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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/11/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 136/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata imprese
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Ennio Ricci Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 136/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 141/2023 pubblicata il 28/02/2023 dal Tribunale di Campobasso sezione specializzata imprese, notificata in data 9/3/23 nel procedimento n. 505/20 R.G. cu è stato riunito il procedimento n. 1744/20 RG, avente ad oggetto: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc. - Sez. Spec. imprese
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MERCOLINO Parte_1 C.F._1
VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO EMANUELE III N. 40 VENAFRO presso il difensore
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'avv. Ottavio Antonio Balducci domiciliato all'indirizzo PEC: Email_1
APPELLATO -APPELLANTE INCIDENTALE società (C.F./P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata dagli avv.ti Ottavio Antonio Balducci e Gabriele Cristinzio domiciliata ai seguenti indirizzi PEC: – Email_2 Email_1
APPELLATA
(C.F. , Controparte_3 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
, (C.F. Controparte_4 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 6 Nel primo termine ex art. 352 cpc:
l'appellante non ha depositato note;
per l'appellata , l'avv. Gabriele Cristinzio chiede il rigetto dell'appello con CP_2 distrazione delle spese.
Per gli avv. ti Ottavio Antonio Balducci e Gabriele Cristinzio chiedono Controparte_1 il rigetto dell'appello principale;
in via subordinata ed in accoglimento del gravame incidentale chiedono dichiarare l'inefficacia dell'atto di cessione quote intervenuta tra e CP_5 Pt_1 vinte le spese in distrazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione spedita per la notificazione il 17/3/20 proponeva Parte_1 domanda nei confronti di , di , di e della Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 società chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“
1. accertare e dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità al socio attore e Parte_1 alla società dei due atti di vendita delle quote sociali per la violazione dell'art. 10 dell'allegato CP_2
“A” all'atto costitutivo della (diritto di prelazione), del patto sociale e della correttezza e CP_2 buona fede contrattuale, e precisamente: (i) l'atto di vendita di quote sociali stipulato in data 03.03.2020 per Notaio (rep. 33813, racc. 14085), iscritto presso il competente Persona_1 Registro delle Imprese in data 06.03.2020, con cui il socio ha ceduto a Controparte_3 CP_4
la propria quota di partecipazione sociale della pari al 32% del capitale sociale
[...] CP_2 (valore nominale euro 3.200,00) e (ii) l'atto di vendita di quote sociali stipulato in data 04.03.2020 per Notaio (rep. 33817, racc. 14089), iscritto presso il competente Registro delle Persona_1 Imprese in data 06.03.2020, con cui il socio ha ceduto a la Controparte_1 Controparte_4 propria quota di partecipazione sociale della pari al 33% del capitale sociale (valore nominale CP_2 euro 3.300,00);
2. accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia della deliberazione assembleare della del 09.03.2020 per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto annullare CP_2 e dichiarare inefficace la delibera stessa e tutti gli effetti da essa scaturenti;
3. in ogni caso, condannare, singolarmente o in solido, tutti gli odierni convenuti al pagamento dei compensi professionali, oltre accessori ed oneri fiscali come per legge, relativi al presente giudizio, in favore degli avvocati antistatari. Riservandosi sin d'ora ogni più ampia facoltà di meglio produrre e specificare anche in relazione al contegno processuale di controparte, si producono allegati al presente atto di citazione i documenti indicati in atto da doc. 1 a doc. 6”.
L'attrice, che agiva in qualità di socio della deduceva l'inopponibilità CP_2 Controparte_2 nei suoi confronti dei contratti con i quali i soci e avevano Controparte_3 Controparte_1 ceduto ad le loro quote di partecipazione della società, rispettivamente pari al Controparte_4 32% e al 33% del capitale sociale, in violazione del patto di prelazione convenzionalmente previsto dall'art. 10 dell'atto costitutivo della stessa, non avendo l'attrice rinunciato al diritto di preferenza all'acquisto delle partecipazioni societarie;
in ragione dell'eccepita inefficacia, parte attrice contestava altresì la validità della deliberazione assembleare del 9/03/2020, partecipata e votata dall'acquirente . CP_4
I convenuti, costituendosi, chiedevano il rigetto della domanda, contestando tra l'altro l'avvenuta rinuncia espressa dell'attrice al diritto di prelazione.
Inoltre, domandava fosse dichiarata l'inefficacia della cessione di quote Controparte_1 intervenuta tra e per violazione del patto di prelazione, Controparte_6 Parte_1 chiedendo altresì che fosse dichiarata inammissibile la domanda attorea per difetto di legittimazione attiva, o che comunque fosse rigettata in quanto infondata;
chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dello la chiamata in causa veniva autorizzata e CP_5 veniva effettuata la notificazione della citazione per chiamata in causa nei confronti dello CP_5 che non si costituiva.
Con decreto del 27/03/2020, il Tribunale dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza cautelare di sospensione della delibera assembleare;
riproponeva il ricorso per Parte_1 la sospensiva della delibera impugnata, domanda che veniva accolta con decreto del 10/06/2020, decreto confermato dal tribunale a seguito del reclamo della società.
Pag. 2 a 6 Assunti interrogatorio formale e prova testimoniale ed espletata ctu grafologica, con ordinanza del 6/5/22 veniva disposta la riunione del procedimento 1722/20 RG.
Nel detto procedimento, con separato atto di citazione iscritto al n. 1744/20 RG, Parte_1 conveniva in giudizio la chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità
[...] Controparte_2 ed inefficacia delle deliberazioni assembleari del 26/8/20, del 27/8/20 e del 12/9/20; l'attrice contestava che dette deliberazioni assembleari erano illegittime poiché adottate alla presenza del socio unico cessionario delle quote alienate dalla , a sua volta acquirente delle CP_7 CP_4 quote della con contratto del 31 luglio 2020, stipulato in esecuzione della procedura di cui Pt_1 all'art. 2466 c.c., contestando l'illegittimità degli atti di trasferimento delle quote.
Si costituiva la società chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 141/2023 pubblicata il 28/02/2023 e notificata in data 9/3/23, rigettava la domanda proposta da nel giudizio di cui al n. R.G. Parte_1 505/2020, e dichiarava l'efficacia degli atti di vendita del 3/03/2020 e del 4/03/2020 e della deliberazione assembleare della del 9/03/2020; rigettava la domanda Controparte_2 proposta da nel giudizio di cui al n. R.G. 1744/2020 e dichiarava l'efficacia delle Parte_1 deliberazioni assembleari della del 26/08/2020, del 27/08/2020 e del Controparte_2 12/09/2020; condannava al pagamento delle spese processuali, con spese di Parte_1 CT a carico delle parti in solido.
Il Tribunale, in via preliminare, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice, sollevata dai convenuti, in quanto non era stata offerta alcuna prova dell'asserita mancata denuntiatio nei loro confronti della cessione di quote intervenuta tra lo e la CP_5
il Tribunale riteneva infondata la contestazione di parte attrice della violazione del diritto Pt_1 di prelazione in relazione alla cessione di quote del e del in favore della , CP_3 CP_1 CP_4 in quanto la aveva prodotto il documento dal quale risultava che l'attrice aveva espresso il CP_4 proprio consenso al trasferimento di quote dal e dal in favore della , CP_3 CP_1 CP_4 rinunciando espressamente al diritto di prelazione;
a seguito del disconoscimento del detto documento effettuato dall'attrice, il CT nominato aveva accertato l'autenticità della sottoscrizione;
in conseguenza la deliberazione assembleare del 9/03/2020, asseritamente invalida perché partecipata e votata dalla cessionaria , era del tutto valida ed efficace, né CP_4 poteva essere configurato alcun abuso della maggioranza;
in relazione alle domande proposte nel procedimento riunito, il tribunale rilevava che, stante l'inadempienza dell'attrice all'obbligo di eseguire i conferimenti, con contratto ex art. 2466 cc del 31/7/20 era stata effettuata la vendita coattiva delle quote del socio moroso in favore del socio;
con successivo contratto del CP_4 7/08/2020 (Rep. 34.173), alienava alla società la proprietà dell'intera Controparte_4 CP_7 partecipazione del capitale sociale;
tenuto conto del fatto che la delibera assembleare con la quale si era provveduto alla nomina dell'amministratore era stata ritenuta pienamente valida, CP_8 ne conseguiva che lo stesso amministratore era pienamente legittimato ad attivare il meccanismo di esclusione di cui all'art. 2466 cc;
ne conseguiva che era pienamente valida la vendita coattiva ed il successivo trasferimento di quote in favore della;
il fatto che l'attrice con ricorso CP_7 ante causam ex art. 700 cpc aveva richiesto la sospensione dell'efficacia dei contratti di cessione ed il tribunale aveva accolto la domanda, sul presupposto che l'amministratore che aveva disposto la vendita coattiva non era legittimato, in quanto l'efficacia del suo atto di nomina era stata sospesa con ordinanza in data 10/6/20, confermata in sede di reclamo con provvedimento del 3/9/20, era superato dalla ritenuta piena legittimità del trasferimento di quote in favore della e della conseguente piena legittimità della deliberazione assembleare di nomina CP_4 dell'amministratore che aveva proceduto alla vendita coattiva.
proponeva appello avverso tale sentenza con citazione notificata Parte_1
l'8/4/23 e iscritta a ruolo il 16/04/2023, chiedendo l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello; Controparte_2 si costituiva , con comparsa depositata tempestivamente il 4/9/23, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello; proponeva appello incidentale, chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia della cessione delle quote intervenuta tra e CP_5 Pt_1
Pag. 3 a 6 Dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione proposta dall'appellante, ed assegnati i termini ex art. 352 cpc, con ordinanza del 22/5/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte, come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione del collegio.
2. In via preliminare va dato atto della regolare notificazione della citazione introduttiva a e a , che non si sono costituiti, motivo per cui ne deve Controparte_3 Controparte_4 essere dichiarata la contumacia.
3. I motivi di appello principale sono i seguenti:
I. illegittimità della sentenza impugnata per non avere il Tribunale di Campobasso valutato correttamente l'iter necessario per l'esercizio del diritto di prelazione;
II. illegittimità della sentenza impugnata per non avere il Tribunale di Campobasso tenuto conto del disconoscimento del documento denominato “rinuncia alla prelazione” rispetto a tutte le contestazioni mosse dall'appellante;
III. illegittimità della sentenza impugnata per non avere il Tribunale di Campobasso tenuto conto del provvedimento emesso nell'ambito del giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c. (reclamo RG Co 137/2021 – Pres. ) i cui effetti ormai stabili contrastano con la sentenza CP_10 Controparte_11 oggi impugnata, creando un contrasto tra le decisioni.
ha proposto, in via subordinata, appello incidentale, inteso alla Controparte_1 dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione delle quote tra e CP_5 Pt_1
4. I motivi di appello principale sono infondati e deve essere confermata la pronuncia di rigetto delle domande proposte nel procedimento n. 505/2020 RG e di rigetto delle domande proposte nel procedimento n. 1744/2020 RG.
5. Quanto al primo motivo di appello si contesta che il tribunale avrebbe motivato unicamente in relazione alla “rinuncia alla prelazione” ed avrebbe erroneamente ritenuta assorbita l'eccezione di mancato rispetto dell'iter della prelazione.
Il motivo è del tutto infondato.
Risulta accertato dalla CT (che ha accertato l'autografia della sottoscrizione) che la Pt_1 ha sottoscritto il documento con il quale ha espresso il proprio consenso alla cessione della quota del Caravante in favore della , con indicazione del prezzo della cessione, nonché ha espresso CP_4 il proprio consenso alla cessione della quote del in favore della , con indicazione del CP_1 CP_4 prezzo della cessione, rinunciando, expressis verbis, al diritto di prelazione a lei spettante ai sensi dell'art. 10 dello statuto, e dichiarando di essere stata preventivamente informata di tutte le condizioni della cessione.
Ciò premesso, la stessa affermazione di essere stata preventivamente informata rende del tutto ininfluente ai fini decisori la contestazione del mancato inoltro di una raccomandata AR;
è appena il caso di evidenziare che, ove pure voglia ritenersi il mancato rispetto dell'iter per l'esercizio della prelazione, che è preordinato alla manifestazione di volontà del titolare del diritto di avvalersi della prelazione o meno, tale circostanza è superata dallo stesso fatto dell'avvenuta manifestazione della volontà da parte del titolare del diritto, fatto che rende del tutto irrilevante l'iter procedimentale;
nessuna deduzione è stata effettuata sul pregiudizio concreto che l'attrice avrebbe sofferto in mancanza dell'osservanza dell'iter procedimentale.
6. Con il secondo motivo l'appellante deduce che il Tribunale, in relazione al documento
“rinuncia alla prelazione”, ha statuito solo in ordine alla sottoscrizione, omettendo ogni pronuncia su tutti gli altri disconoscimenti effettuati in relazione al documento in questione;
la ha Pt_1 ribadito in appello che “rinnega la genuinità del documento, ne contesta la paternità e ai sensi dell'art. 214 c.p.c. ne disconosce in radice l'esistenza sotto ogni profilo sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 5461/2006). L'appellante, sempre ai sensi dell'art. 214 c.p.c., disconosce anche tutte le firme e sottoscrizioni apposte in calce al documento prodotto dagli appellati. Inoltre, la Pt_1 contesta anche l'abuso della sottoscrizione che potrebbe essere stata apposta illegittimamente attraverso l'utilizzo distorto di strumenti informatici ovvero su fogli in bianco”.
Pag. 4 a 6 Il motivo è del tutto infondato. Per_ La ctu grafologica ha attestato la genuinità del documento in verificazione;
il CT dr. ha accertato che “la firma per cui è causa è autentica e pertanto effettivamente attribuibile all'attrice
in quanto da ella integralmente compilata e sottoscritta”. Parte_1
Ai sensi dell'art. 2702 cc il riconoscimento tacito e la verificazione attribuiscono alla scrittura privata il valore di piena prova della provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore.
Il riferimento dell'attrice all'art. 214 cpc è del tutto irrilevante, in quanto è stato effettuato il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 cpc ed è stata effettuata la relativa verificazione della sottoscrizione apposta sull'originale del documento, che è risultata autentica.
L'attrice ha contestato del tutto genericamente la genuinità del documento ed il fatto che la sottoscrizione potrebbe essere stata apposta con strumenti informatici;
il richiamo ai mezzi informatici è del tutto escluso dalla CT, che ha verificato l'autenticità della sottoscrizione apposta al documento esaminato nell'originale; quanto alla dedotta mancanza di genuinità non è stato neppure dedotto, né comprovato, in quale parte il documento non sia genuino;
per contestare la veridicità materiale di una clausola documentale materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso volta a privare l'atto della prova della sua provenienza (Cass. 635/2024). Del tutto irrilevante è l'allegata apposizione di sottoscrizioni da parte di terzi del documento, venendo in rilievo unicamente la verificazione della sottoscrizione apposta al documento da parte dell'attrice.
7. Con il terzo motivo si contesta il fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del provvedimento emesso nel procedimento cautelare ex art. 700 cpc;
si deduce che il provvedimento avrebbe “effetti ormai stabili”, creando contrasto di giudicato con la sentenza impugnata.
Il motivo è del tutto infondato.
L'attrice ha proposto ricorso ex art. 700 cpc ante causam, richiedendo la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione della vendita di quote in data 31.7.2020 (vendita di quota del socio moroso ai sensi dell'art. 2466 c.c.) e della vendita di quote del 7.8.2020 ( trasferimento dal socio delle proprie quote alla;
il Tribunale in accoglimento della domanda cautelare CP_4 CP_7 con ordinanza in data 13/1/21 ha disposto la sospensione dell'efficacia degli atti di vendita;
l'appellante ha assunto che detto provvedimento è stato confermato in sede di reclamo (senza però produrre la relativa ordinanza); l'appellante assume che il provvedimento cautelare avrebbe effetti stabili e sarebbe in contrasto con la decisione assunta con la sentenza impugnata.
Il motivo è del tutto infondato;
l'art. 669 octies co. 6 cpc prevede che, nel caso di provvedimento di accoglimento di ricorso ex art. 700 cpc, ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito;
inoltre l'ultimo comma della disposizione indicata prevede che l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in diverso processo;
la ha proposto il giudizio Pt_1 di merito chiedendo la dichiarazione di illegittimità dell'acquisizione delle quote da parte della e l'illegittimità dell'acquisizione delle quote della e chiedendo CP_12 CP_7 conseguentemente la dichiarazione di illegittimità delle deliberazioni assembleari assunte dai soci non legittimati;
la stessa norma dell'art. 669 octies cpc chiarisce che il provvedimento ex art. 700 cpc è provvedimento cautelare, idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito;
è indubitabile che il successivo giudizio di merito, a cognizione piena, non sia vincolato dal precedente provvedimento cautelare, ma può concludersi con sentenza che sia di senso contrario al provvedimento reso in sede cautelare;
del resto lo stesso art. 669 decies cpc prevede espressamente la possibilità di revoca o modifica del provvedimento cautelare nel corso dell'istruzione del procedimento di merito. Ne consegue che nessun contrasto di decisioni può essere configurato.
Simili considerazioni devono essere effettuate in ordine all'ordinanza del Tribunale in composizione collegiale in data 3/9/2020 sul reclamo proposto dalla avverso il Parte_2 decreto ex art. 2378 c.c. emesso dal Tribunale di Campobasso in data 10 giugno 2020 con il quale è stata disposta la sospensione dell'esecuzione deliberazione assembleare del 09 marzo 2020; l'ordinanza emessa dal Tribunale collegiale ha rigettato il reclamo e ha confermato il decreto
Pag. 5 a 6 emesso in prime cure. Ciò premesso va rilevato che lo stesso art. 2378 cc prevede la natura provvisoria della sospensione, facendo espresso riferimento all'istaurazione del procedimento di merito, per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati, motivo per cui non può in alcun modo essere ritenuta la “stabilizzazione della decisione” e nessun contrasto di decisioni può essere ritenuto tra il provvedimento cautelare e la decisione definitiva adottata nel procedimento di merito.
8. Infine va rilevato che alcun abuso di potere può ritenersi comprovato sulla semplice asserzione che “la partecipazione assembleare del socio di minoranza è stata compromessa, nei fatti, dall'abuso del potere esercitato dal socio illegittimo di maggioranza” tenuto conto della ritenuta piena regolarità dei trasferimenti delle quote societarie e dell'insussistenza di alcuna violazione del diritto di prelazione in capo all'attrice; non sono stati neppure specificamente indicati i motivi per cui “la delibera assembleare risulti arbitrariamente e fraudolentemente preordinata alla lesione degli interessi dei soci di minoranza”, né è stata data alcuna prova al riguardo.
9. L'appello incidentale, espressamente dichiarato come subordinato, come riportato nella nota di precisazione delle conclusioni, è assorbito.
10. L'appellante, integralmente soccombente, va condannata a rimborsare alle parti appellate costituite le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore indeterminabile con complessità media della causa e dell'attività prestata.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 141/2023 pubblicata il 28/02/2023 dal Tribunale di Parte_1 Campobasso, sez. specializzata imprese, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento, in favore di , e Parte_1 Controparte_3 della delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Controparte_2
€ 12.156,00 per compensi per ciascuna parte, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 20/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata imprese
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Ennio Ricci Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 136/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 141/2023 pubblicata il 28/02/2023 dal Tribunale di Campobasso sezione specializzata imprese, notificata in data 9/3/23 nel procedimento n. 505/20 R.G. cu è stato riunito il procedimento n. 1744/20 RG, avente ad oggetto: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali etc. - Sez. Spec. imprese
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MERCOLINO Parte_1 C.F._1
VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO EMANUELE III N. 40 VENAFRO presso il difensore
APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE
E
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato dall'avv. Ottavio Antonio Balducci domiciliato all'indirizzo PEC: Email_1
APPELLATO -APPELLANTE INCIDENTALE società (C.F./P.IVA ) Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata dagli avv.ti Ottavio Antonio Balducci e Gabriele Cristinzio domiciliata ai seguenti indirizzi PEC: – Email_2 Email_1
APPELLATA
(C.F. , Controparte_3 C.F._3
APPELLATO CONTUMACE
, (C.F. Controparte_4 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 6 Nel primo termine ex art. 352 cpc:
l'appellante non ha depositato note;
per l'appellata , l'avv. Gabriele Cristinzio chiede il rigetto dell'appello con CP_2 distrazione delle spese.
Per gli avv. ti Ottavio Antonio Balducci e Gabriele Cristinzio chiedono Controparte_1 il rigetto dell'appello principale;
in via subordinata ed in accoglimento del gravame incidentale chiedono dichiarare l'inefficacia dell'atto di cessione quote intervenuta tra e CP_5 Pt_1 vinte le spese in distrazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione spedita per la notificazione il 17/3/20 proponeva Parte_1 domanda nei confronti di , di , di e della Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 società chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“
1. accertare e dichiarare l'inefficacia e l'inopponibilità al socio attore e Parte_1 alla società dei due atti di vendita delle quote sociali per la violazione dell'art. 10 dell'allegato CP_2
“A” all'atto costitutivo della (diritto di prelazione), del patto sociale e della correttezza e CP_2 buona fede contrattuale, e precisamente: (i) l'atto di vendita di quote sociali stipulato in data 03.03.2020 per Notaio (rep. 33813, racc. 14085), iscritto presso il competente Persona_1 Registro delle Imprese in data 06.03.2020, con cui il socio ha ceduto a Controparte_3 CP_4
la propria quota di partecipazione sociale della pari al 32% del capitale sociale
[...] CP_2 (valore nominale euro 3.200,00) e (ii) l'atto di vendita di quote sociali stipulato in data 04.03.2020 per Notaio (rep. 33817, racc. 14089), iscritto presso il competente Registro delle Persona_1 Imprese in data 06.03.2020, con cui il socio ha ceduto a la Controparte_1 Controparte_4 propria quota di partecipazione sociale della pari al 33% del capitale sociale (valore nominale CP_2 euro 3.300,00);
2. accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia della deliberazione assembleare della del 09.03.2020 per tutti i motivi di cui in narrativa e per l'effetto annullare CP_2 e dichiarare inefficace la delibera stessa e tutti gli effetti da essa scaturenti;
3. in ogni caso, condannare, singolarmente o in solido, tutti gli odierni convenuti al pagamento dei compensi professionali, oltre accessori ed oneri fiscali come per legge, relativi al presente giudizio, in favore degli avvocati antistatari. Riservandosi sin d'ora ogni più ampia facoltà di meglio produrre e specificare anche in relazione al contegno processuale di controparte, si producono allegati al presente atto di citazione i documenti indicati in atto da doc. 1 a doc. 6”.
L'attrice, che agiva in qualità di socio della deduceva l'inopponibilità CP_2 Controparte_2 nei suoi confronti dei contratti con i quali i soci e avevano Controparte_3 Controparte_1 ceduto ad le loro quote di partecipazione della società, rispettivamente pari al Controparte_4 32% e al 33% del capitale sociale, in violazione del patto di prelazione convenzionalmente previsto dall'art. 10 dell'atto costitutivo della stessa, non avendo l'attrice rinunciato al diritto di preferenza all'acquisto delle partecipazioni societarie;
in ragione dell'eccepita inefficacia, parte attrice contestava altresì la validità della deliberazione assembleare del 9/03/2020, partecipata e votata dall'acquirente . CP_4
I convenuti, costituendosi, chiedevano il rigetto della domanda, contestando tra l'altro l'avvenuta rinuncia espressa dell'attrice al diritto di prelazione.
Inoltre, domandava fosse dichiarata l'inefficacia della cessione di quote Controparte_1 intervenuta tra e per violazione del patto di prelazione, Controparte_6 Parte_1 chiedendo altresì che fosse dichiarata inammissibile la domanda attorea per difetto di legittimazione attiva, o che comunque fosse rigettata in quanto infondata;
chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa dello la chiamata in causa veniva autorizzata e CP_5 veniva effettuata la notificazione della citazione per chiamata in causa nei confronti dello CP_5 che non si costituiva.
Con decreto del 27/03/2020, il Tribunale dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza cautelare di sospensione della delibera assembleare;
riproponeva il ricorso per Parte_1 la sospensiva della delibera impugnata, domanda che veniva accolta con decreto del 10/06/2020, decreto confermato dal tribunale a seguito del reclamo della società.
Pag. 2 a 6 Assunti interrogatorio formale e prova testimoniale ed espletata ctu grafologica, con ordinanza del 6/5/22 veniva disposta la riunione del procedimento 1722/20 RG.
Nel detto procedimento, con separato atto di citazione iscritto al n. 1744/20 RG, Parte_1 conveniva in giudizio la chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità
[...] Controparte_2 ed inefficacia delle deliberazioni assembleari del 26/8/20, del 27/8/20 e del 12/9/20; l'attrice contestava che dette deliberazioni assembleari erano illegittime poiché adottate alla presenza del socio unico cessionario delle quote alienate dalla , a sua volta acquirente delle CP_7 CP_4 quote della con contratto del 31 luglio 2020, stipulato in esecuzione della procedura di cui Pt_1 all'art. 2466 c.c., contestando l'illegittimità degli atti di trasferimento delle quote.
Si costituiva la società chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 141/2023 pubblicata il 28/02/2023 e notificata in data 9/3/23, rigettava la domanda proposta da nel giudizio di cui al n. R.G. Parte_1 505/2020, e dichiarava l'efficacia degli atti di vendita del 3/03/2020 e del 4/03/2020 e della deliberazione assembleare della del 9/03/2020; rigettava la domanda Controparte_2 proposta da nel giudizio di cui al n. R.G. 1744/2020 e dichiarava l'efficacia delle Parte_1 deliberazioni assembleari della del 26/08/2020, del 27/08/2020 e del Controparte_2 12/09/2020; condannava al pagamento delle spese processuali, con spese di Parte_1 CT a carico delle parti in solido.
Il Tribunale, in via preliminare, rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attrice, sollevata dai convenuti, in quanto non era stata offerta alcuna prova dell'asserita mancata denuntiatio nei loro confronti della cessione di quote intervenuta tra lo e la CP_5
il Tribunale riteneva infondata la contestazione di parte attrice della violazione del diritto Pt_1 di prelazione in relazione alla cessione di quote del e del in favore della , CP_3 CP_1 CP_4 in quanto la aveva prodotto il documento dal quale risultava che l'attrice aveva espresso il CP_4 proprio consenso al trasferimento di quote dal e dal in favore della , CP_3 CP_1 CP_4 rinunciando espressamente al diritto di prelazione;
a seguito del disconoscimento del detto documento effettuato dall'attrice, il CT nominato aveva accertato l'autenticità della sottoscrizione;
in conseguenza la deliberazione assembleare del 9/03/2020, asseritamente invalida perché partecipata e votata dalla cessionaria , era del tutto valida ed efficace, né CP_4 poteva essere configurato alcun abuso della maggioranza;
in relazione alle domande proposte nel procedimento riunito, il tribunale rilevava che, stante l'inadempienza dell'attrice all'obbligo di eseguire i conferimenti, con contratto ex art. 2466 cc del 31/7/20 era stata effettuata la vendita coattiva delle quote del socio moroso in favore del socio;
con successivo contratto del CP_4 7/08/2020 (Rep. 34.173), alienava alla società la proprietà dell'intera Controparte_4 CP_7 partecipazione del capitale sociale;
tenuto conto del fatto che la delibera assembleare con la quale si era provveduto alla nomina dell'amministratore era stata ritenuta pienamente valida, CP_8 ne conseguiva che lo stesso amministratore era pienamente legittimato ad attivare il meccanismo di esclusione di cui all'art. 2466 cc;
ne conseguiva che era pienamente valida la vendita coattiva ed il successivo trasferimento di quote in favore della;
il fatto che l'attrice con ricorso CP_7 ante causam ex art. 700 cpc aveva richiesto la sospensione dell'efficacia dei contratti di cessione ed il tribunale aveva accolto la domanda, sul presupposto che l'amministratore che aveva disposto la vendita coattiva non era legittimato, in quanto l'efficacia del suo atto di nomina era stata sospesa con ordinanza in data 10/6/20, confermata in sede di reclamo con provvedimento del 3/9/20, era superato dalla ritenuta piena legittimità del trasferimento di quote in favore della e della conseguente piena legittimità della deliberazione assembleare di nomina CP_4 dell'amministratore che aveva proceduto alla vendita coattiva.
proponeva appello avverso tale sentenza con citazione notificata Parte_1
l'8/4/23 e iscritta a ruolo il 16/04/2023, chiedendo l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello; Controparte_2 si costituiva , con comparsa depositata tempestivamente il 4/9/23, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello; proponeva appello incidentale, chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia della cessione delle quote intervenuta tra e CP_5 Pt_1
Pag. 3 a 6 Dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione proposta dall'appellante, ed assegnati i termini ex art. 352 cpc, con ordinanza del 22/5/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte, come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione del collegio.
2. In via preliminare va dato atto della regolare notificazione della citazione introduttiva a e a , che non si sono costituiti, motivo per cui ne deve Controparte_3 Controparte_4 essere dichiarata la contumacia.
3. I motivi di appello principale sono i seguenti:
I. illegittimità della sentenza impugnata per non avere il Tribunale di Campobasso valutato correttamente l'iter necessario per l'esercizio del diritto di prelazione;
II. illegittimità della sentenza impugnata per non avere il Tribunale di Campobasso tenuto conto del disconoscimento del documento denominato “rinuncia alla prelazione” rispetto a tutte le contestazioni mosse dall'appellante;
III. illegittimità della sentenza impugnata per non avere il Tribunale di Campobasso tenuto conto del provvedimento emesso nell'ambito del giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c. (reclamo RG Co 137/2021 – Pres. ) i cui effetti ormai stabili contrastano con la sentenza CP_10 Controparte_11 oggi impugnata, creando un contrasto tra le decisioni.
ha proposto, in via subordinata, appello incidentale, inteso alla Controparte_1 dichiarazione di inefficacia dell'atto di cessione delle quote tra e CP_5 Pt_1
4. I motivi di appello principale sono infondati e deve essere confermata la pronuncia di rigetto delle domande proposte nel procedimento n. 505/2020 RG e di rigetto delle domande proposte nel procedimento n. 1744/2020 RG.
5. Quanto al primo motivo di appello si contesta che il tribunale avrebbe motivato unicamente in relazione alla “rinuncia alla prelazione” ed avrebbe erroneamente ritenuta assorbita l'eccezione di mancato rispetto dell'iter della prelazione.
Il motivo è del tutto infondato.
Risulta accertato dalla CT (che ha accertato l'autografia della sottoscrizione) che la Pt_1 ha sottoscritto il documento con il quale ha espresso il proprio consenso alla cessione della quota del Caravante in favore della , con indicazione del prezzo della cessione, nonché ha espresso CP_4 il proprio consenso alla cessione della quote del in favore della , con indicazione del CP_1 CP_4 prezzo della cessione, rinunciando, expressis verbis, al diritto di prelazione a lei spettante ai sensi dell'art. 10 dello statuto, e dichiarando di essere stata preventivamente informata di tutte le condizioni della cessione.
Ciò premesso, la stessa affermazione di essere stata preventivamente informata rende del tutto ininfluente ai fini decisori la contestazione del mancato inoltro di una raccomandata AR;
è appena il caso di evidenziare che, ove pure voglia ritenersi il mancato rispetto dell'iter per l'esercizio della prelazione, che è preordinato alla manifestazione di volontà del titolare del diritto di avvalersi della prelazione o meno, tale circostanza è superata dallo stesso fatto dell'avvenuta manifestazione della volontà da parte del titolare del diritto, fatto che rende del tutto irrilevante l'iter procedimentale;
nessuna deduzione è stata effettuata sul pregiudizio concreto che l'attrice avrebbe sofferto in mancanza dell'osservanza dell'iter procedimentale.
6. Con il secondo motivo l'appellante deduce che il Tribunale, in relazione al documento
“rinuncia alla prelazione”, ha statuito solo in ordine alla sottoscrizione, omettendo ogni pronuncia su tutti gli altri disconoscimenti effettuati in relazione al documento in questione;
la ha Pt_1 ribadito in appello che “rinnega la genuinità del documento, ne contesta la paternità e ai sensi dell'art. 214 c.p.c. ne disconosce in radice l'esistenza sotto ogni profilo sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 5461/2006). L'appellante, sempre ai sensi dell'art. 214 c.p.c., disconosce anche tutte le firme e sottoscrizioni apposte in calce al documento prodotto dagli appellati. Inoltre, la Pt_1 contesta anche l'abuso della sottoscrizione che potrebbe essere stata apposta illegittimamente attraverso l'utilizzo distorto di strumenti informatici ovvero su fogli in bianco”.
Pag. 4 a 6 Il motivo è del tutto infondato. Per_ La ctu grafologica ha attestato la genuinità del documento in verificazione;
il CT dr. ha accertato che “la firma per cui è causa è autentica e pertanto effettivamente attribuibile all'attrice
in quanto da ella integralmente compilata e sottoscritta”. Parte_1
Ai sensi dell'art. 2702 cc il riconoscimento tacito e la verificazione attribuiscono alla scrittura privata il valore di piena prova della provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore.
Il riferimento dell'attrice all'art. 214 cpc è del tutto irrilevante, in quanto è stato effettuato il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 cpc ed è stata effettuata la relativa verificazione della sottoscrizione apposta sull'originale del documento, che è risultata autentica.
L'attrice ha contestato del tutto genericamente la genuinità del documento ed il fatto che la sottoscrizione potrebbe essere stata apposta con strumenti informatici;
il richiamo ai mezzi informatici è del tutto escluso dalla CT, che ha verificato l'autenticità della sottoscrizione apposta al documento esaminato nell'originale; quanto alla dedotta mancanza di genuinità non è stato neppure dedotto, né comprovato, in quale parte il documento non sia genuino;
per contestare la veridicità materiale di una clausola documentale materialmente apposta e, dunque, falsamente inserita nel contratto, è necessaria la proposizione di querela di falso volta a privare l'atto della prova della sua provenienza (Cass. 635/2024). Del tutto irrilevante è l'allegata apposizione di sottoscrizioni da parte di terzi del documento, venendo in rilievo unicamente la verificazione della sottoscrizione apposta al documento da parte dell'attrice.
7. Con il terzo motivo si contesta il fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del provvedimento emesso nel procedimento cautelare ex art. 700 cpc;
si deduce che il provvedimento avrebbe “effetti ormai stabili”, creando contrasto di giudicato con la sentenza impugnata.
Il motivo è del tutto infondato.
L'attrice ha proposto ricorso ex art. 700 cpc ante causam, richiedendo la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione della vendita di quote in data 31.7.2020 (vendita di quota del socio moroso ai sensi dell'art. 2466 c.c.) e della vendita di quote del 7.8.2020 ( trasferimento dal socio delle proprie quote alla;
il Tribunale in accoglimento della domanda cautelare CP_4 CP_7 con ordinanza in data 13/1/21 ha disposto la sospensione dell'efficacia degli atti di vendita;
l'appellante ha assunto che detto provvedimento è stato confermato in sede di reclamo (senza però produrre la relativa ordinanza); l'appellante assume che il provvedimento cautelare avrebbe effetti stabili e sarebbe in contrasto con la decisione assunta con la sentenza impugnata.
Il motivo è del tutto infondato;
l'art. 669 octies co. 6 cpc prevede che, nel caso di provvedimento di accoglimento di ricorso ex art. 700 cpc, ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito;
inoltre l'ultimo comma della disposizione indicata prevede che l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in diverso processo;
la ha proposto il giudizio Pt_1 di merito chiedendo la dichiarazione di illegittimità dell'acquisizione delle quote da parte della e l'illegittimità dell'acquisizione delle quote della e chiedendo CP_12 CP_7 conseguentemente la dichiarazione di illegittimità delle deliberazioni assembleari assunte dai soci non legittimati;
la stessa norma dell'art. 669 octies cpc chiarisce che il provvedimento ex art. 700 cpc è provvedimento cautelare, idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito;
è indubitabile che il successivo giudizio di merito, a cognizione piena, non sia vincolato dal precedente provvedimento cautelare, ma può concludersi con sentenza che sia di senso contrario al provvedimento reso in sede cautelare;
del resto lo stesso art. 669 decies cpc prevede espressamente la possibilità di revoca o modifica del provvedimento cautelare nel corso dell'istruzione del procedimento di merito. Ne consegue che nessun contrasto di decisioni può essere configurato.
Simili considerazioni devono essere effettuate in ordine all'ordinanza del Tribunale in composizione collegiale in data 3/9/2020 sul reclamo proposto dalla avverso il Parte_2 decreto ex art. 2378 c.c. emesso dal Tribunale di Campobasso in data 10 giugno 2020 con il quale è stata disposta la sospensione dell'esecuzione deliberazione assembleare del 09 marzo 2020; l'ordinanza emessa dal Tribunale collegiale ha rigettato il reclamo e ha confermato il decreto
Pag. 5 a 6 emesso in prime cure. Ciò premesso va rilevato che lo stesso art. 2378 cc prevede la natura provvisoria della sospensione, facendo espresso riferimento all'istaurazione del procedimento di merito, per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati, motivo per cui non può in alcun modo essere ritenuta la “stabilizzazione della decisione” e nessun contrasto di decisioni può essere ritenuto tra il provvedimento cautelare e la decisione definitiva adottata nel procedimento di merito.
8. Infine va rilevato che alcun abuso di potere può ritenersi comprovato sulla semplice asserzione che “la partecipazione assembleare del socio di minoranza è stata compromessa, nei fatti, dall'abuso del potere esercitato dal socio illegittimo di maggioranza” tenuto conto della ritenuta piena regolarità dei trasferimenti delle quote societarie e dell'insussistenza di alcuna violazione del diritto di prelazione in capo all'attrice; non sono stati neppure specificamente indicati i motivi per cui “la delibera assembleare risulti arbitrariamente e fraudolentemente preordinata alla lesione degli interessi dei soci di minoranza”, né è stata data alcuna prova al riguardo.
9. L'appello incidentale, espressamente dichiarato come subordinato, come riportato nella nota di precisazione delle conclusioni, è assorbito.
10. L'appellante, integralmente soccombente, va condannata a rimborsare alle parti appellate costituite le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore indeterminabile con complessità media della causa e dell'attività prestata.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 141/2023 pubblicata il 28/02/2023 dal Tribunale di Parte_1 Campobasso, sez. specializzata imprese, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento, in favore di , e Parte_1 Controparte_3 della delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Controparte_2
€ 12.156,00 per compensi per ciascuna parte, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 20/11/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
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