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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/11/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1238/2025
Il Giudice EA CE NA, all'udienza del 10/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. RECCIA ACHILLE C.F._2
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) con il patrocinio di Controparte_2 CP_3
e di
[...] CP_4
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo Parte_1 gli incombenti di rito, nel merito, Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 2.000,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il del merito alla refusione Controparte_1 della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato;
In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per parte ricorrente : Voglia l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo Parte_2 gli incombenti di rito, nel merito, Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 1.500,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il del merito alla refusione Controparte_1 della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato;
In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari.
Per la parte resistente: “Nel merito, 1. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
2. Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti hanno convenuto in giudizio il , e Controparte_1
l' per domandare il riconoscimento del diritto Controparte_2 all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali hanno lavorato come docenti a tempo determinato.
2. È stato depositato per ciascun lavoratore lo stato matricolare (v. doc. 1 fascicolo di parte resistente).
In particolare, da questi ultimi risultano i periodi nei quali i ricorrenti sono stati titolari di contratti a tempo determinato e la posizione attuale all'interno del sistema scolastico, come di seguito specificati: Cont
A. è stata alle dipendenze del dal 28/9/2021 al 30/06/2022; dal Parte_1
3/10/2022 al 30/6/2023; dal 15/9/2023 al 30/6/2024; dal 23/9/2024 al 30/6/2025 (cfr. all. 1 fascicolo parte resistente); attualmente è titolare di un contratto con scadenza 30 giugno 2026; Cont
è stato alle dipendenze del dal 13/10/2022 al 30/6/2023; dal Parte_3
15/9/2023 al 30/6/2024; dal 10/1/2025 al 30/6/2025; attualmente è titolare di un contratto con scadenza 30 giugno 2026 (cfr. all. 1 fascicolo parte resistente).
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro
Pag. 2 di 5 diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per
Pag. 3 di 5 la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto dei ricorrenti diversi all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto.
3. Le spese di lite dei ricorrenti devono essere poste a carico di parte resistente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 – rito lavoro
- calcolati per le fasi di studio e di introduzione per i singoli procedimenti riuniti;
la fase istruttoria viene sempre esclusa;
si ritiene di applicare l'art. 4 comma 4 del Decreto menzionato con una riduzione del 10%, tenuto conto di un valore di causa pari ad euro 3.500 per la sola fase di decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la “carta docente” per gli anni richiesti;
2) condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione dei ricorrenti detta carta docente (o altro equipollente) nei seguenti termini:
Pag. 4 di 5 - per gli aa.ss. 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; Parte_1
- per gli aa. ss. 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 Parte_2
3) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, che liquida in € 671,70 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pavia, 11/11/2025
Il Giudice
EA CE NA
Pag. 5 di 5
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1238/2025
Il Giudice EA CE NA, all'udienza del 10/11/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. RECCIA ACHILLE C.F._2
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) con il patrocinio di Controparte_2 CP_3
e di
[...] CP_4
resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo Parte_1 gli incombenti di rito, nel merito, Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 2.000,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il del merito alla refusione Controparte_1 della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato;
In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per parte ricorrente : Voglia l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo Parte_2 gli incombenti di rito, nel merito, Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 1.500,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il del merito alla refusione Controparte_1 della stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato;
In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, cpa e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari.
Per la parte resistente: “Nel merito, 1. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
2. Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti hanno convenuto in giudizio il , e Controparte_1
l' per domandare il riconoscimento del diritto Controparte_2 all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali hanno lavorato come docenti a tempo determinato.
2. È stato depositato per ciascun lavoratore lo stato matricolare (v. doc. 1 fascicolo di parte resistente).
In particolare, da questi ultimi risultano i periodi nei quali i ricorrenti sono stati titolari di contratti a tempo determinato e la posizione attuale all'interno del sistema scolastico, come di seguito specificati: Cont
A. è stata alle dipendenze del dal 28/9/2021 al 30/06/2022; dal Parte_1
3/10/2022 al 30/6/2023; dal 15/9/2023 al 30/6/2024; dal 23/9/2024 al 30/6/2025 (cfr. all. 1 fascicolo parte resistente); attualmente è titolare di un contratto con scadenza 30 giugno 2026; Cont
è stato alle dipendenze del dal 13/10/2022 al 30/6/2023; dal Parte_3
15/9/2023 al 30/6/2024; dal 10/1/2025 al 30/6/2025; attualmente è titolare di un contratto con scadenza 30 giugno 2026 (cfr. all. 1 fascicolo parte resistente).
2. Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro
Pag. 2 di 5 diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito che si era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per
Pag. 3 di 5 la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 69/2023.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte si deve riconoscere il diritto dei ricorrenti diversi all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto.
3. Le spese di lite dei ricorrenti devono essere poste a carico di parte resistente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 – rito lavoro
- calcolati per le fasi di studio e di introduzione per i singoli procedimenti riuniti;
la fase istruttoria viene sempre esclusa;
si ritiene di applicare l'art. 4 comma 4 del Decreto menzionato con una riduzione del 10%, tenuto conto di un valore di causa pari ad euro 3.500 per la sola fase di decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad ottenere la “carta docente” per gli anni richiesti;
2) condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione dei ricorrenti detta carta docente (o altro equipollente) nei seguenti termini:
Pag. 4 di 5 - per gli aa.ss. 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025; Parte_1
- per gli aa. ss. 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025 Parte_2
3) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, che liquida in € 671,70 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pavia, 11/11/2025
Il Giudice
EA CE NA
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