Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 05/03/2026, n. 4158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4158 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04158/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16138/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16138 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
delle graduatorie definitive di merito della procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune,
indetta ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come sostituito dall’articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, siccome non contenenti i nomi dei ricorrenti e siccome approvate soltanto ai fini dell’individuazione dei vincitori sui posti originariamente banditi e NON ai fini della progressiva assunzione di tutti i candidati in relazione agli ulteriori52.771 posti rimasti vacanti nell’organico di diritto;
- Quale atto presupposto, del Decreto Ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022, che all’art. 1, comma 3, prevede che:
“Il concorso è indetto su base regionale e articolato per classe di concorso, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la copertura [ESCLUSIVAMENTE] dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado vacanti per l’anno scolastico 2021/2022, che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate
ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73": e all’art. 9, comma 3, prevede che: “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all’articolo 10”;
- Quale ulteriore atto presupposto, del Decreto dipartimentale n. 1081 del 6 maggio 2022, recante il bando della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui
all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui, all’allegato allegato 1, determina il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa IT LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono insegnanti precari non abilitati ma comunque in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso della scuola secondaria ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 e s.m.i. (oggi tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016).
In virtù dei già menzionati titoli di studio, i ricorrenti sono iscritti nelle graduatorie d’istituto e nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Essi hanno, dunque, partecipato al concorso straordinario bandito con Decreto dipartimentale n. 1081 del 6 maggio 2022, essendo in possesso dei requisiti d’ammissione richiesti, avendo maturato oltre tre annualità di servizio nella scuola statale, di cui uno specifico per la classe di concorso richiesta.
Con il presente gravame, i ricorrenti, dopo aver evidenziato le peculiarità del concorso che ci occupa, e ripercorso la situazione del c.d precari, contestano il carattere selettivo-escludente del concorso straordinario e chiedono il proprio inserimento nelle graduatorie di merito del suddetto concorso in posizione subordinata rispetto ai vincitori, sollevando, altresì, questione pregiudiziale comunitaria della compatibilità del carattere escludente e selettivo del concorso straordinario per cui è causa con la richiamata clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Il concorso, infatti, avrebbe dovuto graduare, ma non escludere gli insegnanti che avevano superato la soglia di 36 mesi di servizio sintomatica dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine.
Si è costituito in resistenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito, depositando documentazione.
Alla udienza pubblica di smaltimento del 32 gennaio 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in linea con l’indirizzo espresso da questo Tribunale in relazione a controversie di analogo contenuto (sentenza n. 9440 del 19 maggio 2025).
In primo luogo, va rilevato che la disciplina del concorso de quo, in punto di pubblicazione delle graduatorie, è prevista da specifiche disposizioni di legge ordinaria (cfr. art. 59, comma 10 e 11, d.l. n. 73 del 2021), sicché non possono trovare favorevole considerazione le censure attinenti alla presunta violazione di norme generali pari ordinate; la disciplina di legge, infatti, prevede la “formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l’integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali” (art. 59, co. 10 cit.).
La disposizione sopra richiamata è chiara nell’escludere la necessità di una graduatoria estesa agli idonei, così come di una graduatoria separata degli idonei, per cui non può ritenersi che gli atti impugnati siano affetti da violazione di legge.
Quanto alla pretesa illegittimità della citata disposizione di legge, alla stregua del diritto unionale e costituzionale, va evidenziato che la procedura trova origine da una situazione di eccezione riconducibile alla peculiarità dei procedimenti PNRR (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE) che impongono ragioni di celerità e speditezza.
La previsione legislativa risulta essere dunque ragionevole e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, atteso il carattere straordinario della procedura e le esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori (in termini cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 2737/2025; TAR Lazio, III-bis, n. 15647/2024);
La mancata pubblicazione di una graduatoria di merito degli idonei non risulta poi di impedimento alla possibilità di uno scorrimento della graduatoria in favore della ricorrente; la disciplina concorsuale al momento riconosce la possibilità di una “integrazione della graduatoria” (art. 59, co. 10, d.l. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo.
La facoltà di scorrimento non è dunque impedita in fatto dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei, né risulta che alla ricorrente sia stato impedito di conoscere, anche tramite apposita istanza di accesso agli atti, la propria posizione rispetto all’ultimo dei vincitori.
Inoltre, appare inconferente il riferimento alla violazione del principio di continuità didattica o all’esigenza di evitare la precarietà professionale, posto che l’impostazione del concorso e il nuovo quadro di reclutamento dei docenti adottato in esecuzione di una precisa missione del PNRR sono volti proprio a ridurre il fenomeno degli insegnati precari, introducendo un sistema di qualificazione e di reclutamento su base annuale.
Va peraltro precisato che i partecipanti alla procedura, se non possono esigere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono in ogni caso esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce.
Il ricorso, per le ragioni esposte, va dunque respinto.
Le spese di lite, considerata la natura della lite e tenuto conto della contenuta attività difensiva svolta dell’Amministrazione, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA MA, Presidente
IT LU, Consigliere, Estensore
IZ LL, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT LU | SA MA |
IL SEGRETARIO