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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 823/2021
Udienza del 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 823/2021 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Argirò
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 ra tempor
rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Giovanni Fioresta
- RESISTENTE - avente ad oggetto: tirocinio formativo - lavoro subordinato - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa. Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 823/2021
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 12/05/2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio la esponendo: CP_1
- che in data 13/04/2018 aveva sottoscritto un contratto per lo svolgimento di un tirocinio formativo che vedeva come soggetto promotore la “Fondazione Consulenti per il Lavoro” e come soggetto ospitante la “ , odierna resistente;
CP_1
- che detto contratto prevedeva un periodo di tirocinio da svolgersi presso la sede della società ospitante dal 13/04/2018 al
12/04/2019, con orario settimanale di 40 ore, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 14:00; l'importo mensile lordo riconosciuto è stato pari ad € 600,00;
- che successivamente, nel periodo compreso dal 13/04/2019 al
12/04/2020, era stata assunta alle dipendenze della predetta società con contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento delle mansioni di impiegata con funzioni di segreteria, con inquadramento al livello
4° del contratto collettivo del Settore Commercio Agenzie Immobiliari
e con un orario di lavoro part-time al 30% per l'intero periodo, ovvero per un numero di 12 ore settimanali;
- che la retribuzione effettivamente corrispostale era stata pari a quella prevista per il numero di ore attestato nelle buste paga;
- che, tuttavia, fin dalla data di sottoscrizione del contratto formativo (13/04/2018) e sino alla cessazione del rapporto subordinato (12/04/2020), ella aveva effettivamente osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00, per un numero di 44 ore settimanali;
- che il datore di lavoro non aveva mai provveduto a regolarizzare il rapporto di lavoro e durante l'intero periodo lavorativo aveva sempre ricevuto la retribuzione mensile di € 600,00, senza percepire il compenso effettivamente dovuto o il pagamento per il lavoro Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 823/2021
supplementare/straordinario effettuato e senza godere delle ferie previste dal CCNL;
- che alla fine del rapporto di lavoro, conclusosi per decorrenza del termine cui era sottoposto il contratto di lavoro subordinato, la lavoratrice aveva ricevuto un parziale importo a titolo di trattamento di fine rapporto;
- che ella risultava essere pertanto creditrice nei confronti di per il solo periodo in cui era stata assunta quale CP_1 dipendente con contratto part time, della complessiva somma di €
16.565,02 (come da conteggi allegati);
- che alla luce delle verifiche effettuate in sede di predisposizione del conteggio era emerso che ulteriori differenze retributive sono dovute per il periodo in cui ella aveva effettuato il tirocinio formativo, considerando che il rapporto di apprendistato in realtà si era svolto con le caratteristiche del lavoro subordinato, di tal che ella ha il diritto di domandare la conversione del contratto di formazione in contratto a tempo subordinato indeterminato ex tunc (sin dal 13/04/2018).
1.1. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare che ella ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di presso la sede sita in CP_1
Catanzaro alla Via Francesco Paglia 27/B-29, nel periodo compreso dal 13/04/2018 al 12/04/2020;
- accertare e dichiarare che ella ha svolto le mansioni di impiegata con funzioni di segreteria ed inquadramento nel livello 4° del contratto collettivo del Settore Commercio Agenzie Immobiliari, assegnate per l'intera giornata lavorativa, per un numero di 44 ore settimanali, durante l'intero rapporto lavorativo (dal 13/04/2018 al 12/04/2020);
- accertare e dichiarare che la ha violato le previsioni CP_1 della legge n. 92/2012, del contratto di Formazione e dell'accordo di cui alla Deliberazione della Giunta regionale della Calabria del 29 luglio
2013 n. 268, per aver imposto ad essa lavoratrice mansioni di tipo
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 823/2021
subordinato anche in pendenza di contratto di formazione e lavoro e per un numero di ore maggiore di quelle previste dal contratto stesso, per non aver assegnato in affiancamento un tutor nell'intera attività lavorativa/formativa, per non aver previsto attività formativa e per aver corrisposto una somma inferiore a quella prevista dal contratto di formazione;
- condannare la resistente al pagamento in suo favore della somma di € 16.565,02 dovuta a titolo delle predette differenze retributive relativamente al solo periodo 13/04/2019-12/04/2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare la resistente al pagamento della somma derivante dall'espletamento di mansioni di lavoro subordinato in luogo del tirocinio formativo per il periodo 13/04/2018 - 12/04/2019, da quantificarsi in corso di causa ed all'esito delle prove che attesteranno l'assunto o, in subordine, da quantificarsi in via equitativa in una somma non inferiore ad € 10.000,00 in aderenza a quanto calcolato per il periodo in cui è stata assunta con contratto di lavoro subordinato;
- condannare la al risarcimento del danno commisurato CP_1 all'entità della contribuzione previdenziale non versata in relazione alle mansioni svolte ed alla qualificazione di lavoro subordinato effettivamente prestato.
2. Si è costituita la che ha concluso per il rigetto del CP_1 ricorso.
In via subordinata, la Società resistente ha chiesto che venga accertato e dichiarato che il credito, per come richiesto, è sproporzionato e, per l'effetto, che il Tribunale voglia ridurlo in funzione dell'accertamento in fatto che sarà operato in giudizio.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Con riferimento al periodo di tirocinio (13/04/2018 -
12/04/2019), dalla prova testimoniale non è emerso, con ragionevole probabilità, che la ricorrente svolgesse l'attività di segreteria in totale
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 823/2021
autonomia (ovvero che il tirocinio fosse sostanzialmente fittizio).
4.1. Invero, il primo teste di parte ricorrente ( ), Testimone_1 sentito dal G.o.p. di affiancamento, all'uopo delegato, in data
18/01/2024, ha sì confermato che la ricorrente gli era stata
“presentata come segretaria e svolgeva le funzioni di segretaria” e che ella “svolgeva sin dall'inizio mansioni di segretaria, non era affiancata da nessuno”.
Tali affermazioni trovano, però, tre limiti.
Il primo attiene all'arco temporale. Il teste ha infatti riferito di aver
“lavorato” per la dal maggio 2018 al 31 gennaio 2019 con CP_1 le “mansioni di collaboratore di agente immobiliare associato” (quindi per un periodo che non ricomprende integralmente quello oggetto di causa).
Il secondo limite attiene alla natura delle funzioni svolte dal teste, non essendo dato comprendere se egli osservasse un orario di lavoro
(e fosse quindi un dipendente sempre presente in ufficio) oppure se fosse un “collaboratore” esterno, non vincolato ad orari di lavoro specifici, come pare evincersi dalla affermazione secondo cui egli svolgeva “le mansioni di collaboratore di agente immobiliare associato” (il che trova conferma anche nella successiva dichiarazione nella quale si fa espresso riferimento a “fatture”, presumibilmente non saldate).
Il terzo limite riguarda, più in generale, l'attendibilità del teste, il quale ha riferito che “dopo essere andato via ho continuato ad avere contatti telefonici o via mail con la ricorrente in quanto avevo in essere delle fatture nonché dei contenziosi in corso”.
4.2. Anche la seconda testimonianza resa da , Testimone_2 sentito dal G.o.p. all'udienza del 09/07/2024, presenta due notevoli limiti.
Il primo attiene alla oggettiva impossibilità per il teste di riferire sull'attività effettivamente svolta dalla ricorrente. Egli ha infatti dichiarato che la accompagnava al lavoro tutte le mattine, “ma
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 823/2021
restavo fuori ad attenderla”, poi riferendo che “spesso capitava che salissi al primo piano e potevo vedere le mansioni che svolgeva” e, contraddicendosi (rispetto all'affermazione secondo cui “restava fuori ad attenderla”), sostenendo che “la accompagnavo sempre io e poi la andavo a riprendere il pomeriggio”.
Il secondo limite attiene, ancora una volta, alla attendibilità del teste (coniuge della ricorrente), tenuto conto della Tes_2 contraddizione sopra rilevata.
4.3. Per le medesime ragioni ostative sopra specificate, le dichiarazioni rese dai due testi di parte ricorrente non sono utili ai fini della prova dell'orario di lavoro effettivamente osservato dalla ricorrente nel secondo periodo (dal 13/04/2019 al 12/04/2020), svolto in regime di subordinazione.
4.4. Infine, sempre per quanto attiene al periodo di tirocinio, il teste
(indicato, peraltro, da entrambe le parti), sentito dal Testimone_3
G.o.p. all'udienza del 17/10/2024, ha riferito che la ricorrente
“riceveva quotidianamente informazioni sullo svolgimento della sua attività lavorativa” e, pur non negando che ella abbia lavorato “anche in autonomia” ha comunque precisato che “la ricorrente ha svolto a spese nostre un tirocinio formativo di tre giorni a Catania” e che
“capitava che la ricorrente mi chiamasse per ricevere istruzioni”.
Non rileva, pertanto, che la ricorrente svolgesse attività lavorativa anche “in autonomia”, atteso che è tipico del contratto di formazione e lavoro (che è un contratto a “causa mista” caratterizzato dalla prestazione lavorativa del dipendente e dall'obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla formazione professionale del lavoratore) lo svolgimento di attività lavorativa seppur accompagnata da quella formativa (che non è, pertanto, l'elemento caratterizzante esclusivo di tale contratto).
Il teste (anch'egli indicato da entrambe le parti Testimone_4
e sentito all'udienza del 17/10/2024) ha riferito che la ricorrente
“lavorava sempre con qualcuno”.
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 823/2021
5. In conclusione, la ricorrente non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente, non avendo provato, con sufficiente certezza, i fatti costitutivi posti a fondamento delle sue domande (ovvero la natura sostanzialmente fittizia del tirocinio e lo svolgimento di un orario di lavoro maggiore di quello retribuito nel periodo di subordinazione).
6. Infine, in ordine all'indennità corrisposta per il periodo di tirocinio, pacificamente pari ad € 600,00, si rileva che essa è conforme alle linee guida approvate dalla Regione Calabria con deliberazione di
G.R. n. 158 del 29/04/2014, laddove (all'art. 14) si prevede che l'importo minimo non possa essere inferiore ad € 400,00 mensili, da rivalutare secondo gli indici ISTAT (doc. n. 4 allegato al fascicolo della resistente).
7. Le spese di lite, considerata la peculiarità della controversia ed il rigetto del ricorso per le ragioni di ordine probatorio sopra specificate, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 7 di 7
Udienza del 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 823/2021 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Argirò
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 ra tempor
rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Giovanni Fioresta
- RESISTENTE - avente ad oggetto: tirocinio formativo - lavoro subordinato - differenze retributive.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa. Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 823/2021
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 12/05/2021, ha Parte_1 convenuto in giudizio la esponendo: CP_1
- che in data 13/04/2018 aveva sottoscritto un contratto per lo svolgimento di un tirocinio formativo che vedeva come soggetto promotore la “Fondazione Consulenti per il Lavoro” e come soggetto ospitante la “ , odierna resistente;
CP_1
- che detto contratto prevedeva un periodo di tirocinio da svolgersi presso la sede della società ospitante dal 13/04/2018 al
12/04/2019, con orario settimanale di 40 ore, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 14:00; l'importo mensile lordo riconosciuto è stato pari ad € 600,00;
- che successivamente, nel periodo compreso dal 13/04/2019 al
12/04/2020, era stata assunta alle dipendenze della predetta società con contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento delle mansioni di impiegata con funzioni di segreteria, con inquadramento al livello
4° del contratto collettivo del Settore Commercio Agenzie Immobiliari
e con un orario di lavoro part-time al 30% per l'intero periodo, ovvero per un numero di 12 ore settimanali;
- che la retribuzione effettivamente corrispostale era stata pari a quella prevista per il numero di ore attestato nelle buste paga;
- che, tuttavia, fin dalla data di sottoscrizione del contratto formativo (13/04/2018) e sino alla cessazione del rapporto subordinato (12/04/2020), ella aveva effettivamente osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30, il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00, per un numero di 44 ore settimanali;
- che il datore di lavoro non aveva mai provveduto a regolarizzare il rapporto di lavoro e durante l'intero periodo lavorativo aveva sempre ricevuto la retribuzione mensile di € 600,00, senza percepire il compenso effettivamente dovuto o il pagamento per il lavoro Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 823/2021
supplementare/straordinario effettuato e senza godere delle ferie previste dal CCNL;
- che alla fine del rapporto di lavoro, conclusosi per decorrenza del termine cui era sottoposto il contratto di lavoro subordinato, la lavoratrice aveva ricevuto un parziale importo a titolo di trattamento di fine rapporto;
- che ella risultava essere pertanto creditrice nei confronti di per il solo periodo in cui era stata assunta quale CP_1 dipendente con contratto part time, della complessiva somma di €
16.565,02 (come da conteggi allegati);
- che alla luce delle verifiche effettuate in sede di predisposizione del conteggio era emerso che ulteriori differenze retributive sono dovute per il periodo in cui ella aveva effettuato il tirocinio formativo, considerando che il rapporto di apprendistato in realtà si era svolto con le caratteristiche del lavoro subordinato, di tal che ella ha il diritto di domandare la conversione del contratto di formazione in contratto a tempo subordinato indeterminato ex tunc (sin dal 13/04/2018).
1.1. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- accertare e dichiarare che ella ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di presso la sede sita in CP_1
Catanzaro alla Via Francesco Paglia 27/B-29, nel periodo compreso dal 13/04/2018 al 12/04/2020;
- accertare e dichiarare che ella ha svolto le mansioni di impiegata con funzioni di segreteria ed inquadramento nel livello 4° del contratto collettivo del Settore Commercio Agenzie Immobiliari, assegnate per l'intera giornata lavorativa, per un numero di 44 ore settimanali, durante l'intero rapporto lavorativo (dal 13/04/2018 al 12/04/2020);
- accertare e dichiarare che la ha violato le previsioni CP_1 della legge n. 92/2012, del contratto di Formazione e dell'accordo di cui alla Deliberazione della Giunta regionale della Calabria del 29 luglio
2013 n. 268, per aver imposto ad essa lavoratrice mansioni di tipo
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 823/2021
subordinato anche in pendenza di contratto di formazione e lavoro e per un numero di ore maggiore di quelle previste dal contratto stesso, per non aver assegnato in affiancamento un tutor nell'intera attività lavorativa/formativa, per non aver previsto attività formativa e per aver corrisposto una somma inferiore a quella prevista dal contratto di formazione;
- condannare la resistente al pagamento in suo favore della somma di € 16.565,02 dovuta a titolo delle predette differenze retributive relativamente al solo periodo 13/04/2019-12/04/2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare la resistente al pagamento della somma derivante dall'espletamento di mansioni di lavoro subordinato in luogo del tirocinio formativo per il periodo 13/04/2018 - 12/04/2019, da quantificarsi in corso di causa ed all'esito delle prove che attesteranno l'assunto o, in subordine, da quantificarsi in via equitativa in una somma non inferiore ad € 10.000,00 in aderenza a quanto calcolato per il periodo in cui è stata assunta con contratto di lavoro subordinato;
- condannare la al risarcimento del danno commisurato CP_1 all'entità della contribuzione previdenziale non versata in relazione alle mansioni svolte ed alla qualificazione di lavoro subordinato effettivamente prestato.
2. Si è costituita la che ha concluso per il rigetto del CP_1 ricorso.
In via subordinata, la Società resistente ha chiesto che venga accertato e dichiarato che il credito, per come richiesto, è sproporzionato e, per l'effetto, che il Tribunale voglia ridurlo in funzione dell'accertamento in fatto che sarà operato in giudizio.
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Con riferimento al periodo di tirocinio (13/04/2018 -
12/04/2019), dalla prova testimoniale non è emerso, con ragionevole probabilità, che la ricorrente svolgesse l'attività di segreteria in totale
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 823/2021
autonomia (ovvero che il tirocinio fosse sostanzialmente fittizio).
4.1. Invero, il primo teste di parte ricorrente ( ), Testimone_1 sentito dal G.o.p. di affiancamento, all'uopo delegato, in data
18/01/2024, ha sì confermato che la ricorrente gli era stata
“presentata come segretaria e svolgeva le funzioni di segretaria” e che ella “svolgeva sin dall'inizio mansioni di segretaria, non era affiancata da nessuno”.
Tali affermazioni trovano, però, tre limiti.
Il primo attiene all'arco temporale. Il teste ha infatti riferito di aver
“lavorato” per la dal maggio 2018 al 31 gennaio 2019 con CP_1 le “mansioni di collaboratore di agente immobiliare associato” (quindi per un periodo che non ricomprende integralmente quello oggetto di causa).
Il secondo limite attiene alla natura delle funzioni svolte dal teste, non essendo dato comprendere se egli osservasse un orario di lavoro
(e fosse quindi un dipendente sempre presente in ufficio) oppure se fosse un “collaboratore” esterno, non vincolato ad orari di lavoro specifici, come pare evincersi dalla affermazione secondo cui egli svolgeva “le mansioni di collaboratore di agente immobiliare associato” (il che trova conferma anche nella successiva dichiarazione nella quale si fa espresso riferimento a “fatture”, presumibilmente non saldate).
Il terzo limite riguarda, più in generale, l'attendibilità del teste, il quale ha riferito che “dopo essere andato via ho continuato ad avere contatti telefonici o via mail con la ricorrente in quanto avevo in essere delle fatture nonché dei contenziosi in corso”.
4.2. Anche la seconda testimonianza resa da , Testimone_2 sentito dal G.o.p. all'udienza del 09/07/2024, presenta due notevoli limiti.
Il primo attiene alla oggettiva impossibilità per il teste di riferire sull'attività effettivamente svolta dalla ricorrente. Egli ha infatti dichiarato che la accompagnava al lavoro tutte le mattine, “ma
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 823/2021
restavo fuori ad attenderla”, poi riferendo che “spesso capitava che salissi al primo piano e potevo vedere le mansioni che svolgeva” e, contraddicendosi (rispetto all'affermazione secondo cui “restava fuori ad attenderla”), sostenendo che “la accompagnavo sempre io e poi la andavo a riprendere il pomeriggio”.
Il secondo limite attiene, ancora una volta, alla attendibilità del teste (coniuge della ricorrente), tenuto conto della Tes_2 contraddizione sopra rilevata.
4.3. Per le medesime ragioni ostative sopra specificate, le dichiarazioni rese dai due testi di parte ricorrente non sono utili ai fini della prova dell'orario di lavoro effettivamente osservato dalla ricorrente nel secondo periodo (dal 13/04/2019 al 12/04/2020), svolto in regime di subordinazione.
4.4. Infine, sempre per quanto attiene al periodo di tirocinio, il teste
(indicato, peraltro, da entrambe le parti), sentito dal Testimone_3
G.o.p. all'udienza del 17/10/2024, ha riferito che la ricorrente
“riceveva quotidianamente informazioni sullo svolgimento della sua attività lavorativa” e, pur non negando che ella abbia lavorato “anche in autonomia” ha comunque precisato che “la ricorrente ha svolto a spese nostre un tirocinio formativo di tre giorni a Catania” e che
“capitava che la ricorrente mi chiamasse per ricevere istruzioni”.
Non rileva, pertanto, che la ricorrente svolgesse attività lavorativa anche “in autonomia”, atteso che è tipico del contratto di formazione e lavoro (che è un contratto a “causa mista” caratterizzato dalla prestazione lavorativa del dipendente e dall'obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla formazione professionale del lavoratore) lo svolgimento di attività lavorativa seppur accompagnata da quella formativa (che non è, pertanto, l'elemento caratterizzante esclusivo di tale contratto).
Il teste (anch'egli indicato da entrambe le parti Testimone_4
e sentito all'udienza del 17/10/2024) ha riferito che la ricorrente
“lavorava sempre con qualcuno”.
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 823/2021
5. In conclusione, la ricorrente non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio su di essa incombente, non avendo provato, con sufficiente certezza, i fatti costitutivi posti a fondamento delle sue domande (ovvero la natura sostanzialmente fittizia del tirocinio e lo svolgimento di un orario di lavoro maggiore di quello retribuito nel periodo di subordinazione).
6. Infine, in ordine all'indennità corrisposta per il periodo di tirocinio, pacificamente pari ad € 600,00, si rileva che essa è conforme alle linee guida approvate dalla Regione Calabria con deliberazione di
G.R. n. 158 del 29/04/2014, laddove (all'art. 14) si prevede che l'importo minimo non possa essere inferiore ad € 400,00 mensili, da rivalutare secondo gli indici ISTAT (doc. n. 4 allegato al fascicolo della resistente).
7. Le spese di lite, considerata la peculiarità della controversia ed il rigetto del ricorso per le ragioni di ordine probatorio sopra specificate, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 7 di 7