CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 643/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI DO, Presidente
DO PAOLO, LA
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4194/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303H300576/2024 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato il 12.09.2024, la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. TY303H300576/2024, emesso per l'anno d'imposta 2019 e notificato il 21.06.2024, emesso a seguito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza-Tenenza di Petralia Soprana.
Eccepiva il ricorrente l'“eccesso di potere per palese travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti” dell'atto, chiedendone quindi l'annullamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che con memoria chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato.
All'odierna udienza la Corte tratteneva la causa in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'avviso oggi impugnato è originato da attività delegata di polizia giudiziaria nell'ambito di indagini preliminari (e successivo esercizio dell'azione penale) pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo.
Da quelle attività, l'Ente impositore ha rilevato disallineamenti commerciali tra le vendite di farmaci veterinari contabilizzate dalla Ricorrente_1 s.r.l. e quelle effettuate a diversi suoi clienti, nel periodo d'indagine compreso tra l'1.01.2015 ed il 31.12.2021, di talchè accertava per il periodo d'imposta 2019, ai fini dell'IRES, un maggior reddito d'impresa pari ad € 199.649,00 e ai fini dell'IRAP, un maggior valore della produzione pari ad € 199.649,00.
Orbene, la riferibilità dell'accertamento agli atti di polizia giudiziaria ha permesso di documentare che l'odierna ricorrente ha emesso fatture attestanti la vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici veterinari sia nei confronti di soggetti che hanno disconosciuto del tutto le forniture, sia di soggetti che le hanno riconosciute parzialmente;
inoltre ha fatturato la vendita di un cospicuo numero di farmaci (anche a soggetti economici diversi da quelli indicati nelle fatture) che avrebbero dovuto essere assoggettati a prescrizione medica
(vicenda questa per la quale pende il processo penale).
Per determinare la reale fuoruscita dei farmaci dall'azienda, la polizia giudiziaria – condivisibilmente – e poi l'Ente impositore hanno proceduto alla disamina dei dati annotati sul registro di carico e scarico insieme a quelli desunti dalle fatture di vendita, dai mastrini di contabilità accesi ai clienti e di quelli accesi ai sottoconti cassa e banca: le risultanze dimostrano le incoerenze, sia totali che parziali, sulle forniture di farmaci veterinari, comprensive di quelli soggetti a prescrizione preventiva, che rappresentano fatture soggettivamente false, emesse dalla odierna ricorrente nei confronti di soggetti diversi rispetto ai reali cessionari.
Parimenti riguardo alle quantità di farmaci venduti senza la necessaria prescrizione veterinaria nel medesimo periodo, rispetto alle quali - altrettanto condivisibilmente - l'Ente accertatore ha disconosciuto i costi ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo agli anni d'imposta oggetto di esame, ritenendoli indeducibili per diretta connessione con il capo di imputazione e con la condotta criminosa per quanto attiene alle imposte dirette, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 14 della Legge 24 dicembre 1993, n. 5372, norma della quale l'Ente accertatore ha fatto corretta applicazione
Per quanto riguarda l'IVA nelle fatture emesse, invece, in materia di fatture per operazioni inesistenti è sempre dovuta ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/72.
Con riguardo alle fonti dichiarative evocate dal ricorrente ai fini della correttezza del suo operato, osserva la Corte che le predette argomentazioni, oltre che essere infondate, non possono assumere alcuna rilevanza in ambito tributario ai fini della verifica della fondatezza delle violazioni contestate con l'avviso impugnato.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato .
Le spese di giudizio, in ragione della complessità della vicenda, possono compensarsi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI DO, Presidente
DO PAOLO, LA
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4194/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303H300576/2024 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso indicato in epigrafe, notificato il 12.09.2024, la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. TY303H300576/2024, emesso per l'anno d'imposta 2019 e notificato il 21.06.2024, emesso a seguito di una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza-Tenenza di Petralia Soprana.
Eccepiva il ricorrente l'“eccesso di potere per palese travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti” dell'atto, chiedendone quindi l'annullamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che con memoria chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato.
All'odierna udienza la Corte tratteneva la causa in decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'avviso oggi impugnato è originato da attività delegata di polizia giudiziaria nell'ambito di indagini preliminari (e successivo esercizio dell'azione penale) pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo.
Da quelle attività, l'Ente impositore ha rilevato disallineamenti commerciali tra le vendite di farmaci veterinari contabilizzate dalla Ricorrente_1 s.r.l. e quelle effettuate a diversi suoi clienti, nel periodo d'indagine compreso tra l'1.01.2015 ed il 31.12.2021, di talchè accertava per il periodo d'imposta 2019, ai fini dell'IRES, un maggior reddito d'impresa pari ad € 199.649,00 e ai fini dell'IRAP, un maggior valore della produzione pari ad € 199.649,00.
Orbene, la riferibilità dell'accertamento agli atti di polizia giudiziaria ha permesso di documentare che l'odierna ricorrente ha emesso fatture attestanti la vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici veterinari sia nei confronti di soggetti che hanno disconosciuto del tutto le forniture, sia di soggetti che le hanno riconosciute parzialmente;
inoltre ha fatturato la vendita di un cospicuo numero di farmaci (anche a soggetti economici diversi da quelli indicati nelle fatture) che avrebbero dovuto essere assoggettati a prescrizione medica
(vicenda questa per la quale pende il processo penale).
Per determinare la reale fuoruscita dei farmaci dall'azienda, la polizia giudiziaria – condivisibilmente – e poi l'Ente impositore hanno proceduto alla disamina dei dati annotati sul registro di carico e scarico insieme a quelli desunti dalle fatture di vendita, dai mastrini di contabilità accesi ai clienti e di quelli accesi ai sottoconti cassa e banca: le risultanze dimostrano le incoerenze, sia totali che parziali, sulle forniture di farmaci veterinari, comprensive di quelli soggetti a prescrizione preventiva, che rappresentano fatture soggettivamente false, emesse dalla odierna ricorrente nei confronti di soggetti diversi rispetto ai reali cessionari.
Parimenti riguardo alle quantità di farmaci venduti senza la necessaria prescrizione veterinaria nel medesimo periodo, rispetto alle quali - altrettanto condivisibilmente - l'Ente accertatore ha disconosciuto i costi ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo agli anni d'imposta oggetto di esame, ritenendoli indeducibili per diretta connessione con il capo di imputazione e con la condotta criminosa per quanto attiene alle imposte dirette, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 14 della Legge 24 dicembre 1993, n. 5372, norma della quale l'Ente accertatore ha fatto corretta applicazione
Per quanto riguarda l'IVA nelle fatture emesse, invece, in materia di fatture per operazioni inesistenti è sempre dovuta ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/72.
Con riguardo alle fonti dichiarative evocate dal ricorrente ai fini della correttezza del suo operato, osserva la Corte che le predette argomentazioni, oltre che essere infondate, non possono assumere alcuna rilevanza in ambito tributario ai fini della verifica della fondatezza delle violazioni contestate con l'avviso impugnato.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato .
Le spese di giudizio, in ragione della complessità della vicenda, possono compensarsi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso a Palermo, nella Camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente