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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/09/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 10/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1357 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Parte_1 C.F._1
Filomena Prudente
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.2.2025, e notificato il 21.2.2025, – Parte_1 premesso che, con decreto di omologa del 3.9.2024, reso nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 9539/2023 R.G.L., era stata accertata in capo ad essa istante la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (13.1.2023) – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo che, malgrado la notifica del predetto decreto
(avvenuta in data 7.10.2024) e la contestuale trasmissione del modello AP 70, l'Ente gestore non aveva ancora provveduto al pagamento dei ratei maturati dal mese successivo alla domanda amministrativa sino a novembre 2024, essendo stati corrisposti in suo favore solo i ratei maturati dal 24.11.2024. CP_ Tanto esposto in fatto ed allegato il perdurante inadempimento dell' la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente di percepire i ratei di indennità di accompagnamento di cui innanzi e per l'effetto condannare
l' in persona del legale rappresentante pro tempore (codice fiscale ), al CP_1 P.IVA_1 pagamento in proprio favore della somma di € 11.116,36 o alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun rateo sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
L' convenuto si costituiva in giudizio, invocando la declaratoria di cessazione della CP_2 materia del contendere, stante il sopravvenuto pagamento dei ratei arretrati giudizialmente rivendicati.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 10.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, è pacifico – oltre ad essere documentalmente provato – che l' abbia CP_2 liquidato l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.2.2023, quantificando i relativi arretrati nell'importo netto di euro 11.116,36 (si veda il modello TE08 del 15.10.2024, versato in atti dalle parti).
Emerge pure per tabulas che detto importo sia stato corrisposto con il cedolino di marzo 2025 CP_ (v. doc. 5, fascicolo dell' .
Non essendo stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla quantificazione operata dall'Ente, deve intendersi venuta meno tra le parti qualsivoglia ragione di contrasto, sicchè ogni statuizione di merito si rivelerebbe ultronea. CP_
3. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale dell' conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22089 del 2021) secondo cui “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza
2 del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula
l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli CP_ adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (conf. Cass. n. 24777/2022).
Nella specie, il modello AP 70, recante i dati socio-amministrativi utili ai fini della CP_ liquidazione della prestazione, è stato pacificamente inoltrato dall'assistibile all' in data
7.10.2024, laddove – come detto – i ratei maturati dalla data di presentazione della domanda amministrativa sino alla mensilità di novembre 2024 sono stati in concreto corrisposti soltanto con il cedolino di marzo 2025.
Essendo ampiamente decorso il termine di 120 giorni, quale previsto dall'art. 445-bis, comma CP_ 5, c.p.c., si configura in capo all' una responsabilità per il ritardo nella erogazione della CP_ prestazione, di per sé idoneo a giustificare la soccombenza dell'
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M.
n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, quale determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. - importi minimi, stante la relativa semplicità delle questioni trattate), con l'aumento del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., atteso l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, con distrazione in favore dell'avv. Rosa Filomena Prudente, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1357/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.966,70, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rosa Filomena Prudente, dichiaratasi antistataria.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 10/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1357 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Parte_1 C.F._1
Filomena Prudente
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.2.2025, e notificato il 21.2.2025, – Parte_1 premesso che, con decreto di omologa del 3.9.2024, reso nel procedimento per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 9539/2023 R.G.L., era stata accertata in capo ad essa istante la sussistenza del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (13.1.2023) – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo che, malgrado la notifica del predetto decreto
(avvenuta in data 7.10.2024) e la contestuale trasmissione del modello AP 70, l'Ente gestore non aveva ancora provveduto al pagamento dei ratei maturati dal mese successivo alla domanda amministrativa sino a novembre 2024, essendo stati corrisposti in suo favore solo i ratei maturati dal 24.11.2024. CP_ Tanto esposto in fatto ed allegato il perdurante inadempimento dell' la parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente di percepire i ratei di indennità di accompagnamento di cui innanzi e per l'effetto condannare
l' in persona del legale rappresentante pro tempore (codice fiscale ), al CP_1 P.IVA_1 pagamento in proprio favore della somma di € 11.116,36 o alla diversa somma che sarà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascun rateo sino all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
L' convenuto si costituiva in giudizio, invocando la declaratoria di cessazione della CP_2 materia del contendere, stante il sopravvenuto pagamento dei ratei arretrati giudizialmente rivendicati.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 10.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nella specie, è pacifico – oltre ad essere documentalmente provato – che l' abbia CP_2 liquidato l'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.2.2023, quantificando i relativi arretrati nell'importo netto di euro 11.116,36 (si veda il modello TE08 del 15.10.2024, versato in atti dalle parti).
Emerge pure per tabulas che detto importo sia stato corrisposto con il cedolino di marzo 2025 CP_ (v. doc. 5, fascicolo dell' .
Non essendo stata sollevata alcuna contestazione in ordine alla quantificazione operata dall'Ente, deve intendersi venuta meno tra le parti qualsivoglia ragione di contrasto, sicchè ogni statuizione di merito si rivelerebbe ultronea. CP_
3. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale dell' conformemente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22089 del 2021) secondo cui “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza
2 del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula
l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli CP_ adempimenti incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione” (conf. Cass. n. 24777/2022).
Nella specie, il modello AP 70, recante i dati socio-amministrativi utili ai fini della CP_ liquidazione della prestazione, è stato pacificamente inoltrato dall'assistibile all' in data
7.10.2024, laddove – come detto – i ratei maturati dalla data di presentazione della domanda amministrativa sino alla mensilità di novembre 2024 sono stati in concreto corrisposti soltanto con il cedolino di marzo 2025.
Essendo ampiamente decorso il termine di 120 giorni, quale previsto dall'art. 445-bis, comma CP_ 5, c.p.c., si configura in capo all' una responsabilità per il ritardo nella erogazione della CP_ prestazione, di per sé idoneo a giustificare la soccombenza dell'
La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al D.M.
n. 147/2022 (causa di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, quale determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. - importi minimi, stante la relativa semplicità delle questioni trattate), con l'aumento del 10% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147 cit., atteso l'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, con distrazione in favore dell'avv. Rosa Filomena Prudente, dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1357/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_ b) condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.966,70, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Rosa Filomena Prudente, dichiaratasi antistataria.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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