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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 16/12/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di impugnazione di lodo arbitrale iscritto al n. 415/2019 RG vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e/o disgiuntamente all'Avv. Carmelo Michele De Giorgio e dall'Avv. Federica De
Giorgio, ed elettivamente domiciliato in Massafra, alla via Pisacane 56, e in Potenza, alla via
Addone 2, presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Pirolo
IMPUGNANTE
e c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
FR ON OL, ed elettivamente domiciliata in Potenza alla Piazza della Costituzione italiana n. 42
IMPUGNATA
OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , quale socio della in forza della clausola arbitrale prevista Parte_1 CP_1 dall'art. 35 dello statuto sociale, in data 20.2.2018 presentava domanda di nomina della terna arbitrale e in data 16.5.2018 notificava l'atto di citazione introduttivo del procedimento arbitrale. All'esito del procedimento, le parti formulavano al Collegio arbitrale le seguenti conclusioni:
• per Parte_1
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera di assemblea dei soci della CP_1
assunta il 28.11.2017, a mezzo di verbalizzazione del notaio , rep. 44885, racc.
[...] Persona_1
21032, perché assunta in evidente contrasto di legge;
- per tale ragione dichiarare nullo o annullabile l'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea del 28.11.2017, per le ragioni sopra esposte;
- accertare e dichiarare valido ed efficace il recesso manifestato dal socio con Parte_1 comunicazione datata il 21.12.2017 e giunta in società il 30.12.2017;
- determinare la quota di liquidazione, secondo il patrimonio netto rettificato e comunque al suo valore di mercato alla data di recesso avvenuto il 21.12.2017, tenuto conto della nullità e/o annullabilità della delibera di aumento del capitale sociale del 28.11.2017, con conseguente annullabilità o nullità della sottoscrizione dello stesso;
o nella prospettiva della inefficacia della stessa delibera nei confronti del socio in quanto il recesso era avvenuto prima Parte_1 dell'attuazione dell'aumento del capitale sociale;
- in subordine- qualora si fosse considerato il recesso del socio avvenuto nel Parte_1
2007, accertare la mala fede della società, manifestata in sede di costituzione nel presente giudizio e condannare la stessa al risarcimento del danno subito dal Sig. per aver Parte_1 confidato nella correttezza della società avendo, invece la stessa con il proprio comportamento tenuto nei dieci anni, indotto il Sig. a non considerare la sua dichiarazione di recesso;
Parte_1
- conseguentemente determinare il risarcimento del danno nei limiti del valore della quota che avrebbe dovuto ricevere il Sig. al valore di mercato dalla data di quel recesso Parte_1
(anno 2007) oltre gli accessori, interessi e rivalutazione, dal dì di maturazione sino al soddisfo;
- in via ancora gradata, accertare e dichiarare che tra la società ed il Sig. dopo Parte_1 il recesso avvenuto il 31.10.2007, a seguito del conseguente comportamento per facta concludentia si era concluso un contratto di società di fatto e che con il recesso manifestato il 21.12.2017 da parte del Sig. il rapporto di società si era concluso;
Parte_1
- conseguentemente, determinare la quota spettante al socio per lo scioglimento Parte_1 della società di fatto tra la e CP_1 Parte_1
- condannare la società al pagamento delle somme accertate in favore del Sig. Parte_1
- condannare la società al pagamento di tutte le spese processuali;
• per la CP_1 - accertato e dichiarato l'intervenuto recesso del Sig. dalla in data Parte_1 CP_1
28 aprile 2008, dichiari prescritto il suo diritto alla liquidazione della quota, ai sensi dell'art. 2949
c.c.;
-rigetti la domanda, proposta in via subordinata, volta a fare accertare e dichiarare valido ed efficace il recesso manifestato dal socio il 20 dicembre 2017 e le conseguenti domande Parte_1 volte a fare determinare la quota spettante al socio e di condanna della società al pagamento della quota al valore determinato;
- rigetti la domanda volta a fare accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera di assemblea dei soci della assunta il 28 novembre 2017, in quanto assunta in contrasto di CP_1 legge, e sulla conseguente domanda volta a fare dichiarare nullo o annullabile l'aumento di capitale sociale deliberato dalla citata assemblea;
- dichiari inammissibile o, comunque, rigetti la domanda proposta nella memoria del 12 settembre
2018, volta a fare accertare "qualora si consideri il recesso del socio avvenuto
Parte_1 nel 2007, la mala fede della società, manifestata in sede di costituzione del presente giudizio" e la conseguente condanna volta a fare condannare la "al risarcimento del danno subito dal CP_1 sig. , per aver confidato nella correttezza della società avendo, invece la stessa
Parte_1 con il proprio comportamento tenuto nei dieci anni, indotto il Sig. a non
Parte_1 considerare la sua dichiarazione di recesso", determinando "il risarcimento del danno ... nei limiti del valore della quota che avrebbe dovuto ricevere il Sig. , al valore di mercato
Parte_1 dalla data di quel recesso (anno 2007) oltre gli accessori, interessi e rivalutazione, dal dì di maturazione sino al soddisfo”;
- dichiari la propria incompetenza, a favore del Tribunale di Potenza - Sezione Specializzata in
Materia di Impresa o, in subordine, del Tribunale di Matera, in ordine alla domanda proposta nella memoria del 12 settembre 2018, volta a fare accertare che "tra la società ed il Sig. Parte_1
dopo il recesso avvenuto il 31.10.2007, a seguito del conseguente comportamento per facta
[...] concludentia si sarebbe "concluso un contratto di società di fatto e con il recesso manifestato il
21.12.2017 da parte del sig. il rapporto di società si" sarebbe "concluso" e Parte_1 alla conseguente domanda volta a fare determinare "la quota spettante al socio Parte_1 per lo scioglimento della società di fatto tra la e " e condannare la CP_1 Parte_1 stessa al pagamento delle somme dovute, o, in via subordinata, dichiari inammissibili o, CP_1 comunque, rigetti tali domande;
- condanni il Sig. al pagamento delle spese di lite ed alle spese per il Parte_1 funzionamento dell'arbitrato. " Con ordinanza dell'11.9.18 veniva nominato consulente tecnico l'Architetto , il Testimone_1 quale trasmetteva la consulenza tramite pec in data 30.11.18.
2. Con lodo sottoscritto il 26.4.19, il collegio arbitrale, all'unanimità, così statuiva:
a) dichiara ritualmente intervenuto il recesso ex art. 2473, 2 comma c.c. del Sig. Parte_1
con effetto dal 19 giugno 2018;
b) dichiara valida la delibera di aumento del capitale assunta dall'assemblea straordinaria dei soci del
28.11.2017 e validamente perfezionato l'aumento di capitale di euro 285.000 a far data dal deposito dell'attestazione di avvenuta integrale sottoscrizione dello stesso avvenuto il 19 gennaio 2018;
c) determina in euro 202.642,00 il valore di rimborso della partecipazione del socio receduto con effetto dal 19 giugno 2018;
d) per la novità e complessità delle questioni trattate ed il parziale accoglimento delle pretese dell'istante ravvisa la concorrenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite e pone a carico delle parti per metà ciascuna, con il vincolo di solidarietà ex art.814 c.p.c., le spese di funzionamento del Collegio arbitrale e gli onorari degli arbitri nella misura liquidata con separata ordinanza.
A sostegno della decisione, affermava il collegio di arbitri:
2.1. con riferimento al recesso del socio : Parte_1
- che l'istante aveva chiesto di dichiarare valido ed efficace il recesso manifestato con atto stragiudiziale del 20.12.2017, notificato anche mediante ufficiale giudiziario il 21.12.2017, per due motivi: il compimento di operazioni che portavano a una modifica dell'oggetto sociale (con particolare riferimento al contratto di locazione commerciale del capannone industriale); in subordine, l'eccessiva durata della società, prevista ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, fino al
31.12.2100;
- che riguardo alla eccessiva durata della società, durante il contraddittorio le parti avevano riconosciuto la validità della causa di recesso relativa al termine di durata eccessivamente lungo e l'istante non aveva inteso pertanto coltivare la principale motivazione esplicitata nell'atto introduttivo;
- che, comunque, quanto alla modifica dell'oggetto sociale, stando al tenore letterale del comma 1 dell'art. 2473 c.c., doveva trattarsi di una operazione tale da determinare una modifica sostanziale dell'oggetto sociale;
di conseguenza, l'operazione compiuta dalla società (stipula contratto di locazione del capannone industriale), avendo carattere temporaneo, non poteva essere legittimamente invocata dall'istante come causa del recesso, pur avendo il socio ribadito il proprio voto contrario alla locazione nel corso dell'assemblea ordinaria del 22.6.16; - che, quanto al disposto del comma 2 dell'art. 2473 c.c., il collegio aderiva all'indirizzo giurisprudenziale che assimilava la durata statutaria a tempo indeterminato a quella fissata in epoca eccezionalmente lontana (112 anni nel caso in oggetto); che la società aveva riconosciuto la validità ed efficacia del recesso sulla base dell'estensione delle linee perimetrali del comma 2 dell'art. 2473
c.c., chiedendo che il collegio dichiarasse l'intervenuto recesso del socio alla data di decorrenza del preavviso di 180 giorni dalla data della notifica alla società della prima comunicazione di recesso intervenuta il 31.10.2007, avendo il recesso natura di atto unilaterale recettizio che produce i suoi effetti dal momento in cui viene portato a conoscenza della società ai sensi dell'art. 1334 c.c.; che la prima dichiarazione di recesso, manifestata dal socio il 30.10.2007 e motivata dalla eccessiva estensione del termine di durata della società, in assenza dei contributi della giurisprudenza sul punto, era stata contestata dalla società, tanto che i rapporti tra socio e società erano continuati e il recesso allora esercitato, in assenza di una successiva determinazione giudiziale, non poteva ora dirsi legittimamente esercitato;
- che il socio recedente aveva dismesso la sua qualità di socio solo dopo il decorso del termine di preavviso di 180 giorni dalla comunicazione effettuata a dicembre del 2017 (nel caso specifico alla data del 19.6.18) e prima di allora aveva conservato la titolarità della sua quota;
2.2. con riferimento alla delibera di aumento del capitale:
- che, con atto pubblico del 28 novembre 2017, la società aveva deliberato, con il voto CP_1
favorevole dei soci e , rappresentanti il 62,53% del capitale sociale ed Parte_2 Parte_3 il voto contrario del socio , rappresentante il residuo 37,47%, un aumento Parte_1 scindibile del capitale sociale da euro 115.000 a euro 400.000 da il 31.01.2018; Parte_4
- che l'attestazione dell'avvenuta integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale prevista dal 6 comma dell'art. 2481 bis c.c. era stata depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese il 19 gennaio 2018, come da visura camerale versata in atti;
- che aveva chiesto la declaratoria di nullità e/o annullabilità della suddetta Parte_1 delibera e, conseguentemente, dell'aumento di capitale in quanto: a) la delibera era stata assunta in assenza assoluta di informazione secondo quanto prevede il 3 comma dell'art. 2479 ter c.c., in costanza di comportamenti dell'amministratore tendenti ad ostacolare il controllo da parte del socio di minoranza e in presenza di bilanci presentati con dati non veritieri e senza l'osservanza dell'obbligo di invio della comunicazione per l'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 5, 5° capoverso, dello statuto sociale, e soltanto allo scopo di avvantaggiare ingiustamente i soci di maggioranza abusando del loro potere;
b) la deliberazione doveva essere preceduta dalla convocazione di un'assemblea ai sensi dell'art. 2482 bis c.c. a causa della diminuzione di oltre un terzo del capitale a causa della perdita del credito vantato nei confronti della società Metalmeccanica
[...] c) la delibera non prevedeva alcun soprapprezzo a tutela dei soci non Parte_5 sottoscrittori;
- che il aveva chiesto anche che la liquidazione della sua quota per effetto del recesso fosse Pt_1 comunque determinata in base al capitale posseduto alla data della comunicazione della volontà di recedere avvenuta il 21.12.2017 prima che l'aumento di capitale fosse completamente versato dai soci sottoscrittori;
- che la aveva contrastato le argomentazioni avverse, sostenendo che: a) il presupposto CP_1 dell'assoluta mancanza di informazione, richiesto dal 3 comma dell'art. 2479 ter c.c. per l'invalidità della deliberazione, doveva essere riferito in via sistematica al procedimento di convocazione in senso proprio e non ad una generica mancanza di informazione;
quanto all'abuso di potere della maggioranza, lo stesso poteva verificarsi solo se, diversamente dal caso in specie, l'aumento di capitale non trovava alcuna giustificazione nell'interesse sociale ovvero era il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza;
b) il richiamo all'art. 2482 bis c.c. appariva del tutto ingiustificato posto che la delibera contestata riguardava l'aumento del capitale e non la sua riduzione;
c) i termini per l'esercizio del diritto di opzione erano stati comunicati al socio nel corso dell'assemblea, essendo stato lo scopo della comunicazione ugualmente raggiunto e, in ogni caso, la mancanza di invio dell'avviso previsto dallo statuto non determina l'invalidità della delibera di aumento del capitale;
d) contraddittoria ed infondata era la questione della mancata previsione del soprapprezzo sulle quote di nuovo conio, in quanto ogni socio aveva avuto la stessa possibilità di sottoscriverle alle stesse condizioni e si sosteneva la proponibilità di un soprapprezzo mentre, allo stesso tempo, si invocava la mancata convocazione dell'assemblea prevista dall'art. 2482 bis c.c. per riduzione del capitale a causa di perdite;
- che, quanto alle questioni sollevate da sub a): Parte_1
- in ordine alla nullità della deliberazione di aumento del capitale ai sensi del 3 comma dell'art. 2479 ter del c.c. per assenza assoluta di informazione, nell'ipotesi di deliberazione assembleare di società
a responsabilità limitata, l'assoluta mancanza di informazione doveva essere riferita al procedimento di convocazione in senso proprio, risolvendosi nel medesimo vizio di nullità previsto per le società per azioni ricorrente nel caso di completa mancanza di convocazione, per non essere i soci stati destinatari di alcuna informazione sul procedimento, del luogo, della data e dell'ora dell'assemblea; che anche il termine letterale "informazione" e non quello di "informazioni" utilizzato dal legislatore sembrava deporre, in analogia allo stesso termine utilizzato nell'art. 2479 bis, 1 comma, del c.c. per le modalità di convocazione dell'assemblea, a favore della suddetta interpretazione;
che l'atto pubblico redatto il 28 novembre 2017 e relativo alla delibera di aumento del capitale riportava espressamente la dichiarazione che la convocazione era avvenuta nel pieno rispetto delle formalità previste dall'art. 16 dello statuto sociale e non vi era dubbio che il socio fosse Parte_1 stato informato sia dell'avvio del procedimento (la convocazione era stata trasmessa al socio tramite posta elettronica certificata l'11 novembre 2017) che dell'oggetto della decisione;
- alla luce delle superiori considerazioni, l'estraneità dei rilievi mossi dall'istante all'attendibilità dei bilanci presentati dalla società ai soci ne rendeva inutile lo scrutinio;
- in ordine al mancato rispetto dell'art. 5, 5° cpv dello statuto, che prevedeva la comunicazione a ciascun socio di un avviso di offerta in opzione delle nuove quote, la disposizione in esame era chiaramente rivolta a garantire l'informazione dell'avvenuto aumento di capitale anche ai soci non presenti all'assemblea e, in ogni caso, non incideva sulla validità ed efficacia della deliberazione;
che, inoltre, dal testo della decisione assembleare, assunta in presenza di tutti e tre i soci della CP_1
e allegato agli atti di causa, al terzo capoverso si leggeva che la maggioranza dei soci aveva deliberato di stabilire che il termine spettante a ciascun socio per l'esercizio del diritto di opzione scada il 31 dicembre 2017 senza necessità di alcuna specifica comunicazione essendo tutti i soci presenti nell'Assemblea stessa ed avendo piena conoscenza del contenuto della deliberazione; che, pertanto, il socio aveva la completa e libera facoltà di esercitare il proprio diritto di Parte_1 opzione qualora lo avesse voluto;
che la ratio della disposizione statutaria era stata pienamente soddisfatta e nessun vizio del procedimento a formazione successiva di aumento del capitale poteva essere legittimamente ravvisato sotto tale profilo;
- circa il presunto abuso di maggioranza, come riconosciuto dallo stesso istante, l'aumento di capitale era stato deciso in un momento di grave difficoltà finanziaria della società e ciò rendeva l'aumento di capitale immune da carattere abusivo;
- che, quanto ai rilievi formulati da sub b): Parte_1
- dall'esame comparato dei due periodi amministrativi 2016 e 2017 che offriva il bilancio chiuso al
31.12.2017 si evinceva che: senza considerare l'importo della contestata perdita di euro 692.980 dovuta alla inesigibilità del credito vantato nei confronti della società Metalmeccanica CA di
CA ER & C S.n.c, il patrimonio netto era di gran lunga superiore al capitale sociale (pari a più di 10 volte nel 2016 - 1214.446 diviso 115.000 e più di 4 volte nel 2017 = 1.606.889 diviso
400.000); anche considerando la suddetta perdita, come nel caso prospettato da parte attorea, il patrimonio netto si manteneva molto al di sopra del capitale sociale (precisamente, oltre 4 volte nel
2016 = 521.538 diviso 115.000 e più del doppio nel 2017 = 913.909 diviso 400.000) scongiurando matematicamente in ogni caso l'applicabilità del meccanismo previsto dal prefato art. 2842 bis c.c. e, come osservato da autorevole dottrina, la presenza di perdite incidenti sul capitale per non più di un terzo non impediva la legittima assunzione di una delibera di aumento del capitale;
- proprio la deliberazione impugnata, trattandosi di aumento del capitale, costituiva quell'opportuno provvedimento richiesto dalla norma invocata e l'ipotizzata diminuzione del capitale sociale, a causa delle perdite, era in aperto contrasto con la contestata assenza di soprapprezzo delle nuove quote offerte al valore nominale;
- che, quanto ai rilievi formulati da sub c): Parte_1
- anche tale censura era infondata perché la mancata previsione di un soprapprezzo, che l'art. 2481 bis del codice civile prevedeva soltanto come eventuale, in caso di aumento del capitale sociale non introduceva di per sé una sperequazione tra i soci di minoranza e quelli di maggioranza che, invece, era impedita dal diritto d'opzione garantito a tutti i soci dall'art. 2481 bis del codice civile e dall'art. 5 dello statuto sociale tanto che, in caso di offerta a terzi del capitale di nuovo conio, il socio aveva diritto di recedere dalla società; che, quando le quote di nuova emissione erano offerte soltanto ai soci, l'assenza di soprapprezzo era invece in genere prevista al solo scopo di evitarne il contestuale e integrale versamento ex art. 2481 bis c.c. 4 comma, e consentire invece il versamento progressivo dell'importo di capitale sottoscritto dai soci;
- concludendo sulla domanda di nullità/annullabilità della delibera di aumento del capitale sociale del
28.11.2017 e dell'aumento di capitale successivamente versato e sottoscritto: non essendo stata richiesta la sospensione dell'esecuzione della deliberazione, ai sensi del combinato disposto del 4 comma dell'art. 2479 ter e del 3 comma dell'art. 2378 del codice civile, l'assenza di un provvedimento di sospensione comportava la legittimità degli atti eseguiti ancorché relativi ad una delibera annullabile, di modo che …se una delibera di aumento del capitale sociale, ancorché annullabile, non è stata sospesa, e dunque è stata legittimamente eseguita, il nuovo assetto delle partecipazioni risultante dalla sottoscrizione dell'aumento è a sua volta legittimo;
che, in definitiva, il nuovo assetto delle partecipazioni si era determinato alla data del 19 gennaio 2018 contestualmente al deposito dell'attestazione di avvenuta integrale sottoscrizione dell'aumento del capitale per effetto del quale la compagine sociale aveva assunto la seguente configurazione: con il 53,47%, Parte_2 Pt_3
con il 35,76% e con il 10,77%;
[...] Parte_1
2.3. con riferimento alla determinazione del valore di rimborso della quota del socio receduto:
- che l'efficacia del recesso, ai sensi del comma 2 dell'art. 2473 c.c., era differita, rispetto alla comunicazione avvenuta il 21.12.2017, alla data di scadenza del termine di preavviso coincidente con il 19.6.2018; che, alla data di effetto del recesso, l'assetto societario era quello venutosi a determinare a seguito del perfezionamento dell'aumento di capitale sociale avvenuto in data 19.1.2018; che il valore di rimborso, ai sensi del comma 3 dell'art. 2473 c.c., era calcolato tenendo conto del valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso;
- che la valutazione era stata preceduta dall'esame di una analitica situazione patrimoniale, dei registri
IVA, del libro giornale, e del registro dei beni ammortizzabili, nonché di altri documenti, utilizzando il metodo della “patrimoniale semplice”, che esprimeva una valutazione analitica a valori di mercato in assenza di asset intangibili;
- che, a seguito della procedura di verifica e rettifica delle poste patrimoniali, il valore economico complessivo del patrimonio sociale alla data di comunicazione del recesso era stimato in €
2.687.910,00;
- che, in adesione alle best practice professionali e alle indicazioni dell'OIV, il valore di mercato della partecipazione era determinato applicando al valore effettivo del patrimonio sociale lo sconto di liquidità e la percentuale di possesso del socio, pari quindi a € 202.642,00.
3. Con atto di citazione notificato il 31.7.2019, impugnava il lodo arbitrale Parte_1 sottoscritto il 26.4.2019 per i seguenti motivi:
I) il procedimento arbitrale non aveva osservato il principio del contraddittorio di cui all'art. 829 1 comma n. 9 c.p.c.;
II) il lodo non aveva pronunciato su tutte le domande ed eccezioni proposte da Parte_1 sia nell'atto introduttivo dell'arbitrato, che nelle memorie conclusionali autorizzate di cui all'art. 829
1 comma n. 12 c.p.c.;
III) il lodo conteneva disposizioni contraddittorie, ai sensi dell'art. 829 1 comma n. 11 c.p.c.;
IV) il lodo aveva violato le regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell'art. 829
III comma c.p.c..
Rassegnava le seguenti conclusioni: dichiarare nullo il lodo;
disporre la CTU per la valutazione della quota;
dichiarare nulla o annullabile o comunque inefficace nei confronti di Parte_1
l'assemblea straordinaria del 28.11.2017; determinare il valore della quota di proprietà di
[...]
, in ragione della partecipazione al capitale sociale risultante alla data del 21.12.2017 e Parte_1 tenendo in considerazione la nullità, annullabilità o inefficacia dell'assemblea dell'aumento del capitale sociale;
condannare la società al pagamento della quota così determinata, senza dilazione e con il riconoscimento degli interessi dalla data prevista per legge sino al soddisfo, e alle spese processuali.
A sostegno delle doglianze, deduceva:
3.1. quanto al recesso del socio, di cui a pag. 6 del lodo (A.):
- che il lodo aveva violato le regole di diritto relative al merito della controversia, come previsto dal 3 comma dell'art. 829 c.c. e non aveva deciso secondo diritto;
- che, infatti, la norma a cui avevano fatto riferimento gli arbitri nell'affermare che “in ordine all'efficacia del recesso comunicato ai sensi del 2 0 comma dell'art. 2473 c.c. il socio recedente dimette la sua qualità solo dopo il decorso del termine di preavviso di 180 giorni dalla comunicazione previsto dalla norma, nel caso di specifico alla data del 19 giugno 2018” era da considerarsi derogabile e lo statuto della società prevedeva all'art. 11 che “il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società”, con la conseguenza che gli effetti della lettera raccomandata inviata da il 21.12.2017, si erano concretizzati il 31.12.2017 ai sensi del Mod. 26 Parte_1
L. 890/1982; la disposizione del comma II dell'art. 2473 c.c. doveva essere interpretata in modo armonico rispetto alle disposizioni di cui al successivo comma III, ove era disposto che la liquidazione della quota doveva avvenire al valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso;
altrimenti ci sarebbe stata una "lesione del diritto di proprietà" nei confronti del socio receduto;
invero, al fine di non ledere i diritti patrimoniali del socio,
l'effetto del recesso non poteva che coincidere con la data in cui si manifestava il recesso e in quel momento si cristallizzavano i valori patrimoniali, non avendo effetto l'eventuale successiva variazione del capitale;
il termine di 180 giorni era a beneficio della società per poter organizzare una ricostituzione del patrimonio a beneficio dei terzi inconsapevoli, ma rispetto al socio rimaneva rilevante la data in cui aveva manifestato alla società il proprio recesso;
- che, pertanto, si doveva ritenere l'efficacia del recesso esercitato da al Parte_1 momento in cui la raccomandata era stata ricevuta dalla società e non il 19.06.2018;
3.2. quanto alla delibera di aumento del capitale sociale, di cui a pag. 12 del lodo (B):
- B.1 che il lodo non aveva pronunciato su tutte le domande proposte da Parte_1 in particolare, sul fatto che la delibera di assemblea con la quale era stato aumentato il capitale sociale era stata assunta violando il diritto del socio ad effettuare i controlli sociali, in presenza di bilanci e di situazione patrimoniale privi dei requisiti di chiarezza, verità e correttezza, al momento della delibera di aumento del capitale sociale;
che il socio aveva chiesto l'annullamento della delibera di aumento del capitale, invocando l'applicazione dell'art. 2479 ter c.c., perché la delibera -a seguito del comportamento assunto dall'amministratore- era stata assunta con l'assoluta mancanza di informazioni;
che gli arbitri erano incorsi in errore nella parte in cui avevano affermato: che la mancanza assoluta di informazioni doveva essere valutata con riferimento al procedimento di convocazione in senso proprio, mentre i rilievi mossi dal socio in ordine all'attendibilità dei bilanci non erano pertinenti rispetto alla questione relativa alla mancanza assoluta di informazioni ed era quindi inutile scrutinarli;
che le controversie sui requisiti di correttezza dei bilanci avevano ad oggetto la sussistenza di diritti indisponibili, in quanto posti nell'interesse non solo dei soci, ma nell'interesse generale,
e non potevano dunque essere devolute agli arbitri;
che nel non giudicare sulle questioni poste dal gli arbitri avevano violato le disposizioni di rito e non avevano reso il giudizio Pt_1 richiesto, rendendo il lodo nullo;
che gli arbitri avrebbero dovuto decidere, sebbene non con efficacia di giudicato, sulla validità dei bilanci e delle situazioni patrimoniali, ai fini della valutazione della validità dell'assemblea di aumento del capitale sociale assunta in base ad un bilancio falso e non veritiero;
- B.2. che il lodo aveva violato le regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell'art. 829 co. 3 c.c., in quanto:
-le motivazioni offerte in ordine alla “mancanza assoluta di informazioni” che, secondo gli arbitri, si doveva riferire alla “mancata convocazione” erano prive di pregio giuridico;
il socio non era stato messo nelle condizioni di accertare la situazione patrimoniale della società, in applicazione del diritto di verifica ex art. 2476 c.c. e, in costanza della verifica disposta dal
Tribunale di Potenza, l'amministratore unico della società aveva convocato l'assemblea dei soci per l'aumento del capitale sociale, con l'intento di porre il socio nella difficoltà di decidere in merito all'oggetto della delibera;
ad ogni modo, la situazione patrimoniale risultava falsa e, pertanto, la delibera di aumento del capitale sociale assunta sulla base di una situazione patrimoniale falsa e fittizia, era nulla;
gli arbitri avrebbero dovuto dichiarare nulla o annullabile la delibera di aumento del capitale sociale;
-gli arbitri avevano ritenuto che il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 5 comma 5 dello statuto non incideva sulla validità ed efficacia della deliberazione e che tale clausola era prevista solo per i soci non presenti;
tuttavia: la previsione dello statuto non era altro che una specificazione dell'art. 2481 bis II comma c.c.; le disposizioni statutarie andavano interpretate secondo la comune intenzione delle parti e secondo buona fede;
invero, una disposizione statutaria, se non derogata espressamente da tutti i soci, non poteva essere disattesa, giacché altrimenti si perpetrava un abuso di maggioranza;
- B.3. che il lodo, nel ritenere che la delibera di aumento di capitale non configurasse un abuso di maggioranza, aveva affermato che essa era stata adottata per perseguire la finalità di sopperire alle condizioni di oggettiva sottocapitalizzazione e squilibrio finanziario grave;
che pertanto il lodo sembrava contenere disposizioni contraddittorie, ai sensi dell'art. 829 co. 1 n.
11 c.p.c. in quanto gli arbitri, dopo aver affermato che la delibera di aumento del capitale si giustificava in forza delle condizioni di sottocapitalizzazione e di squilibrio finanziario, avevano poi affermato che “il patrimonio netto è di gran lunga superiore al capitale sociale
… il patrimonio netto si mantiene molto al di sopra del capitale sociale”;
3.3. quanto alla determinazione del valore di rimborso della quota del socio receduto, di cui a pag. 17 del lodo (C):
- C.1. che il procedimento arbitrale non aveva osservato il principio del contraddittorio, in quanto gli arbitri, nel determinare la quota di pertinenza di avevano Parte_1 preso in considerazione documenti non prodotti dalle parti, ma ricercati aliunde; che la situazione patrimoniale al 31.12.2017 non era stata mai posta in osservazione a
[...]
, perché redatta direttamente dagli Arbitri in sede di formulazione del lodo;
che Parte_1 gli Arbitri avevano redatto il bilancio al 31.12.2017, attività che sarebbe stata riservata agli amministratori, effettuando delle valutazioni tipiche degli amministratori, senza dare la possibilità a di effettuare le proprie osservazioni, come sarebbe Parte_1 avvenuto ove le valutazioni tecniche fossero state rimesse ad un CTU;
- C.2. che il lodo non si era pronunciato su tutte le domande ed eccezioni proposte dal Pt_1 sia nell'atto introduttivo dell'arbitrato, che nelle memorie conclusionali autorizzate ex art. 829
1 comma n. 12 c.p.c. ed, in particolare, gli arbitri non si erano pronunciati sulla domanda di condanna della società al pagamento della somma da liquidare al socio receduto;
- C.3. che il lodo conteneva disposizioni contraddittorie, ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 11
c.p.c., in quanto gli arbitri, nel valutare il recesso a causa del "compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società", avevano ritenuto che la scelta di locare gli immobili ove si svolgeva l'attività imprenditoriale non era rilevante e che l'oggetto dell'attività non era stato di fatto stato stravolto, in quanto l'attività prevista nello
Statuto poteva essere ripresa in qualsiasi momento, mentre nella determinazione della quota spettante al avevano applicato il metodo patrimoniale semplice, visto che la società si Pt_1 limitava a gestire il patrimonio immobiliare;
- C.4. quanto alla violazione del 3 comma dell'art. 829 c.p.c.: che il valore della quota, ai sensi dell'art. 2473 c.c., doveva essere calcolato secondo il valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, mentre gli arbitri avevano determinato il valore della quota alla data della dichiarazione di recesso, per poi rimodulare la partecipazione alla quota percentuale determinatasi con il perfezionamento dell'aumento del capitale sociale nel tempo tra la dichiarazione di recesso e la liquidazione della quota;
che il socio aveva esercitato il recesso il 21.12.2017 e, nelle more del termine dei 180 giorni per la concretizzazione dell'effetto definitivo del recesso -19.6.2018- si era concretizzato l'aumento di capitale deliberato dalla società, ma di tale aumento del capitale non avrebbe dovuto tenersi conto;
che l'errato principio di legge applicato dagli arbitri aveva fatto sì che invece di valutare e liquidare la quota del socio al 37,47% del capitale sociale, quest'ultima era stata valutata al
10,77% del capitale sociale, e cioè il valore risultante dopo la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale perfezionatosi dopo la dichiarazione di recesso manifestata dal
[...]
e che lo stesso non aveva opzionato, atteso il recesso in atto. Parte_1
Sosteneva, poi, l'impugnante: che il calcolo per la valutazione della quota spettante al socio era viziato perché gli arbitri, pur facendo riferimento al patrimonio Parte_1 esistente al 21.12.2017, ponevano a base il patrimonio risultante dal bilancio al 31.12.2017 fornito dalla società, senza apportare le variazioni di patrimonio verificatesi dal 21.12.2017 al
31.12.2017; che gli arbitri, nella determinazione del valore della quota, non avevano tenuto conto del valore di avviamento della società; che, in relazione alla determinazione del valore di mercato del patrimonio della Società alla data di recesso del gli arbitri avevano Pt_1 nominato un CTU per determinare il valore di mercato degli immobili facenti parte del patrimonio societario, il quale era caduto in contraddizione più volte e, inoltre, aveva eseguito al valore ottenuto una ulteriore riduzione dello 0,70, incomprensibile, dal momento che tale riduzione si poteva operare solo nel momento in cui si adottava il metodo della capitalizzazione delle entrate nette esigibili e l'attualizzazione relativa dei flussi di cassa, non già con l'applicazione del metodo della stima comparativa a cui aveva aderito il CTU;
che era incomprensibile l'applicazione da parte degli arbitri, di uno “sconto di liquidità "; che, infine,
aveva denunciato il comportamento sleale di uno degli arbitri ed Parte_1 evidenziava anche che i soci e erano dottori commercialisti e uno di Pt_2 Parte_3 loro era iscritto allo stesso albo professionale degli arbitri.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.11.19, si costituiva in giudizio CP_1
[...
sostenendo:
- che l'impugnazione era inammissibile per intervenuta acquiescenza da parte del il quale Pt_1 prima di proporre l'appello aveva ottenuto l'esecutività del lodo e, in forza dello stesso, aveva proposto un'azione esecutiva nei confronti della società, conclusasi con il provvedimento di assegnazione del 30 ottobre 2019;
- che in merito alla dedotta nullità del lodo ex art. 829, comma 1., n. 9 c.p.c., contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, nel procedimento arbitrale era stato osservato il principio del contraddittorio, dal momento che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 816 bis c.p.c., il Collegio aveva concesso alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa;
che, inoltre, la doglianza circa il mancato coinvolgimento del soccio nell'esame della documentazione amministrativa e contabile della società non considerava che anche la non era stata coinvolta, non CP_1 prevedendo, l'art. 2473, comma 3, c.c., il coinvolgimento della società e del socio recedente nel procedimento valutativo dell'esperto;
- che la dedotta nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 12) c.p.c. era infondata giacché si sarebbe potuta configurare solo se il collegio arbitrale non si fosse pronunciato sulla domanda volta a far accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità;
- che la dedotta violazione dell'art. 829, comma 1, n. 11) c.p.c. era infondata poiché nella motivazione del lodo impugnato non erano riscontrabili contraddizioni;
infatti, il collegio arbitrale: aveva accertato che l'aumento di capitale deliberato il 28 novembre 2017 era finalizzato a “sopperire alle condizioni di oggettiva sottocapitalizzazione e squilibrio finanziario grave e incombente in cui la società versava” e aveva precisato che non sussistevano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 bis c.c., dal momento che non si erano verificate perdite incidenti sul capitale sociale per oltre un terzo;
che, inoltre, il Collegio arbitrale aveva evidenziato che la concedendo CP_1 in locazione i propri immobili, non aveva modificato il proprio oggetto, trattandosi di un'operazione avente carattere temporaneo;
- che l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. era inammissibile poiché aveva chiesto, di fatto, una revisione della ricostruzione dei fatti e delle Parte_1 valutazioni compiute dal Collegio arbitrale, reintroducendo, surrettiziamente, un riesame nel merito della controversia, consentito, però, dalla disciplina codicistica solo in un secondo eventuale momento, ossia solo dopo che fosse accertata la nullità del lodo;
che, in ogni caso, nessuna regola di diritto era stata violata dal Collegio arbitrale, giacché: correttamente gli arbitri avevano ritenuto che il recesso di dalla compagine sociale della giustificato dalla Parte_1 CP_1 eccessiva durata della società, era stato comunicato il 21 dicembre 2017 ed era divenuto efficace il
19 giugno 2018; correttamente il Collegio arbitrale aveva ritenuto pienamente valida ed efficace la delibera assembleare del 28 novembre 2017; la determinazione del valore del patrimonio sociale alla data del recesso e del valore della quota spettante al socio recedente effettuata nel lodo appariva adeguatamente motivata e, nel merito, congrua;
- che non aveva riproposto la domanda avanzata nel giudizio arbitrale volta ad Parte_1 accertare la validità e l'efficacia del recesso manifestato con la nota del 21 dicembre 2017, sicché era irrimediabilmente decaduto da tale domanda, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; che la domanda volta a
“dichiarare nulla o annullabile o comunque inefficace nei confronti del sig. Parte_1
l'assemblea straordinaria del 28.11.2017” era inammissibile, dal momento che la controparte avrebbe dovuto specificare sulla base di quale specifica disposizione normativa la delibera assembleare impugnata avrebbe dovuto essere dichiarata nulla o annullabile o inefficace;
- che, nella denegata ipotesi in cui si fosse ritenuto nullo il lodo impugnato, non vi sarebbe stata alcuna ragione per disattendere la consulenza tecnica redatta dall'arch. su incarico Testimone_1 del Collegio arbitrale.
5. All'udienza del 17.9.2024, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Con decreto reso in data 4.3.2025, il Presidente della sezione civile della Corte di Appello rimetteva la causa sul ruolo, dando atto della circostanza che il dott. -Presidente del collegio che Parte_6 aveva trattenuto in decisione la causa all'udienza del 17.9.2024-, era in congedo per ragioni di salute continuativamente dal 25.1.2025 ed era in aspettativa fino all'1.5.2025.
All'udienza del 6.5.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Occorre in primo luogo chiarire -tenuto conto dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dalla parte impugnata- che l'impugnazione non è preclusa per avere il socio, in data anteriore alla proposizione dell'impugnazione, proposto azione esecutiva nei confronti della CP_1 per ottenere il pagamento dell'importo statuito dal collegio arbitrale.
[...]
Ed infatti, il comportamento della parte che promuova un procedimento per ottenere l'esecuzione forzata di una statuizione a sé favorevole non è incompatibile con la volontà di impugnare detta statuizione al fine di ottenere un effetto a sé maggiormente favorevole.
7. Col primo motivo di impugnazione, ha censurato la statuizione resa dal Parte_1
Collegio arbitrale in ordine alla data di efficacia del recesso del socio;
ha, in particolare, sostenuto che, sul punto, il lodo avrebbe violato le regole di diritto relative al merito della controversia e non avrebbe deciso secondo diritto.
Detta impugnazione è sussumibile nella fattispecie prevista dall'art. 829 comma 3 c.p.c. -evocata dall'impugnante-, secondo cui “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”.
Né sussistono i profili di inammissibilità dell'impugnazione eccepiti sul punto dalla parte impugnata, considerato che l'impugnante ha lamentato, sul punto, l'erronea applicazione, da parte degli arbitri, della norma di cui all'art. 2473 c.c., sotto il profilo dell'individuazione della data di efficacia dell'esercitato recesso, formulando uno specifico motivo di impugnazione.
Il motivo, benchè ammissibile, risulta tuttavia infondato.
Ed invero, l'impugnante non ha contestato la statuizione con la quale gli arbitri hanno ritenuto legittimo il recesso esercitato da , con atto stragiudiziale del 20.12.2017, Parte_1 notificato anche mediante ufficiale giudiziario in data 21.12.2017, ai sensi dell'art. 2473 secondo comma c.c., in forza del quale “nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento”, anziché ai sensi dell'art. 2473 primo comma c.c. che prevede che
“il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito … al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo”.
E' pertanto evidente che, qualificato il recesso esercitato dal come recesso cd. ad nutum, Pt_1 anziché come recesso per modifica dell'oggetto sociale, viene in rilievo l'applicazione della seconda parte di cui al secondo comma del già citato art. 2473 norma in forza della quale il recesso “può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni”.
Ed infatti, se è vero che il recesso, in linea generale, in applicazione del principio di cui all'art. 1373
c.c., deve ritenersi valido ed efficace al momento della recezione, da parte della società, della relativa comunicazione, tale conclusione non può tuttavia trovare applicazione nel caso di specie, essendo stato esercitato dal il cd. “recesso ad nutum”, previsto dal secondo comma dell'art. 2473 c.c., Pt_1 in forza del quale, nell'ipotesi di società contratta a tempo indeterminato, compete a ciascun socio il diritto di recedere dalla società in ogni momento, concedendo un preavviso di almeno 180 giorni.
In tal caso, il termine di preavviso imposto dalla legge determina che gli effetti del recesso debbano necessariamente coincidere con la scadenza del termine del preavviso, non potendosi applicare a tale fattispecie il diverso principio per il quale il recesso ha efficacia immediata con la sola comunicazione alla società della volontà di recedere dalla società. Il previsto termine di preavviso comporta quindi uno slittamento in avanti di tutti gli effetti del recesso, i quali non si producono prima dello spirare dello stesso.
Ne consegue che, nel caso di recesso ad nutum, la disposizione di cui all'art. 2473, 4° comma, prima parte, c.c., in forza della quale il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione di esercizio del diritto di recesso, deve essere interpretata nel senso che detto termine di completamento del procedimento decorre da quando detta comunicazione acquisisce efficacia e, pertanto, dallo spirare del termine di preavviso.
Anche per quanto attiene alla individuazione della data di riferimento ai fini della valutazione del valore della partecipazione, che l'art. 2473, 3° comma, c.c. indica nel “momento della dichiarazione di recesso”, è evidente che, nell'ipotesi di recesso cd. ad nutum, detta data non potrà che essere individuata in quella in cui il recesso acquista efficacia.
Né rileva, a differenza di quanto sostenuto dall'impugnante, la circostanza che l'art. 11 dello Statuto societario preveda che “il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società”; ed infatti, detta previsione statutaria si riferisce, evidentemente, alle ipotesi di recesso diverse da quelle ad nutum, che sono invece soggette al preavviso di centottanta giorni in forza della disciplina codicistica fissata dall'art. 2473 c.c. - espressamente richiamata dallo stesso art. 11 dello Statuto- che peraltro consente all'atto costitutivo della società di “prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purchè non superiore ad un anno”, ma non consente affatto la previsione di un preavviso di durata inferiore.
Alla luce di quanto sin qui esposto, si deve confermare la statuizione con la quale il collegio arbitrale ha ritenuto che l'efficacia del recesso esercitato da decorra dal 19.6.2018. Parte_1
8. Col secondo motivo di impugnazione, ha censurato la statuizione resa dal Parte_1
Collegio arbitrale in ordine alla validità della delibera di aumento del capitale sociale adottata il
28.11.2017; ha, in particolare, sostenuto, sul punto, che il lodo: non avrebbe pronunciato su tutte le domande ed eccezioni proposte, avrebbe violato le regole di diritto relative al merito della controversia e conterrebbe disposizioni contraddittorie.
Detta impugnazione è quindi sussumibile nelle fattispecie -evocate dall'impugnante- previste dall'art. 829 comma 1 n. 12 c.p.c., secondo cui “l'impugnazione per nullità è ammessa … se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti”, dall'art. 829 comma 3 c.p.c., secondo cui “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge” e dall'art. 829 comma
1 n. 11 c.p.c., secondo cui “l'impugnazione per nullità è ammessa …. se il lodo contiene disposizioni contraddittorie”.
Né sussistono i profili di inammissibilità dell'impugnazione eccepiti sul punto dalla parte impugnata, considerato che l'impugnante, formulando uno specifico motivo di impugnazione, ha lamentato, sul punto, la mancata pronuncia da parte degli arbitri sulla domanda di invalidità della delibera assembleare, sotto specifici profili -ed, in particolare: per essere detta delibera stata assunta in base ad una situazione patrimoniale contenente elementi contestati (quale la voce dei crediti ove veniva contestato un credito verso parti correlate di euro 692.08,20) che in sede di assunzione della delibera di aumento del capitale l'amministratore aveva dichiarato essere inesigibili;
per essere stato impedito al socio di effettuare i controlli-, nonché la violazione di norme di diritto -sotto il profilo dell'interpretazione del requisito della “mancanza assoluta di informazione” e sotto il profilo degli effetti del mancato rispetto del termine previsto dall'art. 5 comma 5 dello Statuto societario- ed infine la contraddittorietà delle disposizioni contenute nel lodo -in ordine alla rilevanza attribuita alla situazione patrimoniale della società-.
Il motivo, benchè ammissibile, risulta tuttavia infondato.
Ed invero, quanto alla mancata pronuncia da parte degli arbitri sulla domanda di invalidità della delibera assembleare, la Corte osserva quanto segue.
A differenza di quanto sostenuto dall'impugnante, non vi è stato nel lodo l'omesso esame, da parte degli arbitri, della domanda di invalidità della delibera assembleare, sotto il profilo dell'essere detta delibera stata assunta in base ad una situazione patrimoniale contenente elementi contestati e sotto il profilo dell'essere stato impedito al socio di effettuare i controlli.
Infatti, il collegio arbitrale, dopo aver affermato che il aveva dedotto il vizio della delibera Pt_1 con esplicito riferimento al terzo comma dell'art. 2479 ter c.c. -decisione presa in assenza assoluta di informazione- e dopo aver spiegato che detto vizio risultava configurabile in caso di omessa convocazione o mancanza assoluta di informazione in ordine al luogo, alla data e all'ora fissata per l'assemblea -fattispecie non sussistenti nel caso di specie-, ha poi concluso che i rilievi mossi dal in ordine all'asserita inattendibilità dei bilanci -e, quindi, i rilievi relativi alla situazione Pt_1 patrimoniale della società- non risultavano pertinenti rispetto al vizio dedotto ed era pertanto superfluo scrutinarli;
ne consegue come non vi sia stata una omessa pronuncia sul punto.
Quanto alla dedotta violazione di norme di diritto -sotto il profilo dell'interpretazione del requisito della “mancanza assoluta di informazione” e sotto il profilo degli effetti del mancato rispetto del termine previsto dall'art. 5 comma 5 dello Statuto societario- la Corte osserva quanto segue.
Il vizio della delibera dedotto dal con esplicito riferimento al terzo comma dell'art. 2479 ter Pt_1
c.c. -decisione presa in assenza assoluta di informazione- risulta configurabile in caso di mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo -omessa convocazione del socio o omessa informazione in ordine al luogo, alla data e all'ora fissata per l'assemblea- ovvero in caso di mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare all'assemblea.
Nel caso di specie, non sono emerse carenze né in merito alla informazione preventiva del socio in ordine all'avvio del procedimento deliberativo, né in merito all'informazione sugli argomenti, ovvero sull'ordine del giorno, da trattare in assemblea.
Ciò posto, è evidente che -come già ritenuto dal Collegio arbitrale- i rilievi svolti dal socio in ordine all'asserita mancanza di una conoscenza effettiva della situazione patrimoniale della società ovvero in ordine all'asserita falsità delle informazioni risultanti dal bilancio, dalla nota integrativa e di quelle rese in sede assembleare, risultano estranei al perimetro del vizio disciplinato dal già citato terzo comma dell'art. 2479 ter c.c..
Appare in ogni caso opportuno evidenziare, sul punto, che, sul piano, oltre che assertivo, anche probatorio, non sono stati prospettati dal socio elementi tali da far ritenere sussistente l'asserito difetto di veridicità e correttezza dei dati contabili, tenuto conto del fatto che il socio aveva, all'atto dell'introduzione del procedimento arbitrale, avuto ormai accesso -in forza di un provvedimento giudiziale- alla sede della società per la consultazione e l'estrazione di copia della documentazione sociale, comprensiva di libri sociali e contabilità e, tuttavia, non ha ritenuto di produrre, nel corso del procedimento introdotto, una CTP al fine di supportare, con allegazioni tecniche, le doglianze prospettate.
Quanto al mancato rispetto dell'art. 5 comma 5 dello Statuto societario, il Collegio arbitrale ha ritenuto che la citata disposizione statutaria era volta a garantire l'informazione in ordine all'avvenuto aumento del capitale anche ai soci non presenti all'assemblea e ha aggiunto che, in ogni caso, la lamentata mancanza della comunicazione prevista dal citato art. 5 non incideva sulla validità e l'efficacia della deliberazione, anche perché, per espressa previsione contenuta nella delibera, il socio aveva avuto la possibilità di esercitare il diritto di opzione sino al 31.12.2017. Parte_1
Ebbene, l'art. 5 comma 5 dello Statuto prevede che “il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote”.
In occasione dell'assemblea straordinaria del 28.11.2017, nel corso della quale è stato deliberato, sebbene col voto contrario di , l'aumento del capitale sociale e fissato il termine Parte_1 per la sottoscrizione dell'aumento sino al 31 gennaio 2018, l'assemblea ha altresì deliberato “che il termine spettante a ciascun socio per l'esercizio del diritto di opzione scada il 31 dicembre 2017 senza necessità di alcuna specifica comunicazione essendo tutti i soci presenti nell'Assemblea stessa ed avendo piena conoscenza del contenuto della deliberazione”.
E' evidente che, a fronte dell'avvenuta assegnazione, in occasione dell'assemblea del 28.11.2017, alla presenza di tutti i soci, di un termine per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei predetti, sino al 31.12.2017, nessun pregiudizio può essere derivato al socio in conseguenza Parte_1 del mancato invio, da parte della società, della comunicazione prevista dall'art. 5 comma 5 dello
Statuto societario, avendo detto socio avuto comunque un termine di trenta giorni a partire dal
28.11.2017 per esercitare il diritto di opzione.
Ne consegue come non risulti configurabile il vizio di annullabilità del procedimento di aumento del capitale prospettato dal socio, poiché l'assegnazione in assemblea, alla presenza di tutti i soci, del termine di trenta giorni per l'esercizio del diritto di opzione rappresenta una modalità del tutto equipollente rispetto a quella prevista dall'art. 5 comma 5 dello Statuto, di assegnare ai soci, con comunicazione successiva alla deliberazione dell'aumento di capitale, detto termine per l'esercizio del diritto.
Quanto alla dedotta contraddittorietà delle affermazioni contenute nel lodo -in ordine alla rilevanza attribuita alla situazione patrimoniale della società-, la Corte osserva quanto segue.
L'impugnante si è doluto dell'affermazione con la quale gli arbitri, nel ritenere che la delibera di aumento di capitale non configurasse un abuso di maggioranza, hanno evidenziato che essa era stata adottata per perseguire la finalità di sopperire alle condizioni di oggettiva sottocapitalizzazione e squilibrio finanziario grave;
ha rilevato l'impugnante che il lodo “sembra” contenere disposizioni contraddittorie, ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c., poichè gli arbitri, dopo aver affermato che la delibera di aumento del capitale si giustificava in forza delle condizioni di sottocapitalizzazione e di squilibrio finanziario, hanno poi affermato che “il patrimonio netto è di gran lunga superiore al capitale sociale … il patrimonio netto si mantiene molto al di sopra del capitale sociale”.
Ebbene, la doglianza prospettata dall'appellante -pur volendo prescindere dalla sua genericità, essendosi l'impugnante limitato a sostenere che “sembra che gli arbitri siano caduti in contraddizione”- risulta comunque priva di pregio giuridico.
Infatti, “le condizioni di oggettiva sottocapitalizzazione e squilibrio finanziario grave” della società, che per gli arbitri hanno reso la delibera di aumento del capitale immune dal carattere di abusività prospettato dal socio -che ricorre solo ove nella deliberazione la maggioranza si sia ispirata esclusivamente ad interessi extrasociali ed, in particolare, a finalità di danno nei confronti della minoranza, e non anche quando la delibera abbia comunque una sua ragione giustificatrice ispirata all'interesse sociale- sono state dagli arbitri stesse così condivisibilmente spiegate “come lo stesso istante riconosce, l'aumento di capitale è stato deciso in un momento di grave difficoltà finanziaria della società documentata, come in allegato all'atto di citazione, dalla revoca degli affidamenti bancari garantiti solidalmente soltanto dai soci e , ampiamente illustrata nel Pt_2 Parte_3 verbale dell'assemblea straordinaria del 28 novembre 2017 e connessa alla sospensione dell'attività economica e alla difficoltà di riscossione di crediti quali, in primo luogo, quello vantato nei confronti della società Metalmeccanica CA di CA ER & C. S.n.c. amministrata dal socio di maggioranza ”. Parte_1
Quanto, invece, all'affermazione svolta dagli arbitri secondo cui “il patrimonio netto è di gran lunga superiore al capitale sociale … il patrimonio netto si mantiene molto al di sopra del capitale sociale”, si deve rilevare che trattasi di argomentazione svolta dagli arbitri a proposito della distinta doglianza sollevata dal socio in ordine alla violazione dell'art. 2482 bis c.c. disciplinante la riduzione del capitale per perdite;
sul punto, poiché detta disposizione normativa disciplina la fattispecie di riduzione di oltre un terzo del capitale per perdite, gli arbitri hanno condivisibilmente spiegato che
“dall'esame comparato dei due periodi amministrativi 2016 e 2017 che offre il bilancio chiuso al
31.12.2017 offerto in allegato dalla società resistente, si evince facilmente che in entrambi gli anni:
-senza considerare l'importo della contestata perita di euro 692.980 dovuta alla inesigibilità del credito vantato nei confronti della società Metalmeccanica CA di CA ER & C. S.n.c., il patrimonio netto è di gran lunga superiore al capitale sociale ….; -anche considerando la suddetta perdita, come nel caso prospettato da parte attorea, il patrimonio netto si mantiene molto al di sopra del capitale sociale … scongiurando matematicamente in ogni caso l'applicabilità del meccanismo previsto dal prefato art. 2842 bis c.c.”, concludendo che “la presenza di perdite incidenti sul capitale per non più di un terzo non impedisce comunque la legittima assunzione di una delibera di aumento del capitale”.
Ne consegue che nessuna contraddizione risulta configurabile tra le argomentazioni svolte dagli arbitri, trattandosi di affermazioni non confliggenti l'una con l'altra e svolte al fine di verificare la sussistenza di elementi -diversi- disciplinanti fattispecie distinte.
9. Col terzo motivo di impugnazione, ha censurato la statuizione resa dal Parte_1
Collegio arbitrale in ordine alla determinazione del valore di rimborso della quota del socio;
ha, in particolare, sostenuto, sul punto, che il lodo: avrebbe violato il principio del contraddittorio, non avrebbe pronunciato su tutte le domande ed eccezioni proposte, conterrebbe disposizioni contraddittorie e avrebbe violato le regole di diritto relative al merito della controversia.
Detta impugnazione è quindi sussumibile nelle fattispecie -evocate dall'impugnante- previste dall'art. 829 comma 1 n. 9 c.p.c., secondo cui “l'impugnazione per nullità è ammessa … se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio”, dall'art. 829 comma 1 n. 12
c.p.c., secondo cui “l'impugnazione per nullità è ammessa … se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti”, dall'art. 829 comma 1 n. 11 c.p.c., secondo cui
“l'impugnazione per nullità è ammessa …. se il lodo contiene disposizioni contraddittorie” e dall'art. 829 comma 3 c.p.c., secondo cui “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”.
Né sussistono i profili di inammissibilità dell'impugnazione eccepiti sul punto dalla parte impugnata, considerato che l'impugnante, formulando uno specifico motivo di impugnazione, ha lamentato, sul punto, la violazione del principio del contraddittorio -conseguente all'utilizzo, da parte degli arbitri, di documentazione di cui non aveva preso visione-, nonché l'omessa pronuncia Parte_1 da parte degli arbitri su tutte le domande formulate dal socio -ed, in particolare, sulla domanda di condanna della società al pagamento del valore della quota in favore del socio receduto-, la contraddittorietà delle disposizioni contenute nel lodo -sotto il profilo della valutazione delle attività svolte dalla società, in quanto gli arbitri, nel valutare il recesso esercitato dal socio, avevano ritenuto che la scelta della società di locare gli immobili ove si svolgeva l'attività imprenditoriale non determinava una modifica dell'oggetto della società, potendo l'attività prevista nello Statuto essere ripresa in qualsiasi momento, mentre, nel valutare la quota di partecipazione spettante al Pt_1 avevano applicato il metodo patrimoniale semplice, sul presupposto che la società si limitasse a gestire il patrimonio immobiliare- ed, infine, la violazione di norme di diritto relative al merito della controversia -sotto il profilo dell'interpretazione dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 2473 c.c., violazione che avrebbe determinato l'erronea valutazione del valore della quota del socio receduto, avendo indotto gli arbitri a determinare il valore della quota alla data del 19.6.2018 (180 giorni dopo il recesso esercitato con comunicazione del 21.12.2017), quando si era ormai concretizzato l'aumento di capitale deliberato il 28.11.2017, mentre tale aumento non avrebbe dovuto avere alcun effetto sulla valutazione della quota-.
Il motivo, benchè ammissibile, risulta tuttavia infondato. Quanto all'asserita violazione del principio del contraddittorio -conseguente all'utilizzo, da parte degli arbitri, ai fini della ricostruzione della situazione patrimoniale al 31.12.2017, di documentazione di cui non aveva preso visione-, la Corte osserva quanto segue. Parte_1
L'impugnante ha lamentato l'erronea determinazione del valore di rimborso della quota del socio receduto, affermando che essa era frutto anche dell'utilizzo, da parte degli arbitri, ai fini della ricostruzione della situazione patrimoniale al 31.12.2017, di documentazione della quale il Pt_1 non aveva preso visione.
Ebbene, premesso che la questione relativa alla violazione del contraddittorio non deve essere esaminata sotto il profilo puramente formale, ma richiede un'indagine relativa anche alla sussistenza o meno di una effettiva lesione del diritto di difesa, si deve rilevare che, nel caso di specie,
l'impugnante, oltre a non aver specificato quali tra i documenti che gli arbitri hanno dato atto di aver utilizzato, non erano presenti al fascicolo, non ha poi esplicitato le argomentazioni che avrebbe esposto al Collegio arbitrale ove i documenti in questione fossero stati sottoposti al suo esame preliminare.
Ne consegue l'infondatezza della censura.
Quanto all'asserita contraddittorietà delle disposizioni contenute nel lodo -sotto il profilo della valutazione delle attività svolte dalla società, in quanto gli arbitri, nel valutare il recesso esercitato dal socio, avevano ritenuto che la scelta della società di locare gli immobili ove si svolgeva l'attività imprenditoriale non determinava una modifica dell'oggetto della società, potendo l'attività prevista nello Statuto essere ripresa in qualsiasi momento, mentre, nel valutare la quota di partecipazione spettante al avevano applicato il metodo patrimoniale semplice, sul presupposto che la società Pt_1 si limitasse a gestire il patrimonio immobiliare- la Corte osserva quanto segue.
L'affermazione svolta dagli arbitri secondo cui la scelta della società di locare gli immobili ove si svolgeva l'attività imprenditoriale non determinava una modifica dell'oggetto della società, potendo l'attività prevista nello Statuto essere ripresa in qualsiasi momento, è stata resa dagli arbitri nell'ambito dell'indagine finalizzata a verificare la sussistenza del presupposto -richiesto ai fini della valutazione della legittimità del recesso-, del compimento, da parte della società, di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società.
Quando, poi, gli arbitri nel valutare la quota di partecipazione del socio receduto, hanno affermato di calcolare il valore dell'azienda applicando il metodo “patrimoniale semplice”, hanno spiegato che esso “rappresenta il caso classico per le società che si limitano alla gestione degli immobili di proprietà”.
Le due affermazioni in questione non risultano affatto contraddittorie, avendo gli arbitri, sia nella prima che nella seconda affermazione, preso atto di un dato fattuale -ovverosia che l'azienda si limitava a gestire il patrimonio immobiliare, avendo locato gli immobili ad un terzo-, desumendone, poi, ai fini della valutazione relativa all'oggetto sociale, che quest'ultimo non risultava modificato - in applicazione del principio secondo cui l'oggetto sociale indica “le attività che i soci possono compiere e non quelle che devono compiere, con la conseguenza che il mancato compimento delle stesse non implica mai una modifica di fatto dell'oggetto sociale in quanto rimane sempre la possibilità, intesa come potenzialità, di svolgere o tornare a svolgere le medesime attività in futuro”-
e, ai fini della diversa questione, inerente la determinazione del valore della quota, che fosse meno aleatorio e più coerente col richiamato dato fattuale l'applicazione del metodo patrimoniale semplice, caratterizzandosi la struttura patrimoniale per una elevata componente di attività immobilizzate.
Ne consegue che nessuna contraddizione risulta configurabile tra le argomentazioni svolte dagli arbitri, trattandosi di affermazioni non confliggenti l'una con l'altra, entrambe giustificate dalla diversa finalità di ognuna di esse.
Quanto, infine, all'asserita violazione di norme di diritto relative al merito della controversia -sotto il profilo dell'interpretazione dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 2473 c.c.- osserva la Corte che si è già provveduto a spiegare, in occasione dell'esame del primo motivo di impugnazione, che quando -come nel caso di specie- si verta in una ipotesi di recesso ad nutum, il termine di preavviso di centottanta giorni, imposto dalla legge, determina che la decorrenza degli effetti del recesso debba necessariamente coincidere con la scadenza del termine del preavviso, non potendosi applicare a tale fattispecie il diverso principio per il quale il recesso ha efficacia immediata con la sola comunicazione alla società della volontà di recedere dalla società. Il previsto termine di preavviso comporta quindi uno slittamento in avanti di tutti gli effetti del recesso, i quali non si producono prima dello spirare dello stesso.
Ne consegue che, nell'ipotesi di recesso cd. ad nutum, per quanto attiene alla individuazione della data di riferimento ai fini della valutazione del valore della partecipazione, che l'art. 2473, 3° comma,
c.c. indica nel “momento della dichiarazione di recesso”, detta data non potrà che essere individuata in quella in cui il recesso acquista efficacia. Né rileva, a differenza di quanto sostenuto dall'impugnante, la circostanza che l'art. 11 dello Statuto societario preveda che “il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società”; ed infatti, detta previsione statutaria si riferisce, evidentemente, alle ipotesi di recesso diverse da quelle ad nutum, che sono invece soggette al preavviso di centottanta giorni in forza della disciplina codicistica fissata dall'art. 2473 c.c. - espressamente richiamata dallo stesso art. 11 dello Statuto- che peraltro consente all'atto costitutivo della società di “prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purchè non superiore ad un anno”, ma non consente affatto la previsione di un preavviso di durata inferiore.
Alla luce di quanto sin qui esposto, si deve confermare la statuizione con la quale il collegio arbitrale ha valutato la quota del socio receduto alla data del 19.6.2018, quando oramai si era concretizzato l'aumento del capitale sociale deliberato il 28.11.2017.
Il mancato riscontro di vizi di nullità del lodo impedisce l'apertura della fase rescissoria e, dunque,
l'esame delle questioni di merito poste dall'impugnante in ordine ai calcoli svolti dagli arbitri per la valutazione della quota spettante al socio Parte_1
Quanto alla lamentata omessa pronuncia, da parte degli arbitri, sulla domanda di condanna della società al pagamento del valore della quota, osserva la Corte che, in assenza di una dichiarazione di nullità del lodo e di una determinazione del valore della quota in un importo maggiore di quello riconosciuto dagli arbitri, l'impugnante non ha interesse ad ottenere una condanna al pagamento della somma già liquidata dagli arbitri in misura pari ad € 202.642,00, tenuto conto della circostanza che, nonostante l'assenza, nel lodo, di una espressa condanna della società al pagamento dell'importo di
€ 202.642,00, è pacifico tra le parti -ed è, peraltro, documentato- che, nel corso del procedimento di esecuzione forzata introdotto dal nelle forme del pignoramento presso terzi proprio al fine di Pt_1 ottenere il soddisfacimento del credito di € 202.642,00, è intervenuta l'ordinanza di assegnazione della somma resa dal Tribunale di Matera in data 30.10.2019.
10. Spese di lite.
Le spese del presente giudizio di impugnazione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022 - tenuto conto del valore della controversia (rientrante nello scaglione di valore indeterminabile, complessità media) e dei parametri medi-. Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'impugnante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso il lodo arbitrale sottoscritto il 26.4.19, così provvede:
a) rigetta l'impugnazione;
b) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1 liquidate in € 14.317,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di impugnazione di lodo arbitrale iscritto al n. 415/2019 RG vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e/o disgiuntamente all'Avv. Carmelo Michele De Giorgio e dall'Avv. Federica De
Giorgio, ed elettivamente domiciliato in Massafra, alla via Pisacane 56, e in Potenza, alla via
Addone 2, presso lo studio dell'Avv.to Giovanni Pirolo
IMPUGNANTE
e c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
FR ON OL, ed elettivamente domiciliata in Potenza alla Piazza della Costituzione italiana n. 42
IMPUGNATA
OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , quale socio della in forza della clausola arbitrale prevista Parte_1 CP_1 dall'art. 35 dello statuto sociale, in data 20.2.2018 presentava domanda di nomina della terna arbitrale e in data 16.5.2018 notificava l'atto di citazione introduttivo del procedimento arbitrale. All'esito del procedimento, le parti formulavano al Collegio arbitrale le seguenti conclusioni:
• per Parte_1
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera di assemblea dei soci della CP_1
assunta il 28.11.2017, a mezzo di verbalizzazione del notaio , rep. 44885, racc.
[...] Persona_1
21032, perché assunta in evidente contrasto di legge;
- per tale ragione dichiarare nullo o annullabile l'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea del 28.11.2017, per le ragioni sopra esposte;
- accertare e dichiarare valido ed efficace il recesso manifestato dal socio con Parte_1 comunicazione datata il 21.12.2017 e giunta in società il 30.12.2017;
- determinare la quota di liquidazione, secondo il patrimonio netto rettificato e comunque al suo valore di mercato alla data di recesso avvenuto il 21.12.2017, tenuto conto della nullità e/o annullabilità della delibera di aumento del capitale sociale del 28.11.2017, con conseguente annullabilità o nullità della sottoscrizione dello stesso;
o nella prospettiva della inefficacia della stessa delibera nei confronti del socio in quanto il recesso era avvenuto prima Parte_1 dell'attuazione dell'aumento del capitale sociale;
- in subordine- qualora si fosse considerato il recesso del socio avvenuto nel Parte_1
2007, accertare la mala fede della società, manifestata in sede di costituzione nel presente giudizio e condannare la stessa al risarcimento del danno subito dal Sig. per aver Parte_1 confidato nella correttezza della società avendo, invece la stessa con il proprio comportamento tenuto nei dieci anni, indotto il Sig. a non considerare la sua dichiarazione di recesso;
Parte_1
- conseguentemente determinare il risarcimento del danno nei limiti del valore della quota che avrebbe dovuto ricevere il Sig. al valore di mercato dalla data di quel recesso Parte_1
(anno 2007) oltre gli accessori, interessi e rivalutazione, dal dì di maturazione sino al soddisfo;
- in via ancora gradata, accertare e dichiarare che tra la società ed il Sig. dopo Parte_1 il recesso avvenuto il 31.10.2007, a seguito del conseguente comportamento per facta concludentia si era concluso un contratto di società di fatto e che con il recesso manifestato il 21.12.2017 da parte del Sig. il rapporto di società si era concluso;
Parte_1
- conseguentemente, determinare la quota spettante al socio per lo scioglimento Parte_1 della società di fatto tra la e CP_1 Parte_1
- condannare la società al pagamento delle somme accertate in favore del Sig. Parte_1
- condannare la società al pagamento di tutte le spese processuali;
• per la CP_1 - accertato e dichiarato l'intervenuto recesso del Sig. dalla in data Parte_1 CP_1
28 aprile 2008, dichiari prescritto il suo diritto alla liquidazione della quota, ai sensi dell'art. 2949
c.c.;
-rigetti la domanda, proposta in via subordinata, volta a fare accertare e dichiarare valido ed efficace il recesso manifestato dal socio il 20 dicembre 2017 e le conseguenti domande Parte_1 volte a fare determinare la quota spettante al socio e di condanna della società al pagamento della quota al valore determinato;
- rigetti la domanda volta a fare accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera di assemblea dei soci della assunta il 28 novembre 2017, in quanto assunta in contrasto di CP_1 legge, e sulla conseguente domanda volta a fare dichiarare nullo o annullabile l'aumento di capitale sociale deliberato dalla citata assemblea;
- dichiari inammissibile o, comunque, rigetti la domanda proposta nella memoria del 12 settembre
2018, volta a fare accertare "qualora si consideri il recesso del socio avvenuto
Parte_1 nel 2007, la mala fede della società, manifestata in sede di costituzione del presente giudizio" e la conseguente condanna volta a fare condannare la "al risarcimento del danno subito dal CP_1 sig. , per aver confidato nella correttezza della società avendo, invece la stessa
Parte_1 con il proprio comportamento tenuto nei dieci anni, indotto il Sig. a non
Parte_1 considerare la sua dichiarazione di recesso", determinando "il risarcimento del danno ... nei limiti del valore della quota che avrebbe dovuto ricevere il Sig. , al valore di mercato
Parte_1 dalla data di quel recesso (anno 2007) oltre gli accessori, interessi e rivalutazione, dal dì di maturazione sino al soddisfo”;
- dichiari la propria incompetenza, a favore del Tribunale di Potenza - Sezione Specializzata in
Materia di Impresa o, in subordine, del Tribunale di Matera, in ordine alla domanda proposta nella memoria del 12 settembre 2018, volta a fare accertare che "tra la società ed il Sig. Parte_1
dopo il recesso avvenuto il 31.10.2007, a seguito del conseguente comportamento per facta
[...] concludentia si sarebbe "concluso un contratto di società di fatto e con il recesso manifestato il
21.12.2017 da parte del sig. il rapporto di società si" sarebbe "concluso" e Parte_1 alla conseguente domanda volta a fare determinare "la quota spettante al socio Parte_1 per lo scioglimento della società di fatto tra la e " e condannare la CP_1 Parte_1 stessa al pagamento delle somme dovute, o, in via subordinata, dichiari inammissibili o, CP_1 comunque, rigetti tali domande;
- condanni il Sig. al pagamento delle spese di lite ed alle spese per il Parte_1 funzionamento dell'arbitrato. " Con ordinanza dell'11.9.18 veniva nominato consulente tecnico l'Architetto , il Testimone_1 quale trasmetteva la consulenza tramite pec in data 30.11.18.
2. Con lodo sottoscritto il 26.4.19, il collegio arbitrale, all'unanimità, così statuiva:
a) dichiara ritualmente intervenuto il recesso ex art. 2473, 2 comma c.c. del Sig. Parte_1
con effetto dal 19 giugno 2018;
b) dichiara valida la delibera di aumento del capitale assunta dall'assemblea straordinaria dei soci del
28.11.2017 e validamente perfezionato l'aumento di capitale di euro 285.000 a far data dal deposito dell'attestazione di avvenuta integrale sottoscrizione dello stesso avvenuto il 19 gennaio 2018;
c) determina in euro 202.642,00 il valore di rimborso della partecipazione del socio receduto con effetto dal 19 giugno 2018;
d) per la novità e complessità delle questioni trattate ed il parziale accoglimento delle pretese dell'istante ravvisa la concorrenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite e pone a carico delle parti per metà ciascuna, con il vincolo di solidarietà ex art.814 c.p.c., le spese di funzionamento del Collegio arbitrale e gli onorari degli arbitri nella misura liquidata con separata ordinanza.
A sostegno della decisione, affermava il collegio di arbitri:
2.1. con riferimento al recesso del socio : Parte_1
- che l'istante aveva chiesto di dichiarare valido ed efficace il recesso manifestato con atto stragiudiziale del 20.12.2017, notificato anche mediante ufficiale giudiziario il 21.12.2017, per due motivi: il compimento di operazioni che portavano a una modifica dell'oggetto sociale (con particolare riferimento al contratto di locazione commerciale del capannone industriale); in subordine, l'eccessiva durata della società, prevista ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, fino al
31.12.2100;
- che riguardo alla eccessiva durata della società, durante il contraddittorio le parti avevano riconosciuto la validità della causa di recesso relativa al termine di durata eccessivamente lungo e l'istante non aveva inteso pertanto coltivare la principale motivazione esplicitata nell'atto introduttivo;
- che, comunque, quanto alla modifica dell'oggetto sociale, stando al tenore letterale del comma 1 dell'art. 2473 c.c., doveva trattarsi di una operazione tale da determinare una modifica sostanziale dell'oggetto sociale;
di conseguenza, l'operazione compiuta dalla società (stipula contratto di locazione del capannone industriale), avendo carattere temporaneo, non poteva essere legittimamente invocata dall'istante come causa del recesso, pur avendo il socio ribadito il proprio voto contrario alla locazione nel corso dell'assemblea ordinaria del 22.6.16; - che, quanto al disposto del comma 2 dell'art. 2473 c.c., il collegio aderiva all'indirizzo giurisprudenziale che assimilava la durata statutaria a tempo indeterminato a quella fissata in epoca eccezionalmente lontana (112 anni nel caso in oggetto); che la società aveva riconosciuto la validità ed efficacia del recesso sulla base dell'estensione delle linee perimetrali del comma 2 dell'art. 2473
c.c., chiedendo che il collegio dichiarasse l'intervenuto recesso del socio alla data di decorrenza del preavviso di 180 giorni dalla data della notifica alla società della prima comunicazione di recesso intervenuta il 31.10.2007, avendo il recesso natura di atto unilaterale recettizio che produce i suoi effetti dal momento in cui viene portato a conoscenza della società ai sensi dell'art. 1334 c.c.; che la prima dichiarazione di recesso, manifestata dal socio il 30.10.2007 e motivata dalla eccessiva estensione del termine di durata della società, in assenza dei contributi della giurisprudenza sul punto, era stata contestata dalla società, tanto che i rapporti tra socio e società erano continuati e il recesso allora esercitato, in assenza di una successiva determinazione giudiziale, non poteva ora dirsi legittimamente esercitato;
- che il socio recedente aveva dismesso la sua qualità di socio solo dopo il decorso del termine di preavviso di 180 giorni dalla comunicazione effettuata a dicembre del 2017 (nel caso specifico alla data del 19.6.18) e prima di allora aveva conservato la titolarità della sua quota;
2.2. con riferimento alla delibera di aumento del capitale:
- che, con atto pubblico del 28 novembre 2017, la società aveva deliberato, con il voto CP_1
favorevole dei soci e , rappresentanti il 62,53% del capitale sociale ed Parte_2 Parte_3 il voto contrario del socio , rappresentante il residuo 37,47%, un aumento Parte_1 scindibile del capitale sociale da euro 115.000 a euro 400.000 da il 31.01.2018; Parte_4
- che l'attestazione dell'avvenuta integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale prevista dal 6 comma dell'art. 2481 bis c.c. era stata depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese il 19 gennaio 2018, come da visura camerale versata in atti;
- che aveva chiesto la declaratoria di nullità e/o annullabilità della suddetta Parte_1 delibera e, conseguentemente, dell'aumento di capitale in quanto: a) la delibera era stata assunta in assenza assoluta di informazione secondo quanto prevede il 3 comma dell'art. 2479 ter c.c., in costanza di comportamenti dell'amministratore tendenti ad ostacolare il controllo da parte del socio di minoranza e in presenza di bilanci presentati con dati non veritieri e senza l'osservanza dell'obbligo di invio della comunicazione per l'esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 5, 5° capoverso, dello statuto sociale, e soltanto allo scopo di avvantaggiare ingiustamente i soci di maggioranza abusando del loro potere;
b) la deliberazione doveva essere preceduta dalla convocazione di un'assemblea ai sensi dell'art. 2482 bis c.c. a causa della diminuzione di oltre un terzo del capitale a causa della perdita del credito vantato nei confronti della società Metalmeccanica
[...] c) la delibera non prevedeva alcun soprapprezzo a tutela dei soci non Parte_5 sottoscrittori;
- che il aveva chiesto anche che la liquidazione della sua quota per effetto del recesso fosse Pt_1 comunque determinata in base al capitale posseduto alla data della comunicazione della volontà di recedere avvenuta il 21.12.2017 prima che l'aumento di capitale fosse completamente versato dai soci sottoscrittori;
- che la aveva contrastato le argomentazioni avverse, sostenendo che: a) il presupposto CP_1 dell'assoluta mancanza di informazione, richiesto dal 3 comma dell'art. 2479 ter c.c. per l'invalidità della deliberazione, doveva essere riferito in via sistematica al procedimento di convocazione in senso proprio e non ad una generica mancanza di informazione;
quanto all'abuso di potere della maggioranza, lo stesso poteva verificarsi solo se, diversamente dal caso in specie, l'aumento di capitale non trovava alcuna giustificazione nell'interesse sociale ovvero era il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza;
b) il richiamo all'art. 2482 bis c.c. appariva del tutto ingiustificato posto che la delibera contestata riguardava l'aumento del capitale e non la sua riduzione;
c) i termini per l'esercizio del diritto di opzione erano stati comunicati al socio nel corso dell'assemblea, essendo stato lo scopo della comunicazione ugualmente raggiunto e, in ogni caso, la mancanza di invio dell'avviso previsto dallo statuto non determina l'invalidità della delibera di aumento del capitale;
d) contraddittoria ed infondata era la questione della mancata previsione del soprapprezzo sulle quote di nuovo conio, in quanto ogni socio aveva avuto la stessa possibilità di sottoscriverle alle stesse condizioni e si sosteneva la proponibilità di un soprapprezzo mentre, allo stesso tempo, si invocava la mancata convocazione dell'assemblea prevista dall'art. 2482 bis c.c. per riduzione del capitale a causa di perdite;
- che, quanto alle questioni sollevate da sub a): Parte_1
- in ordine alla nullità della deliberazione di aumento del capitale ai sensi del 3 comma dell'art. 2479 ter del c.c. per assenza assoluta di informazione, nell'ipotesi di deliberazione assembleare di società
a responsabilità limitata, l'assoluta mancanza di informazione doveva essere riferita al procedimento di convocazione in senso proprio, risolvendosi nel medesimo vizio di nullità previsto per le società per azioni ricorrente nel caso di completa mancanza di convocazione, per non essere i soci stati destinatari di alcuna informazione sul procedimento, del luogo, della data e dell'ora dell'assemblea; che anche il termine letterale "informazione" e non quello di "informazioni" utilizzato dal legislatore sembrava deporre, in analogia allo stesso termine utilizzato nell'art. 2479 bis, 1 comma, del c.c. per le modalità di convocazione dell'assemblea, a favore della suddetta interpretazione;
che l'atto pubblico redatto il 28 novembre 2017 e relativo alla delibera di aumento del capitale riportava espressamente la dichiarazione che la convocazione era avvenuta nel pieno rispetto delle formalità previste dall'art. 16 dello statuto sociale e non vi era dubbio che il socio fosse Parte_1 stato informato sia dell'avvio del procedimento (la convocazione era stata trasmessa al socio tramite posta elettronica certificata l'11 novembre 2017) che dell'oggetto della decisione;
- alla luce delle superiori considerazioni, l'estraneità dei rilievi mossi dall'istante all'attendibilità dei bilanci presentati dalla società ai soci ne rendeva inutile lo scrutinio;
- in ordine al mancato rispetto dell'art. 5, 5° cpv dello statuto, che prevedeva la comunicazione a ciascun socio di un avviso di offerta in opzione delle nuove quote, la disposizione in esame era chiaramente rivolta a garantire l'informazione dell'avvenuto aumento di capitale anche ai soci non presenti all'assemblea e, in ogni caso, non incideva sulla validità ed efficacia della deliberazione;
che, inoltre, dal testo della decisione assembleare, assunta in presenza di tutti e tre i soci della CP_1
e allegato agli atti di causa, al terzo capoverso si leggeva che la maggioranza dei soci aveva deliberato di stabilire che il termine spettante a ciascun socio per l'esercizio del diritto di opzione scada il 31 dicembre 2017 senza necessità di alcuna specifica comunicazione essendo tutti i soci presenti nell'Assemblea stessa ed avendo piena conoscenza del contenuto della deliberazione; che, pertanto, il socio aveva la completa e libera facoltà di esercitare il proprio diritto di Parte_1 opzione qualora lo avesse voluto;
che la ratio della disposizione statutaria era stata pienamente soddisfatta e nessun vizio del procedimento a formazione successiva di aumento del capitale poteva essere legittimamente ravvisato sotto tale profilo;
- circa il presunto abuso di maggioranza, come riconosciuto dallo stesso istante, l'aumento di capitale era stato deciso in un momento di grave difficoltà finanziaria della società e ciò rendeva l'aumento di capitale immune da carattere abusivo;
- che, quanto ai rilievi formulati da sub b): Parte_1
- dall'esame comparato dei due periodi amministrativi 2016 e 2017 che offriva il bilancio chiuso al
31.12.2017 si evinceva che: senza considerare l'importo della contestata perdita di euro 692.980 dovuta alla inesigibilità del credito vantato nei confronti della società Metalmeccanica CA di
CA ER & C S.n.c, il patrimonio netto era di gran lunga superiore al capitale sociale (pari a più di 10 volte nel 2016 - 1214.446 diviso 115.000 e più di 4 volte nel 2017 = 1.606.889 diviso
400.000); anche considerando la suddetta perdita, come nel caso prospettato da parte attorea, il patrimonio netto si manteneva molto al di sopra del capitale sociale (precisamente, oltre 4 volte nel
2016 = 521.538 diviso 115.000 e più del doppio nel 2017 = 913.909 diviso 400.000) scongiurando matematicamente in ogni caso l'applicabilità del meccanismo previsto dal prefato art. 2842 bis c.c. e, come osservato da autorevole dottrina, la presenza di perdite incidenti sul capitale per non più di un terzo non impediva la legittima assunzione di una delibera di aumento del capitale;
- proprio la deliberazione impugnata, trattandosi di aumento del capitale, costituiva quell'opportuno provvedimento richiesto dalla norma invocata e l'ipotizzata diminuzione del capitale sociale, a causa delle perdite, era in aperto contrasto con la contestata assenza di soprapprezzo delle nuove quote offerte al valore nominale;
- che, quanto ai rilievi formulati da sub c): Parte_1
- anche tale censura era infondata perché la mancata previsione di un soprapprezzo, che l'art. 2481 bis del codice civile prevedeva soltanto come eventuale, in caso di aumento del capitale sociale non introduceva di per sé una sperequazione tra i soci di minoranza e quelli di maggioranza che, invece, era impedita dal diritto d'opzione garantito a tutti i soci dall'art. 2481 bis del codice civile e dall'art. 5 dello statuto sociale tanto che, in caso di offerta a terzi del capitale di nuovo conio, il socio aveva diritto di recedere dalla società; che, quando le quote di nuova emissione erano offerte soltanto ai soci, l'assenza di soprapprezzo era invece in genere prevista al solo scopo di evitarne il contestuale e integrale versamento ex art. 2481 bis c.c. 4 comma, e consentire invece il versamento progressivo dell'importo di capitale sottoscritto dai soci;
- concludendo sulla domanda di nullità/annullabilità della delibera di aumento del capitale sociale del
28.11.2017 e dell'aumento di capitale successivamente versato e sottoscritto: non essendo stata richiesta la sospensione dell'esecuzione della deliberazione, ai sensi del combinato disposto del 4 comma dell'art. 2479 ter e del 3 comma dell'art. 2378 del codice civile, l'assenza di un provvedimento di sospensione comportava la legittimità degli atti eseguiti ancorché relativi ad una delibera annullabile, di modo che …se una delibera di aumento del capitale sociale, ancorché annullabile, non è stata sospesa, e dunque è stata legittimamente eseguita, il nuovo assetto delle partecipazioni risultante dalla sottoscrizione dell'aumento è a sua volta legittimo;
che, in definitiva, il nuovo assetto delle partecipazioni si era determinato alla data del 19 gennaio 2018 contestualmente al deposito dell'attestazione di avvenuta integrale sottoscrizione dell'aumento del capitale per effetto del quale la compagine sociale aveva assunto la seguente configurazione: con il 53,47%, Parte_2 Pt_3
con il 35,76% e con il 10,77%;
[...] Parte_1
2.3. con riferimento alla determinazione del valore di rimborso della quota del socio receduto:
- che l'efficacia del recesso, ai sensi del comma 2 dell'art. 2473 c.c., era differita, rispetto alla comunicazione avvenuta il 21.12.2017, alla data di scadenza del termine di preavviso coincidente con il 19.6.2018; che, alla data di effetto del recesso, l'assetto societario era quello venutosi a determinare a seguito del perfezionamento dell'aumento di capitale sociale avvenuto in data 19.1.2018; che il valore di rimborso, ai sensi del comma 3 dell'art. 2473 c.c., era calcolato tenendo conto del valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso;
- che la valutazione era stata preceduta dall'esame di una analitica situazione patrimoniale, dei registri
IVA, del libro giornale, e del registro dei beni ammortizzabili, nonché di altri documenti, utilizzando il metodo della “patrimoniale semplice”, che esprimeva una valutazione analitica a valori di mercato in assenza di asset intangibili;
- che, a seguito della procedura di verifica e rettifica delle poste patrimoniali, il valore economico complessivo del patrimonio sociale alla data di comunicazione del recesso era stimato in €
2.687.910,00;
- che, in adesione alle best practice professionali e alle indicazioni dell'OIV, il valore di mercato della partecipazione era determinato applicando al valore effettivo del patrimonio sociale lo sconto di liquidità e la percentuale di possesso del socio, pari quindi a € 202.642,00.
3. Con atto di citazione notificato il 31.7.2019, impugnava il lodo arbitrale Parte_1 sottoscritto il 26.4.2019 per i seguenti motivi:
I) il procedimento arbitrale non aveva osservato il principio del contraddittorio di cui all'art. 829 1 comma n. 9 c.p.c.;
II) il lodo non aveva pronunciato su tutte le domande ed eccezioni proposte da Parte_1 sia nell'atto introduttivo dell'arbitrato, che nelle memorie conclusionali autorizzate di cui all'art. 829
1 comma n. 12 c.p.c.;
III) il lodo conteneva disposizioni contraddittorie, ai sensi dell'art. 829 1 comma n. 11 c.p.c.;
IV) il lodo aveva violato le regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell'art. 829
III comma c.p.c..
Rassegnava le seguenti conclusioni: dichiarare nullo il lodo;
disporre la CTU per la valutazione della quota;
dichiarare nulla o annullabile o comunque inefficace nei confronti di Parte_1
l'assemblea straordinaria del 28.11.2017; determinare il valore della quota di proprietà di
[...]
, in ragione della partecipazione al capitale sociale risultante alla data del 21.12.2017 e Parte_1 tenendo in considerazione la nullità, annullabilità o inefficacia dell'assemblea dell'aumento del capitale sociale;
condannare la società al pagamento della quota così determinata, senza dilazione e con il riconoscimento degli interessi dalla data prevista per legge sino al soddisfo, e alle spese processuali.
A sostegno delle doglianze, deduceva:
3.1. quanto al recesso del socio, di cui a pag. 6 del lodo (A.):
- che il lodo aveva violato le regole di diritto relative al merito della controversia, come previsto dal 3 comma dell'art. 829 c.c. e non aveva deciso secondo diritto;
- che, infatti, la norma a cui avevano fatto riferimento gli arbitri nell'affermare che “in ordine all'efficacia del recesso comunicato ai sensi del 2 0 comma dell'art. 2473 c.c. il socio recedente dimette la sua qualità solo dopo il decorso del termine di preavviso di 180 giorni dalla comunicazione previsto dalla norma, nel caso di specifico alla data del 19 giugno 2018” era da considerarsi derogabile e lo statuto della società prevedeva all'art. 11 che “il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società”, con la conseguenza che gli effetti della lettera raccomandata inviata da il 21.12.2017, si erano concretizzati il 31.12.2017 ai sensi del Mod. 26 Parte_1
L. 890/1982; la disposizione del comma II dell'art. 2473 c.c. doveva essere interpretata in modo armonico rispetto alle disposizioni di cui al successivo comma III, ove era disposto che la liquidazione della quota doveva avvenire al valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso;
altrimenti ci sarebbe stata una "lesione del diritto di proprietà" nei confronti del socio receduto;
invero, al fine di non ledere i diritti patrimoniali del socio,
l'effetto del recesso non poteva che coincidere con la data in cui si manifestava il recesso e in quel momento si cristallizzavano i valori patrimoniali, non avendo effetto l'eventuale successiva variazione del capitale;
il termine di 180 giorni era a beneficio della società per poter organizzare una ricostituzione del patrimonio a beneficio dei terzi inconsapevoli, ma rispetto al socio rimaneva rilevante la data in cui aveva manifestato alla società il proprio recesso;
- che, pertanto, si doveva ritenere l'efficacia del recesso esercitato da al Parte_1 momento in cui la raccomandata era stata ricevuta dalla società e non il 19.06.2018;
3.2. quanto alla delibera di aumento del capitale sociale, di cui a pag. 12 del lodo (B):
- B.1 che il lodo non aveva pronunciato su tutte le domande proposte da Parte_1 in particolare, sul fatto che la delibera di assemblea con la quale era stato aumentato il capitale sociale era stata assunta violando il diritto del socio ad effettuare i controlli sociali, in presenza di bilanci e di situazione patrimoniale privi dei requisiti di chiarezza, verità e correttezza, al momento della delibera di aumento del capitale sociale;
che il socio aveva chiesto l'annullamento della delibera di aumento del capitale, invocando l'applicazione dell'art. 2479 ter c.c., perché la delibera -a seguito del comportamento assunto dall'amministratore- era stata assunta con l'assoluta mancanza di informazioni;
che gli arbitri erano incorsi in errore nella parte in cui avevano affermato: che la mancanza assoluta di informazioni doveva essere valutata con riferimento al procedimento di convocazione in senso proprio, mentre i rilievi mossi dal socio in ordine all'attendibilità dei bilanci non erano pertinenti rispetto alla questione relativa alla mancanza assoluta di informazioni ed era quindi inutile scrutinarli;
che le controversie sui requisiti di correttezza dei bilanci avevano ad oggetto la sussistenza di diritti indisponibili, in quanto posti nell'interesse non solo dei soci, ma nell'interesse generale,
e non potevano dunque essere devolute agli arbitri;
che nel non giudicare sulle questioni poste dal gli arbitri avevano violato le disposizioni di rito e non avevano reso il giudizio Pt_1 richiesto, rendendo il lodo nullo;
che gli arbitri avrebbero dovuto decidere, sebbene non con efficacia di giudicato, sulla validità dei bilanci e delle situazioni patrimoniali, ai fini della valutazione della validità dell'assemblea di aumento del capitale sociale assunta in base ad un bilancio falso e non veritiero;
- B.2. che il lodo aveva violato le regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell'art. 829 co. 3 c.c., in quanto:
-le motivazioni offerte in ordine alla “mancanza assoluta di informazioni” che, secondo gli arbitri, si doveva riferire alla “mancata convocazione” erano prive di pregio giuridico;
il socio non era stato messo nelle condizioni di accertare la situazione patrimoniale della società, in applicazione del diritto di verifica ex art. 2476 c.c. e, in costanza della verifica disposta dal
Tribunale di Potenza, l'amministratore unico della società aveva convocato l'assemblea dei soci per l'aumento del capitale sociale, con l'intento di porre il socio nella difficoltà di decidere in merito all'oggetto della delibera;
ad ogni modo, la situazione patrimoniale risultava falsa e, pertanto, la delibera di aumento del capitale sociale assunta sulla base di una situazione patrimoniale falsa e fittizia, era nulla;
gli arbitri avrebbero dovuto dichiarare nulla o annullabile la delibera di aumento del capitale sociale;
-gli arbitri avevano ritenuto che il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 5 comma 5 dello statuto non incideva sulla validità ed efficacia della deliberazione e che tale clausola era prevista solo per i soci non presenti;
tuttavia: la previsione dello statuto non era altro che una specificazione dell'art. 2481 bis II comma c.c.; le disposizioni statutarie andavano interpretate secondo la comune intenzione delle parti e secondo buona fede;
invero, una disposizione statutaria, se non derogata espressamente da tutti i soci, non poteva essere disattesa, giacché altrimenti si perpetrava un abuso di maggioranza;
- B.3. che il lodo, nel ritenere che la delibera di aumento di capitale non configurasse un abuso di maggioranza, aveva affermato che essa era stata adottata per perseguire la finalità di sopperire alle condizioni di oggettiva sottocapitalizzazione e squilibrio finanziario grave;
che pertanto il lodo sembrava contenere disposizioni contraddittorie, ai sensi dell'art. 829 co. 1 n.
11 c.p.c. in quanto gli arbitri, dopo aver affermato che la delibera di aumento del capitale si giustificava in forza delle condizioni di sottocapitalizzazione e di squilibrio finanziario, avevano poi affermato che “il patrimonio netto è di gran lunga superiore al capitale sociale
… il patrimonio netto si mantiene molto al di sopra del capitale sociale”;
3.3. quanto alla determinazione del valore di rimborso della quota del socio receduto, di cui a pag. 17 del lodo (C):
- C.1. che il procedimento arbitrale non aveva osservato il principio del contraddittorio, in quanto gli arbitri, nel determinare la quota di pertinenza di avevano Parte_1 preso in considerazione documenti non prodotti dalle parti, ma ricercati aliunde; che la situazione patrimoniale al 31.12.2017 non era stata mai posta in osservazione a
[...]
, perché redatta direttamente dagli Arbitri in sede di formulazione del lodo;
che Parte_1 gli Arbitri avevano redatto il bilancio al 31.12.2017, attività che sarebbe stata riservata agli amministratori, effettuando delle valutazioni tipiche degli amministratori, senza dare la possibilità a di effettuare le proprie osservazioni, come sarebbe Parte_1 avvenuto ove le valutazioni tecniche fossero state rimesse ad un CTU;
- C.2. che il lodo non si era pronunciato su tutte le domande ed eccezioni proposte dal Pt_1 sia nell'atto introduttivo dell'arbitrato, che nelle memorie conclusionali autorizzate ex art. 829
1 comma n. 12 c.p.c. ed, in particolare, gli arbitri non si erano pronunciati sulla domanda di condanna della società al pagamento della somma da liquidare al socio receduto;
- C.3. che il lodo conteneva disposizioni contraddittorie, ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 11
c.p.c., in quanto gli arbitri, nel valutare il recesso a causa del "compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società", avevano ritenuto che la scelta di locare gli immobili ove si svolgeva l'attività imprenditoriale non era rilevante e che l'oggetto dell'attività non era stato di fatto stato stravolto, in quanto l'attività prevista nello
Statuto poteva essere ripresa in qualsiasi momento, mentre nella determinazione della quota spettante al avevano applicato il metodo patrimoniale semplice, visto che la società si Pt_1 limitava a gestire il patrimonio immobiliare;
- C.4. quanto alla violazione del 3 comma dell'art. 829 c.p.c.: che il valore della quota, ai sensi dell'art. 2473 c.c., doveva essere calcolato secondo il valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, mentre gli arbitri avevano determinato il valore della quota alla data della dichiarazione di recesso, per poi rimodulare la partecipazione alla quota percentuale determinatasi con il perfezionamento dell'aumento del capitale sociale nel tempo tra la dichiarazione di recesso e la liquidazione della quota;
che il socio aveva esercitato il recesso il 21.12.2017 e, nelle more del termine dei 180 giorni per la concretizzazione dell'effetto definitivo del recesso -19.6.2018- si era concretizzato l'aumento di capitale deliberato dalla società, ma di tale aumento del capitale non avrebbe dovuto tenersi conto;
che l'errato principio di legge applicato dagli arbitri aveva fatto sì che invece di valutare e liquidare la quota del socio al 37,47% del capitale sociale, quest'ultima era stata valutata al
10,77% del capitale sociale, e cioè il valore risultante dopo la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale perfezionatosi dopo la dichiarazione di recesso manifestata dal
[...]
e che lo stesso non aveva opzionato, atteso il recesso in atto. Parte_1
Sosteneva, poi, l'impugnante: che il calcolo per la valutazione della quota spettante al socio era viziato perché gli arbitri, pur facendo riferimento al patrimonio Parte_1 esistente al 21.12.2017, ponevano a base il patrimonio risultante dal bilancio al 31.12.2017 fornito dalla società, senza apportare le variazioni di patrimonio verificatesi dal 21.12.2017 al
31.12.2017; che gli arbitri, nella determinazione del valore della quota, non avevano tenuto conto del valore di avviamento della società; che, in relazione alla determinazione del valore di mercato del patrimonio della Società alla data di recesso del gli arbitri avevano Pt_1 nominato un CTU per determinare il valore di mercato degli immobili facenti parte del patrimonio societario, il quale era caduto in contraddizione più volte e, inoltre, aveva eseguito al valore ottenuto una ulteriore riduzione dello 0,70, incomprensibile, dal momento che tale riduzione si poteva operare solo nel momento in cui si adottava il metodo della capitalizzazione delle entrate nette esigibili e l'attualizzazione relativa dei flussi di cassa, non già con l'applicazione del metodo della stima comparativa a cui aveva aderito il CTU;
che era incomprensibile l'applicazione da parte degli arbitri, di uno “sconto di liquidità "; che, infine,
aveva denunciato il comportamento sleale di uno degli arbitri ed Parte_1 evidenziava anche che i soci e erano dottori commercialisti e uno di Pt_2 Parte_3 loro era iscritto allo stesso albo professionale degli arbitri.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.11.19, si costituiva in giudizio CP_1
[...
sostenendo:
- che l'impugnazione era inammissibile per intervenuta acquiescenza da parte del il quale Pt_1 prima di proporre l'appello aveva ottenuto l'esecutività del lodo e, in forza dello stesso, aveva proposto un'azione esecutiva nei confronti della società, conclusasi con il provvedimento di assegnazione del 30 ottobre 2019;
- che in merito alla dedotta nullità del lodo ex art. 829, comma 1., n. 9 c.p.c., contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, nel procedimento arbitrale era stato osservato il principio del contraddittorio, dal momento che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 816 bis c.p.c., il Collegio aveva concesso alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa;
che, inoltre, la doglianza circa il mancato coinvolgimento del soccio nell'esame della documentazione amministrativa e contabile della società non considerava che anche la non era stata coinvolta, non CP_1 prevedendo, l'art. 2473, comma 3, c.c., il coinvolgimento della società e del socio recedente nel procedimento valutativo dell'esperto;
- che la dedotta nullità del lodo per violazione dell'art. 829, comma 1, n. 12) c.p.c. era infondata giacché si sarebbe potuta configurare solo se il collegio arbitrale non si fosse pronunciato sulla domanda volta a far accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità;
- che la dedotta violazione dell'art. 829, comma 1, n. 11) c.p.c. era infondata poiché nella motivazione del lodo impugnato non erano riscontrabili contraddizioni;
infatti, il collegio arbitrale: aveva accertato che l'aumento di capitale deliberato il 28 novembre 2017 era finalizzato a “sopperire alle condizioni di oggettiva sottocapitalizzazione e squilibrio finanziario grave e incombente in cui la società versava” e aveva precisato che non sussistevano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 bis c.c., dal momento che non si erano verificate perdite incidenti sul capitale sociale per oltre un terzo;
che, inoltre, il Collegio arbitrale aveva evidenziato che la concedendo CP_1 in locazione i propri immobili, non aveva modificato il proprio oggetto, trattandosi di un'operazione avente carattere temporaneo;
- che l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. era inammissibile poiché aveva chiesto, di fatto, una revisione della ricostruzione dei fatti e delle Parte_1 valutazioni compiute dal Collegio arbitrale, reintroducendo, surrettiziamente, un riesame nel merito della controversia, consentito, però, dalla disciplina codicistica solo in un secondo eventuale momento, ossia solo dopo che fosse accertata la nullità del lodo;
che, in ogni caso, nessuna regola di diritto era stata violata dal Collegio arbitrale, giacché: correttamente gli arbitri avevano ritenuto che il recesso di dalla compagine sociale della giustificato dalla Parte_1 CP_1 eccessiva durata della società, era stato comunicato il 21 dicembre 2017 ed era divenuto efficace il
19 giugno 2018; correttamente il Collegio arbitrale aveva ritenuto pienamente valida ed efficace la delibera assembleare del 28 novembre 2017; la determinazione del valore del patrimonio sociale alla data del recesso e del valore della quota spettante al socio recedente effettuata nel lodo appariva adeguatamente motivata e, nel merito, congrua;
- che non aveva riproposto la domanda avanzata nel giudizio arbitrale volta ad Parte_1 accertare la validità e l'efficacia del recesso manifestato con la nota del 21 dicembre 2017, sicché era irrimediabilmente decaduto da tale domanda, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; che la domanda volta a
“dichiarare nulla o annullabile o comunque inefficace nei confronti del sig. Parte_1
l'assemblea straordinaria del 28.11.2017” era inammissibile, dal momento che la controparte avrebbe dovuto specificare sulla base di quale specifica disposizione normativa la delibera assembleare impugnata avrebbe dovuto essere dichiarata nulla o annullabile o inefficace;
- che, nella denegata ipotesi in cui si fosse ritenuto nullo il lodo impugnato, non vi sarebbe stata alcuna ragione per disattendere la consulenza tecnica redatta dall'arch. su incarico Testimone_1 del Collegio arbitrale.
5. All'udienza del 17.9.2024, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Con decreto reso in data 4.3.2025, il Presidente della sezione civile della Corte di Appello rimetteva la causa sul ruolo, dando atto della circostanza che il dott. -Presidente del collegio che Parte_6 aveva trattenuto in decisione la causa all'udienza del 17.9.2024-, era in congedo per ragioni di salute continuativamente dal 25.1.2025 ed era in aspettativa fino all'1.5.2025.
All'udienza del 6.5.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Occorre in primo luogo chiarire -tenuto conto dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dalla parte impugnata- che l'impugnazione non è preclusa per avere il socio, in data anteriore alla proposizione dell'impugnazione, proposto azione esecutiva nei confronti della CP_1 per ottenere il pagamento dell'importo statuito dal collegio arbitrale.
[...]
Ed infatti, il comportamento della parte che promuova un procedimento per ottenere l'esecuzione forzata di una statuizione a sé favorevole non è incompatibile con la volontà di impugnare detta statuizione al fine di ottenere un effetto a sé maggiormente favorevole.
7. Col primo motivo di impugnazione, ha censurato la statuizione resa dal Parte_1
Collegio arbitrale in ordine alla data di efficacia del recesso del socio;
ha, in particolare, sostenuto che, sul punto, il lodo avrebbe violato le regole di diritto relative al merito della controversia e non avrebbe deciso secondo diritto.
Detta impugnazione è sussumibile nella fattispecie prevista dall'art. 829 comma 3 c.p.c. -evocata dall'impugnante-, secondo cui “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”.
Né sussistono i profili di inammissibilità dell'impugnazione eccepiti sul punto dalla parte impugnata, considerato che l'impugnante ha lamentato, sul punto, l'erronea applicazione, da parte degli arbitri, della norma di cui all'art. 2473 c.c., sotto il profilo dell'individuazione della data di efficacia dell'esercitato recesso, formulando uno specifico motivo di impugnazione.
Il motivo, benchè ammissibile, risulta tuttavia infondato.
Ed invero, l'impugnante non ha contestato la statuizione con la quale gli arbitri hanno ritenuto legittimo il recesso esercitato da , con atto stragiudiziale del 20.12.2017, Parte_1 notificato anche mediante ufficiale giudiziario in data 21.12.2017, ai sensi dell'art. 2473 secondo comma c.c., in forza del quale “nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento”, anziché ai sensi dell'art. 2473 primo comma c.c. che prevede che
“il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito … al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo”.
E' pertanto evidente che, qualificato il recesso esercitato dal come recesso cd. ad nutum, Pt_1 anziché come recesso per modifica dell'oggetto sociale, viene in rilievo l'applicazione della seconda parte di cui al secondo comma del già citato art. 2473 norma in forza della quale il recesso “può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni”.
Ed infatti, se è vero che il recesso, in linea generale, in applicazione del principio di cui all'art. 1373
c.c., deve ritenersi valido ed efficace al momento della recezione, da parte della società, della relativa comunicazione, tale conclusione non può tuttavia trovare applicazione nel caso di specie, essendo stato esercitato dal il cd. “recesso ad nutum”, previsto dal secondo comma dell'art. 2473 c.c., Pt_1 in forza del quale, nell'ipotesi di società contratta a tempo indeterminato, compete a ciascun socio il diritto di recedere dalla società in ogni momento, concedendo un preavviso di almeno 180 giorni.
In tal caso, il termine di preavviso imposto dalla legge determina che gli effetti del recesso debbano necessariamente coincidere con la scadenza del termine del preavviso, non potendosi applicare a tale fattispecie il diverso principio per il quale il recesso ha efficacia immediata con la sola comunicazione alla società della volontà di recedere dalla società. Il previsto termine di preavviso comporta quindi uno slittamento in avanti di tutti gli effetti del recesso, i quali non si producono prima dello spirare dello stesso.
Ne consegue che, nel caso di recesso ad nutum, la disposizione di cui all'art. 2473, 4° comma, prima parte, c.c., in forza della quale il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione di esercizio del diritto di recesso, deve essere interpretata nel senso che detto termine di completamento del procedimento decorre da quando detta comunicazione acquisisce efficacia e, pertanto, dallo spirare del termine di preavviso.
Anche per quanto attiene alla individuazione della data di riferimento ai fini della valutazione del valore della partecipazione, che l'art. 2473, 3° comma, c.c. indica nel “momento della dichiarazione di recesso”, è evidente che, nell'ipotesi di recesso cd. ad nutum, detta data non potrà che essere individuata in quella in cui il recesso acquista efficacia.
Né rileva, a differenza di quanto sostenuto dall'impugnante, la circostanza che l'art. 11 dello Statuto societario preveda che “il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società”; ed infatti, detta previsione statutaria si riferisce, evidentemente, alle ipotesi di recesso diverse da quelle ad nutum, che sono invece soggette al preavviso di centottanta giorni in forza della disciplina codicistica fissata dall'art. 2473 c.c. - espressamente richiamata dallo stesso art. 11 dello Statuto- che peraltro consente all'atto costitutivo della società di “prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purchè non superiore ad un anno”, ma non consente affatto la previsione di un preavviso di durata inferiore.
Alla luce di quanto sin qui esposto, si deve confermare la statuizione con la quale il collegio arbitrale ha ritenuto che l'efficacia del recesso esercitato da decorra dal 19.6.2018. Parte_1
8. Col secondo motivo di impugnazione, ha censurato la statuizione resa dal Parte_1
Collegio arbitrale in ordine alla validità della delibera di aumento del capitale sociale adottata il
28.11.2017; ha, in particolare, sostenuto, sul punto, che il lodo: non avrebbe pronunciato su tutte le domande ed eccezioni proposte, avrebbe violato le regole di diritto relative al merito della controversia e conterrebbe disposizioni contraddittorie.
Detta impugnazione è quindi sussumibile nelle fattispecie -evocate dall'impugnante- previste dall'art. 829 comma 1 n. 12 c.p.c., secondo cui “l'impugnazione per nullità è ammessa … se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti”, dall'art. 829 comma 3 c.p.c., secondo cui “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge” e dall'art. 829 comma
1 n. 11 c.p.c., secondo cui “l'impugnazione per nullità è ammessa …. se il lodo contiene disposizioni contraddittorie”.
Né sussistono i profili di inammissibilità dell'impugnazione eccepiti sul punto dalla parte impugnata, considerato che l'impugnante, formulando uno specifico motivo di impugnazione, ha lamentato, sul punto, la mancata pronuncia da parte degli arbitri sulla domanda di invalidità della delibera assembleare, sotto specifici profili -ed, in particolare: per essere detta delibera stata assunta in base ad una situazione patrimoniale contenente elementi contestati (quale la voce dei crediti ove veniva contestato un credito verso parti correlate di euro 692.08,20) che in sede di assunzione della delibera di aumento del capitale l'amministratore aveva dichiarato essere inesigibili;
per essere stato impedito al socio di effettuare i controlli-, nonché la violazione di norme di diritto -sotto il profilo dell'interpretazione del requisito della “mancanza assoluta di informazione” e sotto il profilo degli effetti del mancato rispetto del termine previsto dall'art. 5 comma 5 dello Statuto societario- ed infine la contraddittorietà delle disposizioni contenute nel lodo -in ordine alla rilevanza attribuita alla situazione patrimoniale della società-.
Il motivo, benchè ammissibile, risulta tuttavia infondato.
Ed invero, quanto alla mancata pronuncia da parte degli arbitri sulla domanda di invalidità della delibera assembleare, la Corte osserva quanto segue.
A differenza di quanto sostenuto dall'impugnante, non vi è stato nel lodo l'omesso esame, da parte degli arbitri, della domanda di invalidità della delibera assembleare, sotto il profilo dell'essere detta delibera stata assunta in base ad una situazione patrimoniale contenente elementi contestati e sotto il profilo dell'essere stato impedito al socio di effettuare i controlli.
Infatti, il collegio arbitrale, dopo aver affermato che il aveva dedotto il vizio della delibera Pt_1 con esplicito riferimento al terzo comma dell'art. 2479 ter c.c. -decisione presa in assenza assoluta di informazione- e dopo aver spiegato che detto vizio risultava configurabile in caso di omessa convocazione o mancanza assoluta di informazione in ordine al luogo, alla data e all'ora fissata per l'assemblea -fattispecie non sussistenti nel caso di specie-, ha poi concluso che i rilievi mossi dal in ordine all'asserita inattendibilità dei bilanci -e, quindi, i rilievi relativi alla situazione Pt_1 patrimoniale della società- non risultavano pertinenti rispetto al vizio dedotto ed era pertanto superfluo scrutinarli;
ne consegue come non vi sia stata una omessa pronuncia sul punto.
Quanto alla dedotta violazione di norme di diritto -sotto il profilo dell'interpretazione del requisito della “mancanza assoluta di informazione” e sotto il profilo degli effetti del mancato rispetto del termine previsto dall'art. 5 comma 5 dello Statuto societario- la Corte osserva quanto segue.
Il vizio della delibera dedotto dal con esplicito riferimento al terzo comma dell'art. 2479 ter Pt_1
c.c. -decisione presa in assenza assoluta di informazione- risulta configurabile in caso di mancanza di informazioni sull'avvio del procedimento deliberativo -omessa convocazione del socio o omessa informazione in ordine al luogo, alla data e all'ora fissata per l'assemblea- ovvero in caso di mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare all'assemblea.
Nel caso di specie, non sono emerse carenze né in merito alla informazione preventiva del socio in ordine all'avvio del procedimento deliberativo, né in merito all'informazione sugli argomenti, ovvero sull'ordine del giorno, da trattare in assemblea.
Ciò posto, è evidente che -come già ritenuto dal Collegio arbitrale- i rilievi svolti dal socio in ordine all'asserita mancanza di una conoscenza effettiva della situazione patrimoniale della società ovvero in ordine all'asserita falsità delle informazioni risultanti dal bilancio, dalla nota integrativa e di quelle rese in sede assembleare, risultano estranei al perimetro del vizio disciplinato dal già citato terzo comma dell'art. 2479 ter c.c..
Appare in ogni caso opportuno evidenziare, sul punto, che, sul piano, oltre che assertivo, anche probatorio, non sono stati prospettati dal socio elementi tali da far ritenere sussistente l'asserito difetto di veridicità e correttezza dei dati contabili, tenuto conto del fatto che il socio aveva, all'atto dell'introduzione del procedimento arbitrale, avuto ormai accesso -in forza di un provvedimento giudiziale- alla sede della società per la consultazione e l'estrazione di copia della documentazione sociale, comprensiva di libri sociali e contabilità e, tuttavia, non ha ritenuto di produrre, nel corso del procedimento introdotto, una CTP al fine di supportare, con allegazioni tecniche, le doglianze prospettate.
Quanto al mancato rispetto dell'art. 5 comma 5 dello Statuto societario, il Collegio arbitrale ha ritenuto che la citata disposizione statutaria era volta a garantire l'informazione in ordine all'avvenuto aumento del capitale anche ai soci non presenti all'assemblea e ha aggiunto che, in ogni caso, la lamentata mancanza della comunicazione prevista dal citato art. 5 non incideva sulla validità e l'efficacia della deliberazione, anche perché, per espressa previsione contenuta nella delibera, il socio aveva avuto la possibilità di esercitare il diritto di opzione sino al 31.12.2017. Parte_1
Ebbene, l'art. 5 comma 5 dello Statuto prevede che “il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote”.
In occasione dell'assemblea straordinaria del 28.11.2017, nel corso della quale è stato deliberato, sebbene col voto contrario di , l'aumento del capitale sociale e fissato il termine Parte_1 per la sottoscrizione dell'aumento sino al 31 gennaio 2018, l'assemblea ha altresì deliberato “che il termine spettante a ciascun socio per l'esercizio del diritto di opzione scada il 31 dicembre 2017 senza necessità di alcuna specifica comunicazione essendo tutti i soci presenti nell'Assemblea stessa ed avendo piena conoscenza del contenuto della deliberazione”.
E' evidente che, a fronte dell'avvenuta assegnazione, in occasione dell'assemblea del 28.11.2017, alla presenza di tutti i soci, di un termine per l'esercizio del diritto di opzione da parte dei predetti, sino al 31.12.2017, nessun pregiudizio può essere derivato al socio in conseguenza Parte_1 del mancato invio, da parte della società, della comunicazione prevista dall'art. 5 comma 5 dello
Statuto societario, avendo detto socio avuto comunque un termine di trenta giorni a partire dal
28.11.2017 per esercitare il diritto di opzione.
Ne consegue come non risulti configurabile il vizio di annullabilità del procedimento di aumento del capitale prospettato dal socio, poiché l'assegnazione in assemblea, alla presenza di tutti i soci, del termine di trenta giorni per l'esercizio del diritto di opzione rappresenta una modalità del tutto equipollente rispetto a quella prevista dall'art. 5 comma 5 dello Statuto, di assegnare ai soci, con comunicazione successiva alla deliberazione dell'aumento di capitale, detto termine per l'esercizio del diritto.
Quanto alla dedotta contraddittorietà delle affermazioni contenute nel lodo -in ordine alla rilevanza attribuita alla situazione patrimoniale della società-, la Corte osserva quanto segue.
L'impugnante si è doluto dell'affermazione con la quale gli arbitri, nel ritenere che la delibera di aumento di capitale non configurasse un abuso di maggioranza, hanno evidenziato che essa era stata adottata per perseguire la finalità di sopperire alle condizioni di oggettiva sottocapitalizzazione e squilibrio finanziario grave;
ha rilevato l'impugnante che il lodo “sembra” contenere disposizioni contraddittorie, ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c., poichè gli arbitri, dopo aver affermato che la delibera di aumento del capitale si giustificava in forza delle condizioni di sottocapitalizzazione e di squilibrio finanziario, hanno poi affermato che “il patrimonio netto è di gran lunga superiore al capitale sociale … il patrimonio netto si mantiene molto al di sopra del capitale sociale”.
Ebbene, la doglianza prospettata dall'appellante -pur volendo prescindere dalla sua genericità, essendosi l'impugnante limitato a sostenere che “sembra che gli arbitri siano caduti in contraddizione”- risulta comunque priva di pregio giuridico.
Infatti, “le condizioni di oggettiva sottocapitalizzazione e squilibrio finanziario grave” della società, che per gli arbitri hanno reso la delibera di aumento del capitale immune dal carattere di abusività prospettato dal socio -che ricorre solo ove nella deliberazione la maggioranza si sia ispirata esclusivamente ad interessi extrasociali ed, in particolare, a finalità di danno nei confronti della minoranza, e non anche quando la delibera abbia comunque una sua ragione giustificatrice ispirata all'interesse sociale- sono state dagli arbitri stesse così condivisibilmente spiegate “come lo stesso istante riconosce, l'aumento di capitale è stato deciso in un momento di grave difficoltà finanziaria della società documentata, come in allegato all'atto di citazione, dalla revoca degli affidamenti bancari garantiti solidalmente soltanto dai soci e , ampiamente illustrata nel Pt_2 Parte_3 verbale dell'assemblea straordinaria del 28 novembre 2017 e connessa alla sospensione dell'attività economica e alla difficoltà di riscossione di crediti quali, in primo luogo, quello vantato nei confronti della società Metalmeccanica CA di CA ER & C. S.n.c. amministrata dal socio di maggioranza ”. Parte_1
Quanto, invece, all'affermazione svolta dagli arbitri secondo cui “il patrimonio netto è di gran lunga superiore al capitale sociale … il patrimonio netto si mantiene molto al di sopra del capitale sociale”, si deve rilevare che trattasi di argomentazione svolta dagli arbitri a proposito della distinta doglianza sollevata dal socio in ordine alla violazione dell'art. 2482 bis c.c. disciplinante la riduzione del capitale per perdite;
sul punto, poiché detta disposizione normativa disciplina la fattispecie di riduzione di oltre un terzo del capitale per perdite, gli arbitri hanno condivisibilmente spiegato che
“dall'esame comparato dei due periodi amministrativi 2016 e 2017 che offre il bilancio chiuso al
31.12.2017 offerto in allegato dalla società resistente, si evince facilmente che in entrambi gli anni:
-senza considerare l'importo della contestata perita di euro 692.980 dovuta alla inesigibilità del credito vantato nei confronti della società Metalmeccanica CA di CA ER & C. S.n.c., il patrimonio netto è di gran lunga superiore al capitale sociale ….; -anche considerando la suddetta perdita, come nel caso prospettato da parte attorea, il patrimonio netto si mantiene molto al di sopra del capitale sociale … scongiurando matematicamente in ogni caso l'applicabilità del meccanismo previsto dal prefato art. 2842 bis c.c.”, concludendo che “la presenza di perdite incidenti sul capitale per non più di un terzo non impedisce comunque la legittima assunzione di una delibera di aumento del capitale”.
Ne consegue che nessuna contraddizione risulta configurabile tra le argomentazioni svolte dagli arbitri, trattandosi di affermazioni non confliggenti l'una con l'altra e svolte al fine di verificare la sussistenza di elementi -diversi- disciplinanti fattispecie distinte.
9. Col terzo motivo di impugnazione, ha censurato la statuizione resa dal Parte_1
Collegio arbitrale in ordine alla determinazione del valore di rimborso della quota del socio;
ha, in particolare, sostenuto, sul punto, che il lodo: avrebbe violato il principio del contraddittorio, non avrebbe pronunciato su tutte le domande ed eccezioni proposte, conterrebbe disposizioni contraddittorie e avrebbe violato le regole di diritto relative al merito della controversia.
Detta impugnazione è quindi sussumibile nelle fattispecie -evocate dall'impugnante- previste dall'art. 829 comma 1 n. 9 c.p.c., secondo cui “l'impugnazione per nullità è ammessa … se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio”, dall'art. 829 comma 1 n. 12
c.p.c., secondo cui “l'impugnazione per nullità è ammessa … se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti”, dall'art. 829 comma 1 n. 11 c.p.c., secondo cui
“l'impugnazione per nullità è ammessa …. se il lodo contiene disposizioni contraddittorie” e dall'art. 829 comma 3 c.p.c., secondo cui “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”.
Né sussistono i profili di inammissibilità dell'impugnazione eccepiti sul punto dalla parte impugnata, considerato che l'impugnante, formulando uno specifico motivo di impugnazione, ha lamentato, sul punto, la violazione del principio del contraddittorio -conseguente all'utilizzo, da parte degli arbitri, di documentazione di cui non aveva preso visione-, nonché l'omessa pronuncia Parte_1 da parte degli arbitri su tutte le domande formulate dal socio -ed, in particolare, sulla domanda di condanna della società al pagamento del valore della quota in favore del socio receduto-, la contraddittorietà delle disposizioni contenute nel lodo -sotto il profilo della valutazione delle attività svolte dalla società, in quanto gli arbitri, nel valutare il recesso esercitato dal socio, avevano ritenuto che la scelta della società di locare gli immobili ove si svolgeva l'attività imprenditoriale non determinava una modifica dell'oggetto della società, potendo l'attività prevista nello Statuto essere ripresa in qualsiasi momento, mentre, nel valutare la quota di partecipazione spettante al Pt_1 avevano applicato il metodo patrimoniale semplice, sul presupposto che la società si limitasse a gestire il patrimonio immobiliare- ed, infine, la violazione di norme di diritto relative al merito della controversia -sotto il profilo dell'interpretazione dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 2473 c.c., violazione che avrebbe determinato l'erronea valutazione del valore della quota del socio receduto, avendo indotto gli arbitri a determinare il valore della quota alla data del 19.6.2018 (180 giorni dopo il recesso esercitato con comunicazione del 21.12.2017), quando si era ormai concretizzato l'aumento di capitale deliberato il 28.11.2017, mentre tale aumento non avrebbe dovuto avere alcun effetto sulla valutazione della quota-.
Il motivo, benchè ammissibile, risulta tuttavia infondato. Quanto all'asserita violazione del principio del contraddittorio -conseguente all'utilizzo, da parte degli arbitri, ai fini della ricostruzione della situazione patrimoniale al 31.12.2017, di documentazione di cui non aveva preso visione-, la Corte osserva quanto segue. Parte_1
L'impugnante ha lamentato l'erronea determinazione del valore di rimborso della quota del socio receduto, affermando che essa era frutto anche dell'utilizzo, da parte degli arbitri, ai fini della ricostruzione della situazione patrimoniale al 31.12.2017, di documentazione della quale il Pt_1 non aveva preso visione.
Ebbene, premesso che la questione relativa alla violazione del contraddittorio non deve essere esaminata sotto il profilo puramente formale, ma richiede un'indagine relativa anche alla sussistenza o meno di una effettiva lesione del diritto di difesa, si deve rilevare che, nel caso di specie,
l'impugnante, oltre a non aver specificato quali tra i documenti che gli arbitri hanno dato atto di aver utilizzato, non erano presenti al fascicolo, non ha poi esplicitato le argomentazioni che avrebbe esposto al Collegio arbitrale ove i documenti in questione fossero stati sottoposti al suo esame preliminare.
Ne consegue l'infondatezza della censura.
Quanto all'asserita contraddittorietà delle disposizioni contenute nel lodo -sotto il profilo della valutazione delle attività svolte dalla società, in quanto gli arbitri, nel valutare il recesso esercitato dal socio, avevano ritenuto che la scelta della società di locare gli immobili ove si svolgeva l'attività imprenditoriale non determinava una modifica dell'oggetto della società, potendo l'attività prevista nello Statuto essere ripresa in qualsiasi momento, mentre, nel valutare la quota di partecipazione spettante al avevano applicato il metodo patrimoniale semplice, sul presupposto che la società Pt_1 si limitasse a gestire il patrimonio immobiliare- la Corte osserva quanto segue.
L'affermazione svolta dagli arbitri secondo cui la scelta della società di locare gli immobili ove si svolgeva l'attività imprenditoriale non determinava una modifica dell'oggetto della società, potendo l'attività prevista nello Statuto essere ripresa in qualsiasi momento, è stata resa dagli arbitri nell'ambito dell'indagine finalizzata a verificare la sussistenza del presupposto -richiesto ai fini della valutazione della legittimità del recesso-, del compimento, da parte della società, di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società.
Quando, poi, gli arbitri nel valutare la quota di partecipazione del socio receduto, hanno affermato di calcolare il valore dell'azienda applicando il metodo “patrimoniale semplice”, hanno spiegato che esso “rappresenta il caso classico per le società che si limitano alla gestione degli immobili di proprietà”.
Le due affermazioni in questione non risultano affatto contraddittorie, avendo gli arbitri, sia nella prima che nella seconda affermazione, preso atto di un dato fattuale -ovverosia che l'azienda si limitava a gestire il patrimonio immobiliare, avendo locato gli immobili ad un terzo-, desumendone, poi, ai fini della valutazione relativa all'oggetto sociale, che quest'ultimo non risultava modificato - in applicazione del principio secondo cui l'oggetto sociale indica “le attività che i soci possono compiere e non quelle che devono compiere, con la conseguenza che il mancato compimento delle stesse non implica mai una modifica di fatto dell'oggetto sociale in quanto rimane sempre la possibilità, intesa come potenzialità, di svolgere o tornare a svolgere le medesime attività in futuro”-
e, ai fini della diversa questione, inerente la determinazione del valore della quota, che fosse meno aleatorio e più coerente col richiamato dato fattuale l'applicazione del metodo patrimoniale semplice, caratterizzandosi la struttura patrimoniale per una elevata componente di attività immobilizzate.
Ne consegue che nessuna contraddizione risulta configurabile tra le argomentazioni svolte dagli arbitri, trattandosi di affermazioni non confliggenti l'una con l'altra, entrambe giustificate dalla diversa finalità di ognuna di esse.
Quanto, infine, all'asserita violazione di norme di diritto relative al merito della controversia -sotto il profilo dell'interpretazione dell'art. 11 dello Statuto e dell'art. 2473 c.c.- osserva la Corte che si è già provveduto a spiegare, in occasione dell'esame del primo motivo di impugnazione, che quando -come nel caso di specie- si verta in una ipotesi di recesso ad nutum, il termine di preavviso di centottanta giorni, imposto dalla legge, determina che la decorrenza degli effetti del recesso debba necessariamente coincidere con la scadenza del termine del preavviso, non potendosi applicare a tale fattispecie il diverso principio per il quale il recesso ha efficacia immediata con la sola comunicazione alla società della volontà di recedere dalla società. Il previsto termine di preavviso comporta quindi uno slittamento in avanti di tutti gli effetti del recesso, i quali non si producono prima dello spirare dello stesso.
Ne consegue che, nell'ipotesi di recesso cd. ad nutum, per quanto attiene alla individuazione della data di riferimento ai fini della valutazione del valore della partecipazione, che l'art. 2473, 3° comma,
c.c. indica nel “momento della dichiarazione di recesso”, detta data non potrà che essere individuata in quella in cui il recesso acquista efficacia. Né rileva, a differenza di quanto sostenuto dall'impugnante, la circostanza che l'art. 11 dello Statuto societario preveda che “il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società”; ed infatti, detta previsione statutaria si riferisce, evidentemente, alle ipotesi di recesso diverse da quelle ad nutum, che sono invece soggette al preavviso di centottanta giorni in forza della disciplina codicistica fissata dall'art. 2473 c.c. - espressamente richiamata dallo stesso art. 11 dello Statuto- che peraltro consente all'atto costitutivo della società di “prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purchè non superiore ad un anno”, ma non consente affatto la previsione di un preavviso di durata inferiore.
Alla luce di quanto sin qui esposto, si deve confermare la statuizione con la quale il collegio arbitrale ha valutato la quota del socio receduto alla data del 19.6.2018, quando oramai si era concretizzato l'aumento del capitale sociale deliberato il 28.11.2017.
Il mancato riscontro di vizi di nullità del lodo impedisce l'apertura della fase rescissoria e, dunque,
l'esame delle questioni di merito poste dall'impugnante in ordine ai calcoli svolti dagli arbitri per la valutazione della quota spettante al socio Parte_1
Quanto alla lamentata omessa pronuncia, da parte degli arbitri, sulla domanda di condanna della società al pagamento del valore della quota, osserva la Corte che, in assenza di una dichiarazione di nullità del lodo e di una determinazione del valore della quota in un importo maggiore di quello riconosciuto dagli arbitri, l'impugnante non ha interesse ad ottenere una condanna al pagamento della somma già liquidata dagli arbitri in misura pari ad € 202.642,00, tenuto conto della circostanza che, nonostante l'assenza, nel lodo, di una espressa condanna della società al pagamento dell'importo di
€ 202.642,00, è pacifico tra le parti -ed è, peraltro, documentato- che, nel corso del procedimento di esecuzione forzata introdotto dal nelle forme del pignoramento presso terzi proprio al fine di Pt_1 ottenere il soddisfacimento del credito di € 202.642,00, è intervenuta l'ordinanza di assegnazione della somma resa dal Tribunale di Matera in data 30.10.2019.
10. Spese di lite.
Le spese del presente giudizio di impugnazione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022 - tenuto conto del valore della controversia (rientrante nello scaglione di valore indeterminabile, complessità media) e dei parametri medi-. Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'impugnante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso il lodo arbitrale sottoscritto il 26.4.19, così provvede:
a) rigetta l'impugnazione;
b) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1 liquidate in € 14.317,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 9.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta