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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/09/2025, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8448/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 8448/2022 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Maci, con domicilio eletto presso lo Parte_1 studio dello stesso, per mandato in atti
OPPONENTE
CONTRO
, -Succursale per l'Italia- rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Gastaldi, con CP_1 domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Gessica Giurgola, come da procura in atti.
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.1693/22 e conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale, , per sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “in via preliminare ed assorbente dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art.
644 c.p.c.; ove tale eccezione si supera e subordinatamente, in via principale, accertare e dichiarare che CP_1 non ha alcun titolo per demandare le somme ingiunte a difettando la sua legittimazione attiva;
accertare Parte_1
e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato per violazione dell'art. 117 TUB, difettando del requisito della forma scritta dei contratti fondanti l'ingiunzione; accertare e dichiarare l'applicazione illegittima di interessi e spese non contrattualizzati;
accertare e dichiarare la nullità del contratto stesso per l'applicazione di un tasso di interesse non pattuito ed illegittimo;
accertare e dichiarare la illegittima applicazione di interessi e per l'effetto annullarli, nonché dichiarare, anche in via subordinata, non dovute tutte le spese applicate e non contrattualizzate. Vinte le spese”.
Contestavano la titolarità attiva della società convenuta, per difetto di titolarità del credito, e sosteneva la nullità del contratto di finanziamento per assenza di accordo tra le parti, evidenziando che mancava la prova dell'erogazione delle somme. non risultando prodotto il negozio di cessione del credito e disconoscevano le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento.
Sostenevano, inoltre, l'applicazione di tassi non pattuiti per l'illegittima applicazione del piano di ammortamento alla francese.
Si costituiva la convenuta – Succursale per l'Italia - che, a sua volta, nel contestare le avverse CP_1 domande rassegnava le seguenti conclusioni “in via preliminare, concedere alle parti termine per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria (d.lgs. n.28/2020; concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.
Nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione attorea, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto n. 1693/2022 (R,G, n.6028/2022) del Tribunale
Ordinario di Lecce e, conseguentemente, condannare parte attrice al pagamento di tutte le somme in esso indicate;
sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi, di revoca, da parte di codesto On.le Tribunale del decreto d'ingiunzione n. 1693/2022 (R,G, n.6028/2022) del Tribunale Ordinario di Lecce, accertare, in ogni caso,
l'assoluta congruità della pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento della somma complessiva di Euro 6.181,08 oltre interessi maturati e maturandi, ovvero di quella, maggiore o minore, che il giudice riterrà di giustizia. Condannare in ogni caso, parte attrice, alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Esponeva che l'opponente aveva sottoscritto con la Compass Banca S.p.A. un contratto di finanziamento
(prestito personale n.17645935) dell'importo di Euro 14.400,72(TAN 09,95% e TAEG 11,59%), da rimborsarsi in n.72 rate mensili di Euro 198,11 ciascuno, precisando che aveva adempiuto parzialmente al pagamento, rimanendo debitore, sulla base dell'estratto conto certificato prodotto, dell'importo di Euro
6.181,08.
Sosteneva che il credito era stato ceduto da Compass Banca S.p.A. all'odierna società e produceva l'Accordo
Quadro per la cessione del 05.03.2021 intervenuto tra le parti, nonché l'atto di cessione di un pacchetto di crediti di Compass del 12.10.2021 ed uno stralcio dell'allegato A1.
Contestava quanto asserito dall'opponente in merito ai tassi illegittimi e sosteneva che i tassi applicati erano conformi alla normativa vigente in materie.
Richiesti e autorizzati i termini per memorie, la causa, precisate le conclusioni, veniva infine trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione é fondata e, pertanto, andrà accolta per le ragioni di seguito esposte. Va affrontata, preliminarmente, e rigettata, l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato valido esperimento del procedimento di mediazione, atteso chela convocazione risulta inviata al difensore della parte, presso cui la parte stessa ha eletto domicilio;
tra l'atro l'art. 8 del d.lgs 28/10 non stabilisce formalismi, ma stabilisce che la domanda e la data del primo incontro, devono essere comunicati all'altra parte “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Alla luce di tali evidenze, deve ritenersi valido l'invito alla parte inviato al suo difensore domiciliatario, tenuto ad informare il proprio assistito.
Ciò precisato, si può senz'altro passare all'ulteriore eccezione preliminare sollevata dall'opponente di carenza di difetto di legittimazione attiva della convenuta, che ha natura pregiudiziale ed assorbente.
A fronte di tale eccezione la convenuta, a prova dell'avvenuta cessione del credito ha prodotto l'Accordo
Quadro per la cessione del 05.03.2021 intervenuto tra le parti, nonché l'atto di cessione di un pacchetto di crediti di Compass del 12.10.2021 ed uno stralcio dell'allegato A1.
Ebbene, l'atto di cessione é un elemento della causa petendi della domanda di pagamento e, pertanto, deve costituire oggetto di allegazione e prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. da parte di chi intende far valere il diritto di credito, al fine di dimostrare il trasferimento in suo favore della titolarità del credito per cui agisce in sede giudiziale per il pagamento (Cass. Civ. n.12611721).
D'altronde la produzione dell'accordo, quale elemento costitutivo del diritto fatto valere dall'odierna società opposta, risulta essenziale non solo al fine di provare la titolarità della posizione soggettiva vantata, ma anche per garantire al debitore di eseguire il pagamento liberatorio nei confronti del soggetto effettivamente titolare del credito.
Ebbene, dai contratti prodotti si evince sicuramente che vi é stato un accordo tra l'odierna società e la Compass, ai fini della dimostrazione della titolarità del credito ceduto, non si ricava che il credito in oggetto sia stato effettivamente incluso nel “pacchetto” menzionato nell'atto del 12.10.2021.
Tale aspetto della vicenda non risulta adeguatamente affrontato dalla difesa dell'opposta, atteso che anche in sede di memorie istruttorie, pur a fronte di precise contestazioni dell'opponente, si è limitata a richiamare la ocumentazione già depositata, senza allegare alcuna valida certificazione in ordine all'inclusione nel detto pacchetto del credito in oggetto, non potendo sopperire a ciò l'allegato A1, privo di elementi a garanzia.
L'opposizione, pertanto, andrà accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1693/22 R.G. emesso dal Tribunale di Lecce;
2) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in Parte_2 favore dell'Avv. Cosimo Maci, antistatario, che si liquidano in Euro 1.645,50, di cui Euro 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 10.09.2025, è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ed in analogia con l'art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 10.09.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 8448/2022 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Maci, con domicilio eletto presso lo Parte_1 studio dello stesso, per mandato in atti
OPPONENTE
CONTRO
, -Succursale per l'Italia- rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Gastaldi, con CP_1 domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Gessica Giurgola, come da procura in atti.
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n.1693/22 e conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale, , per sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “in via preliminare ed assorbente dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art.
644 c.p.c.; ove tale eccezione si supera e subordinatamente, in via principale, accertare e dichiarare che CP_1 non ha alcun titolo per demandare le somme ingiunte a difettando la sua legittimazione attiva;
accertare Parte_1
e dichiarare che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato per violazione dell'art. 117 TUB, difettando del requisito della forma scritta dei contratti fondanti l'ingiunzione; accertare e dichiarare l'applicazione illegittima di interessi e spese non contrattualizzati;
accertare e dichiarare la nullità del contratto stesso per l'applicazione di un tasso di interesse non pattuito ed illegittimo;
accertare e dichiarare la illegittima applicazione di interessi e per l'effetto annullarli, nonché dichiarare, anche in via subordinata, non dovute tutte le spese applicate e non contrattualizzate. Vinte le spese”.
Contestavano la titolarità attiva della società convenuta, per difetto di titolarità del credito, e sosteneva la nullità del contratto di finanziamento per assenza di accordo tra le parti, evidenziando che mancava la prova dell'erogazione delle somme. non risultando prodotto il negozio di cessione del credito e disconoscevano le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento.
Sostenevano, inoltre, l'applicazione di tassi non pattuiti per l'illegittima applicazione del piano di ammortamento alla francese.
Si costituiva la convenuta – Succursale per l'Italia - che, a sua volta, nel contestare le avverse CP_1 domande rassegnava le seguenti conclusioni “in via preliminare, concedere alle parti termine per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria (d.lgs. n.28/2020; concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.
Nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione attorea, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto n. 1693/2022 (R,G, n.6028/2022) del Tribunale
Ordinario di Lecce e, conseguentemente, condannare parte attrice al pagamento di tutte le somme in esso indicate;
sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi, di revoca, da parte di codesto On.le Tribunale del decreto d'ingiunzione n. 1693/2022 (R,G, n.6028/2022) del Tribunale Ordinario di Lecce, accertare, in ogni caso,
l'assoluta congruità della pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento della somma complessiva di Euro 6.181,08 oltre interessi maturati e maturandi, ovvero di quella, maggiore o minore, che il giudice riterrà di giustizia. Condannare in ogni caso, parte attrice, alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Esponeva che l'opponente aveva sottoscritto con la Compass Banca S.p.A. un contratto di finanziamento
(prestito personale n.17645935) dell'importo di Euro 14.400,72(TAN 09,95% e TAEG 11,59%), da rimborsarsi in n.72 rate mensili di Euro 198,11 ciascuno, precisando che aveva adempiuto parzialmente al pagamento, rimanendo debitore, sulla base dell'estratto conto certificato prodotto, dell'importo di Euro
6.181,08.
Sosteneva che il credito era stato ceduto da Compass Banca S.p.A. all'odierna società e produceva l'Accordo
Quadro per la cessione del 05.03.2021 intervenuto tra le parti, nonché l'atto di cessione di un pacchetto di crediti di Compass del 12.10.2021 ed uno stralcio dell'allegato A1.
Contestava quanto asserito dall'opponente in merito ai tassi illegittimi e sosteneva che i tassi applicati erano conformi alla normativa vigente in materie.
Richiesti e autorizzati i termini per memorie, la causa, precisate le conclusioni, veniva infine trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione é fondata e, pertanto, andrà accolta per le ragioni di seguito esposte. Va affrontata, preliminarmente, e rigettata, l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato valido esperimento del procedimento di mediazione, atteso chela convocazione risulta inviata al difensore della parte, presso cui la parte stessa ha eletto domicilio;
tra l'atro l'art. 8 del d.lgs 28/10 non stabilisce formalismi, ma stabilisce che la domanda e la data del primo incontro, devono essere comunicati all'altra parte “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Alla luce di tali evidenze, deve ritenersi valido l'invito alla parte inviato al suo difensore domiciliatario, tenuto ad informare il proprio assistito.
Ciò precisato, si può senz'altro passare all'ulteriore eccezione preliminare sollevata dall'opponente di carenza di difetto di legittimazione attiva della convenuta, che ha natura pregiudiziale ed assorbente.
A fronte di tale eccezione la convenuta, a prova dell'avvenuta cessione del credito ha prodotto l'Accordo
Quadro per la cessione del 05.03.2021 intervenuto tra le parti, nonché l'atto di cessione di un pacchetto di crediti di Compass del 12.10.2021 ed uno stralcio dell'allegato A1.
Ebbene, l'atto di cessione é un elemento della causa petendi della domanda di pagamento e, pertanto, deve costituire oggetto di allegazione e prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. da parte di chi intende far valere il diritto di credito, al fine di dimostrare il trasferimento in suo favore della titolarità del credito per cui agisce in sede giudiziale per il pagamento (Cass. Civ. n.12611721).
D'altronde la produzione dell'accordo, quale elemento costitutivo del diritto fatto valere dall'odierna società opposta, risulta essenziale non solo al fine di provare la titolarità della posizione soggettiva vantata, ma anche per garantire al debitore di eseguire il pagamento liberatorio nei confronti del soggetto effettivamente titolare del credito.
Ebbene, dai contratti prodotti si evince sicuramente che vi é stato un accordo tra l'odierna società e la Compass, ai fini della dimostrazione della titolarità del credito ceduto, non si ricava che il credito in oggetto sia stato effettivamente incluso nel “pacchetto” menzionato nell'atto del 12.10.2021.
Tale aspetto della vicenda non risulta adeguatamente affrontato dalla difesa dell'opposta, atteso che anche in sede di memorie istruttorie, pur a fronte di precise contestazioni dell'opponente, si è limitata a richiamare la ocumentazione già depositata, senza allegare alcuna valida certificazione in ordine all'inclusione nel detto pacchetto del credito in oggetto, non potendo sopperire a ciò l'allegato A1, privo di elementi a garanzia.
L'opposizione, pertanto, andrà accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1693/22 R.G. emesso dal Tribunale di Lecce;
2) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in Parte_2 favore dell'Avv. Cosimo Maci, antistatario, che si liquidano in Euro 1.645,50, di cui Euro 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 10.09.2025, è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ed in analogia con l'art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 10.09.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini