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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/12/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. IA LU SC PRESIDENTE
dott. NI Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Enzo Luchi CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 143 dell'anno 2022, proposta da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura di sede dell' , rappresentati e difesi dagli avv.ti Marina Olla e Laura CP_3
Furcas, giusta procura generale alle liti
APPELLATI
e contro , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, contumace
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 17 febbraio 2014, Parte_2
aveva proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2013
[...]
00102345 32 000, notificato il 9 gennaio 2014, con il quale l' aveva ingiunto alla stessa CP_3
il pagamento della somma di €. 76.098,79, asseritamente dovuta a titolo di contributi previdenziali Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo da marzo 2009
ad aprile 2010, nonché a titolo di somme aggiuntive, interessi di mora, spese di notifica e compensi di riscossione.
La società opponente aveva preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza dell' dal CP_3
potere di rivendicare le somme ingiunte, non risultando queste ultime iscritte nei ruoli esecutivi entro il termine stabilito dall'art. 25, D.Lgs. 46/1999, e aveva, altresì, lamentato che nell'atto opposto, pur apparendo il medesimo riferito ad un verbale dell'ispettorato del
Lavoro, il detto verbale non fosse stato identificato con la dovuta precisione, con conseguente nullità, per entrambe le ragioni, dell'avviso impugnato.
Inoltre, aveva aggiunto la società opponente, l'avviso di addebito doveva ritenersi nullo anche in quanto nello stesso non erano stati riportati i criteri di calcolo delle somme richieste,
il cui quantum risultava, comunque, erroneo.
Quanto al merito delle pretese avanzate dall'ente previdenziale, ne aveva sostenuto Pt_1
l'illegittimità e l'erroneità.
Dopo avere, in particolare, supposto che l'avviso di addebito fosse scaturito dalle risultanze del verbale ispettivo prot. N. 34863/089/mmp, riportante le risultanze della visita ispettiva del 4 febbraio 2010, la società ricorrente aveva sostenuto l'erroneità ed infondatezza delle conclusioni cui l'ispettore verbalizzante era giunto, secondo le quali essa avrebbe occupato i
2 lavoratori indicati nel verbale medesimo “in regime contrattuale di collaborazione
coordinata a progetto a fronte della tipologia di lavoro subordinato accertata e svolta dagli
stessi”.
In primo luogo, aveva osservato la società , gli accertamenti ispettivi erano nella Pt_1
sostanza consistiti nella valutazione delle dichiarazioni rese da un certo numero di lavoratori,
non meglio specificati, in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione,
dalle quali l'ispettore verbalizzante aveva tratto la convinzione che i contratti a progetto esaminati difettassero dei requisiti stabiliti dall'art. 61, comma 3, d.lgs. 276/2003 e che le modalità di svolgimento delle attività di collaborazione non rispecchiassero le prerogative e le caratteristiche stabilite dalla norma richiamata, risolvendosi le medesime in attività
elementari e ripetitive, nello svolgimento delle quali i collaboratori dovevano rispettare un orario di lavoro prestabilito e una continuità lavorativa da cui dipendevano la retribuzione e la prosecuzione del rapporto di lavoro, dovevano attenersi alle disposizioni e alle indicazioni impartite dalla ditta, dai team leader, dagli operatori di back office e dal supervisor, che essi riconoscevano come loro diretti superiori, non avevano la possibilità di scegliere liberamente i periodi di pausa, che erano contingentati e necessitavano della previa autorizzazione,
percepivano mensilmente la retribuzione, la quale veniva quantificata in €. 20,00 lordi in caso di mancato conseguimento della media stabilita periodicamente, oltre che decurtata per le giornate di assenza, e operavano senza che la loro attività fosse finalizzata alla realizzazione di un progetto o di fasi di esso, con valorizzazione della prestazione meramente quantitativa invece che sotto il profilo qualitativo e professionale.
Le predette affermazioni, aveva osservato l'opponente, erano, in realtà, del tutto generiche,
anche perché rappresentavano il frutto di un'attività ispettiva certamente non espletata in maniera corretta, puntuale e rigorosa, soprattutto laddove valutata alla stregua delle direttive puntuali e stringenti emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per il tramite delle circolari n. 4 del 2008 e prot. 25/17286 del 2008, nelle quali erano
3 specificamente indicate le modalità con le quali le verifiche ispettive dovevano essere compiute.
D'altra parte, aveva argomentato l'opponente, l'onere di comprovare la sussistenza dei presupposti dei diritti vantati gravava sull' ed ai verbali ispettivi doveva riconoscersi la CP_3
natura di meri atti amministrativi, esulando dalle funzioni proprie degli ispettori il compito di valutare i fatti accertati o operare qualificazioni di fatti giuridici, né poteva riconoscersi efficacia probatoria alle dichiarazioni rese dai terzi in sede ispettiva.
Quanto, nello specifico, alla fattispecie oggetto del giudizio, aveva contestato Parte_1
l'interpretazione cui il servizio ispettivo era giunto in ordine alla natura del rapporto di lavoro intercorso con i 19 collaboratori a progetto individuati nel verbale di accertamento,
richiamando i risultati interpretativi cui la dottrina, la giurisprudenza e lo stesso Ministero del
Lavoro erano giunti in ordine alle relazioni esistenti tra il lavoro subordinato e le collaborazioni coordinate e continuative ed in ordine agli elementi da verificare al fine di valutare la compatibilità delle modalità esecutive delle prestazioni di lavoro con lo schema contrattuale da ultimo indicato.
Dopo avere, in particolare, riportato i contenuti della circolare n. 17/2006 del Ministero del
Lavoro, relativa allo specifico settore dei call center, la società opponente aveva osservato come le modalità operative dei collaboratori a progetto oggetto dell'accertamento ispettivo fossero perfettamente rispondenti alla tipologia contrattuale utilizzata, considerato che l'attività di lavoro dei medesimi si era sempre svolta nell'ambito di specifiche commesse inerenti lo svolgimento dei servizi di telemarketing per conto della società Tele2, operante nel mercato delle telecomunicazioni, che le predette commesse e le specifiche campagne nell'ambito delle quali i collaboratori avevano operato erano sempre state puntualmente indicate nei progetti e nei programmi allegati ai contratti, che, quindi, l'attività peculiare dei collaboratori, la quale rientrava tra quelle ricomprese nel proprio oggetto sociale, si era caratterizzata per la sussistenza di un preciso progetto e di un preciso obiettivo legato al
4 raggiungimento dei risultati imposti dai terzi committenti ed era sempre stata temporalmente delimitata con riferimento alla durata delle singole campagne.
Nei contratti, aveva proseguito l'opponente, risultavano, d'altra parte, individuati chiaramente il committente finale della campagna, la durata di quest'ultima e del contratto a progetto, il tipo di attività richiesta al collaboratore nell'ambito della campagna (promozione e vendita di servizi), la concreta tipologia di prodotti o servizi oggetto dell'attività richiesta al collaboratore, la tipologia della clientela da contattare.
Inoltre, aveva aggiunto la società ricorrente, essa aveva sempre avuto alle proprie dipendenze dei lavoratori subordinati, i quali operavano nelle attività inbound, di back office e di carattere amministrativo, le quali richiedevano una presenza costante nel call center, secondo orari fissi e prestabiliti.
Quanto alle concrete modalità di svolgimento della prestazione da parte dei collaboratori, la società ricorrente aveva riferito che gli stessi erano del tutto autonomi nella gestione del progetto o del programma al quale erano addetti, essendo agli stessi rimessa la definizione dei tempi di lavoro e delle modalità esecutive, che il compito assegnato a ciascun collaboratore era quello di contattare, per un arco di tempo determinato, l'utenza potenzialmente interessata ai prodotti e ai servizi oggetto della campagna di riferimento, che i collaboratori non avevano alcun obbligo di giustificare le assenze, che agli stessi non era mai stata comminata qualsivoglia forma di sanzione disciplinare, che i medesimi non dovevano attenersi alle direttive impartite dalla datrice di lavoro, che i team leader avevano il limitato compito di fornire supporto tecnico nelle procedure di registrazione vocale, che, se anche risultava corrispondente al vero che i collaboratori contattavano gli utenti reperibili sulla base di anagrafiche predisposte dall'azienda, ciò era dovuto solamente allo scopo di garantire la scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge in materia di privacy, che il criterio assunto per la determinazione del compenso era sempre stato legato in via esclusiva al raggiungimento dei risultati indicati nei progetti allegati al contratto, che il compenso
5 pattuito non poteva in alcun modo essere diminuito, che, in aggiunta al compenso base, erano pattuite forme premiali, da elargire ad insindacabile giudizio della committente, parametrate,
non alla quantità del lavoro svolto, ma al numero dei contratti conclusi.
Nella fattispecie, quindi, aveva osservato la società opponente, gli organi ispettivi avevano mal valutato il coordinamento cui i collaboratori erano tenuti con l'organizzazione del committente, scambiando per indici della subordinazione gli ordinari risvolti del necessario coordinamento funzionale sotteso ai rapporti contrattuali instaurati, cosicché, in realtà, in assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione, la condotta aziendale doveva essere ritenuta legittima e, invece, infondata la pretesa contributiva dell' convenuto. CP_1
In via di mero subordine, aveva, infine, sostenuto la società opponente, in caso di dichiarata conversione di tutti o di parte dei contratti oggetto di causa, sussisteva in ogni caso il suo diritto di ripetere i contributi previdenziali corrisposti alla Gestione Separata in virtù dei medesimi contratti.
Ciò premesso, aveva, quindi, concluso domandando, in via Parte_2
principale, che fosse dichiarata la nullità, l'annullabilità ovvero l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto e che, per l'effetto, quest'ultimo fosse revocato, nonché, in via subordinata,
che fosse accertato l'avvenuto pagamento dei contributi dovuti, per i contratti a progetto oggetto di causa, alla Gestione Separata e che, previa revoca dell'avviso di addebito opposto,
fosse disposta la compensazione delle relative somme con quanto accertato come dovuto per le pretese avanzate dall' . CP_3
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, contestando la fondatezza della avversa CP_3
opposizione, sia con riguardo all'eccezione di decadenza, sia con riguardo alle ulteriori eccezioni di nullità dell'avviso di addebito opposto formulate dalla società opponente, sia con riguardo al merito dell'accertamento ispettivo.
Sotto tale ultimo profilo, l'istituto previdenziale aveva, innanzitutto, premesso che l'avviso di
6 addebito impugnato era fondato sul verbale unico di accertamento e notificazione n.
34863/089/mmp del 31 maggio 2010, inadempienza n. 527, il quale doveva ritenersi conforme sia alla normativa vigente in materia, sia alle indicazioni fornite dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale sul comportamento che gli organi di vigilanza devono tenere in relazione alle attività svolte dai call center.
Gli ispettori, infatti, aveva evidenziato l' , in conformità a quanto previsto dalle circolari CP_3
ministeriali in materia, avevano tratto gli elementi utili per la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro proprio dal confronto tra il contenuto dei contratti e le dichiarazioni rese dai lavoratori, accertando, sia che i contratti a progetto, tutti identici tra loro, erano caratterizzati dalla totale coincidenza tra le attività indicate nei singoli progetti e l'attività
svolta dalla società, sia che i collaboratori, nello svolgimento dell'attività di lavoro, erano totalmente privi di autonomia, considerato che dovevano assicurare la continuità lavorativa durante l'arco della giornata, lavoravano alternandosi alle postazioni telefoniche su due turni che coprivano l'intero orario di lavoro, erano tenuti al rispetto dell'orario di inizio e di fine del turno, dovevano comunicare preventivamente le assenze ai team leader, in caso di assenza o mancato raggiungimento del numero minimo di contratti da stipulare subivano una decurtazione della retribuzione, fruivano di una pausa prestabilita, autorizzata preventivamente dal team leader, percepivano una retribuzione che non coincideva con quella pattuita nei contratti, visto che la determinazione del compenso era rimessa ad un complesso meccanismo determinato da un importo fisso mensile, erogato sulla base della presenza e del numero di contratti stipulati, e da un importo variabile, corrisposto al superamento di una certa soglia di contratti conclusi, non avevano alcuna autonomia nella scelta dei nominativi e dei numeri da chiamare, che venivano forniti dalla società e dai quali,
di regola, non era consentito discostarsi, e dovevano seguire un protocollo rigido di intervista
(script) fornito dall'azienda.
Inoltre, aveva aggiunto l' , i team leader avevano il compito di coordinare, gestire e CP_3
7 controllare l'attività degli operatori, garantire la conformità delle prestazioni alle direttive aziendali, verificare le presenze sul lavoro, controllare la produttività individuale e collettiva,
aggiornare i vertici aziendali sullo stato della produzione, esercitare sui lavoratori una costante pressione psicologica, all'occorrenza rimproverare o minacciare di mancato rinnovo del contratto gli operatori in caso di rifiuto delle richieste dell'azienda.
Erano i vertici aziendali, aveva evidenziato l' , che stabilivano il numero dei contratti da CP_3
concludere e l'attività di vendita era svolta esclusivamente dal personale assunto con contratto a progetto, mentre il personale dipendente svolgeva compiti meramente amministrativi, di supervisione e di controllo dell'attività dei collaboratori.
Quindi, aveva osservato l'ente resistente, in definitiva gli operatori telefonici interessati dall'accertamento avevano svolto le mansioni tipiche dei dipendenti, ponendo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, indipendentemente da qualsiasi risultato e senza alcun obiettivo da raggiungere, senza poter determinare autonomamente, né la prestazione da eseguire, né la collocazione temporale della medesima, sottoposti al potere disciplinare e di controllo della società opponente.
Tutti i 19 rapporti di lavoro oggetto di accertamento, aveva, quindi, concluso sul punto l' , dovevano considerarsi, sin dall'origine, quali rapporti di lavoro subordinato. CP_3
Dopo avere, inoltre, evidenziato il valore probatorio da riconoscersi al verbale di accertamento ispettivo, l'ente di previdenza aveva, altresì, eccepito l'inammissibilità della richiesta di compensazione avanzata dalla controparte, in quanto formulata senza la dovuta proposizione di apposita domanda riconvenzionale, deducendo come la medesima fosse, in ogni caso, per un verso, improcedibile, per mancata preventiva presentazione della domanda amministrativa, nonché, per altro verso, inammissibile, in ragione del suo contenuto generico ed indeterminato, considerato che, nel proporla, la società opponente non aveva precisato, né
i nominativi dei lavoratori interessati, né il periodo di riferimento.
Quanto al merito della richiesta, l' aveva, infine, eccepito l'intervenuto decorso della CP_3
8 prescrizione estintiva e aveva, inoltre, osservato come l'opponente non avesse, in ogni caso,
dimostrato di avere versato alcunché a titolo di contributi dovuti alla Gestione separata,
sottolineando, in ogni caso, come la compensazione si sarebbe potuta fare solo con le somme effettivamente versate e solo laddove la società ricorrente avesse dimostrato che i contributi versati erano relativi ai lavoratori interessati dall'accertamento.
Ciò premesso, l' aveva, quindi, concluso, domandando, in via principale, il rigetto CP_3
dell'avversa opposizione, nonché, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento, in proprio favore, della diversa somma che fosse risultata dovuta, oltre somme aggiuntive, come per legge, dalla scadenza sino al saldo.
Quanto alla domanda di compensazione, l' aveva chiesto che la stessa fosse dichiarata CP_1
inammissibile, improcedibile, prescritta, infondata ovvero che, in subordine, fosse posta in compensazione esclusivamente la minor somma effettivamente versata.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 1394/2021 del 20 dicembre 2021, in parziale accoglimento del ricorso, aveva annullato l'avviso di addebito opposto, aveva accertato la sussistenza, in capo all' , di un credito, “in confronto della opponente, per omissioni CP_3
contributive, sanzioni ed accessori di legge, corrispondente alla contribuzione omessa per il
personale meglio indicato nel verbale di accertamento del debito, inadempienza n. 527 del
29 agosto 2011, con esclusione di quanto ivi complessivamente calcolato sulla posizione
previdenziale di e , e aveva disposto la Persona_1 Parte_3
compensazione tra le parti delle spese di lite in ragione di un quarto, condannando
[...]
alla rifusione della parte restante in favore dell' e della Parte_2 CP_3 CP_2
[...]
Il primo giudice, in particolare, dopo avere rigettato, sia l'eccezione preliminare di decadenza, sia le ulteriori eccezioni formulate dalla società opponente, quanto al merito delle doglianze avanzate dall'opponente aveva, innanzitutto, evidenziato come i contratti a
9 progetto presenti in atti risultassero, all'esito di una elementare comparazione,
sostanzialmente standardizzati.
I medesimi, infatti, aveva osservato il Tribunale, recavano tutti indistintamente le medesime clausole ed un progetto/programma di lavoro identico, riferito alla campagna promozionale telefonica affidata a da Pragmatica Servizi s.r.l, il quale prevedeva che i Pt_1
collaboratori dovessero contattare i potenziali clienti interessati all'acquisto di contratti telefonici con l'operatore Tele 2.
Si trattava, aveva rilevato il primo giudice, di una attività ricompresa nell'oggetto sociale della società opponente come descritto nella visura camerale in atti.
Già sul piano testuale, aveva evidenziato il Tribunale, difettava, quindi, la dimostrazione circa lo specifico e personale apporto collaborativo che i lavoratori interessati dall'accertamento ispettivo erano tenuti ad assicurare al fine di concorrere al perseguimento delle finalità sociali.
Inoltre, sotto altro profilo, aveva osservato il primo giudice, tutti i contratti prodotti dalla società opponente, nell'allegato n. 1 relativo al progetto/programma di lavoro, si limitavano a descrivere una data attività (contatto con i potenziali clienti onde illustrare loro il servizio proposto con l'obiettivo di ottenere il consenso per l'attivazione del servizio offerto) senza alcuna specificità, né risultavano correlati al raggiungimento di un risultato finale determinato o comunque determinabile.
Infatti, aveva sottolineato il Tribunale, la necessaria conclusione di un determinato numero minimo di contratti costituiva una circostanza non inserita all'interno di un progetto specifico
(eventualmente anche a livello aziendale, mediante la previsione di un obiettivo complessivo quanto al numero di contratti da concludere per una o più tipologie di prodotto), ma, al contrario, esso rappresentava semplicemente il parametro adoperato dal datore di lavoro per determinare il compenso spettante al lavoratore, secondo un criterio rigorosamente economico (ad un maggior numero di contratti conclusi avrebbe corrisposto un maggiore
10 compenso, ad un minor numero di contratti conclusi avrebbe corrisposto, invece, un compenso inferiore rispetto a quello base), che nulla aveva a che fare con la valorizzazione delle modalità di svolgimento e/o con la qualità della prestazione richiesta al collaboratore.
Nella sostanza, aveva rilevato il Tribunale, gli obiettivi da raggiungere cui mirava il progetto dedotto in contratto altro non erano che il procacciamento di un determinato numero di contratti per ciascun mese e/o settimana e/o giorno fino alla scadenza del contratto di collaborazione.
In definitiva, aveva, quindi, concluso il primo giudice, la genericità dei contratti nei termini indicati, la sostanziale coincidenza del programma ad essi allegato con l'oggetto sociale della committente, nonché la mancanza di elementi che differenziassero la prestazione richiesta a ciascun collaboratore, conducevano ad escludere la ricorrenza di un genuino progetto ovvero di un programma sufficientemente definito, cosicché doveva ritenersi operante nella fattispecie la presunzione legale prevista dall'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003 per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso.
Conseguentemente, il Tribunale aveva ritenuto che l' avesse correttamente CP_3
disconosciuto l'esistenza di genuini rapporti di collaborazione a progetto, accertando la sussistenza, in coerenza con le prescrizioni di cui all'art. 69 comma 1 del D.lgs. n. 276/2003,
di altrettanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così convertiti ope legis,
con conseguente ricalcolo della contribuzione dovuta dalla opponente.
In ogni caso, il primo giudice aveva, altresì, accertato, sulla base di tutti gli elementi presenti in atti, acquisiti anche all'esito dell'istruttoria testimoniale compiuta, che i rapporti di lavoro oggetto dell'accertamento si erano, comunque, atteggiati come rapporti di lavoro subordinato, connotati da una sostanziale eterodirezione da parte dei team leaders e da modalità di svolgimento rigidamente predeterminate mediante appositi script aziendali, con obbligo, per i collaboratori, sia di prestare il proprio servizio per 6 giorni settimanali e per
11 almeno 6 ore al giorno, sia di comunicare, oltre ai ritardi, anche le eventuali assenze, alle quali erano ricollegate decurtazioni della retribuzione.
Il Tribunale aveva, quindi, accertato la sussistenza dell'obbligo contributivo vantato dall' , con esclusione delle posizioni dei lavoratori la cui CP_3 Persona_1
prestazione lavorativa quale addetta alla selezione del personale doveva ritenersi compatibile con un rapporto di collaborazione a progetto, e in relazione al quale non Parte_3
era stato dimostrato lo svolgimento di prestazioni lavorative in regime di collaborazione con la società opponente nel periodo oggetto di causa.
Quanto, infine, alla compensazione richiesta dalla società opponente, il Tribunale aveva ritenuto che la medesima dovesse essere realizzata in sede amministrativa, visto che la società indicata non aveva offerto in giudizio una compiuta dimostrazione degli importi corrisposti a valere sulla posizione previdenziale dei residui 17 lavoratori per i quali era stata accertata l'omessa contribuzione.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_2
[...]
L' ha resistito. CP_3
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della società appellante:
“l'Ecc.ma Corte voglia, contrariis reiectis, … in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
1394/2021, pubblicata il 20 dicembre 2021, RG n. 699/2014, pronunciata dal Tribunale di
Cagliari, Sezione Lavoro, mandare assolta la società appellante da ogni avversa pretesa e,
per l'effetto, revocare l'avviso di addebito opposto con il ricorso introduttivo del primo
grado di giudizio, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio da distrarsi
in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
12 Nell'interesse dell'ente appellato:
“voglia la Corte d'Appello adita:
- rigettare l'avverso appello;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si rileva l'assenza di specificità
dei progetti allegati ai contratti a progetto oggetto di conversione. Violazione dell'art.
112 c.p.c.
Con un primo motivo di appello, la società ha censurato la sentenza impugnata per Pt_1
essere il primo giudice incorso in ultrapetizione in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Infatti, ha osservato la società appellante, gli organi ispettivi mai avevano rilevato ovvero,
comunque, contestato il difetto di specificità dei progetti allegati ai contratti di collaborazione, né il fatto che la loro formulazione fosse, di per sé, elemento tale da comportare la necessità di una conversione dei relativi rapporti di collaborazione.
In particolare, ha aggiunto la società, in ambito ispettivo mai era stata contestata la corrispondenza tra l'attività posta in essere dai collaboratori ovvero il progetto allegato ai contratti e l'oggetto sociale della committente, mentre le contestazioni e le conseguenti sanzioni erano unicamente scaturite dall'accertamento delle modalità effettive di svolgimento delle mansioni da parte dei collaboratori.
Solo nella memoria difensiva di primo grado, ha proseguito l'appellante, l' , per la prima CP_3
volta e in modo assai generico, aveva contestato l'assenza di specificità del progetto, in ragione della corrispondenza tra oggetto sociale della committente e attività oggetto dei contratti di collaborazione.
Tale modo di agire dell' , ha osservato la società appellante, e così anche la decisione CP_3
del primo giudice che aveva dato rilevanza alla indicata eccezione, contrastava con quanto statuito dall'art. 3, comma 20, legge 335/1995, come modificato dall'art. 3, d.l. 318/1996,
13 convertito nella legge 402/1996, il quale aveva stabilito due fondamentali principi:
i) le contestazioni in materia previdenziale e assicurativa devono risultare da appositi verbali;
ii) nei casi di attestata regolarità, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi a periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive.
La società ha, quindi, eccepito, per un verso, l'inammissibilità e l'infondatezza Pt_1
delle generiche contestazioni formulate dall' nella memoria difensiva depositata nel CP_3
primo grado di giudizio e, per altro verso, l'assoluta illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata in ragione della violazione dell'art. 112 c.p.c., considerato che essa società si era trovata nell'impossibilità di formulare, prima in sede amministrativa e poi in sede giudiziale,
ogni compiuta difesa in ordine all'asserita assenza, nei progetti allegati ai contratti di collaborazione, del requisito della specificità e che si era, quindi, verificata una illegittima compressione del diritto alla difesa della odierna appellante, nonché una grave violazione della citata legge 335/1995 che prevede la rigida procedimentalizzazione del procedimento ispettivo in materia contributivo/previdenziale.
In particolare, ha precisato l'appellante, stante la chiara lettera della norma invocata (“La
presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed
indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari della Direzione
regionale del lavoro in materia previdenziale e assicurativa”), doveva ritenersi che i “casi di
attestata regolarità” riguardassero anche, e in primo luogo, proprio gli accertamenti ispettivi,
mentre l'espressa preclusione del riesame degli “atti e documenti esaminati dagli ispettori ed
indicati nel verbale di accertamento” dal cui esame non fosse stata, in precedenza,
riscontrata alcuna inadempienza, induceva a ritenere che la stessa documentazione non potesse essere riesaminata e rimessa in discussione, a meno che non risultassero nuovi e diversi elementi che consentissero il riesame e che, appunto, determinassero la successiva verifica ispettiva.
14 L'accertamento dell'elemento della specificità, ha, quindi, concluso sul punto la società
appellante, non poteva rientrare in alcun modo nel thema decidendum del primo grado di giudizio, ragione per la quale la sentenza impugnata doveva essere riformata.
***
Il primo motivo di appello è infondato.
Con il deposito di un ricorso contenente l'opposizione ad avviso di addebito, si instaura,
infatti, tra le parti, un ordinario giudizio di cognizione, in cui l' riveste la posizione di CP_3
attore in senso sostanziale e l'opponente la posizione di convenuto in senso sostanziale.
Il giudizio così instaurato, d'altra parte, ha ad oggetto, non accadimenti e vizi dell'eventuale attività ispettiva che abbia preceduto la notificazione dell'avviso di addebito e costituito il fondamento della formazione del medesimo, ma l'accertamento della sussistenza o meno degli obblighi contributivi portati nell'avviso di addebito impugnato.
Il thema decidendum si forma, quindi, non sulla base dei contenuti del verbale ispettivo, ma sulla base delle posizioni assunte dalle parti nel procedimento giudiziale instaurato con l'opposizione, secondo la nota circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5,
e 416 c.p.c.
Circolarità che, nei giudizi di opposizione ad avviso di addebito, quali il presente,
considerata la posizione di convenuto in senso sostanziale rivestita dall'opponente, consente e impone a quest'ultimo, stabilendo, contestualmente, a carico del medesimo, il correlativo onere, di prendere posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nella prima udienza di trattazione della causa ex art. 420 c.p.c. (si vedano, sul punto, Cass. 31704/2019 e Cass.
17604/2020).
Da ciò consegue, per un verso, che alcun rilievo può essere riconosciuto nel presente giudizio al fatto che l'ispettore verbalizzante non avesse espressamente rilevato il difetto di specificità
15 dei progetti allegati ai contratti di collaborazione che avevano costituito oggetto dell'accertamento ispettivo e, per altro verso, che non si era verificata nella fattispecie alcuna compressione del diritto di difesa dell'attuale appellante.
D'altra parte, quanto all'art. 3, comma 20, legge 335/1995 e successive modificazioni, è
sufficiente osservare come, nella fattispecie, oltre a non esservi stato alcun accertamento, in sede ispettiva, della regolarità dei contratti a progetto oggetto di causa, i quali, infatti, erano stati convertiti, benché per altra ragione, già di per sé sufficiente, in ogni caso non vi era stata una successiva contestazione (in sede ispettiva) di adempimenti dei quali era già stata, in una precedente verifica ispettiva, attestata la regolarità, quanto, piuttosto, si era aperta, ad iniziativa dell'opponente, in ordine agli obblighi contributivi che erano già stati oggetto della fase ispettiva, la fase di accertamento giudiziale, mediante, come già sopra precisato,
l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno di quegli obblighi.
2) Insussistenza del necessario sostegno probatorio in ordine alla carenza di specificità
dei contratti di collaborazione. Violazione dell'art. 115 c.p.c.
Con un secondo motivo di appello, la società ha, altresì, lamentato che il tema Pt_1
riguardante l'asserita assenza di specificità dei progetti allegati ai contratti di collaborazione non fosse sorretto da un adeguato sostegno probatorio.
Invero, ha sostenuto l'appellante, le uniche copie dei progetti allegati ai contratti erano state prodotte a campione da essa stessa appellante unitamente al ricorso in opposizione introduttivo del primo grado di giudizio ed erano in numero limitatissimo rispetto ai contratti oggetto delle contestazioni mosse dall' , successivamente cristallizzate nell'avviso di CP_3
addebito opposto.
Invece, ha osservato la società , il primo giudice aveva contraddittoriamente Pt_1
affermato, pur non potendo esaminare tutti i contratti contestati dall' , che tutti i progetti CP_3
16 allegati ai contratti medesimi erano illegittimi.
Né l' , ha aggiunto l'appellante, si era mai curato, seppur onerato della prova nel detto CP_3
senso, di supportare le proprie eccezioni mediante la produzione di tutti i contratti di collaborazione e relativi progetti contestati.
L'azione di accertamento del primo giudice, ha, quindi, sostenuto , si sarebbe Pt_1
dovuta limitare ai contratti a progetto prodotti dall'odierna appellante in sede di ricorso introduttivo.
D'altra parte, ha aggiunto l'appellante, la scelta di produrre solamente un campione dei contratti in oggetto era stata determinata dal fatto che, in assenza di contestazioni nell'ambito del verbale ispettivo, non vi era stata la necessità di procedere a compiute difese inerenti all'aspetto contenutistico del testo contrattuale e/o dei progetti medesimi.
L' , ha, quindi, affermato la società , avrebbe potuto disporre la conversione CP_3 Pt_1
solamente con riferimento ai contratti di collaborazione a progetto prodotti nel giudizio di primo grado da parte dell'appellante e non, invece, con riferimento alla totalità dei contratti di collaborazione oggetto delle contestazioni di cui al verbale ispettivo richiamato, cosicché
gli importi rivendicati avrebbero dovuto essere ridotti.
La statuizione impugnata, ha, quindi, concluso sul punto la società appellante, era stata pronunciata in violazione dell'art. 115 c.p.c. in quanto fondata unicamente sulla valutazione,
sfornita di sostegno probatorio, che tutti i progetti allegati alla totalità dei contratti a progetto fossero caratterizzati dall'assenza di specificità.
***
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante prende le mosse, infatti, dall'erroneo presupposto che l'onere di produrre i contratti a progetto che avevano costituito l'oggetto dell'accertamento ispettivo gravasse sull' . CP_3
Ritiene, invece, il Collegio che l'onere in questione - da adempiere entro la prima udienza di
17 discussione, una volta rilevata l'avvenuta contestazione da parte dell' , nella memoria CP_3
difensiva, della regolarità del progetto - gravasse sull'opponente, comportando l'assenza del progetto ovvero l'assenza della prova della esistenza del medesimo, così come l'assenza della prova della regolarità dello stesso, la conversione automatica dei rapporti di lavoro instaurati in rapporti di lavoro subordinato e configurandosi, pertanto, la presenza del progetto e della sua regolarità, come fatti impeditivi dei diritti contributivi vantati dall' , CP_3
come tali oggetto di onere probatorio del debitore (si veda anche la sentenza resa dalla
Suprema Corte nel giudizio contraddistinto da R.G. N. 18164/209).
3) Sulla piena legittimità, nel merito, dei contratti a progetto oggetto di conversione.
Contraddittorietà della statuizione impugnata.
Con un terzo motivo di appello, la società appellante ha lamentato l'erroneità e l'illegittimità
della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva accertato che l'attività dedotta nei contratti a progetto coincideva con l'attività normalmente svolta dall'azienda.
Si trattava, ha osservato , di affermazione destituita di qualunque fondamento e, in Pt_1
ogni caso, la pronuncia di illegittimità dei contratti fondata sulla base dell'assunto indicato non risultava riconducibile ad alcuna disposizione di legge e derivava dall'erroneo riferimento ad un orientamento giurisprudenziale oramai superato.
Infatti, ha argomentato la società appellante, secondo un indirizzo da ultimo confermato anche dalla Suprema Corte, in tema di lavoro a progetto, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69,
comma 1 non deve essere interpretato in maniera restrittiva ed acritica.
A parere della Suprema Corte, ha proseguito , il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 62, pur Pt_1
richiedendo la stipula in forma scritta e prescrivendo l'indicazione a fini probatori del progetto e del programma di lavoro, non impone anche una forma obbligata di dichiarazione,
cosicché il contenuto della prestazione oggetto del contratto può anche desumersi dal testo complessivo del documento con cui le parti hanno regolato il loro rapporto.
18 In ogni caso, ha proseguito la società, l'oggetto sociale della società ricomprendeva una significativa molteplicità di attività, risultando, pertanto, impossibile, già per la descritta ragione, sovrapporre l'attività svolta dai collaboratori oggetto di ispezione con quella svolta dalla società committente.
Nulla, d'altra parte, ha aggiunto l'appellante, seppure onerato in tal senso, aveva provato al riguardo l' , il quale neanche aveva affermato in quale misura le campagne in cui erano CP_3
coinvolti i collaboratori incidessero sulla complessiva attività aziendale, mentre essa appellante aveva dato atto di avere svolto ulteriori e differenti campagne promozionali e/o di vendita, nonché di aver svolto ulteriori attività anche mediante l'ausilio di dipendenti assunti con contratto di lavoro di natura subordinata.
D'altra parte, ha osservato la società , secondo la giurisprudenza di legittimità, non Pt_1
è necessario che il progetto specifico sia inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, risultando la detta formulazione non desumibile, né dall'art. 61 d.lgs. 276/2003 nella sua originaria formulazione, né dalla complessiva regolamentazione della fattispecie dettata dallo stesso d.lgs. 276/2003 e successive modifiche.
Inoltre, ha proseguito l'appellante, il Tribunale non aveva neanche tenuto conto delle indicazioni rese dall' in numerose circolari, tra le quali, in particolare, la n. 17/2006, la CP_3
quale, dettando delle precisazioni in merito alla previsione normativa di cui all'art. 61 del
D.Lgs. 276/2003, aveva chiarito che il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, taluni elementi tassativamente previsti quali: a) l'indicazione della durata della prestazione di lavoro, b) l'indicazione del progetto,
programma o fase di esso, c) il corrispettivo o i criteri per la sua determinazione, d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull'esecuzione, anche temporale,
della prestazione lavorativa, e) le eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza del collaboratore a progetto.
19 Secondo la indicata circolare, ha evidenziato l'appellante, il progetto deve riguardare segmenti dell'attività organizzata dal committente ben identificati e ben definiti sotto il profilo sia strutturale che temporale e l'attività assegnata al collaboratore deve risultare delimitata funzionalmente e temporalmente e deve inerire ad un chiaro risultato finale,
mentre, quanto all'eventuale coincidenza dell'attività oggetto della collaborazione con quella aziendale, essa, seppure non debba sovrapporsi all'attività principale dell'impresa, può
certamente essere connessa alla medesima.
Inoltre, ha proseguito , la circolare aveva ribadito la necessaria riconducibilità delle Pt_1
collaborazioni a progetti specifici e determinati, gestiti dal lavoratore in funzione del risultato, che le parti devono definire in tutti i suoi elementi qualificanti al momento della stipulazione del contratto. Il progetto, inoltre, deve essere individuato con riferimento a una specifica e singola campagna, la cui durata deve costituire il termine esterno di riferimento per la durata stessa del contratto di lavoro a progetto, e deve essere qualificato tramite la specificazione: a) del singolo committente finale cui è riconducibile la campagna;
b) della durata della campagna (rispetto alla quale il contratto non può mai avere durata superiore); c)
del singolo tipo di attività richiesta al collaboratore nell'ambito di tale campagna
(promozione, vendita, sondaggi); d) della concreta tipologia di prodotti o servizi oggetto dell'attività richiesta al collaboratore;
e) della tipologia di clientela da contattare.
Cosicché, ha evidenziato l'appellante, secondo il Ministero, “è senz'altro configurabile un
genuino progetto, programma o fase di esso, con riferimento alle campagne outbound
nell'ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel
contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio
riconducibile ad un singolo committente”, ovverosia, ha osservato la , esattamente Pt_1
quanto era accaduto nella fattispecie in esame, nella quale, nell'ambito del campione di contratti prodotti nel primo grado di giudizio, erano pacificamente riscontrabili tutti gli elementi sopra richiamati, e cioè, l'indicazione del committente, la tipologia della campagna
20 e dei prodotti da promuovere, la durata della medesima, la specifica attività richiesta al collaboratore nell'ambito della campagna, consistente nel contattare telefonicamente potenziali clienti con lo scopo di far conoscere nel dettaglio le potenzialità dei prodotti oggetto della compagna e di venderli, a fronte di un manifestato interesse.
I contratti di collaborazione oggetto di conversione, ha, quindi, concluso sul punto la società
appellante, dovevano, pertanto, essere ritenuti pienamente legittimi, anche sotto il profilo formale, con conseguente erroneità della sentenza impugnata.
***
Anche il presente motivo di appello è infondato.
Ritiene, infatti, il Collegio che correttamente il primo giudice avesse ritenuto insussistente il requisito di specificità dei progetti inseriti nei contratti presenti in atti.
A parere della Corte, infatti, il concetto di specificità del progetto o del programma, pur in data anteriore alle modifiche apportate all'art. 61, comma 1, d.lgs. 276/2003 dalla legge
92/2012, comportava la necessità che l'attività affidata ai collaboratori, sebbene non inerente ad un'attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, non fosse semplicemente coincidente con quest'ultima, né fosse semplicemente finalizzata ad un risultato coincidente con la normale attività di impresa ovvero con la mera disponibilità, da parte del committente, della prestazione del collaboratore (si vedano, sul punto, in particolare, Cass. 5418/2019 e Cass. 24379/17).
Il progetto doveva, quindi, già prima delle modifiche indicate, avere una caratterizzazione autonoma rispetto all'ordinaria attività aziendale e doveva essere finalizzato ad un risultato anch'esso autonomamente caratterizzato rispetto all'ordinaria attività aziendale: doveva,
cioè, già essere distinguibile da quest'ultima, pur potendo presentarsi come connesso e non del tutto diverso dalla stessa.
Con riguardo alla caratterizzazione del progetto, nella fattispecie in oggetto, invece, nella quale, nell'ambito di campagne relative a prodotti di telefonia riconducibili a commesse di
21 lavoro affidate alla società opponente da terzi, ai collaboratori era affidato il compito di contattare telefonicamente utenti privati con lo scopo di far conoscere nel dettaglio le potenzialità dei servizi proposti con l'obiettivo di venderne l'attivazione, il progetto veniva nella sostanza a consistere nell'esercizio, distribuito tra i collaboratori, della normale attività
aziendale, la quale, come risulta dal preambolo degli stessi contratti a progetto, consisteva appunto nello svolgimento di servizi di assistenza commerciale, promozione e marketing in favore di imprese terze e nelle relative attività accessorie e strumentali (produzione e elaborazione di reportistica, trattamento ed elaborazione di testi, dati di mercato e informazioni commerciali, recupero crediti).
D'altra parte, a conferma di quanto sopra osservato, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio la società attuale appellante aveva chiesto di provare che, “nel periodo
intercorrente tra il mese di marzo del 2009 e il mese di aprile del 2010”, essa “svolgeva”
“attività di promozione e vendita di prodotti e servizi telefonici per conto di società di
telecomunicazioni terze committenti”.
Addirittura, sulla base delle allegazioni formulate dalla società attuale appellante nel ricorso in opposizione, secondo le quali nel periodo di esecuzione dei contratti a progetto i lavoratori assunti come lavoratori subordinati si occupavano per la società medesima della cura delle attività inbound, di back office e di carattere amministrativo (si veda pag. 19, capo 13),
risulta che l'intera parte principale dell'attività aziendale ordinaria fosse affidata ai collaboratori a progetto e fosse, benché organizzata per campagne, tra gli stessi semplicemente frazionata, mentre all'organico stabile risultavano affidate le attività dotate di carattere evidentemente accessorio e strumentale.
D'altra parte, a fronte della specifica contestazione formulata dall' nella memoria CP_3
difensiva in ordine all'asserita “totale coincidenza tra le attività indicate nei singoli progetti
e l'attività svolta dalla società”, la società appellante si è limitata a fare riferimento, sia nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che nell'atto di appello, per un verso,
22 all'attività svolta dai lavoratori subordinati, che era, peraltro, meramente accessoria rispetto a quella di promozione e vendita svolta dai collaboratori a progetto, e, per altro verso, alla pluralità di campagne promozionali svolte nel tempo, così confermando che la propria attività d'impresa consisteva nella promozione e vendita di prodotti e servizi per conto di terzi.
Premesso, inoltre, che, come anche precisato dalla Suprema Corte (Cass. 5418/19), la verifica del requisito della specificità deve essere operata, non con mero riferimento all'attività affidata al collaboratore, ma con riferimento alla finalizzazione di quell'attività ad un risultato diverso da quello coincidente con la normale attività d'impresa, cosicché può
affermarsi che la stretta correlazione tra progetto e risultato è insita nel concetto di specificità
del progetto, quanto all'elemento in questione esso, per come dedotto in contratto (“la
conclusione di 80 contratti di vendita al mese o 18 contratti di vendita settimanali ovvero, se
preferito, 3 al giorno” ovvero formule similari), malgrado la sua apparente consistenza di obiettivo da raggiungere, costituiva, di fatto, la misura approssimativa della frazione di ordinaria attività aziendale affidata al collaboratore, come risulta, d'altronde, dimostrato dalla mancanza, nei contratti in esame, ancora una volta malgrado le differenti e apparenti enunciazioni di principio (“si terrà conto di tali criteri per la determinazione del compenso
che sarà sempre in rapporto alla quantità di contratti di vendita conclusi considerando
validi solo quelli andati a buon fine. Si deduce, quindi, che un risultato inferiore determinerà
un minor compenso, mentre da risultato superiore ne scaturirà un compenso maggiore” o formule simili), di qualunque correlazione stabilita tra il “risultato” in questione e il compenso previsto per l'operatore, determinato, in realtà (normalmente punto 10 del contratto), in cifra fissa, con l'aggiunta di un obbligo inesistente del committente, in quanto ancorato ad una condizione meramente potestativa (l' “insindacabile giudizio del
Committente”), di elargire al collaboratore eventuali premi aggiuntivi (normalmente sempre il punto 10 del contratto), in alcun modo, tra l'altro, espressamente collegati e commisurati a
23 livelli concreti di produttività.
Né le predette conclusioni risultano in contrasto con quanto indicato dal CP_5
nella circolare n. 17 del 2006, invocata dalla società appellante: a prescindere, infatti,
[...]
dal valore delle istruzioni nella stessa contenute, occorre evidenziare come nella stessa fosse ben evidenziato come i progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, pur potendo presentarsi come connessi all'attività principale od accessoria dell'impresa, non potessero totalmente coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi.
Cosicché, risultando nella fattispecie l'intera attività aziendale finalizzata allo svolgimento e all'esecuzione delle c.d. campagne affidate alla società appellante da soggetti terzi,
l'avvenuta indicazione delle stesse nei contratti di collaborazione non risulta sufficiente a soddisfare il requisito della specificità del progetto, rimanendo il medesimo nient'altro che,
come già osservato, la mera frazione dell'attività aziendale assegnata al singolo collaboratore, finalizzata, quindi, al raggiungimento di un risultato non diverso da quello coincidente con la normale attività aziendale e rivolta, dunque, a soddisfare esigenze ordinarie e anche continuative (vista la sistematicità del ricorso ai contratti a progetto) della committente.
Occorre aggiungere, in ogni caso, che, in conformità al rilievo già svolto da questa Corte in un altro procedimento relativo a contratti di collaborazione analoghi a quelli in esame
(sentenza n. 280/2018 del 12 – 24 settembre 2018), nella fattispecie risultano, comunque, del tutto generici i rapporti tra i co.co.pro. e le campagne di vendita cui i medesimi, e, quindi, il progetto negli stessi contenuto, erano funzionali: le campagne e i prodotti offerti risultano,
infatti, indicati del tutto genericamente, così come non risulta specificamente individuata la tipologia di clientela da contattare, definita unicamente, invece che con riferimento a specifici requisiti oggettivi e/o soggettivi, con mero generico riferimento alla categoria degli
“utenti privati”.
Poiché, quindi, per tutte le ragioni esposte, nei contratti a progetto prodotti difetta una
24 sufficiente autonomia del progetto rispetto all'ordinaria attività aziendale e, quanto ai contratti a progetto non prodotti, difetta la prova della esistenza e, comunque, della conformità del progetto ai requisiti normativamente previsti e sopra esaminati, il motivo di appello in esame non può trovare accoglimento.
***
Poiché il difetto di specificità dei progetti notoriamente comporta, ai sensi dell'art. 69,
comma 1, D.Lgs. 276/03, la conversione ope legis dei rapporti di collaborazione, fin dall'origine, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'appello deve essere rigettato, senza che sia necessario, in questa sede, esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione proposti da i quali restano assorbiti in Parte_2
quanto tutti incentrati sulle, asseritamente erronee, conclusioni cui il Tribunale era giunto nella ricostruzione, e riconduzione alle caratteristiche della subordinazione, delle concrete modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro oggetto dell'accertamento ispettivo.
***
Alla stregua di tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto da Parte_2
deve, quindi, essere rigettato e la sentenza impugnata, per l'effetto, deve
[...]
essere integralmente confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successive modificazioni, secondo i valori minimi (in ragione della prossimità del valore della causa al limite inferiore di scaglione) previsti per ciascuna fase
(con esclusione di quella istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 52.000,01 a
€. 260,000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico della società appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
25 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_2
integralmente la sentenza impugnata;
condanna la società appellante al rimborso, in favore dell' e della delle CP_3 Controparte_2
spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 4.995,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società
appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 5 dicembre 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. NI Coinu…………………………………………dott. IA LU SC
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. IA LU SC PRESIDENTE
dott. NI Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Enzo Luchi CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 143 dell'anno 2022, proposta da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Macciotta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura di sede dell' , rappresentati e difesi dagli avv.ti Marina Olla e Laura CP_3
Furcas, giusta procura generale alle liti
APPELLATI
e contro , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, contumace
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 17 febbraio 2014, Parte_2
aveva proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 368 2013
[...]
00102345 32 000, notificato il 9 gennaio 2014, con il quale l' aveva ingiunto alla stessa CP_3
il pagamento della somma di €. 76.098,79, asseritamente dovuta a titolo di contributi previdenziali Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo da marzo 2009
ad aprile 2010, nonché a titolo di somme aggiuntive, interessi di mora, spese di notifica e compensi di riscossione.
La società opponente aveva preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza dell' dal CP_3
potere di rivendicare le somme ingiunte, non risultando queste ultime iscritte nei ruoli esecutivi entro il termine stabilito dall'art. 25, D.Lgs. 46/1999, e aveva, altresì, lamentato che nell'atto opposto, pur apparendo il medesimo riferito ad un verbale dell'ispettorato del
Lavoro, il detto verbale non fosse stato identificato con la dovuta precisione, con conseguente nullità, per entrambe le ragioni, dell'avviso impugnato.
Inoltre, aveva aggiunto la società opponente, l'avviso di addebito doveva ritenersi nullo anche in quanto nello stesso non erano stati riportati i criteri di calcolo delle somme richieste,
il cui quantum risultava, comunque, erroneo.
Quanto al merito delle pretese avanzate dall'ente previdenziale, ne aveva sostenuto Pt_1
l'illegittimità e l'erroneità.
Dopo avere, in particolare, supposto che l'avviso di addebito fosse scaturito dalle risultanze del verbale ispettivo prot. N. 34863/089/mmp, riportante le risultanze della visita ispettiva del 4 febbraio 2010, la società ricorrente aveva sostenuto l'erroneità ed infondatezza delle conclusioni cui l'ispettore verbalizzante era giunto, secondo le quali essa avrebbe occupato i
2 lavoratori indicati nel verbale medesimo “in regime contrattuale di collaborazione
coordinata a progetto a fronte della tipologia di lavoro subordinato accertata e svolta dagli
stessi”.
In primo luogo, aveva osservato la società , gli accertamenti ispettivi erano nella Pt_1
sostanza consistiti nella valutazione delle dichiarazioni rese da un certo numero di lavoratori,
non meglio specificati, in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione,
dalle quali l'ispettore verbalizzante aveva tratto la convinzione che i contratti a progetto esaminati difettassero dei requisiti stabiliti dall'art. 61, comma 3, d.lgs. 276/2003 e che le modalità di svolgimento delle attività di collaborazione non rispecchiassero le prerogative e le caratteristiche stabilite dalla norma richiamata, risolvendosi le medesime in attività
elementari e ripetitive, nello svolgimento delle quali i collaboratori dovevano rispettare un orario di lavoro prestabilito e una continuità lavorativa da cui dipendevano la retribuzione e la prosecuzione del rapporto di lavoro, dovevano attenersi alle disposizioni e alle indicazioni impartite dalla ditta, dai team leader, dagli operatori di back office e dal supervisor, che essi riconoscevano come loro diretti superiori, non avevano la possibilità di scegliere liberamente i periodi di pausa, che erano contingentati e necessitavano della previa autorizzazione,
percepivano mensilmente la retribuzione, la quale veniva quantificata in €. 20,00 lordi in caso di mancato conseguimento della media stabilita periodicamente, oltre che decurtata per le giornate di assenza, e operavano senza che la loro attività fosse finalizzata alla realizzazione di un progetto o di fasi di esso, con valorizzazione della prestazione meramente quantitativa invece che sotto il profilo qualitativo e professionale.
Le predette affermazioni, aveva osservato l'opponente, erano, in realtà, del tutto generiche,
anche perché rappresentavano il frutto di un'attività ispettiva certamente non espletata in maniera corretta, puntuale e rigorosa, soprattutto laddove valutata alla stregua delle direttive puntuali e stringenti emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per il tramite delle circolari n. 4 del 2008 e prot. 25/17286 del 2008, nelle quali erano
3 specificamente indicate le modalità con le quali le verifiche ispettive dovevano essere compiute.
D'altra parte, aveva argomentato l'opponente, l'onere di comprovare la sussistenza dei presupposti dei diritti vantati gravava sull' ed ai verbali ispettivi doveva riconoscersi la CP_3
natura di meri atti amministrativi, esulando dalle funzioni proprie degli ispettori il compito di valutare i fatti accertati o operare qualificazioni di fatti giuridici, né poteva riconoscersi efficacia probatoria alle dichiarazioni rese dai terzi in sede ispettiva.
Quanto, nello specifico, alla fattispecie oggetto del giudizio, aveva contestato Parte_1
l'interpretazione cui il servizio ispettivo era giunto in ordine alla natura del rapporto di lavoro intercorso con i 19 collaboratori a progetto individuati nel verbale di accertamento,
richiamando i risultati interpretativi cui la dottrina, la giurisprudenza e lo stesso Ministero del
Lavoro erano giunti in ordine alle relazioni esistenti tra il lavoro subordinato e le collaborazioni coordinate e continuative ed in ordine agli elementi da verificare al fine di valutare la compatibilità delle modalità esecutive delle prestazioni di lavoro con lo schema contrattuale da ultimo indicato.
Dopo avere, in particolare, riportato i contenuti della circolare n. 17/2006 del Ministero del
Lavoro, relativa allo specifico settore dei call center, la società opponente aveva osservato come le modalità operative dei collaboratori a progetto oggetto dell'accertamento ispettivo fossero perfettamente rispondenti alla tipologia contrattuale utilizzata, considerato che l'attività di lavoro dei medesimi si era sempre svolta nell'ambito di specifiche commesse inerenti lo svolgimento dei servizi di telemarketing per conto della società Tele2, operante nel mercato delle telecomunicazioni, che le predette commesse e le specifiche campagne nell'ambito delle quali i collaboratori avevano operato erano sempre state puntualmente indicate nei progetti e nei programmi allegati ai contratti, che, quindi, l'attività peculiare dei collaboratori, la quale rientrava tra quelle ricomprese nel proprio oggetto sociale, si era caratterizzata per la sussistenza di un preciso progetto e di un preciso obiettivo legato al
4 raggiungimento dei risultati imposti dai terzi committenti ed era sempre stata temporalmente delimitata con riferimento alla durata delle singole campagne.
Nei contratti, aveva proseguito l'opponente, risultavano, d'altra parte, individuati chiaramente il committente finale della campagna, la durata di quest'ultima e del contratto a progetto, il tipo di attività richiesta al collaboratore nell'ambito della campagna (promozione e vendita di servizi), la concreta tipologia di prodotti o servizi oggetto dell'attività richiesta al collaboratore, la tipologia della clientela da contattare.
Inoltre, aveva aggiunto la società ricorrente, essa aveva sempre avuto alle proprie dipendenze dei lavoratori subordinati, i quali operavano nelle attività inbound, di back office e di carattere amministrativo, le quali richiedevano una presenza costante nel call center, secondo orari fissi e prestabiliti.
Quanto alle concrete modalità di svolgimento della prestazione da parte dei collaboratori, la società ricorrente aveva riferito che gli stessi erano del tutto autonomi nella gestione del progetto o del programma al quale erano addetti, essendo agli stessi rimessa la definizione dei tempi di lavoro e delle modalità esecutive, che il compito assegnato a ciascun collaboratore era quello di contattare, per un arco di tempo determinato, l'utenza potenzialmente interessata ai prodotti e ai servizi oggetto della campagna di riferimento, che i collaboratori non avevano alcun obbligo di giustificare le assenze, che agli stessi non era mai stata comminata qualsivoglia forma di sanzione disciplinare, che i medesimi non dovevano attenersi alle direttive impartite dalla datrice di lavoro, che i team leader avevano il limitato compito di fornire supporto tecnico nelle procedure di registrazione vocale, che, se anche risultava corrispondente al vero che i collaboratori contattavano gli utenti reperibili sulla base di anagrafiche predisposte dall'azienda, ciò era dovuto solamente allo scopo di garantire la scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge in materia di privacy, che il criterio assunto per la determinazione del compenso era sempre stato legato in via esclusiva al raggiungimento dei risultati indicati nei progetti allegati al contratto, che il compenso
5 pattuito non poteva in alcun modo essere diminuito, che, in aggiunta al compenso base, erano pattuite forme premiali, da elargire ad insindacabile giudizio della committente, parametrate,
non alla quantità del lavoro svolto, ma al numero dei contratti conclusi.
Nella fattispecie, quindi, aveva osservato la società opponente, gli organi ispettivi avevano mal valutato il coordinamento cui i collaboratori erano tenuti con l'organizzazione del committente, scambiando per indici della subordinazione gli ordinari risvolti del necessario coordinamento funzionale sotteso ai rapporti contrattuali instaurati, cosicché, in realtà, in assenza di qualsivoglia vincolo di subordinazione, la condotta aziendale doveva essere ritenuta legittima e, invece, infondata la pretesa contributiva dell' convenuto. CP_1
In via di mero subordine, aveva, infine, sostenuto la società opponente, in caso di dichiarata conversione di tutti o di parte dei contratti oggetto di causa, sussisteva in ogni caso il suo diritto di ripetere i contributi previdenziali corrisposti alla Gestione Separata in virtù dei medesimi contratti.
Ciò premesso, aveva, quindi, concluso domandando, in via Parte_2
principale, che fosse dichiarata la nullità, l'annullabilità ovvero l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto e che, per l'effetto, quest'ultimo fosse revocato, nonché, in via subordinata,
che fosse accertato l'avvenuto pagamento dei contributi dovuti, per i contratti a progetto oggetto di causa, alla Gestione Separata e che, previa revoca dell'avviso di addebito opposto,
fosse disposta la compensazione delle relative somme con quanto accertato come dovuto per le pretese avanzate dall' . CP_3
***
L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, contestando la fondatezza della avversa CP_3
opposizione, sia con riguardo all'eccezione di decadenza, sia con riguardo alle ulteriori eccezioni di nullità dell'avviso di addebito opposto formulate dalla società opponente, sia con riguardo al merito dell'accertamento ispettivo.
Sotto tale ultimo profilo, l'istituto previdenziale aveva, innanzitutto, premesso che l'avviso di
6 addebito impugnato era fondato sul verbale unico di accertamento e notificazione n.
34863/089/mmp del 31 maggio 2010, inadempienza n. 527, il quale doveva ritenersi conforme sia alla normativa vigente in materia, sia alle indicazioni fornite dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale sul comportamento che gli organi di vigilanza devono tenere in relazione alle attività svolte dai call center.
Gli ispettori, infatti, aveva evidenziato l' , in conformità a quanto previsto dalle circolari CP_3
ministeriali in materia, avevano tratto gli elementi utili per la corretta qualificazione dei rapporti di lavoro proprio dal confronto tra il contenuto dei contratti e le dichiarazioni rese dai lavoratori, accertando, sia che i contratti a progetto, tutti identici tra loro, erano caratterizzati dalla totale coincidenza tra le attività indicate nei singoli progetti e l'attività
svolta dalla società, sia che i collaboratori, nello svolgimento dell'attività di lavoro, erano totalmente privi di autonomia, considerato che dovevano assicurare la continuità lavorativa durante l'arco della giornata, lavoravano alternandosi alle postazioni telefoniche su due turni che coprivano l'intero orario di lavoro, erano tenuti al rispetto dell'orario di inizio e di fine del turno, dovevano comunicare preventivamente le assenze ai team leader, in caso di assenza o mancato raggiungimento del numero minimo di contratti da stipulare subivano una decurtazione della retribuzione, fruivano di una pausa prestabilita, autorizzata preventivamente dal team leader, percepivano una retribuzione che non coincideva con quella pattuita nei contratti, visto che la determinazione del compenso era rimessa ad un complesso meccanismo determinato da un importo fisso mensile, erogato sulla base della presenza e del numero di contratti stipulati, e da un importo variabile, corrisposto al superamento di una certa soglia di contratti conclusi, non avevano alcuna autonomia nella scelta dei nominativi e dei numeri da chiamare, che venivano forniti dalla società e dai quali,
di regola, non era consentito discostarsi, e dovevano seguire un protocollo rigido di intervista
(script) fornito dall'azienda.
Inoltre, aveva aggiunto l' , i team leader avevano il compito di coordinare, gestire e CP_3
7 controllare l'attività degli operatori, garantire la conformità delle prestazioni alle direttive aziendali, verificare le presenze sul lavoro, controllare la produttività individuale e collettiva,
aggiornare i vertici aziendali sullo stato della produzione, esercitare sui lavoratori una costante pressione psicologica, all'occorrenza rimproverare o minacciare di mancato rinnovo del contratto gli operatori in caso di rifiuto delle richieste dell'azienda.
Erano i vertici aziendali, aveva evidenziato l' , che stabilivano il numero dei contratti da CP_3
concludere e l'attività di vendita era svolta esclusivamente dal personale assunto con contratto a progetto, mentre il personale dipendente svolgeva compiti meramente amministrativi, di supervisione e di controllo dell'attività dei collaboratori.
Quindi, aveva osservato l'ente resistente, in definitiva gli operatori telefonici interessati dall'accertamento avevano svolto le mansioni tipiche dei dipendenti, ponendo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, indipendentemente da qualsiasi risultato e senza alcun obiettivo da raggiungere, senza poter determinare autonomamente, né la prestazione da eseguire, né la collocazione temporale della medesima, sottoposti al potere disciplinare e di controllo della società opponente.
Tutti i 19 rapporti di lavoro oggetto di accertamento, aveva, quindi, concluso sul punto l' , dovevano considerarsi, sin dall'origine, quali rapporti di lavoro subordinato. CP_3
Dopo avere, inoltre, evidenziato il valore probatorio da riconoscersi al verbale di accertamento ispettivo, l'ente di previdenza aveva, altresì, eccepito l'inammissibilità della richiesta di compensazione avanzata dalla controparte, in quanto formulata senza la dovuta proposizione di apposita domanda riconvenzionale, deducendo come la medesima fosse, in ogni caso, per un verso, improcedibile, per mancata preventiva presentazione della domanda amministrativa, nonché, per altro verso, inammissibile, in ragione del suo contenuto generico ed indeterminato, considerato che, nel proporla, la società opponente non aveva precisato, né
i nominativi dei lavoratori interessati, né il periodo di riferimento.
Quanto al merito della richiesta, l' aveva, infine, eccepito l'intervenuto decorso della CP_3
8 prescrizione estintiva e aveva, inoltre, osservato come l'opponente non avesse, in ogni caso,
dimostrato di avere versato alcunché a titolo di contributi dovuti alla Gestione separata,
sottolineando, in ogni caso, come la compensazione si sarebbe potuta fare solo con le somme effettivamente versate e solo laddove la società ricorrente avesse dimostrato che i contributi versati erano relativi ai lavoratori interessati dall'accertamento.
Ciò premesso, l' aveva, quindi, concluso, domandando, in via principale, il rigetto CP_3
dell'avversa opposizione, nonché, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento, in proprio favore, della diversa somma che fosse risultata dovuta, oltre somme aggiuntive, come per legge, dalla scadenza sino al saldo.
Quanto alla domanda di compensazione, l' aveva chiesto che la stessa fosse dichiarata CP_1
inammissibile, improcedibile, prescritta, infondata ovvero che, in subordine, fosse posta in compensazione esclusivamente la minor somma effettivamente versata.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 1394/2021 del 20 dicembre 2021, in parziale accoglimento del ricorso, aveva annullato l'avviso di addebito opposto, aveva accertato la sussistenza, in capo all' , di un credito, “in confronto della opponente, per omissioni CP_3
contributive, sanzioni ed accessori di legge, corrispondente alla contribuzione omessa per il
personale meglio indicato nel verbale di accertamento del debito, inadempienza n. 527 del
29 agosto 2011, con esclusione di quanto ivi complessivamente calcolato sulla posizione
previdenziale di e , e aveva disposto la Persona_1 Parte_3
compensazione tra le parti delle spese di lite in ragione di un quarto, condannando
[...]
alla rifusione della parte restante in favore dell' e della Parte_2 CP_3 CP_2
[...]
Il primo giudice, in particolare, dopo avere rigettato, sia l'eccezione preliminare di decadenza, sia le ulteriori eccezioni formulate dalla società opponente, quanto al merito delle doglianze avanzate dall'opponente aveva, innanzitutto, evidenziato come i contratti a
9 progetto presenti in atti risultassero, all'esito di una elementare comparazione,
sostanzialmente standardizzati.
I medesimi, infatti, aveva osservato il Tribunale, recavano tutti indistintamente le medesime clausole ed un progetto/programma di lavoro identico, riferito alla campagna promozionale telefonica affidata a da Pragmatica Servizi s.r.l, il quale prevedeva che i Pt_1
collaboratori dovessero contattare i potenziali clienti interessati all'acquisto di contratti telefonici con l'operatore Tele 2.
Si trattava, aveva rilevato il primo giudice, di una attività ricompresa nell'oggetto sociale della società opponente come descritto nella visura camerale in atti.
Già sul piano testuale, aveva evidenziato il Tribunale, difettava, quindi, la dimostrazione circa lo specifico e personale apporto collaborativo che i lavoratori interessati dall'accertamento ispettivo erano tenuti ad assicurare al fine di concorrere al perseguimento delle finalità sociali.
Inoltre, sotto altro profilo, aveva osservato il primo giudice, tutti i contratti prodotti dalla società opponente, nell'allegato n. 1 relativo al progetto/programma di lavoro, si limitavano a descrivere una data attività (contatto con i potenziali clienti onde illustrare loro il servizio proposto con l'obiettivo di ottenere il consenso per l'attivazione del servizio offerto) senza alcuna specificità, né risultavano correlati al raggiungimento di un risultato finale determinato o comunque determinabile.
Infatti, aveva sottolineato il Tribunale, la necessaria conclusione di un determinato numero minimo di contratti costituiva una circostanza non inserita all'interno di un progetto specifico
(eventualmente anche a livello aziendale, mediante la previsione di un obiettivo complessivo quanto al numero di contratti da concludere per una o più tipologie di prodotto), ma, al contrario, esso rappresentava semplicemente il parametro adoperato dal datore di lavoro per determinare il compenso spettante al lavoratore, secondo un criterio rigorosamente economico (ad un maggior numero di contratti conclusi avrebbe corrisposto un maggiore
10 compenso, ad un minor numero di contratti conclusi avrebbe corrisposto, invece, un compenso inferiore rispetto a quello base), che nulla aveva a che fare con la valorizzazione delle modalità di svolgimento e/o con la qualità della prestazione richiesta al collaboratore.
Nella sostanza, aveva rilevato il Tribunale, gli obiettivi da raggiungere cui mirava il progetto dedotto in contratto altro non erano che il procacciamento di un determinato numero di contratti per ciascun mese e/o settimana e/o giorno fino alla scadenza del contratto di collaborazione.
In definitiva, aveva, quindi, concluso il primo giudice, la genericità dei contratti nei termini indicati, la sostanziale coincidenza del programma ad essi allegato con l'oggetto sociale della committente, nonché la mancanza di elementi che differenziassero la prestazione richiesta a ciascun collaboratore, conducevano ad escludere la ricorrenza di un genuino progetto ovvero di un programma sufficientemente definito, cosicché doveva ritenersi operante nella fattispecie la presunzione legale prevista dall'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003 per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso.
Conseguentemente, il Tribunale aveva ritenuto che l' avesse correttamente CP_3
disconosciuto l'esistenza di genuini rapporti di collaborazione a progetto, accertando la sussistenza, in coerenza con le prescrizioni di cui all'art. 69 comma 1 del D.lgs. n. 276/2003,
di altrettanti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così convertiti ope legis,
con conseguente ricalcolo della contribuzione dovuta dalla opponente.
In ogni caso, il primo giudice aveva, altresì, accertato, sulla base di tutti gli elementi presenti in atti, acquisiti anche all'esito dell'istruttoria testimoniale compiuta, che i rapporti di lavoro oggetto dell'accertamento si erano, comunque, atteggiati come rapporti di lavoro subordinato, connotati da una sostanziale eterodirezione da parte dei team leaders e da modalità di svolgimento rigidamente predeterminate mediante appositi script aziendali, con obbligo, per i collaboratori, sia di prestare il proprio servizio per 6 giorni settimanali e per
11 almeno 6 ore al giorno, sia di comunicare, oltre ai ritardi, anche le eventuali assenze, alle quali erano ricollegate decurtazioni della retribuzione.
Il Tribunale aveva, quindi, accertato la sussistenza dell'obbligo contributivo vantato dall' , con esclusione delle posizioni dei lavoratori la cui CP_3 Persona_1
prestazione lavorativa quale addetta alla selezione del personale doveva ritenersi compatibile con un rapporto di collaborazione a progetto, e in relazione al quale non Parte_3
era stato dimostrato lo svolgimento di prestazioni lavorative in regime di collaborazione con la società opponente nel periodo oggetto di causa.
Quanto, infine, alla compensazione richiesta dalla società opponente, il Tribunale aveva ritenuto che la medesima dovesse essere realizzata in sede amministrativa, visto che la società indicata non aveva offerto in giudizio una compiuta dimostrazione degli importi corrisposti a valere sulla posizione previdenziale dei residui 17 lavoratori per i quali era stata accertata l'omessa contribuzione.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello Parte_2
[...]
L' ha resistito. CP_3
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della società appellante:
“l'Ecc.ma Corte voglia, contrariis reiectis, … in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.
1394/2021, pubblicata il 20 dicembre 2021, RG n. 699/2014, pronunciata dal Tribunale di
Cagliari, Sezione Lavoro, mandare assolta la società appellante da ogni avversa pretesa e,
per l'effetto, revocare l'avviso di addebito opposto con il ricorso introduttivo del primo
grado di giudizio, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio da distrarsi
in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
12 Nell'interesse dell'ente appellato:
“voglia la Corte d'Appello adita:
- rigettare l'avverso appello;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si rileva l'assenza di specificità
dei progetti allegati ai contratti a progetto oggetto di conversione. Violazione dell'art.
112 c.p.c.
Con un primo motivo di appello, la società ha censurato la sentenza impugnata per Pt_1
essere il primo giudice incorso in ultrapetizione in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Infatti, ha osservato la società appellante, gli organi ispettivi mai avevano rilevato ovvero,
comunque, contestato il difetto di specificità dei progetti allegati ai contratti di collaborazione, né il fatto che la loro formulazione fosse, di per sé, elemento tale da comportare la necessità di una conversione dei relativi rapporti di collaborazione.
In particolare, ha aggiunto la società, in ambito ispettivo mai era stata contestata la corrispondenza tra l'attività posta in essere dai collaboratori ovvero il progetto allegato ai contratti e l'oggetto sociale della committente, mentre le contestazioni e le conseguenti sanzioni erano unicamente scaturite dall'accertamento delle modalità effettive di svolgimento delle mansioni da parte dei collaboratori.
Solo nella memoria difensiva di primo grado, ha proseguito l'appellante, l' , per la prima CP_3
volta e in modo assai generico, aveva contestato l'assenza di specificità del progetto, in ragione della corrispondenza tra oggetto sociale della committente e attività oggetto dei contratti di collaborazione.
Tale modo di agire dell' , ha osservato la società appellante, e così anche la decisione CP_3
del primo giudice che aveva dato rilevanza alla indicata eccezione, contrastava con quanto statuito dall'art. 3, comma 20, legge 335/1995, come modificato dall'art. 3, d.l. 318/1996,
13 convertito nella legge 402/1996, il quale aveva stabilito due fondamentali principi:
i) le contestazioni in materia previdenziale e assicurativa devono risultare da appositi verbali;
ii) nei casi di attestata regolarità, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi a periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive.
La società ha, quindi, eccepito, per un verso, l'inammissibilità e l'infondatezza Pt_1
delle generiche contestazioni formulate dall' nella memoria difensiva depositata nel CP_3
primo grado di giudizio e, per altro verso, l'assoluta illegittimità e/o erroneità della sentenza impugnata in ragione della violazione dell'art. 112 c.p.c., considerato che essa società si era trovata nell'impossibilità di formulare, prima in sede amministrativa e poi in sede giudiziale,
ogni compiuta difesa in ordine all'asserita assenza, nei progetti allegati ai contratti di collaborazione, del requisito della specificità e che si era, quindi, verificata una illegittima compressione del diritto alla difesa della odierna appellante, nonché una grave violazione della citata legge 335/1995 che prevede la rigida procedimentalizzazione del procedimento ispettivo in materia contributivo/previdenziale.
In particolare, ha precisato l'appellante, stante la chiara lettera della norma invocata (“La
presente disposizione si applica anche agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed
indicati nel verbale di accertamento, nonché ai verbali redatti dai funzionari della Direzione
regionale del lavoro in materia previdenziale e assicurativa”), doveva ritenersi che i “casi di
attestata regolarità” riguardassero anche, e in primo luogo, proprio gli accertamenti ispettivi,
mentre l'espressa preclusione del riesame degli “atti e documenti esaminati dagli ispettori ed
indicati nel verbale di accertamento” dal cui esame non fosse stata, in precedenza,
riscontrata alcuna inadempienza, induceva a ritenere che la stessa documentazione non potesse essere riesaminata e rimessa in discussione, a meno che non risultassero nuovi e diversi elementi che consentissero il riesame e che, appunto, determinassero la successiva verifica ispettiva.
14 L'accertamento dell'elemento della specificità, ha, quindi, concluso sul punto la società
appellante, non poteva rientrare in alcun modo nel thema decidendum del primo grado di giudizio, ragione per la quale la sentenza impugnata doveva essere riformata.
***
Il primo motivo di appello è infondato.
Con il deposito di un ricorso contenente l'opposizione ad avviso di addebito, si instaura,
infatti, tra le parti, un ordinario giudizio di cognizione, in cui l' riveste la posizione di CP_3
attore in senso sostanziale e l'opponente la posizione di convenuto in senso sostanziale.
Il giudizio così instaurato, d'altra parte, ha ad oggetto, non accadimenti e vizi dell'eventuale attività ispettiva che abbia preceduto la notificazione dell'avviso di addebito e costituito il fondamento della formazione del medesimo, ma l'accertamento della sussistenza o meno degli obblighi contributivi portati nell'avviso di addebito impugnato.
Il thema decidendum si forma, quindi, non sulla base dei contenuti del verbale ispettivo, ma sulla base delle posizioni assunte dalle parti nel procedimento giudiziale instaurato con l'opposizione, secondo la nota circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova di cui al combinato disposto degli artt. 414, nn. 4 e 5,
e 416 c.p.c.
Circolarità che, nei giudizi di opposizione ad avviso di addebito, quali il presente,
considerata la posizione di convenuto in senso sostanziale rivestita dall'opponente, consente e impone a quest'ultimo, stabilendo, contestualmente, a carico del medesimo, il correlativo onere, di prendere posizione in maniera precisa, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente previdenziale, nella prima difesa utile, e cioè nella prima udienza di trattazione della causa ex art. 420 c.p.c. (si vedano, sul punto, Cass. 31704/2019 e Cass.
17604/2020).
Da ciò consegue, per un verso, che alcun rilievo può essere riconosciuto nel presente giudizio al fatto che l'ispettore verbalizzante non avesse espressamente rilevato il difetto di specificità
15 dei progetti allegati ai contratti di collaborazione che avevano costituito oggetto dell'accertamento ispettivo e, per altro verso, che non si era verificata nella fattispecie alcuna compressione del diritto di difesa dell'attuale appellante.
D'altra parte, quanto all'art. 3, comma 20, legge 335/1995 e successive modificazioni, è
sufficiente osservare come, nella fattispecie, oltre a non esservi stato alcun accertamento, in sede ispettiva, della regolarità dei contratti a progetto oggetto di causa, i quali, infatti, erano stati convertiti, benché per altra ragione, già di per sé sufficiente, in ogni caso non vi era stata una successiva contestazione (in sede ispettiva) di adempimenti dei quali era già stata, in una precedente verifica ispettiva, attestata la regolarità, quanto, piuttosto, si era aperta, ad iniziativa dell'opponente, in ordine agli obblighi contributivi che erano già stati oggetto della fase ispettiva, la fase di accertamento giudiziale, mediante, come già sopra precisato,
l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno di quegli obblighi.
2) Insussistenza del necessario sostegno probatorio in ordine alla carenza di specificità
dei contratti di collaborazione. Violazione dell'art. 115 c.p.c.
Con un secondo motivo di appello, la società ha, altresì, lamentato che il tema Pt_1
riguardante l'asserita assenza di specificità dei progetti allegati ai contratti di collaborazione non fosse sorretto da un adeguato sostegno probatorio.
Invero, ha sostenuto l'appellante, le uniche copie dei progetti allegati ai contratti erano state prodotte a campione da essa stessa appellante unitamente al ricorso in opposizione introduttivo del primo grado di giudizio ed erano in numero limitatissimo rispetto ai contratti oggetto delle contestazioni mosse dall' , successivamente cristallizzate nell'avviso di CP_3
addebito opposto.
Invece, ha osservato la società , il primo giudice aveva contraddittoriamente Pt_1
affermato, pur non potendo esaminare tutti i contratti contestati dall' , che tutti i progetti CP_3
16 allegati ai contratti medesimi erano illegittimi.
Né l' , ha aggiunto l'appellante, si era mai curato, seppur onerato della prova nel detto CP_3
senso, di supportare le proprie eccezioni mediante la produzione di tutti i contratti di collaborazione e relativi progetti contestati.
L'azione di accertamento del primo giudice, ha, quindi, sostenuto , si sarebbe Pt_1
dovuta limitare ai contratti a progetto prodotti dall'odierna appellante in sede di ricorso introduttivo.
D'altra parte, ha aggiunto l'appellante, la scelta di produrre solamente un campione dei contratti in oggetto era stata determinata dal fatto che, in assenza di contestazioni nell'ambito del verbale ispettivo, non vi era stata la necessità di procedere a compiute difese inerenti all'aspetto contenutistico del testo contrattuale e/o dei progetti medesimi.
L' , ha, quindi, affermato la società , avrebbe potuto disporre la conversione CP_3 Pt_1
solamente con riferimento ai contratti di collaborazione a progetto prodotti nel giudizio di primo grado da parte dell'appellante e non, invece, con riferimento alla totalità dei contratti di collaborazione oggetto delle contestazioni di cui al verbale ispettivo richiamato, cosicché
gli importi rivendicati avrebbero dovuto essere ridotti.
La statuizione impugnata, ha, quindi, concluso sul punto la società appellante, era stata pronunciata in violazione dell'art. 115 c.p.c. in quanto fondata unicamente sulla valutazione,
sfornita di sostegno probatorio, che tutti i progetti allegati alla totalità dei contratti a progetto fossero caratterizzati dall'assenza di specificità.
***
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L'appellante prende le mosse, infatti, dall'erroneo presupposto che l'onere di produrre i contratti a progetto che avevano costituito l'oggetto dell'accertamento ispettivo gravasse sull' . CP_3
Ritiene, invece, il Collegio che l'onere in questione - da adempiere entro la prima udienza di
17 discussione, una volta rilevata l'avvenuta contestazione da parte dell' , nella memoria CP_3
difensiva, della regolarità del progetto - gravasse sull'opponente, comportando l'assenza del progetto ovvero l'assenza della prova della esistenza del medesimo, così come l'assenza della prova della regolarità dello stesso, la conversione automatica dei rapporti di lavoro instaurati in rapporti di lavoro subordinato e configurandosi, pertanto, la presenza del progetto e della sua regolarità, come fatti impeditivi dei diritti contributivi vantati dall' , CP_3
come tali oggetto di onere probatorio del debitore (si veda anche la sentenza resa dalla
Suprema Corte nel giudizio contraddistinto da R.G. N. 18164/209).
3) Sulla piena legittimità, nel merito, dei contratti a progetto oggetto di conversione.
Contraddittorietà della statuizione impugnata.
Con un terzo motivo di appello, la società appellante ha lamentato l'erroneità e l'illegittimità
della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva accertato che l'attività dedotta nei contratti a progetto coincideva con l'attività normalmente svolta dall'azienda.
Si trattava, ha osservato , di affermazione destituita di qualunque fondamento e, in Pt_1
ogni caso, la pronuncia di illegittimità dei contratti fondata sulla base dell'assunto indicato non risultava riconducibile ad alcuna disposizione di legge e derivava dall'erroneo riferimento ad un orientamento giurisprudenziale oramai superato.
Infatti, ha argomentato la società appellante, secondo un indirizzo da ultimo confermato anche dalla Suprema Corte, in tema di lavoro a progetto, il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69,
comma 1 non deve essere interpretato in maniera restrittiva ed acritica.
A parere della Suprema Corte, ha proseguito , il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 62, pur Pt_1
richiedendo la stipula in forma scritta e prescrivendo l'indicazione a fini probatori del progetto e del programma di lavoro, non impone anche una forma obbligata di dichiarazione,
cosicché il contenuto della prestazione oggetto del contratto può anche desumersi dal testo complessivo del documento con cui le parti hanno regolato il loro rapporto.
18 In ogni caso, ha proseguito la società, l'oggetto sociale della società ricomprendeva una significativa molteplicità di attività, risultando, pertanto, impossibile, già per la descritta ragione, sovrapporre l'attività svolta dai collaboratori oggetto di ispezione con quella svolta dalla società committente.
Nulla, d'altra parte, ha aggiunto l'appellante, seppure onerato in tal senso, aveva provato al riguardo l' , il quale neanche aveva affermato in quale misura le campagne in cui erano CP_3
coinvolti i collaboratori incidessero sulla complessiva attività aziendale, mentre essa appellante aveva dato atto di avere svolto ulteriori e differenti campagne promozionali e/o di vendita, nonché di aver svolto ulteriori attività anche mediante l'ausilio di dipendenti assunti con contratto di lavoro di natura subordinata.
D'altra parte, ha osservato la società , secondo la giurisprudenza di legittimità, non Pt_1
è necessario che il progetto specifico sia inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, risultando la detta formulazione non desumibile, né dall'art. 61 d.lgs. 276/2003 nella sua originaria formulazione, né dalla complessiva regolamentazione della fattispecie dettata dallo stesso d.lgs. 276/2003 e successive modifiche.
Inoltre, ha proseguito l'appellante, il Tribunale non aveva neanche tenuto conto delle indicazioni rese dall' in numerose circolari, tra le quali, in particolare, la n. 17/2006, la CP_3
quale, dettando delle precisazioni in merito alla previsione normativa di cui all'art. 61 del
D.Lgs. 276/2003, aveva chiarito che il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, taluni elementi tassativamente previsti quali: a) l'indicazione della durata della prestazione di lavoro, b) l'indicazione del progetto,
programma o fase di esso, c) il corrispettivo o i criteri per la sua determinazione, d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull'esecuzione, anche temporale,
della prestazione lavorativa, e) le eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza del collaboratore a progetto.
19 Secondo la indicata circolare, ha evidenziato l'appellante, il progetto deve riguardare segmenti dell'attività organizzata dal committente ben identificati e ben definiti sotto il profilo sia strutturale che temporale e l'attività assegnata al collaboratore deve risultare delimitata funzionalmente e temporalmente e deve inerire ad un chiaro risultato finale,
mentre, quanto all'eventuale coincidenza dell'attività oggetto della collaborazione con quella aziendale, essa, seppure non debba sovrapporsi all'attività principale dell'impresa, può
certamente essere connessa alla medesima.
Inoltre, ha proseguito , la circolare aveva ribadito la necessaria riconducibilità delle Pt_1
collaborazioni a progetti specifici e determinati, gestiti dal lavoratore in funzione del risultato, che le parti devono definire in tutti i suoi elementi qualificanti al momento della stipulazione del contratto. Il progetto, inoltre, deve essere individuato con riferimento a una specifica e singola campagna, la cui durata deve costituire il termine esterno di riferimento per la durata stessa del contratto di lavoro a progetto, e deve essere qualificato tramite la specificazione: a) del singolo committente finale cui è riconducibile la campagna;
b) della durata della campagna (rispetto alla quale il contratto non può mai avere durata superiore); c)
del singolo tipo di attività richiesta al collaboratore nell'ambito di tale campagna
(promozione, vendita, sondaggi); d) della concreta tipologia di prodotti o servizi oggetto dell'attività richiesta al collaboratore;
e) della tipologia di clientela da contattare.
Cosicché, ha evidenziato l'appellante, secondo il Ministero, “è senz'altro configurabile un
genuino progetto, programma o fase di esso, con riferimento alle campagne outbound
nell'ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel
contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio
riconducibile ad un singolo committente”, ovverosia, ha osservato la , esattamente Pt_1
quanto era accaduto nella fattispecie in esame, nella quale, nell'ambito del campione di contratti prodotti nel primo grado di giudizio, erano pacificamente riscontrabili tutti gli elementi sopra richiamati, e cioè, l'indicazione del committente, la tipologia della campagna
20 e dei prodotti da promuovere, la durata della medesima, la specifica attività richiesta al collaboratore nell'ambito della campagna, consistente nel contattare telefonicamente potenziali clienti con lo scopo di far conoscere nel dettaglio le potenzialità dei prodotti oggetto della compagna e di venderli, a fronte di un manifestato interesse.
I contratti di collaborazione oggetto di conversione, ha, quindi, concluso sul punto la società
appellante, dovevano, pertanto, essere ritenuti pienamente legittimi, anche sotto il profilo formale, con conseguente erroneità della sentenza impugnata.
***
Anche il presente motivo di appello è infondato.
Ritiene, infatti, il Collegio che correttamente il primo giudice avesse ritenuto insussistente il requisito di specificità dei progetti inseriti nei contratti presenti in atti.
A parere della Corte, infatti, il concetto di specificità del progetto o del programma, pur in data anteriore alle modifiche apportate all'art. 61, comma 1, d.lgs. 276/2003 dalla legge
92/2012, comportava la necessità che l'attività affidata ai collaboratori, sebbene non inerente ad un'attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, non fosse semplicemente coincidente con quest'ultima, né fosse semplicemente finalizzata ad un risultato coincidente con la normale attività di impresa ovvero con la mera disponibilità, da parte del committente, della prestazione del collaboratore (si vedano, sul punto, in particolare, Cass. 5418/2019 e Cass. 24379/17).
Il progetto doveva, quindi, già prima delle modifiche indicate, avere una caratterizzazione autonoma rispetto all'ordinaria attività aziendale e doveva essere finalizzato ad un risultato anch'esso autonomamente caratterizzato rispetto all'ordinaria attività aziendale: doveva,
cioè, già essere distinguibile da quest'ultima, pur potendo presentarsi come connesso e non del tutto diverso dalla stessa.
Con riguardo alla caratterizzazione del progetto, nella fattispecie in oggetto, invece, nella quale, nell'ambito di campagne relative a prodotti di telefonia riconducibili a commesse di
21 lavoro affidate alla società opponente da terzi, ai collaboratori era affidato il compito di contattare telefonicamente utenti privati con lo scopo di far conoscere nel dettaglio le potenzialità dei servizi proposti con l'obiettivo di venderne l'attivazione, il progetto veniva nella sostanza a consistere nell'esercizio, distribuito tra i collaboratori, della normale attività
aziendale, la quale, come risulta dal preambolo degli stessi contratti a progetto, consisteva appunto nello svolgimento di servizi di assistenza commerciale, promozione e marketing in favore di imprese terze e nelle relative attività accessorie e strumentali (produzione e elaborazione di reportistica, trattamento ed elaborazione di testi, dati di mercato e informazioni commerciali, recupero crediti).
D'altra parte, a conferma di quanto sopra osservato, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio la società attuale appellante aveva chiesto di provare che, “nel periodo
intercorrente tra il mese di marzo del 2009 e il mese di aprile del 2010”, essa “svolgeva”
“attività di promozione e vendita di prodotti e servizi telefonici per conto di società di
telecomunicazioni terze committenti”.
Addirittura, sulla base delle allegazioni formulate dalla società attuale appellante nel ricorso in opposizione, secondo le quali nel periodo di esecuzione dei contratti a progetto i lavoratori assunti come lavoratori subordinati si occupavano per la società medesima della cura delle attività inbound, di back office e di carattere amministrativo (si veda pag. 19, capo 13),
risulta che l'intera parte principale dell'attività aziendale ordinaria fosse affidata ai collaboratori a progetto e fosse, benché organizzata per campagne, tra gli stessi semplicemente frazionata, mentre all'organico stabile risultavano affidate le attività dotate di carattere evidentemente accessorio e strumentale.
D'altra parte, a fronte della specifica contestazione formulata dall' nella memoria CP_3
difensiva in ordine all'asserita “totale coincidenza tra le attività indicate nei singoli progetti
e l'attività svolta dalla società”, la società appellante si è limitata a fare riferimento, sia nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che nell'atto di appello, per un verso,
22 all'attività svolta dai lavoratori subordinati, che era, peraltro, meramente accessoria rispetto a quella di promozione e vendita svolta dai collaboratori a progetto, e, per altro verso, alla pluralità di campagne promozionali svolte nel tempo, così confermando che la propria attività d'impresa consisteva nella promozione e vendita di prodotti e servizi per conto di terzi.
Premesso, inoltre, che, come anche precisato dalla Suprema Corte (Cass. 5418/19), la verifica del requisito della specificità deve essere operata, non con mero riferimento all'attività affidata al collaboratore, ma con riferimento alla finalizzazione di quell'attività ad un risultato diverso da quello coincidente con la normale attività d'impresa, cosicché può
affermarsi che la stretta correlazione tra progetto e risultato è insita nel concetto di specificità
del progetto, quanto all'elemento in questione esso, per come dedotto in contratto (“la
conclusione di 80 contratti di vendita al mese o 18 contratti di vendita settimanali ovvero, se
preferito, 3 al giorno” ovvero formule similari), malgrado la sua apparente consistenza di obiettivo da raggiungere, costituiva, di fatto, la misura approssimativa della frazione di ordinaria attività aziendale affidata al collaboratore, come risulta, d'altronde, dimostrato dalla mancanza, nei contratti in esame, ancora una volta malgrado le differenti e apparenti enunciazioni di principio (“si terrà conto di tali criteri per la determinazione del compenso
che sarà sempre in rapporto alla quantità di contratti di vendita conclusi considerando
validi solo quelli andati a buon fine. Si deduce, quindi, che un risultato inferiore determinerà
un minor compenso, mentre da risultato superiore ne scaturirà un compenso maggiore” o formule simili), di qualunque correlazione stabilita tra il “risultato” in questione e il compenso previsto per l'operatore, determinato, in realtà (normalmente punto 10 del contratto), in cifra fissa, con l'aggiunta di un obbligo inesistente del committente, in quanto ancorato ad una condizione meramente potestativa (l' “insindacabile giudizio del
Committente”), di elargire al collaboratore eventuali premi aggiuntivi (normalmente sempre il punto 10 del contratto), in alcun modo, tra l'altro, espressamente collegati e commisurati a
23 livelli concreti di produttività.
Né le predette conclusioni risultano in contrasto con quanto indicato dal CP_5
nella circolare n. 17 del 2006, invocata dalla società appellante: a prescindere, infatti,
[...]
dal valore delle istruzioni nella stessa contenute, occorre evidenziare come nella stessa fosse ben evidenziato come i progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, pur potendo presentarsi come connessi all'attività principale od accessoria dell'impresa, non potessero totalmente coincidere con la stessa o ad essa sovrapporsi.
Cosicché, risultando nella fattispecie l'intera attività aziendale finalizzata allo svolgimento e all'esecuzione delle c.d. campagne affidate alla società appellante da soggetti terzi,
l'avvenuta indicazione delle stesse nei contratti di collaborazione non risulta sufficiente a soddisfare il requisito della specificità del progetto, rimanendo il medesimo nient'altro che,
come già osservato, la mera frazione dell'attività aziendale assegnata al singolo collaboratore, finalizzata, quindi, al raggiungimento di un risultato non diverso da quello coincidente con la normale attività aziendale e rivolta, dunque, a soddisfare esigenze ordinarie e anche continuative (vista la sistematicità del ricorso ai contratti a progetto) della committente.
Occorre aggiungere, in ogni caso, che, in conformità al rilievo già svolto da questa Corte in un altro procedimento relativo a contratti di collaborazione analoghi a quelli in esame
(sentenza n. 280/2018 del 12 – 24 settembre 2018), nella fattispecie risultano, comunque, del tutto generici i rapporti tra i co.co.pro. e le campagne di vendita cui i medesimi, e, quindi, il progetto negli stessi contenuto, erano funzionali: le campagne e i prodotti offerti risultano,
infatti, indicati del tutto genericamente, così come non risulta specificamente individuata la tipologia di clientela da contattare, definita unicamente, invece che con riferimento a specifici requisiti oggettivi e/o soggettivi, con mero generico riferimento alla categoria degli
“utenti privati”.
Poiché, quindi, per tutte le ragioni esposte, nei contratti a progetto prodotti difetta una
24 sufficiente autonomia del progetto rispetto all'ordinaria attività aziendale e, quanto ai contratti a progetto non prodotti, difetta la prova della esistenza e, comunque, della conformità del progetto ai requisiti normativamente previsti e sopra esaminati, il motivo di appello in esame non può trovare accoglimento.
***
Poiché il difetto di specificità dei progetti notoriamente comporta, ai sensi dell'art. 69,
comma 1, D.Lgs. 276/03, la conversione ope legis dei rapporti di collaborazione, fin dall'origine, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'appello deve essere rigettato, senza che sia necessario, in questa sede, esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione proposti da i quali restano assorbiti in Parte_2
quanto tutti incentrati sulle, asseritamente erronee, conclusioni cui il Tribunale era giunto nella ricostruzione, e riconduzione alle caratteristiche della subordinazione, delle concrete modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro oggetto dell'accertamento ispettivo.
***
Alla stregua di tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto da Parte_2
deve, quindi, essere rigettato e la sentenza impugnata, per l'effetto, deve
[...]
essere integralmente confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 e successive modificazioni, secondo i valori minimi (in ragione della prossimità del valore della causa al limite inferiore di scaglione) previsti per ciascuna fase
(con esclusione di quella istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 52.000,01 a
€. 260,000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico della società appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
25 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_2
integralmente la sentenza impugnata;
condanna la società appellante al rimborso, in favore dell' e della delle CP_3 Controparte_2
spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 4.995,50, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società
appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 5 dicembre 2025.
L'estensore………………………………………………………….La Presidente
dott. NI Coinu…………………………………………dott. IA LU SC
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