CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GUERRA FILIPPO, Giudice monocratico in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 240/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - NE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 047 2021 90008158 23 000 BOLLO 2009
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - NE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2012 0014346682 000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2013 0020959268 000 BOLLO 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - NE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2013 0022907521 000 IMPOSTA REGISTR 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2014 0008256259 000 IMPOSTA REGISTR 2006 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - NE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2014 0014057136 000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2015 0004702733 000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2016 0002674205 000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2017 0005877933 000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2019 0005226285 000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del proprio ricorso.
Resistente: previo riconoscimento della parziale cessazione della materia del contendere, rigetto del ricorso per il resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro la Regione Lazio, l'Agenzia delle Entrate IS e l'Agenzia delle Entrate di NE avverso l'intimazione di pagamento n. 04720219000815823000, per
€ 4900,00, nonché avverso le nove cartelle di pagamento ad essa sottese.
La parte ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione dei relativi tributi non essendo mai intervenute successive notifiche di atti interruttivi.
Infine, ha richiesto l'annullamento dei carichi affidati all'ADER dal 2000 al 2015 di importo inferiore a mille euro.
Si sono costituite la Regione Lazio, l'Agenzia delle Entrate IS e l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di NE, le quali ultime due hanno rappresentato l'accoglimento parziale delle eccezioni avendo proceduto a stralcio dei crediti relativi a due delle cartelle impugnate in quanto inferiori ad euro 1.000 per ruoli affidati in riscossione agli agenti della riscossione dal1/1/2000 AL 31/12/2015, con conseguente parziale cessata materia del contendere;
per il resto le parti resistenti, per quanto di rispettiva competenza concludevano chiedendone il rigetto del ricorso avendo prodotto altresì documentazione attestante la regolarità delle notificazioni e l'interruzione dei termini di prescrizione.
Il processo è stato trattato all'udienza del 14.04.2025 in presenza della parte ricorrente e dell'Agenzia delle
Entrate che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, preso atto in via preliminare, che in relazione alle cartelle di pagamento n.04720130022907521000, per l'imposta registro 2010, e n. 04720140008256259000, per l'imposta di registro locazioni anno, 2006, i crediti sono stati annullati in quanto inferiori ai mille euro per i ruoli affidati alla riscossione dal 1/1/2000 AL
31/12/2015 (ai sensi dell'art. 1, commi 222, e seguenti della L. n. 197/2022), ne dichiara cessata la materia del contendere.
Per il resto le eccezioni di parte non appaiono fondate ed il ricorso è pertanto da respingere.
In particolare, a seguito della asserita notifica della cartella n.047201200014346682000, relativa alla tassa automobilistica 2009, avvenuta il 06.10.2012, hanno fatto seguito le notifiche alla parte dell'avviso di intimazione n. 04720179007473580000, avvenuta in data 21/12/2017 a mani della destinataria e dell' avviso di intimazione n. 04720229002664377000 in data 18/11/2022, anche questo notificato personalmente.
Anche la cartella n.04720130020959268000, per la tassa automobilistica 2010, asseritamente notificato il
13.08.2014, è stata seguita dalla notifica a mani della destinataria dell'intimazione n.
04720229002664377000 in data 18/11/2022.
La cartella n.047 2014 0014057136000, per la tassa automobilistica 2011, fu asseritamente notificata il
13.12.2014; ad essa è seguita poi la notifica a mani della BERTONI, in data 18/11/2022, della solita intimazione n. 04720229002664377000.
La cartella n.04720150004702733000, avente ad oggetto la tassa automobilistica 2012, fu notificata il
4.12.2015; negli anni a seguire risulta notificato un primo avviso di intimazione n. 04720189000051254000 in data 21/09/2018 (a mani della ricorrente) e successivamente un ulteriore avviso di intimazione n.
04720229002664377000, in data 18/11/2022, sempre a mani della ricorrente.
Per la cartella n.04720160002674205000, tassa automobilistica 2013, all'avviso asseritamente notificato il
28.10.2016 è seguita la notificazione dell'intimazione n. 04720199000027882000 in data 29/06/2019, a lei personalmente, e della successiva intimazione n. 04720229002664377000, quella del 18/11/2022, anch'essa a mani proprie.
La cartella n.04720170005877933000, per la tassa automobilistica 2014, ha visto la notifica di un avviso notificato il 12.10.2018, cui è seguita la notifica dell'intimazione n. 04720229002664377000 in data
18/11/2022.
Infine, la cartella n.04720190005226285000, relativa alla tassa automobilistica 2016, ha visto la notifica della solita intimazione di pagamento del 18.11.2022, dopo la ricezione dell'avviso asseritamente notificato il 24.06.2019.
Ebbene, l'eccezione di prescrizione è un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, da proporsi nella prima difesa da parte del contribuente.
La signora Ricorrente_1 ha ricevuto personalmente a mani proprie, come sopra evidenziato, la notifica di plurime intimazioni di pagamento relative alle medesime cartelle di cui oggi lamenta la prescrizione.
Non risulta che la contribuente abbia mai impugnato quelle intimazioni e dunque tutte le questioni relative ad un eventuale omessa notifica degli atti presupposti o quelle concernenti un'intervenuta prescrizione intermedia dei crediti sono oggi inammissibili, perché avrebbero dovuto essere sollevate con l'impugnazione dell'atto notificato.
L'unica questione sollevabile in questa sede è dunque quella relativa all'eventuale prescrizione maturata nel periodo temporale intercorrente tra la data di notifica dell'ultima intimazione di pagamento, la n.04720229002664377000, avvenuta in data 18/11/2022, e la data di notifica dell'odierna intimazione impugnata.
Ma è evidente che stante il ristretto periodo temporale trascorso, non si è verificata alcuna estinzione dei crediti.
Il ricorso, quanto alla parte residuale, è dunque respinto e la parte è condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia IS e della Regione Lazio che si liquidano in € 500,00 ciascuna. Vanno invece compensate le spese tra la ricorrente e l'Agenzia delle Entrate di NE a seguito dell'accoglimento dell'eccezione e dello stralcio dei crediti annullati per legge.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle esattoriali numeri finali
*7521 e *6259. Respinge nel resto il ricorso, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Agenzia IS e Regione Lazio che si liquidano in € 500,00 ciascuna.
Compensa le spese del giudizio con L'Agenzia delle Entrate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 14/04/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GUERRA FILIPPO, Giudice monocratico in data 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 240/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - NE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 047 2021 90008158 23 000 BOLLO 2009
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - NE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2012 0014346682 000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2013 0020959268 000 BOLLO 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IS - NE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2013 0022907521 000 IMPOSTA REGISTR 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2014 0008256259 000 IMPOSTA REGISTR 2006 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - NE
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2014 0014057136 000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2015 0004702733 000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2016 0002674205 000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2017 0005877933 000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 047 2019 0005226285 000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del proprio ricorso.
Resistente: previo riconoscimento della parziale cessazione della materia del contendere, rigetto del ricorso per il resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro la Regione Lazio, l'Agenzia delle Entrate IS e l'Agenzia delle Entrate di NE avverso l'intimazione di pagamento n. 04720219000815823000, per
€ 4900,00, nonché avverso le nove cartelle di pagamento ad essa sottese.
La parte ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione dei relativi tributi non essendo mai intervenute successive notifiche di atti interruttivi.
Infine, ha richiesto l'annullamento dei carichi affidati all'ADER dal 2000 al 2015 di importo inferiore a mille euro.
Si sono costituite la Regione Lazio, l'Agenzia delle Entrate IS e l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di NE, le quali ultime due hanno rappresentato l'accoglimento parziale delle eccezioni avendo proceduto a stralcio dei crediti relativi a due delle cartelle impugnate in quanto inferiori ad euro 1.000 per ruoli affidati in riscossione agli agenti della riscossione dal1/1/2000 AL 31/12/2015, con conseguente parziale cessata materia del contendere;
per il resto le parti resistenti, per quanto di rispettiva competenza concludevano chiedendone il rigetto del ricorso avendo prodotto altresì documentazione attestante la regolarità delle notificazioni e l'interruzione dei termini di prescrizione.
Il processo è stato trattato all'udienza del 14.04.2025 in presenza della parte ricorrente e dell'Agenzia delle
Entrate che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, preso atto in via preliminare, che in relazione alle cartelle di pagamento n.04720130022907521000, per l'imposta registro 2010, e n. 04720140008256259000, per l'imposta di registro locazioni anno, 2006, i crediti sono stati annullati in quanto inferiori ai mille euro per i ruoli affidati alla riscossione dal 1/1/2000 AL
31/12/2015 (ai sensi dell'art. 1, commi 222, e seguenti della L. n. 197/2022), ne dichiara cessata la materia del contendere.
Per il resto le eccezioni di parte non appaiono fondate ed il ricorso è pertanto da respingere.
In particolare, a seguito della asserita notifica della cartella n.047201200014346682000, relativa alla tassa automobilistica 2009, avvenuta il 06.10.2012, hanno fatto seguito le notifiche alla parte dell'avviso di intimazione n. 04720179007473580000, avvenuta in data 21/12/2017 a mani della destinataria e dell' avviso di intimazione n. 04720229002664377000 in data 18/11/2022, anche questo notificato personalmente.
Anche la cartella n.04720130020959268000, per la tassa automobilistica 2010, asseritamente notificato il
13.08.2014, è stata seguita dalla notifica a mani della destinataria dell'intimazione n.
04720229002664377000 in data 18/11/2022.
La cartella n.047 2014 0014057136000, per la tassa automobilistica 2011, fu asseritamente notificata il
13.12.2014; ad essa è seguita poi la notifica a mani della BERTONI, in data 18/11/2022, della solita intimazione n. 04720229002664377000.
La cartella n.04720150004702733000, avente ad oggetto la tassa automobilistica 2012, fu notificata il
4.12.2015; negli anni a seguire risulta notificato un primo avviso di intimazione n. 04720189000051254000 in data 21/09/2018 (a mani della ricorrente) e successivamente un ulteriore avviso di intimazione n.
04720229002664377000, in data 18/11/2022, sempre a mani della ricorrente.
Per la cartella n.04720160002674205000, tassa automobilistica 2013, all'avviso asseritamente notificato il
28.10.2016 è seguita la notificazione dell'intimazione n. 04720199000027882000 in data 29/06/2019, a lei personalmente, e della successiva intimazione n. 04720229002664377000, quella del 18/11/2022, anch'essa a mani proprie.
La cartella n.04720170005877933000, per la tassa automobilistica 2014, ha visto la notifica di un avviso notificato il 12.10.2018, cui è seguita la notifica dell'intimazione n. 04720229002664377000 in data
18/11/2022.
Infine, la cartella n.04720190005226285000, relativa alla tassa automobilistica 2016, ha visto la notifica della solita intimazione di pagamento del 18.11.2022, dopo la ricezione dell'avviso asseritamente notificato il 24.06.2019.
Ebbene, l'eccezione di prescrizione è un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, da proporsi nella prima difesa da parte del contribuente.
La signora Ricorrente_1 ha ricevuto personalmente a mani proprie, come sopra evidenziato, la notifica di plurime intimazioni di pagamento relative alle medesime cartelle di cui oggi lamenta la prescrizione.
Non risulta che la contribuente abbia mai impugnato quelle intimazioni e dunque tutte le questioni relative ad un eventuale omessa notifica degli atti presupposti o quelle concernenti un'intervenuta prescrizione intermedia dei crediti sono oggi inammissibili, perché avrebbero dovuto essere sollevate con l'impugnazione dell'atto notificato.
L'unica questione sollevabile in questa sede è dunque quella relativa all'eventuale prescrizione maturata nel periodo temporale intercorrente tra la data di notifica dell'ultima intimazione di pagamento, la n.04720229002664377000, avvenuta in data 18/11/2022, e la data di notifica dell'odierna intimazione impugnata.
Ma è evidente che stante il ristretto periodo temporale trascorso, non si è verificata alcuna estinzione dei crediti.
Il ricorso, quanto alla parte residuale, è dunque respinto e la parte è condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia IS e della Regione Lazio che si liquidano in € 500,00 ciascuna. Vanno invece compensate le spese tra la ricorrente e l'Agenzia delle Entrate di NE a seguito dell'accoglimento dell'eccezione e dello stralcio dei crediti annullati per legge.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle esattoriali numeri finali
*7521 e *6259. Respinge nel resto il ricorso, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di Agenzia IS e Regione Lazio che si liquidano in € 500,00 ciascuna.
Compensa le spese del giudizio con L'Agenzia delle Entrate.