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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 380/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente
SACCONE ORESTE, EL
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2947/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pero - Piazza Guglielmo Marconi 2 20016 Pero MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 782/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2
e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVVEDIMENTO NR. 593 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 782/2/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano che ha respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 593 del 5.12.2022, con il quale il Comune di Pero ha chiesto il pagamento della somma di
€. 2.815,00 comprensiva di sanzioni e interessi, per omessa denuncia e mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2016 in relazione ad un'area edificabile di proprietà del sig. Ricorrente_1, di cui al foglio 6 particella 193, per una superficie 339,50 mq, attribuendo all'area un valore di €. 250,00 al mq e chiedendo, un'imposta pari a complessive €. 899,68.
Motivi addotti dall'appellante
Nullità della sentenza di primo grado per carenza del presupposto impositivo. Il sig. Ricorrente_1 non possiede alcuna autonoma area edificabile nel comune di Pero soggetta al pagamento dell'imposta-
L'Appellante sostiene che la sentenza appellata contrasta con il principio di diritto stabilito dalla Corte di
Cassazione secondo il quale se su un'area insiste un qualsivoglia fabbricato, la stessa area deve dirsi già edificata e non può essere ricondotta alla previsione di area «suscettibile di utilizzazione edificatoria» di cui all'articolo 67 del TUIR, atteso che la potenzialità edificatoria si è già consumata. In particolare richiama a suo favore le sentenze Cass. nn. 5088 e 5089 del 2019 e la Circolare dall'Agenzia delle Entrate n. 23/2020.
L'Appellante eccepisce che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di primo grado nulla è dovuto a titolo di IMU trattandosi di superficie che costituisce area cortilizia di pertinenza del fabbricato per il quale ha regolarmente pagato l'imposta IMU.
Richiama a suo favore alcune decisioni di merito relative ad annualità precedenti (Commissione Tributaria
Regionale di Milano, con la sentenza n. 3176/17/2021 per l'anno d'imposta 2012, Commissione Tributaria
Provinciale di Milano con la sentenza 3335/12/2021 per l'anno 2013). Osserva che il vincolo di pertinenzialità trova conferma nel caso di specie oltre che dalla destinazione d'uso dell'area stessa, anche dal fatto che l'area edificabile accertata dal comune insiste, ed è accatastata unitamente, al fabbricato ovvero entrambe sono censite al fg 6 mappale 193 sub 701.
Secondo il contribuente, poi, non sono comunque dovute le sanzioni per omessa denuncia, per carenza del requisito della colpevolezza previsto dall'art 5 del D.Lgs472/97.
In conclusione l'Appellante chiede in via principale l'annullamento della sentenza impugnata e, per l'effetto,
l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso dal Comune di Pero;
in via subordinata, in caso di ritenuta legittimità dell'avviso di accertamento, di dichiarare non dovuta la somma irrogata a titolo di sanzione per omessa denuncia, per difetto dei presupposti di legge.
Motivi addotti dall'Appellato
Si è costituito l'Ente Comunale appellato che controdeduce alle eccezioni avverse chiedendo di respingere l'appello, con vittoria di spese.
In particolare Il Comune eccepisce l'inammissibilità dell'eccezione di pertinenzialità dell'area al fabbricato sollevata dall'appellante, sostenendo il mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che – a suo dire - in primo grado il contribuente non l'ha eccepita e ritenendo in fatto l'insussistenza dei presupposti di pertinenzialità dell'area al fabbricato.
L'Appellato ribadisce che l'area accertata è edificabile poiché definita come tale dal PGT vigente e che il sig. Ricorrente_1 ne è il soggetto passivo, sia per la documentazione catastale che lo identifica tale, sia per la proposta di PII (piano di intervento integrato) da lui sottoscritta.
Infine richiama a suo favore la sentenza n. 556/11/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia per l'annualità 2015, per la quale il sig. Ricorrente_1 non ha presentato ricorso in Cassazione.
In conclusione il Comune chiede di rigettare l'appello, condannare parte ricorrente al pagamento delle somme indicate nell'atto impugnato e delle spese di giudizio, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, sulla base dei documenti ed atti, in causa, osserva.
1. Ai sensi del comma 1, art. 9 d.lgs. 23/2011 "Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attivita'dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi ... ";
2. Ai fini IMU, come emerge dall'orientamento consolidato della giurisprudenza per le imposte dirette (ex multis Cass. sentenza n. 5088/19) e recepito anche dall'Agenzia delle Entrate (circ. 23/20) ai fini della determinazione della base imponibile della plusvalenza da cessione di immobile ex art. 67 TUIR, bisogna operare la distinzione tra immobile edificato ed immobile non edificato (area fabbricabile) escludendo un tertium genus, che emergerebbe nel caso di tassazione dell'area edificabile sulla quale insorge già un fabbricato edificato regolarmente assoggettato ad IMU, nell'ipotesi in cui l'edificio non assorba integralmente la capacità edificatoria del lotto su cui insiste.
3. In sostanza, aderendo all'interpretazione data dai giudici di legittimità in materia di imposte dirette, si ritiene che se, come nel caso di specie, su un'area insiste un qualsivoglia fabbricato, la stessa area deve dirsi già edificata e non può essere ricondotta alla previsione di "area edificabile".
4. Nel caso in esame la questione della pertinenzialità del terreno è inconferente, atteso che la declaratoria di pertinenzialita' rileva per escludere l'assoggettamento all'ICI di un'area edificabile accatastata autonomamente, mentre l'area per cui qui si discute e' priva di autonomo accatastamento ed e' compresa in una particella regolarmente accatastata e munita di rendita (Cass. n. 10176/2014)
5. Ne consegue che l'accertamento del Comune di Pero in contestazione è infondato, atteso che con il regolare pagamento delll'IMU relativa al fabbricato il terreno de quo ha già scontato l'imposta municipale per l'anno d'imposta 2016.
Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, restando assorbiti gli altri motivi di appello in base al principio della ragione più liquida, in riforma della sentenza impugnata, l'appello va dunque accolto. La peculiarità della fattispecie e l'orientamento alterno della giurisprudenza di merito sulla questione trattata giustificano la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 14, in riforma della sentenza n. 782/2/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, accoglie l'appello proposto dal Sig. Ricorrente_1, e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento IMU n. 593 del 5.12.2022, anno d'imposta 2016 emesso dal Comune di Pero, con compensazione delle spese di lite dei due gradi del giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente
SACCONE ORESTE, EL
FORTUNATO MICHELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2947/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pero - Piazza Guglielmo Marconi 2 20016 Pero MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 782/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 2
e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROVVEDIMENTO NR. 593 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 190/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 782/2/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano che ha respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 593 del 5.12.2022, con il quale il Comune di Pero ha chiesto il pagamento della somma di
€. 2.815,00 comprensiva di sanzioni e interessi, per omessa denuncia e mancato pagamento dell'IMU per l'anno 2016 in relazione ad un'area edificabile di proprietà del sig. Ricorrente_1, di cui al foglio 6 particella 193, per una superficie 339,50 mq, attribuendo all'area un valore di €. 250,00 al mq e chiedendo, un'imposta pari a complessive €. 899,68.
Motivi addotti dall'appellante
Nullità della sentenza di primo grado per carenza del presupposto impositivo. Il sig. Ricorrente_1 non possiede alcuna autonoma area edificabile nel comune di Pero soggetta al pagamento dell'imposta-
L'Appellante sostiene che la sentenza appellata contrasta con il principio di diritto stabilito dalla Corte di
Cassazione secondo il quale se su un'area insiste un qualsivoglia fabbricato, la stessa area deve dirsi già edificata e non può essere ricondotta alla previsione di area «suscettibile di utilizzazione edificatoria» di cui all'articolo 67 del TUIR, atteso che la potenzialità edificatoria si è già consumata. In particolare richiama a suo favore le sentenze Cass. nn. 5088 e 5089 del 2019 e la Circolare dall'Agenzia delle Entrate n. 23/2020.
L'Appellante eccepisce che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di primo grado nulla è dovuto a titolo di IMU trattandosi di superficie che costituisce area cortilizia di pertinenza del fabbricato per il quale ha regolarmente pagato l'imposta IMU.
Richiama a suo favore alcune decisioni di merito relative ad annualità precedenti (Commissione Tributaria
Regionale di Milano, con la sentenza n. 3176/17/2021 per l'anno d'imposta 2012, Commissione Tributaria
Provinciale di Milano con la sentenza 3335/12/2021 per l'anno 2013). Osserva che il vincolo di pertinenzialità trova conferma nel caso di specie oltre che dalla destinazione d'uso dell'area stessa, anche dal fatto che l'area edificabile accertata dal comune insiste, ed è accatastata unitamente, al fabbricato ovvero entrambe sono censite al fg 6 mappale 193 sub 701.
Secondo il contribuente, poi, non sono comunque dovute le sanzioni per omessa denuncia, per carenza del requisito della colpevolezza previsto dall'art 5 del D.Lgs472/97.
In conclusione l'Appellante chiede in via principale l'annullamento della sentenza impugnata e, per l'effetto,
l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso dal Comune di Pero;
in via subordinata, in caso di ritenuta legittimità dell'avviso di accertamento, di dichiarare non dovuta la somma irrogata a titolo di sanzione per omessa denuncia, per difetto dei presupposti di legge.
Motivi addotti dall'Appellato
Si è costituito l'Ente Comunale appellato che controdeduce alle eccezioni avverse chiedendo di respingere l'appello, con vittoria di spese.
In particolare Il Comune eccepisce l'inammissibilità dell'eccezione di pertinenzialità dell'area al fabbricato sollevata dall'appellante, sostenendo il mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 24 d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che – a suo dire - in primo grado il contribuente non l'ha eccepita e ritenendo in fatto l'insussistenza dei presupposti di pertinenzialità dell'area al fabbricato.
L'Appellato ribadisce che l'area accertata è edificabile poiché definita come tale dal PGT vigente e che il sig. Ricorrente_1 ne è il soggetto passivo, sia per la documentazione catastale che lo identifica tale, sia per la proposta di PII (piano di intervento integrato) da lui sottoscritta.
Infine richiama a suo favore la sentenza n. 556/11/2024, pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia per l'annualità 2015, per la quale il sig. Ricorrente_1 non ha presentato ricorso in Cassazione.
In conclusione il Comune chiede di rigettare l'appello, condannare parte ricorrente al pagamento delle somme indicate nell'atto impugnato e delle spese di giudizio, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, sulla base dei documenti ed atti, in causa, osserva.
1. Ai sensi del comma 1, art. 9 d.lgs. 23/2011 "Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attivita'dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi ... ";
2. Ai fini IMU, come emerge dall'orientamento consolidato della giurisprudenza per le imposte dirette (ex multis Cass. sentenza n. 5088/19) e recepito anche dall'Agenzia delle Entrate (circ. 23/20) ai fini della determinazione della base imponibile della plusvalenza da cessione di immobile ex art. 67 TUIR, bisogna operare la distinzione tra immobile edificato ed immobile non edificato (area fabbricabile) escludendo un tertium genus, che emergerebbe nel caso di tassazione dell'area edificabile sulla quale insorge già un fabbricato edificato regolarmente assoggettato ad IMU, nell'ipotesi in cui l'edificio non assorba integralmente la capacità edificatoria del lotto su cui insiste.
3. In sostanza, aderendo all'interpretazione data dai giudici di legittimità in materia di imposte dirette, si ritiene che se, come nel caso di specie, su un'area insiste un qualsivoglia fabbricato, la stessa area deve dirsi già edificata e non può essere ricondotta alla previsione di "area edificabile".
4. Nel caso in esame la questione della pertinenzialità del terreno è inconferente, atteso che la declaratoria di pertinenzialita' rileva per escludere l'assoggettamento all'ICI di un'area edificabile accatastata autonomamente, mentre l'area per cui qui si discute e' priva di autonomo accatastamento ed e' compresa in una particella regolarmente accatastata e munita di rendita (Cass. n. 10176/2014)
5. Ne consegue che l'accertamento del Comune di Pero in contestazione è infondato, atteso che con il regolare pagamento delll'IMU relativa al fabbricato il terreno de quo ha già scontato l'imposta municipale per l'anno d'imposta 2016.
Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, restando assorbiti gli altri motivi di appello in base al principio della ragione più liquida, in riforma della sentenza impugnata, l'appello va dunque accolto. La peculiarità della fattispecie e l'orientamento alterno della giurisprudenza di merito sulla questione trattata giustificano la compensazione delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 14, in riforma della sentenza n. 782/2/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, accoglie l'appello proposto dal Sig. Ricorrente_1, e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento IMU n. 593 del 5.12.2022, anno d'imposta 2016 emesso dal Comune di Pero, con compensazione delle spese di lite dei due gradi del giudizio.