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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/07/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4323 /2018 R.G.A.C
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4323/2018 R.G.A.C., riservata in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza del 27 giugno 2024, vertente:
TRA
, cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, cod. fisc. , elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Reggio Calabria, via Sant'Anna II Tronco Vico Andiloro n. 40, presso lo studio dell'avv.ssa Caterina Albano che li rappresenta e difende in forza di procura apposta su foglio separato allegato all'atto introduttivo;
-Attori- CONTRO
, cod. fisc. , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Camagna n. 32, presso lo studio dell'avv.to Paolo PO Arillotta, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta- Conclusioni delle parti (Udienza del 27 giugno 2024): Le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi e nei verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso ex art. 702 c.p.c. depositato telematicamente, i coniugi
[...]
e evocavano in lite, davanti all'intestato Tribunale, Pt_1 Parte_2 al fine di sentire “
1. accertare e dichiarare che la SInora Controparte_1
1 occupa sine titulo l'appartamento di proprietà della SI.ra Controparte_1
e acquistato in regime di comunione legale;
ed in Parte_1 Parte_2 conseguenza;
2. condannare la SI.ra al rilascio immediato Controparte_1 dell'appartamento; ordinando alla medesima di lasciare libero l'appartamento da persone e cose ai legittimi proprietari e di cessare ogni azione di molestia e turbativa;
3. condannare la SI.ra al risarcimento del danno patrimoniale patito, per Controparte_1
l'occupazione sine titulo e quindi al pagamento della somma di € 20.400,00 (Euro ventimilaquattrocento/00) (così calcolata: € 600,00 (canone di locazione mensile) x 34 mensilità – decorrenti dal 1/1/2016 al 31 ottobre 2018), oltre le successive mensilità maturande, ovvero al pagamento della maggior o minore somma che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi moratori dalla data di messa in mora sino al saldo”, con vittoria di spese e competenze di lite. A sostegno della domanda deducevano che: erano proprietari dell'appartamento, posto al terzo piano (quarto f.t.) di un immobile, sito in Reggio Calabria, alla frazione Gallina, via Ravagnese n. 122/C, acquistato con atto di compravendita stipulato con l'alienante per notaio Persona_1 [...] in data 28.12.2010 (rep. 7330, racc. n. 3303), al prezzo già pagato in data Per_2
17 dicembre 2010, come meglio specificato nell'atto di acquist;
al momento della stipula dell'atto erano stati immessi nel pieno ed esclusivo possesso del bene;
nell'ottobre 2013, , marito della convenuta e cognato dell'attrice, Persona_1 chiedeva loro di poter temporaneamente fruire dell'immobile per ivi allocare gli uffici amministrativi della società Supermercati Foti s.r.l., di cui era titolare e amministratore, con l'impegno di restituire al più presto il bene, libero e sgombro da persone e cose;
per aiutare l'affine, concedeva a questi Parte_1
l'appartamento in comodato d'uso gratuito;
in data 12.08.2015 decedeva il cognato e l'appartamento rimaneva nella disponibilità dell'anzidetta società di cui era Per_1 divenuta amministratrice la convenuta nel gennaio Controparte_1
2016, la società pur mantenendo la sede legale alla via Controparte_2
Ravagnese Superiore n. 122, trasferiva gli uffici amministrativi, sempre in Reggio Calabria, alla via S. Caterina n. 30/b, senza, tuttavia, restituire l'immobile in parola;
era stata, pertanto, chiesta, per le vie brevi, la restituzione dell'appartamento, essendo venuta meno la causa per cui l'immobile era stato concesso in comodato d'uso gratuito;
la convenuta, inopinatamente, si era rifiutata di consegnare le chiavi e rilasciare l'immobile, dacché, in data 13.06.2016, veniva inviato atto di diffida, intimando alla società, nella persona della convenuta amministratrice, il rilascio dell'immobile e “riservando ogni altra azione diretta al risarcimento del danno patrimoniale per l'illegittima detenzione”; in assenza di riscontro, veniva avanzata istanza di mediazione al fine di chiedere “alla Supermercati FOTI srl, di rispettare quanto pattuito e quindi di rilasciare libero l'appartamento, consentendone il pieno godimento ai legittimi proprietari”; in sede di mediazione, la società aveva eccepito la
2 propria carenza di legittimazione passiva, e la convenuta, in proprio, nella qualità di erede del marito ed in rappresentanza dei figli, aveva ammesso di occupare l'immobile, aveva negato la consegna, opponendo la nullità dell'atto di compravendita;
la procedura di mediazione si era conclusa con esito negativo;
le dichiarazioni confessorie della resistente avevano consentito “di individuare il possesso sine titulo dell'appartamento da parte della stessa”; l'appartamento continuava ad essere occupato sine titulo con impedimento all'utilizzazione e “privazione del godimento diretto e pieno, con evidente perdita economica, da commisurare a quanto si sarebbe potuto lucrare attraverso la concessione a titolo oneroso del godimento del bene”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente, in data 6 maggio 2019, la convenuta , la quale, nell'avanzare espressa eccezione in Controparte_1 via riconvenzionale circa la “titolarità in capo ai ricorrenti della proprietà dell'immobile per cui è causa, poiché la compravendita da loro posta a fondamento del loro diritto è viziata di nullità per simulazione assoluta”, e denunciando, “anche in considerazione della fittizietà del contratto di trasferimento dell'immobile”, la mancata immissione degli istanti nel possesso del bene, “rimasto nella piena, pacifica ed assoluta disponibilità del simulato venditore SI. e della esponente”, osservava che: Persona_1 Persona_1 era stato socio ed amministratore, unitamente ai fratelli PO e PT
, della società G.S.M. S.r.l., esercente l'attività di gestione di Persona_3 supermercati nelle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia;
a partire dall'anno 2009, l'anzidetta società era entrata in crisi finanziaria che aveva provato a gestire attraverso una dismissione del patrimonio;
nel momento in cui era divenuto impossibile proseguire l'attività, attesa la cessazione dei rapporti con i fornitori insoddisfatti, si era proceduto con la concessione in affitto di ramo di azienda dei supermercati siti in Reggio Calabria ad alcune società costituite tra i germani e loro familiari, tra cui vi era anche la Supermercati Foti S.r.l.; nel gennaio 2010 la GSM veniva posta in liquidazione e nel giugno 2013 ne veniva dichiarato il fallimento;
temendo che il tracollo della GSM potesse coinvolgerlo Persona_1 personalmente, decideva di avviare una serie di operazioni di intestazione fittizia in favore dei propri familiari degli immobili di sua proprietà, per proteggere il proprio patrimonio da eventuali aggressioni creditorie;
ed invero, nel 2016 la Curatela del Fallimento della società GSM proponeva azione di responsabilità nei confronti dei soci e degli amministratori, tra i quali vi era il attesi gli atti di dismissione e di Per_1 asserita dispersione patrimoniale da questi posti in essere;
sempre nel 2016, veniva iscritto il procedimento penale n. 3819/2016 RGNR nei confronti di tutti i soci e amministratori della GSM S.r.l. per il reato di bancarotta fraudolenta ed altro, proprio fondata sugli atti di dispersione patrimoniale attuati dalla società; in tale contesto si inseriva la vendita dell'appartamento che aveva il solo scopo di intestare
3 fittiziamente in capo agli attori, cognati del la proprietà dell'appartamento, con Per_1
l'intesa che questi, rimasto il vero proprietario, avrebbe continuato a disporne liberamente;
i dettagli dell'operazione erano stati concordati tra i soggetti dell'accordo ed avevano ad oggetto “la consegna del denaro occorrente per pagare il prezzo della vendita e per i costi dell'atto da parte del SI. ai propri suoceri e Persona_1 genitori della ricorrente , SI.ri e , i quali a Parte_1 Persona_4 CP_3 loro volta lo avrebbero ritrasferito direttamente al SI. a mò di pagamento Persona_1 del prezzo della simulata vendita”; la determinazione del prezzo era stata affidata ad una stima redatta dal geom. dal 28.10.2010 al 17.12.2010, il coniuge Persona_5 aveva prelevato dal proprio conto corrente un importo complessivo pari ad € 125.000,00 che veniva immesso nella disponibilità dei suoceri ed Persona_4 CP_3
in data 17.12.2020, era stata ordinata l'emissione degli assegni circolari che
[...] venivano consegnati al quale simulato pagamento del prezzo di vendita;
il Per_1 Per_1 non avrebbe mai alienato l'appartamento, trattandosi dell'ultima abitazione dei defunti genitori, oltre ad essere contiguo ed anche unito all'abitazione familiare;
le disponibilità economiche dei IGg. e non avrebbero Per_4 CP_3 consentito di accantonare la somma posta a prezzo di vendita per acquistare un'abitazione e, peraltro, ad uno soltanto dei quattro figli;
la palese simulazione determinava la nullità della vendita, non essendosi mai perfezionato il trasferimento dell'appartamento; alla luce della complessità delle questioni trattate era necessario il mutamento del rito;
in via subordinata, contestava la data da cui controparte faceva decorrere la pretesa illegittima occupazione, ritenendo che l'intimazione di rilascio era avvenuta solo con la notifica del ricorso;
anche il valore locativo di € 600,00 risultava eccessivo e fuori mercato, ritenendo, sulla base della zona e delle dimensioni dell'immobile, equo il prezzo mensile di € 375,00, i quali avrebbero
“dovuto ancora essere abbattuti tenendo conto dello stato di vetustà dell'immobile”. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni “l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, voglia in via principale, previo accertamento in via incidentale della nullità per simulazione assoluta della compravendita contenuta nell'atto per Notar Persona_2 del 28 dicembre 2010, rep. n. 7330 e racc. n. 3303, rigettare la domanda;
in via subordinata, accertare e dichiarare che il periodo di occupazione sine titulo decorre dal 01.04.2019 o da altra successiva determinata dall'Ill.mo Giudice, nonché rideterminare la relativa indennità nei limiti del vero e del giusto”, con vittoria di spese e competenze.
Con ordinanza del 18 maggio 2019, pronunciata fuori dell'udienza di comparizione celebrata in data 16 maggio 2019, il G.o.t. istruttore “ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruttoria non sommaria della causa;
rilevato che parte convenuta ha mosso contestazioni in ordine all'avversaria pretesa creditoria, che necessitano un approfondimento, incompatibile con un'istruttoria sommaria”, disponeva il mutamento del
4 rito e fissava l'udienza del 31 ottobre 2019 per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c.
All'udienza de qua, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3, c.p.c. richiesti dalle parti.
Dopo alcuni rinvii di udienza per l'emergenza epidemiologica da Sars-Covid 19, questa Giudice, subentrata nel ruolo istruttorio, con ordinanza del 16 marzo 2021, pronunciata fuori dell'udienza del 14 gennaio 2021,“ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale dedotta da parte attrice nel ricorso introduttivo, escludendo dalla circostanza sub 1 la locuzione “in comodato d'uso” richiedendo valutazioni non demandabili ai testimoni, ad eccezione altresì della circostanza n. 3 stante il difetto di allegazione della circostanza e la genericità in relazione ai “sopraggiunti problemi familiari”, e con i due testimoni indicati;
ritenuta l'irrilevanza dell'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., a tacere di altre considerazioni sotto il profilo della sua ammissibilità, avuto riguardo a quanto dichiarato, ammesso e precisato dalla controparte nei propri scritti difensivi;
ritenuta l'ammissibilità della prova testimoniale dedotta da parte convenuta nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ad eccezione della locuzione “simulata” del capitolo 1 e dell'intero capitolo n. 2 perché richiedono valutazioni ed interpretazioni soggettive non demandabili ai testimoni, escludendo ancora il capitolo 3 perché generico sulle modalità e valutativo nella sua parte finale, escludendo inoltre i capitoli 5, 7, 8 , 9, 10, 11, perché irrilevanti ai fini del decidere, tenuto viepiù conto che la convenuta ha manifestamente ammesso di essere nella detenzione dell'immobile per cui è causa, ad eccezione ancora della circostanza di prova n. 6 perché generica e da provarsi documentalmente per come formulata, di quella articolata al n. 12 perché priva di dati temporali e spaziali ed afferente a intenzioni e non a fatti oggettivi e concreti, della circostanza n. 13 perché irrilevante ai fini del decidere e documentale in relazione ai prelievi, della circostanza n. 14 perché non si individua il destinatario delle dazioni di denaro e perché non afferente alla consegna effettiva e concreta della somma ma a ragioni psicologiche e motivazionali;
escludendo ancora la circostanza n. 15 perché documentale e/o da provarsi documentalmente nonchè capitoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 perché privi di rilievo ai fini della decisione della vertenza, oltrechè afferenti a circostanze giammai allegate da parte convenuta;
ritenuto opportuno sentire liberamente sui fatti di causa le SInore e Parte_1
;, Controparte_1 ammetteva le prove orali e rinviava all'udienza del 15 luglio 2021 per sentire le parti e all'udienza del 14 ottobre 2021 per l'espletamento della prova testimoniale.
5 Le contendenti venivano sentite liberamente sui fatti di causa all'udienza del 30 novembre 2021, mentre i testimoni venivano escussi successivamente.
Espletata l'ammessa prova costituenda nell'interesse di entrambe le parti, e concesso termine per esame prova, all'udienza del 26 gennaio 2023 le parti contestavano reciprocamente le dichiarazioni testimoniali contrastanti con la documentazione riversata in atti.
Con ordinanza del 31 marzo 2023, pronunciata fuori dell'udienza del 2 marzo 2023, il G.o.t. istruttore in sostituzione della scrivente, relativamente alla richiesta di modifica del provvedimento istruttorio emesso dalla scrivente, “ritenuto che non ricorrono i presupposti per la revoca, chiesta da parte convenuta, dell'ordinanza istruttoria del 16.03.2021, nella parte in cui ha limitato la prova testimoniale dalla medesima parte articolata;
ritenuta, altresì, l'intempestività del capitolato di prova testimoniale, articolato da parte convenuta all'udienza del 26.01.2023”, rigettava le richieste di parte convenuta e rinviava per il prosieguo all'udienza del 18 maggio 2023, nel corso della quale la controversia veniva rinviata per la decisione sulle richieste delle parti all'udienza del 7 dicembre 2023.
Seguivano alcuni rinvii di udienza effettuati dal G.o.t. stante l'assenza di questa Giudicante.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 27 giugno 2024. La causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. – La domanda della parte attrice è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
3. – In premessa, occorre ordinare le allegazioni delle parti onde superare confuse e contraddittorie deduzioni dalle stesse formulate nei propri atti processuali, a partire dal primo scritto difensivo.
3.1 – In prima battuta, scrutinando le difese ed i fatti costitutivi spiegati nell'atto introduttivo del giudizio, e per dare un senso logico agli stessi, deve rilevarsi che i SInori e hanno agito in giudizio, nella veste Parte_1 Parte_2 di proprietari dell'appartamento posto al terzo piano (quarto fuori terra) del fabbricato sito a Gallina di Reggio Calabria, via Ravagnese n. 122/C, in forza del contratto di compravendita concluso con l'affine (marito della sorella dell'attrice)
in data 28 dicembre 2010, rogato dal notaio dott. Persona_1 Persona_2 rep. n. 7330, racc. n. 3303, al fine di ottenere la restituzione dell'immobile in parola
6 stante il venire meno del contratto di comodato d'uso gratuito successivamente intercorso, va ritenuto, con lo stesso venditore in proprio. Persona_1
3.1.1 - Più in particolare, malgrado gli attori abbiano allegato che (a) qualche anno dopo la stipula della vendita immobiliare, “precisamente nel mese di ottobre 2013”, su richiesta del cognato, il quale “chiedeva alla ricorrente di poter, temporaneamente, fruire dell'appartamento, quale sede degli uffici amministrativi della società di cui era titolare e amministratore, Supermercati FOTI srl, in attesa di poter reperire più idoneo locale atto ad ospitare gli uffici della predetta società SUPERMERCATI FOTI s.r.l., con l'impegno da parte del medesimo, di restituire al più presto, il bene medesimo”; (b) dopo la morte del
“l'appartamento rimaneva nella disponibilità della società SUPERMERCATI FOTI Per_1 srl, di cui diveniva amministratore la SI.ra ”; (c) “nel mese di Controparte_1 gennaio 2016, la società supermercati Foti Srl, pur mantenendo la sede legale alla via Ravagnese Superiore n. 122, trasferiva gli uffici amministrativi, nei nuovi locali siti alla via S. Caterina n. 30/B, sempre in Reggio Calabria, senza restituire l'immobile per cui è causa, nonostante l'impegno in precedenza assunto”; (d) “la SI.ra , inviava Parte_1 in data 13/06/2016 atto di diffida, intimando alla società nella Controparte_2 persona del legale rappresentante pro temore, SI.ra , il rilascio Controparte_1 del predetto appartamento, chiudendo la consegna delle chiavi” (così pagg. 2 e 3 del ricorso introduttivo) - allegazioni che potrebbero fare pensare che il godimento a titolo gratuito del bene immobile fosse stato concesso alla persona giuridica Supermercati Foti s.r.l. - va ritenuto che l'allegato comodato d'uso sia stato concluso dall'attrice con in proprio e che questi, decidendo Pt_1 Persona_1 autonomamente l'uso più idoneo alle proprie eSIenze, avrebbe destinato il bene immobile anche a sede degli uffici amministrativi della società di cui era amministratore.
3.1.2 – Dirimente in questo senso è il documento allegato 6 al ricorso introduttivo, sottoscritto dall'attrice nel quale quest'ultima riconosce che “il Parte_1
GN , sic et simpliciter e non quale amministratore della società, Per_1
“successivamente alla … compravendita, e più esattamente nel mese di ottobre 2013, per sue momentanee eSIenze chiese alla IG.ra di poter avere in comodato lo Parte_1 stesso bene già oggetto di compravendita, al fine di ivi provvisoriamente collocare gli uffici della società…” e che ella stessa “per gli intercorrenti rapporti di parentela …non ebbe difficoltà alcuna a concordare verbalmente il ricordato comodato d'uso dell'immobile in parola, essendosi impegnato il GN a riconsegnare l'appartamento in questione, Per_1 libero e sgombero da persone e cose, al più presto possibile”.
3.1.3 - Del resto, gli attori hanno indirizzato e notificato il ricorso introduttivo alla SInora e non alla società Supermercati Foti s.r.l., anche Controparte_1
7 tenendo conto che, giusta quanto allegato a pag. 3 del medesimo ricorso, in sede di mediazione la convenuta “in proprio, n. q. di erede del defunto marito e in Pt_1 rappresentanza dei figli, ammetteva di occupare l'appartamento e negava la riconsegna” (così pag. 3 del ricorso) ed hanno chiesto il risarcimento del danno a decorrere dal gennaio 2016, ossia da quando, secondo la tesi di parte attrice, “la SI.ra
[...]
pertanto, per le vie brevi, richiedeva il rilascio dell'immobile di sua proprietà, per Pt_3 come pattuito ab initio, essendo ormai venuta meno l'esistenza per cui era stato concesso il predetto immobile in comodato d'uso gratuito” (così pag. 2 del ricorso).
3.1.4 – Corollario logico di quanto sopra è, pertanto, che la domanda degli attori deve essere interpretata come domanda del comodante di restituzione dell'immobile concesso in comodato senza determinazione di durata al comodatario, nella specie, dopo l'avvenuto decesso, all'erede di questi.
3.1.4.1 - Ed invero, come è noto, il godimento a titolo gratuito di un immobile va inquadrato nel contratto di comodato atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo del bene ed è insito nello schema causale del contratto in questione l'obbligo di restituzione. Detto ultimo obbligo, nel caso di comodato della cosa senza determinazione di durata, sorge, ex art. 1810 c.c. “non appena il comodante la richiede”. Inoltre, ex art. 1811 c.c. “in caso di morte del comodatario, il comodante, benchè sia stato convenuto un termine, può eSIere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa”.
3.1.4.2 - In tema, la Suprema Corte con pronuncia datata (sent. n. 4920 del 24 settembre 1979), ma tuttora valida e condivisibile, ha precisato che
“Il contratto di comodato senza determinazione di tempo (cosiddetto precario) dà luogo a un rapporto obbligatorio tra comodante e comodatario, sicchè qualora il comodante proponga l'azione di restituzione dell'immobile concesso in uso gratuito, il legittimato passivo è esclusivamente il comodatario, anche se questi abbia perduto la disponibilità del bene, in quanto tale circostanza attiene all'inadempimento e alla responsabilità del medesimo e non alla sua legittimazione ad causam. (nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, e stata cassata la sentenza del tribunale il quale aveva erroneamente escluso la legittimazione passiva della comodataria per avere questa donato l'immobile al proprio figlio)”. Ed ha chiarito altresì che “Poiché l'azione promossa dal comodante nei confronti del comodatario e diretta ad ottenere la restituzione della cosa concessa in comodato è di natura personale e prescinde dalla prova del diritto di proprietà, può essere proposta da chiunque, avendo avuta la disponibilità materiale della cosa stessa, dimostri di averla consegnata ad altri a titolo gratuito affinché se ne servisse per un uso determinato, con l'obbligo di custodirla con
8 la diligenza del buon padre di famiglia e di restituirla alla scadenza del contratto, ovvero a sua richiesta” (così Cass. Civ. sent. n. 1083 del 23 febbraio 1981).
3.2 – In seconda battuta, in conseguenza di quanto esposto, ed avuto riguardo a quanto precisamente allegato dalla convenuta la stessa, Controparte_1 al di là delle negazioni assunte e pur nella mancata spendita della relativa qualità (erede di), deve ritenersi costituita quale successore nella situazione giuridica del defunto comodatario, il coniuge . Persona_1
3.2.1 – Ed invero, è la stessa che, spiegando le proprie difese e, in CP_1 particolare, eccependo in riconvenzione “la nullità per simulazione assoluta della compravendita contenuta nell'atto per Notar del 28 dicembre 2010, rep. n. Persona_2
7330 e racc. n. 3303” (così conclusione “in via principale”), alla quarta pagina della comparsa di costituzione e risposta, precisa che la resistenza all'azione avversa viene svolta “da parte della SI.ra nella sua qualità di detentrice CP_1 dell'appartamento de quo…”. Qualifica che viene ribadita nella prima memoria difensiva ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. nella quale la convenuta conferma l'opposizione all'azione avversa e che la domanda di accertamento in via incidentale della simulazione assoluta della compravendita in causa viene formulata al fine di
“tutelare il suo personale diritto a mantenere la detenzione dell'immobile nei confronti di chi non è proprietario”(prima pagina della memoria de qua), nonché nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., nella quale a pagina 2 osserva “l'odierna deducente è stata chiamata nel presente giudizio quale detentore dell'appartamento per cui è causa, ed in tale qualità ha resistito” aggiungendo che “in tale qualità che ha chiesto che la simulazione del contratto sia accertata solo incidentalmente ai fini del presente giudizio a tutela del suo diritto di detenere l'appartamento detto” e concludendo l'argomentazione nel senso che “l'auspicata decisione favorevole spiegherebbe i suoi effetti solo limitatamente al rapporto di comodato dedotto in questo giudizio” e che “agendo quale comodataria , e non come erede, l'odierna esponente tutela un diritto proprio…” (così pagina 3 della citata memoria).
3.2.2 – Sennonchè, intanto la convenuta può tutelare i suddetti diritti di comodataria ovvero detentrice come la stessa si definisce, in quanto è subentrata mortis causa nelle situazioni giuridiche facenti capo al coniuge Persona_6
, quale erede legittima dello stesso. Del resto, è del tutto irrilevante che,
[...] costituendosi in lite, la convenuta non abbia speso la relativa qualità, in quanto, appurato che non solo sia erede del marito, ma che ne abbia anche accettato l'eredità, per come dalla stessa dichiarato in sede di interrogatorio libero all'udienza del 30 novembre 2021 (“opero, avendola ereditata, nella società di mio marito, Supermercati
9 FOTI srl, che ha cinquanta dipendenti”; “non ricordo se ho accettato con beneficio di inventario l'eredità di mio marito” – cfr. processo verbale di udienza cartacea), e per come risulta dal documento dalla stessa convenuta prodotto, segnatamente dall'allegato 8 alla comparsa di costituzione (CTU economico-contabile disposta nell'ambito del prc. Pen. n. 3819/2016 R.G.N.R.) dal quale risulta, alla pagina 57, relativamente alla variazione della compagine societaria, quanto segue: “In data 12.08.2015 è deceduto, ab intestato, il SI. titolare della quota del valore Persona_1 nominale di € 11.880,00 pari al 99% del CS. I chiamati all'eredità (la moglie
[...]
e di figli , e Controparte_1 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
) hanno accettato con beneficio di inventario (atto rep. 9765 Notaio del
[...] Per_2
26.10.2015) e nominato rappresentante comune ai sensi dell'art. 2486 c.c. la SI.ra CP_5
, la contendente in applicazione del principio
[...] Controparte_1
“semel heres semper heres”, è erede di a prescindere dalla circostanza che Persona_1
l'atto di costituzione in giudizio contenga l'esplicita menzione della qualità di erede.
3.2.2.1 – Sul punto, per altro, è la stessa Suprema Corte di Cassazione a chiarire, sia pure in materia di notifica, che “la notificazione dell'atto di impugnazione effettuata nei confronti di una medesima persona fisica, che cumuli in sé la qualità di erede di più soggetti, può compiersi mediante consegna di un'unica copia e senza l'indicazione espressa della doppia qualità di erede, in quanto l'erede, pur succedendo nelle situazioni giuridiche del defunto, divenendone centro di imputazione giuridica, rimane, tuttavia, un unico soggetto di diritti” (così Cass. Civ. n. 23695/2014). Ed ancora, in precedenza, a statuire che “la notificazione dell'atto di citazione o dell'atto di impugnazione ad un erede che sia anche parte in proprio può compiersi mediante consegna di un'unica copia dell'atto essendo altresì irrilevante il difetto di un'espressa menzione della qualità di erede, e ciò sia quando lo stesso, essendo già in causa in proprio, vi rimanga anche in qualità di erede di un'altra parte deceduta nelle more del giudizio, sia quando sia convenuto in giudizio avendo già acquisito la qualità ereditaria;
conseguentemente non sussiste alcun vizio del contraddittorio nel caso di citazione mediante notifica di un solo atto e senza indicazione della qualità ereditaria” (si vedano Cass. Civ. n. 1804/2000, in senso conforme, cfr. anche Cass. Civ. n. 2433/2011; Cass. Civ. n. 24801/2014 e Cass. Civ. n. 20406/2013).
3.2.3 – Avendo acquistato (in conseguenza dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario) la qualità di erede di prima dell'instaurazione Persona_1 del giudizio, per come confermato dalla veste assunta in sede di mediazione laddove si è presentata anche “quale procuratrice generale dei figli e CP_5 CP_4
, nonché genitore esercente la potestà genitoriale del figlio minore ed
[...] CP_6 ha opposto difese da erede, in detta qualità va concepita la sua costituzione in lite.
10 4.- Fermi i superiori punti, parte attrice ha provato di avere chiesto, dopo la morte del comodatario la restituzione del bene immobile oggetto di comodato alla Per_1 convenuta-erede dello stesso. Tuttavia, la richiesta restitutoria non può essere fatta risalire né al gennaio 2016, in assenza di prova di detto momento storico, né al successivo giugno 2016, in quanto della diffida raccomandata a/r del 13 giugno 2016, allegata al documento 6 del fascicolo di parte attrice, non vi è dimostrazione di invio e ricezione, quanto piuttosto al mese di ottobre 2016 ovvero alla richiesta “di risoluzione del contratto di comodato precario, rilascio immobile” manifestata in sede di mediazione (cfr. copia del verbale di mediazione del 5 ottobre 2016 allegata al documento 9 del fascicolo di parte attrice).
4.1 – L'anzidetta richiesta è sufficiente a porre fine al godimento gratuito (e senza durata) del bene ai sensi degli artt. 1810 -1811 c.c. e, quindi, a obbligare il comodatario ovvero il di lui erede a restituire immediatamente la cosa oggetto di comodato.
4.2 – Tuttavia, l'erede la quale ha pacificamente Controparte_1 confermato (sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale – si veda comparsa di costituzione in causa e risultanze interrogatorio libero nel corso del quale ha dichiarato “Non darò le chiavi a mia sorella perché la vendita dell'immobile in causa è simulata;
io ho sempre avuto la gestione dei quell'appartamento, dove in un vano ci sono gli armadi con i cambi di stagione…. Negli altri vani dell'appartamento custodisco di tutto” -) di detenere l'appartamento in contesa, non solo non lo ha restituito alla menzionata richiesta, ma ha resistito all'istanza restitutoria eccependo, in via riconvenzionale nel presente giudizio, il difetto di “titolarità in capo ai ricorrenti della proprietà dell'immobile per cui è causa, poiché la compravendita da loro posta a fondamento del loro diritto è viziata di nullità per simulazione assoluta” (così seconda pagina della comparsa di costituzione), e chiedendo l' “accertamento in via incidentale della nullità per simulazione assoluta della compravendita contenuta nell'atto per Notar Persona_2 del 28 dicembre 2010, rep. n. 7330 e racc. n. 3303”.
4.3 – Sennonchè il successore a titolo mortis causa, quale continuatore della personalità giuridica del defunto, subentra nella condizione giuridica di questo e, pertanto, in tema di simulazione, non può essere considerato terzo (cfr. Cass. Civ. sent. n. 2760 del 1966), ma, articolando, come ha fatto l'odierna convenuta, la propria difesa al di fuori della reintegrazione della quota di legittima ed esercitando (per come manifestamente affermato dalla un diritto di detenzione CP_1 già del de cuius, nell'interesse di evitare un pregiudizio (recte la restituzione del bene) al suddetto diritto, va considerato “parte” (in quanto erede) del contratto oggetto della simulazione (si veda, in relazione all'interesse ed alla qualifica di parte, Cass. 11 Civ., sent. n. 6315 del 2003 “L'esperimento dell'azione di simulazione da parte dell'erede nei confronti di soggetti estranei alla comunione ereditaria, per far valere la simulazione assoluta di un negozio posto in essere dal "de cuius", ovvero per far valere la simulazione relativa allorché il negozio dissimulato sia affetto da nullità assoluta per mancanza della forma prescritta, non è condizionato all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, richiesta dall'art. 564 cod. civ. per le azioni di riduzione. In tali casi, infatti, sussiste l'interesse del legittimario a far accertare, indipendentemente dall'azione di riduzione, l'inesistenza del negozio giuridico meramente apparente posto in essere dal dante causa, spettando ad esso le stesse azioni che sarebbero spettate al "de cuius", che ben avrebbe potuto in vita far valere la simulazione assoluta, ovvero la nullità assoluta del negozio dissimulato per carenza della prescritta forma. Viceversa, allorquando l'erede intenda far valere la simulazione relativa e l'atto dissimulato - lesivo della sua quota di legittima - abbia tutti i requisiti di validità (come nell'ipotesi di donazione dissimulata), l'azione di simulazione è in funzione unicamente dell'azione di riduzione ex art. 564 cod. civ. e non può che soggiacere alle condizioni in detta norma previste per questa azione;
perciò in tanto può essere proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda e cioè l'accettazione con beneficio d'inventario”)).
4.4 – Dovendosi ricondurre, la convenuta, non già alla categoria dei “terzi”, ma a quella delle “parti”, occorre richiamare i principi in tema di prova della simulazione e, segnatamente, l'art. 1417 c.c. nonché le coordinate nomofilattiche per cui “In tema di prova della simulazione di un negozio soggetto alla forma scritta "ad substantiam", quando l'azione sia proposta da una delle parti o dai rispettivi eredi, occorre distinguere tra simulazione relativa e simulazione assoluta. In quest'ultimo caso, la relativa prova soggiace alle normali limitazioni legali ed, in particolare, al divieto di prova testimoniale ed a quella per presunzioni, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art.2724 cod. civ., formando oggetto della prova non il negozio formale, ma l'inesistenza dello stesso” (così Cass. Civ. sent. n. 954 del 1995). Più precisamente, “Il divieto della prova testimoniale della simulazione sancito dagli artt. 1417 e 2722 cod. civ. nei confronti delle parti opera anche nei confronti dell'erede che agisca per l'acquisizione al patrimonio ereditario di beni che hanno formato oggetto del negozio simulato cui ha partecipato il "de cuius", in quanto l'erede si avvale di un titolo che lo pone nell'identica posizione giuridica del suo dante causa, per cui egli non è "terzo" rispetto al negozio simulato, ma parte a tutti gli effetti. Pertanto, l'erede non può valersi della prova per testi e per presunzioni, sempre che la controparte si opponga all'assunzione del mezzo istruttorio vietato, essendo stabilito il divieto ad esclusiva tutela degli interessi privati” (così Cass. Civ. sent. n. 7666 del 1995).
4.5 – Ebbene, nella fattispecie, posto il superiore divieto e rilevato che parte attrice ha sempre sostenuto l'inammissibilità della prova testimoniale offerta dalla
12 controparte (si veda prima difesa dopo la costituzione avversa – cfr. processo verbale dell'udienza di prima comparizione del 16 maggio 2019 –, memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., comparsa conclusionale e memoria di replica) senza mai rinunciare all'accezione di esclusione della prova per testimoni (dalla quale, comunque, non sono emersi dati coerenti, rigorosi e SInificativi), che ha ribadito anche negli ultimi scritti difensivi, parte convenuta non ha dato prova dell'assunta simulazione assoluta.
5. – Ne deriva il rigetto dell'eccezione riconvenzionale sollevata dalla convenuta e l'accoglimento della domanda attorea di restituzione dell'immobile in causa. Pertanto, la convenuta, che si è qualificata pacificamente “detentrice dell'appartamento” che il coniuge aveva, dapprima, alienato ai cognati e Parte_1 Parte_2
e, dappoi, dagli stessi avuto in godimento gratuito, personale e
[...] temporaneo, va condannata a restituire, venuto meno il comodato, ai legittimi proprietari, gli odierni attori, l'appartamento posto al terzo piano (quarto fuori terra) del fabbricato di maggiore consistenza sito in gallina di Reggio Calabria, via Ravagnese n. 122/C.
6. – Va, invece, rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito dalla parte attrice per assenza di adeguata allegazione e prova dello stesso.
6.1 – Ed invero, secondo la Suprema Corte di Cassazione (si veda sent. 24 aprile 2019 n. 11203, seguita da più recenti pronunce dello stesso tenore – cfr. Cass. Civ. ord. n. 14268/2021, sent. nn. 26331/2021 e 27126/2021) “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. (In applicazione del principio, la S.C., in fattispecie relativa a richiesta di risarcimento danni
13 per trasloco di mobilio e trasferimento degli abitanti in altro alloggio, ha confermato la sentenza secondo cui difettava la prova del danno - qualificato come emergente - avendo i ricorrenti invocato un obbligo di liquidazione "in re ipsa", attraverso il criterio equitativo del valore locativo dell'immobile, anziché provare nell'"an" e nel "quantum" le conseguenze negative derivanti, di regola, dallo spossessamento)”.
6.2 – Ora, nel caso di specie, gli attori si sono limitati a dedurre, nell'atto introduttivo del giudizio, che “l'occupazione sine titulo del bene, con la negata riconsegna, ha impedito e impedisce la più proficua utilizzazione dell'appartamento, in conseguenza i ricorrenti, …, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., hanno diritto a vedersi riconoscere il risarcimento del danno per aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio, per non avere potuto direttamente e tempestivamente utilizzare il bene” e che “l'occupazione abusiva ha determinato la privazione del godimento diretto e pieno, come evidente perdita economica, da commisurare a quanto si sarebbe potuto lucrare attraverso la concessione a titolo oneroso del godimento del bene” (così pagg. 3 e 4 ricorso).
6.3 – Quindi, da un lato, non risulta tempestivamente allegato e provato il danno- conseguenza asseritamente derivato agli attori dalla occupazione senza titolo della convenuta, atteso che non è stata dimostrata la loro concreta intenzione di concedere in locazione l'immobile durante il periodo dell'occupazione sine titulo ovvero di venderlo nel frattempo né gli attori hanno dimostrato di avere sostenuto delle spese che, altrimenti, non avrebbero dovuto affrontare per risiedere, durante tale periodo, in un altro immobile. Dall'altro lato, l'attrice ha dichiarato in sede di interrogatorio libero che, così come compravenduto, non avrebbe usato l'immobile come dimora personale e familiare, “perché non mi piaceva l'immobile così com'era stato rifinito e aspettavamo con mio marito di ristrutturarlo per farlo a mio gusto” (cfr. processo verbale cartaceo dell'udienza del 30 novembre 2021), asserendo l'assenza di un reale pregiudizio.
6.4 – Ne consegue il rigetto dell'istanza risarcitoria.
7. - Le spese della presente causa vanno compensate nella misura del 30% in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea. Le restanti spese vanno poste a carico di parte convenuta soccombente e vengono liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, così come modificato con il D.M. 147/2022, come segue, al netto della compensazione, ed avuto riguardo al valore dichiarato della causa: € 1.190,70 per la fase di studio, € 842,80 per la fase introduttiva, € 1.327,20 per la fase istruttoria, € 2.033,50 per la fase decisionale, per un totale di euro 5.394,20. Parte attrice ha diritto ad euro
14 196,35 per spese documentate al netto della compensazione (le spese della procedura di mediazione non sono state documentate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, definendo la causa iscritta al n. 4323/2018 R.G.A.C., proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di disattesa ogni contraria domanda, Controparte_1 eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie in parte la domanda attorea per le ragioni esposte in parte motiva;
- e, per l'effetto, accerta e dichiara che la convenuta occupa sine titulo l'appartamento posto al terzo piano (quarto fuori terra) del fabbricato di maggiore consistenza sito in gallina di Reggio Calabria, via Ravagnese n. 122/C, di proprietà degli attori;
- e, per l'effetto, condanna la convenuta a restituire Controparte_1 immediatamente, previo sgombero di cose e persone, agli attori e Parte_1
, l'appartamento posto al terzo piano (quarto fuori terra) del Parte_2 fabbricato di maggiore consistenza sito in Gallina di Reggio Calabria, via Ravagnese n. 122/C, di proprietà degli attori;
- rigetta la richiesta risarcitoria attorea per quanto enunciato in parte motiva;
- compensa nella misura del 30% le spese di lite;
- condanna a rimborsare agli attori e Controparte_1 Parte_1
le restanti spese di lite, che vengono liquidate, al netto della Parte_2 compensazione, in euro 5.590,50, di cui euro 196,35 per spese documentate ed euro 5.394,20 per compensi, oltre il 15% di detta ultima somma a titolo di spese forfettarie. Così deciso in Reggio Calabria, 7 luglio 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
15
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4323/2018 R.G.A.C., riservata in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza del 27 giugno 2024, vertente:
TRA
, cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, cod. fisc. , elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
Reggio Calabria, via Sant'Anna II Tronco Vico Andiloro n. 40, presso lo studio dell'avv.ssa Caterina Albano che li rappresenta e difende in forza di procura apposta su foglio separato allegato all'atto introduttivo;
-Attori- CONTRO
, cod. fisc. , Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Camagna n. 32, presso lo studio dell'avv.to Paolo PO Arillotta, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta- Conclusioni delle parti (Udienza del 27 giugno 2024): Le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi e nei verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso ex art. 702 c.p.c. depositato telematicamente, i coniugi
[...]
e evocavano in lite, davanti all'intestato Tribunale, Pt_1 Parte_2 al fine di sentire “
1. accertare e dichiarare che la SInora Controparte_1
1 occupa sine titulo l'appartamento di proprietà della SI.ra Controparte_1
e acquistato in regime di comunione legale;
ed in Parte_1 Parte_2 conseguenza;
2. condannare la SI.ra al rilascio immediato Controparte_1 dell'appartamento; ordinando alla medesima di lasciare libero l'appartamento da persone e cose ai legittimi proprietari e di cessare ogni azione di molestia e turbativa;
3. condannare la SI.ra al risarcimento del danno patrimoniale patito, per Controparte_1
l'occupazione sine titulo e quindi al pagamento della somma di € 20.400,00 (Euro ventimilaquattrocento/00) (così calcolata: € 600,00 (canone di locazione mensile) x 34 mensilità – decorrenti dal 1/1/2016 al 31 ottobre 2018), oltre le successive mensilità maturande, ovvero al pagamento della maggior o minore somma che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione e interessi moratori dalla data di messa in mora sino al saldo”, con vittoria di spese e competenze di lite. A sostegno della domanda deducevano che: erano proprietari dell'appartamento, posto al terzo piano (quarto f.t.) di un immobile, sito in Reggio Calabria, alla frazione Gallina, via Ravagnese n. 122/C, acquistato con atto di compravendita stipulato con l'alienante per notaio Persona_1 [...] in data 28.12.2010 (rep. 7330, racc. n. 3303), al prezzo già pagato in data Per_2
17 dicembre 2010, come meglio specificato nell'atto di acquist;
al momento della stipula dell'atto erano stati immessi nel pieno ed esclusivo possesso del bene;
nell'ottobre 2013, , marito della convenuta e cognato dell'attrice, Persona_1 chiedeva loro di poter temporaneamente fruire dell'immobile per ivi allocare gli uffici amministrativi della società Supermercati Foti s.r.l., di cui era titolare e amministratore, con l'impegno di restituire al più presto il bene, libero e sgombro da persone e cose;
per aiutare l'affine, concedeva a questi Parte_1
l'appartamento in comodato d'uso gratuito;
in data 12.08.2015 decedeva il cognato e l'appartamento rimaneva nella disponibilità dell'anzidetta società di cui era Per_1 divenuta amministratrice la convenuta nel gennaio Controparte_1
2016, la società pur mantenendo la sede legale alla via Controparte_2
Ravagnese Superiore n. 122, trasferiva gli uffici amministrativi, sempre in Reggio Calabria, alla via S. Caterina n. 30/b, senza, tuttavia, restituire l'immobile in parola;
era stata, pertanto, chiesta, per le vie brevi, la restituzione dell'appartamento, essendo venuta meno la causa per cui l'immobile era stato concesso in comodato d'uso gratuito;
la convenuta, inopinatamente, si era rifiutata di consegnare le chiavi e rilasciare l'immobile, dacché, in data 13.06.2016, veniva inviato atto di diffida, intimando alla società, nella persona della convenuta amministratrice, il rilascio dell'immobile e “riservando ogni altra azione diretta al risarcimento del danno patrimoniale per l'illegittima detenzione”; in assenza di riscontro, veniva avanzata istanza di mediazione al fine di chiedere “alla Supermercati FOTI srl, di rispettare quanto pattuito e quindi di rilasciare libero l'appartamento, consentendone il pieno godimento ai legittimi proprietari”; in sede di mediazione, la società aveva eccepito la
2 propria carenza di legittimazione passiva, e la convenuta, in proprio, nella qualità di erede del marito ed in rappresentanza dei figli, aveva ammesso di occupare l'immobile, aveva negato la consegna, opponendo la nullità dell'atto di compravendita;
la procedura di mediazione si era conclusa con esito negativo;
le dichiarazioni confessorie della resistente avevano consentito “di individuare il possesso sine titulo dell'appartamento da parte della stessa”; l'appartamento continuava ad essere occupato sine titulo con impedimento all'utilizzazione e “privazione del godimento diretto e pieno, con evidente perdita economica, da commisurare a quanto si sarebbe potuto lucrare attraverso la concessione a titolo oneroso del godimento del bene”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente, in data 6 maggio 2019, la convenuta , la quale, nell'avanzare espressa eccezione in Controparte_1 via riconvenzionale circa la “titolarità in capo ai ricorrenti della proprietà dell'immobile per cui è causa, poiché la compravendita da loro posta a fondamento del loro diritto è viziata di nullità per simulazione assoluta”, e denunciando, “anche in considerazione della fittizietà del contratto di trasferimento dell'immobile”, la mancata immissione degli istanti nel possesso del bene, “rimasto nella piena, pacifica ed assoluta disponibilità del simulato venditore SI. e della esponente”, osservava che: Persona_1 Persona_1 era stato socio ed amministratore, unitamente ai fratelli PO e PT
, della società G.S.M. S.r.l., esercente l'attività di gestione di Persona_3 supermercati nelle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia;
a partire dall'anno 2009, l'anzidetta società era entrata in crisi finanziaria che aveva provato a gestire attraverso una dismissione del patrimonio;
nel momento in cui era divenuto impossibile proseguire l'attività, attesa la cessazione dei rapporti con i fornitori insoddisfatti, si era proceduto con la concessione in affitto di ramo di azienda dei supermercati siti in Reggio Calabria ad alcune società costituite tra i germani e loro familiari, tra cui vi era anche la Supermercati Foti S.r.l.; nel gennaio 2010 la GSM veniva posta in liquidazione e nel giugno 2013 ne veniva dichiarato il fallimento;
temendo che il tracollo della GSM potesse coinvolgerlo Persona_1 personalmente, decideva di avviare una serie di operazioni di intestazione fittizia in favore dei propri familiari degli immobili di sua proprietà, per proteggere il proprio patrimonio da eventuali aggressioni creditorie;
ed invero, nel 2016 la Curatela del Fallimento della società GSM proponeva azione di responsabilità nei confronti dei soci e degli amministratori, tra i quali vi era il attesi gli atti di dismissione e di Per_1 asserita dispersione patrimoniale da questi posti in essere;
sempre nel 2016, veniva iscritto il procedimento penale n. 3819/2016 RGNR nei confronti di tutti i soci e amministratori della GSM S.r.l. per il reato di bancarotta fraudolenta ed altro, proprio fondata sugli atti di dispersione patrimoniale attuati dalla società; in tale contesto si inseriva la vendita dell'appartamento che aveva il solo scopo di intestare
3 fittiziamente in capo agli attori, cognati del la proprietà dell'appartamento, con Per_1
l'intesa che questi, rimasto il vero proprietario, avrebbe continuato a disporne liberamente;
i dettagli dell'operazione erano stati concordati tra i soggetti dell'accordo ed avevano ad oggetto “la consegna del denaro occorrente per pagare il prezzo della vendita e per i costi dell'atto da parte del SI. ai propri suoceri e Persona_1 genitori della ricorrente , SI.ri e , i quali a Parte_1 Persona_4 CP_3 loro volta lo avrebbero ritrasferito direttamente al SI. a mò di pagamento Persona_1 del prezzo della simulata vendita”; la determinazione del prezzo era stata affidata ad una stima redatta dal geom. dal 28.10.2010 al 17.12.2010, il coniuge Persona_5 aveva prelevato dal proprio conto corrente un importo complessivo pari ad € 125.000,00 che veniva immesso nella disponibilità dei suoceri ed Persona_4 CP_3
in data 17.12.2020, era stata ordinata l'emissione degli assegni circolari che
[...] venivano consegnati al quale simulato pagamento del prezzo di vendita;
il Per_1 Per_1 non avrebbe mai alienato l'appartamento, trattandosi dell'ultima abitazione dei defunti genitori, oltre ad essere contiguo ed anche unito all'abitazione familiare;
le disponibilità economiche dei IGg. e non avrebbero Per_4 CP_3 consentito di accantonare la somma posta a prezzo di vendita per acquistare un'abitazione e, peraltro, ad uno soltanto dei quattro figli;
la palese simulazione determinava la nullità della vendita, non essendosi mai perfezionato il trasferimento dell'appartamento; alla luce della complessità delle questioni trattate era necessario il mutamento del rito;
in via subordinata, contestava la data da cui controparte faceva decorrere la pretesa illegittima occupazione, ritenendo che l'intimazione di rilascio era avvenuta solo con la notifica del ricorso;
anche il valore locativo di € 600,00 risultava eccessivo e fuori mercato, ritenendo, sulla base della zona e delle dimensioni dell'immobile, equo il prezzo mensile di € 375,00, i quali avrebbero
“dovuto ancora essere abbattuti tenendo conto dello stato di vetustà dell'immobile”. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni “l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis, voglia in via principale, previo accertamento in via incidentale della nullità per simulazione assoluta della compravendita contenuta nell'atto per Notar Persona_2 del 28 dicembre 2010, rep. n. 7330 e racc. n. 3303, rigettare la domanda;
in via subordinata, accertare e dichiarare che il periodo di occupazione sine titulo decorre dal 01.04.2019 o da altra successiva determinata dall'Ill.mo Giudice, nonché rideterminare la relativa indennità nei limiti del vero e del giusto”, con vittoria di spese e competenze.
Con ordinanza del 18 maggio 2019, pronunciata fuori dell'udienza di comparizione celebrata in data 16 maggio 2019, il G.o.t. istruttore “ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruttoria non sommaria della causa;
rilevato che parte convenuta ha mosso contestazioni in ordine all'avversaria pretesa creditoria, che necessitano un approfondimento, incompatibile con un'istruttoria sommaria”, disponeva il mutamento del
4 rito e fissava l'udienza del 31 ottobre 2019 per gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c.
All'udienza de qua, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3, c.p.c. richiesti dalle parti.
Dopo alcuni rinvii di udienza per l'emergenza epidemiologica da Sars-Covid 19, questa Giudice, subentrata nel ruolo istruttorio, con ordinanza del 16 marzo 2021, pronunciata fuori dell'udienza del 14 gennaio 2021,“ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale dedotta da parte attrice nel ricorso introduttivo, escludendo dalla circostanza sub 1 la locuzione “in comodato d'uso” richiedendo valutazioni non demandabili ai testimoni, ad eccezione altresì della circostanza n. 3 stante il difetto di allegazione della circostanza e la genericità in relazione ai “sopraggiunti problemi familiari”, e con i due testimoni indicati;
ritenuta l'irrilevanza dell'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte attrice nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., a tacere di altre considerazioni sotto il profilo della sua ammissibilità, avuto riguardo a quanto dichiarato, ammesso e precisato dalla controparte nei propri scritti difensivi;
ritenuta l'ammissibilità della prova testimoniale dedotta da parte convenuta nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., ad eccezione della locuzione “simulata” del capitolo 1 e dell'intero capitolo n. 2 perché richiedono valutazioni ed interpretazioni soggettive non demandabili ai testimoni, escludendo ancora il capitolo 3 perché generico sulle modalità e valutativo nella sua parte finale, escludendo inoltre i capitoli 5, 7, 8 , 9, 10, 11, perché irrilevanti ai fini del decidere, tenuto viepiù conto che la convenuta ha manifestamente ammesso di essere nella detenzione dell'immobile per cui è causa, ad eccezione ancora della circostanza di prova n. 6 perché generica e da provarsi documentalmente per come formulata, di quella articolata al n. 12 perché priva di dati temporali e spaziali ed afferente a intenzioni e non a fatti oggettivi e concreti, della circostanza n. 13 perché irrilevante ai fini del decidere e documentale in relazione ai prelievi, della circostanza n. 14 perché non si individua il destinatario delle dazioni di denaro e perché non afferente alla consegna effettiva e concreta della somma ma a ragioni psicologiche e motivazionali;
escludendo ancora la circostanza n. 15 perché documentale e/o da provarsi documentalmente nonchè capitoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 perché privi di rilievo ai fini della decisione della vertenza, oltrechè afferenti a circostanze giammai allegate da parte convenuta;
ritenuto opportuno sentire liberamente sui fatti di causa le SInore e Parte_1
;, Controparte_1 ammetteva le prove orali e rinviava all'udienza del 15 luglio 2021 per sentire le parti e all'udienza del 14 ottobre 2021 per l'espletamento della prova testimoniale.
5 Le contendenti venivano sentite liberamente sui fatti di causa all'udienza del 30 novembre 2021, mentre i testimoni venivano escussi successivamente.
Espletata l'ammessa prova costituenda nell'interesse di entrambe le parti, e concesso termine per esame prova, all'udienza del 26 gennaio 2023 le parti contestavano reciprocamente le dichiarazioni testimoniali contrastanti con la documentazione riversata in atti.
Con ordinanza del 31 marzo 2023, pronunciata fuori dell'udienza del 2 marzo 2023, il G.o.t. istruttore in sostituzione della scrivente, relativamente alla richiesta di modifica del provvedimento istruttorio emesso dalla scrivente, “ritenuto che non ricorrono i presupposti per la revoca, chiesta da parte convenuta, dell'ordinanza istruttoria del 16.03.2021, nella parte in cui ha limitato la prova testimoniale dalla medesima parte articolata;
ritenuta, altresì, l'intempestività del capitolato di prova testimoniale, articolato da parte convenuta all'udienza del 26.01.2023”, rigettava le richieste di parte convenuta e rinviava per il prosieguo all'udienza del 18 maggio 2023, nel corso della quale la controversia veniva rinviata per la decisione sulle richieste delle parti all'udienza del 7 dicembre 2023.
Seguivano alcuni rinvii di udienza effettuati dal G.o.t. stante l'assenza di questa Giudicante.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 27 giugno 2024. La causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. – La domanda della parte attrice è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
3. – In premessa, occorre ordinare le allegazioni delle parti onde superare confuse e contraddittorie deduzioni dalle stesse formulate nei propri atti processuali, a partire dal primo scritto difensivo.
3.1 – In prima battuta, scrutinando le difese ed i fatti costitutivi spiegati nell'atto introduttivo del giudizio, e per dare un senso logico agli stessi, deve rilevarsi che i SInori e hanno agito in giudizio, nella veste Parte_1 Parte_2 di proprietari dell'appartamento posto al terzo piano (quarto fuori terra) del fabbricato sito a Gallina di Reggio Calabria, via Ravagnese n. 122/C, in forza del contratto di compravendita concluso con l'affine (marito della sorella dell'attrice)
in data 28 dicembre 2010, rogato dal notaio dott. Persona_1 Persona_2 rep. n. 7330, racc. n. 3303, al fine di ottenere la restituzione dell'immobile in parola
6 stante il venire meno del contratto di comodato d'uso gratuito successivamente intercorso, va ritenuto, con lo stesso venditore in proprio. Persona_1
3.1.1 - Più in particolare, malgrado gli attori abbiano allegato che (a) qualche anno dopo la stipula della vendita immobiliare, “precisamente nel mese di ottobre 2013”, su richiesta del cognato, il quale “chiedeva alla ricorrente di poter, temporaneamente, fruire dell'appartamento, quale sede degli uffici amministrativi della società di cui era titolare e amministratore, Supermercati FOTI srl, in attesa di poter reperire più idoneo locale atto ad ospitare gli uffici della predetta società SUPERMERCATI FOTI s.r.l., con l'impegno da parte del medesimo, di restituire al più presto, il bene medesimo”; (b) dopo la morte del
“l'appartamento rimaneva nella disponibilità della società SUPERMERCATI FOTI Per_1 srl, di cui diveniva amministratore la SI.ra ”; (c) “nel mese di Controparte_1 gennaio 2016, la società supermercati Foti Srl, pur mantenendo la sede legale alla via Ravagnese Superiore n. 122, trasferiva gli uffici amministrativi, nei nuovi locali siti alla via S. Caterina n. 30/B, sempre in Reggio Calabria, senza restituire l'immobile per cui è causa, nonostante l'impegno in precedenza assunto”; (d) “la SI.ra , inviava Parte_1 in data 13/06/2016 atto di diffida, intimando alla società nella Controparte_2 persona del legale rappresentante pro temore, SI.ra , il rilascio Controparte_1 del predetto appartamento, chiudendo la consegna delle chiavi” (così pagg. 2 e 3 del ricorso introduttivo) - allegazioni che potrebbero fare pensare che il godimento a titolo gratuito del bene immobile fosse stato concesso alla persona giuridica Supermercati Foti s.r.l. - va ritenuto che l'allegato comodato d'uso sia stato concluso dall'attrice con in proprio e che questi, decidendo Pt_1 Persona_1 autonomamente l'uso più idoneo alle proprie eSIenze, avrebbe destinato il bene immobile anche a sede degli uffici amministrativi della società di cui era amministratore.
3.1.2 – Dirimente in questo senso è il documento allegato 6 al ricorso introduttivo, sottoscritto dall'attrice nel quale quest'ultima riconosce che “il Parte_1
GN , sic et simpliciter e non quale amministratore della società, Per_1
“successivamente alla … compravendita, e più esattamente nel mese di ottobre 2013, per sue momentanee eSIenze chiese alla IG.ra di poter avere in comodato lo Parte_1 stesso bene già oggetto di compravendita, al fine di ivi provvisoriamente collocare gli uffici della società…” e che ella stessa “per gli intercorrenti rapporti di parentela …non ebbe difficoltà alcuna a concordare verbalmente il ricordato comodato d'uso dell'immobile in parola, essendosi impegnato il GN a riconsegnare l'appartamento in questione, Per_1 libero e sgombero da persone e cose, al più presto possibile”.
3.1.3 - Del resto, gli attori hanno indirizzato e notificato il ricorso introduttivo alla SInora e non alla società Supermercati Foti s.r.l., anche Controparte_1
7 tenendo conto che, giusta quanto allegato a pag. 3 del medesimo ricorso, in sede di mediazione la convenuta “in proprio, n. q. di erede del defunto marito e in Pt_1 rappresentanza dei figli, ammetteva di occupare l'appartamento e negava la riconsegna” (così pag. 3 del ricorso) ed hanno chiesto il risarcimento del danno a decorrere dal gennaio 2016, ossia da quando, secondo la tesi di parte attrice, “la SI.ra
[...]
pertanto, per le vie brevi, richiedeva il rilascio dell'immobile di sua proprietà, per Pt_3 come pattuito ab initio, essendo ormai venuta meno l'esistenza per cui era stato concesso il predetto immobile in comodato d'uso gratuito” (così pag. 2 del ricorso).
3.1.4 – Corollario logico di quanto sopra è, pertanto, che la domanda degli attori deve essere interpretata come domanda del comodante di restituzione dell'immobile concesso in comodato senza determinazione di durata al comodatario, nella specie, dopo l'avvenuto decesso, all'erede di questi.
3.1.4.1 - Ed invero, come è noto, il godimento a titolo gratuito di un immobile va inquadrato nel contratto di comodato atteso che l'utilità per il comodatario consiste nell'uso personale, gratuito e temporaneo del bene ed è insito nello schema causale del contratto in questione l'obbligo di restituzione. Detto ultimo obbligo, nel caso di comodato della cosa senza determinazione di durata, sorge, ex art. 1810 c.c. “non appena il comodante la richiede”. Inoltre, ex art. 1811 c.c. “in caso di morte del comodatario, il comodante, benchè sia stato convenuto un termine, può eSIere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa”.
3.1.4.2 - In tema, la Suprema Corte con pronuncia datata (sent. n. 4920 del 24 settembre 1979), ma tuttora valida e condivisibile, ha precisato che
“Il contratto di comodato senza determinazione di tempo (cosiddetto precario) dà luogo a un rapporto obbligatorio tra comodante e comodatario, sicchè qualora il comodante proponga l'azione di restituzione dell'immobile concesso in uso gratuito, il legittimato passivo è esclusivamente il comodatario, anche se questi abbia perduto la disponibilità del bene, in quanto tale circostanza attiene all'inadempimento e alla responsabilità del medesimo e non alla sua legittimazione ad causam. (nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, e stata cassata la sentenza del tribunale il quale aveva erroneamente escluso la legittimazione passiva della comodataria per avere questa donato l'immobile al proprio figlio)”. Ed ha chiarito altresì che “Poiché l'azione promossa dal comodante nei confronti del comodatario e diretta ad ottenere la restituzione della cosa concessa in comodato è di natura personale e prescinde dalla prova del diritto di proprietà, può essere proposta da chiunque, avendo avuta la disponibilità materiale della cosa stessa, dimostri di averla consegnata ad altri a titolo gratuito affinché se ne servisse per un uso determinato, con l'obbligo di custodirla con
8 la diligenza del buon padre di famiglia e di restituirla alla scadenza del contratto, ovvero a sua richiesta” (così Cass. Civ. sent. n. 1083 del 23 febbraio 1981).
3.2 – In seconda battuta, in conseguenza di quanto esposto, ed avuto riguardo a quanto precisamente allegato dalla convenuta la stessa, Controparte_1 al di là delle negazioni assunte e pur nella mancata spendita della relativa qualità (erede di), deve ritenersi costituita quale successore nella situazione giuridica del defunto comodatario, il coniuge . Persona_1
3.2.1 – Ed invero, è la stessa che, spiegando le proprie difese e, in CP_1 particolare, eccependo in riconvenzione “la nullità per simulazione assoluta della compravendita contenuta nell'atto per Notar del 28 dicembre 2010, rep. n. Persona_2
7330 e racc. n. 3303” (così conclusione “in via principale”), alla quarta pagina della comparsa di costituzione e risposta, precisa che la resistenza all'azione avversa viene svolta “da parte della SI.ra nella sua qualità di detentrice CP_1 dell'appartamento de quo…”. Qualifica che viene ribadita nella prima memoria difensiva ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. nella quale la convenuta conferma l'opposizione all'azione avversa e che la domanda di accertamento in via incidentale della simulazione assoluta della compravendita in causa viene formulata al fine di
“tutelare il suo personale diritto a mantenere la detenzione dell'immobile nei confronti di chi non è proprietario”(prima pagina della memoria de qua), nonché nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., nella quale a pagina 2 osserva “l'odierna deducente è stata chiamata nel presente giudizio quale detentore dell'appartamento per cui è causa, ed in tale qualità ha resistito” aggiungendo che “in tale qualità che ha chiesto che la simulazione del contratto sia accertata solo incidentalmente ai fini del presente giudizio a tutela del suo diritto di detenere l'appartamento detto” e concludendo l'argomentazione nel senso che “l'auspicata decisione favorevole spiegherebbe i suoi effetti solo limitatamente al rapporto di comodato dedotto in questo giudizio” e che “agendo quale comodataria , e non come erede, l'odierna esponente tutela un diritto proprio…” (così pagina 3 della citata memoria).
3.2.2 – Sennonchè, intanto la convenuta può tutelare i suddetti diritti di comodataria ovvero detentrice come la stessa si definisce, in quanto è subentrata mortis causa nelle situazioni giuridiche facenti capo al coniuge Persona_6
, quale erede legittima dello stesso. Del resto, è del tutto irrilevante che,
[...] costituendosi in lite, la convenuta non abbia speso la relativa qualità, in quanto, appurato che non solo sia erede del marito, ma che ne abbia anche accettato l'eredità, per come dalla stessa dichiarato in sede di interrogatorio libero all'udienza del 30 novembre 2021 (“opero, avendola ereditata, nella società di mio marito, Supermercati
9 FOTI srl, che ha cinquanta dipendenti”; “non ricordo se ho accettato con beneficio di inventario l'eredità di mio marito” – cfr. processo verbale di udienza cartacea), e per come risulta dal documento dalla stessa convenuta prodotto, segnatamente dall'allegato 8 alla comparsa di costituzione (CTU economico-contabile disposta nell'ambito del prc. Pen. n. 3819/2016 R.G.N.R.) dal quale risulta, alla pagina 57, relativamente alla variazione della compagine societaria, quanto segue: “In data 12.08.2015 è deceduto, ab intestato, il SI. titolare della quota del valore Persona_1 nominale di € 11.880,00 pari al 99% del CS. I chiamati all'eredità (la moglie
[...]
e di figli , e Controparte_1 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
) hanno accettato con beneficio di inventario (atto rep. 9765 Notaio del
[...] Per_2
26.10.2015) e nominato rappresentante comune ai sensi dell'art. 2486 c.c. la SI.ra CP_5
, la contendente in applicazione del principio
[...] Controparte_1
“semel heres semper heres”, è erede di a prescindere dalla circostanza che Persona_1
l'atto di costituzione in giudizio contenga l'esplicita menzione della qualità di erede.
3.2.2.1 – Sul punto, per altro, è la stessa Suprema Corte di Cassazione a chiarire, sia pure in materia di notifica, che “la notificazione dell'atto di impugnazione effettuata nei confronti di una medesima persona fisica, che cumuli in sé la qualità di erede di più soggetti, può compiersi mediante consegna di un'unica copia e senza l'indicazione espressa della doppia qualità di erede, in quanto l'erede, pur succedendo nelle situazioni giuridiche del defunto, divenendone centro di imputazione giuridica, rimane, tuttavia, un unico soggetto di diritti” (così Cass. Civ. n. 23695/2014). Ed ancora, in precedenza, a statuire che “la notificazione dell'atto di citazione o dell'atto di impugnazione ad un erede che sia anche parte in proprio può compiersi mediante consegna di un'unica copia dell'atto essendo altresì irrilevante il difetto di un'espressa menzione della qualità di erede, e ciò sia quando lo stesso, essendo già in causa in proprio, vi rimanga anche in qualità di erede di un'altra parte deceduta nelle more del giudizio, sia quando sia convenuto in giudizio avendo già acquisito la qualità ereditaria;
conseguentemente non sussiste alcun vizio del contraddittorio nel caso di citazione mediante notifica di un solo atto e senza indicazione della qualità ereditaria” (si vedano Cass. Civ. n. 1804/2000, in senso conforme, cfr. anche Cass. Civ. n. 2433/2011; Cass. Civ. n. 24801/2014 e Cass. Civ. n. 20406/2013).
3.2.3 – Avendo acquistato (in conseguenza dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario) la qualità di erede di prima dell'instaurazione Persona_1 del giudizio, per come confermato dalla veste assunta in sede di mediazione laddove si è presentata anche “quale procuratrice generale dei figli e CP_5 CP_4
, nonché genitore esercente la potestà genitoriale del figlio minore ed
[...] CP_6 ha opposto difese da erede, in detta qualità va concepita la sua costituzione in lite.
10 4.- Fermi i superiori punti, parte attrice ha provato di avere chiesto, dopo la morte del comodatario la restituzione del bene immobile oggetto di comodato alla Per_1 convenuta-erede dello stesso. Tuttavia, la richiesta restitutoria non può essere fatta risalire né al gennaio 2016, in assenza di prova di detto momento storico, né al successivo giugno 2016, in quanto della diffida raccomandata a/r del 13 giugno 2016, allegata al documento 6 del fascicolo di parte attrice, non vi è dimostrazione di invio e ricezione, quanto piuttosto al mese di ottobre 2016 ovvero alla richiesta “di risoluzione del contratto di comodato precario, rilascio immobile” manifestata in sede di mediazione (cfr. copia del verbale di mediazione del 5 ottobre 2016 allegata al documento 9 del fascicolo di parte attrice).
4.1 – L'anzidetta richiesta è sufficiente a porre fine al godimento gratuito (e senza durata) del bene ai sensi degli artt. 1810 -1811 c.c. e, quindi, a obbligare il comodatario ovvero il di lui erede a restituire immediatamente la cosa oggetto di comodato.
4.2 – Tuttavia, l'erede la quale ha pacificamente Controparte_1 confermato (sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale – si veda comparsa di costituzione in causa e risultanze interrogatorio libero nel corso del quale ha dichiarato “Non darò le chiavi a mia sorella perché la vendita dell'immobile in causa è simulata;
io ho sempre avuto la gestione dei quell'appartamento, dove in un vano ci sono gli armadi con i cambi di stagione…. Negli altri vani dell'appartamento custodisco di tutto” -) di detenere l'appartamento in contesa, non solo non lo ha restituito alla menzionata richiesta, ma ha resistito all'istanza restitutoria eccependo, in via riconvenzionale nel presente giudizio, il difetto di “titolarità in capo ai ricorrenti della proprietà dell'immobile per cui è causa, poiché la compravendita da loro posta a fondamento del loro diritto è viziata di nullità per simulazione assoluta” (così seconda pagina della comparsa di costituzione), e chiedendo l' “accertamento in via incidentale della nullità per simulazione assoluta della compravendita contenuta nell'atto per Notar Persona_2 del 28 dicembre 2010, rep. n. 7330 e racc. n. 3303”.
4.3 – Sennonchè il successore a titolo mortis causa, quale continuatore della personalità giuridica del defunto, subentra nella condizione giuridica di questo e, pertanto, in tema di simulazione, non può essere considerato terzo (cfr. Cass. Civ. sent. n. 2760 del 1966), ma, articolando, come ha fatto l'odierna convenuta, la propria difesa al di fuori della reintegrazione della quota di legittima ed esercitando (per come manifestamente affermato dalla un diritto di detenzione CP_1 già del de cuius, nell'interesse di evitare un pregiudizio (recte la restituzione del bene) al suddetto diritto, va considerato “parte” (in quanto erede) del contratto oggetto della simulazione (si veda, in relazione all'interesse ed alla qualifica di parte, Cass. 11 Civ., sent. n. 6315 del 2003 “L'esperimento dell'azione di simulazione da parte dell'erede nei confronti di soggetti estranei alla comunione ereditaria, per far valere la simulazione assoluta di un negozio posto in essere dal "de cuius", ovvero per far valere la simulazione relativa allorché il negozio dissimulato sia affetto da nullità assoluta per mancanza della forma prescritta, non è condizionato all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, richiesta dall'art. 564 cod. civ. per le azioni di riduzione. In tali casi, infatti, sussiste l'interesse del legittimario a far accertare, indipendentemente dall'azione di riduzione, l'inesistenza del negozio giuridico meramente apparente posto in essere dal dante causa, spettando ad esso le stesse azioni che sarebbero spettate al "de cuius", che ben avrebbe potuto in vita far valere la simulazione assoluta, ovvero la nullità assoluta del negozio dissimulato per carenza della prescritta forma. Viceversa, allorquando l'erede intenda far valere la simulazione relativa e l'atto dissimulato - lesivo della sua quota di legittima - abbia tutti i requisiti di validità (come nell'ipotesi di donazione dissimulata), l'azione di simulazione è in funzione unicamente dell'azione di riduzione ex art. 564 cod. civ. e non può che soggiacere alle condizioni in detta norma previste per questa azione;
perciò in tanto può essere proponibile, in quanto sussista il presupposto cui è condizionata la proposizione della seconda e cioè l'accettazione con beneficio d'inventario”)).
4.4 – Dovendosi ricondurre, la convenuta, non già alla categoria dei “terzi”, ma a quella delle “parti”, occorre richiamare i principi in tema di prova della simulazione e, segnatamente, l'art. 1417 c.c. nonché le coordinate nomofilattiche per cui “In tema di prova della simulazione di un negozio soggetto alla forma scritta "ad substantiam", quando l'azione sia proposta da una delle parti o dai rispettivi eredi, occorre distinguere tra simulazione relativa e simulazione assoluta. In quest'ultimo caso, la relativa prova soggiace alle normali limitazioni legali ed, in particolare, al divieto di prova testimoniale ed a quella per presunzioni, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art.2724 cod. civ., formando oggetto della prova non il negozio formale, ma l'inesistenza dello stesso” (così Cass. Civ. sent. n. 954 del 1995). Più precisamente, “Il divieto della prova testimoniale della simulazione sancito dagli artt. 1417 e 2722 cod. civ. nei confronti delle parti opera anche nei confronti dell'erede che agisca per l'acquisizione al patrimonio ereditario di beni che hanno formato oggetto del negozio simulato cui ha partecipato il "de cuius", in quanto l'erede si avvale di un titolo che lo pone nell'identica posizione giuridica del suo dante causa, per cui egli non è "terzo" rispetto al negozio simulato, ma parte a tutti gli effetti. Pertanto, l'erede non può valersi della prova per testi e per presunzioni, sempre che la controparte si opponga all'assunzione del mezzo istruttorio vietato, essendo stabilito il divieto ad esclusiva tutela degli interessi privati” (così Cass. Civ. sent. n. 7666 del 1995).
4.5 – Ebbene, nella fattispecie, posto il superiore divieto e rilevato che parte attrice ha sempre sostenuto l'inammissibilità della prova testimoniale offerta dalla
12 controparte (si veda prima difesa dopo la costituzione avversa – cfr. processo verbale dell'udienza di prima comparizione del 16 maggio 2019 –, memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., comparsa conclusionale e memoria di replica) senza mai rinunciare all'accezione di esclusione della prova per testimoni (dalla quale, comunque, non sono emersi dati coerenti, rigorosi e SInificativi), che ha ribadito anche negli ultimi scritti difensivi, parte convenuta non ha dato prova dell'assunta simulazione assoluta.
5. – Ne deriva il rigetto dell'eccezione riconvenzionale sollevata dalla convenuta e l'accoglimento della domanda attorea di restituzione dell'immobile in causa. Pertanto, la convenuta, che si è qualificata pacificamente “detentrice dell'appartamento” che il coniuge aveva, dapprima, alienato ai cognati e Parte_1 Parte_2
e, dappoi, dagli stessi avuto in godimento gratuito, personale e
[...] temporaneo, va condannata a restituire, venuto meno il comodato, ai legittimi proprietari, gli odierni attori, l'appartamento posto al terzo piano (quarto fuori terra) del fabbricato di maggiore consistenza sito in gallina di Reggio Calabria, via Ravagnese n. 122/C.
6. – Va, invece, rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente patito dalla parte attrice per assenza di adeguata allegazione e prova dello stesso.
6.1 – Ed invero, secondo la Suprema Corte di Cassazione (si veda sent. 24 aprile 2019 n. 11203, seguita da più recenti pronunce dello stesso tenore – cfr. Cass. Civ. ord. n. 14268/2021, sent. nn. 26331/2021 e 27126/2021) “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto. (In applicazione del principio, la S.C., in fattispecie relativa a richiesta di risarcimento danni
13 per trasloco di mobilio e trasferimento degli abitanti in altro alloggio, ha confermato la sentenza secondo cui difettava la prova del danno - qualificato come emergente - avendo i ricorrenti invocato un obbligo di liquidazione "in re ipsa", attraverso il criterio equitativo del valore locativo dell'immobile, anziché provare nell'"an" e nel "quantum" le conseguenze negative derivanti, di regola, dallo spossessamento)”.
6.2 – Ora, nel caso di specie, gli attori si sono limitati a dedurre, nell'atto introduttivo del giudizio, che “l'occupazione sine titulo del bene, con la negata riconsegna, ha impedito e impedisce la più proficua utilizzazione dell'appartamento, in conseguenza i ricorrenti, …, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., hanno diritto a vedersi riconoscere il risarcimento del danno per aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio, per non avere potuto direttamente e tempestivamente utilizzare il bene” e che “l'occupazione abusiva ha determinato la privazione del godimento diretto e pieno, come evidente perdita economica, da commisurare a quanto si sarebbe potuto lucrare attraverso la concessione a titolo oneroso del godimento del bene” (così pagg. 3 e 4 ricorso).
6.3 – Quindi, da un lato, non risulta tempestivamente allegato e provato il danno- conseguenza asseritamente derivato agli attori dalla occupazione senza titolo della convenuta, atteso che non è stata dimostrata la loro concreta intenzione di concedere in locazione l'immobile durante il periodo dell'occupazione sine titulo ovvero di venderlo nel frattempo né gli attori hanno dimostrato di avere sostenuto delle spese che, altrimenti, non avrebbero dovuto affrontare per risiedere, durante tale periodo, in un altro immobile. Dall'altro lato, l'attrice ha dichiarato in sede di interrogatorio libero che, così come compravenduto, non avrebbe usato l'immobile come dimora personale e familiare, “perché non mi piaceva l'immobile così com'era stato rifinito e aspettavamo con mio marito di ristrutturarlo per farlo a mio gusto” (cfr. processo verbale cartaceo dell'udienza del 30 novembre 2021), asserendo l'assenza di un reale pregiudizio.
6.4 – Ne consegue il rigetto dell'istanza risarcitoria.
7. - Le spese della presente causa vanno compensate nella misura del 30% in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea. Le restanti spese vanno poste a carico di parte convenuta soccombente e vengono liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, così come modificato con il D.M. 147/2022, come segue, al netto della compensazione, ed avuto riguardo al valore dichiarato della causa: € 1.190,70 per la fase di studio, € 842,80 per la fase introduttiva, € 1.327,20 per la fase istruttoria, € 2.033,50 per la fase decisionale, per un totale di euro 5.394,20. Parte attrice ha diritto ad euro
14 196,35 per spese documentate al netto della compensazione (le spese della procedura di mediazione non sono state documentate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, definendo la causa iscritta al n. 4323/2018 R.G.A.C., proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di disattesa ogni contraria domanda, Controparte_1 eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie in parte la domanda attorea per le ragioni esposte in parte motiva;
- e, per l'effetto, accerta e dichiara che la convenuta occupa sine titulo l'appartamento posto al terzo piano (quarto fuori terra) del fabbricato di maggiore consistenza sito in gallina di Reggio Calabria, via Ravagnese n. 122/C, di proprietà degli attori;
- e, per l'effetto, condanna la convenuta a restituire Controparte_1 immediatamente, previo sgombero di cose e persone, agli attori e Parte_1
, l'appartamento posto al terzo piano (quarto fuori terra) del Parte_2 fabbricato di maggiore consistenza sito in Gallina di Reggio Calabria, via Ravagnese n. 122/C, di proprietà degli attori;
- rigetta la richiesta risarcitoria attorea per quanto enunciato in parte motiva;
- compensa nella misura del 30% le spese di lite;
- condanna a rimborsare agli attori e Controparte_1 Parte_1
le restanti spese di lite, che vengono liquidate, al netto della Parte_2 compensazione, in euro 5.590,50, di cui euro 196,35 per spese documentate ed euro 5.394,20 per compensi, oltre il 15% di detta ultima somma a titolo di spese forfettarie. Così deciso in Reggio Calabria, 7 luglio 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
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