Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6436/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 6436/2021 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “Appello a sentenza del giudice di pace in materia di solo danni a cose” e pendente: TRA
, nato a [...] il [...] e res.te in Parte_1
TE (SI) alla Via Delle Fosse Ardeatine n. 48 C.F.:
, elett.te dom.to in Frignano (CE) alla Via G. C.F._1
Cesare n. 16, presso lo studio dell'Avv. Antonio Errico, C. F.:
, dal quale è rapp.to e difeso in virtù di mandato in C.F._2 calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
-Appellante-
CONTRO
(di seguito C.F. Controparte_1 CP_1
, con sede in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, già P.IVA_1 denominata quale incorporante di: Controparte_2 [...]
, Controparte_3 Controparte_4 [...]
, il tutto con effetto dal 6 gennaio 2014: giusto atto di Controparte_5 fusione del 31.12.2013 a rogito Notaio di Bologna (Rep. 53712 Per_1
Racc. 34018), in persona del suo procuratore ad negotia dr. Persona_2 munito di poteri di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 26.05.2020 in autentica Notaio dr. di Bologna, ai nn. Persona_3
93925/10524 di rep./fasc, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Rinaldi (C.F. ), elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3 studio in Napoli al Vico Tutti i Santi n. 3 , in virtù di procura rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di costituzione;
-Appellato-
Nonché contro
, res. Te in Casaluce (CE) alla Via F. Turati N. 52; CP_6
-Appellata contumace-
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AVVERSO La sentenza n. 8919/2020 emessa “inter partes” nel giudizio civile RG N.2897/2018 dal Giudice di Pace di Napoli Nord, dott. Morlando, il 20/12/2019, depositata e resa pubblica il 01/12/2020, non notificata
******* MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di appello notificato agli appellati in epigrafe, a mezzo posta certificata, in data 28.05.2021, il sig. ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 8919/2020 resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, in persona del dott. Morlando, resa pubblica l'1/12/2020, non notificata, con la quale veniva rigettata la domanda proposta in primo grado dall'odierno appellante nei confronti del sig. e Unipol Sai CP_6
Assicurazioni spa, avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione stradale. A supporto dell'esperita impugnazione, l'odierno appellante-originario attore- rappresentava in relazione al giudizio di primo grado che: con atto di citazione notificato il 23.01.2018, conveniva in giudizio la Sai e il CP_3 sig. innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord per sentir CP_6 condannare l'impresa assicurativa, nella dispiegata qualità, al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale che asseriva verificatosi in Frignano in data 15/04/2017. Segnatamente, premettendo di essere proprietario del motociclo Honda Tg. DN82465, l'attore deduceva che in data 15.04.2017, alle ore 13:30 circa, in Frignano (CE), al C.so Italia, il conducente del veicolo Opel Astra Tg. AK636YN, di proprietà del Sig.
assicurato per la rca con la , mentre CP_6 Controparte_7 eseguiva una manovra di retromarcia da Via Picasso per immettersi in Via N. Bixio, tagliava la strada al motociclo attoreo che stava percorrendo la via N. Bixio, il quale, al fine di evitare l'impatto con il veicolo Opel Astra, si spostava sulla propria sinistra e cadeva a terra sul proprio lato destro, andando ad impattare contro il veicolo Opel Corsa Tg. EA781EN, condotto dal Sig. , che transitava nell'opposto senso di marcia. A Parte_2 seguito della caduta al suolo e del successivo impatto contro la fiancata n. 6436/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 15 N. 6436/2021 R.G.A.C.
sinistra della l'attore asseriva aver riportato lesioni personali CP_8 nonché danni ad entrambe le fiancate del motociclo Honda, al parabrezza e danni meccanici che quantificava in € 1.449,00. Tanto premesso, il chiedeva accertarsi la esclusiva responsabilità del Sig. Pt_1 CP_6 in ordine alla produzione del sinistro per cui è causa e
[...] conseguentemente condannarsi la ai al risarcimento dei danni CP_3 quantificati in €1.600,00 ivi compresa la sosta tecnica e, comunque, nei limiti di € 5.000,00.
Incardinato il giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord con R.G. n. 2897/2018, in data 09.09.2019, si costituiva la Controparte_7 impugnando e contestando la domanda attorea eccependone la nullità, improcedibilità, inammissibilità e, comunque, l'infondatezza in fatto ed in diritto e, in particolare, contestava la responsabilità dell'autovettura Tg. AK636YN nella causazione del sinistro per cui è causa, negando l'esistenza di una turbativa e imputando la responsabilità del sinistro alla condotta colposa del conducente del motociclo attoreo. Espletata istruttoria mediante l'assunzione della prova testimoniale come articolata dalle parti, all'udienza del 18.11.2019, le parti rassegnavano le conclusioni e la causa veniva rinviata all'udienza del 18.12.2019 e definita con l'impugnata sentenza n. 8919 pubblicata in data 01.12.2020, con la quale il giudice di pace di Napoli Nord, nella persona del dott. Aniello Morlando, così provvedeva: “1) Dichiara la contumacia del convenuto litisconsorte contumace;
2) Rigetta la domanda attorea;
3) Compensa tra le parti le spese del giudizio;
3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.”. Con il proposto gravame l'appellante proponeva la riforma dell'impugnata sentenza, indicando quale unico e onnicomprensivo motivo di censura l'errore, parzialità, incongruenza di giudizio – difetto ed erroneità di motivazione – violazione del regime delle prove. violazione dell'art.111 cost.-112, 113, 115, 116, 267 cpc – art.2697 c.c.- omessa valutazione risultanze istruttorie e processuali. All'uopo eccepiva che il percorso argomentativo seguito dal giudice di prossimità nella ricostruzione della dinamica del sinistro, da un lato, non trovava ancoraggio in alcun dato istruttorio emergente dagli atti, e, dall'altro, fosse frutto di una mera e personalissima “opinione”, non sorretta da alcun logico e sensato ragionamento, sostanziandosi in un vero e proprio
“diktat”, in palese violazione con le risultanze processuali. Quale parte del provvedimento oggetto di censura, indicava quanto disposto alle pagine 2-3 della sentenza, laddove aveva statuito nella specie:
“Prima di ogni altra cosa va posto in rilievo che, nel caso in esame, trattandosi di sinistro disconosciuto per iscritto da parte del convenuto, ogni deposizione testimoniale è stata valutata con la dovuta massima attenzione e, ad esito della stessa, questo giudicante si è potuto formare il convincimento che il fatto storico, così come descritto dall'attore, non si sia mai verificato ovvero si sia verificato in circostanza del
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tutto diverse che escludono ogni responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento. Orbene, ritenuta la necessità di tale peso determinante ad alcune delle testimonianze rese, appare opportuno riportare testualmente quella resa dal teste di parte convenuta Sig.ra che così riferiva all'udienza del 4/11/2019” …… Testimone_1
“anche il secondo teste di parte convenuta, sostanzialmente, descriveva una pari dinamica senza contraddizione alcuna. Le due dette testimonianze sono apparse attendibili e convincenti e da esse si poteva trarre un dato di fatto essenziale: parte convenuta non ha colliso in alcun modo il motociclo. Dalle medesime testimonianze si traeva un altro dato di fatto ossia che il fatto storico si verificava ma era connotato da modalità tali da addossare l'intera colpa dell'accaduto alla parte attrice”. Avverso quanto statuito, l'appellante lamentava che il giudice di prime cure aveva conferito rilevanza risolutiva a un dato pacifico e incontroverso, ossia la mancata collisione tra i veicoli, circostanza prospettata fin dall'atto introduttivo, laddove la domanda era fondata, ai sensi dell'art. 2054 c.c., proprio sulla mancata collisione tra i due veicoli e sulla rivendicata turbativa posta in essere dal convenuto, nonché confermata da tutti i testi escussi. Evidenziava che relativamente alla dinamica del sinistro, le propalazioni dei testi di parte attrice e convenuta, fossero concordi e convergenti in relazione allo stato dei luoghi e alle manovre poste in essere dai conducenti coinvolti. Sottolineava l'inattendibilità delle testi di parte convenuta, quali sorella e figlia del responsabile civile, pur tuttavia in ogni caso evidenziava che le stesse, non fossero in antitesi con quanto sostenuto dall'attore e confermato dai relativi testi di parte, giacché divergenti solo relativamente alla circostanza che l'auto effettuava la manovra di retromarcia impegnando la strada percorsa dal motociclo, che stava contemporaneamente sopraggiungendo, e che per effetto della situazione di pericolo venutasi a creare, nel tentativo di evitare la collisione, che ribadiva mai avvenuta, sbandava e rovinava al suolo, andando ad impattare contro l'altra autovettura, proveniente dal senso opposto. Contestava altresì che il giudice a quo, da tale supporto probatorio, aveva tratto la illogica e incongruente convinzione dell'assenza di relazione causale tra il sinistro e la condotta di guida del convenuto. Segnatamente, deduceva l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado, il quale a fronte di un univoco scenario del sinistro, caratterizzato, da una parte, dalla manovra di svolta in retromarcia in Via N. Bixio dell'autovettura e, dall'altra, dal contemporaneo sopraggiungere del motociclo su tale strada, non aveva ritenuto esistente e positivamente provata la turbativa di cui, invece, rilevava essersi reso responsabile il convenuto, con la propria imprudente condotta di guida. Indicava quale ulteriore parte di provvedimento di censura, quella di cui alla pagina 3, (ultimi due righi) che testualmente riportava “…deve trarsi una
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conclusione univoca e convincente: il conducente del motociclo non urtava l'auto del convenuto né quest'ultima lo collideva. Si trae altresì un altro dato in maniera non controversa ossia che il conducente del motociclo deviava e dopo essere caduto andava a collidere altra auto che proveniva dal senso opposto di marcia. Risulta del tutto evidente, pertanto, che ogni responsabilità per la caduta del motociclo e per i danni subiti dallo stesso sia attribuibile alla condotta di guida del suo conducente”. Argomentava che correttamente inquadrata la vicenda in punto di fatto, in diritto la responsabilità del sinistro fosse attribuibile in via esclusiva al convenuto per aver quest'ultimo posto in essere una CP_6 condotta di guida non conforme a norme e prudenza, in violazione di quanto prescritto dall'art. 140 c.d.s. e, specificamente, dall'art. 154 comma 1, di cui richiamava il contenuto normativo. Sottolineava che, ai fini della corretta attribuzione della responsabilità dell'evento, fosse irrilevante la mancanza di contatto tra i veicoli, essendo onere del danneggiato soltanto quello di fornire la dimostrazione della turbativa posta in essere dal conducente dell'altro veicolo e del nesso causale tra la condotta anomala dell'altro veicolo e il danno derivato, con la conseguente applicazione della presunzione prevista dal primo comma dell'art. 2054 c.c. e quindi con l'onere in capo al conducente del veicolo danneggiante di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. In conclusione, ribadiva in sintesi che la sentenza gravata fosse in contrasto con tutte le risultanze probatorie e processuali e fondata su valutazioni del tutto illogiche, erronee, apodittiche, viziate da travisamento dei fatti e da evidente parzialità, di talché priva dei contenuti indispensabili ed imprescindibili per un corretto iter logico-giuridico motivazionale, elusiva in punti decisivi ma anche sfornita degli esatti riferimenti normativi e giurisprudenziali oltre che frutto di manifesto errore di giudizio. Pertanto, in via rescissoria insisteva per la riforma della sentenza gravata, con sostanziale modifica della parte motiva e dispositiva, e citava le parti appellate in epigrafe indicate a comparire innanzi l'intestato Tribunale, quale giudice di appello, all'udienza dell'8.11.21 e concludeva chiedendo:dichiarare nulla, illegittima ed errata per violazione di legge, secondo i motivi sopra illustrati, la sentenza impugnata e, per l'effetto, alla luce della rinnovata valutazione della prova e della documentazione prodotta in prime cure e per tutte le motivazioni suesposte, dichiarare ammissibile il presente gravame e, in accoglimento dello stesso, riformare totalmente la sentenza stessa;
- nel merito, accogliersi le conclusioni rassegnate in prime cure e dichiarare la responsabilità esclusiva del CP_6
, con la conseguente condanna della convenuta al
[...] Controparte_1 risarcimento dei danni, come richiesti in prime cure o nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, in attribuzione al procuratore antistatario.
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Si costituiva in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., la quale impugnava e contestava in toto l'avverso atto di appello, eccependone l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c, e, in subordine, l'infondatezza in fatto ed in diritto e reiterava, ex art. 346 c.p.c., tutte le eccezioni, deduzioni e richieste di cui alla comparsa di costituzione di I°; si riportava alle proprie verbalizzazioni di udienze, al contenuto della documentazione prodotta nel procedimento di prossimità e chiedeva il rigetto del gravame ex adverso proposto. Preliminarmente la società appellata eccepiva che le argomentazioni poste a sostegno dell'unico motivo di gravame proposto, fossero una mera critica all'operato del primo giudice, prive di idonea dimostrazione e di riscontro probatorio atto a dimostrare la fondatezza delle censure mosse alla soluzione offerta dalla sentenza impugnata. Nel merito eccepiva che l'attore non aveva provato la sussistenza del fatto storico, l'effettivo verificarsi del sinistro secondo la dinamica prospettata nel libello introduttivo e neanche il nesso eziologico tra l'evento e le dedotte conseguenze dannose. Dunque rilevava che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante circa l'assunto che il rigetto della domanda attorea fosse fondato esclusivamente sull'incontestata mancata collisione tra i due veicoli, dalla motivazione della sentenza impugnata, emergeva incontrovertibilmente che il Giudice di prime cure aveva valutato l'intero compendio istruttorio e documentale di I° e dopo aver esaminate tutte le deposizioni testimoniali rese dai testi escussi (trasponendole integralmente), aveva correttamente motivato il rigetto. In via gradata eccepiva l'assoluta infondatezza della censura di parte appellante avente ad oggetto l'affermazione della esclusiva o prevalente responsabilità del sig. ai sensi dell'art. 2054, I° co. cpc con CP_6 conseguente onere esclusivo del conducente del veicolo danneggiante di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Contestava da ultimo il quantum dell'avversa pretesa, all'uopo eccepiva che comunque non poteva dirsi raggiunta la prova dell'esistenza e dell'entità dei danni lamentati al motociclo attoreo e la loro ascrivibilità al sinistro per cui è causa;
sul punto impugnava il preventivo lavori depositato da parte attorea. Concludeva, chiedendo : rigettare l'appello proposto dal sig. perché Parte_1 inammissibile ex art. 342 c.p.c. per le motivazioni tutte di cui alla comparsa; - in subordine, rigettarsi l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto sia sull'an sia sul quantum; - in via gradata, accertarsi e dichiararsi la improponibilità e/o improcedibilità della domanda attorea;
- nel merito, in via ulteriormente gradata, rigettarsi la domanda attorea per difetto di legittimazione attiva e/o passiva e/o perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
- con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, disporsi una diminuzione della pretesa avversa perché incongrua e non provata,
n. 6436/2021 r.g.a.c. Pagina 6 di 15 N. 6436/2021 R.G.A.C.
rigettarsi ogni ulteriore richiesta di danno perché non provata con vittoria di spese e compensi e/o con compensazione delle spese di lite Restava contumace l'ulteriore appellato, responsabile civile, CP_6
[...]
Alla prima udienza, rilevata la necessità di acquisizione del fascicolo di primo grado, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 3.11.22, poi ulteriormente ai fini del medesimo incombente relativo all'acquisizione del fascicolo di primo grado, alla data del 25.9.23. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, da ultimo, alla data del 26.9.24, la presente controversia in grado di appello veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190- 352 cod. proc. civ.
3.In via pregiudiziale, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello eseguita anche nei confronti dell'ulteriore appellato CP_6
(perfezionatasi in data 1.06.21) quest'ultimo non si costituiva in giudizio, cosicché dello stesso ne va dichiarata la contumacia. In via preliminare va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Parimenti preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del dispiegato appello ai sensi degli artt. 348-bis e 342 c.p.c., dato che, proprio ai sensi dell'art. 342 c.p.c., i motivi di impugnazione proposti sono risultati sufficientemente specifici, tali da permettere la precisa individuazione dei capi della decisione di primo grado impugnati e le conseguenti modifiche richieste al giudice del gravame.
Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando, tuttavia, escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass., SS.UU., 27199/2017). Ciò che viene richiesto all'appellante, dunque, è che egli "ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili" (cfr. Cass., SS.UU., cit.); il che è certamente avvenuto nel caso di specie.
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Sempre in via preliminare, deve darsi atto che non costituisce motivo ostativo alla presente pronuncia la mancata allegazione del fascicolo di primo grado, invero richiesto e sollecitato dalla Cancelleria - come evincibile dalle richieste in atti - in quanto, per giurisprudenza pacifica, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio di appello (cfr. Cassazione sentenze nn. 3181/2006 e 4492/1995) e che essa sia necessaria solo allorquando l'esame del suddetto fascicolo di primo grado si renda necessario ai fini della decisione della causa (cfr. Cassazione n. 19142/1995 e n. 12769/1992), circostanza non rinvenibile nel caso di specie avendo l'appellante prodotto copia dei verbali di causa relativi al giudizio di primo grado, nonché le parti le relative di produzioni di primo grado, dai quali sono desumibili le questioni dirimenti il giudizio d'appello in esame. 4.Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006). Nel merito, l'appello si è rivelato fondato e merita parziale accoglimento per quanto in appresso osservato. Ed invero, provato ed incontestato l'evento così come prospettato da parte attrice e confermato delle propalazioni rese dai testi escussi di entrambe le parti, nel corso del giudizio di primo grado, il giudice di prossimità ha disatteso l'originaria domanda attorea ritenendo dirimente l'assenza di n. 6436/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 15 N. 6436/2021 R.G.A.C.
collisione tra i veicoli coinvolti in lite e, comunque, non provata la domanda attrice. Spetta, pertanto, al giudice del gravame di merito operare una rivalutazione del complessivo compendio istruttorio. In via preliminare, occorre evidenziare che non v'è dubbio circa la prova dell'evento, che può ritenersi sufficientemente dimostrata dalla documentazione versata in atti, dalla prova testimoniale espletata e, infine, anche dalle contestazioni della compagnia assicurativa rivolte, per lo più, a contestare la dinamica del sinistro piuttosto che l'evento stesso. Pertanto, risulta necessario analizzare tutti gli elementi istruttori per comprendere la dinamica del sinistro e pervenire all'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nello stesso. Ed infatti, l'attore ha imputato la responsabilità alla condotta del conducente del veicolo Opel Astra, il quale, nell'effettuare una manovra di retromarcia avrebbe invaso la semicarreggiata percorsa dal veicolo attoreo, cagionando l'evento-turbativa. Al contrario, la compagnia assicurativa ha eccepito che la responsabilità fosse da imputare esclusivamente alla condotta improvvida del Bisogna tuttavia considerare un Parte_1 dato incontestato l'assenza di collisione tra i veicoli in lite. Orbene, al riguardo la Suprema Corte (cfr. cass. Civ. n. 19282 del 15 giugno 2022) ha stabilito, in materia di responsabilità da sinistro stradale senza che i due conducenti coinvolti siano venuti a contatto tra loro (cd. turbativa stradale) che: “La presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art 2054, c. 2, c.c., è applicabile, di regola, solo quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche in assenza di collisione è consentito applicare estensivamente la suddetta norma, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro “. Dunque, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro (così la sentenza 9 marzo 2012, n. 3704, e le ordinanze 19 luglio 2018, n. 19197, e 12 febbraio 2021, n. 3764), e dunque «al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro» (Cass. 3704/2012, Cass. Ord. 19197/2018, Cass. Ord. 3764/2021). In buona sostanza, l'art. 2054 c. 2 c.c. è applicabile pur in assenza di collisione tra i veicoli a patto che l'evento sia riconducibile eziologicamente alla circolazione stradale anche del mezzo non direttamente coinvolto nello scontro, ad esempio, nel caso in cui lo stesso abbia determinato turbativa alla circolazione. Dunque, è sufficiente che il danneggiato fornisca la dimostrazione che l'evento sia avvenuto a causa di n. 6436/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 15 N. 6436/2021 R.G.A.C.
una situazione posta in essere dalla condotta imprudente del veicolo, senza la quale il danno non si sarebbe verificato (nesso causale). In caso di mancata collisione è compito del danneggiato fornire la dimostrazione della turbativa posta in essere dal conducente dell'altro veicolo e del nesso causale tra la condotta anomala e il danno che ne è derivato, con la conseguente applicazione del primo comma dell'art. 2054 e quindi con l'onere che spetta al conducente del veicolo danneggiante di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Ne discende che, se non si riesce a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente senza urto e, dunque, non viene accertata la colpa di uno dei due, si procederà con l'attribuzione di pari responsabilità ai conducenti. Applicando tali condivisibili coordinate ermeneutiche al caso oggetto di odierno scrutinio, non risulta condivisibile l'iter logico giuridico adottato dal giudice di prossimità, laddove ha rigettato la domanda attrice ritenendola non provata. Ed invero tenuto conto che negli incidenti senza urto è difficile provare interamente il nesso di causalità tra il danno subito e la condotta dell'altro veicolo, è necessario specificare che, quando la condotta imprudente dell'altro veicolo è provata tanto da non lasciare dubbi circa la turbativa da lui creata, il risarcimento deve essere interamente corrisposto. Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 12884/2021, laddove ha stabilito che: dalla circolazione di veicoli la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista.>>. Dunque, se il danneggiato di un sinistro senza collisione riesce a provare che il sinistro è stato provocato dalla condotta imprudente di un altro veicolo, la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. non dovrà applicarsi ed egli potrà ottenere il 100% del risarcimento, a contrario quando, come nel caso che ci occupa, pur dimostrato l'evento dedotto in lite, tale prova non è raggiunta, la derivazione logica, deve condursi alla declaratoria di concorsualità di cui al 2054.co 2, conformemente alla n. 6436/2021 r.g.a.c. Pagina 10 di 15 N. 6436/2021 R.G.A.C.
richiamata giurisprudenza di legittimità, piuttosto che al rigetto, come statuito dal giudice di prime cure. Venendo al caso di specie, dalle propalazioni testimoniali e dalla dichiarazione risulta comprovato e pacifico che in data 15/04/2017 alle ore 13:30 circa, in Frignano (CE), al C.so Italia, il conducente del veicolo Opel Astra Tg. AK636YN, di proprietà del Sig. assicurato per la CP_6
Rca con la mentre eseguiva una manovra di Controparte_7 retromarcia da Via Picasso per immettersi in Via N. Bixio, tagliava la strada al motociclo Honda Tg. DN82465, di proprietà dell'attore che stava percorrendo la via N. Bixio, il quale al fine di evitare l'impatto con il veicolo Opel Astra, cadeva al suolo. Ed invero i testi di parte attrice e di parte convenuta escussi in primo grado, hanno confermato le addotte circostanze. Sul punto
[...]
(all'udienza del 2.10.19 nel procedimento recante n.r.g. 2897/18), Per_4 dichiarava: “ho assistito all'incidente per cui è causa verificatosi nella metà di Aprile del 2017, verso le ore 13.00, ed io mi trovavo in via Nino Bixio di Frignano. Preciso che io ero a piedi stavo ritornando verso casa. Ho visto che una vettura di colore bianco fare una retromarcia da una strada posta alla destra rispetto al senso di marcia del motorino e che invadeva completamente la corsia di marcia del motorino. Ricordo che lo scooter aveva una velocità non elevata ma la manovra dell'autovettura fu talmente repentina da non consentire allo scooter di frenare il mezzo, ricordo che il conducente dello scooter al fine di evitare l'impatto deviava alla sua sinistra e così facendo perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra sul lato destro… (cfr. verbale del 2.10.19, produzione appellante, note del 28.10.22). Confermava le stesse circostanze di tempo luogo e la dinamica l'ulteriore teste di parte attrice escusso alla medesima udienza istruttoria . Alla stessa stregua la teste di Testimone_2 parte convenuta all'udienza del 4.11.19, dichiarava: “Sono Testimone_1 la figlia del Sig. . Era il 15 aprile dell'anno 2017, verso le ore 13.30 circa ed CP_6 CP_ io mi trovavo a bordo dell'autovettura di mio padre , Astra…A bordo dell'autovettura vi era solo mio padre ed io , mentre mia zia , sorella di Persona_5 mio padre, sull'uscio del cancello dell'abitazione del mio ex fidanzato sita in Frignano alla via Nino Bixio, se on ricordo male..Io ero seduta sul alto anteriore posto lato conducente ..Mio padre era in procinto di effettuare la manovra di retromarcia in via Nino Bixio allorquando vidi uno scooter condotto da un ragazzo che ad elevata velocità proveniente dal senso opposto di marcia a quello di mio padre, non riusciva a frenarsi, perse il controllo ed andò a tamponare un altro veicolo, proveniente dal senso opposto di marcia. Tra l'autovettura di mio padre e lo scooter non vi fu alcun urto. Preciso che mio padre aveva appena iniziato la manovra di retromarcia ed aveva parzialmente impegnato la corsia di via Nino Bixio “. (cfr. verbali primo grado, produzione
. CP_1
Alcuna circostanza ulteriore riusciva a rendere l'ulteriore teste di parte convenuta, la quale, pur confermando la manovra messa in atto dal e la presenza dei veicoli in lite nelle circostanze di luogo e CP_6
n. 6436/2021 r.g.a.c. Pagina 11 di 15 N. 6436/2021 R.G.A.C.
tempo, rispondeva con una serie di non ricordo, non riusciva a rendere raffigurazione dello stato dei luoghi, così da destare non pochi dubbi circa la sua attendibilità. (cfr. copie verbali, documenti produzione di parte appellata allegate alle note del 14.09.23). Orbene, pacifica la mancata collisione tra i veicoli, ma la manovra in atto del veicolo di parte convenuta e il sopraggiungere del veicolo attoreo che nel tentativo di evitare, come evitato, si è riverso al suolo, non essendo emerso, nel caso di specie, in maniera chiara ed evidente, dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, la prevalente responsabilità né dell'attore né del conducente del veicolo di proprietà di parte convenuta, andava, a parer di questa giudice, come innanzi ampiamente motivato, dichiarata la pari responsabilità del e del conducente del veicolo Opel Parte_1
Astra tg. AK 636 YN, del CP_6
Ed invero come ritenuto dalla Corte di legittimità, l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. È pertanto non correttamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione. Nel caso in trattazione, entrambi i conducenti mantenendo una condotta adeguata per velocità e stato della strada, hanno realizzato una condotta che, in pari grado, è causa etiologica dell'evento e delle relative conseguente dannose, il primo per non aver adeguatamente valutato la possibilità di effettuare in sicurezza la manovra di retromarcia, come previso all'art. 148 dell'art. 148, comma 2 e 3, del D.lgs. 7/09/2005 n. 209 e il conducente del veicolo attoreo, di non aver mantenuto una velocità adeguata che consentisse l'adozione di una manovra intesa ad evitare la collisione dei veicoli. In ragione di tanto, in accoglimento parziale della domanda attorea, e in riforma dell'appellata sentenza ,la va condannata Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti dall'attore, nella misura del 50% tenuto conto dell'acclarato concorso di colpa. Va, tuttavia, liquidato il quantum dell'indennizzo dovuto all'attore da parte della compagnia assicurativa. Mette conto evidenziare inoltre che, parimenti con riferimento al quantum, dal preventivo prodotto in atti (cfr. doc. 5 della produzione di parte originaria attrice), non essendo seguito da una fattura ed in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento n. 6436/2021 r.g.a.c. Pagina 12 di 15 N. 6436/2021 R.G.A.C.
che, di per sé, non può rivestire valenza probatoria assoluta, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore (cfr. Trib. Salerno, 2.1.2008, n. 3, in Il Merito, 2008, p. 26; Trib. Roma, 26.3.2005; Trib. Roma, 24.3.2004). In ogni caso, dovendosi procedere alla liquidazione degli stessi, tenuto conto del tipo di danni subiti, della data di immatricolazione del veicolo (2009) rispetto al momento in cui si verificò il sinistro (2017) nonché in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno (per cui il risarcimento deve tendere al ristoro del patrimonio del danneggiato e non certo ad un suo arricchimento), questa Giudicante ritiene congruo ed equo (cfr. art. 1226 cod. civ.) determinare i danni materiali subiti dal motoveicolo Honda Tg. DN82465 di proprietà dell'odierno appellante in complessivi € 600,00, già decurtati alla luce del concorso di colpa. Inoltre, è noto che nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796). Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, reputa il Tribunale opportuno ordinare il pagamento in favore di degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla Parte_1 somma sopra liquidata ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 15.4.2017 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 15.4.2017 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo. Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030). Per tutti i motivi che precedono, dunque, in accoglimento dello spiegato gravame, la sentenza di primo grado va riformata e conseguentemente, la n. 6436/2021 r.g.a.c. Pagina 13 di 15 N. 6436/2021 R.G.A.C.
domanda proposta da parte attrice — odierno appellante- Parte_1 nell'ambito di quel giudizio, parzialmente accolta .
Sulle spese di lite. In accoglimento dell'appello, anche il capo della pronunzia di prime cure relativo alle spese processuali va riformato, dovendosi porre le stesse, Ed invero, per effetto della riforma della impugnata decisione e della reciproca soccombenza, tenuto conto dell'acclarato concorso di colpa e del ridotto accoglimento della domanda, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate per la metà e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014 per tutte le fasi ivi previste, tenendo conto del decisum e dell'attività svolta e del parziale accoglimento delle domande delle parti, con attribuzione al procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario. Ed invero, oltre a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità innanzi già citata, è stato altresì osservato come “L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme gia percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio.” (cfr., in tal senso, Cass. 25247/2017; Cass, 9062/2010 — in particolare, quest'ultima, emessa in casistica in cui il difensore distrattario non aveva neppure partecipato al processo di appello, ha chiarito proprio che il distrattario subisce, ai fini restitutori, gli effetti della riforma in peius della sentenza di primo grado (salvo il diritto a percepire dalla parte assistita quanto abbia dovuto restituire all'altra), come del diverso esito della causa in quel grado si era avvantaggiato ai fini della distrazione, cosicchè il distrattario è destinato a subire gli effetti della riforma della sentenza di primo grado benché non evocato personalmente nel giudizio di appello — ; Cass. 13736/2004; Cass. 10827/2007) Nulla per le spese anche del presente giudizio di gravame, invece, per l'ulteriore appellato, non costituito. Quanto alla concreta liquidazione di tutte le suddette spese di lite, sia di primo che di secondo grado, essa va operata, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014( ed al relativo DM applicabile ratione temporis) in relazione al valore della controversia secondo il decisum, rapportata all'attività concretamente esercitata ed al tenore delle difese svolte.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 6436/2021, così provvede:
-ACCOGLIE l'appello proposto e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata decisione, accoglie parzialmente la domanda proposta dall'attore nell'ambito del giudizio di primo grado;
Parte_1
- CONDANNA per l'ulteriore effetto, l'appellata Controparte_7 alla corresponsione in favore di parte attrice appellante la somma di
€600,00 per le causali di cui in motivazione , oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al deposito della presente sentenza, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 600,00) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 15.4.2017 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 15.4.2017 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
-COMPENSA nella misura della metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e per l'effetto condanna parte appellata alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellante con riguardo al giudizio di primo grado pari ad euro 130,00 per compensi professionali e con riguardo al giudizio di secondo grado pari ad euro 330,00, per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avvocato di parte appellante dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Aversa, 10/01/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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