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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 528/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore COPPA DARIA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5076/2022 depositato il 28/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico 4 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Nominativo_1 elettivamente domiciliato presso Domicilio
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1015/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 28/02/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180007310190 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale di Siracusa, in persona del Direttore pro tempore, impugna la sentenza n. 1015/04/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, depositata il 28/02/2022, avente ad oggetto cartella di pagamento n. 29820180007310190 per imposta di registro anno 2014. FATTO Con ricorso alla CTP di Siracusa il contribuente impugnava la cartella di pagamento deducendo:
1. Nullità dell'atto notificato per difetto dei requisiti del documento informatico;
2. Irregolarità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica dell'avviso di liquidazione presupposto. La CTP accoglieva il secondo motivo, annullando la cartella e condannando l'Agenzia delle Entrate alle spese. Avverso tale decisione propone appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo:
• Violazione del diritto di difesa per mancata integrazione del contraddittorio;
chiariva che soltanto in data 28/01/2022 ADER ha chiamato in causa ex art. 39 D. Lgs 112/1999 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, in qualità di ente creditore delle poste tributarie iscritte a ruolo. Tuttavia, precisa che l'Agente della Riscossione non comunicava che era già stata stabilita la data dell'udienza al 18-02 2022. Quindi, l'Ufficio ritenendo di avere i 60 giorni di rito per una tempestiva composizione (essendo venuto a conoscenza si ribadisce in data 28-1-2022) ha depositato le proprie memorie in data 28-03-2022.
• Regolarità della notifica dell'avviso di liquidazione n. 2014/005/OR/000004210/0/001, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con deposito in Casa Comunale e raccomandata informativa.
• La parte appellata depositava istanze di accesso agli atti (2) m a non si costituiva in giudizio
• DE non risulta costituita in appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Preliminarmente si ritiene ammissibile l'appello proposto dall'Ufficio che non ha potuto partecipare al giudizio di primo grado pur essendo litisconsorte necessario perché evocato in giudizio in prossimità dell'udienza (risulta Il giorno 27/01/2022 alle ore 17:44:48 (+0100) il messaggio "2022-ADERISC-0464578(0) notifica atto di chiamata in causa del terzo rg 2646-2018 ctp di Siracusa- notifica ai sensi dell'art.16 bis d.lgs.546/92" proveniente da "Email_2" ed indirizzato a "Email_1" è stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: Email_3). Per garantire i termini a disposizione dell'Agenzia l'udienza di trattazione doveva essere posticipata. Ciò nonostante l'agenzia può partecipare al giudizio di secondo grado ed è legittimata alla proposizione dell'appello.
2. Sulla regolarità della notifica dell'avviso di liquidazione. Dagli atti risulta che l'avviso di liquidazione presupposto è stato notificato al contribuente con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la Casa Comunale e invio di raccomandata informativa, come attestato dalla relata di notifica e dalla ricevuta di spedizione. Tale modalità è conforme agli artt. 54 e 60 del D.P.R. n. 131/1986 e del D.P.R. n. 600/1973, nonché alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16685/2019). Pertanto, non sussiste il vizio di omessa notifica dell'atto presupposto, essendo stata raggiunta la conoscenza legale dell'atto.
3. Sulla legittimità della cartella di pagamento Poiché l'avviso di liquidazione è stato regolarmente notificato e non impugnato nei termini, esso è divenuto definitivo. Ne consegue la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento impugnata.
4. Si compensano le spese attesa la giurisprudenza non univoca sul punto
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e compensa le spese Palermo 13.10.25 IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente IPPOLITO SANTO, Relatore COPPA DARIA, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5076/2022 depositato il 28/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico 4 96100 Siracusa SR
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Nominativo_1 elettivamente domiciliato presso Domicilio
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1015/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 28/02/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180007310190 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale di Siracusa, in persona del Direttore pro tempore, impugna la sentenza n. 1015/04/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, depositata il 28/02/2022, avente ad oggetto cartella di pagamento n. 29820180007310190 per imposta di registro anno 2014. FATTO Con ricorso alla CTP di Siracusa il contribuente impugnava la cartella di pagamento deducendo:
1. Nullità dell'atto notificato per difetto dei requisiti del documento informatico;
2. Irregolarità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica dell'avviso di liquidazione presupposto. La CTP accoglieva il secondo motivo, annullando la cartella e condannando l'Agenzia delle Entrate alle spese. Avverso tale decisione propone appello l'Agenzia delle Entrate, deducendo:
• Violazione del diritto di difesa per mancata integrazione del contraddittorio;
chiariva che soltanto in data 28/01/2022 ADER ha chiamato in causa ex art. 39 D. Lgs 112/1999 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, in qualità di ente creditore delle poste tributarie iscritte a ruolo. Tuttavia, precisa che l'Agente della Riscossione non comunicava che era già stata stabilita la data dell'udienza al 18-02 2022. Quindi, l'Ufficio ritenendo di avere i 60 giorni di rito per una tempestiva composizione (essendo venuto a conoscenza si ribadisce in data 28-1-2022) ha depositato le proprie memorie in data 28-03-2022.
• Regolarità della notifica dell'avviso di liquidazione n. 2014/005/OR/000004210/0/001, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con deposito in Casa Comunale e raccomandata informativa.
• La parte appellata depositava istanze di accesso agli atti (2) m a non si costituiva in giudizio
• DE non risulta costituita in appello
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Preliminarmente si ritiene ammissibile l'appello proposto dall'Ufficio che non ha potuto partecipare al giudizio di primo grado pur essendo litisconsorte necessario perché evocato in giudizio in prossimità dell'udienza (risulta Il giorno 27/01/2022 alle ore 17:44:48 (+0100) il messaggio "2022-ADERISC-0464578(0) notifica atto di chiamata in causa del terzo rg 2646-2018 ctp di Siracusa- notifica ai sensi dell'art.16 bis d.lgs.546/92" proveniente da "Email_2" ed indirizzato a "Email_1" è stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: Email_3). Per garantire i termini a disposizione dell'Agenzia l'udienza di trattazione doveva essere posticipata. Ciò nonostante l'agenzia può partecipare al giudizio di secondo grado ed è legittimata alla proposizione dell'appello.
2. Sulla regolarità della notifica dell'avviso di liquidazione. Dagli atti risulta che l'avviso di liquidazione presupposto è stato notificato al contribuente con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la Casa Comunale e invio di raccomandata informativa, come attestato dalla relata di notifica e dalla ricevuta di spedizione. Tale modalità è conforme agli artt. 54 e 60 del D.P.R. n. 131/1986 e del D.P.R. n. 600/1973, nonché alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 16685/2019). Pertanto, non sussiste il vizio di omessa notifica dell'atto presupposto, essendo stata raggiunta la conoscenza legale dell'atto.
3. Sulla legittimità della cartella di pagamento Poiché l'avviso di liquidazione è stato regolarmente notificato e non impugnato nei termini, esso è divenuto definitivo. Ne consegue la legittimità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento impugnata.
4. Si compensano le spese attesa la giurisprudenza non univoca sul punto
Accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate e compensa le spese Palermo 13.10.25 IL RELATORE IL PRESIDENTE