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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr. Biagio Politano consigliere dr. Pietro Scuteri consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 973 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 03/12/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(P.I. Parte_1
) in persona del legale rappresentante p.t rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv.to Enzo Paolini in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in
Cosenza viale della Repubblica n. 110;
APPELLANTE
E
1 (Part. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli avv.ti Silvia Cumino e Simona Vircillo dell'ufficio legale dell'Azienda in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio legale dell'Azienda in Cosenza viale degli Alimena;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 289/2023 del Tribunale di Cosenza pubblicata in data 16/02/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << L ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1104/2020 dell'intestato
Tribunale notificatole in data 28.09.2020 e con il quale le è stato intimato il pagamento in favore della Parte_1
della somma di €. 462.173,00 oltre spese legali ed interessi di
[...]
mora, in forza delle allegate fatture nn. 1502/2020 e 2059/2020 inerenti l'erogazione di prestazioni APA/PAC nei mesi di maggio e giugno 2020 in forza di contratto ex art. 8 quinquies D.Lvo 502/92. La società ricorrente ha resistito all'opposizione chiedendone il rigetto. Verificata la duplice iscrizione a ruolo dell'opposizione è stata disposta la riunione dei procedimenti in tal modo generati. Disattesa l'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto, la causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione.>>
§ 2. – Il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 289/2023 così statuiva: < accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo (n.1104/2020); spese compensate.>>
2 § 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:< Il credito vantato dalla ricorrente è risultato infondato in esito all'opposizione, per le ragioni, in fatto e diritto, che seguono. Nell'atto introduttivo la Cura istante, Pt_1
premesso di essere soggetto già titolare di Autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività sanitaria e di Accreditamento provvisorio per l'erogazione delle prestazioni di cui ai DCA Regione Calabria nn. 62/2018
82/2018, ha esposto: che il DCA 82/2019, avente ad oggetto “D.M. 2 aprile
2015 n. 70 -Riordino attività di chirurgia ambulatoriale – Accorpamenti
Prestazioni Ambulatoriali (APA)” ha stabilito che “le strutture di ricovero private accreditate che a seguito delle riconversioni/trasformazioni effettuate per l'adeguamento alla nuova rete ospedaliera di cui al DCA n. 64/2016, i cui posti letto sono stati totalmente riconvertiti in posti letto per post acuti e che quindi, allo stato, in mancanza della definizione dei requisiti oggi stabiliti con il presente provvedimento, non risultano accreditate per l'erogazione di prestazioni di chirurgia ambulatoriale complessa, ivi compresi gli accorpamenti di prestazioni ambulatoriali (APA), qualora intendano erogare prestazioni APA, dovranno provvedere ad adeguare le proprie strutture ai requisiti definiti nell'allegato 1) del presente atto e, conseguentemente, previa verifica del possesso dei requisiti medesimi, essere autorizzate e accreditate, fatta salva la disciplina transitoria di seguito indicata” ed inoltre che “con il presente provvedimento sono revocati in regime di autotutela tutti i precedenti DCA relativamente alla parte in cui è stato stabilito l'accreditamento provvisorio e definitivo post riconversione/trasformazione di “prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie alla erogazione di prestazioni APA/PAC già precedentemente erogate e nei limiti dei contratti purché siano stati mantenuti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi specifici” tenuto conto del fatto che tali requisiti sono stati definiti con l'adozione del presente provvedimento”; che con DCA n. 190/2019 il termine ultimo per la conclusione del percorso
3 di adeguamento per l'erogazione delle prestazioni APA-PAC è stato prorogato al 31 marzo 2020; che ben prima dello spirare del suddetto termine essa ha provveduto ad avviare l'iter burocratico necessario all'adeguamento, ottenendo parere favorevole dell' O.T.A., recepito dall con Parte_2
delibera n. 83/2020 e trasmesso alla Regione il 16.1.2020; che in data Parte 13.2.2020 è intervenuta la stipula con l di contratto ex art. 8 quinquies del d.lvo n. 502/92 per l' anno 2020; che, regolarmente erogate le prestazioni Parte per i mesi di maggio- ottobre 2020 ed emesse le fatture allegate, l' ne ha immotivatamente sospeso il pagamento;
che nonostante le sollecitazioni della stessa struttura commissariale il procedimento di accreditamento non è stato completato. Tanto esposto, la ricorrente ha rivendicato il pagamento delle prestazioni eseguite, inizialmente assumendo: che il contratto allegato
è stato stipulato in costanza di accreditamento provvisorio, non revocato;
che il mancato ottenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento imposti dal richiamato DCA è in via esclusiva imputabile al contegno dell'amministrazione preposta ed è comunque da ritenersi superato dalla stipula del contratto, implicante necessariamente il possesso di entrambi i Parte requisiti. L ha contestato la prospettazione e gli assunti della società istante, sostenendo l'inoperatività del contratto stipulato giuste le disposizioni normative e convenzionali che subordinano l'esercizio dell'attività sanitaria per conto del SSR alla titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale. Ciò posto, va osservato che la procedura amministrativa di rilascio dell'Autorizzazione ex art. 8 ter del Dlgs n. 502 del 1992, e dell'Accreditamento ex art. 8 quater del medesimo Dlgs è di esclusiva competenza della Regione (mentre le Aziende sanitarie ed ospedaliere sono deputate alla sola sottoscrizione degli accordi o contratti secondo lo schema tipo ex art. 8 quinquies del citato decreto legislativo). La normativa regionale di riferimento risiede nella L.R. n. 24/2008, modificata con la L.R. n. 8/2010, la cui attuazione, quanto agli accreditamenti, è stata
4 demandata ai regolamenti adottati con DCA n. 81 del 2016 e n. 118 del 2017; con DCA n. 70 del 2017, revocato dal DCA 95 del 2019, è stato istituito presso il Dipartimento Parte_3
l'Organismo Tecnicamente Accreditante cui spetta il compito, nell'ambito del processo di accreditamento, della gestione delle verifiche e dell'effettuazione della valutazione tecnica necessaria ai fini dell'accreditamento istituzionale. In base alla esposta normativa si osserva che: le prestazioni sanitarie possono essere erogate dalle strutture pubbliche o private solo allorché abbiano ottenuto l'Autorizzazione necessaria all'esercizio di attività sanitarie e successivamente l'Accreditamento istituzionale;
spetta alla Regione l'adozione del provvedimento conclusivo di
Accreditamento, tenuto conto del parere tecnico formulato da parte dell'O.T.A.; tale accreditamento, funzionale alla verifica del possesso, in capo a tali soggetti, di determinati requisiti minimi (c.d. standard) tecnici, ed organizzativi, oltre che della coerenza con la programmazione sanitaria regionale, costituisce qualificazione obbligatoria per le strutture e gli enti che, ottenuta l'autorizzazione, intendano erogare prestazioni sanitarie per conto del SSN;
la verifica di dette condizioni è infatti finalizzata ad assicurare la concreta attuazione delle scelte regionali di politica sanitaria che, fissati i livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti, individuano i bisogni sanitari della popolazione e selezionano le strutture atte al loro soddisfacimento nel rispetto dei vincoli di spesa;
solo il soggetto autorizzato ed accreditato può procedere alla stipulazione con le Aziende Sanitarie di
Accordi contrattuali aventi ad oggetto la erogazione delle prestazioni sanitarie a nome e per conto del SSN ed i costi a carico del Servizio. Alla stregua delle esposte disposizioni l'autorizzazione e l'accreditamento Parte costituiscono, in uno al contratto stipulato con l condizioni indefettibili per la valida erogazione delle prestazioni sanitarie da parte delle strutture private per conto del SSR. Ciò posto, va poi rilevato che il contratto
5 sottoscritto dalle parti in data del 13.02.2020 prevede: all'art. 1), lett. d) la dichiarazione della relativa alla titolarità dell'autorizzazione Parte_1
all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale rilasciati con DPGR n. 21 dell'11.02.2013 n. 62 e n. 62 del 27.02.2018 e DCA n. 82 del 2018, avente, come detto, carattere provvisorio;
all'art. 12) (“Risoluzione per grave inadempimento”), comma 1 lett. d) la statuizione che il contratto si ritiene risolto ipso iure nell'ipotesi di “diniego definitivo e/o revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento definitivo” ; al comma 3) la previsione che “In caso di sospensione dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento si determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto”; al successivo comma 5) l'ulteriore previsione che: “La sospensione non consente di porre a carico del SSR la produzione erogata dalla struttura”; all'art. 14, comma 2) la dichiarazione che “l'Erogatore si impegna ad adeguarsi a eventuali ulteriori requisiti che fossero richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla stipula del presente contratto, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative”. Tanto osservato, risulta incontroverso che : con
D.C.A. n. 62 e n. 82 del 2018 la è stata autorizzata Controparte_2
provvisoriamente alla riconversione in Struttura Assistenziale specialistica nella branca di oculistica ed all'erogazione di prestazioni di Chirurgia ambulatoriale complessa (APA/PAC) afferenti alla branca specialistica di
Oculistica; con DCA n. 82 del 2019 è stato assegnato un termine per il necessario adeguamento, l'autorizzazione e l'accreditamento, al contempo revocandosi tutti i precedenti DCA di accreditamento provvisorio e definitivo post riconversione/trasformazione di "prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie alla erogazione di prestazioni APA/PAC già precedentemente erogate e nei limiti dei contratti purché siano stati mantenuti i requisisti strutturali, tecnologici e organizzativi specifici'; con
DCA n. 190/2019 il termine per la conclusione del percorso di adeguamento
6 ai requisiti stabiliti dal DCA 82/2019 per l'acquisizione dell'Autorizzazione
e l'Accreditamento per l'erogazione delle prestazioni APA-PAC è stato prorogato al 31.3.2020; a tale data la non ha Controparte_2
ottenuto i provvedimenti amministrativi de quibus;
le prestazioni fatturate sono state rese in tale contesto. Stanti le esposte disposizioni normative e convenzionali la revoca dell'accreditamento provvisorio, univocamente disposta con DCA 82 del 2019 ed il mancato rilascio della nuova autorizzazione e del nuovo accreditamento prescritti hanno determinato la cessazione della operatività del contratto e la non remunerabilità delle prestazioni, ciò nonostante, rese dalla struttura, di cui alle fatture allegate in monitorio. Nessuna valenza suppletiva può essere a tal fine attribuita all'ottenimento del parere favorevole dell'O.T.A. e della relativa presa d'atto da parte dell trattandosi di atti (resi da soggetto diverso da Parte_2
quello cui è attribuito il potere di rilascio dei provvedimenti definitivi) che si collocano in una fase endo-procedimentale, non necessariamente implicanti il rilascio dell'accreditamento e comunque non idonei a supplire alla sua mancata adozione. Neppure può accordarsi rilevanza alle deduzioni dell'istante circa l'imputabilità del mancato rilascio alla Regione, considerato, in via assorbente che tale assunto non è affatto riscontrato;
di contro, dall'incontestato contenuto della nota prot. n. 339048 del 20.10.2020 del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria- Settore 2 –
Accreditamenti ed Autorizzazioni- indirizzata al Commissario ad acta per il
Piano di Rientro della Regione Calabria e dai rilievi di cui nella sentenza del
Tar Calabria n.703/2021 risulta, per un verso, la grave incompiutezza istruttoria della richiesta di accreditamento avanzata dalla Parte_1
in quanto proposta addirittura in carenza di preventiva richiesta di
[...]
autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e di autorizzazione comunale alla realizzazione della struttura ex art. 8 ter del Dlgs n. 502 del
1992 e L-24/2008, e per altro verso, l'adozione, da parte della regione di
7 iniziative volte al superamento dell'impasse ed alla definizione positiva della procedura. Vanno altresì disattesi gli assunti della società istante secondo i quali l'accreditamento provvisorio non è stato revocato dal DCA n. 82/2019 ovvero esso è stato prorogato per effetto dell'emanazione di successivi DCA nn. 51/2021, 111/2019, 190/2019 e 11/2022. Al riguardo devono condividersi gli assorbenti rilievi di cui nella pronuncia del Tar Calabria n.
332/2022 (resa su ricorso della avverso il silenzio serbato dalla Parte_1
Regione su istanza del 29 marzo 2021 con cui la società chiedeva di confermare, siccome contestato dall che la proroga degli Parte_4
accreditamenti previsti dal DCA n.51 /2021 aveva avuto effetto anche nei suoi riguardi), stando ai quali il decreto commissariale 82/19, in forza del quale la struttura richiedente affermava che il proprio accreditamento fosse in scadenza il 31 marzo 2020, non ha avuto in realtà come oggetto la proroga dell'accreditamento, ma l'adeguamento delle strutture sanitarie già accreditate al riordino dell'attività chirurgica ambulatoriale e degli accorpamenti di prestazioni ambulatoriali. Sicché se è vero che, fino all'accertamento dell'avvenuto adeguamento – con il procedimento delineato dal decreto –, le strutture sanitarie private già accreditate sono state autorizzate provvisoriamente a operare per conto del servizio sanitario regionale, ciò non significa che il loro accreditamento, in realtà venuto meno in seguito del riordino, fosse in scadenza al 31 marzo 2021. Ne consegue che la proroga degli accreditamenti in scadenza a partire dal 31 gennaio 2020, disposta con il decreto n. 51 del 2021, non può aver avuto effetto nei confronti della Casa di Cura ricorrente (che peraltro – allo stato – non risultava nemmeno titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria). Il che travolge ogni possibilità di ritenere l'operatività di successive proroghe. Fermo quanto esposto, con riferimento alla pure assunta operatività della proroga disposta con DCA 11/2022 alle strutture cui si applica la disciplina transitoria del DCA n. 82/2019, per come espresso
8 nella nota a firma del Dirigente di Settore della Regione Calabria, in atti, va osservato che nessuna vincolatività può essere attribuita alla dichiarazione, proveniente da soggetto privo del potere di rappresentare ed obbligare l'ente territoriale e che comunque la richiamata disciplina transitoria riguarda le strutture per le quali la stipula di contratti (per gli anni 2019 e 2020) in Parte conseguenza dell'accertamento da parte dell del mantenimento dei requisiti, dato non rilevabile nella specie in base al contratto, che figura sottoscritto sul solo presupposto della titolarità di accreditamento provvisorio. Quanto infine al richiamo, nelle note conclusive, del DCA n.
139/2022 emesso in corso di causa e recante l'accreditamento della , Pt_1
si osserva che ogni deduzione sul punto appare tardiva, in quanto versata in atti deputati esclusivamente alla esposizione riassuntiva delle difese svolte,
e che in ogni caso l'atto amministrativo non è stato prodotto per tempo (e neppure in allegato alle conclusionali) ed il suo contenuto e la sua portata, per quanto emerge dalle rispettive conclusionali e repliche, sono controversi, il che ne preclude l'utile valutazione. Ne discende, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo. La peculiare natura e la novità delle questioni trattate conducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese di giudizio.>>
§ 4. – Ha proposto appello Parte_1
formulando un motivo di gravame, di seguito illustrato.
[...]
Rassegnava le seguenti conclusioni:<
Giudiziaria adita accogliere integralmente il presente appello per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, disattesa e respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 289/2023 resa inter partes dal Tribunale di Cosenza
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Carmen Misasi R.G.
n. 3797/2020, pubblicata il 17 febbraio 2023 non notificata e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo n. 1104/2020 emesso dal Tribunale di
9 Cosenza oltre interessi successivi ex d.lvo 231/2002 e spese di entrambi i gradi di giudizio.>>
§ 4.1 – Si costituiva l per chiedere Controparte_1
il rigetto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni: <
l'adita Corte Voglia: - accertare e dichiarare che l'appello è inammissibile e/o illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto in riferimento a ciascuna delle domande ivi avanzate con conferma della sentenza n. 289/2023 emessa dal Tribunale di Cosenza a definizione del procedimento avente rg. n.
3797/2020; - condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio.>>
§ 4.2 – La Corte all'udienza di prima comparizione, provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 1° dicembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Le parti hanno depositato le note nei termini assegnati.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della decisione della stessa all'udienza del 3 dicembre 2025 e la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso riportandosi.
§ 4.5 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – il motivo di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Violazione dell'art. 116 c.p.c., erronea valutazione di mezzi istruttori>> l'appellante lamenta la valutazione incompleta da parte del Tribunale della documentazione prodotta. Ha
10 evidenziato che in data 16 febbraio 2020 veniva comunicata ad essa Casa di
Cura la proposta contrattuale che essa istante sottoscriveva nella convinzione che il procedimento fosse concluso ed opinando che: << diversamente non sarebbe stato possibile proporre alcun contratto>> da parte della PA. Ha specificato che nel contratto proposto non era prevista alcuna condizione sospensiva relativa alla ancora mancante (alla data della stipula del 16 febbraio 2020) delibera di accreditamento definitivo;
ha dedotto che nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre 2020 ad essa Pt_1
venivano chieste le prestazioni, veniva validata la produzione, venivano
[...]
chiesti ed accettati i c.d. “ flussi” delle prestazioni erogate, venivano richieste le fatture ed inviati i tamponi per l'effettuazione dei test su pazienti necessitanti gli interventi. Ha evidenziato che la conclusione del procedimento amministrativo da parte della Regione Calabria sarebbe dovuta avvenire entro il 31 marzo 2020; che dopo il blocco dei pagamenti motivato sulla base della mancanza del provvedimento di accreditamento, essa Pt_1
Parte aveva ripetutamente sollecitato l' ad eseguire il pagamento e la
[...]
Regione a concludere il procedimento, diffide del 1.09.2020 (all. 14),
28/09/2020 (all. 15). 30.09.2020 (all. 16), 16.10.2020 (all. 17) e del
20.10.2020 (all. 18) rimaste prive di risposta;
che il Tribunale non aveva considerato che dal parere dell'OTA erano trascorsi otto mesi e la Regione era rimasta silente facendo scadere il termine del 31 marzo dalla stessa fissato.
Con ulteriore profilo censurava il passo motivazionale in cui il Tribunale aveva ritenuto << neppure può accordarsi rilevanza alle deduzioni dell'istante circa l'imputabilità del mancato rilascio alla Regione, considerato in via assorbente che tale assunto non è affatto riscontrato>> e sosteneva che, al contrario, il DCA n. 111/2019 era rilevante al pari del DCA n. 11/2022 ( che trascriveva per la parte di interesse alle pagine 23 e 24 dell'atto di appello) perché chiaramente faceva riferimento alla circostanza che la mancata conclusione dei procedimenti di autorizzazione ed accreditamento per le
11 prestazioni APA-PAC poteva comportare la sospensione dell'erogazione delle attività di chirurgia ambulatoriale complesse e degli accorpamenti di prestazioni ambulatoriali in un contesto in cui le strutture ospedaliere non erano in grado di assicurare dette prestazioni. Censurava il passo motivazionale in cui il Tribunale aveva valorizzato il contenuto della nota prot. n. 339048 dal 20 ottobre 2020 ( pag. 24 atto di appello) del Dipartimento
Tutela della Salute della Regione Calabria settore 2 indirizzata al
Commissario ad acta per il piano di rientro della Regione Calabria significando che essa faceva generico riferimento ad << una serie di atti e documenti >> asseritamente mancanti che tuttavia non venivano specificati, Parte peraltro senza che il Tribunale avesse considerato che OTA e avevano già accertato e dichiarato che la era in possesso di tutti Parte_1
i requisiti per autorizzazione ed accreditamento. Sosteneva che, ove il
Tribunale avesse compreso il contenuto della documentazione versata in atti, avrebbe emesso statuizione di segno contrario in quanto dall'esame degli atti emergeva che la fino alla conclusione dell'iter Controparte_2
Parte accreditamento era legittimata ad erogare prestazioni per conto del .
Segnalava che a seguito del riordino disposto con il DCA n. 82/2019, che aveva imposto alle strutture di conseguire un nuovo provvedimento di autorizzazione e accreditamento, essa aveva avviato le Parte_1
procedure per l'accreditamento definitivo ottenendo il parere favorevole dell'OTA; che la procedura di accreditamento doveva concludersi entro il 31 luglio 2019, termine che veniva prorogato al 31 dicembre 2019 con il DCA
n. 111/2019 e successivamente al 31.03 2020 con il DCA n. 190/2019; che non avendo la regione Calabria completato le procedure era intervenuto il
DCA n. 11/2022 con cui veniva stabilito di prorogare i provvedimenti di accreditamento per le prestazioni di APA -PAC in scadenza tra il 31.03.2020 ed il 31.3.2022; sosteneva che, alla luce di tale decreto, l'autorizzazione per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale della branca di
12 oculistica e per le prestazioni APA-PAC concesse ad essa casa di Cura con i
DCA Regione Calabria n. 62/2018 e n. 82/2018 doveva intendersi prorogata sino al 31.03.2022 atteso che << la mancata e ritardata conclusione (...) avrebbe potuto comportare la sospensione dell'erogazione delle attività
(…)>> ( cfr. pag. 28 appello). Sosteneva che dai DCA in esame emergeva che la revoca dell'accreditamento provvisoria, univocamente disposta con il
DCA n. 82/2019, era stata sterilizzata con i successivi DCA emessi dalla
Regione Calabria proprio per impedire che ciò potesse comportare una sospensione delle prestazioni APA -PAC; evidenziava che i DCA suddetti e il n. 11/2022 dimostravano che la era legittimata ad erogare le Parte_1
prestazioni in forza del contratto del 13.2.2020. Segnalava che tale interpretazione veniva condivisa dalla stessa Regione Calabria settore 2 autorizzazione ed accreditamenti che in risposta alla pec dell del 29 Pt_6
marzo 2022 aveva confermato che: << le strutture alle quali si applica la disciplina transitoria di cui al DCA n. 82/2019 e che non hanno ancora ottenuto il provvedimento definitivo di autorizzazione/accreditamento in quanto l'iter procedurale è in corso, beneficiano dell'ultima proroga disposta con DCA n. 11/2022>> (prodotta in primo grado con deposito telematico del giorno 8 settembre 2022). Sosteneva che il Tribunale aveva errato nel valorizzare e ritenere assorbenti i rilievi di cui alla pronuncia TAR Calabria
n. 333/2022 dal momento che essa aveva ad oggetto altro DCA e sottolineava che il DCA n. 139/22, richiamato in conclusionale, confermava la tesi sostenuta in giudizio sicché il Tribunale avrebbe dovuto tenerne conto ai fini di una più corretta interpretazione delle documentazione già prodotta in atti atteso che il DCA n. 139/2022 richiamava i DCA n. 111/19, n. 190/2019 e
11/2022 in virtù dei quali essa era stata beneficiaria di ripetute Parte_1
proroghe della scadenza del proprio titolo di accreditamento, il cui rinnovo era stato tempestivamente avviato e non concluso per ritardi burocratici
13 imputabili alla sola regione Calabria che l'aveva legittimata ad erogare le prestazioni.
§ 6 – questioni preliminari
Preliminarmente va dichiarata ammissibile la produzione documentale del
DCA n. 139/2022 del 19/10/2022 effettuata dall'appellante nel presente grado quale doc. 17.
Trattasi di documento formatosi nel corso del giudizio di primo grado successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie ed all'udienza di precisazione delle conclusioni e non prodotto avanti al Tribunale di Cosenza.
Si legge, invero, nel terz'ultimo capoverso della sentenza di prime cure qui impugnata: << quanto al richiamo nelle note conclusive, del CDA n.
139/2022 emesso in corso di causa e recante l'accreditamento della Pt_1
si osserva che ogni deduzione sul punto appare tardiva, in quanto versata in atti deputati esclusivamente alle esposizione riassuntiva delle difese svolte e che, in ogni caso l'atto amministrativo non è stato prodotto per tempo (e neppure in allegato alle conclusionali) ed il suo contenuto e la sua portata, per quanto emerge dalle rispettive conclusionali e replica, sono controversi il che ne preclude l'utile valutazione.>>
Osserva la Corte che dallo storico del giudizio di prime cure emerge che il
Tribunale all'udienza del 1° luglio 2021 aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 maggio 2022; successivamente con decreto fuori udienza del 30 marzo 2022 differiva l'udienza di precisazione delle conclusioni al 15.9.2022, disponendone la trattazione cartolare, con termine fino a 5 giorni prima per il deposito telematico di note scritte.
Il DCA n. 139/2022 risulta emesso in data 19 ottobre 2022 ed è dunque di formazione successiva;
esso non veniva prodotto dalle parti con le comparse 14 Parte conclusionali depositate, rispettivamente, in data 11.11.2022 per l opponente e il 4.11.2022 per la casa di Cura opposta che tuttavia ne faceva così menzione: < Il recentissimo DCA n. 139/2022, recante l'accreditamento della chiude la questione dal momento che Pt_1
chiarisce come la linea amministrativa della e gli argomenti posti a Pt_1
base della sua difesa nel presente contenzioso fossero – e siano – quelli giusti ed esattamente riepilogati e richiamati nella loro valenza in maniera identica a quanto sin dal primo momento sostenuto dalla difesa della deducente. Parte (…)>> a cui seguivano le repliche in data 5 dicembre 2022 dell e del 2 dicembre 2022 della . Parte_1
Le parti nemmeno in allegato a detti atti di replica conclusivi hanno prodotto il documento di formazione successiva alla precisazione delle conclusioni, all'evidenza in possesso di entrambe, che ne commentavano nei propri atti il Parte contenuto e così < Oggetto del decreto 139/2022 è solo l'accreditamento provvisorio della per Controparte_3
l'esercizio di prestazioni APA/PAC per la branca di oculistica già autorizzate con DDG n. 4084 del 13.04.2022. Dalla mera lettura del decreto si evince chiaramente che non è alcun riferimento al riconoscimento della validità ed efficacia ai sensi del dlgs 502 del 1992 del contratto anno 2020. In altre parole, il DCA 139 del 2022 contiene previsioni che varranno per il 2022!
Controparte, viceversa, ritiene che il mero richiamo alle proroghe disposte dai vari DCA n. 111/2019, n. 190/2019 e n. 11/2022 contenuto nel DCA 139 del 2022 provi che la aveva il diritto di Controparte_3
erogare le prestazioni nel 2020. Tale assunto non può trovare accoglimento e, sul punto, ci si riporta nuovamente al pronunciamento del Tar Calabria che ha già chiarito le previsioni dei DDCCAA che si sono susseguiti nel tempo con la sentenza n. 332 del 2022 già allegata agli atti.>>; e < Parte_1
In tal senso Tar Calabria AN sentenza n. 332 del 2022 che si allega.
Bene. Ma la sentenza 332/2022 riguardava, come detto, l'applicabilità del
15 DCA 51/2021, e richiama, nel passaggio sopra riportato il DCA 82/2019. Le proroghe di cui – ormai è pacifico – beneficia la deducente sono state disposte senza soluzione di continuità con i DCA 111/2019, 190/2019 e
11/2022 (vedasi DCA 139/2022 secondo capoverso del “premesso che”).
Anche su questo equivoco, finalmente chiarito, deciderà il Tribunale. La deducente si riporta a quanto illustrato in conclusionale ma non può esimersi dal commentare un altro incredibile passaggio della conclusionale di controparte laddove è detto che “dalla mera lettura del decreto (il DCA
139/2022 nde) si evince chiaramente che non vi è alcun riferimento al riconoscimento della validità ed efficacia ai sensi del d.lgs 502 del 1992 del contratto anno 2020”.- Come se il DCA 139/2022 (che contiene con voluta e plateale evidenza l'indicazione dei precedenti DCA con i quali è stata prorogata la validità della autorizzazione e dell'accreditamento della
[...]
potesse/dovesse contenere anche un “riconoscimento” della validità Pt_1
Parte ed “efficacia” di un contratto 2020 stipulato tra altre parti – cioè e Casa di cura – sulla base dei provvedimenti regionali di proroga confermato dallo stesso DCA 139.->>
La sentenza di prime cure è quindi correttamente motivata in quanto il
Tribunale non avrebbe potuto tenere in considerazione e valutare un documento mai prodotto dalle parti che ne riassumevano il contenuto mantenendo posizioni contrastanti.
Va osservato, altresì, che alcun obbligo sussisteva a carico delle parti di produrre un documento di formazione successiva finanche all'udienza di precisazione delle conclusioni, sicché la produzione documentale effettuata nel presente grado va ammessa in considerazione del principio enunciato da
Cass. n. 7977/2022: < grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel
16 giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c..>>
§ 7 – L'analisi del motivo ha chiesto ed ottenuto nel mese di settembre 2020 Parte_1
decreto ingiuntivo per le prestazioni APA- PAC erogate nei mesi di maggio
-giugno 2020.
Con il DCA n. 82/19 dell'8 maggio 2019 la Regione Calabria ha imposto che le strutture private che intendevano erogare le prestazioni suddette si dotassero di un nuovo accreditamento.
Ai fini di causa rilevano i punti 8 e 11 strutturati autonomamente ma con termini identici di proroga sino al 31.03.2020, per come meglio infra.
Il DCA n. 82/19 decreta: << 8) STABILIRE che le strutture private di ricovero di cui ai precedenti punto 6) e 7) che intendono erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale complessa e accorpamenti di prestazioni ambulatoriali (APA) dovranno concludere, entro il 31 luglio 2019, il percorso di adeguamento ai requisiti stabiliti dal presente provvedimento al fine di acquisire l 'autorizzazione e l'accreditamento per l 'erogazione delle prestazioni di cui trattasi. 11) STABILIRE, in via transitoria, che le strutture Parte private di ricovero per le quali le avendo accertato il mantenimento dei requisiti, hanno conseguentemente proceduto alla stipula del contratto 2019,
17 possono erogare le prestazioni di cui trattasi fino al 31 luglio 2019 e per un massimo del 50% del budget lora assegnato.>>
Il DCA n. 111/2019 del 25 luglio 2019 avente ad oggetto << proroga termini
– parziale rettifica DCA n. 82/19, DM 2 aprile 2015 n. 70 riordino attività di chirurgia ambulatoriale – APA stabiliva al punto 2 che: << i termini di cui ai punti 8 e 11 del DCA n. 82/2019 già fissati per il 31 luglio 2019 sono prorogati al 31 dicembre 2019.>>
Il DCA n. 190/2019 del 20 dicembre 2019 concede un'ulteriore proroga: <<
DECRETA Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono riportate quale parte integrante e sostanziale, di:1) CONFERMARE quanto già stabilito con il DCA n. 82/2019 in materia di riordino delle attività di chirurgia ambulatoriale complessa e degli accorpamenti di prestazioni ambulatoriali (APA) e di requisiti strutturali, tecnologici-impiantistici ed organizzativi ad essi correlati e indicati nell'Allegato 1) del DCA stesso n.
82/2019. 2) STABILIRE, che i termini di cui ai punti 8 ed 11 del DCA n.
82/2019, già fissati per il 31 luglio 2019 e prorogati al 31 dicembre 2019, vengono ulteriormente prorogati al 31 marzo 2020;
Il DCA n. 11/2022 del 24 febbraio 2022 viene prodotto dalla Parte_1
con le note dell'8 settembre 2022 in relazione all'udienza del 15.9.2022.
Parte opponente con le note del 13 settembre 2022 ne ha eccepito la tardività
e ha dichiarato di non accettare il contraddittorio.
Osserva, in primo luogo, la Corte che il documento va ammesso nel presente grado quale documento nuovo;
trattasi, invero, di documento di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie di primo grado per il quale valgono le osservazioni già svolte al paragrafo 6. La produzione nel presente grado è pertanto ammissibile ed esso va scrutinato.
18 Il DCA n. 11/2022 avente ad oggetto DM 2 aprile 2015 n. 70 riordino attività di chirurgia ambulatoriale – APA-PAC – proroga termini – DCA n. 190 del
12 dicembre 2019 decreta :<< di confermare quanto già stabilito con il DCA
n. 82/2019 in materia di riordino delle attività di chirurgia ambulatoriale complessa e degli accorpamenti di prestazioni ambulatoriali ( APA.PAC) e in ordine ai requisiti strutturali, tecnologici-impiantistici ed organizzativi ad essi correlati ed indicati nell'allegato 1) del predetto decreto;
di prorogare i provvedimenti di accreditamento per le prestazioni APA-PAC in scadenza tra il 31 marzo 2020 ed il 31 marzo 2022 per i novanta giorni successivi, tenuto conto dello stato di emergenza da Covid- 19, cui farà seguito la conclusione del procedimento di autorizzazione e/o accreditamento, salvo diverse disposizioni che verranno adottate anche al dine di fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica.>>
Tanto premesso osserva il Collegio che nel suddetto DCA risulta prorogato il solo termine per il provvedimento di accreditamento per le prestazioni
APA-PAC in scadenza tra il 31 marzo 2020 ed il 31 marzo 2022 e non si rinviene la proroga della disciplina transitoria di cui all'art. 11 del DCA n.
82/19 che espressamente stabiliva che, appunto in via transitoria, alle strutture venisse consentito di erogare le prestazioni di cui trattasi fino al medesimo termine concesso per ottenere l'accreditamento originariamente fissato dall'art. 8 al 31 luglio 2019 e prorogato con il DCA n. 111/2019 al 31 dicembre 2019 (essendovi espresso richiamo sia al punto 8 che al punto 11) ed infine al 31 marzo 2020, così come statuito con il DCA n. 190/2019 del
20 dicembre 2019 che proroga espressamente entrambi i termini.
Va considerato che trattasi di termini distinti che afferiscono a procedure distinte, l'una la nuova procedura di accreditamento (art. 8), l'altra relativa all'erogazione, in via transitoria, delle prestazioni (art. 11); proroghe concesse, per entrambi i procedimenti, con i DCA n. 111/19 e n. 190/2019
19 sino al 31 marzo 2020. Il successivo DCA n. 11/2022 ha prorogato solo il primo termine, nulla disponendo per il secondo benché nella premessa risulti espressamente indicato che:<< la mancata conclusione del procedimento di autorizzazione e accreditamento per le prestazioni APA-PAC potrebbe comportare la sospensione dell'erogazione delle attività di chirurgia ambulatoriale complessa e degli accorpamenti di prescrizioni ambulatoriali richieste dai pazienti calabresi>>, ma che non ha trovato espressione in una disposizione di proroga della fase transitoria regolata espressamente ed autonomamente dall'art.11.
Si osserva, infine, che ha ripetutamente adito la giurisdizione Parte_1
amministrativa senza mai ottenere un provvedimento favorevole.
Invero, la sentenza Tar Calabria n. 703/2021 pubblicata in data 3 marzo 2021 ha escluso che sull'istanza di del 20 giugno 2019, prot. Parte_1
2334523, di accreditamento all'erogazione di prestazioni APA si sia formato il silenzio inadempimento.
La sentenza Tar Calabria n. 332/2022 pubblicata il 28/02/2022 che ha pronunciato << sull'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria
e dall sull'istanza presentata dalla , in Parte_2 Parte_1
data 29 marzo 2021, in relazione all'applicazione della proroga dell'accreditamento istituzionale prevista dal Decreto del Commissario ad acta del 22 marzo 2021 n. 51, anche a seguito della notifica dell'atto di diffida alla conclusione del procedimento del 7 agosto 2021;>> ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La sentenza Tar Calabria n. 974/2022 pubblicata il 9/06/2022 pronuncia sul ricorso proposto dalla per l'annullamento della deliberazione Parte_1
dell n. 73/2021 e previo accertamento della legittimazione Parte_2
della ricorrente a erogare prestazioni in favore del servizio sanitario regionale nelle more del pendente procedimento di rinnovo 20 dell'accreditamento istituzionale;
>> è di mero rito avendo la ricorrente dichiarato di rinunciare al giudizio.
Ne discende che la risulta autorizzata con il DDG n. Parte_1
4084 del 13 aprile 2022 all'erogazione di prestazioni APA-PAC nella branca oculistica e risulta accreditata definitivamente, su istanza del 22 maggio
2022, con DCA 139/2022 del 19/10/2022.
Sulla scorta di quanto sopra esposto si osserva che, mentre la proroga per ottenere l'accreditamento risulta concessa con il DCA n. 11/2022 ed il procedimento si è perfezionato nella vigenza di dette proroghe;
tuttavia, non si rinviene in atti identica proroga per le prestazioni APA-PAC concessa in via transitoria e prorogata utilmente solo sino al 31.03.2020. Rimangono quindi escluse le prestazioni relative ai mesi di maggio e giugno 2020 la cui remunerazione viene richiesta con il decreto ingiuntivo. Né, si osserva, il decreto n. 139/2022 di accreditamento dispone per le mensilità in oggetto.
La sentenza va pertanto confermata, con motivazione parzialmente integrata per effetto della ammissione dei documenti nuovi, di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie di primo grado.
§ 8. – Le spese del grado possono venir compensate in ragione della novità delle questioni.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n.
26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
21 La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Pt_2
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Cosenza n.
[...]
289/2023 pubblicata in data 16/02/2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. spese del grado compensate;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di AN sezione seconda nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr. Biagio Politano consigliere dr. Pietro Scuteri consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 973 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 03/12/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(P.I. Parte_1
) in persona del legale rappresentante p.t rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv.to Enzo Paolini in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in
Cosenza viale della Repubblica n. 110;
APPELLANTE
E
1 (Part. Iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli avv.ti Silvia Cumino e Simona Vircillo dell'ufficio legale dell'Azienda in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio legale dell'Azienda in Cosenza viale degli Alimena;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 289/2023 del Tribunale di Cosenza pubblicata in data 16/02/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << L ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1104/2020 dell'intestato
Tribunale notificatole in data 28.09.2020 e con il quale le è stato intimato il pagamento in favore della Parte_1
della somma di €. 462.173,00 oltre spese legali ed interessi di
[...]
mora, in forza delle allegate fatture nn. 1502/2020 e 2059/2020 inerenti l'erogazione di prestazioni APA/PAC nei mesi di maggio e giugno 2020 in forza di contratto ex art. 8 quinquies D.Lvo 502/92. La società ricorrente ha resistito all'opposizione chiedendone il rigetto. Verificata la duplice iscrizione a ruolo dell'opposizione è stata disposta la riunione dei procedimenti in tal modo generati. Disattesa l'istanza di provvisoria esecutività del decreto opposto, la causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione.>>
§ 2. – Il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 289/2023 così statuiva: < accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo (n.1104/2020); spese compensate.>>
2 § 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:< Il credito vantato dalla ricorrente è risultato infondato in esito all'opposizione, per le ragioni, in fatto e diritto, che seguono. Nell'atto introduttivo la Cura istante, Pt_1
premesso di essere soggetto già titolare di Autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività sanitaria e di Accreditamento provvisorio per l'erogazione delle prestazioni di cui ai DCA Regione Calabria nn. 62/2018
82/2018, ha esposto: che il DCA 82/2019, avente ad oggetto “D.M. 2 aprile
2015 n. 70 -Riordino attività di chirurgia ambulatoriale – Accorpamenti
Prestazioni Ambulatoriali (APA)” ha stabilito che “le strutture di ricovero private accreditate che a seguito delle riconversioni/trasformazioni effettuate per l'adeguamento alla nuova rete ospedaliera di cui al DCA n. 64/2016, i cui posti letto sono stati totalmente riconvertiti in posti letto per post acuti e che quindi, allo stato, in mancanza della definizione dei requisiti oggi stabiliti con il presente provvedimento, non risultano accreditate per l'erogazione di prestazioni di chirurgia ambulatoriale complessa, ivi compresi gli accorpamenti di prestazioni ambulatoriali (APA), qualora intendano erogare prestazioni APA, dovranno provvedere ad adeguare le proprie strutture ai requisiti definiti nell'allegato 1) del presente atto e, conseguentemente, previa verifica del possesso dei requisiti medesimi, essere autorizzate e accreditate, fatta salva la disciplina transitoria di seguito indicata” ed inoltre che “con il presente provvedimento sono revocati in regime di autotutela tutti i precedenti DCA relativamente alla parte in cui è stato stabilito l'accreditamento provvisorio e definitivo post riconversione/trasformazione di “prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie alla erogazione di prestazioni APA/PAC già precedentemente erogate e nei limiti dei contratti purché siano stati mantenuti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi specifici” tenuto conto del fatto che tali requisiti sono stati definiti con l'adozione del presente provvedimento”; che con DCA n. 190/2019 il termine ultimo per la conclusione del percorso
3 di adeguamento per l'erogazione delle prestazioni APA-PAC è stato prorogato al 31 marzo 2020; che ben prima dello spirare del suddetto termine essa ha provveduto ad avviare l'iter burocratico necessario all'adeguamento, ottenendo parere favorevole dell' O.T.A., recepito dall con Parte_2
delibera n. 83/2020 e trasmesso alla Regione il 16.1.2020; che in data Parte 13.2.2020 è intervenuta la stipula con l di contratto ex art. 8 quinquies del d.lvo n. 502/92 per l' anno 2020; che, regolarmente erogate le prestazioni Parte per i mesi di maggio- ottobre 2020 ed emesse le fatture allegate, l' ne ha immotivatamente sospeso il pagamento;
che nonostante le sollecitazioni della stessa struttura commissariale il procedimento di accreditamento non è stato completato. Tanto esposto, la ricorrente ha rivendicato il pagamento delle prestazioni eseguite, inizialmente assumendo: che il contratto allegato
è stato stipulato in costanza di accreditamento provvisorio, non revocato;
che il mancato ottenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento imposti dal richiamato DCA è in via esclusiva imputabile al contegno dell'amministrazione preposta ed è comunque da ritenersi superato dalla stipula del contratto, implicante necessariamente il possesso di entrambi i Parte requisiti. L ha contestato la prospettazione e gli assunti della società istante, sostenendo l'inoperatività del contratto stipulato giuste le disposizioni normative e convenzionali che subordinano l'esercizio dell'attività sanitaria per conto del SSR alla titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale. Ciò posto, va osservato che la procedura amministrativa di rilascio dell'Autorizzazione ex art. 8 ter del Dlgs n. 502 del 1992, e dell'Accreditamento ex art. 8 quater del medesimo Dlgs è di esclusiva competenza della Regione (mentre le Aziende sanitarie ed ospedaliere sono deputate alla sola sottoscrizione degli accordi o contratti secondo lo schema tipo ex art. 8 quinquies del citato decreto legislativo). La normativa regionale di riferimento risiede nella L.R. n. 24/2008, modificata con la L.R. n. 8/2010, la cui attuazione, quanto agli accreditamenti, è stata
4 demandata ai regolamenti adottati con DCA n. 81 del 2016 e n. 118 del 2017; con DCA n. 70 del 2017, revocato dal DCA 95 del 2019, è stato istituito presso il Dipartimento Parte_3
l'Organismo Tecnicamente Accreditante cui spetta il compito, nell'ambito del processo di accreditamento, della gestione delle verifiche e dell'effettuazione della valutazione tecnica necessaria ai fini dell'accreditamento istituzionale. In base alla esposta normativa si osserva che: le prestazioni sanitarie possono essere erogate dalle strutture pubbliche o private solo allorché abbiano ottenuto l'Autorizzazione necessaria all'esercizio di attività sanitarie e successivamente l'Accreditamento istituzionale;
spetta alla Regione l'adozione del provvedimento conclusivo di
Accreditamento, tenuto conto del parere tecnico formulato da parte dell'O.T.A.; tale accreditamento, funzionale alla verifica del possesso, in capo a tali soggetti, di determinati requisiti minimi (c.d. standard) tecnici, ed organizzativi, oltre che della coerenza con la programmazione sanitaria regionale, costituisce qualificazione obbligatoria per le strutture e gli enti che, ottenuta l'autorizzazione, intendano erogare prestazioni sanitarie per conto del SSN;
la verifica di dette condizioni è infatti finalizzata ad assicurare la concreta attuazione delle scelte regionali di politica sanitaria che, fissati i livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti, individuano i bisogni sanitari della popolazione e selezionano le strutture atte al loro soddisfacimento nel rispetto dei vincoli di spesa;
solo il soggetto autorizzato ed accreditato può procedere alla stipulazione con le Aziende Sanitarie di
Accordi contrattuali aventi ad oggetto la erogazione delle prestazioni sanitarie a nome e per conto del SSN ed i costi a carico del Servizio. Alla stregua delle esposte disposizioni l'autorizzazione e l'accreditamento Parte costituiscono, in uno al contratto stipulato con l condizioni indefettibili per la valida erogazione delle prestazioni sanitarie da parte delle strutture private per conto del SSR. Ciò posto, va poi rilevato che il contratto
5 sottoscritto dalle parti in data del 13.02.2020 prevede: all'art. 1), lett. d) la dichiarazione della relativa alla titolarità dell'autorizzazione Parte_1
all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale rilasciati con DPGR n. 21 dell'11.02.2013 n. 62 e n. 62 del 27.02.2018 e DCA n. 82 del 2018, avente, come detto, carattere provvisorio;
all'art. 12) (“Risoluzione per grave inadempimento”), comma 1 lett. d) la statuizione che il contratto si ritiene risolto ipso iure nell'ipotesi di “diniego definitivo e/o revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento definitivo” ; al comma 3) la previsione che “In caso di sospensione dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento si determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto”; al successivo comma 5) l'ulteriore previsione che: “La sospensione non consente di porre a carico del SSR la produzione erogata dalla struttura”; all'art. 14, comma 2) la dichiarazione che “l'Erogatore si impegna ad adeguarsi a eventuali ulteriori requisiti che fossero richiesti per effetto di normativa nazionale e/o regionale intervenuta successivamente alla stipula del presente contratto, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative”. Tanto osservato, risulta incontroverso che : con
D.C.A. n. 62 e n. 82 del 2018 la è stata autorizzata Controparte_2
provvisoriamente alla riconversione in Struttura Assistenziale specialistica nella branca di oculistica ed all'erogazione di prestazioni di Chirurgia ambulatoriale complessa (APA/PAC) afferenti alla branca specialistica di
Oculistica; con DCA n. 82 del 2019 è stato assegnato un termine per il necessario adeguamento, l'autorizzazione e l'accreditamento, al contempo revocandosi tutti i precedenti DCA di accreditamento provvisorio e definitivo post riconversione/trasformazione di "prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie alla erogazione di prestazioni APA/PAC già precedentemente erogate e nei limiti dei contratti purché siano stati mantenuti i requisisti strutturali, tecnologici e organizzativi specifici'; con
DCA n. 190/2019 il termine per la conclusione del percorso di adeguamento
6 ai requisiti stabiliti dal DCA 82/2019 per l'acquisizione dell'Autorizzazione
e l'Accreditamento per l'erogazione delle prestazioni APA-PAC è stato prorogato al 31.3.2020; a tale data la non ha Controparte_2
ottenuto i provvedimenti amministrativi de quibus;
le prestazioni fatturate sono state rese in tale contesto. Stanti le esposte disposizioni normative e convenzionali la revoca dell'accreditamento provvisorio, univocamente disposta con DCA 82 del 2019 ed il mancato rilascio della nuova autorizzazione e del nuovo accreditamento prescritti hanno determinato la cessazione della operatività del contratto e la non remunerabilità delle prestazioni, ciò nonostante, rese dalla struttura, di cui alle fatture allegate in monitorio. Nessuna valenza suppletiva può essere a tal fine attribuita all'ottenimento del parere favorevole dell'O.T.A. e della relativa presa d'atto da parte dell trattandosi di atti (resi da soggetto diverso da Parte_2
quello cui è attribuito il potere di rilascio dei provvedimenti definitivi) che si collocano in una fase endo-procedimentale, non necessariamente implicanti il rilascio dell'accreditamento e comunque non idonei a supplire alla sua mancata adozione. Neppure può accordarsi rilevanza alle deduzioni dell'istante circa l'imputabilità del mancato rilascio alla Regione, considerato, in via assorbente che tale assunto non è affatto riscontrato;
di contro, dall'incontestato contenuto della nota prot. n. 339048 del 20.10.2020 del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria- Settore 2 –
Accreditamenti ed Autorizzazioni- indirizzata al Commissario ad acta per il
Piano di Rientro della Regione Calabria e dai rilievi di cui nella sentenza del
Tar Calabria n.703/2021 risulta, per un verso, la grave incompiutezza istruttoria della richiesta di accreditamento avanzata dalla Parte_1
in quanto proposta addirittura in carenza di preventiva richiesta di
[...]
autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e di autorizzazione comunale alla realizzazione della struttura ex art. 8 ter del Dlgs n. 502 del
1992 e L-24/2008, e per altro verso, l'adozione, da parte della regione di
7 iniziative volte al superamento dell'impasse ed alla definizione positiva della procedura. Vanno altresì disattesi gli assunti della società istante secondo i quali l'accreditamento provvisorio non è stato revocato dal DCA n. 82/2019 ovvero esso è stato prorogato per effetto dell'emanazione di successivi DCA nn. 51/2021, 111/2019, 190/2019 e 11/2022. Al riguardo devono condividersi gli assorbenti rilievi di cui nella pronuncia del Tar Calabria n.
332/2022 (resa su ricorso della avverso il silenzio serbato dalla Parte_1
Regione su istanza del 29 marzo 2021 con cui la società chiedeva di confermare, siccome contestato dall che la proroga degli Parte_4
accreditamenti previsti dal DCA n.51 /2021 aveva avuto effetto anche nei suoi riguardi), stando ai quali il decreto commissariale 82/19, in forza del quale la struttura richiedente affermava che il proprio accreditamento fosse in scadenza il 31 marzo 2020, non ha avuto in realtà come oggetto la proroga dell'accreditamento, ma l'adeguamento delle strutture sanitarie già accreditate al riordino dell'attività chirurgica ambulatoriale e degli accorpamenti di prestazioni ambulatoriali. Sicché se è vero che, fino all'accertamento dell'avvenuto adeguamento – con il procedimento delineato dal decreto –, le strutture sanitarie private già accreditate sono state autorizzate provvisoriamente a operare per conto del servizio sanitario regionale, ciò non significa che il loro accreditamento, in realtà venuto meno in seguito del riordino, fosse in scadenza al 31 marzo 2021. Ne consegue che la proroga degli accreditamenti in scadenza a partire dal 31 gennaio 2020, disposta con il decreto n. 51 del 2021, non può aver avuto effetto nei confronti della Casa di Cura ricorrente (che peraltro – allo stato – non risultava nemmeno titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria). Il che travolge ogni possibilità di ritenere l'operatività di successive proroghe. Fermo quanto esposto, con riferimento alla pure assunta operatività della proroga disposta con DCA 11/2022 alle strutture cui si applica la disciplina transitoria del DCA n. 82/2019, per come espresso
8 nella nota a firma del Dirigente di Settore della Regione Calabria, in atti, va osservato che nessuna vincolatività può essere attribuita alla dichiarazione, proveniente da soggetto privo del potere di rappresentare ed obbligare l'ente territoriale e che comunque la richiamata disciplina transitoria riguarda le strutture per le quali la stipula di contratti (per gli anni 2019 e 2020) in Parte conseguenza dell'accertamento da parte dell del mantenimento dei requisiti, dato non rilevabile nella specie in base al contratto, che figura sottoscritto sul solo presupposto della titolarità di accreditamento provvisorio. Quanto infine al richiamo, nelle note conclusive, del DCA n.
139/2022 emesso in corso di causa e recante l'accreditamento della , Pt_1
si osserva che ogni deduzione sul punto appare tardiva, in quanto versata in atti deputati esclusivamente alla esposizione riassuntiva delle difese svolte,
e che in ogni caso l'atto amministrativo non è stato prodotto per tempo (e neppure in allegato alle conclusionali) ed il suo contenuto e la sua portata, per quanto emerge dalle rispettive conclusionali e repliche, sono controversi, il che ne preclude l'utile valutazione. Ne discende, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo. La peculiare natura e la novità delle questioni trattate conducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese di giudizio.>>
§ 4. – Ha proposto appello Parte_1
formulando un motivo di gravame, di seguito illustrato.
[...]
Rassegnava le seguenti conclusioni:<
Giudiziaria adita accogliere integralmente il presente appello per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto, disattesa e respinta ogni contraria istanza, riformare la sentenza n. 289/2023 resa inter partes dal Tribunale di Cosenza
Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Carmen Misasi R.G.
n. 3797/2020, pubblicata il 17 febbraio 2023 non notificata e di conseguenza confermare il decreto ingiuntivo n. 1104/2020 emesso dal Tribunale di
9 Cosenza oltre interessi successivi ex d.lvo 231/2002 e spese di entrambi i gradi di giudizio.>>
§ 4.1 – Si costituiva l per chiedere Controparte_1
il rigetto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni: <
l'adita Corte Voglia: - accertare e dichiarare che l'appello è inammissibile e/o illegittimo e/o infondato in fatto e/o in diritto in riferimento a ciascuna delle domande ivi avanzate con conferma della sentenza n. 289/2023 emessa dal Tribunale di Cosenza a definizione del procedimento avente rg. n.
3797/2020; - condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio.>>
§ 4.2 – La Corte all'udienza di prima comparizione, provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 1° dicembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Le parti hanno depositato le note nei termini assegnati.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della decisione della stessa all'udienza del 3 dicembre 2025 e la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori delle parti che hanno concluso riportandosi.
§ 4.5 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – il motivo di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Violazione dell'art. 116 c.p.c., erronea valutazione di mezzi istruttori>> l'appellante lamenta la valutazione incompleta da parte del Tribunale della documentazione prodotta. Ha
10 evidenziato che in data 16 febbraio 2020 veniva comunicata ad essa Casa di
Cura la proposta contrattuale che essa istante sottoscriveva nella convinzione che il procedimento fosse concluso ed opinando che: << diversamente non sarebbe stato possibile proporre alcun contratto>> da parte della PA. Ha specificato che nel contratto proposto non era prevista alcuna condizione sospensiva relativa alla ancora mancante (alla data della stipula del 16 febbraio 2020) delibera di accreditamento definitivo;
ha dedotto che nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre 2020 ad essa Pt_1
venivano chieste le prestazioni, veniva validata la produzione, venivano
[...]
chiesti ed accettati i c.d. “ flussi” delle prestazioni erogate, venivano richieste le fatture ed inviati i tamponi per l'effettuazione dei test su pazienti necessitanti gli interventi. Ha evidenziato che la conclusione del procedimento amministrativo da parte della Regione Calabria sarebbe dovuta avvenire entro il 31 marzo 2020; che dopo il blocco dei pagamenti motivato sulla base della mancanza del provvedimento di accreditamento, essa Pt_1
Parte aveva ripetutamente sollecitato l' ad eseguire il pagamento e la
[...]
Regione a concludere il procedimento, diffide del 1.09.2020 (all. 14),
28/09/2020 (all. 15). 30.09.2020 (all. 16), 16.10.2020 (all. 17) e del
20.10.2020 (all. 18) rimaste prive di risposta;
che il Tribunale non aveva considerato che dal parere dell'OTA erano trascorsi otto mesi e la Regione era rimasta silente facendo scadere il termine del 31 marzo dalla stessa fissato.
Con ulteriore profilo censurava il passo motivazionale in cui il Tribunale aveva ritenuto << neppure può accordarsi rilevanza alle deduzioni dell'istante circa l'imputabilità del mancato rilascio alla Regione, considerato in via assorbente che tale assunto non è affatto riscontrato>> e sosteneva che, al contrario, il DCA n. 111/2019 era rilevante al pari del DCA n. 11/2022 ( che trascriveva per la parte di interesse alle pagine 23 e 24 dell'atto di appello) perché chiaramente faceva riferimento alla circostanza che la mancata conclusione dei procedimenti di autorizzazione ed accreditamento per le
11 prestazioni APA-PAC poteva comportare la sospensione dell'erogazione delle attività di chirurgia ambulatoriale complesse e degli accorpamenti di prestazioni ambulatoriali in un contesto in cui le strutture ospedaliere non erano in grado di assicurare dette prestazioni. Censurava il passo motivazionale in cui il Tribunale aveva valorizzato il contenuto della nota prot. n. 339048 dal 20 ottobre 2020 ( pag. 24 atto di appello) del Dipartimento
Tutela della Salute della Regione Calabria settore 2 indirizzata al
Commissario ad acta per il piano di rientro della Regione Calabria significando che essa faceva generico riferimento ad << una serie di atti e documenti >> asseritamente mancanti che tuttavia non venivano specificati, Parte peraltro senza che il Tribunale avesse considerato che OTA e avevano già accertato e dichiarato che la era in possesso di tutti Parte_1
i requisiti per autorizzazione ed accreditamento. Sosteneva che, ove il
Tribunale avesse compreso il contenuto della documentazione versata in atti, avrebbe emesso statuizione di segno contrario in quanto dall'esame degli atti emergeva che la fino alla conclusione dell'iter Controparte_2
Parte accreditamento era legittimata ad erogare prestazioni per conto del .
Segnalava che a seguito del riordino disposto con il DCA n. 82/2019, che aveva imposto alle strutture di conseguire un nuovo provvedimento di autorizzazione e accreditamento, essa aveva avviato le Parte_1
procedure per l'accreditamento definitivo ottenendo il parere favorevole dell'OTA; che la procedura di accreditamento doveva concludersi entro il 31 luglio 2019, termine che veniva prorogato al 31 dicembre 2019 con il DCA
n. 111/2019 e successivamente al 31.03 2020 con il DCA n. 190/2019; che non avendo la regione Calabria completato le procedure era intervenuto il
DCA n. 11/2022 con cui veniva stabilito di prorogare i provvedimenti di accreditamento per le prestazioni di APA -PAC in scadenza tra il 31.03.2020 ed il 31.3.2022; sosteneva che, alla luce di tale decreto, l'autorizzazione per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale della branca di
12 oculistica e per le prestazioni APA-PAC concesse ad essa casa di Cura con i
DCA Regione Calabria n. 62/2018 e n. 82/2018 doveva intendersi prorogata sino al 31.03.2022 atteso che << la mancata e ritardata conclusione (...) avrebbe potuto comportare la sospensione dell'erogazione delle attività
(…)>> ( cfr. pag. 28 appello). Sosteneva che dai DCA in esame emergeva che la revoca dell'accreditamento provvisoria, univocamente disposta con il
DCA n. 82/2019, era stata sterilizzata con i successivi DCA emessi dalla
Regione Calabria proprio per impedire che ciò potesse comportare una sospensione delle prestazioni APA -PAC; evidenziava che i DCA suddetti e il n. 11/2022 dimostravano che la era legittimata ad erogare le Parte_1
prestazioni in forza del contratto del 13.2.2020. Segnalava che tale interpretazione veniva condivisa dalla stessa Regione Calabria settore 2 autorizzazione ed accreditamenti che in risposta alla pec dell del 29 Pt_6
marzo 2022 aveva confermato che: << le strutture alle quali si applica la disciplina transitoria di cui al DCA n. 82/2019 e che non hanno ancora ottenuto il provvedimento definitivo di autorizzazione/accreditamento in quanto l'iter procedurale è in corso, beneficiano dell'ultima proroga disposta con DCA n. 11/2022>> (prodotta in primo grado con deposito telematico del giorno 8 settembre 2022). Sosteneva che il Tribunale aveva errato nel valorizzare e ritenere assorbenti i rilievi di cui alla pronuncia TAR Calabria
n. 333/2022 dal momento che essa aveva ad oggetto altro DCA e sottolineava che il DCA n. 139/22, richiamato in conclusionale, confermava la tesi sostenuta in giudizio sicché il Tribunale avrebbe dovuto tenerne conto ai fini di una più corretta interpretazione delle documentazione già prodotta in atti atteso che il DCA n. 139/2022 richiamava i DCA n. 111/19, n. 190/2019 e
11/2022 in virtù dei quali essa era stata beneficiaria di ripetute Parte_1
proroghe della scadenza del proprio titolo di accreditamento, il cui rinnovo era stato tempestivamente avviato e non concluso per ritardi burocratici
13 imputabili alla sola regione Calabria che l'aveva legittimata ad erogare le prestazioni.
§ 6 – questioni preliminari
Preliminarmente va dichiarata ammissibile la produzione documentale del
DCA n. 139/2022 del 19/10/2022 effettuata dall'appellante nel presente grado quale doc. 17.
Trattasi di documento formatosi nel corso del giudizio di primo grado successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie ed all'udienza di precisazione delle conclusioni e non prodotto avanti al Tribunale di Cosenza.
Si legge, invero, nel terz'ultimo capoverso della sentenza di prime cure qui impugnata: << quanto al richiamo nelle note conclusive, del CDA n.
139/2022 emesso in corso di causa e recante l'accreditamento della Pt_1
si osserva che ogni deduzione sul punto appare tardiva, in quanto versata in atti deputati esclusivamente alle esposizione riassuntiva delle difese svolte e che, in ogni caso l'atto amministrativo non è stato prodotto per tempo (e neppure in allegato alle conclusionali) ed il suo contenuto e la sua portata, per quanto emerge dalle rispettive conclusionali e replica, sono controversi il che ne preclude l'utile valutazione.>>
Osserva la Corte che dallo storico del giudizio di prime cure emerge che il
Tribunale all'udienza del 1° luglio 2021 aveva rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 maggio 2022; successivamente con decreto fuori udienza del 30 marzo 2022 differiva l'udienza di precisazione delle conclusioni al 15.9.2022, disponendone la trattazione cartolare, con termine fino a 5 giorni prima per il deposito telematico di note scritte.
Il DCA n. 139/2022 risulta emesso in data 19 ottobre 2022 ed è dunque di formazione successiva;
esso non veniva prodotto dalle parti con le comparse 14 Parte conclusionali depositate, rispettivamente, in data 11.11.2022 per l opponente e il 4.11.2022 per la casa di Cura opposta che tuttavia ne faceva così menzione: < Il recentissimo DCA n. 139/2022, recante l'accreditamento della chiude la questione dal momento che Pt_1
chiarisce come la linea amministrativa della e gli argomenti posti a Pt_1
base della sua difesa nel presente contenzioso fossero – e siano – quelli giusti ed esattamente riepilogati e richiamati nella loro valenza in maniera identica a quanto sin dal primo momento sostenuto dalla difesa della deducente. Parte (…)>> a cui seguivano le repliche in data 5 dicembre 2022 dell e del 2 dicembre 2022 della . Parte_1
Le parti nemmeno in allegato a detti atti di replica conclusivi hanno prodotto il documento di formazione successiva alla precisazione delle conclusioni, all'evidenza in possesso di entrambe, che ne commentavano nei propri atti il Parte contenuto e così < Oggetto del decreto 139/2022 è solo l'accreditamento provvisorio della per Controparte_3
l'esercizio di prestazioni APA/PAC per la branca di oculistica già autorizzate con DDG n. 4084 del 13.04.2022. Dalla mera lettura del decreto si evince chiaramente che non è alcun riferimento al riconoscimento della validità ed efficacia ai sensi del dlgs 502 del 1992 del contratto anno 2020. In altre parole, il DCA 139 del 2022 contiene previsioni che varranno per il 2022!
Controparte, viceversa, ritiene che il mero richiamo alle proroghe disposte dai vari DCA n. 111/2019, n. 190/2019 e n. 11/2022 contenuto nel DCA 139 del 2022 provi che la aveva il diritto di Controparte_3
erogare le prestazioni nel 2020. Tale assunto non può trovare accoglimento e, sul punto, ci si riporta nuovamente al pronunciamento del Tar Calabria che ha già chiarito le previsioni dei DDCCAA che si sono susseguiti nel tempo con la sentenza n. 332 del 2022 già allegata agli atti.>>; e < Parte_1
In tal senso Tar Calabria AN sentenza n. 332 del 2022 che si allega.
Bene. Ma la sentenza 332/2022 riguardava, come detto, l'applicabilità del
15 DCA 51/2021, e richiama, nel passaggio sopra riportato il DCA 82/2019. Le proroghe di cui – ormai è pacifico – beneficia la deducente sono state disposte senza soluzione di continuità con i DCA 111/2019, 190/2019 e
11/2022 (vedasi DCA 139/2022 secondo capoverso del “premesso che”).
Anche su questo equivoco, finalmente chiarito, deciderà il Tribunale. La deducente si riporta a quanto illustrato in conclusionale ma non può esimersi dal commentare un altro incredibile passaggio della conclusionale di controparte laddove è detto che “dalla mera lettura del decreto (il DCA
139/2022 nde) si evince chiaramente che non vi è alcun riferimento al riconoscimento della validità ed efficacia ai sensi del d.lgs 502 del 1992 del contratto anno 2020”.- Come se il DCA 139/2022 (che contiene con voluta e plateale evidenza l'indicazione dei precedenti DCA con i quali è stata prorogata la validità della autorizzazione e dell'accreditamento della
[...]
potesse/dovesse contenere anche un “riconoscimento” della validità Pt_1
Parte ed “efficacia” di un contratto 2020 stipulato tra altre parti – cioè e Casa di cura – sulla base dei provvedimenti regionali di proroga confermato dallo stesso DCA 139.->>
La sentenza di prime cure è quindi correttamente motivata in quanto il
Tribunale non avrebbe potuto tenere in considerazione e valutare un documento mai prodotto dalle parti che ne riassumevano il contenuto mantenendo posizioni contrastanti.
Va osservato, altresì, che alcun obbligo sussisteva a carico delle parti di produrre un documento di formazione successiva finanche all'udienza di precisazione delle conclusioni, sicché la produzione documentale effettuata nel presente grado va ammessa in considerazione del principio enunciato da
Cass. n. 7977/2022: < grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel
16 giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c..>>
§ 7 – L'analisi del motivo ha chiesto ed ottenuto nel mese di settembre 2020 Parte_1
decreto ingiuntivo per le prestazioni APA- PAC erogate nei mesi di maggio
-giugno 2020.
Con il DCA n. 82/19 dell'8 maggio 2019 la Regione Calabria ha imposto che le strutture private che intendevano erogare le prestazioni suddette si dotassero di un nuovo accreditamento.
Ai fini di causa rilevano i punti 8 e 11 strutturati autonomamente ma con termini identici di proroga sino al 31.03.2020, per come meglio infra.
Il DCA n. 82/19 decreta: << 8) STABILIRE che le strutture private di ricovero di cui ai precedenti punto 6) e 7) che intendono erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale complessa e accorpamenti di prestazioni ambulatoriali (APA) dovranno concludere, entro il 31 luglio 2019, il percorso di adeguamento ai requisiti stabiliti dal presente provvedimento al fine di acquisire l 'autorizzazione e l'accreditamento per l 'erogazione delle prestazioni di cui trattasi. 11) STABILIRE, in via transitoria, che le strutture Parte private di ricovero per le quali le avendo accertato il mantenimento dei requisiti, hanno conseguentemente proceduto alla stipula del contratto 2019,
17 possono erogare le prestazioni di cui trattasi fino al 31 luglio 2019 e per un massimo del 50% del budget lora assegnato.>>
Il DCA n. 111/2019 del 25 luglio 2019 avente ad oggetto << proroga termini
– parziale rettifica DCA n. 82/19, DM 2 aprile 2015 n. 70 riordino attività di chirurgia ambulatoriale – APA stabiliva al punto 2 che: << i termini di cui ai punti 8 e 11 del DCA n. 82/2019 già fissati per il 31 luglio 2019 sono prorogati al 31 dicembre 2019.>>
Il DCA n. 190/2019 del 20 dicembre 2019 concede un'ulteriore proroga: <<
DECRETA Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono riportate quale parte integrante e sostanziale, di:1) CONFERMARE quanto già stabilito con il DCA n. 82/2019 in materia di riordino delle attività di chirurgia ambulatoriale complessa e degli accorpamenti di prestazioni ambulatoriali (APA) e di requisiti strutturali, tecnologici-impiantistici ed organizzativi ad essi correlati e indicati nell'Allegato 1) del DCA stesso n.
82/2019. 2) STABILIRE, che i termini di cui ai punti 8 ed 11 del DCA n.
82/2019, già fissati per il 31 luglio 2019 e prorogati al 31 dicembre 2019, vengono ulteriormente prorogati al 31 marzo 2020;
Il DCA n. 11/2022 del 24 febbraio 2022 viene prodotto dalla Parte_1
con le note dell'8 settembre 2022 in relazione all'udienza del 15.9.2022.
Parte opponente con le note del 13 settembre 2022 ne ha eccepito la tardività
e ha dichiarato di non accettare il contraddittorio.
Osserva, in primo luogo, la Corte che il documento va ammesso nel presente grado quale documento nuovo;
trattasi, invero, di documento di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie di primo grado per il quale valgono le osservazioni già svolte al paragrafo 6. La produzione nel presente grado è pertanto ammissibile ed esso va scrutinato.
18 Il DCA n. 11/2022 avente ad oggetto DM 2 aprile 2015 n. 70 riordino attività di chirurgia ambulatoriale – APA-PAC – proroga termini – DCA n. 190 del
12 dicembre 2019 decreta :<< di confermare quanto già stabilito con il DCA
n. 82/2019 in materia di riordino delle attività di chirurgia ambulatoriale complessa e degli accorpamenti di prestazioni ambulatoriali ( APA.PAC) e in ordine ai requisiti strutturali, tecnologici-impiantistici ed organizzativi ad essi correlati ed indicati nell'allegato 1) del predetto decreto;
di prorogare i provvedimenti di accreditamento per le prestazioni APA-PAC in scadenza tra il 31 marzo 2020 ed il 31 marzo 2022 per i novanta giorni successivi, tenuto conto dello stato di emergenza da Covid- 19, cui farà seguito la conclusione del procedimento di autorizzazione e/o accreditamento, salvo diverse disposizioni che verranno adottate anche al dine di fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica.>>
Tanto premesso osserva il Collegio che nel suddetto DCA risulta prorogato il solo termine per il provvedimento di accreditamento per le prestazioni
APA-PAC in scadenza tra il 31 marzo 2020 ed il 31 marzo 2022 e non si rinviene la proroga della disciplina transitoria di cui all'art. 11 del DCA n.
82/19 che espressamente stabiliva che, appunto in via transitoria, alle strutture venisse consentito di erogare le prestazioni di cui trattasi fino al medesimo termine concesso per ottenere l'accreditamento originariamente fissato dall'art. 8 al 31 luglio 2019 e prorogato con il DCA n. 111/2019 al 31 dicembre 2019 (essendovi espresso richiamo sia al punto 8 che al punto 11) ed infine al 31 marzo 2020, così come statuito con il DCA n. 190/2019 del
20 dicembre 2019 che proroga espressamente entrambi i termini.
Va considerato che trattasi di termini distinti che afferiscono a procedure distinte, l'una la nuova procedura di accreditamento (art. 8), l'altra relativa all'erogazione, in via transitoria, delle prestazioni (art. 11); proroghe concesse, per entrambi i procedimenti, con i DCA n. 111/19 e n. 190/2019
19 sino al 31 marzo 2020. Il successivo DCA n. 11/2022 ha prorogato solo il primo termine, nulla disponendo per il secondo benché nella premessa risulti espressamente indicato che:<< la mancata conclusione del procedimento di autorizzazione e accreditamento per le prestazioni APA-PAC potrebbe comportare la sospensione dell'erogazione delle attività di chirurgia ambulatoriale complessa e degli accorpamenti di prescrizioni ambulatoriali richieste dai pazienti calabresi>>, ma che non ha trovato espressione in una disposizione di proroga della fase transitoria regolata espressamente ed autonomamente dall'art.11.
Si osserva, infine, che ha ripetutamente adito la giurisdizione Parte_1
amministrativa senza mai ottenere un provvedimento favorevole.
Invero, la sentenza Tar Calabria n. 703/2021 pubblicata in data 3 marzo 2021 ha escluso che sull'istanza di del 20 giugno 2019, prot. Parte_1
2334523, di accreditamento all'erogazione di prestazioni APA si sia formato il silenzio inadempimento.
La sentenza Tar Calabria n. 332/2022 pubblicata il 28/02/2022 che ha pronunciato << sull'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria
e dall sull'istanza presentata dalla , in Parte_2 Parte_1
data 29 marzo 2021, in relazione all'applicazione della proroga dell'accreditamento istituzionale prevista dal Decreto del Commissario ad acta del 22 marzo 2021 n. 51, anche a seguito della notifica dell'atto di diffida alla conclusione del procedimento del 7 agosto 2021;>> ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La sentenza Tar Calabria n. 974/2022 pubblicata il 9/06/2022 pronuncia sul ricorso proposto dalla per l'annullamento della deliberazione Parte_1
dell n. 73/2021 e previo accertamento della legittimazione Parte_2
della ricorrente a erogare prestazioni in favore del servizio sanitario regionale nelle more del pendente procedimento di rinnovo 20 dell'accreditamento istituzionale;
>> è di mero rito avendo la ricorrente dichiarato di rinunciare al giudizio.
Ne discende che la risulta autorizzata con il DDG n. Parte_1
4084 del 13 aprile 2022 all'erogazione di prestazioni APA-PAC nella branca oculistica e risulta accreditata definitivamente, su istanza del 22 maggio
2022, con DCA 139/2022 del 19/10/2022.
Sulla scorta di quanto sopra esposto si osserva che, mentre la proroga per ottenere l'accreditamento risulta concessa con il DCA n. 11/2022 ed il procedimento si è perfezionato nella vigenza di dette proroghe;
tuttavia, non si rinviene in atti identica proroga per le prestazioni APA-PAC concessa in via transitoria e prorogata utilmente solo sino al 31.03.2020. Rimangono quindi escluse le prestazioni relative ai mesi di maggio e giugno 2020 la cui remunerazione viene richiesta con il decreto ingiuntivo. Né, si osserva, il decreto n. 139/2022 di accreditamento dispone per le mensilità in oggetto.
La sentenza va pertanto confermata, con motivazione parzialmente integrata per effetto della ammissione dei documenti nuovi, di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie di primo grado.
§ 8. – Le spese del grado possono venir compensate in ragione della novità delle questioni.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n.
26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
21 La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Parte_1 Pt_2
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Cosenza n.
[...]
289/2023 pubblicata in data 16/02/2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. spese del grado compensate;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di AN sezione seconda nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
22