CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4725/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P701473-2025 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 si riporta al ricorso ed insiste per il suo accoglimento. Resistente/Appellato: la d.ssa Nominativo_1 si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio Controlli, ricorre avverso l'avviso di accertamento nr. TF901P701473/2025 notificato in data 24/06/2025, per imposte Irpef, Addizionali Regionali
e Comunali relativo all'anno di imposta 2020.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
1) Inesistenza della maggiore materia imponibile;
2) Violazione dello Statuto del Contribuente (art. 7 L. 212/2000);
3) Validità fiscale della riduzione del canone anche senza registrazione tempestiva;
4) Errore dell'Amministrazione finanziaria;
5) Inesistenza della maggiore materia imponibile, chiedendo alla Corte di annullare l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 41 bis DPR 600/73, nr. TF901P701473/2025 notificato in data 24/06/2025, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre Iva e c.p.a.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, eccependo che:
- l'accordo di modifica del canone (sia in aumento che in diminuzione) può essere portato a conoscenza dell'Agenzia dell'entrate telematicamente tramite modello RLI, utilizzando la procedura WEB, che si trova nell'area autenticata del singolo contribuente, cui si accede tramite le credenziali SPID o con il PIN dei servizi telematici dell'Agenzia;
- la modalità telematica di registrazione della rinegoziazione del canone può essere utilizzata entro un anno dall'accordo, altrimenti è necessario recarsi in Ufficio. Nel caso de quo, essendo decorso un anno dall'intervenuto accordo la parte doveva recarsi presso l'ufficio competente in relazione all'avvenuta registrazione, e parte ricorrente non ha provveduto entro trenta giorni dall'avvenuta rinegoziazione (a suo dire avvenuta in data 21/01/2019) di detto contratto per effettuare la prevista comunicazione ma solo al momento di ricezione della comunicazione compliance, pertanto la stessa risulta avere effetti per il periodo
01/01/2025 – 31/12/2030, come peraltro riportato nella motivazione dell'avviso di accertamento;
- a supporto dell'asserita rinegoziazione la parte nulla avrebbe prodotto, e pertanto, l'ADE chiede alla Corte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di primo grado di Salerno, in composizione monocratica, preliminarmente osserva che la parte ricorrente ha versato in atti copia di atto di modifica canone contratto di locazione commerciale, in cui le parti richiamando l'originario contratto del 21/01/2013 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Eboli
(SA) al n. 332 serie 3^, si accordano sulla modifica dell'art. 4 in riferimento al canone di locazione, ed in deroga a quanto stabilito nell'art. 4 a far data dal 01/01/2019 il canone di locazione mensile è ridotto dal €.
1400,00 a €. 1300,00. Il suddetto atto modificativo risulta sottoscritto in Battipaglia in data 24.02.2025 e registrato il 12.03.2025. Orbene, questa Corte non rileva l'originario contratto, e conseguenzialmente l'eventuale rinnovo dello stesso, in particolare per la durata, invero la modifica intervenuta tra le parti in data
12.03.2025 non sana e non può considerarsi valida per il periodo pregresso 2019 - 2024, laddove lo stesso ancora vigente. A parere di questa Corte, la novazione del solo art. 4 del contratto stesso, se fosse avvenuta, sottoscritta in data prossima al possibile rinnovo automatico del contratto stesso (01.01.2019), la cui data avesse assunto certezza della sottoscrizione, la posizione del ricorrente sarebbe potuta essere valutata positivamente ai fini dell'imposizione fiscale con la sola applicazione degli interessi e sanzioni per il solo ritardo ai fini dell'imposta di registro con applicazione di sanzioni ed interessi. Per quanto sopra la novazione risulta avere effetti per il solo successivo periodo 01/01/2025 – 31/12/2030, correttamente come riportato nella motivazione dell'avviso di accertamento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese liquidate in favore di ADE in euro 350,00.
Così deciso in Salerno, lì 05.01.2026 Il Giudice Monocratico
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4725/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P701473-2025 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 si riporta al ricorso ed insiste per il suo accoglimento. Resistente/Appellato: la d.ssa Nominativo_1 si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno – Ufficio Controlli, ricorre avverso l'avviso di accertamento nr. TF901P701473/2025 notificato in data 24/06/2025, per imposte Irpef, Addizionali Regionali
e Comunali relativo all'anno di imposta 2020.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
1) Inesistenza della maggiore materia imponibile;
2) Violazione dello Statuto del Contribuente (art. 7 L. 212/2000);
3) Validità fiscale della riduzione del canone anche senza registrazione tempestiva;
4) Errore dell'Amministrazione finanziaria;
5) Inesistenza della maggiore materia imponibile, chiedendo alla Corte di annullare l'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 41 bis DPR 600/73, nr. TF901P701473/2025 notificato in data 24/06/2025, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre Iva e c.p.a.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Salerno, eccependo che:
- l'accordo di modifica del canone (sia in aumento che in diminuzione) può essere portato a conoscenza dell'Agenzia dell'entrate telematicamente tramite modello RLI, utilizzando la procedura WEB, che si trova nell'area autenticata del singolo contribuente, cui si accede tramite le credenziali SPID o con il PIN dei servizi telematici dell'Agenzia;
- la modalità telematica di registrazione della rinegoziazione del canone può essere utilizzata entro un anno dall'accordo, altrimenti è necessario recarsi in Ufficio. Nel caso de quo, essendo decorso un anno dall'intervenuto accordo la parte doveva recarsi presso l'ufficio competente in relazione all'avvenuta registrazione, e parte ricorrente non ha provveduto entro trenta giorni dall'avvenuta rinegoziazione (a suo dire avvenuta in data 21/01/2019) di detto contratto per effettuare la prevista comunicazione ma solo al momento di ricezione della comunicazione compliance, pertanto la stessa risulta avere effetti per il periodo
01/01/2025 – 31/12/2030, come peraltro riportato nella motivazione dell'avviso di accertamento;
- a supporto dell'asserita rinegoziazione la parte nulla avrebbe prodotto, e pertanto, l'ADE chiede alla Corte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia di primo grado di Salerno, in composizione monocratica, preliminarmente osserva che la parte ricorrente ha versato in atti copia di atto di modifica canone contratto di locazione commerciale, in cui le parti richiamando l'originario contratto del 21/01/2013 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Eboli
(SA) al n. 332 serie 3^, si accordano sulla modifica dell'art. 4 in riferimento al canone di locazione, ed in deroga a quanto stabilito nell'art. 4 a far data dal 01/01/2019 il canone di locazione mensile è ridotto dal €.
1400,00 a €. 1300,00. Il suddetto atto modificativo risulta sottoscritto in Battipaglia in data 24.02.2025 e registrato il 12.03.2025. Orbene, questa Corte non rileva l'originario contratto, e conseguenzialmente l'eventuale rinnovo dello stesso, in particolare per la durata, invero la modifica intervenuta tra le parti in data
12.03.2025 non sana e non può considerarsi valida per il periodo pregresso 2019 - 2024, laddove lo stesso ancora vigente. A parere di questa Corte, la novazione del solo art. 4 del contratto stesso, se fosse avvenuta, sottoscritta in data prossima al possibile rinnovo automatico del contratto stesso (01.01.2019), la cui data avesse assunto certezza della sottoscrizione, la posizione del ricorrente sarebbe potuta essere valutata positivamente ai fini dell'imposizione fiscale con la sola applicazione degli interessi e sanzioni per il solo ritardo ai fini dell'imposta di registro con applicazione di sanzioni ed interessi. Per quanto sopra la novazione risulta avere effetti per il solo successivo periodo 01/01/2025 – 31/12/2030, correttamente come riportato nella motivazione dell'avviso di accertamento. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese liquidate in favore di ADE in euro 350,00.
Così deciso in Salerno, lì 05.01.2026 Il Giudice Monocratico