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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/10/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6695/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6695/2023, pendente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZO FA
ricorrente e
(c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. FLORIDIA MONFORTE, unitamente P.IVA_1
e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari: l'Avv De Rosa Donato, e/o l'avv. Ceccarelli
Sandra, e/o l'avv. , l'avv. Intorcia Giovanna, e/o Avv. Geron Matteo, Controparte_2
e/o Avv. Giuseppe Dell'Aversana e/o Avv. Laura Sarno e/o Avv. Anna Napoli e/o Avv.
MA OS SP resistente Oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione, il sig. ha impugnato dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l'Ordinanza Ingiunzione n. 2716/2022 dell'importo di € 6.917,45
(comprensiva di spese di notificazione), emessa dall' per le Controparte_1
seguenti violazioni: Art. 3, commi 3 e 3 ter, decreto-legge 22 Febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni dalla legge 23 Aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 151: per aver occupato senza la preventiva comunicazione al centro per l'impiego, i lavoratori subordinati: sig.
sig. il 31/1/2018, chiedendo, previa sospensione Persona_1 Controparte_3
della sua efficacia esecutiva, in via preliminare dichiararsi inammissibile l'atto impugnato per mancata audizione dei testi e dell'istante, per prescrizione della pretesa e tardività della notifica ex art 14 l. 689/99 e, nel merito, dichiarare nulla e/o annullare la predetta ordinanza ingiunzione.
A sostegno della propria pretesa, ha affermato che erroneamente i sig.ri Per_1 CP_3
sarebbero stati considerati lavoratori subordinati non regolarizzati in quanto gli stessi, suoi conoscenti, si sarebbero offerti di aiutarlo, in maniera saltuaria ed autonoma, ad effettuare piccoli lavori di manutenzione presso un capannone di sua proprietà, avendo pregressa esperienza lavorativa come manovali.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_1
quanto infondato sia in fatto che in diritto ed evidenziando che dalle dichiarazioni dei due lavoratori emergeva senza ombra di dubbio la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato privo di regolarizzazione.
La causa, istruita mediante l'escussione del sig. , viene così decisa Controparte_3
sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni preliminari sollevate dal ricorrente, in quanto è ormai pacifico alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite
(Cass., S.U. del 28/01/10 n° 1786) che la mancata audizione degli interessati in fase amministrativa non determini la nullità della successiva ordinanza ingiunzione;
inoltre,
l'ordinanza risulta correttamente notificata nel termine di 90 giorni dalla asserita violazione e la prescrizione quinquennale non appare maturata alla luce della sequela procedimentale (verbale di accertamento notificato il 23/3/2018 e ordinanza ingiunzione notificata il 22/12/2022).
Nel merito, il caso in esame ha oggetto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato in riferimento ai due lavoratori sopra indicati.
Ebbene, la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c.c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato gli elementi, essenziali o complementari, che devono sussistere ai fini della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, non potendo la natura subordinata del rapporto di lavoro costituire oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum.
In primis, è fondamentale dimostrare il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore, mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante. Tale vincolo di subordinazione può essere desunto, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo notevolmente attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari nell'ambito di un apprezzamento globale quali: il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.
In tema di riparto degli oneri probatori, nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione è pacifico che sia l'amministrazione ad essere gravata della prova del fatto costitutivo del suo diritto, ossia dei presupposti fattuali dell'illecito amministrativo e della corretta applicazione della sanzione, mentre l'opponente è tenuto solo a dimostrare i fatti impediti, modificativi ed estintivi dell'effetto giuridico dedotto in giudizio, come si evince dalla L. cit., art. 6, comma 11, e art. 7, comma 10, secondo cui “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente” (v. Cass. ord. 24/1/2019, n.1921).
Quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, deve rilevarsi che, se è vero che i verbali redatti dall'ispettorato non fanno mai prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni, è però altrettanto vero che, ai sensi degli artt. 2699-2700 c.c., gli stessi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020).
In proposito, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 24208/2020) ha ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, precisando che gli stessi sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, secondo il proprio libero convincimento, può optare per privilegiarli rispetto a successive testimonianze contrastanti in quanto resi nell'immediatezza del fatto oppure, al contrario, attribuire maggior peso probatorio alle testimonianze rese nel giudizio nel pieno contraddittorio tra le parti “…. in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari – considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati”
Ebbene, in sede di accertamento i lavoratori hanno rilasciato le dichiarazioni di seguito riportate.
Il sig. dichiarava: “di essere alle dipendenze della ditta Persona_1 Parte_1
da oggi e di trovarsi in questo luogo di lavoro da oggi in qualità di operaio. Sono venuto in questo cantiere da questa mattina insieme al signor , Controparte_3
siamo stati incaricati dal sig. proprietario di questo locale di eseguire Parte_1
i lavori di pittura. Tutte le attrezzature da lavoro e l'occorrente per i lavori di pittura sono del proprietario dei locali sig. Non ho ancora pattuito un Parte_1
compenso”.
Il sig. riferiva: “di essere alle dipendenze della ditta Pisanelli Sirio Controparte_3
da oggi, di trovarsi in questo luogo di lavoro da oggi in qualità di pittore. Di essere diretto e controllato lo svolgimento delle prestazioni di lavoro dal sig. Parte_1
precisava altresì : “dichiaro che è il mio primo giorno di lavoro in questo cantiere. Mio TO , mi ha detto che il sig. aveva bisogno una Persona_1 Parte_1
persona che si occupasse della pittura nell'esercizio commerciale e mi ha detto di venire qui oggi. Oggi sono arrivato alle 9:30 e mi sono occupato di preparare il materiale per iniziare a pitturare. Non ho firmato il contratto di lavoro né ricevuto il tastierino di riconoscimento. Oggi sono venuto a lavorare insieme a mio TO
[...]
Dichiaro inoltre che non ho portato alcuna attrezzatura né materiale per Per_1
pitturare, è tutto del sig. . Parte_1
A ben vedere, entrambi i lavoratori hanno evidenziato che, a prescindere dalla natura del rapporto, quello fosse il loro primo giorno di lavoro.
Il sig. veniva sentito anche in qualità di testimone nel presente giudizio, ove CP_3
affermava: “Il è il compare di mio TO. Sono andato a trovarlo al Parte_1
capannone dove in quel momento c'era un imbianchino io e mio TO
[...]
Il non c'era ed è arrivato dopo. Io conoscevo di vista Per_1 Parte_1
l'imbianchino e visto che non avevano montato i battiscopa mi sono proposto di montarli io. Io sono muratore. Quindi ho preso in mano il battiscopa e in quel momento sono arrivate tre persone che erano ispettori. Io ho risposto quando mi hanno chiesto cosa facevo li e ho detto che ero li a trovare e mi ero offerto di montare. Il Parte_1
è arrivato dopo agli ispettori. Mio TO stava a fianco a me senza Parte_1 Per_1
attrezzi in mano. Non ho mai avuto rapporti di lavoro con il Non c'ero mai Parte_1
andato prima al capannone non ci sono ritornato.” Gli si mostra l'allegato 2 alla memoria di costituzione “Io non so cosa hanno scritto;
ho firmato il verbale senza leggerlo e non me lo hanno letto. Io ho risposto le stesse parole che ho detto oggi. Non ho mai detto che ero li per pitturare. Ricordo che non c'era nemmeno la colla silicone per attaccarlo il battiscopa. Era di mattina verso le 930. Non ricordo il nome dell'imbianchino”.
Dunque, la testimonianza suesposta è fortemente contraddittoria rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese dal innanzi agli ispettori e, seppure non possa essere CP_3
ritenuta pienamente attendibile anche alla luce del gran lasso di tempo trascorso dalla asserita violazione, la stessa può essere liberamente valutata dal Giudice.
Il ricorrente ha, inoltre, depositato in giudizio ricevuta di pagamento per prestazioni d'opera occasionale riferita proprio all'attività presuntivamente giornaliera dei due lavoratori.
Ed infatti, questi ha evidenziato che all'interno del capannone non veniva svolta alcuna attività commerciale e che i due lavoratori avrebbero dovuto compiere esclusivamente delle opere di manutenzione.
Orbene – in ragione di tutti i dati fattuali appresi – può affermarsi che nella specie la ricorrenza dei caratteri del lavoro subordinato non sembra essere emersa come dovuto.
L' non ha dimostrato infatti che i lavoratori oggetto di accertamento ricevessero Pt_2
alcuna direttiva specifica né fossero sottoposti ad alcun controllo, neppure essendo stato individuato (e neanche menzionato), in concreto, uno specifico titolare del potere direttivo, di controllo e disciplinare soprattutto in considerazione del fatto che quello – come dichiarato dai lavoratori – era il primo giorno in cui si trovavano in loco;
l'amministrazione sottolinea che gli strumenti di lavoro utilizzati dal e dal Per_1
fossero di proprietà dal ricorrente ma di per sé sola tale circostanza non è CP_3
idonea ad escludere l'occasionalità della prestazione. Ritiene, pertanto, il Tribunale, che sulla scorta delle emergenze processuali, perdano di consistenza le considerazioni poste dagli ispettori a fondamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e rigettata ogni contraria istanza,
- Annulla l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 2716/2022 dell'importo di €
6.917,45 notificata in data 22.10.2022 dall;
Controparte_1
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, Controparte_1
liquidate in € 2.697,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso c.u., spese generali, iva e cpa, da distrarsi.
Tivoli, 22.10.2025
Il giudice
ER TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6695/2023, pendente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ZO FA
ricorrente e
(c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. FLORIDIA MONFORTE, unitamente P.IVA_1
e/o disgiuntamente ai seguenti funzionari: l'Avv De Rosa Donato, e/o l'avv. Ceccarelli
Sandra, e/o l'avv. , l'avv. Intorcia Giovanna, e/o Avv. Geron Matteo, Controparte_2
e/o Avv. Giuseppe Dell'Aversana e/o Avv. Laura Sarno e/o Avv. Anna Napoli e/o Avv.
MA OS SP resistente Oggetto: Opposizione all'ordinanza ingiunzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione, il sig. ha impugnato dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale l'Ordinanza Ingiunzione n. 2716/2022 dell'importo di € 6.917,45
(comprensiva di spese di notificazione), emessa dall' per le Controparte_1
seguenti violazioni: Art. 3, commi 3 e 3 ter, decreto-legge 22 Febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni dalla legge 23 Aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, decreto legislativo del 14 settembre 2015 n. 151: per aver occupato senza la preventiva comunicazione al centro per l'impiego, i lavoratori subordinati: sig.
sig. il 31/1/2018, chiedendo, previa sospensione Persona_1 Controparte_3
della sua efficacia esecutiva, in via preliminare dichiararsi inammissibile l'atto impugnato per mancata audizione dei testi e dell'istante, per prescrizione della pretesa e tardività della notifica ex art 14 l. 689/99 e, nel merito, dichiarare nulla e/o annullare la predetta ordinanza ingiunzione.
A sostegno della propria pretesa, ha affermato che erroneamente i sig.ri Per_1 CP_3
sarebbero stati considerati lavoratori subordinati non regolarizzati in quanto gli stessi, suoi conoscenti, si sarebbero offerti di aiutarlo, in maniera saltuaria ed autonoma, ad effettuare piccoli lavori di manutenzione presso un capannone di sua proprietà, avendo pregressa esperienza lavorativa come manovali.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in Controparte_1
quanto infondato sia in fatto che in diritto ed evidenziando che dalle dichiarazioni dei due lavoratori emergeva senza ombra di dubbio la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato privo di regolarizzazione.
La causa, istruita mediante l'escussione del sig. , viene così decisa Controparte_3
sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni preliminari sollevate dal ricorrente, in quanto è ormai pacifico alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite
(Cass., S.U. del 28/01/10 n° 1786) che la mancata audizione degli interessati in fase amministrativa non determini la nullità della successiva ordinanza ingiunzione;
inoltre,
l'ordinanza risulta correttamente notificata nel termine di 90 giorni dalla asserita violazione e la prescrizione quinquennale non appare maturata alla luce della sequela procedimentale (verbale di accertamento notificato il 23/3/2018 e ordinanza ingiunzione notificata il 22/12/2022).
Nel merito, il caso in esame ha oggetto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non regolarizzato in riferimento ai due lavoratori sopra indicati.
Ebbene, la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c.c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato gli elementi, essenziali o complementari, che devono sussistere ai fini della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, non potendo la natura subordinata del rapporto di lavoro costituire oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum.
In primis, è fondamentale dimostrare il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore, mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante. Tale vincolo di subordinazione può essere desunto, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo notevolmente attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari nell'ambito di un apprezzamento globale quali: il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.
In tema di riparto degli oneri probatori, nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione è pacifico che sia l'amministrazione ad essere gravata della prova del fatto costitutivo del suo diritto, ossia dei presupposti fattuali dell'illecito amministrativo e della corretta applicazione della sanzione, mentre l'opponente è tenuto solo a dimostrare i fatti impediti, modificativi ed estintivi dell'effetto giuridico dedotto in giudizio, come si evince dalla L. cit., art. 6, comma 11, e art. 7, comma 10, secondo cui “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente” (v. Cass. ord. 24/1/2019, n.1921).
Quanto al problema del valore da attribuire alle dichiarazioni rese in fase amministrativa, deve rilevarsi che, se è vero che i verbali redatti dall'ispettorato non fanno mai prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni, è però altrettanto vero che, ai sensi degli artt. 2699-2700 c.c., gli stessi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass. n. 8946 del 2020).
In proposito, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 24208/2020) ha ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, precisando che gli stessi sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, secondo il proprio libero convincimento, può optare per privilegiarli rispetto a successive testimonianze contrastanti in quanto resi nell'immediatezza del fatto oppure, al contrario, attribuire maggior peso probatorio alle testimonianze rese nel giudizio nel pieno contraddittorio tra le parti “…. in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari – considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati”
Ebbene, in sede di accertamento i lavoratori hanno rilasciato le dichiarazioni di seguito riportate.
Il sig. dichiarava: “di essere alle dipendenze della ditta Persona_1 Parte_1
da oggi e di trovarsi in questo luogo di lavoro da oggi in qualità di operaio. Sono venuto in questo cantiere da questa mattina insieme al signor , Controparte_3
siamo stati incaricati dal sig. proprietario di questo locale di eseguire Parte_1
i lavori di pittura. Tutte le attrezzature da lavoro e l'occorrente per i lavori di pittura sono del proprietario dei locali sig. Non ho ancora pattuito un Parte_1
compenso”.
Il sig. riferiva: “di essere alle dipendenze della ditta Pisanelli Sirio Controparte_3
da oggi, di trovarsi in questo luogo di lavoro da oggi in qualità di pittore. Di essere diretto e controllato lo svolgimento delle prestazioni di lavoro dal sig. Parte_1
precisava altresì : “dichiaro che è il mio primo giorno di lavoro in questo cantiere. Mio TO , mi ha detto che il sig. aveva bisogno una Persona_1 Parte_1
persona che si occupasse della pittura nell'esercizio commerciale e mi ha detto di venire qui oggi. Oggi sono arrivato alle 9:30 e mi sono occupato di preparare il materiale per iniziare a pitturare. Non ho firmato il contratto di lavoro né ricevuto il tastierino di riconoscimento. Oggi sono venuto a lavorare insieme a mio TO
[...]
Dichiaro inoltre che non ho portato alcuna attrezzatura né materiale per Per_1
pitturare, è tutto del sig. . Parte_1
A ben vedere, entrambi i lavoratori hanno evidenziato che, a prescindere dalla natura del rapporto, quello fosse il loro primo giorno di lavoro.
Il sig. veniva sentito anche in qualità di testimone nel presente giudizio, ove CP_3
affermava: “Il è il compare di mio TO. Sono andato a trovarlo al Parte_1
capannone dove in quel momento c'era un imbianchino io e mio TO
[...]
Il non c'era ed è arrivato dopo. Io conoscevo di vista Per_1 Parte_1
l'imbianchino e visto che non avevano montato i battiscopa mi sono proposto di montarli io. Io sono muratore. Quindi ho preso in mano il battiscopa e in quel momento sono arrivate tre persone che erano ispettori. Io ho risposto quando mi hanno chiesto cosa facevo li e ho detto che ero li a trovare e mi ero offerto di montare. Il Parte_1
è arrivato dopo agli ispettori. Mio TO stava a fianco a me senza Parte_1 Per_1
attrezzi in mano. Non ho mai avuto rapporti di lavoro con il Non c'ero mai Parte_1
andato prima al capannone non ci sono ritornato.” Gli si mostra l'allegato 2 alla memoria di costituzione “Io non so cosa hanno scritto;
ho firmato il verbale senza leggerlo e non me lo hanno letto. Io ho risposto le stesse parole che ho detto oggi. Non ho mai detto che ero li per pitturare. Ricordo che non c'era nemmeno la colla silicone per attaccarlo il battiscopa. Era di mattina verso le 930. Non ricordo il nome dell'imbianchino”.
Dunque, la testimonianza suesposta è fortemente contraddittoria rispetto al contenuto delle dichiarazioni rese dal innanzi agli ispettori e, seppure non possa essere CP_3
ritenuta pienamente attendibile anche alla luce del gran lasso di tempo trascorso dalla asserita violazione, la stessa può essere liberamente valutata dal Giudice.
Il ricorrente ha, inoltre, depositato in giudizio ricevuta di pagamento per prestazioni d'opera occasionale riferita proprio all'attività presuntivamente giornaliera dei due lavoratori.
Ed infatti, questi ha evidenziato che all'interno del capannone non veniva svolta alcuna attività commerciale e che i due lavoratori avrebbero dovuto compiere esclusivamente delle opere di manutenzione.
Orbene – in ragione di tutti i dati fattuali appresi – può affermarsi che nella specie la ricorrenza dei caratteri del lavoro subordinato non sembra essere emersa come dovuto.
L' non ha dimostrato infatti che i lavoratori oggetto di accertamento ricevessero Pt_2
alcuna direttiva specifica né fossero sottoposti ad alcun controllo, neppure essendo stato individuato (e neanche menzionato), in concreto, uno specifico titolare del potere direttivo, di controllo e disciplinare soprattutto in considerazione del fatto che quello – come dichiarato dai lavoratori – era il primo giorno in cui si trovavano in loco;
l'amministrazione sottolinea che gli strumenti di lavoro utilizzati dal e dal Per_1
fossero di proprietà dal ricorrente ma di per sé sola tale circostanza non è CP_3
idonea ad escludere l'occasionalità della prestazione. Ritiene, pertanto, il Tribunale, che sulla scorta delle emergenze processuali, perdano di consistenza le considerazioni poste dagli ispettori a fondamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e rigettata ogni contraria istanza,
- Annulla l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 2716/2022 dell'importo di €
6.917,45 notificata in data 22.10.2022 dall;
Controparte_1
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite, Controparte_1
liquidate in € 2.697,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso c.u., spese generali, iva e cpa, da distrarsi.
Tivoli, 22.10.2025
Il giudice
ER TI