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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14725 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18643 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il Parte_1
25/07/1988 (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CIMA FRANCESCA, C.F._1 giusta procura in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] il 11/10/1982 (c.f. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO ANGELO, giusta procura in C.F._2 atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 29/01/2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 03/05/2024, la ricorrente Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio civile in Roma in data 10/11/2012 con
[...] , che dall'unione coniugale erano nati i figli Controparte_1 Persona_1
(05/01/2013) e (07/09/2008), chiedeva dichiararsi la separazione personale dal marito Per_2 alle condizioni di cui al ricorso;
all'udienza di comparizione del 06/11/2024 dinanzi al G.D. compariva la ricorrente, la quale si riportava al contenuto del ricorso, chiedendone l'accoglimento, mentre nessuno compariva per il resistente, non costituitosi nei termini di legge;
il G.D., verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente ed emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti, rinviando all'udienza per la rimessione della causa in decisione del 29/01/2025, nelle forme della trattazione scritta;
letta la memoria difensiva ed i documenti allegati di parte resistente, che aderiva alla domanda di separazione, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione;
nelle more, si costituiva in giudizio il resistente e, con Controparte_1 istanza congiunta depositata in data 28/01/2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano, previa conversione del rito, la definizione del giudizio alle seguenti concordate condizioni:
I. emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi ed autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
II. II. la sig.ra ed il sig. Parte_1 Controparte_1 continueranno ad esercitare la loro responsabilità genitoriale sui figli minori Per_3
e che pur affidati ad entrambi, vivranno stabilmente e prevalentemente
[...] Per_2 con la madre, presso la casa familiare alla stessa assegnata, con facoltà per il padre di vederli e tenerli presso di sé, rispettando comunque i tempi e le esigenze dei figli, secondo le modalità che saranno ritenute opportune;
III. III. disporre che la casa coniugale posta in Roma, alla via Bondi n. 241/b, condotta in locazione dagli odierni contendenti, rimanga assegnata in via esclusiva alla sig.ra
, affinché la abiti unitamente ai figli;
l'assegnazione Parte_1 dell'immobile dovrà comprendere tutti gli arredi, gli accessori ed i beni mobili che in esso attualmente si trovano;
il sig. si allontanerà dalla casa Controparte_1 coniugale e si trasferirà presso un altro domicilio entro e non oltre il 31 marzo 2025; IV. IV. il sig. verserà, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, Controparte_1 alla sig.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 400,00 per ciascuno dei figli, per un totale di euro 800,00, con rivalutazione annuale della stessa in base agli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie;
sig. verserà in favore del procuratore antistatario della CP_2 Controparte_1 sig.ra , Avv. Francesca Cima, la somma di euro Parte_1
2.500,00, omnicomprensiva, entro il mese di febbraio 2025.
visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate agli interessi delle parti e dei minori, così omologandosi la separazione in conformità, fermo restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario della separazione;
rilevato che deve essere revocata la contumacia del resistente, rilevato che sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto dell'accordo intervenuto tra le parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- preliminarmente, revoca la dichiarazione di contumacia di parte resistente, sig.
[...]
; Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), e
[...] C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ), alle Controparte_1 C.F._2 condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, parte 1, serie 04, n. 00747);
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, il 14/08/2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 18643 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il Parte_1
25/07/1988 (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CIMA FRANCESCA, C.F._1 giusta procura in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] il 11/10/1982 (c.f. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO ANGELO, giusta procura in C.F._2 atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 29/01/2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 03/05/2024, la ricorrente Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio civile in Roma in data 10/11/2012 con
[...] , che dall'unione coniugale erano nati i figli Controparte_1 Persona_1
(05/01/2013) e (07/09/2008), chiedeva dichiararsi la separazione personale dal marito Per_2 alle condizioni di cui al ricorso;
all'udienza di comparizione del 06/11/2024 dinanzi al G.D. compariva la ricorrente, la quale si riportava al contenuto del ricorso, chiedendone l'accoglimento, mentre nessuno compariva per il resistente, non costituitosi nei termini di legge;
il G.D., verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente ed emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti, rinviando all'udienza per la rimessione della causa in decisione del 29/01/2025, nelle forme della trattazione scritta;
letta la memoria difensiva ed i documenti allegati di parte resistente, che aderiva alla domanda di separazione, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione;
nelle more, si costituiva in giudizio il resistente e, con Controparte_1 istanza congiunta depositata in data 28/01/2025, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano, previa conversione del rito, la definizione del giudizio alle seguenti concordate condizioni:
I. emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi ed autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
II. II. la sig.ra ed il sig. Parte_1 Controparte_1 continueranno ad esercitare la loro responsabilità genitoriale sui figli minori Per_3
e che pur affidati ad entrambi, vivranno stabilmente e prevalentemente
[...] Per_2 con la madre, presso la casa familiare alla stessa assegnata, con facoltà per il padre di vederli e tenerli presso di sé, rispettando comunque i tempi e le esigenze dei figli, secondo le modalità che saranno ritenute opportune;
III. III. disporre che la casa coniugale posta in Roma, alla via Bondi n. 241/b, condotta in locazione dagli odierni contendenti, rimanga assegnata in via esclusiva alla sig.ra
, affinché la abiti unitamente ai figli;
l'assegnazione Parte_1 dell'immobile dovrà comprendere tutti gli arredi, gli accessori ed i beni mobili che in esso attualmente si trovano;
il sig. si allontanerà dalla casa Controparte_1 coniugale e si trasferirà presso un altro domicilio entro e non oltre il 31 marzo 2025; IV. IV. il sig. verserà, con decorrenza dal mese di febbraio 2025, Controparte_1 alla sig.ra , entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile di euro 400,00 per ciascuno dei figli, per un totale di euro 800,00, con rivalutazione annuale della stessa in base agli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie;
sig. verserà in favore del procuratore antistatario della CP_2 Controparte_1 sig.ra , Avv. Francesca Cima, la somma di euro Parte_1
2.500,00, omnicomprensiva, entro il mese di febbraio 2025.
visti gli artt. 473bis. 47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate agli interessi delle parti e dei minori, così omologandosi la separazione in conformità, fermo restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario della separazione;
rilevato che deve essere revocata la contumacia del resistente, rilevato che sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto dell'accordo intervenuto tra le parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- preliminarmente, revoca la dichiarazione di contumacia di parte resistente, sig.
[...]
; Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), e
[...] C.F._1 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ), alle Controparte_1 C.F._2 condizioni come integralmente riportate in parte motiva;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, parte 1, serie 04, n. 00747);
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, il 14/08/2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Marta Ienzi