolamentato gli incontri padre-figlio.
Con provvedimento del 21.7.2023 la Pt_1 era stata ammonita al rispetto delle disposizioni vigenti ed a concordare con il padre le decisioni di maggiore importanza per la salute, istruzione ed educazione del figlio, stante tra l'altro l'affido esclusivo al padre. Il 13.10.2023 la Pt_1 veniva nuovamente ammonita negli stessi termini.
Ancora, in virtù della significativa conflittualità tra i genitori il giudice istruttore era più volte intervenuto per modificare quanto stabilito in ordine agli incontri tra il padre ed il figlio, al fine di evitare gli incontri tra i genitori.
All'esito del giudizio, con la sentenza n.1465/24 il Tribunale si era pronunciato come segue:
A) dichiara la separazione personale di Controparte_1 (nato a [...] il [...]) e Pt 1
[...] (nata a [...] il [...]);
- rigetta le domande di addebito;
B)
- affida il minore Per 1 ai SS di Acerra, con collocamento presso la madre: le decisioni di maggior interesse e di straordinaria amministrazione per il minore e relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vengano assunte dall'Ente affidatario, sentiti i genitori, o dal solo Ente, in caso di disaccordo dei genitori;
i genitori dovranno regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore a cui individualmente spettano le decisioni di ordinaria amministrazione;
la casa coniugale, sita in Acerra alla via Giovanni XXIII;
- assegna a Parte 1
-onera Controparte_1 e Parte 1 ad intraprendere percorsi individuali di psicoterapia e percorso di sostegno alla genitorialità;
- dispone che i SS provvedano a sottoporre Per 1 ad una visita neuropsichiatrica, in modo che sia poi indirizzato alla dovute terapie;
- dispone che Per 1 requenti, sia in periodo scolastico che nel periodo estivo, un centro polifunzionale da individuarsi a cura del SS;
D)
- dispone che il CP 1 potrà vedere Per 1 salvo diverso accordo tra le parti e i SS:
- tutti i martedì e i giovedì dall'uscita da scuola (o dalle 16:00 in periodo non scolastico) fino alle
20:00; il CP 1 preleverà direttamente il figlio a scuola, in assenza della Pt 1 , o in periodo non scolastico in luogo neutro (deciso dai SS) accompagnato preferibilmente dal nonno materno;
nonché anche a venerdì alterni (stesso orario) nelle settimane in cui il weekend spetta alla madre
- ancora il minore starà con il papà a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle 16:00 in periodo non scolastico), fino alle 20:00 della domenica, prelevandolo direttamente a scuola, in assenza della Pt 1 o in periodo non scolastico in luogo neutro (deciso dai SS) accompagnato preferibilmente dal nonno materno;
- il tutto sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e le attività sportive ed extrascolastiche ed eventuali terapie del minore di cui si occuperà il CP 1 nei giorni di sua competenza;
- durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il periodo di Natale (dal 24 al 30 dicembre) con un genitore e il periodo di Capodanno con l'altro genitore (dal 31 dicembre al 6 gennaio);
- nelle vacanze pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i
Lunedì in Albis con l'altro; - il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
- nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
C), D)
- che i SS monitorino assiduamente e costantemente l'andamento dei percorsi delle parti e del minore, nonché il rispetto dei provvedimenti del Tribunale e l'andamento del diritto di visita padre-figlio;
E)
- dispone che Controparte_1 versi a Parte_1 entro il 5 di ogni mese, € 300,00 (oltre rivalutazione annuale Istat) per il mantenimento del minore Per 1 oltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie ove concordate e documentate
- dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c. dinanzi al GT al quale i SS dovranno trasmettere relazioni periodiche in ordine all'andamento del rapporto padre-figlio e dei percorsi delle parti e del minore;
- manda al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni affinché valuti il procedimento di decadenza a carico della Pt 1 ;
G)
- dichiara inammissibili le domande della resistente di risarcimento del danno e di accertamento del
DNA; CP 1 dalla responsabilità
- rigetta le domande avanzate dalla resistente di decadenza del genitoriale e quella di pagamento diretto a carico del datore di lavoro;
H)
- compensa tra le parti le spese del giudizio:
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro le spese di CTU.
Avverso detta sentenza ha proposto appello e con il proprio atto di gravame - Parte 1
confutando le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della propria decisione ha chiesto
-
1)- dichiarare nullo il punto F della sentenza nella parte in cui dispone: "manda al P.M. presso il
Tribunale per i Minorenni affinché valuti il procedimento di decadenza a carico della Pt 1 "; 2)-disporre l'affido condiviso del minore Per 1 con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
In ogni caso, con vittoria di spese.
Si è costituita la curatrice speciale la quale, dopo aver ripercorso i momenti salienti del procedimento svoltosi dinanzi al giudice di primo grado, ha concluso per il rigetto dell'appello e per l'adozione di ogni altro provvedimento ritenuto necessario ed opportuno nell'interesse del minore Per_1
Controparte 1 regolarmente citato, è rimasto contumace. "
Disposto lo svolgimento del processo con le modalità della trattazione scritta, le parti costituite hanno depositato note ed il PG ha concluso come in atti per il rigetto della impugnazione.
Tanto premesso, si deve anzitutto rilevare che la sentenza di primo grado è divenuta definitiva con riferimento a tutti i capi della stessa non impugnati dalla Pt_1
Ciò posto, si deve a questo punto esaminare il primo motivo di gravame con il quale l'appellante ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza in esame relativamente al punto F) della decisione, nella parte in cui ha disposto quanto segue: "manda al P.M. presso il Tribunale per i minorenni affinché valuti il procedimento di decadenza a carico della Pt 1 "
Orbene, ritiene questa Corte che al fine di esaminare detta doglianza si debba anzitutto ricordare che il primo giudice ha disposto quanto sopra sulla scorta dei reiterati comportamenti della Pt 1, tesi ad impedire la nascita e lo sviluppo del rapporto padre-figlio, nonché del ripetuto inadempimento da parte della predetta rispetto a quanto disposto al predetto fine nel corso del giudizio di primo grado.
Tanto considerato si deve in ogni caso rilevare che il motivo di cui si tratta è inammissibile, in quanto il provvedimento in esame non è di per sé impugnabile.
Il Tribunale si è difatti limitato a disporre la trasmissione degli atti al PM per le valutazioni del caso in ordine all'eventuale impulso ad un procedimento di decadenza e tale atto ha natura meramente procedurale ed è interno al processo. Va inoltre sottolineato che non si tratta di un atto decisorio in quanto non risolve questioni di merito, né ha effetti giuridici autonomi e diretti sulla parte, tali quindi da incidere sui diritti della stessa, pregiudicandoli.
Tanto rilevato si deve ora esaminare il secondo motivo di gravame con il quale la Pt 1 ha chiesto disporsi l'affido condiviso del minore Per 1 on collocazione prevalente presso la sua abitazione.
Orbene a tal proposito va anzitutto ricordato che, a fondamento della determinazione adottata in ordine all'affido del minore al Servizio Sociale, con collocamento presso la madre, il giudice di primo grado ha argomentato: -che nel corso dell'intero giudizio era emersa una forte conflittualità tra le parti mai venuta meno, come poteva evincersi dalle plurime relazioni dei servizi, dall'elaborato peritale, dalle denunce del [...] CP 1 avverso la Pt 1 per la reiterata inattuazione dei provvedimenti presidenziali;
-· che l'affidamento ai servizi del minore con collocamento presso la madre corrispondeva al preminente interesse di Per_1
- che non sussistevano gli estremi dell'affido condiviso suggerito dal CTU in quanto quest'ultimo non era coerente con le risultanze emerse nel corso del procedimento;
- che la forte conflittualità tra i genitori non consentiva il minimo dialogo tra loro;
-che era stato difatti necessario per la Pt 1 fare ricorso al giudice per ottenere l'autorizzazione per vari trattamenti sanitari per Per 1 così come per l'iscrizione scolastica;
- che dal canto suo il CP 1 si dichiarava ignaro di qualsiasi decisione assunta dalla Pt_1 ; che la Pt 1 aveva costantemente ostacolato il diritto di visita del CP 1 contravvenendo sistematicamente ai provvedimenti del Tribunale che, per la parte in cui aveva affidato in via super esclusiva il figlio al padre, non erano mai stati attuati.
Ancora, il primo giudice ha sottolineato che non ricorrevano gli estremi per la conferma dell'affidamento super esclusivo al padre, come disposto in via provvisoria nel corso del giudizio e ciò sempre nell'interesse del piccolo Per 1 ed in considerazione del fatto che tale tipo di provvedimento non doveva perseguire una finalità punitiva o sanzionatoria nei confronti del genitore non affidatario. A quanto sopra doveva aggiungersi che in realtà ad oggi il padre non aveva ancora radicato un rapporto con il figlio, per cui l'affido super esclusivo di quest'ultimo al predetto era sconsigliato anche per tale motivo.,
Inoltre, se era vero che la consulenza tecnica aveva concluso affermando che entrambe le parti avevano una buona capacità genitoriale ed avevano dimostrato la volontà di impegnarsi in una gestione cooperativa del proprio conflitto, quanto sopra non era tuttavia di fatto avvenuto perchè
l'assenza di comunicazioni tra le parti, oltre alla forte conflittualità tra le stesse, legate da un lato all'oppositività della Pt 1 e dall'altro lato alla scarsa conoscenza di Per 1 da parte del padre, rendevano la dimensione genitoriale allo stato ancora molto fragile e quindi era impossibile una sintonizzazione dei genitori sui bisogni e sulle esigenze del minore.
Il Tribunale ha quindi ritenuto più confacente per la tutela del minore l'affidamento dello stesso ai
Servizi con collocamento presso la madre, in modo tale da non stravolgere le abitudini del piccolo
Per 1
In forza di quanto sopra le decisioni di maggiore interesse e di straordinaria amministrazione per il minore, relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute dello stesso, dovevano essere assunte dai Servizi sentiti i genitori o dai soli Servizi in caso di disaccordo tra i predetti. Tanto rilevato ritiene questa Corte che, alla luce di tutto quanto occorso durante il giudizio di primo grado, sinteticamente riportato nella parte che precede, la decisione con la quale il Tribunale ha disposto l'affidamento ai Servizi del piccolo Per_2 debba essere confermata, risultando ampiamente condivisibili le argomentazioni poste nella sentenza gravata a fondamento della stessa.
Si deve difatti sottolineare che tale determinazione risponde all'interesse del minore ed inoltre, avendo il Tribunale stabilito il collocamento di quest'ultimo presso la madre, risultano appieno rispettate le sue abitudini di vita, non è stato compromesso il suo legame affettivo con la predetta, né risulta limitata la possibilità di quest'ultima di continuare a prodigarsi come ha sempre fatto nell'accudirlo e nel dedicargli le necessarie attenzioni.
Va ancora evidenziato che l'affidamento ai Servizi non integra un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'uno o dell'altro genitore, ma è esclusivamente finalizzato alla tutela del minore ai fini del rispetto del suo diritto alla “bigenitorialità”, che impone a ciascun genitore di favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il figlio e l'altro genitore e mira a consentire a quello non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale.
La scelta di tale forma di affidamento si ritiene quindi correttamente improntata al perseguimento del migliore interesse del minore in quanto, in ragione della conflittualità tra le parti e della oggettiva oppositività della Pt 1 nei confronti del CP 1 perdurante negli anni, solo l'affidamento a terzi con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza, potrebbe affievolire le criticità riscontrate, limitando le occasioni di conflitto e superandole in modo costruttivo.
Sulla scorta di quanto esposto l'appello va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nulla sulle spese stante l'esito del presente giudizio e la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli sezione Persona e Famiglia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 nei confronti di Controparte 1 avverso la sentenza n. 1465/24 emessa dal Tribunale di Nola 1'8.5.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
b) nulla sulle spese
Napoli, c. c. del 16.7.25
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano )
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli - sezione Persona e Famiglia - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Consigliere Dott.Stefano Risolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2895 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA Parte 1 (cf C.F. 1 ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall'Avv. Mariaconcetta
EL LA (cf C.F. 2
) come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto in Marigliano (NA), al Corso Umberto I, 507.
Per le comunicazioni: pec Email 1
Appellante
E
Controparte_1 (cf C.F. 3 ), nato Salerno (SA) il 12.02.1968 e residente in [...] presso la Questura di Avellino.
Appellato contumace
NONCHE'
L'avv. Controparte_2 (cf وcon studio in Nola (Na), alla via San Felice n. C.F. 4 Persona 1 nato in Sessa62, nella qualità di curatore speciale e difensore del minore
UR (Ce) il 22.02.2020, residente in [...], in forza di provvedimento di nomina reso dal Tribunale di Nola il 29.11.2022, rappresentato e difeso da se stesso.
Per le comunicazioni: fax 081.8235646
Pec: Email 2
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli Interventore ex lege
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso per l'accoglimento del proposto gravame.
Il curatore speciale ha insistito per il rigetto dell'appello ed il PG, come da parere depositato in atti,
ha chiesto rigettarsi il gravame.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte_1 in data 11.12.2020 aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Avellino al fine
Parte 1 con la quale aveva contratto matrimoniodi ottenere la separazione giudiziale da concordatario in data 20 settembre 2018.
Nel suddetto ricorso il CP 1 aveva rilevato:
- che l'unione coniugale era sempre stata contrassegnata da litigi determinati dal comportamento prevaricatore della Pt 1 , la quale aveva sempre preteso che il marito accontentasse ogni sua richiesta, tanto importante quanto banale, relativa alla loro vita quotidiana. Tra tutte, quella di avergli imposto di vivere nella casa della zia non appena rientrati dal loro viaggio di nozze, piuttosto che ritirarsi nella loro casa, ubicata nello stesso fabbricato, che era stata preventivamente sistemata ed arredata per accogliere i neo-sposi;
-che tale situazione, che egli pensava temporanea, stava diventando la regola ed il clima che si respirava tra i "coinquilini" era piuttosto teso: era diventato il bersaglio di offese gratuite della moglie che, appoggiata dalla zia, lo sminuiva mettendo in discussione la sua virilità, oppure lo faceva sentire un ospite indesiderato facendolo mangiare da solo;
-che la Pt 1 si era sempre rifiutata di andare a vivere nella loro casa coniugale, giustificandosi con la necessità di accudire in prima persona l'anziana zia;
-che con la Pt 1 avevano deciso di concepire un figlio con l'ausilio della fecondazione assistita, circostanza questa che la predetta gli aveva vietato di rivelare ai suoi familiari;
-che nell'agosto del 2019, al culmine di una discussione nata per futili motivi, era stato letteralmente cacciato di casa dalla predetta, per cui si era trasferito presso i propri familiari, in Salerno;
lo aveva inoltre denunciato falsamente per maltrattamenti ed atti persecutori;
-che la Pt 1
-che era diventato padre del piccolo Per_1 nato a [...] insaputa il 22 febbraio 2020 poichè la Pt 1 aveva deciso di nascondergli tale evento, da egli appreso solo a distanza di mesi;
- che in ogni caso il predetto era nato in [...] matrimonio e, pertanto, vi era la presunzione legale della sua paternità; -che la Pt 1 non aveva fornito le generalità paterne nella cartella clinica relativa al parto e nemmeno nella cartella clinica relativa ad un successivo ricovero del bambino, ove aveva dichiarato falsamente l'irreperibilità del padre;
- che i coniugi erano autonomi tanto dal punto di vista reddituale, quanto patrimoniale.
Tanto premesso, il CP_1 aveva concluso chiedendo preliminarmente la nomina di un curatore speciale per il minore Persona 1 in ragione della oggettiva ed estrema conflittualità tra i coniugi.
Nel merito il predetto aveva chiesto: di dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile a Parte 1
-
Persona 1 con collocazione presso la residenza di disporre l'affido condiviso del piccolo
-
materna, attesa la tenera età del minore.
di regolare il diritto di visita per il padre, tenuto in conto della tenera età del bambino e del fatto che
-
gli incontri potevano tenersi in ambiente protetto;
-di determinare la misura dell'assegno di mantenimento per il figlio minore da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
nulla in ordine al mantenimento della moglie, essendo la stessa autosufficiente dal punto di vista economico.
Si era costituita Parte 1 la quale nella propria comparsa di costituzione aveva confutato le avverse argomentazioni ed aveva sottolineato il perdurante atteggiamento del CP_1 contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ed in particolare lesivo della sua serenità e della sua dignità, nonché tale da compromettere irreversibilmente l'unione coniugale. Il comportamento del predetto le causava inoltre un profondo stato di prostrazione psico-fisica, tale da farle temere per la incolumità propria e del figlio minore, e gli agiti del resistente nei suoi confronti fondavano la richiesta di addebito al marito del fallimento del loro matrimonio.
Inoltre, i fatti descritti che si erano concretizzati anche in condotte gravemente pregiudizievoli al minore, integravano dei comprovati presupposti per richiedere la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale nei confronti del CP 1
La Pt 1 aveva quindi concluso formulando le richieste che seguono:
a) autorizzare le parti a vivere separatamente, con obbligo di mutuo rispetto;
b) dichiarare la separazione dei sigg.ri Pt_1 CP 1 con addebito al CP 1 in quanto esclusivo responsabile del fallimento dell'unione coniugale;
c) assegnare la casa coniugale alla Pt 1 , che ivi avrebbe vissuto in uno al figlio minore Per_1
d) disporre per i fatti espressi in premessa l'affido esclusivo del figlio minore alla madre;
dalla titolarità e/o dall'esercizio della responsabilità e) dichiarare la decadenza del CP 1 genitoriale nei confronti del figlio minore Persona 1 ;
f) disporre che il CP_1 contribuisca al mantenimento del figlio minore Per 1 versando a titolo di assegno perequativo un importo mensile pari a €.600,00, oltre assegni familiari da versarsi il giorno
5 di ogni mese a mezzo di bonifico o altro mezzo equipollente;
g) disporre un congruo mantenimento a favore della ricorrente fino a quando la Pt 1 non completerà il pagamento del prestito acceso in occasione del matrimonio;
h) disporre la ripartizione tra i coniugi nella misura del 50% delle spese mediche straordinarie in favore del minore, nonché di quelle ludiche e scolastiche previamente concertate;
i) condannare il CP_1 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla sig.ra
Parte 1 in virtù della violazione operata dal predetto dei doveri coniugali tutelati dalla legge;
j) disporre per la Pt 1 il rilascio e/o rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio con annotazione del figlio minore;
k) condannare il CP 1 alla refusione delle spese processuali con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Nel corso del giudizio di primo grado, con ordinanza del 19.07.2021, il Presidente, sentite le parti, aveva disposto l'espletamento di una CTU volta a determinare l'idoneità genitoriale di entrambe ed aveva richiesto ai S.S. una relazione sulla situazione socio-ambientale del minore. Ancora, il
Presidente aveva disposto il solo collocamento del minore presso la madre con diritto di visita paterno per almeno una volta a settimana, con modalità a stabilirsi dal CTU, nonché il mantenimento mensile per il piccolo Per 1 a carico del padre, di € 250,00.
In data 20.12.2021 il CTU, all'esito dei colloqui clinici sia con la coppia genitoriale, sia individuali, aveva rappresentato l'esigenza di procedere ad una valutazione psichiatrica delle parti ed aveva presentato apposita istanza in tal senso.
All'udienza del 30.05.2022 il Presidente aveva preso atto della circostanza che il consulente nominato non era riuscito a portare a termine l'elaborato a causa dei reiterati problemi di salute del minore paventati dalla Pt 1 ed aveva quindi revocato l'incarico al tecnico di ufficio.
Ancora il Presidente con provvedimento del 12.09.2022, dopo aver evidenziato:
-che le giustificazioni addotte dalla resistente di impedimento del minore per ragioni mediche non avrebbero potuto motivare una indisponibilità assoluta;
-che tali giustificazioni unite a quelle di carattere personale e legate al lavoro portavano a presumere un contegno elusivo da parte della resistente allo statuito accertamento come disposto dalla A.G. in merito alle capacità genitoriali oltre che psichiatriche delle parti;
-che la predetta aveva tenuto lo stesso contegno anche rispetto ai S.S. che avevano evidenziato la mancata collaborazione della Pt 1 ;
- che dalle plurime denunce della Pt 1 al CP 1 non era scaturito alcun provvedimento da parte dell'autorità penale, né risultavano in atti elementi tali da considerare il predetto come una persona violenta o pericolosa;
- che a seguito di quanto sopra la resistente poteva ritenersi inaffidabile in termini di responsabilità verso la prole, oltre che emotivamente instabile;
aveva disposto l'affido esclusivo del minore Per 1 al padre, con facoltà per la madre di vedere il minore tre giorni a settimana presso i SS in presenza di personale specializzato, nonché sabato/domenica alternati dalle 18:00 alle 20:00 presso la casa dei nonni paterni;
aveva determinato in € 200,00 il contributo per il mantenimento del minore a carico della resistente;
aveva invitato entrambe le parti a seguire un percorso di psicoterapia individuale e di sostegno alla genitorialità ed aveva rimesso la causa al giudice istruttore. Successivamente il CP 1 aveva notiziato il Tribunale di non riuscire ad eseguire i provvedimenti presidenziali per rifiuto della Pt 1 ed aveva chiesto l'intervento dei SS, oltre a sporgere due volte querela nel 2022 nei confronti della controparte. Lo stesso CP 1 aveva chiesto la nomina di un curatore speciale e la conferma dei provvedimenti presidenziali, oltre alla separazione con addebito.
Era stato quindi nominato il curatore speciale, che si era costituito ed aveva tra l'altro chiesto di effettuarsi ctu sulle competenze genitoriali delle parti.
Con provvedimento del 15.12.2022 il giudice istruttore, preso atto delle relazioni tranquillizzanti dei
SS sulle condizioni di vita del bambino, della relazione psichiatrica sulla Pt 1 , della volontà espressa dal CP 1 di far abituare gradualmente il minore alla sua presenza, aveva nominato un nuovo CTU per la valutazione delle competenze genitoriali di entrambe le parti ed aveva regolamentato gli incontri padre-figlio.
Con provvedimento del 21.7.2023 la Pt_1 era stata ammonita al rispetto delle disposizioni vigenti ed a concordare con il padre le decisioni di maggiore importanza per la salute, istruzione ed educazione del figlio, stante tra l'altro l'affido esclusivo al padre. Il 13.10.2023 la Pt_1 veniva nuovamente ammonita negli stessi termini.
Ancora, in virtù della significativa conflittualità tra i genitori il giudice istruttore era più volte intervenuto per modificare quanto stabilito in ordine agli incontri tra il padre ed il figlio, al fine di evitare gli incontri tra i genitori.
All'esito del giudizio, con la sentenza n.1465/24 il Tribunale si era pronunciato come segue:
A) dichiara la separazione personale di Controparte_1 (nato a [...] il [...]) e Pt 1
[...] (nata a [...] il [...]);
- rigetta le domande di addebito;
B)
- affida il minore Per 1 ai SS di Acerra, con collocamento presso la madre: le decisioni di maggior interesse e di straordinaria amministrazione per il minore e relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vengano assunte dall'Ente affidatario, sentiti i genitori, o dal solo Ente, in caso di disaccordo dei genitori;
i genitori dovranno regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore a cui individualmente spettano le decisioni di ordinaria amministrazione;
la casa coniugale, sita in Acerra alla via Giovanni XXIII;
- assegna a Parte 1
-onera Controparte_1 e Parte 1 ad intraprendere percorsi individuali di psicoterapia e percorso di sostegno alla genitorialità;
- dispone che i SS provvedano a sottoporre Per 1 ad una visita neuropsichiatrica, in modo che sia poi indirizzato alla dovute terapie;
- dispone che Per 1 requenti, sia in periodo scolastico che nel periodo estivo, un centro polifunzionale da individuarsi a cura del SS;
D)
- dispone che il CP 1 potrà vedere Per 1 salvo diverso accordo tra le parti e i SS:
- tutti i martedì e i giovedì dall'uscita da scuola (o dalle 16:00 in periodo non scolastico) fino alle
20:00; il CP 1 preleverà direttamente il figlio a scuola, in assenza della Pt 1 , o in periodo non scolastico in luogo neutro (deciso dai SS) accompagnato preferibilmente dal nonno materno;
nonché anche a venerdì alterni (stesso orario) nelle settimane in cui il weekend spetta alla madre
- ancora il minore starà con il papà a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle 16:00 in periodo non scolastico), fino alle 20:00 della domenica, prelevandolo direttamente a scuola, in assenza della Pt 1 o in periodo non scolastico in luogo neutro (deciso dai SS) accompagnato preferibilmente dal nonno materno;
- il tutto sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e le attività sportive ed extrascolastiche ed eventuali terapie del minore di cui si occuperà il CP 1 nei giorni di sua competenza;
- durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il periodo di Natale (dal 24 al 30 dicembre) con un genitore e il periodo di Capodanno con l'altro genitore (dal 31 dicembre al 6 gennaio);
- nelle vacanze pasquali il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed i
Lunedì in Albis con l'altro; - il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà concordato dagli stessi entro il 31 maggio di ogni anno;
- nei giorni dell'onomastico e del compleanno il minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori, se non sarà possibile trascorrerlo insieme ad entrambi;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; il minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
C), D)
- che i SS monitorino assiduamente e costantemente l'andamento dei percorsi delle parti e del minore, nonché il rispetto dei provvedimenti del Tribunale e l'andamento del diritto di visita padre-figlio;
E)
- dispone che Controparte_1 versi a Parte_1 entro il 5 di ogni mese, € 300,00 (oltre rivalutazione annuale Istat) per il mantenimento del minore Per 1 oltre a sostenere il 50% delle spese straordinarie ove concordate e documentate
- dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c. dinanzi al GT al quale i SS dovranno trasmettere relazioni periodiche in ordine all'andamento del rapporto padre-figlio e dei percorsi delle parti e del minore;
- manda al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni affinché valuti il procedimento di decadenza a carico della Pt 1 ;
G)
- dichiara inammissibili le domande della resistente di risarcimento del danno e di accertamento del
DNA; CP 1 dalla responsabilità
- rigetta le domande avanzate dalla resistente di decadenza del genitoriale e quella di pagamento diretto a carico del datore di lavoro;
H)
- compensa tra le parti le spese del giudizio:
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro le spese di CTU.
Avverso detta sentenza ha proposto appello e con il proprio atto di gravame - Parte 1
confutando le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della propria decisione ha chiesto
-
1)- dichiarare nullo il punto F della sentenza nella parte in cui dispone: "manda al P.M. presso il
Tribunale per i Minorenni affinché valuti il procedimento di decadenza a carico della Pt 1 "; 2)-disporre l'affido condiviso del minore Per 1 con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
In ogni caso, con vittoria di spese.
Si è costituita la curatrice speciale la quale, dopo aver ripercorso i momenti salienti del procedimento svoltosi dinanzi al giudice di primo grado, ha concluso per il rigetto dell'appello e per l'adozione di ogni altro provvedimento ritenuto necessario ed opportuno nell'interesse del minore Per_1
Controparte 1 regolarmente citato, è rimasto contumace. "
Disposto lo svolgimento del processo con le modalità della trattazione scritta, le parti costituite hanno depositato note ed il PG ha concluso come in atti per il rigetto della impugnazione.
Tanto premesso, si deve anzitutto rilevare che la sentenza di primo grado è divenuta definitiva con riferimento a tutti i capi della stessa non impugnati dalla Pt_1
Ciò posto, si deve a questo punto esaminare il primo motivo di gravame con il quale l'appellante ha chiesto dichiararsi la nullità della sentenza in esame relativamente al punto F) della decisione, nella parte in cui ha disposto quanto segue: "manda al P.M. presso il Tribunale per i minorenni affinché valuti il procedimento di decadenza a carico della Pt 1 "
Orbene, ritiene questa Corte che al fine di esaminare detta doglianza si debba anzitutto ricordare che il primo giudice ha disposto quanto sopra sulla scorta dei reiterati comportamenti della Pt 1, tesi ad impedire la nascita e lo sviluppo del rapporto padre-figlio, nonché del ripetuto inadempimento da parte della predetta rispetto a quanto disposto al predetto fine nel corso del giudizio di primo grado.
Tanto considerato si deve in ogni caso rilevare che il motivo di cui si tratta è inammissibile, in quanto il provvedimento in esame non è di per sé impugnabile.
Il Tribunale si è difatti limitato a disporre la trasmissione degli atti al PM per le valutazioni del caso in ordine all'eventuale impulso ad un procedimento di decadenza e tale atto ha natura meramente procedurale ed è interno al processo. Va inoltre sottolineato che non si tratta di un atto decisorio in quanto non risolve questioni di merito, né ha effetti giuridici autonomi e diretti sulla parte, tali quindi da incidere sui diritti della stessa, pregiudicandoli.
Tanto rilevato si deve ora esaminare il secondo motivo di gravame con il quale la Pt 1 ha chiesto disporsi l'affido condiviso del minore Per 1 on collocazione prevalente presso la sua abitazione.
Orbene a tal proposito va anzitutto ricordato che, a fondamento della determinazione adottata in ordine all'affido del minore al Servizio Sociale, con collocamento presso la madre, il giudice di primo grado ha argomentato: -che nel corso dell'intero giudizio era emersa una forte conflittualità tra le parti mai venuta meno, come poteva evincersi dalle plurime relazioni dei servizi, dall'elaborato peritale, dalle denunce del [...] CP 1 avverso la Pt 1 per la reiterata inattuazione dei provvedimenti presidenziali;
-· che l'affidamento ai servizi del minore con collocamento presso la madre corrispondeva al preminente interesse di Per_1
- che non sussistevano gli estremi dell'affido condiviso suggerito dal CTU in quanto quest'ultimo non era coerente con le risultanze emerse nel corso del procedimento;
- che la forte conflittualità tra i genitori non consentiva il minimo dialogo tra loro;
-che era stato difatti necessario per la Pt 1 fare ricorso al giudice per ottenere l'autorizzazione per vari trattamenti sanitari per Per 1 così come per l'iscrizione scolastica;
- che dal canto suo il CP 1 si dichiarava ignaro di qualsiasi decisione assunta dalla Pt_1 ; che la Pt 1 aveva costantemente ostacolato il diritto di visita del CP 1 contravvenendo sistematicamente ai provvedimenti del Tribunale che, per la parte in cui aveva affidato in via super esclusiva il figlio al padre, non erano mai stati attuati.
Ancora, il primo giudice ha sottolineato che non ricorrevano gli estremi per la conferma dell'affidamento super esclusivo al padre, come disposto in via provvisoria nel corso del giudizio e ciò sempre nell'interesse del piccolo Per 1 ed in considerazione del fatto che tale tipo di provvedimento non doveva perseguire una finalità punitiva o sanzionatoria nei confronti del genitore non affidatario. A quanto sopra doveva aggiungersi che in realtà ad oggi il padre non aveva ancora radicato un rapporto con il figlio, per cui l'affido super esclusivo di quest'ultimo al predetto era sconsigliato anche per tale motivo.,
Inoltre, se era vero che la consulenza tecnica aveva concluso affermando che entrambe le parti avevano una buona capacità genitoriale ed avevano dimostrato la volontà di impegnarsi in una gestione cooperativa del proprio conflitto, quanto sopra non era tuttavia di fatto avvenuto perchè
l'assenza di comunicazioni tra le parti, oltre alla forte conflittualità tra le stesse, legate da un lato all'oppositività della Pt 1 e dall'altro lato alla scarsa conoscenza di Per 1 da parte del padre, rendevano la dimensione genitoriale allo stato ancora molto fragile e quindi era impossibile una sintonizzazione dei genitori sui bisogni e sulle esigenze del minore.
Il Tribunale ha quindi ritenuto più confacente per la tutela del minore l'affidamento dello stesso ai
Servizi con collocamento presso la madre, in modo tale da non stravolgere le abitudini del piccolo
Per 1
In forza di quanto sopra le decisioni di maggiore interesse e di straordinaria amministrazione per il minore, relative alla istruzione, alla educazione ed alla salute dello stesso, dovevano essere assunte dai Servizi sentiti i genitori o dai soli Servizi in caso di disaccordo tra i predetti. Tanto rilevato ritiene questa Corte che, alla luce di tutto quanto occorso durante il giudizio di primo grado, sinteticamente riportato nella parte che precede, la decisione con la quale il Tribunale ha disposto l'affidamento ai Servizi del piccolo Per_2 debba essere confermata, risultando ampiamente condivisibili le argomentazioni poste nella sentenza gravata a fondamento della stessa.
Si deve difatti sottolineare che tale determinazione risponde all'interesse del minore ed inoltre, avendo il Tribunale stabilito il collocamento di quest'ultimo presso la madre, risultano appieno rispettate le sue abitudini di vita, non è stato compromesso il suo legame affettivo con la predetta, né risulta limitata la possibilità di quest'ultima di continuare a prodigarsi come ha sempre fatto nell'accudirlo e nel dedicargli le necessarie attenzioni.
Va ancora evidenziato che l'affidamento ai Servizi non integra un provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'uno o dell'altro genitore, ma è esclusivamente finalizzato alla tutela del minore ai fini del rispetto del suo diritto alla “bigenitorialità”, che impone a ciascun genitore di favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il figlio e l'altro genitore e mira a consentire a quello non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale.
La scelta di tale forma di affidamento si ritiene quindi correttamente improntata al perseguimento del migliore interesse del minore in quanto, in ragione della conflittualità tra le parti e della oggettiva oppositività della Pt 1 nei confronti del CP 1 perdurante negli anni, solo l'affidamento a terzi con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza, potrebbe affievolire le criticità riscontrate, limitando le occasioni di conflitto e superandole in modo costruttivo.
Sulla scorta di quanto esposto l'appello va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Nulla sulle spese stante l'esito del presente giudizio e la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli sezione Persona e Famiglia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 nei confronti di Controparte 1 avverso la sentenza n. 1465/24 emessa dal Tribunale di Nola 1'8.5.2024, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
b) nulla sulle spese
Napoli, c. c. del 16.7.25
Il Presidente
(dott.ssa Efisia Gaviano )