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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 655/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
OS LU, RE
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1513/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11208/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 595488-2023 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6105/2025 depositato il 15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 11208/4/2024, depositata in data 10/7/2024, la Corte di Giustizia di I grado di
Napoli, ha dichiarato estinto per inattività della parte il giudizio avente ad oggetto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto esattoriale n.ro 595488/2023 (pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/73), dell'importo euro 872,07, riguardante la Tari, di cui è ente creditore il Comune di C/mare Stabia, emesso dalla Soget, Concessionaria alla riscossione del comune di Castellammare di Stabia.
La ricorrente ha eccepito:
1) la prescrizione,
2) la genericità dell'atto (violazione dell'art. 24 della Costituzione)
3) la carenza di potere (violazione dell'art. 23 co. 2 della legge del 18 aprile 2005 n. 62)
4) la mancata notifica degli accertamenti emessi dal Comune
5) la decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'ente
6) l'illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale.
Non si costituiva il Comune.
Il contribuente depositava memorie illustrative.
All'udienza del 9.4.2024 la Corte di giustizia tributaria ordinava alla parte ricorrente di citare SOGET SPA, assegnando il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della ordinanza.
La parte non vi provvedeva.
Il Giudice di prima istanza ha dichiarato estinto il ricorso per inattività della parte.
Il contribuente ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
- erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene inammissibile l'opposizione, violazione dell'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, dell'art. 10 e 14 del d.lgs 546/92 e dell'orientamento delle Corte di Cassazione
(Sezioni Unite n. 7514/22 e ord. n.ri 2325 del 2023, 9422 del 2020, 12775 del 2020, 29798 del 2019,
29798 del 2019, 9250 del 2019, 16965 del 2017, 8295 del 2018), configurandosi un litisconsorzio facoltativo, cui non poteva conseguire l'estinzione del giudizio;
- la prescrizione del tributo per decorso del termine quinquennale;
- mancata notifica degli atti presupposti;
- l'inammissibilità del deposito di nuovi documenti in appello alla luce della modifica dell'art. 58 del dlgs n. 546/92 (il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 2 del 3 gennaio
2024, con entrata in vigore il 4 gennaio 2024);
- la violazione dell'art. 23 co. 2 della legge del 18 aprile 2005 n. 62, essendo il contratto d'appalto cessato da oltre tre anni ed il divieto di proroghe, con conseguente disapplicazione delle determine ed illegittimità per mancanza delle delibere del Consiglio Comunale, spettando il recupero delle somme alla
MUNICIPIA SPA, l'unica società legittimata e vincitrice del bando;
- la genericità dell'atto, incomprensibile e illegittimo, l'assenza di indicazione negli atti inviati dall'ente, dell'anno, dell'immobile o del fabbricato, del soggetto legittimato passivo del tributo;
- la decadenza annuale per la riscossione dei ruoli
Si costituiva il Comune di Castellammare di Stabia, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 7/10/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente rigetto dell'appello, essendo stato il ricorso notificato al solo Comune, ente impositore, e non alla Soget.
L'atto oggetto di impugnazione è stato emesso e notificato da SOGET SpA, Ente Riscossore e, pertanto,
l'evocazione del solo Comune di Castellammare di Stabia, Ente impositore, configura un difetto di legittimazione passiva. L'atto impugnato è stato emesso e sottoscritto da So.g.e.t. S.p.A.- Società di
Gestione Entrate e Tributi.
Con riferimento alla legittimazione processuale in caso di ricorso avverso gli atti di riscossione tributaria, la Suprema Corte ha più volte ribadito il consolidato principio secondo cui “qualora il Comune, in applicazione del d.lgs. n. 446/1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale – affidi
(ritenendo ciò “più conveniente sotto il profilo economico o funzionale”) il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune (ex multis, Cass. n. 15079/2004), ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. n. 1138/2008, n. 6772/2010, n. 25305/2017)” (Cass., sentenza n.
11514/2018). Più di recente, la Suprema Corte con Sentenza n. 1937 del 2024 ha precisato che: secondo un consolidato orientamento di questa Corte, qualora il Comune, in applicazione del d.lgs. n. 446 del
1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale, affidi (ritenendo ciò "più conveniente sotto il profilo economico o funzionale") il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest'ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. nn. 12773/18, 11514/18,
25305/2017 e molte altre). Pertanto, si contesta l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva del Comune di Castellammare di Stabia in quanto l'unico soggetto avente legittimazione processuale per il caso di specie è la Società_1.
Pertanto, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 340,00 oltre accessori
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
07/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
OS LU, RE
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1513/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11208/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- ATTO n. 595488-2023 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6105/2025 depositato il 15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 11208/4/2024, depositata in data 10/7/2024, la Corte di Giustizia di I grado di
Napoli, ha dichiarato estinto per inattività della parte il giudizio avente ad oggetto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'atto esattoriale n.ro 595488/2023 (pignoramento ex art. 72 bis dpr 602/73), dell'importo euro 872,07, riguardante la Tari, di cui è ente creditore il Comune di C/mare Stabia, emesso dalla Soget, Concessionaria alla riscossione del comune di Castellammare di Stabia.
La ricorrente ha eccepito:
1) la prescrizione,
2) la genericità dell'atto (violazione dell'art. 24 della Costituzione)
3) la carenza di potere (violazione dell'art. 23 co. 2 della legge del 18 aprile 2005 n. 62)
4) la mancata notifica degli accertamenti emessi dal Comune
5) la decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'ente
6) l'illegittimità per mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale.
Non si costituiva il Comune.
Il contribuente depositava memorie illustrative.
All'udienza del 9.4.2024 la Corte di giustizia tributaria ordinava alla parte ricorrente di citare SOGET SPA, assegnando il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della ordinanza.
La parte non vi provvedeva.
Il Giudice di prima istanza ha dichiarato estinto il ricorso per inattività della parte.
Il contribuente ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
- erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene inammissibile l'opposizione, violazione dell'art. 39 del d.lgs. n. 112/1999, dell'art. 10 e 14 del d.lgs 546/92 e dell'orientamento delle Corte di Cassazione
(Sezioni Unite n. 7514/22 e ord. n.ri 2325 del 2023, 9422 del 2020, 12775 del 2020, 29798 del 2019,
29798 del 2019, 9250 del 2019, 16965 del 2017, 8295 del 2018), configurandosi un litisconsorzio facoltativo, cui non poteva conseguire l'estinzione del giudizio;
- la prescrizione del tributo per decorso del termine quinquennale;
- mancata notifica degli atti presupposti;
- l'inammissibilità del deposito di nuovi documenti in appello alla luce della modifica dell'art. 58 del dlgs n. 546/92 (il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 2 del 3 gennaio
2024, con entrata in vigore il 4 gennaio 2024);
- la violazione dell'art. 23 co. 2 della legge del 18 aprile 2005 n. 62, essendo il contratto d'appalto cessato da oltre tre anni ed il divieto di proroghe, con conseguente disapplicazione delle determine ed illegittimità per mancanza delle delibere del Consiglio Comunale, spettando il recupero delle somme alla
MUNICIPIA SPA, l'unica società legittimata e vincitrice del bando;
- la genericità dell'atto, incomprensibile e illegittimo, l'assenza di indicazione negli atti inviati dall'ente, dell'anno, dell'immobile o del fabbricato, del soggetto legittimato passivo del tributo;
- la decadenza annuale per la riscossione dei ruoli
Si costituiva il Comune di Castellammare di Stabia, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 7/10/2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente rigetto dell'appello, essendo stato il ricorso notificato al solo Comune, ente impositore, e non alla Soget.
L'atto oggetto di impugnazione è stato emesso e notificato da SOGET SpA, Ente Riscossore e, pertanto,
l'evocazione del solo Comune di Castellammare di Stabia, Ente impositore, configura un difetto di legittimazione passiva. L'atto impugnato è stato emesso e sottoscritto da So.g.e.t. S.p.A.- Società di
Gestione Entrate e Tributi.
Con riferimento alla legittimazione processuale in caso di ricorso avverso gli atti di riscossione tributaria, la Suprema Corte ha più volte ribadito il consolidato principio secondo cui “qualora il Comune, in applicazione del d.lgs. n. 446/1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale – affidi
(ritenendo ciò “più conveniente sotto il profilo economico o funzionale”) il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune (ex multis, Cass. n. 15079/2004), ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. n. 1138/2008, n. 6772/2010, n. 25305/2017)” (Cass., sentenza n.
11514/2018). Più di recente, la Suprema Corte con Sentenza n. 1937 del 2024 ha precisato che: secondo un consolidato orientamento di questa Corte, qualora il Comune, in applicazione del d.lgs. n. 446 del
1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale, affidi (ritenendo ciò "più conveniente sotto il profilo economico o funzionale") il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest'ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (Cass. nn. 12773/18, 11514/18,
25305/2017 e molte altre). Pertanto, si contesta l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva del Comune di Castellammare di Stabia in quanto l'unico soggetto avente legittimazione processuale per il caso di specie è la Società_1.
Pertanto, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 340,00 oltre accessori