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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4684/2016 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4684/2016 R.G., avente ad oggetto: lesione personale, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Bari, alla via F. Crispi n. 6, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Sabino Strambelli, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione del
09.03.2016,
- ATTORE - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto Controparte_1 in Bari, alla via F. Curzio dei Mille n. 12 presso lo studio dell'Avv. Maria Cellamare, dalla quale è rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in
Cancelleria il 10.06.2016,
- CONVENUTA - nonché contro
, residente in [...], Controparte_2
- ALTRA CONVENUTA Contumace –
e
, residente in [...], Controparte_3
- ALTRA CONVENUTA Contumace –
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.10.2024 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con atto di citazione del 09.03.2016, ritualmente notificato in data 12-15.03.2016, Parte_1 conveniva dinanzi a questo Tribunale e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 al fine di sentirli condannare, nelle rispettive qualità, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, patrimoniali
1 Dott. Luca Sforza
n. 4684/2016 R.G. e non patrimoniali, quantificati nella complessiva somma di €. 30.245,28, oltre interessi e rivalutazione monetaria, occorsi nel sinistro verificatosi in data 10.05.2015, alle ore 12:00 circa, allorquando, mentre procedeva lungo il marciapiede di via Garruba (strada a senso unico di marcia) in direzione di via Manzoni, giunto in corrispondenza della segnaletica verticale di passaggio pedonale e fermata scuolabus, nell'attraversare la predetta strada, veniva investito dall'autovettura Toyota Yaris, tg. EN813BW, di proprietà di e condotta da , assicurata per la r.c. con Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
a seguito dell'impatto, rovinava al suolo, riportando lesioni personali che venivano
[...] Parte_1 diagnosticate presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Bari, ove veniva trasportato dai sanitari del
Servizio 118, in “Infrazione malleolo peronale in paziente ipoudente e ipovedente”. In data 11.05.2015, in esito a visita specialistica presso lo stesso nosocomio, la diagnosi veniva confermata e seguiva applicazione di
“stivaletto gessato per 30 gg.”, con successive visite di controllo e terapie.
L'attore deduceva, pertanto, la responsabilità dell'incidente esclusivamente alla conducente dell'autovettura Toyota Yaris, tg. EN813BW, ed inviava, in data 01.07.2015, formale richiesta di risarcimento danni ad nonché a ed a;
la predetta Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3 compagnia, dopo aver sottoposto il visita medico-legale per il tramite del proprio fiduciario, respingeva Pt_1 tuttavia la richiesta risarcitoria, con conseguente instaurazione dell'odierno giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.06.2016, depositata in Cancelleria in pari data, si costituiva in giudizio la società la quale instava per il rigetto della domanda di Controparte_1 parte attrice, ritenendo il sinistro ascrivibile alla condotta del pedone il quale, affetto da sordomutismo, ipovedente e senza accompagnatore, sporgendo dalle auto parcheggiate in sosta, attraversava in maniera improvvisa la strada in assenza di apposita segnaletica orizzontale di attraversamento pedonale, così costituendo un pericolo imprevedibile e non altrimenti evitabile;
in via subordinata, chiedeva accertarsi il concorso dell'attore nella verificazione dell'occorso, con vittoria in ogni caso alle spese di giudizio.
e sebbene ritualmente evocate, non si Controparte_2 Controparte_3 costituivano in giudizio, sicché veniva dichiarata la loro contumacia dal precedente Giudice designato alla prima udienza del 30.06.2016.
La causa è stata successivamente istruita a mezzo di produzione documentale, interrogatorio formale della convenuta contumace , prova testimoniale con l'ascolto di un unico teste e CTU Controparte_3 medico-legale, a firma del dott. depositata telematicamente in data 10.06.2022, ed è stata Persona_1 successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, più volte rinviata, stante il gravoso carico del ruolo, sino all'udienza del 3.10.2024 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie, ove è stata introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente,
e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi
20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di quanto di seguito indicato.
Preliminarmente occorre precisare che è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover
2 Dott. Luca Sforza
n. 4684/2016 R.G. valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone”
(cfr. Cass. civ., sez. 3, ord. 13.07.2023, n. 20137; in senso conforme, Cass. civ., sez. 6-3, 28.01.2019, n. 2241;
Cass. civ., sez. 3, 04.04.2017, n. 8663; Cass. civ., sez. 3, 18.11.2014, n. 24472; Cass. civ., sez. 3, 19.02.2014,
n. 3964).
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma c.c.,
non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.
(cfr. Cass., sez. 3, 13.11.2014, n. 24204).
Dunque, nel valutare il concorso di colpa tra il conducente ed il pedone investito va progressivamente ridotta la percentuale di colpa presunta a carico del conducente man mano che emergano concretamente circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone.
Nel caso di specie, tuttavia, l'istruttoria espletata ha confermato le circostanze di fatto dedotte dal Pt_1 nell'atto di citazione e non ha consentito, invece, di raggiungere un sufficiente riscontro in ordine ad un eventuale comportamento colposo, imprudente e non altrimenti evitabile, in concreto posto in essere dal medesimo attore nell'attraversamento della predetta strada.
Tanto risulta dal rapporto di incidente stradale nr. 1090/2015 (allegato al fascicolo di parte attrice), redatto dagli agenti della Polizia Municipale di Bari, intervenuti nell'immediatezza dei fatti sul luogo del sinistro e da cui emergono le circostanze dell'occorso, le generalità dei feriti e lo stato dei luoghi;
in particolare, gli agenti di P.M., in particolare, hanno accertato che il sinistro si verificava su strada a senso unico di marcia, “…priva di segnaletica orizzontale di attraversamento pedonale ma di presenza di segnaletica verticale nell'isolato interessato al sinistro dalla provenienza e direzione del veicolo (A) e del pedone (B)”.
Nello stesso rapporto, con riferimento alla ricostruzione della dinamica del sinistro, gli agenti verbalizzanti hanno inoltre accertato che: “…il veicolo (A) percorreva via Garruba nel suo giusto senso di marcia da via
Manzoni verso via De Rossi, giunto all'altezza del civico 104 investiva con la parte angolare anteriore destra il pedone (B) che in quel momento era in fase di attraversamento dal marciapiedi del civico 104 al marciapiedi opposto. Nell'urto cadeva sulla sede stradale” (cfr. rapporto in atti).
Inoltre, dal predetto verbale emerge altresì la circostanza circa l'assenza di attraversamenti pedonali in prossimità del luogo dell'impatto, così come è evincibile anche dalle foto allegate al fascicolo della compagnia convenuta, con ogni conseguenza in punto di operatività del disposto di cui all'art. 190 del C.d.S. che prevede la possibilità per il pedone di attraversare fuori dalle strisce pedonali in mancanza delle stesse o quando distanti più di 100 metri dal punto di attraversamento.
La suddetta dinamica del sinistro risulta, altresì, confermata dall'unico teste escusso, , il Testimone_1 quale, presente all'occorso, ancorché fratello dell'attore, ha rilasciato dichiarazioni puntuali e circostanziate, senza alcuna enfasi e della cui attendibilità e credibilità non vi sono, pertanto, serie e concrete ragioni per cui
3 Dott. Luca Sforza
n. 4684/2016 R.G. dubitare, avendo lo stesso teste confermato le circostanze del sinistro come prospettate nell'atto introduttivo, riferendo: “…mi trovavo insieme a mio fratello allorquando quest'ultimo nel mentre attraversava Pt_1 dal marciapiede del civico n.104 della via Garruba in Bari, la predetta strada a senso unico, si trovava a metà della corsia, veniva investito dall'autovettura Toyota Yaris, di colore grigio se non ricordo male. Preciso che nella predetta Yaris, condotta da una ragazza c'era una persona a bordo. Lo stato dei luoghi ove è avvenuto
l'incidente, corrisponde a quello mostrato nelle foto allegate alla richiamata memoria ex art. 183, VI c., n. 2 cpc, allegato n. 6” (cfr. verbale di udienza del 22.11.2018).
Il medesimo teste ha, altresì, precisato che “Dopo l'investimento del pedone da parte della Toyota Yaris sul lato sinistro, il predetto pedone cadeva al suolo sul lato destro facendosi male al piede destro. Dopo aver soccorso mio fratello il terzo trasportato dell'autovettura chiamava il Servizio 118 che sopraggiungeva dopo circa mezz'ora che provvedeva ad effettuare i primi soccorsi. Sul luogo dell'incidente interveniva prima una pattuglia dei Carabinieri e dopo i Vigili Urbani. Preciso che dopo che il pedone veniva soccorso e saliva a bordo dell'ambulanza, io mi allontanavo per andare a prendere la mia autovettura per recarmi al Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Paolo ove lo stesso sarebbe stato trasportato” (cfr. verbale di udienza del
22.11.2018).
Orbene, dal raffronto tra le dichiarazioni rese dal teste e la dinamica del sinistro come ricostruita dai verbalizzanti, non emergono discrasie idonee ad inficiare la dinamica del sinistro così come prospettata nell'atto di citazione.
In particolare, mette conto evidenziare che anche nel verbale di sopralluogo si dava atto della presenza di una pattuglia dei Carabinieri sui luoghi prima dell'arrivo della polizia municipale;
la mancata identificazione del teste da parte delle autorità, invece, trova plausibile giustificazione nell'allontanamento del , Testimone_1 il quale, dopo che fratello veniva affidato alle cure dei sanitari del 118, raggiungeva la propria autovettura per recarsi nell'ospedale di destinazione;
del resto, detta circostanza trova riscontro nel verbale di sopralluogo, nella parte in cui gli accertatori precisavano che al loro arrivo il pedone era già “all'interno dell'autolettiga del 118”.
Inoltre, la suddetta dinamica dell'investimento emerge, altresì, dal referto di pronto Soccorso dell'Ospedale
San Paolo di Bari, in cui il iungeva alle ore 12:56, nel quale si legge: “Riferisce di essere stato investito Pt_1 mentre attraversava la strada”.
Né può, a tal fine, ritenersi fondata, la doglianza sollevata dalla compagnia convenuta in relazione alla eccepita incapacità a testimoniare, ai sensi del disposto di cui all'art. 246 c.p.c., del teste , in Testimone_1 ragione del rapporto di parentela e convivenza con la vittima del sinistro.
Sul punto, in particolare quanto al rapporto di parentela e convivenza, è appena il caso di rilevare che, dopo l'abrogazione dell'art. 247 c.p.c. (con la ormai risalente sentenza della Corte Cost. n. 248/1974), i soggetti che, come nel caso di specie, sono legati alle parti processuali da vincoli di parentela, possono essere sentiti in qualità di testimoni, al più restando salva la successiva valutazione di attendibilità degli stessi, all'esito del loro esame (cfr. sul punto ex multis, Cass. civ., 2.02.2021, n. 2295).
Diverso è, invece, il limite posto dall'art. 246 c.p.c. nel cui novero dei soggetti per i quali è posto il divieto di testimoniare non si vede come possa collocarsi , in ragione delle circostanze come dedotte, Testimone_1 non ravvisandosi per ciò solo un interesse di quest'ultimo ad essere parte del giudizio.
4 Dott. Luca Sforza
n. 4684/2016 R.G. Giova rammentare, infatti, che l'incapacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, atteso che il disposto di cui all'art. 246 c.p.c. opera in presenza di un interesse giuridico che potrebbe legittimare la partecipazione del testimone al giudizio in cui depone, quando questi è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, così da legittimarne la partecipazione al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso (cfr., Cass. civ., sez. I, 26.06.2023, n.18225).
Non appaiono, invece, dirimenti le dichiarazioni rese dalla convenuta contumace Controparte_3 all'udienza del 22.02.2018 nel corso dell'interrogatorio formale, avendo quest'ultima riferito del tutto genericamente di un attraversamento “improvviso” da parte del pedone e fuori dalle strisce pedonali, con ogni conseguenza in punto di irrilevanza ai fini di una eventuale confessione giudiziale ex art. 2730 c.c.
Ciò detto, alla luce del quadro probatorio sopra esaminato, devono ritenersi recessive le doglianze della compagnia convenuta riguardo all'asserita condotta imprudente del pedone che, “sbucando” tra le auto parcheggiate, avrebbe intrapreso l'attraversamento in maniera improvvisa, imprudente e disaccorta, anche in ragione dello stato di disabilità fisica da cui era affetto, risolvendosi dette deduzioni in mere asserzioni sprovviste del minimo riscontro probatorio, finanche indiziario.
Giova rilevare sul punto che “in materia di responsabilità civile da sinistri stradali derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”
(cfr. ex multis, Cass. civ., sez.3, 8.10.2019, n.25027; in senso conforme, “In tema di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorchè il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione e quelle di comune prudenza e diligenza”: Cass. civ., 19.06.2015, n.12721; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 22.05.2018, n.12576;
Cass. civ., sez.3, 3.05.2011, n. 9683).
Ebbene, applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, la compagnia convenuta non ha fornito prova idonea a vincere la presunzione di responsabilità gravante sul conducente del veicolo, essedo rimaste sul piano meramente assertivo le doglianze afferenti il presunto attraversamento imprevedibile e improvviso del pedone.
Dalle risultanze istruttorie, infatti, è emerso che l'impatto avveniva in prossimità del centro della carreggiata e che l'autovettura impattava il pedone con la parte angolare destra, con la conseguenza che quest'ultimo aveva già intrapreso l'attraversamento della strada, bene potendo dunque essere tempestivamente avvistato dalla conducente dell'autovettura.
Inoltre, merita di essere evidenziato che il sinistro si verificava in pieno giorno (alle 12:00) e su una strada del centro cittadino di Bari (città notoriamente trafficata) che si presentava rettilinea e ad unico senso di marcia,
5 Dott. Luca Sforza
n. 4684/2016 R.G. con la conseguenza che una condotta di guida accorta e prudente da parte dell'automobilista avrebbe certamente evitato l'investimento del pedone;
d'altro canto, non vi è traccia di alcuna manovra di emergenza attuata dalla conducente dell'autovettura, né vi è prova che la stessa abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Neppure condivisibile appare l'assunto della compagnia convenuta, dedotto nella comparsa di costituzione e risposta, secondo cui si sarebbe trattato di un attraversamento “improvviso”, atteso che appare maggiormente verosimile sostenere che, al contrario, qualora si fosse trattato di un attraversamento repentino ed improvviso, il sarebbe stato certamente travolto dall'autovettura; invece, la circostanza che sia stato attinto sul Pt_1 ginocchio induce a ritenere che lo stesso avesse già intrapreso l'attraversamento e che fosse in prossimità di terminarlo e che la conducente della vettura, anziché fermarsi per attendere che esso fosse concluso, abbia continuato la propria corsa, omettendo di arrestare in tempo la marcia.
Del resto, secondo i principi regolatori della circolazione stradale, il conducente ha l'obbligo di adeguare la velocità ed adottare la massima prudenza, in maniera commisurata allo stato dei luoghi, alle condizioni del traffico ed a quelle di visibilità, in modo tale da assicurare la sicurezza nella circolazione stradale, propria e altrui, e agevolare eventuali manovre di arresto tempestivo tali da evitare collisioni o comunque lo scontro con eventuali ostacoli esistenti sulla carreggiata che possano derivare anche da altrui condotte imprudenti, ivi comprese quelle dei pedoni (cfr. nella giurisprudenza di merito, ex multis, Corte App. Bari, 24.10.2019, n.2229, per cui “L'obbligo di moderare adeguatamente la velocità in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo in ogni evenienza, ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella normale prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa”).
Non appaiono persuasive neppure le deduzioni della compagnia in relazione alle limitazioni fisiche dell'attore, ritenute esse stesse determinanti nella condotta asseritamente colpevole del pedone.
Sul punto, invero, deve osservarsi che, in primo luogo, non vi è alcun elemento idoneo neppure per ipotizzare la rilevanza causale del sordomutismo di cui è affetto il ispetto all'occorso investimento, non Pt_1 essendo detta patologia astrattamente idonea a pregiudicare l'autonomia motoria di chi ne è affetto, né tantomeno i tempi di reazione in una situazione di pericolo, in difetto di specifiche allegazioni di documentazione sanitaria attestanti il presunto deficit motorio, non prodotte nel caso di specie.
In secondo luogo, quanto alla condizione di ipovedenza, invece, va rilevato che dalle emergenze processuali, ivi compreso il verbale della Commissione di Prima Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile prodotto da parte attrice, non vi è alcun elemento da cui desumere l'impossibilità dell'attore di deambulare (con o senza accompagnatore); emerge, invece, che lo stesso non fosse neppure titolare di indennità di accompagnamento al momento dell'occorso. Tanto fa desumere che il deficit visivo fosse compensato dall'uso di lenti, sul cui asserito mancato utilizzo, il giorno ed al momento dell'occorso, non vi è alcun riscontro probatorio né tantomeno alcuna deduzione.
Del resto, anche dalla CTU medico legale, di cui si dirà infra, non emerge alcun elemento utile a corroborare la tesi di parte convenuta, non essendovi un riscontro in tal senso neppure nella raccolta del dato anamnestico, così come nella descrizione dell'esame obiettivo del paziente.
6 Dott. Luca Sforza
n. 4684/2016 R.G. In definitiva, l'esame del quadro probatorio acquisito agli atti del presente giudizio, non offre elementi idonei, né sufficienti, per ritenere che l'eventuale stato di ridotta capacità visiva del possa avere avuto Pt_1 rilevanza causale nell'occorso sinistro, neppure in via concorrente e/o residuale.
Con riferimento alla scelta del materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio, e selezionato ai fini della decisione di merito, vale la pera rammentare che, secondo il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute
più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 24.05.2006, n. 12362; in senso conforme, Cass. sez. lav.,
21.07.2010, n. 17097).
In ordine alla quantificazione dei danni, deve osservarsi che l'odierno giudicante non può che riportarsi alla
CTU medico-legale a firma del consulente dott. il cui contenuto, espresso al riguardo con Persona_1 motivazione adeguata, perché sorretto da argomentazioni piane e convincenti, deve intendersi pienamente richiamato in questa sede.
Ciò posto, con riferimento al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., è noto che lo stesso vada inteso – secondo la definizione di origine pretoria, in seguito recepita dall'art.5 della legge n.57 del 2001, poi rifluito nell'art. 138, co. II, lett. a) e 139 co.2 del d.lgs. n. 209 del 2005 – quale lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, avente un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito;
non possono, invece, dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni.
Il danno biologico è da ricondurre al diritto inviolabile alla salute, costituzionalmente riconosciuto all'art. 32 (Corte Cost. n.184 del 1986) e ricorre in presenza di qualsiasi fatto illecito produttivo di una lesione all'integrità psico-fisica del danneggiato.
La risarcibilità di tale danno trova il suo fondamento nell'art.2059 c.c., il quale disciplina i danni non patrimoniali nell'ambito dei quali rientrano non solo i danni conseguenti a reati (art. 185 c.p.), ma tutti i danni derivanti dalle lesioni di diritti di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali non può non riconoscersi il diritto alla salute di cui all'art.32 Cost. (cfr. Cass. civ., n. 8827/2003; Cass. civ., n. 8828/2003; Cass. civ., n.
233/2003).
Circa la liquidazione del danno biologico, noti i principi enucleati a partire da Cass. Sezioni Unite 11 novembre 2008 sentenza n. 26972, in punto di liquidazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale risarcibile, inteso quale categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, nel cui ambito va
7 Dott. Luca Sforza
n. 4684/2016 R.G. ricompreso anche il danno morale, con esclusione di duplicazioni risarcitorie illegittime e del ristoro di lesioni di interessi cd. “bagatellari”, quali meri disagi, fastidi, disappunti, non eccedenti la soglia di offensività minima necessaria a rendere serio e meritevole di tutela il pregiudizio lamentato, deve rilevarsi che l'espletata consulenza medico-legale, a firma del dott. ha accertato che le lesioni riportate da Persona_1 [...]
a seguito dell'investimento oggetto di causa, hanno comportato un periodo di inabilità temporanea Pt_1 parziale al 75% di giorni 30, un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 15 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 15, oltre ad un danno biologico permanente pari al 3%.
Nel caso di specie, devono quindi essere applicati i criteri stabiliti dall'art. 5 della legge 05.03.2001, n. 57, successivamente recepiti dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, aggiornato in forza di decreti ministeriali succedutisi nel tempo (da ultimo, con i parametri di cui al D.M. 16.07.2024, pubblicato in G.U. n. 173 del
25.07.2024, con decorrenza dal mese di aprile del 2024, valore pari ad €. 55,24 per un giorno di invalidità temporanea assoluta), dal momento che si è in presenza di lesioni “micropermanenti”; in particolare, la norma disciplina i danni alla salute che hanno prodotto postumi, come nel caso in esame, in misura non superiore al
9% d'invalidità permanente (c.d. micropermanenti).
Sul punto, deve rilevarsi che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinarie derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (cfr. Cass. n. 28988/2018) e ancora che il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza morale interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione al suo diritto alla salute (cfr. Cass. civ. n.
27482/2018). Ferma, dunque, la configurabilità del danno morale ove sia leso in interesse diverso ed ulteriore rispetto a quello tutelato dalla figura del danno biologico, la questione essenziale diviene quella della prova del danno, come affermato da Cass. civ., sez. III, sent. n.11851/2015, secondo cui: “La questione si sposta così sul piano della prova del danno, la cui formazione in giudizio postula, va sottolineato, ancora una volta, la consapevolezza della unicità e irripetibilità della vicenda umana sottoposta alla cognizione del giudice, altro non significando il richiamo “alle condizioni soggettive del danneggiato che il legislatore ha opportunamente trasfuso in norma. Prova che, come efficacemente rammentato dalle sentenze delle sezioni unite del 2008, potrà essere fornita senza limiti, e dunque avvalendosi anche delle presunzioni e del notorio. E di tali mezzi di prova il giudice di merito potrà disporre alla luce di una ideale scala discendente di valore dimostrativo, ogni volta che essi, in una dimensione speculare rispetto alla gravità della lesione, rivestiranno efficacia tanto maggiore quanto più sia ragionevolmente presumibile la gravità delle conseguenze, intime e relazionali, sofferte dal danneggiato”.
In altri termini, il danno morale conseguente alle lesioni va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito, specie nel caso di lesioni micropermanenti, laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare (cfr. tra le tante, Cass. civ., n. 7753/2020, secondo cui “in materia di responsabilità extracontrattuale, il danno da
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n. 4684/2016 R.G. sofferenza morale deve essere allegato e provato specificamente, anche a mezzo di presunzioni, ma senza che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare
(anche) un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale”).
Tuttavia, nel caso in esame il danneggiato nulla ha dedotto sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza, non avendo fornito alcuna allegazione e prova utile al suo riconoscimento, risultando i tremori e l'insonnia insorti dopo l'incidente, pure esaminati dal CTU, un disturbo d'ansia rientrante più correttamente nella sfera psichica ed, in quanto tale, suscettibile di valutazione medica alla stregua di danno biologico (come, del resto, valutati dalla stessa difesa attorea mediante il ricorso alla propria consulenza tecnica di parte).
In ragione di tanto, non appare possibile applicare il disposto normativo di cui all'art.139, co. 3, cod. ass., il quale prevede il possibile aumento dell'importo del danno liquidato a titolo di solo danno anatomo – funzionale al fine di compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subito e che non viene considerato dalle tabelle legislative (espressamente riferite al solo danno biologico).
Ciò posto, procedendo con la quantificazione all'attualità, con esclusione del danno morale non provato dall'attore, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 16.07.2024, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento dei fatti (44 anni) e di un risarcimento di €. 55,24 per un giorno di invalidità temporanea assoluta, il danno complessivamente sofferto è di €. 2.830,53 per lesione biologica del 3%, €. 1.242,90 per 30 giorni di
ITP al 75%, €. 414,30 per 15 giorni di ITP al 50%, ed €. 207,15 per 15 giorni di ITP al 25%, per un totale di
€. 4.694,88, cui dovrà aggiungersi l'importo di €. 633,28 per spese sostenute, con esclusione delle spese oculistiche, ritenute ingiustificate dal CTU dott. . Persona_1
Ne discende che , e , in solido tra loro, CP_4 Controparte_2 Controparte_3 dovranno essere condannate a pagare, in favore dell'attore, la somma complessiva di €. 5.328,16.
In ordine agli accessori sulle somme indicate, va detto quanto segue.
Poiché il danno biologico, temporaneo e permanente, nell'importo sopra indicato è stato liquidato alla stregua dei valori correnti all'attualità, i relativi importi non sono soggetti a rivalutazione monetaria, ma si devono riconoscere solo gli interessi legali a decorrere dalla data del sinistro (10.05.2015), poiché, com'è noto, mediante il riconoscimento degli interessi si risarcisce il danno per il ritardato conseguimento della somma dovuta a titolo risarcitorio (mentre con la rivalutazione monetaria si risarcisce il danno emergente conseguente alla svalutazione monetaria). Pertanto, per evitare un'indebita locupletazione, bisognerà devalutare alla data del sinistro le somme liquidate a titolo di danno biologico e calcolare gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino all'effettivo soddisfo (cfr. Cass. S.U., 17.02.1995, n. 1712).
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, il ridotto accoglimento del quantum della domanda risarcitoria giustifica la parziale compensazione ex art. 92 c.p.c. in misura di ½ , ponendo il restante ½ a carico della parti convenute, in solido tra loro, nella misura liquidata come in dispositivo, tenuto conto dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n.55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022, con valore individuato in base al decisum, prevalente sul disputandum (Cass. civ., S.U., 11.11.2007, n.19014), tabelle 2, terza colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 5.200,01 ed €. 26.000,00), non ravvisandosi ragioni per cui discostarsi dai valori medi indicati per ciascuna delle fasi riconosciute e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv.
Sabino Strambelli, dichiaratosi anticipatario come ribadito con l'istanza di distrazione contemplata nella
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n. 4684/2016 R.G. comparsa conclusionale del 28.11.2024 (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ., sez. 3, 6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3, 12.01.2006, n. 412).
Per quanto riguarda le spese inerenti la CTU espletata, come liquidate nel corso di causa, queste restano definitivamente a carico delle parti convenute, in misura di 1/3 ciascuna, stante la prevalente soccombenza sostanziale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_4 CP_2
e nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4684/2016,
[...] Controparte_3 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei limiti e per le ragioni indicate in motivazione, la domanda attorea e per l'effetto, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
e in solido tra loro, al pagamento Controparte_2 Controparte_3 in favore di della somma complessiva di €. 5.328,16, per il danno patrimoniale Parte_1
e non patrimoniale, permanente e temporaneo, sofferto in occasione del sinistro allo stesso occorso in data 10.05.2015, oltre gli interessi legali e rivalutazione e/o devalutazione come da motivazione;
2) compensa per ½ le spese processuali e condanna in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, e in Controparte_2 Controparte_3 solido tra loro, alla rifusione del residuo ½ in favore di che si liquida in Parte_1 complessivi €. 3.106,43 di cui €. 567,93 per esborsi, ed €. 2.538,50 per compensi professionali
(già decurtati di ½ delle spese compensate), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. Sabino Strambelli;
3) pone definitivamente le spese della CTU medico-legale, come liquidate in corso di causa, a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 CP_2
e in misura di 1/3 ciascuno.
[...] Controparte_3
Così deciso in Bari, il 21.01.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
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